Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 119
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le pronunce della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva (ex tunc) e che pertanto la notifica dovesse essere valutata alla luce della normativa vigente al momento della sua efficacia, anche se anteriore alla pronuncia di incostituzionalità. Di conseguenza, l'omessa notifica della raccomandata informativa, ritenuta indispensabile dalla Corte Costituzionale, rende illegittima la notifica della cartella presupposta.

  • Accolto
    Nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le pronunce della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva (ex tunc) e che pertanto la notifica dovesse essere valutata alla luce della normativa vigente al momento della sua efficacia, anche se anteriore alla pronuncia di incostituzionalità. Di conseguenza, l'omessa notifica della raccomandata informativa, ritenuta indispensabile dalla Corte Costituzionale, rende illegittima la notifica della cartella presupposta, con conseguente possibile decorrenza della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 119
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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