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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4921/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore lette le note concordi delle parti del 8/5/2025 e 12/5/2025, ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per sopravvenuto accordo tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4921/2018 pendente tra:
nata a [...] l' 11.7.1971 (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Comiso (Rg) via San Biagio n. 86/s, con il patrocinio dell'Avv. IRENE LA FERLA (c.f.:
) , con elezione di domicilio in RI C.F._2 Email_1
(Rg), in via Gaeta n. 85, presso lo studio dell'Avv. La Ferla.
ATTRICE contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente a Controparte_1 C.F._3
RI (Rg) in via Ruggero Settimo n. 223, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Zisa (c.f.:
) , con elezione di domicilio in Santa Croce C.F._4 Email_2
Camerina (Rg), in via Bologna n. 6, presso lo studio dell'Avv. Zisa.
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il SI. si CP_1 Controparte_1
è reso inadempiente dell'obbligo assunto con il contratto preliminare stipulato in data 30.05.2011 e,
pagina 1 di 6 conseguentemente, pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo all'attrice la proprietà dell'immobile sito in Comiso (Rg) via Ho Chi
Min n. 5 (in catasto viale Europa snc) censito come segue:
• Appartamento al primo piano composto da cinque vani e mezzo catastali con antistante terrazzino a livello, ai confini con vano scale, via Pace e corso Ho Chi Min su cui prospetta;
• Nel N.C.E.U. del Comune di Comiso, viale Europa snc al foglio 76 mappale: 499 sub 17 – P1 – c.c.
1 Cat A/3 cl. 3 vani 5,5, R.C. euro 326,66;
• Posto macchina al piano seminterrato della superficie catastale di mq 17, ai confini con spazio di manovra, e nel N.C.E.U. del Comune di Comiso, viale Europa snc, al foglio 76 Persona_1 Pt_1 mappale: 499 sub 3 – P 1S –zc. 1 cat C/6 cl. 2 metri quadri 17 R.C. euro 31,61.
Condannare il SI. al risarcimento dei danni per inadempimento nella somma che sarà liquidata CP_1 dal Giudice in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi”.
Allegava a tal fine che:
- in data 30/5/2011 il SI. , all'epoca coniuge dell'attrice, stipulava presso il Notaio Controparte_1
in RI, atto di compravendita immobiliare per l'acquisto dell'immobile sito in Persona_2
Comiso, via Ho Chi Min n. 5;
- in pari data l'attrice, in uno alla sorella , stipulava scrittura privata con il SI. Parte_2
che si obbligava di vendere o di far vendere in favore delle SIg.re e Controparte_1 Parte_1
che, per sé e/o per persona da nominare alla stipula dell'atto, si obbligavano ad Parte_2 acquistare l'immobile di cui sopra;
- il SI. in quella occasione dichiarava che l'immobile era stato costruito in conformità a licenza CP_1 edilizia e che gli impianti erano stati realizzati conformemente alla normativa all'epoca vigente;
- la parte promissaria acquirente venditore dichiarava di esonerare la parte venditrice da ogni responsabilità per la non conformità degli impianti alla normativa emanata successivamente alla installazione, nonché dall'obbligo di produrre apposita certificazione energetica;
- la promessa di vendita veniva pattuita per la somma di euro 65.000,00 già versata dalla parte promissaria acquirente e il SI. rilasciava ampia e libera quietanza a saldo con dichiarazione di essere CP_1 soddisfatto per ogni titolo, in dipendenza del trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto della scrittura;
- infine, il possesso materiale e giuridico dell'immobile veniva trasferito alla parte promissaria acquirente sin dalla firma della scrittura, sulla quale sarebbero ricaduti gli oneri relativi al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile; pagina 2 di 6 - nella detta scrittura si precisava che nei confronti della parte che dovesse rendersi inadempiente, l'altra parte avrebbe potuto richiedere l'esecuzione di cui all'art. 2932 c.c., fermo restando il diritto di ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito dell'inadempimento;
- tutte le spese ordinarie e straordinarie, nonché i tributi relativi all'immobile erano da sempre stati pagati dalla SI.ra ; Parte_1
