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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5158/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Iacono Alessandro Parte_1
Parte ricorrente
nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova Controparte_1 resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione a) ordinare che l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita, effettui sullo stesso e su tutti gli atti e documenti da esso derivanti la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a;
b) Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 autorizzare , ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a Parte_1 sottoporsi alla chirurgia di riassegnazione dei caratteri sessuali da maschili a femminili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero in data 28.10.2024, riferiva che Parte_1 sin dall'età di 5 anni si era sempre identificato con il genere femminile, ma la consapevolezza della propria condizione era arrivata più tardi, all'età di 10 anni;
sin da adolescente aveva manifestato l'esigenza di avviare un percorso di transessualismo maschio - femmina e, durante il percorso scolastico delle medie, era stato sereno e non aveva vissuto la propria condizione come traumatica, essendo sempre stati bene accolto, sia dalla famiglia che della compagine sociale;
all'età di 15/16 anni,
aveva cominciato a vivere con disagio il proprio corpo, in particolare con il proprio organo Pt_1 genitale (maschile), ritenendolo in contrasto con il proprio genere d'appartenenza.
L'attore, che già al liceo aveva iniziato a vestirsi con abiti femminili, all'età di 19 anni aveva cominciato ad assumere cure ormonali che continua ad assumere anche oggi.
L'attore allegava altresì che grazie alle cure ormonali il suo corpo ha cominciato gradatamente a cambiare, avvicinandosi molto ai tratti femminili più comuni, completando la transizione con una mastoplastica additiva ed una rinoplastica e decidendo di vestirsi solo ed esclusivamente con abiti femminili e di farsi chiamare con il nome di;
rilevava, infine, che il dott. Controparte_2 [...]
psichiatra e psicoterapeuta ha diagnosticato la Disforia di Genere post transizione Per_1
farmacologica, non collegata ad altre patologie psichiatriche.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il Tribunale disponesse la rettifica del sesso Parte_1
anagrafico da maschile a femminile attribuendo il prenome di , con autorizzazione a Controparte_2
completare il percorso di transizione da uomo a donna attraverso tutti gli interventi medici e chirurgici necessari.
All'udienza del 13.3.2025 il Giudice delegato, ritenuto che la presente causa, vertendo su questione di stato, dovesse essere trattata con il rito ex artt. 473bis e ss. c.p.c., disponeva il mutamento del rito ai sensi del comma 3 della norma citata, disponendo altresì la trattazione nell'udienza degli incombenti di cui all'art. 473bis. 21 c.p.c.
compariva personalmente, non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente Parte_1
notificato.
L'attore, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente femminili;
pagina 2 di 8 ritenuta la causa matura per la decisione da parte del Giudice, il procuratore dell'attore concludeva come da atto introduttivo e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
*******
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome in
[...]
va accolta. CP_2
Il complesso delle circostanze esposte, corredate da adeguata documentazione e la relazione psicologica prodotta attestano che l'attore è affetto da una “disforia di identità di genere”, che può esser superata soltanto con la transizione dal sesso maschile al sesso femminile.
Dalla certificazione psichiatrica del dott. risulta infatti quanto segue: “Si segnala Persona_1
assunzione di terapia ormonale sostitutiva femminilizzante regolare dal 1990. … Dalla storia di CP_2
emergono degli elementi comportamentali ascrivibili alla presenza di una incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere esperito fin dalla infanzia, con una progressiva consapevolezza dopo
l'adolescenza. Nel corso del tempo l'espressione di genere si è sempre più polarizzata sul versante femminile, con un progressivo inserimento nel contesto sociale e di relazione interpersonale con espressioni conformi al genere femminile. Presente una rete amicale e relazionale attuale, con un buon investimento personale della paziente. Non sono emersi momenti in cui la paziente ha avuto dei ripensamenti rispetto al percorso e gli unici due momenti in cui è stata sospesa la terapia ormonale femminilizzante sono momenti che la stessa vive come molto complessi da tollerare e da gestire. Questi due momenti sono coincisi con un primo rientro a casa dopo il ritiro dall'università e durante la fase diagnostica che ha portato alla conoscenza della patologia cardiaca, entrambi momenti riferiti come di sospensione imposta.
