Articolo 24 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 giugno 2013
Art. 24. 1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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