- l'acquisto dell'immobile in questione da parte del SI. era avvenuto per l'importo di euro CP_1
63.987,00 ed era stato effettuato con assegni circolari intestati al venditore – – ma con Persona_3 denaro proveniente dal conto della SI.ra come dimostrato dalle ricevute bancarie Parte_1 acquisite al fascicolo;
- l'immobile oggetto di preliminare era stato, sin dal 1970, l'abitazione della famiglia Nel 2006, Pt_1
a causa dell'esposizione debitoria del defunto padre dell'attrice, l'immobile venne messo all'asta e nel
2011 era stato acquistato dall'aggiudicatario – SI. – con denaro dell'attrice e ciò perché Persona_3 tale casa era l'unico domicilio che aveva sempre avuto la madre dell'attrice – SI.ra – Parte_3 che soffriva di disturbi psichiatrici;
- a causa del degenerare della malattia, la SI.ra veniva ricoverata presso una struttura per anziani Pt_3 il cui costo mensile era piuttosto elevato e l'attrice manifestava la necessità di vendere l'immobile per sostenere le relative spese;
- in data 22/1/2018 la SI.ra inviava diffida ad adempiere con la quale si invitava il SI. Pt_1 CP_1
a presentarsi da un notaio di sua fiducia onde provvedere al rilascio di una procura speciale per la vendita dell'immobile e dare seguito alla scrittura privata del 30/5/2011;
- il SI. non dava risposta alcuna ma, in data 4/7/2018, faceva pervenire invito a presenziare alla CP_1 mediazione presso l'O.G.L. di RI per ottenere la restituzione delle chiavi del predetto immobile;
- la SI.ra e la di lei sorella , non si presentavano all'incontro ma Parte_1 Parte_2 inviavano pec al mediatore per esporre le ragioni della mancata presentazione;
- la SI. ra a tutela del proprio diritto a sentire dichiarare l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1
e ad ottenere la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. introduceva il presente giudizio.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il quale chiedeva: Controparte_1
“previa ammissione della richiesta di acquisizione dell'originale del preliminare indicato in atti dall'attrice e della procedura prevista dagli artt. 214 e ss c.p.c., rigettare la domanda proposta da
nei confronti di , con ogni statuizione anche in ordine alle spese Parte_1 Controparte_1 processuali. Con ogni e più ampia riserva sui mezzi istruttori occorrendi nei modi e termini di legge”.
Deduceva a tal fine che: pagina 3 di 6 - il contratto preliminare depositato nel fascicolo telematico in fotocopia, mostrava alla fine la sottoscrizione seppur non facilmente leggibile di “ e ”, mancando la Parte_1 Controparte_1 terza firma che dovrebbe essere ricondotta a;
Parte_2
- l'odierno convenuto, pur basandosi sulla copia fotostatica prodotta, nutriva dei dubbi sull'autenticità della firma apposta alla fine della scrittura, ma con assoluta certezza sosteneva di non aver mai sottoscritto un atto qualificabile come preliminare di compravendita concernente l'immobile acquistato con atto a rogito del Notaio , da potere del Sig. ; Persona_2 Persona_3
- chiedeva pertanto la produzione in giudizio dell'originale, al fine di poter esaminare analiticamente e attentamente la firma apposta in calce, per poter formalizzare il disconoscimento della scrittura privata e dell'eventuale querela di falso in caso di autenticità della firma;
- sottolineava il convenuto che all'epoca dei fatti era sposato con la parte attrice, dalla quale stava divorziando in pendenza dell'odierno giudizio e che, in alcune occasioni, in costanza di matrimonio, aveva apposto la propria firma su uno o due fogli in bianco da utilizzare per semplici deleghe;
- aggiungeva il convenuto che nel preliminare mancava, oltre ad ogni riferimento alla registrazione avvenuta presso l'agenzia delle Entrate, la firma della SI.ra , sorella dell'attrice, Parte_2 sebbene fosse stata menzionata in seno alla scrittura privata come parte promittente la compra;
- il SI. alla luce di quanto sopra contestava quanto dedotto ex adverso nella Controparte_1 ricostruzione dei fatti, con evidente omissione di circostanze essenziali per appurare la verità storica dei fatti in causa. Concludeva come sopra riepilogato.
All'udienza del 29/3/2019, parte attrice depositava l'originale della scrittura privata del 30/5/2011 e parte convenuta ne disconosceva la sottoscrizione. pertanto chiedeva la verificazione della Parte_1 scrittura prodotta in giudizio. Il g.i., ritenuto che non fosse litisconsorte necessaria del Parte_2 giudizio introdotto da ritenuto, poi, che appariva opportuno esaminare l'istanza di Parte_1 verificazione insieme alle ulteriori richieste istruttorie delle parti;
ritenuto, invece, che nel caso di specie andasse esperito ratione materiae il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma terzo, lett. a),
d.lgs. 28/2010, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata da parte attrice, e contestualmente assegnava a il termine di quindici giorni per la presentazione della Parte_1 domanda di mediazione. Successivamente, le parti depositavano il verbale di mediazione con esito negativo e il g.i. concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.. Nelle more, il convenuto proponeva un ricorso per sequestro giudiziario del bene immobile in questione, che veniva rigettato dal g.i. con ordinanza del
24/1/2020. Successivamente, il g.i. non ammetteva la prova testimoniale articolata dal convenuto nella seconda memoria istruttoria, avente ad oggetto capitoli negativi, oltre che generici e in parte irrilevanti
(capitoli 1)/5) testi e , irrilevanti (capitoli 1)/2) teste , negativi e irrilevanti (capitolo Tes_1 Per_3 Per_3
pagina 4 di 6 1) teste ); parimenti riteneva di non ammettere l'interrogatorio formale richiesto da parte Per_2 convenuta, avente ad oggetto capitoli negativi (1)/2)) o totalmente irrilevanti (4)/5)) in relazione all'oggetto del presente giudizio;
riteneva, invece, che a fronte del disconoscimento della sottoscrizione e della conseguente formulazione di istanza di verificazione andava disposto l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, con formulazione del seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la sottoscrizione apposta alla scrittura del 30.5.2011 versata in atti ed utilizzate quali scritture di comparazione quelle allegate dalle parti (e, segnatamente, quelle indicate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice e dalla stessa allegate, quali il contratto di compravendita del 30/05/2011, il verbale negativo di mediazione del 30.5.2019 e la procura rilasciata per la lite in corso, nonché quelle ulteriori che il consulente riterrà di raccogliere, facendo scrivere sotto propria Controparte_1 dettatura) se la sottoscrizione apposta alla predetta scrittura sia genuina e autentica in quanto apposta dal convenuto ”; disponeva l'esperimento della consulenza tecnica e nominava il dott. Controparte_1
, il quale, prestato il relativo giuramento, depositava nei termini la relazione peritale. Persona_4
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 28/5/2024, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel corso della quale il convenuto proponeva, in via incidentale, querela di falso contro la scrittura privata oggetto di disconoscimento e verifica peritale. Ritenuta l'ammissibilità della querela di falso, il giudice rimetteva la causa sul ruolo assegnando termine per la sua proposizione e, esaminate le istanze istruttorie, fissava l'udienza del 29/10/2024 per l'assunzione delle prove orali ammesse, udienza poi rinviata al 10/12/2024, per legittimo impedimento del difensore, all'esito della quale, dopo l'escussione dell'attrice nel corso dell'interrogatorio formale, entrambe le parti venivano dichiarate decadute dalle prove per testi. Dopo la fissazione dell'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni, il contenuto deferiva giuramento decisorio all'attrice su alcuni capitoli, alcuni dei quali poi ritenuti ammissibili e rilevanti dal giudice istruttore, che fissava, per la prestazione del giuramento,
l'udienza del 20/5/2025.
Con note difensive concordi, rispettivamente del 8/5/2025 (convenuto e querelante) e del 12/5/2025
(attrice e querelata), ambo le parti davano atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio principale e del procedimento per querela di falso, per sopravvenuto accordo. Il giudice istruttore rimetteva, dunque, la causa al collegio, giusta proposizione della querela di falso, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel merito
Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, per pacifico raggiungimento di un accordo tra le parti, come da concordi note difensive dai difensori muniti del relativo potere (in particolare, quanto pagina 5 di 6 al proponente la querela di falso, vi è la sottoscrizione della parte personalmente), i quali hanno chiesto la predetta pronuncia, con spese di lite compensate.
Come noto, infatti, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021)” (Cass. civ., sez. II, ord., 17-01-2023, n. 1257).
In particolare, “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse della parte costituita alla pronuncia giurisdizionale e, pertanto, la cessazione della materia del contendere. Ciò si verifica, come nella specie, quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. n. 4714 del 2006)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 28-12-2022, n. 37891).
Deve, dunque, esser dichiarata la cessazione della materia del contendere sia quanto alla domanda principale di ex art. 2932 c.c. sia con riferimento alla querela di falso presentata Parte_1 da contro la scrittura privata prodotta dall'attrice contenente il preliminare di Controparte_1 compravendita relativo all'immobile sito a Comiso nella Via Ho Chi Min 5 in catasto al foglio 76, mappale 499/2017 con annesso garage mappale 499/2017 in data 30 maggio 2011, a spese di lite compensate, come da concordi richieste.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere del complessivo giudizio instaurato con atto di citazione, con domanda ex art. 2932 c.c., di nei confronti di Parte_1 [...]
, notificatogli in data 5/12/2018, e della querela di falso presentata in via incidentale da CP_1
in data 10/9/2024 nei confronti della scrittura privata prodotta dall'attrice Controparte_1 contenente il preliminare di compravendita relativo all'immobile sito a Comiso nella Via Ho Chi Min 5 in catasto al foglio 76, mappale 499/2017 con annesso garage mappale 499/2017 in data 30 maggio 2011;
• compensa le spese complessive di lite.
Così deciso in Ragusa, 22/05/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore lette le note concordi delle parti del 8/5/2025 e 12/5/2025, ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per sopravvenuto accordo tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4921/2018 pendente tra:
nata a [...] l' 11.7.1971 (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Comiso (Rg) via San Biagio n. 86/s, con il patrocinio dell'Avv. IRENE LA FERLA (c.f.:
) , con elezione di domicilio in RI C.F._2 Email_1
(Rg), in via Gaeta n. 85, presso lo studio dell'Avv. La Ferla.
ATTRICE contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente a Controparte_1 C.F._3
RI (Rg) in via Ruggero Settimo n. 223, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Zisa (c.f.:
) , con elezione di domicilio in Santa Croce C.F._4 Email_2
Camerina (Rg), in via Bologna n. 6, presso lo studio dell'Avv. Zisa.
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il SI. si CP_1 Controparte_1
è reso inadempiente dell'obbligo assunto con il contratto preliminare stipulato in data 30.05.2011 e,
pagina 1 di 6 conseguentemente, pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo all'attrice la proprietà dell'immobile sito in Comiso (Rg) via Ho Chi
Min n. 5 (in catasto viale Europa snc) censito come segue:
• Appartamento al primo piano composto da cinque vani e mezzo catastali con antistante terrazzino a livello, ai confini con vano scale, via Pace e corso Ho Chi Min su cui prospetta;
• Nel N.C.E.U. del Comune di Comiso, viale Europa snc al foglio 76 mappale: 499 sub 17 – P1 – c.c.
1 Cat A/3 cl. 3 vani 5,5, R.C. euro 326,66;
• Posto macchina al piano seminterrato della superficie catastale di mq 17, ai confini con spazio di manovra, e nel N.C.E.U. del Comune di Comiso, viale Europa snc, al foglio 76 Persona_1 Pt_1 mappale: 499 sub 3 – P 1S –zc. 1 cat C/6 cl. 2 metri quadri 17 R.C. euro 31,61.
Condannare il SI. al risarcimento dei danni per inadempimento nella somma che sarà liquidata CP_1 dal Giudice in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi”.
Allegava a tal fine che:
- in data 30/5/2011 il SI. , all'epoca coniuge dell'attrice, stipulava presso il Notaio Controparte_1
in RI, atto di compravendita immobiliare per l'acquisto dell'immobile sito in Persona_2
Comiso, via Ho Chi Min n. 5;
- in pari data l'attrice, in uno alla sorella , stipulava scrittura privata con il SI. Parte_2
che si obbligava di vendere o di far vendere in favore delle SIg.re e Controparte_1 Parte_1
che, per sé e/o per persona da nominare alla stipula dell'atto, si obbligavano ad Parte_2 acquistare l'immobile di cui sopra;
- il SI. in quella occasione dichiarava che l'immobile era stato costruito in conformità a licenza CP_1 edilizia e che gli impianti erano stati realizzati conformemente alla normativa all'epoca vigente;
- la parte promissaria acquirente venditore dichiarava di esonerare la parte venditrice da ogni responsabilità per la non conformità degli impianti alla normativa emanata successivamente alla installazione, nonché dall'obbligo di produrre apposita certificazione energetica;
- la promessa di vendita veniva pattuita per la somma di euro 65.000,00 già versata dalla parte promissaria acquirente e il SI. rilasciava ampia e libera quietanza a saldo con dichiarazione di essere CP_1 soddisfatto per ogni titolo, in dipendenza del trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto della scrittura;
- infine, il possesso materiale e giuridico dell'immobile veniva trasferito alla parte promissaria acquirente sin dalla firma della scrittura, sulla quale sarebbero ricaduti gli oneri relativi al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile; pagina 2 di 6 - nella detta scrittura si precisava che nei confronti della parte che dovesse rendersi inadempiente, l'altra parte avrebbe potuto richiedere l'esecuzione di cui all'art. 2932 c.c., fermo restando il diritto di ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito dell'inadempimento;
- tutte le spese ordinarie e straordinarie, nonché i tributi relativi all'immobile erano da sempre stati pagati dalla SI.ra ; Parte_1
- l'acquisto dell'immobile in questione da parte del SI. era avvenuto per l'importo di euro CP_1
63.987,00 ed era stato effettuato con assegni circolari intestati al venditore – – ma con Persona_3 denaro proveniente dal conto della SI.ra come dimostrato dalle ricevute bancarie Parte_1 acquisite al fascicolo;
- l'immobile oggetto di preliminare era stato, sin dal 1970, l'abitazione della famiglia Nel 2006, Pt_1
a causa dell'esposizione debitoria del defunto padre dell'attrice, l'immobile venne messo all'asta e nel
2011 era stato acquistato dall'aggiudicatario – SI. – con denaro dell'attrice e ciò perché Persona_3 tale casa era l'unico domicilio che aveva sempre avuto la madre dell'attrice – SI.ra – Parte_3 che soffriva di disturbi psichiatrici;
- a causa del degenerare della malattia, la SI.ra veniva ricoverata presso una struttura per anziani Pt_3 il cui costo mensile era piuttosto elevato e l'attrice manifestava la necessità di vendere l'immobile per sostenere le relative spese;
- in data 22/1/2018 la SI.ra inviava diffida ad adempiere con la quale si invitava il SI. Pt_1 CP_1
a presentarsi da un notaio di sua fiducia onde provvedere al rilascio di una procura speciale per la vendita dell'immobile e dare seguito alla scrittura privata del 30/5/2011;
- il SI. non dava risposta alcuna ma, in data 4/7/2018, faceva pervenire invito a presenziare alla CP_1 mediazione presso l'O.G.L. di RI per ottenere la restituzione delle chiavi del predetto immobile;
- la SI.ra e la di lei sorella , non si presentavano all'incontro ma Parte_1 Parte_2 inviavano pec al mediatore per esporre le ragioni della mancata presentazione;
- la SI. ra a tutela del proprio diritto a sentire dichiarare l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1
e ad ottenere la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. introduceva il presente giudizio.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il quale chiedeva: Controparte_1
“previa ammissione della richiesta di acquisizione dell'originale del preliminare indicato in atti dall'attrice e della procedura prevista dagli artt. 214 e ss c.p.c., rigettare la domanda proposta da
nei confronti di , con ogni statuizione anche in ordine alle spese Parte_1 Controparte_1 processuali. Con ogni e più ampia riserva sui mezzi istruttori occorrendi nei modi e termini di legge”.
