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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: dott.
Marcello Maggi Presidente dott.ssa Patrizia Nigri Giudice dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27.03.2025 tenutasi in presenza nel proc. n. 4464 del Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) DA difesa e rappresentata dall'avv. Caterina PALUMBO Parte_1
E
difeso e rappresentato dall'avv. Vito ALBANO Parte_2
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
rilevato che con ricorso depositato in data 15.10.2024 la sig.ra genitore Parte_1 naturale del minore , adiva questo Tribunale di Taranto affinché fosse Persona_1 disciplinato il regime di affidamento, mantenimento e visita del figlio minore summenzionato alle condizioni come proposte nel ricorso introduttivo nei confronti del padre del minore sig. Parte_2
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava le deduzioni del ricorrente e chiedeva di disciplinare il mantenimento ed il diritto di visita del minore secondo quanto dedotto in comparsa di costituzione.
All'udienza del 27.03.2025 le parti presenti personalmente, a mezzo dei loro difensori
PALUMBO Caterina e Vito ALBANO davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo, al fine di trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza summenzionata chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Questo collegio ritiene che le condizioni indicate nell'allegato accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai loro difensori all'udienza del 27.03.2025, soddisfano le esigenze della prole e rispecchiano la situazione patrimoniale delle parti. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo che segue.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso dalla sig.ra nei confronti del sig. e depositata in data Parte_1 Parte_2
15.10.2024 così provvede:
1) Disciplina il diritto di visita, di mantenimento e di affidamento del minore Per_1
nato a [...] il [...], secondo le condizioni indicate nell'accordo
[...] depositato all'udienza del 27.03.2025. 2) spese compensate.
Taranto, 28.03.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi