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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO RD, AT
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1159/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239031244362/000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239031244362/000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239031244362/000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1594/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Regionale voglia, in integrale accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 112/2025 dep. Il 13.1.2025 (doc. 1) della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 9, annullare l'avviso di accertamento impugnato in ragione.
- in via principale, della nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento de quo (atto principale), quale conseguenza dell'omessa e/o irrituale notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) e del successivo “avviso di intimazione n. 0682021900893804700” o, comunque, per effetto della intervenuta decadenza della Amministrazione finanziaria dalla pretesa creditoria;
- in via subordinata, della nullità' dell'intimazione di pagamento qui opposta per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme veicolate dalla cartella di pagamento posta a base della prima- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Appellato: chiede:
- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Contribuente e, per l'effetto confermare la sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle somme intimate;
- infine, condannare l'Appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da separata nota.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza numero 112 del 2025 con la quale la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso proposto dal contribuente il quale aveva impugnato l'intimazione di pagamento relativa alla cartella emessa in ambito Irpef, Irap e IVA per l'anno
2006.
Aveva individuato quale vizio della cartella la violazione dell'articolo 25 legge numero 46 del 99 nonché
l'intervenuta prescrizione del credito tenuto conto anche della mancata notificazione della cartella.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha accolto la tesi dell'Amministrazione: la notifica sarebbe stata correttamente effettuata ai sensi dell'articolo 140 cpc essendo stata data prova della notifica effettuata col deposito della raccomandata presso la casa comunale e con l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario.
La Corte aveva invece ritenuto del tutto irrilevante la circostanza del mancato invio della lettera raccomandata e della produzione della ricevuta, sulla considerazione che la Corte costituzionale - con la sentenza numero 258 del 2012 che aveva ritenuto indispensabile ai fini della legittimità della notifica l' inoltro nella cosiddetta raccomandata informativa - era intervenuta in data successiva rispetto alla avvenuta notificazione nel 2010 la quale pertanto doveva considerarsi correttamente effettuata.
La Corte di giustizia infatti ritiene che non si debba fare applicazione del principio per il quale le pronunce della Corte - che vanno ad integrare la norma interpretata - hanno efficacia ex tunc e quindi che per i fatti intervenuti prima della sua pronuncia le norme debbano essere interpretate alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale stessa.
Pertanto, il giudice di prime cure ha respinto ricorso con compensazione delle spese.
Sia l'appello promosso dal contribuente sia le difese dell'agenzia delle entrate DP MI ribadiscono le posizioni già indicate nel corso del primo giudizio.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva e quindi la decisione del giudice deve essere assunta come se la norma illegittima non abbia mai fatto parte dell'ordinamento giuridico, fatta eccezione per i cosiddetti diritti quesiti.
L'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone che :
“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
La conseguenza di tale norma è che la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma di legge espunge la norma illegittima dall'ordinamento giuridico con effetto ex tunc, vale a dire sin dalla data di promulgazione della legge incostituzionale, col solo limite dei diritti quesiti.
Sicchè nessuna rilevanza ha la circostanza che la decisione impugnata o il ricorso siano anteriori alla pronuncia della Corte Costituzionale.
La giurisprudenza sul punto è consolidata.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4360 del 14/02/2019 ha affermato il seguente principio di diritto
:"Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Nello stesso senso è anche la corte di Cassazione che con Ordinanza n. 41247 del 22/12/2021 ha dichiarato: 3.2. "va ricordato, infatti, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità".
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere riformata.
Equi motivi individuati nella novità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
in riforma della sentenza appellata accoglie le domande del contribuente.
Spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO RD, AT
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1159/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239031244362/000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239031244362/000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239031244362/000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1594/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Regionale voglia, in integrale accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 112/2025 dep. Il 13.1.2025 (doc. 1) della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 9, annullare l'avviso di accertamento impugnato in ragione.
- in via principale, della nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento de quo (atto principale), quale conseguenza dell'omessa e/o irrituale notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) e del successivo “avviso di intimazione n. 0682021900893804700” o, comunque, per effetto della intervenuta decadenza della Amministrazione finanziaria dalla pretesa creditoria;
- in via subordinata, della nullità' dell'intimazione di pagamento qui opposta per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme veicolate dalla cartella di pagamento posta a base della prima- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Appellato: chiede:
- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Contribuente e, per l'effetto confermare la sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle somme intimate;
- infine, condannare l'Appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da separata nota.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza numero 112 del 2025 con la quale la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso proposto dal contribuente il quale aveva impugnato l'intimazione di pagamento relativa alla cartella emessa in ambito Irpef, Irap e IVA per l'anno
2006.
Aveva individuato quale vizio della cartella la violazione dell'articolo 25 legge numero 46 del 99 nonché
l'intervenuta prescrizione del credito tenuto conto anche della mancata notificazione della cartella.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha accolto la tesi dell'Amministrazione: la notifica sarebbe stata correttamente effettuata ai sensi dell'articolo 140 cpc essendo stata data prova della notifica effettuata col deposito della raccomandata presso la casa comunale e con l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario.
La Corte aveva invece ritenuto del tutto irrilevante la circostanza del mancato invio della lettera raccomandata e della produzione della ricevuta, sulla considerazione che la Corte costituzionale - con la sentenza numero 258 del 2012 che aveva ritenuto indispensabile ai fini della legittimità della notifica l' inoltro nella cosiddetta raccomandata informativa - era intervenuta in data successiva rispetto alla avvenuta notificazione nel 2010 la quale pertanto doveva considerarsi correttamente effettuata.
La Corte di giustizia infatti ritiene che non si debba fare applicazione del principio per il quale le pronunce della Corte - che vanno ad integrare la norma interpretata - hanno efficacia ex tunc e quindi che per i fatti intervenuti prima della sua pronuncia le norme debbano essere interpretate alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale stessa.
Pertanto, il giudice di prime cure ha respinto ricorso con compensazione delle spese.
Sia l'appello promosso dal contribuente sia le difese dell'agenzia delle entrate DP MI ribadiscono le posizioni già indicate nel corso del primo giudizio.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva e quindi la decisione del giudice deve essere assunta come se la norma illegittima non abbia mai fatto parte dell'ordinamento giuridico, fatta eccezione per i cosiddetti diritti quesiti.
L'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone che :
“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
La conseguenza di tale norma è che la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma di legge espunge la norma illegittima dall'ordinamento giuridico con effetto ex tunc, vale a dire sin dalla data di promulgazione della legge incostituzionale, col solo limite dei diritti quesiti.
Sicchè nessuna rilevanza ha la circostanza che la decisione impugnata o il ricorso siano anteriori alla pronuncia della Corte Costituzionale.
La giurisprudenza sul punto è consolidata.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4360 del 14/02/2019 ha affermato il seguente principio di diritto
:"Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Nello stesso senso è anche la corte di Cassazione che con Ordinanza n. 41247 del 22/12/2021 ha dichiarato: 3.2. "va ricordato, infatti, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità".
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere riformata.
Equi motivi individuati nella novità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
in riforma della sentenza appellata accoglie le domande del contribuente.
Spese compensate