Il percorso di affermazione personale svolto negli anni presso l'ambulatorio specifico di Torre del
Lago (LU) ha consolidato il vissuto personale ed identitario di garantendo un buon compenso CP_2
registrabile attualmente tra la sua identità e il suo Sè. Infatti, essa appare vivere in un equilibrio ottimale come donna nella sua identità visibilmente e psichicamente femminile, in armonia tra la dimensione psichico-emotiva e la sfera fisica. Anche sul versante psichiatrico si registra un buon compenso, con un buon equilibrio psicofisico e relazionale.
Alla luce dell'anamnesi raccolta, della storia clinica della paziente e dei questionari psicologici effettuati, appare acclarata la diagnosi codificata secondo il DSM-5 di Disforia di Genere (302,85
pagina 3 di 8 F64.1) post transizione farmacologica, in assenza di altri elementi psicopatologici specifici che possano controindicare il percorso attuale. Si ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/82, e che tale procedura possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita della paziente. Vista l'età della paziente e il percorso di vita già avviato nel suo ruolo femminile, si ritiene prioritaria la conversione anagrafica dei documenti”.
Alla luce della documentazione sopra esaminata, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile nella propria vita quotidiana.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alla documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di Parte_1
con il genere femminile.
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'
“irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è
“elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
pagina 4 di 8 Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure ( ) ha dichiarato di voler affrontare. Controparte_2 Pt_1
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il Parte_1
nuovo prenome, dallo stesso indicato in con le conseguenti variazioni. Controparte_2
3. Sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Parte ricorrente ha chiesto poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
pagina 5 di 8 Sul punto preme osservare come sia intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al pagina 6 di 8 trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con Controparte_2
la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del
Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a Comiso (RG) in [...] Parte_1
11.6.1971, da maschile a femminile, con variazione del nome da ad;
Pt_1 Controparte_2
2. attribuisce a , nato a [...] in data [...] il sesso femminile, nonché il Parte_1 prenome di ” e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_2
Comiso di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e Pt_1 inteso “ ”; Controparte_2
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome “
[...]
”; CP_2
4. dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n.
143/2024;
pagina 7 di 8 5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5158/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Iacono Alessandro Parte_1
Parte ricorrente
nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova Controparte_1 resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione a) ordinare che l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita, effettui sullo stesso e su tutti gli atti e documenti da esso derivanti la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a;
b) Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 autorizzare , ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a Parte_1 sottoporsi alla chirurgia di riassegnazione dei caratteri sessuali da maschili a femminili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero in data 28.10.2024, riferiva che Parte_1 sin dall'età di 5 anni si era sempre identificato con il genere femminile, ma la consapevolezza della propria condizione era arrivata più tardi, all'età di 10 anni;
sin da adolescente aveva manifestato l'esigenza di avviare un percorso di transessualismo maschio - femmina e, durante il percorso scolastico delle medie, era stato sereno e non aveva vissuto la propria condizione come traumatica, essendo sempre stati bene accolto, sia dalla famiglia che della compagine sociale;
all'età di 15/16 anni,
aveva cominciato a vivere con disagio il proprio corpo, in particolare con il proprio organo Pt_1 genitale (maschile), ritenendolo in contrasto con il proprio genere d'appartenenza.
L'attore, che già al liceo aveva iniziato a vestirsi con abiti femminili, all'età di 19 anni aveva cominciato ad assumere cure ormonali che continua ad assumere anche oggi.
L'attore allegava altresì che grazie alle cure ormonali il suo corpo ha cominciato gradatamente a cambiare, avvicinandosi molto ai tratti femminili più comuni, completando la transizione con una mastoplastica additiva ed una rinoplastica e decidendo di vestirsi solo ed esclusivamente con abiti femminili e di farsi chiamare con il nome di;
rilevava, infine, che il dott. Controparte_2 [...]
psichiatra e psicoterapeuta ha diagnosticato la Disforia di Genere post transizione Per_1
farmacologica, non collegata ad altre patologie psichiatriche.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il Tribunale disponesse la rettifica del sesso Parte_1
anagrafico da maschile a femminile attribuendo il prenome di , con autorizzazione a Controparte_2
completare il percorso di transizione da uomo a donna attraverso tutti gli interventi medici e chirurgici necessari.
