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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 925/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 925/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
21/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. , tutte C.F._6 Parte_7 C.F._7 pagina 1 di 19 rappresentate e difese dall'avv. Carlo Alberto Costantino del foro di Ferrara e dall'avv. Daniela Guerreschi del foro di MA ed elettivamente domiciliate presso lo studio della second in Asola via Mazzini n. 9, in forza di deleghe rilasciate in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con sede in Milano, in persona del procuratore speciale dott.
[...]
giusta procura per atto Notaio del 19.01.2023, CP_3 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Benedini del foro di MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA via Principe Amedeo
n. 42/A, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dalla'vv. CP_4 C.F._8
marco Baioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MA
Piazza Teofilo Folengo n. 1, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATA
pagina 2 di 19 In punto: Appello alla sentenza N. 594/2023 emessa dal Tribunale di
MA pubblicata in data 4.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: in accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la responsabilità,
esclusiva o concorsuale, di nella verificazione del sinistro del CP_4
6/10/2007, in conseguenza del quale è deceduto condannarlo, Persona_2
in solido con la proprietaria del veicolo da lui condotto Controparte_5
e con la sua assicuratrice per la r.c.a. al
[...] Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalle attrici, tanto jure proprio quanto jure
hereditatis, come specificati in premessa e nella misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.
Il tutto oltre a rivalutazione e interessi e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria: in accoglimento dell'appello, ammettersi i seguenti mezzi istruttori, già indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dinnanzi al
Tribunale e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni:
A) Interrogatorio formale del sig. sul seguente capitolo: CP_4
2) “Vero che LA seguiva a breve distanza un altro veicolo e precisamente una
Renault Scenic, condotta dal sig. ” Testimone_1
C) Prova per testi con le signore residente in [...]degli Testimone_2 pagina 3 di 19 Ippoliti (MN) via Gerola 11, e , residente in [...] Testimone_3
via 2 Giugno 30, sui seguenti capitoli:
1) “Vero che le signore Parte_1 Parte_3 [...]
, , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_7
avevano con il proprio padre e nonno sig. Persona_3 Per_2
prima del suo decesso, contatti telefonici con frequenza di almeno tre o
[...]
quattro volte la settimana?”
2) “Vero che le attrici si recavano a casa del sig. e della di lui moglie Per_2
signora in occasione di tutte le feste “comandate” e dei ritrovi di Parte_8
famiglia (compleanni, anniversari di matrimonio, eccetera), e frequentemente anche nei fine settimana?”
D) CTU medico-legale per accertare le cause del decesso e lo stato di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra l'incidente e la morte.
Per parte appellata : CP_4
Nel merito: rigettarsi i motivi di appello e in genere le domande svolte dagli appellanti per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di risposta. Con la conferma integrale della sentenza di primo grado e con ogni eventuale ulteriore e conseguente statuizione, compresa quella che non è tenuto al CP_4
risarcimento dei danni nei confronti degli appellanti.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero anche solo parzialmente accolte le domande degli appellanti, dirsi tenuta e per l'effetto condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 4 di 19 tempore, quale assicuratore della responsabilità civile automobilistica di CP_4
, a provvedere direttamente al risarcimento in favore degli attori e comunque
[...]
a tenere il medesimo convenuto indenne e manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole connessa all'emananda sentenza.
In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie formulate ex adverso. Se del caso disporsi l'acquisizione del fascicolo penale integrale relativo al procedimento n.
5065/07 R.G.N.R. a carico di , nato a [...] il [...], C.F.: CP_4
, e definito con decreto di archiviazione del 11.07.2008 n. C.F._8
1334/08 R.G. GIP.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali del presente grado di giudizio, spese anche forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, oltre al rimborso degli oneri tributari per la registrazione del provvedimento.
Per parte appellata : CP_1
In via preliminare / pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità delle nuove contestazioni formulate per la prima volta in appello dalle appellanti in quanto tardive ed infondate, con ogni conseguente statuizione.
Nel Merito in via principale: confermarsi in ogni sua statuizione la sentenza n.
594/2023 emessa dal Tribunale di MA pubblicata il 04.09.2023,
conseguentemente, respingersi siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'appello avversario.
In ogni caso: con vittoria di spese, spese generali al 15% e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 19 In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi richieste dalle appellanti in quanto generiche, superflue ed inconferenti ai fini del contendere.
Ci si oppone altresì all'ammissione della richiesta c.t.u. medico-legale in quanto evidentemente superflua ed esplorativa.
Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato avversario si insiste nelle istanze istruttorie già formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183, 6°
comma c.p.c. dimesse, da intendersi qui ritrascritte, con i testi indicati a prova diretta e a prova contraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 20.05.2020, Parte_1 Per_2 [...]
, , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
e convenivano innanzi al Tribunale Parte_7 Parte_6
di MA , CP_4 Controparte_5 Controparte_1
esponendo:
- che il proprio congiunto nato a [...] il [...] e Persona_2
deceduto in data 17.10.2007, era stato investito in data 6.10.2007, mentre unitamente alla moglie stava attraversando la ex statale 10 in località Parte_8
Grazie di ON (MN);
- che, nel dettaglio, in compagnia della moglie, stava Persona_2
transitando a piedi lungo la ex statale 10 allorquando, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la via Francesca, procedeva all'attraversamento della pagina 6 di 19 carreggiata con direzione da sinistra a destra rispetto ai veicoli provenienti da
MA e diretti verso Cremona, ma, allorquando l'attraversamento era quasi terminato, era stato violentemente investito dalla Volkswagen Passat tag. Per_2
CZ 425RH, di proprietà di condotta da ed assicurata CP_5 CP_4
con che percorreva la citata statale 10 con direzione MA – Cremona;
CP_1
CP_
- che il convenuto seguiva un altro veicolo, condotto da il Testimone_1
quale accortosi dei pedoni aveva frenato e scartato a sinistra evitando l'impatto,
mentre il convenuto non era riuscito ad evitare l'investimento;
CP_
- che , pur mantenendo una velocità di circa 50 km orari, non aveva tenuto un'andatura consona allo stato dei luoghi in quanto era in presenza di un centro abitato, il fondo stradale era sdrucciolevole e la visibilità pessima a causa della fitta nebbia;
- che il P.M. sede aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del conducente, ma in realtà dal rapporto emergevano profili di colpa a carico di e comunque in sede civile era operante la CP_4
presunzione di cui all'art. 2054 c.c.;
- che, infine, non era applicabile il termine di prescrizione biennale, ma quello più lungo previsto per l'omicidio colposo di 12 anni e detto termine era stato interrotto da prima richiesta risarcitoria del 26.09.2017 e da altra inviata nell'aprile 2019.
Si costituiva che resisteva. Allegava preliminarmente l'avvenuta CP_4
prescrizione del diritto risarcitorio ex art. 2947 secondo comma c.c. in quanto pagina 7 di 19 erano passati due anni senza alcuna richiesta risarcitoria;
che il P.M. aveva chiesto l'archiviazione proprio in considerazione dell'assoluta imprevedibilità
della condotta del pedone deceduto e l'indagato aveva posto in essere la manovra di emergenza (che aveva determinato l'investimento del pedone)
proprio per evitare l'impatto con la vettura che lo precedeva;
che avverso la richiesta di archiviazione le parti offese non avevano proposto alcuna opposizione;
che era inesistente la fattispecie astratta di reato per l'assenza di qualsiasi profilo di colpa;
che, infatti, il sinistro era avvenuto in presenza di un incrocio particolarmente complesso tra due arterie molto trafficate in assoluta assenza di strisce pedonali;
che la condotta del pedone era stata l'unica causa del fatto in quanto stava attraversando una strada e piedi ad elevato scorrimento senza adottare le cautele necessarie in presenza di ridotta visibilità.
In subordine, chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice, la quale nella sua costituzione aderiva all'eccezione di prescrizione e, nel merito, evidenziava che dal rapporto in atti emergeva l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'assicurato: la ex SS 10 è strada molto trafficata ad ampio scorrimento veicolare, il sinistro era avvenuto al di fuori del centro abitato della frazione Le Grazie di ON e dunque era circostanza assolutamente imprevedibile che due pedoni decidessero di attraversare la carreggiata privi di dispositivi idonei a consentirne l'avvistamento, stanti le pessime condizioni divisibilità; che il conducente del veicolo assicurato stava procedendo a velocità
ridotta ed aveva reagito con prontezza deviando a destra, una volta avvedutosi pagina 8 di 19 che l'autovettura che lo precedeva aveva arrestato la marcia sterzando a sinistra.
Dichiarata la contumacia di e assegnati i termini Controparte_5
di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. previgenti, la lite era istruita solo in via documentale e il Tribunale adito, con la gravata sentenza, rigettava la domanda risarcitoria.
Il primo giudice, premessi cenni sulla prescrizione e sul fatto che il termine ex art. 2947 comma 3 c.c. non era in astratto decorso e che il giudice civile, in presenza di un decreto di archiviazione, era comunque tenuto a compiere una sua autonoma valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, riteneva che nessuna condotta colposa fosse ascrivibile a con la seguente CP_4
motivazione:
“Tanto premesso, alla luce dei fatti allegati dalle parti e delle risultanze della
documentazione in atti, deve escludersi la responsabilità del conducente del
veicolo danneggiante nella causazione del sinistro.
Ed infatti, in primo luogo va rilevato che risultano provate – trattandosi di
circostanze non contestate dalle parti costituite, e non contraddette da elementi
di prova contraria – che:
1) i due pedoni avevano compiuto l'attraversamento in una strada a scorrimento
veloce e priva di strisce pedonali, e nel momento in cui avevano impegnato a
piedi l'incrocio entrambi non avevano indumenti retroriflettenti;
2) i due pedoni erano comparsi all'improvviso avanti al veicolo che precedeva
quello guidato dall'odierno convenuto , tanto che il conducente del CP_4
pagina 9 di 19 primo (tale aveva frenato improvvisamente la sua autovettura ed Testimone_1
aveva deviato verso sinistra;
3) immediatamente dopo il convenuto aveva compiuto una manovra CP_4
di emergenza, spostandosi sul lato destro della carreggiata, ove aveva investito
il pedone poi deceduto.
Costituiscono, invece, circostanze contestate, e quindi oggetto di prova,
l'adeguatezza della velocità di guida tenuta dal convenuto e l'osservanza delle
prescrizioni in materia di distanze di sicurezza.
Tuttavia, entrambi gli addebiti mossi dalle attrici nei confronti della condotta di
guida del convenuto risultano infirmati dalle dichiarazioni spontanee rese agli
agenti accertatori dal conducente le quali - pur avendo valore Testimone_1
meramente indiziario – concorrono nel caso di specie a formare il
convincimento del giudice, in quanto in concreto confortate dagli elementi di
prova desumibili dalle circostanze di fatto note.
Invero, quanto al primo profilo (inerente alla velocità di guida tenuta dal
convenuto), si osserva che le attrici hanno allegato che il convenuto CP_4
teneva una velocità di guida pari a 50 km/h (pag. 3 dell'atto di citazione),
circostanza confermata – come già sopra detto - anche dalle dichiarazioni rese
dal conducente agli agenti accertatori. Testimone_1
Di conseguenza, tenuto conto che il limite di velocità nella predetta strada
extraurbana era pari a 90 km/h (cfr. doc. 11 bis del fascicolo di
[...]
) e che quel tratto di strada non presentava strisce pedonali, deve CP_1
pagina 10 di 19 ritenersi pienamente adeguata alle condizioni atmosferiche e allo stato dei
luoghi di quel giorno la velocità di guida di circa 50 km/h tenuta dal convenuto.
Peraltro, tale conclusione risulta altresì suffragata dalla circostanza che il
conducente della prima autovettura, che procedeva ad una velocità di guida
similare (ma che aveva tuttavia una visuale più ampia), fosse riuscito ad evitare
l'impatto con i pedoni.
Quanto al secondo profilo, occorre considerare che la finalità della distanza di
sicurezza è quella di assicurare l'esistenza di uno spazio sufficiente a consentire
ad un veicolo di potersi arrestare, quando necessario, senza tamponare quello
che lo precede.
Ciò detto, quanto alla vicenda in esame è sufficiente osservare che, sebbene il
primo veicolo abbia frenato bruscamente, l'autovettura guidata dal convenuto è
riuscita ad evitare il tamponamento, compiendo a propria volta una manovra di
emergenza. Tale circostanza dimostra, quindi, in una prospettiva ex post, come
la distanza tra i due veicoli fosse pienamente adeguata alle velocità di guida di
entrambe le autovetture, nonché alla visibilità e alle condizioni atmosferiche e
alle caratteristiche e condizioni del manto stradale, atteso che detta distanza si è
rivelata in concreto idonea ad impedire il tamponamento.
In conclusione, non può ravvisarsi alcuna violazione delle regole del Codice
della Strada o di comune prudenza in capo al convenuto;
piuttosto, alla luce
della dinamica del sinistro come sopra ricostruita, deve ritenersi che la
responsabilità del sinistro sia da imputare alla condotta imprevedibile ed
pagina 11 di 19 anomala tenuta dai due pedoni.
Ed infatti si pone come del tutto eccezionale e abnorme l'attraversamento
compiuto dal pedone deceduto nel suddetto tratto di strada, ad elevato
scorrimento e privo di strisce pedonali, ed oltretutto in condizioni atmosferiche
connotate dalle presenza di una fitta nebbia.
Sul punto va, poi, evidenziato che – trattandosi di strada extraurbana – il
pedone era tenuto a prestare la massima attenzione nell'attraversamento della
strada ed a concedere la precedenza ai veicoli (ai sensi dell'art. 190 comma 5
del Codice della Strada); invece, nel caso di specie, il aveva iniziato Per_2
l'attraversamento senza preventivamente verificare se vi fossero veicoli in
transito sulla strada e se le caratteristiche della stessa avrebbero potuto
consentirgli di compiere detto attraversamento in condizioni di sicurezza.
A ciò va poi aggiunto che le caratteristiche del luogo in cui è avvenuto il
sinistro, caratterizzato da una visuale pessima e da una visibilità scarsa,
avevano ulteriormente aggravato la pericolosità dell'attraversamento posto in
essere dai pedoni.
Peraltro, va evidenziato come la visuale del veicolo condotto dal convenuto
fosse ulteriormente ridotta dalla presenza del veicolo che lo precedeva, e che la
manovra di emergenza resa necessaria dalla brusca frenata del primo veicolo
aveva in concreto impedito al medesimo di compiere ulteriori misure per evitare
il verificarsi dell'evento dannoso.
