Ordinanza cautelare 6 giugno 2013
Ordinanza collegiale 28 marzo 2014
Ordinanza collegiale 25 novembre 2014
Sentenza 10 settembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 25/11/2014, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03046/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2013, proposto da:
Associazione Messinese Musica Jazz "The Brass Group" - Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Li Causi, con domicilio eletto presso IZ Di MA in Palermo, Via Torquato Tasso, 58;
contro
Assessorato del Turismo dello Sport Spettacolo della Regione Siciliana, Dip.to Regionale del Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;
nei confronti di
Associazione Culturale Darshan, Associazione Orchestra Da Camera di Messina, Associazione Kandinskij, Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mu.S.;
per l'annullamento
del Decreto del 24/12/2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte 1 n° 11 dell'1/03/2013, degli allegati "A" e "B" e di tutti gli atti prodromici, conseguenziali e connessi con i quali è stato "approvato il piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 1.140.000,00 sul pertinente capitolo 473733 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2012, di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante del provvedimento" e dal quale ultimo risulta che la domanda di contributo dell'associazione ricorrente, pur essendo "ammissibile non beneficia di contributo", (vedi Allegato "A" Associazioni di interesse provinciale - n° 28 Elenco) e, in particolare, nella parte in cui introduce un nuovo criterio di valutazione definito "valutazione d'ufficio", nella parte in cui ammette a contributo solamente le associazioni che hanno ottenuto almeno 7 da parte del nucleo di valutazione e un totale non inferiore a 17 e, conseguentemente, sommando i due punteggi, ammette a finanziamento le associazioni concorrenti che, senza l'applicazione e l'aggiunta dell'illegittimo punteggio "d'ufficio", sarebbero state invece escluse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato del Turismo dello Sport Spettacolo della Regione Siciliana, del Dip.to Regionale del Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana e della Regione Siciliana;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 922 del 28 marzo 2014, comunicata in pari data via pec, con la quale è stato ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le associazioni di interesse provinciale utilmente inserite nel piano di ripartizione dei contributi impugnato e di rinnovare la notificazione del ricorso a quelle associazioni, già espressamente individuate come controinteressate, nei cui confronti non risulta perfezionata;
ritenuto che alla parte è stato assegnato, per la notificazione, il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza e l’ulteriore termine di quindici giorni per il deposito della relativa prova presso la Segreteria della Sezione, fissando per l’ulteriore trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’11 novembre 2014;
rilevato che in data 26 giugno 2014 la parte ha provveduto ad effettuare le notificazioni ai soggetti controinteressati ed in data 9 luglio 2014 ha depositato in Segreteria prova delle notificazioni compiute;
vista l’istanza depositata in data 3 ottobre 2014, con la quale il difensore chiede di essere rimesso in termini, non essendo andate a buon fine tutte le notificazioni prescritte;
ritenuto che l’istanza può trovare accoglimento, essendo stati dedotti giustificabili impedimenti di fatto
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Accoglie l’istanza di rimessione in termini ed assegna l’ulteriore termine di giorni quarantacinque (45), decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio e il termine di giorni quindici (15) per il deposito della relativa prova presso la Segreteria della Sezione;
fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 25 giugno 2015.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente FF, Estensore
MA Cappellano, Primo Referendario
Luca Lamberti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO