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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12591/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLADINO Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 33 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PALLADINO MADDALENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI Parte_2 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. ZANNI ANDREA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24/10/2024;csentiti all'udienza camerale, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati figli maggiorenni: 1) nata a [...] il [...], C.F. residente in San Giorgio Pt_3 C.F._3 di Piano (Bo), in Via Pier Giovanni Baroni n. 33, cittadina italiana, economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 2 2) nato a [...] il [...], C.F. , residente in San Giorgio CP_1 C.F._4 di Piano (Bo), in Via Pier Giovanni Baroni n. 33, cittadino italiano, economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale R.G. 12333/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che nulla possa disporsi in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
- Sig.ra C.F. , nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
San Giorgio di Piano (BO), in Via Pier Giovanni Baroni, 10,
e
- Sig. , C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a San Giorgio di Piano (BO), in Via Pier Giovanni Baroni, 33, contratto il giorno 8/08/1993 in Castel Maggiore (BO), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune con atto numero 22 parte 2 serie A, anno 1993;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che, in base all'accordo tra le Parti, lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle medesime condizioni della separazione – integralmente riportate in ricorso - a cui le Parti riconoscono reciprocamente di aver dato piena ed integrale esecuzione e che mantengono ferme anche in questa sede, nei termini ivi previsti, come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 31/01/2023, omologato dal
Tribunale di Bologna in data 2/02/2023 e depositato in data 3/02/2023;
- prende atto, altresì, che le parti, con dichiarazione sottoscritta personalmente e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza;
- nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12591/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLADINO Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 33 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PALLADINO MADDALENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI Parte_2 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. ZANNI ANDREA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24/10/2024;csentiti all'udienza camerale, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati figli maggiorenni: 1) nata a [...] il [...], C.F. residente in San Giorgio Pt_3 C.F._3 di Piano (Bo), in Via Pier Giovanni Baroni n. 33, cittadina italiana, economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 2 2) nato a [...] il [...], C.F. , residente in San Giorgio CP_1 C.F._4 di Piano (Bo), in Via Pier Giovanni Baroni n. 33, cittadino italiano, economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale R.G. 12333/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che nulla possa disporsi in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
- Sig.ra C.F. , nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
San Giorgio di Piano (BO), in Via Pier Giovanni Baroni, 10,
e
- Sig. , C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a San Giorgio di Piano (BO), in Via Pier Giovanni Baroni, 33, contratto il giorno 8/08/1993 in Castel Maggiore (BO), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune con atto numero 22 parte 2 serie A, anno 1993;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che, in base all'accordo tra le Parti, lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle medesime condizioni della separazione – integralmente riportate in ricorso - a cui le Parti riconoscono reciprocamente di aver dato piena ed integrale esecuzione e che mantengono ferme anche in questa sede, nei termini ivi previsti, come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 31/01/2023, omologato dal
Tribunale di Bologna in data 2/02/2023 e depositato in data 3/02/2023;
- prende atto, altresì, che le parti, con dichiarazione sottoscritta personalmente e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza;
- nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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