Deduceva a tal fine che: pagina 3 di 6 - il contratto preliminare depositato nel fascicolo telematico in fotocopia, mostrava alla fine la sottoscrizione seppur non facilmente leggibile di “ e ”, mancando la Parte_1 Controparte_1 terza firma che dovrebbe essere ricondotta a;
Parte_2
- l'odierno convenuto, pur basandosi sulla copia fotostatica prodotta, nutriva dei dubbi sull'autenticità della firma apposta alla fine della scrittura, ma con assoluta certezza sosteneva di non aver mai sottoscritto un atto qualificabile come preliminare di compravendita concernente l'immobile acquistato con atto a rogito del Notaio , da potere del Sig. ; Persona_2 Persona_3
- chiedeva pertanto la produzione in giudizio dell'originale, al fine di poter esaminare analiticamente e attentamente la firma apposta in calce, per poter formalizzare il disconoscimento della scrittura privata e dell'eventuale querela di falso in caso di autenticità della firma;
- sottolineava il convenuto che all'epoca dei fatti era sposato con la parte attrice, dalla quale stava divorziando in pendenza dell'odierno giudizio e che, in alcune occasioni, in costanza di matrimonio, aveva apposto la propria firma su uno o due fogli in bianco da utilizzare per semplici deleghe;
- aggiungeva il convenuto che nel preliminare mancava, oltre ad ogni riferimento alla registrazione avvenuta presso l'agenzia delle Entrate, la firma della SI.ra , sorella dell'attrice, Parte_2 sebbene fosse stata menzionata in seno alla scrittura privata come parte promittente la compra;
- il SI. alla luce di quanto sopra contestava quanto dedotto ex adverso nella Controparte_1 ricostruzione dei fatti, con evidente omissione di circostanze essenziali per appurare la verità storica dei fatti in causa. Concludeva come sopra riepilogato.
All'udienza del 29/3/2019, parte attrice depositava l'originale della scrittura privata del 30/5/2011 e parte convenuta ne disconosceva la sottoscrizione. pertanto chiedeva la verificazione della Parte_1 scrittura prodotta in giudizio. Il g.i., ritenuto che non fosse litisconsorte necessaria del Parte_2 giudizio introdotto da ritenuto, poi, che appariva opportuno esaminare l'istanza di Parte_1 verificazione insieme alle ulteriori richieste istruttorie delle parti;
ritenuto, invece, che nel caso di specie andasse esperito ratione materiae il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma terzo, lett. a),
d.lgs. 28/2010, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata da parte attrice, e contestualmente assegnava a il termine di quindici giorni per la presentazione della Parte_1 domanda di mediazione. Successivamente, le parti depositavano il verbale di mediazione con esito negativo e il g.i. concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.. Nelle more, il convenuto proponeva un ricorso per sequestro giudiziario del bene immobile in questione, che veniva rigettato dal g.i. con ordinanza del
24/1/2020. Successivamente, il g.i. non ammetteva la prova testimoniale articolata dal convenuto nella seconda memoria istruttoria, avente ad oggetto capitoli negativi, oltre che generici e in parte irrilevanti
(capitoli 1)/5) testi e , irrilevanti (capitoli 1)/2) teste , negativi e irrilevanti (capitolo Tes_1 Per_3 Per_3
pagina 4 di 6 1) teste ); parimenti riteneva di non ammettere l'interrogatorio formale richiesto da parte Per_2 convenuta, avente ad oggetto capitoli negativi (1)/2)) o totalmente irrilevanti (4)/5)) in relazione all'oggetto del presente giudizio;
riteneva, invece, che a fronte del disconoscimento della sottoscrizione e della conseguente formulazione di istanza di verificazione andava disposto l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, con formulazione del seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la sottoscrizione apposta alla scrittura del 30.5.2011 versata in atti ed utilizzate quali scritture di comparazione quelle allegate dalle parti (e, segnatamente, quelle indicate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice e dalla stessa allegate, quali il contratto di compravendita del 30/05/2011, il verbale negativo di mediazione del 30.5.2019 e la procura rilasciata per la lite in corso, nonché quelle ulteriori che il consulente riterrà di raccogliere, facendo scrivere sotto propria Controparte_1 dettatura) se la sottoscrizione apposta alla predetta scrittura sia genuina e autentica in quanto apposta dal convenuto ”; disponeva l'esperimento della consulenza tecnica e nominava il dott. Controparte_1
, il quale, prestato il relativo giuramento, depositava nei termini la relazione peritale. Persona_4
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 28/5/2024, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel corso della quale il convenuto proponeva, in via incidentale, querela di falso contro la scrittura privata oggetto di disconoscimento e verifica peritale. Ritenuta l'ammissibilità della querela di falso, il giudice rimetteva la causa sul ruolo assegnando termine per la sua proposizione e, esaminate le istanze istruttorie, fissava l'udienza del 29/10/2024 per l'assunzione delle prove orali ammesse, udienza poi rinviata al 10/12/2024, per legittimo impedimento del difensore, all'esito della quale, dopo l'escussione dell'attrice nel corso dell'interrogatorio formale, entrambe le parti venivano dichiarate decadute dalle prove per testi. Dopo la fissazione dell'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni, il contenuto deferiva giuramento decisorio all'attrice su alcuni capitoli, alcuni dei quali poi ritenuti ammissibili e rilevanti dal giudice istruttore, che fissava, per la prestazione del giuramento,
l'udienza del 20/5/2025.
Con note difensive concordi, rispettivamente del 8/5/2025 (convenuto e querelante) e del 12/5/2025
(attrice e querelata), ambo le parti davano atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio principale e del procedimento per querela di falso, per sopravvenuto accordo. Il giudice istruttore rimetteva, dunque, la causa al collegio, giusta proposizione della querela di falso, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel merito
Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, per pacifico raggiungimento di un accordo tra le parti, come da concordi note difensive dai difensori muniti del relativo potere (in particolare, quanto pagina 5 di 6 al proponente la querela di falso, vi è la sottoscrizione della parte personalmente), i quali hanno chiesto la predetta pronuncia, con spese di lite compensate.
Come noto, infatti, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021)” (Cass. civ., sez. II, ord., 17-01-2023, n. 1257).
In particolare, “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse della parte costituita alla pronuncia giurisdizionale e, pertanto, la cessazione della materia del contendere. Ciò si verifica, come nella specie, quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. n. 4714 del 2006)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 28-12-2022, n. 37891).
Deve, dunque, esser dichiarata la cessazione della materia del contendere sia quanto alla domanda principale di ex art. 2932 c.c. sia con riferimento alla querela di falso presentata Parte_1 da contro la scrittura privata prodotta dall'attrice contenente il preliminare di Controparte_1 compravendita relativo all'immobile sito a Comiso nella Via Ho Chi Min 5 in catasto al foglio 76, mappale 499/2017 con annesso garage mappale 499/2017 in data 30 maggio 2011, a spese di lite compensate, come da concordi richieste.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere del complessivo giudizio instaurato con atto di citazione, con domanda ex art. 2932 c.c., di nei confronti di Parte_1 [...]
, notificatogli in data 5/12/2018, e della querela di falso presentata in via incidentale da CP_1
in data 10/9/2024 nei confronti della scrittura privata prodotta dall'attrice Controparte_1 contenente il preliminare di compravendita relativo all'immobile sito a Comiso nella Via Ho Chi Min 5 in catasto al foglio 76, mappale 499/2017 con annesso garage mappale 499/2017 in data 30 maggio 2011;
• compensa le spese complessive di lite.
Così deciso in Ragusa, 22/05/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti pagina 6 di 6