All'udienza del 13.3.2025 il Giudice delegato, ritenuto che la presente causa, vertendo su questione di stato, dovesse essere trattata con il rito ex artt. 473bis e ss. c.p.c., disponeva il mutamento del rito ai sensi del comma 3 della norma citata, disponendo altresì la trattazione nell'udienza degli incombenti di cui all'art. 473bis. 21 c.p.c.
compariva personalmente, non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente Parte_1
notificato.
L'attore, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente femminili;
pagina 2 di 8 ritenuta la causa matura per la decisione da parte del Giudice, il procuratore dell'attore concludeva come da atto introduttivo e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
*******
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome in
[...]
va accolta. CP_2
Il complesso delle circostanze esposte, corredate da adeguata documentazione e la relazione psicologica prodotta attestano che l'attore è affetto da una “disforia di identità di genere”, che può esser superata soltanto con la transizione dal sesso maschile al sesso femminile.
Dalla certificazione psichiatrica del dott. risulta infatti quanto segue: “Si segnala Persona_1
assunzione di terapia ormonale sostitutiva femminilizzante regolare dal 1990. … Dalla storia di CP_2
emergono degli elementi comportamentali ascrivibili alla presenza di una incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere esperito fin dalla infanzia, con una progressiva consapevolezza dopo
l'adolescenza. Nel corso del tempo l'espressione di genere si è sempre più polarizzata sul versante femminile, con un progressivo inserimento nel contesto sociale e di relazione interpersonale con espressioni conformi al genere femminile. Presente una rete amicale e relazionale attuale, con un buon investimento personale della paziente. Non sono emersi momenti in cui la paziente ha avuto dei ripensamenti rispetto al percorso e gli unici due momenti in cui è stata sospesa la terapia ormonale femminilizzante sono momenti che la stessa vive come molto complessi da tollerare e da gestire. Questi due momenti sono coincisi con un primo rientro a casa dopo il ritiro dall'università e durante la fase diagnostica che ha portato alla conoscenza della patologia cardiaca, entrambi momenti riferiti come di sospensione imposta.
Il percorso di affermazione personale svolto negli anni presso l'ambulatorio specifico di Torre del
Lago (LU) ha consolidato il vissuto personale ed identitario di garantendo un buon compenso CP_2
registrabile attualmente tra la sua identità e il suo Sè. Infatti, essa appare vivere in un equilibrio ottimale come donna nella sua identità visibilmente e psichicamente femminile, in armonia tra la dimensione psichico-emotiva e la sfera fisica. Anche sul versante psichiatrico si registra un buon compenso, con un buon equilibrio psicofisico e relazionale.
Alla luce dell'anamnesi raccolta, della storia clinica della paziente e dei questionari psicologici effettuati, appare acclarata la diagnosi codificata secondo il DSM-5 di Disforia di Genere (302,85
pagina 3 di 8 F64.1) post transizione farmacologica, in assenza di altri elementi psicopatologici specifici che possano controindicare il percorso attuale. Si ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/82, e che tale procedura possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita della paziente. Vista l'età della paziente e il percorso di vita già avviato nel suo ruolo femminile, si ritiene prioritaria la conversione anagrafica dei documenti”.
Alla luce della documentazione sopra esaminata, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile nella propria vita quotidiana.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alla documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di Parte_1
con il genere femminile.
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'
“irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è
“elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
pagina 4 di 8 Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure ( ) ha dichiarato di voler affrontare. Controparte_2 Pt_1
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il Parte_1
nuovo prenome, dallo stesso indicato in con le conseguenti variazioni. Controparte_2
3. Sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Parte ricorrente ha chiesto poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
pagina 5 di 8 Sul punto preme osservare come sia intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al pagina 6 di 8 trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con Controparte_2
la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del
Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a Comiso (RG) in [...] Parte_1
11.6.1971, da maschile a femminile, con variazione del nome da ad;
Pt_1 Controparte_2
2. attribuisce a , nato a [...] in data [...] il sesso femminile, nonché il Parte_1 prenome di ” e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_2
Comiso di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e Pt_1 inteso “ ”; Controparte_2
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome “
[...]
”; CP_2
4. dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n.
143/2024;
pagina 7 di 8 5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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