In tale contesto, il conducente del veicolo investitore - nella cui condotta non è
pagina 12 di 19 stato riscontrato alcun profilo di colpa, né generica né specifica - si è
evidentemente trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistare con sufficiente
anticipo il pedone e di impedire l'evento dannoso dedotto in giudizio;
pertanto, la condotta anomala e imprevedibile tenuta dal pedone deceduto ha
costituito la causa esclusiva del sinistro”.
Parte_1 Parte_3 Parte_2
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6
proponevano appello a cui resistevano e
[...] Controparte_1 CP_4
[...]
Dichiarata la contumacia di la causa era rimessa in Controparte_5
decisione all'udienza del 21.05.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza gravata per erronea esclusione della responsabilità del convenuto con conseguente CP_4
declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio. Lamenta che il primo giudice ha da un lato definito abnorme la condotta del pedone per aver attraversato la strada nonostante la fitta nebbia, ma ha valutato con minor rigore il fatto che l'automobilista, nonostante le pessime condizioni di visibilità, abbia mantenuto una velocità non adeguata alle condizioni di viabilità violando il disposto dell'art. 141 C.d.S.
Allega che il Tribunale ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 149
pagina 13 di 19 C.d.S. che disciplina la distanza di sicurezza la cui finalità è quella di assicurare l'esistenza di uno spazio sufficiente a consentire ad un veicolo di potersi arrestare, quando necessario, senza tamponare quello che precede.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza per la mancata ammissione delle prove.
Il primo motivo è infondato.
Dagli atti emerge che in data 6.10.2007 alle ore 8.00 circa i coniugi Per_2
di anni 99 e (nata il [...] e deceduta nel 2019 prima del
[...] Parte_8
giudizio) stavano transitando sulla ex SS 10, ora SP 10, strada ad ampio scorrimento che collega MA a Cremona. Intenzionati ad attraversare l'ampia strada avente una larghezza di 8,20 metri per raggiungere la via
Francesca conducente alla frazione Le Grazie di ON (posta sul lato opposto della statale) attraversavano la strada a passo spedito allorquando sopraggiungeva la Renault Scenic tg. DA 879MY condotta da;
a Testimone_1
questo punto percepita la presenza della coppia degli anziani che Tes_1
stavano attraversando la strada, in assenza di strisce pedonali e con nebbia fitta,
sterzava a sinistra per evitare l'investimento; si avvedeva che Testimone_1
dietro di lui vi era un'altra autovettura che andava all'incirca alla sua stessa velocità che frenava sterzando a destra, sì da investire che di Persona_2
fatto aveva quasi terminato l'attraversamento, come si può desumere dalla presenza di macchie ematiche proprio in corrispondenza del segnale di STOP di cui è gravata la via Francesca. L'autovettura che seguiva era quella del Tes_1
pagina 14 di 19 convenuto il quale sentito nell'immediatezza riferiva che CP_4
l'autovettura che lo precedeva, ossia la Renault, all'improvviso aveva frenato bruscamente spostandosi sulla sinistra e quindi aveva sterzato a destra vedendo nel contempo la coppia di anziani che stava attraversando, ma non potendo evitare l'impatto con uno dei pedoni con la parte frontale destra della sua autovettura. Precisava che la velocità di marcia era bassa e che la coppia non portava alcun giubbino catarifrangente.
I carabinieri di ON giunti sul posto poco dopo non elevavano alcuna contravvenzione e era trasportato in prognosi riservata all'Ospedale di Per_2
Verona salvo poi rientrare a MA ove decedeva in data 17.10.2007. Non è
contestato, ma neppure affermato e documentato, che la morte di Per_2
sia stata la conseguenza del sinistro di causa.
[...]
I militari evidenziavano l'esistenza di una fitta nebbia con visibilità scarsa e visuale pessima.
Il P.M. nell'aprile 2008 chiedeva l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti di non ravvisando alcun profilo di colpa a carico CP_4
dell'indagato e il GIP emetteva decreto di archiviazione.
I prossimi congiunti non si opponevano e solo in data 26.09.2017 (ossia a distanza di quasi dieci anni dal fatto) il legale degli attori scriveva solo a CP_1
chiedendo il risarcimento del danno, mentre in data 1.04.2019 le tre figlie
CP_ instavano per il risarcimento anche nei confronti del conducente e della società proprietaria del veicolo.
pagina 15 di 19 Così riassunti i termini di causa, ritiene il collegio che non possa essere ravvisato alcun profilo di responsabilità a carico di . CP_4
Come scritto dal primo giudice, in caso di investimento del pedone, opera la presunzione relativa di colpa del conducente di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
che, proprio perché relativa, può essere vinta dall'automobilista investitore fornendo al prova liberatoria, ossia dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
in altri termini, il conducente deve allegare e provare che non vi era alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre quando il pedone ha tenuto una condotta del tutto anomala e imprevedibile e quindi l'automobilista si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso concreto, la condotta del pedone è stata talmente anomala e imprevedibile ed irragionevole che non è possibile ascrivere a un CP_4
qualsivoglia profilo di responsabilità.
L'evento, come detto, è avvenuto su una strada ad elevatissimo scorrimento, una ex statale di notevole larghezza e per la quale non è data alcuna possibilità di attraversamento in quel punto. Nonostante la scarsa visibilità, la coppia di anziani (si noti che aveva all'epoca 99 anni ed entrambi erano affetti da Per_2
sordità) ha deciso di attraversare una strada così larga, senza essere nella condizione di poter avvistare con la dovuta tempestività i veicoli sopraggiungenti, senza indossare nessun accessorio che consentisse alle autovettura di avvistarli e in un punto in cui l'attraversamento era vietato in pagina 16 di 19 presenza di una linea di mezzeria continua.
La velocità consentita in quel tratto di strada è quello ordinario di 90 Km orari,
come da attestazione rilasciata dalla Polizia Locale, e mentre Testimone_1
avvistandoli all'ultimo momento effettuava una manovra di svolta a sinistra finendo nell'altra semicarreggiata, correttamente sterzava a destra CP_4
per evitare l'impatto con l'autovettura che lo stava precedendo finendo così per investire che aveva quasi terminato l'attraversamento della ex Persona_2
SS 10.
Né si può affermare che i due automobilisti avessero la possibilità di avvistare i due pedoni che provenivano dalla loro sinistra (e dunque già avevano percorso un tratto di strada) proprio in ragione della fitta nebbia e del fatto che i due pedoni non indossassero alcun giubbino catarifrangente;
gli stessi carabinieri danno conto di una pessima visuale e di una scarsa visibilità e, per giunta, la visuale di era resa ancor più problematica in relazione alla presenza CP_4
della Renault davanti a sé.
La velocità di è stata determinata per il solo fatto che CP_4 Testimone_1
che lo precedeva ha dichiarato di procedere all'incirca a quella velocità, ma una rilevazione precisa non esiste e comunque si tratta di una velocità congrua in un tratto di strada extraurbana ove vige il limite dei 90 km orari, anche in presenza di nebbia;
quanto al rilievo secondo cui l'investitore non ha tenuto una adeguata distanza di sicurezza l'assunto non è dimostrato in quanto il convenuto, pur a fronte di una brusca manovra di sterzata a sinistra, è riuscito a sua volta ad pagina 17 di 19 arrestare la marcia senza impattare contro la Renault sterzando a destra. Non
consta che le due macchine si siano in qualche modo affiancate, non è neppure dato sapere se i due pedoni stavano attraversando la strada in modo perpendicolare o in diagonale per raggiungere la via Francesca non essendo noto il punto di partenza dell'attraversamento. In definitiva, non vi è prova che vi sia stata violazione dell'art. 149 C.d.S.
Resta il dato che la condotta dei due pedoni è stata talmente anomala e imprevedibile, per i motivi sopra esposti, che nessun profilo di colpa può essere ascritto a con la conseguente impossibilità di ravvisare l'esistenza CP_4
dell'omicidio colposo ai fini dell'applicazione della prescrizione decennale operante ratione temporis.
Esclusa l'operatività della prescrizione decennale, è pacificamente maturata quella biennale, con conseguente assorbimento di ogni altro rilievo.
Il secondo motivo è infondato.
La prova per interpello è valutativa e non verte su un fatto storico suscettibile di confessione, mentre la prova per testi è tesa a dare la prova del rapporto affettivo e dunque irrilevanti in difetto di prova in punto an debeatur.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Parte appellante va condannata a rifondere le spese del grado, liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità. A ciascuna parte costituita gli appellanti in solido dovranno versare la somma di € 6.946,
oltre accessori di legge.
pagina 18 di 19 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 594/2023 emessa dal Tribunale di MA in data 4.09.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a ciascuna delle parti costituite appellate le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 6.946
per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 925/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
21/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. , tutte C.F._6 Parte_7 C.F._7 pagina 1 di 19 rappresentate e difese dall'avv. Carlo Alberto Costantino del foro di Ferrara e dall'avv. Daniela Guerreschi del foro di MA ed elettivamente domiciliate presso lo studio della second in Asola via Mazzini n. 9, in forza di deleghe rilasciate in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con sede in Milano, in persona del procuratore speciale dott.
[...]
giusta procura per atto Notaio del 19.01.2023, CP_3 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Benedini del foro di MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA via Principe Amedeo
n. 42/A, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dalla'vv. CP_4 C.F._8
marco Baioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MA
Piazza Teofilo Folengo n. 1, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATA
pagina 2 di 19 In punto: Appello alla sentenza N. 594/2023 emessa dal Tribunale di
MA pubblicata in data 4.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: in accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la responsabilità,
esclusiva o concorsuale, di nella verificazione del sinistro del CP_4
6/10/2007, in conseguenza del quale è deceduto condannarlo, Persona_2
in solido con la proprietaria del veicolo da lui condotto Controparte_5
e con la sua assicuratrice per la r.c.a. al
[...] Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalle attrici, tanto jure proprio quanto jure
hereditatis, come specificati in premessa e nella misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.
Il tutto oltre a rivalutazione e interessi e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria: in accoglimento dell'appello, ammettersi i seguenti mezzi istruttori, già indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dinnanzi al
Tribunale e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni:
A) Interrogatorio formale del sig. sul seguente capitolo: CP_4
2) “Vero che LA seguiva a breve distanza un altro veicolo e precisamente una
Renault Scenic, condotta dal sig. ” Testimone_1
C) Prova per testi con le signore residente in [...]degli Testimone_2 pagina 3 di 19 Ippoliti (MN) via Gerola 11, e , residente in [...] Testimone_3
via 2 Giugno 30, sui seguenti capitoli:
1) “Vero che le signore Parte_1 Parte_3 [...]
, , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_7
avevano con il proprio padre e nonno sig. Persona_3 Per_2
prima del suo decesso, contatti telefonici con frequenza di almeno tre o
[...]
quattro volte la settimana?”
2) “Vero che le attrici si recavano a casa del sig. e della di lui moglie Per_2
signora in occasione di tutte le feste “comandate” e dei ritrovi di Parte_8
famiglia (compleanni, anniversari di matrimonio, eccetera), e frequentemente anche nei fine settimana?”
D) CTU medico-legale per accertare le cause del decesso e lo stato di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra l'incidente e la morte.
Per parte appellata : CP_4
Nel merito: rigettarsi i motivi di appello e in genere le domande svolte dagli appellanti per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di risposta. Con la conferma integrale della sentenza di primo grado e con ogni eventuale ulteriore e conseguente statuizione, compresa quella che non è tenuto al CP_4
risarcimento dei danni nei confronti degli appellanti.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero anche solo parzialmente accolte le domande degli appellanti, dirsi tenuta e per l'effetto condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 4 di 19 tempore, quale assicuratore della responsabilità civile automobilistica di CP_4
, a provvedere direttamente al risarcimento in favore degli attori e comunque
[...]
a tenere il medesimo convenuto indenne e manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole connessa all'emananda sentenza.
In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie formulate ex adverso. Se del caso disporsi l'acquisizione del fascicolo penale integrale relativo al procedimento n.
5065/07 R.G.N.R. a carico di , nato a [...] il [...], C.F.: CP_4
, e definito con decreto di archiviazione del 11.07.2008 n. C.F._8
1334/08 R.G. GIP.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali del presente grado di giudizio, spese anche forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, oltre al rimborso degli oneri tributari per la registrazione del provvedimento.
Per parte appellata : CP_1
In via preliminare / pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità delle nuove contestazioni formulate per la prima volta in appello dalle appellanti in quanto tardive ed infondate, con ogni conseguente statuizione.
Nel Merito in via principale: confermarsi in ogni sua statuizione la sentenza n.
594/2023 emessa dal Tribunale di MA pubblicata il 04.09.2023,
conseguentemente, respingersi siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'appello avversario.
In ogni caso: con vittoria di spese, spese generali al 15% e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 19 In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi richieste dalle appellanti in quanto generiche, superflue ed inconferenti ai fini del contendere.
Ci si oppone altresì all'ammissione della richiesta c.t.u. medico-legale in quanto evidentemente superflua ed esplorativa.
Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato avversario si insiste nelle istanze istruttorie già formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183, 6°
comma c.p.c. dimesse, da intendersi qui ritrascritte, con i testi indicati a prova diretta e a prova contraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 20.05.2020, Parte_1 Per_2 [...]
, , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
e convenivano innanzi al Tribunale Parte_7 Parte_6
di MA , CP_4 Controparte_5 Controparte_1
esponendo:
- che il proprio congiunto nato a [...] il [...] e Persona_2
deceduto in data 17.10.2007, era stato investito in data 6.10.2007, mentre unitamente alla moglie stava attraversando la ex statale 10 in località Parte_8
Grazie di ON (MN);
- che, nel dettaglio, in compagnia della moglie, stava Persona_2
transitando a piedi lungo la ex statale 10 allorquando, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la via Francesca, procedeva all'attraversamento della pagina 6 di 19 carreggiata con direzione da sinistra a destra rispetto ai veicoli provenienti da
MA e diretti verso Cremona, ma, allorquando l'attraversamento era quasi terminato, era stato violentemente investito dalla Volkswagen Passat tag. Per_2
CZ 425RH, di proprietà di condotta da ed assicurata CP_5 CP_4
con che percorreva la citata statale 10 con direzione MA – Cremona;
CP_1
CP_
- che il convenuto seguiva un altro veicolo, condotto da il Testimone_1
quale accortosi dei pedoni aveva frenato e scartato a sinistra evitando l'impatto,
mentre il convenuto non era riuscito ad evitare l'investimento;
CP_
- che , pur mantenendo una velocità di circa 50 km orari, non aveva tenuto un'andatura consona allo stato dei luoghi in quanto era in presenza di un centro abitato, il fondo stradale era sdrucciolevole e la visibilità pessima a causa della fitta nebbia;
- che il P.M. sede aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del conducente, ma in realtà dal rapporto emergevano profili di colpa a carico di e comunque in sede civile era operante la CP_4
presunzione di cui all'art. 2054 c.c.;
- che, infine, non era applicabile il termine di prescrizione biennale, ma quello più lungo previsto per l'omicidio colposo di 12 anni e detto termine era stato interrotto da prima richiesta risarcitoria del 26.09.2017 e da altra inviata nell'aprile 2019.
Si costituiva che resisteva. Allegava preliminarmente l'avvenuta CP_4
prescrizione del diritto risarcitorio ex art. 2947 secondo comma c.c. in quanto pagina 7 di 19 erano passati due anni senza alcuna richiesta risarcitoria;
che il P.M. aveva chiesto l'archiviazione proprio in considerazione dell'assoluta imprevedibilità
della condotta del pedone deceduto e l'indagato aveva posto in essere la manovra di emergenza (che aveva determinato l'investimento del pedone)
proprio per evitare l'impatto con la vettura che lo precedeva;
che avverso la richiesta di archiviazione le parti offese non avevano proposto alcuna opposizione;
che era inesistente la fattispecie astratta di reato per l'assenza di qualsiasi profilo di colpa;
che, infatti, il sinistro era avvenuto in presenza di un incrocio particolarmente complesso tra due arterie molto trafficate in assoluta assenza di strisce pedonali;
che la condotta del pedone era stata l'unica causa del fatto in quanto stava attraversando una strada e piedi ad elevato scorrimento senza adottare le cautele necessarie in presenza di ridotta visibilità.
In subordine, chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice, la quale nella sua costituzione aderiva all'eccezione di prescrizione e, nel merito, evidenziava che dal rapporto in atti emergeva l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'assicurato: la ex SS 10 è strada molto trafficata ad ampio scorrimento veicolare, il sinistro era avvenuto al di fuori del centro abitato della frazione Le Grazie di ON e dunque era circostanza assolutamente imprevedibile che due pedoni decidessero di attraversare la carreggiata privi di dispositivi idonei a consentirne l'avvistamento, stanti le pessime condizioni divisibilità; che il conducente del veicolo assicurato stava procedendo a velocità
ridotta ed aveva reagito con prontezza deviando a destra, una volta avvedutosi pagina 8 di 19 che l'autovettura che lo precedeva aveva arrestato la marcia sterzando a sinistra.
Dichiarata la contumacia di e assegnati i termini Controparte_5
di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. previgenti, la lite era istruita solo in via documentale e il Tribunale adito, con la gravata sentenza, rigettava la domanda risarcitoria.
Il primo giudice, premessi cenni sulla prescrizione e sul fatto che il termine ex art. 2947 comma 3 c.c. non era in astratto decorso e che il giudice civile, in presenza di un decreto di archiviazione, era comunque tenuto a compiere una sua autonoma valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, riteneva che nessuna condotta colposa fosse ascrivibile a con la seguente CP_4
motivazione:
“Tanto premesso, alla luce dei fatti allegati dalle parti e delle risultanze della
documentazione in atti, deve escludersi la responsabilità del conducente del
veicolo danneggiante nella causazione del sinistro.
Ed infatti, in primo luogo va rilevato che risultano provate – trattandosi di
circostanze non contestate dalle parti costituite, e non contraddette da elementi
di prova contraria – che:
1) i due pedoni avevano compiuto l'attraversamento in una strada a scorrimento
veloce e priva di strisce pedonali, e nel momento in cui avevano impegnato a
piedi l'incrocio entrambi non avevano indumenti retroriflettenti;
2) i due pedoni erano comparsi all'improvviso avanti al veicolo che precedeva
quello guidato dall'odierno convenuto , tanto che il conducente del CP_4
pagina 9 di 19 primo (tale aveva frenato improvvisamente la sua autovettura ed Testimone_1
aveva deviato verso sinistra;
3) immediatamente dopo il convenuto aveva compiuto una manovra CP_4
di emergenza, spostandosi sul lato destro della carreggiata, ove aveva investito
il pedone poi deceduto.
Costituiscono, invece, circostanze contestate, e quindi oggetto di prova,
l'adeguatezza della velocità di guida tenuta dal convenuto e l'osservanza delle
prescrizioni in materia di distanze di sicurezza.
Tuttavia, entrambi gli addebiti mossi dalle attrici nei confronti della condotta di
guida del convenuto risultano infirmati dalle dichiarazioni spontanee rese agli
agenti accertatori dal conducente le quali - pur avendo valore Testimone_1
meramente indiziario – concorrono nel caso di specie a formare il
convincimento del giudice, in quanto in concreto confortate dagli elementi di
prova desumibili dalle circostanze di fatto note.
Invero, quanto al primo profilo (inerente alla velocità di guida tenuta dal
convenuto), si osserva che le attrici hanno allegato che il convenuto CP_4
teneva una velocità di guida pari a 50 km/h (pag. 3 dell'atto di citazione),
circostanza confermata – come già sopra detto - anche dalle dichiarazioni rese
dal conducente agli agenti accertatori. Testimone_1
Di conseguenza, tenuto conto che il limite di velocità nella predetta strada
extraurbana era pari a 90 km/h (cfr. doc. 11 bis del fascicolo di
[...]
) e che quel tratto di strada non presentava strisce pedonali, deve CP_1
pagina 10 di 19 ritenersi pienamente adeguata alle condizioni atmosferiche e allo stato dei
luoghi di quel giorno la velocità di guida di circa 50 km/h tenuta dal convenuto.
Peraltro, tale conclusione risulta altresì suffragata dalla circostanza che il
conducente della prima autovettura, che procedeva ad una velocità di guida
similare (ma che aveva tuttavia una visuale più ampia), fosse riuscito ad evitare
l'impatto con i pedoni.
Quanto al secondo profilo, occorre considerare che la finalità della distanza di
sicurezza è quella di assicurare l'esistenza di uno spazio sufficiente a consentire
ad un veicolo di potersi arrestare, quando necessario, senza tamponare quello
che lo precede.
Ciò detto, quanto alla vicenda in esame è sufficiente osservare che, sebbene il
primo veicolo abbia frenato bruscamente, l'autovettura guidata dal convenuto è
riuscita ad evitare il tamponamento, compiendo a propria volta una manovra di
emergenza. Tale circostanza dimostra, quindi, in una prospettiva ex post, come
la distanza tra i due veicoli fosse pienamente adeguata alle velocità di guida di
entrambe le autovetture, nonché alla visibilità e alle condizioni atmosferiche e
alle caratteristiche e condizioni del manto stradale, atteso che detta distanza si è
rivelata in concreto idonea ad impedire il tamponamento.
In conclusione, non può ravvisarsi alcuna violazione delle regole del Codice
della Strada o di comune prudenza in capo al convenuto;
piuttosto, alla luce
della dinamica del sinistro come sopra ricostruita, deve ritenersi che la
responsabilità del sinistro sia da imputare alla condotta imprevedibile ed
pagina 11 di 19 anomala tenuta dai due pedoni.
Ed infatti si pone come del tutto eccezionale e abnorme l'attraversamento
compiuto dal pedone deceduto nel suddetto tratto di strada, ad elevato
scorrimento e privo di strisce pedonali, ed oltretutto in condizioni atmosferiche
connotate dalle presenza di una fitta nebbia.
Sul punto va, poi, evidenziato che – trattandosi di strada extraurbana – il
pedone era tenuto a prestare la massima attenzione nell'attraversamento della
strada ed a concedere la precedenza ai veicoli (ai sensi dell'art. 190 comma 5
del Codice della Strada); invece, nel caso di specie, il aveva iniziato Per_2
l'attraversamento senza preventivamente verificare se vi fossero veicoli in
transito sulla strada e se le caratteristiche della stessa avrebbero potuto
consentirgli di compiere detto attraversamento in condizioni di sicurezza.
A ciò va poi aggiunto che le caratteristiche del luogo in cui è avvenuto il
sinistro, caratterizzato da una visuale pessima e da una visibilità scarsa,
avevano ulteriormente aggravato la pericolosità dell'attraversamento posto in
essere dai pedoni.
Peraltro, va evidenziato come la visuale del veicolo condotto dal convenuto
fosse ulteriormente ridotta dalla presenza del veicolo che lo precedeva, e che la
manovra di emergenza resa necessaria dalla brusca frenata del primo veicolo
aveva in concreto impedito al medesimo di compiere ulteriori misure per evitare
il verificarsi dell'evento dannoso.
In tale contesto, il conducente del veicolo investitore - nella cui condotta non è
pagina 12 di 19 stato riscontrato alcun profilo di colpa, né generica né specifica - si è
evidentemente trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistare con sufficiente
anticipo il pedone e di impedire l'evento dannoso dedotto in giudizio;
pertanto, la condotta anomala e imprevedibile tenuta dal pedone deceduto ha
costituito la causa esclusiva del sinistro”.
Parte_1 Parte_3 Parte_2
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6
proponevano appello a cui resistevano e
[...] Controparte_1 CP_4
[...]
Dichiarata la contumacia di la causa era rimessa in Controparte_5
decisione all'udienza del 21.05.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza gravata per erronea esclusione della responsabilità del convenuto con conseguente CP_4
declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio. Lamenta che il primo giudice ha da un lato definito abnorme la condotta del pedone per aver attraversato la strada nonostante la fitta nebbia, ma ha valutato con minor rigore il fatto che l'automobilista, nonostante le pessime condizioni di visibilità, abbia mantenuto una velocità non adeguata alle condizioni di viabilità violando il disposto dell'art. 141 C.d.S.
Allega che il Tribunale ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 149
pagina 13 di 19 C.d.S. che disciplina la distanza di sicurezza la cui finalità è quella di assicurare l'esistenza di uno spazio sufficiente a consentire ad un veicolo di potersi arrestare, quando necessario, senza tamponare quello che precede.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza per la mancata ammissione delle prove.
Il primo motivo è infondato.
Dagli atti emerge che in data 6.10.2007 alle ore 8.00 circa i coniugi Per_2
di anni 99 e (nata il [...] e deceduta nel 2019 prima del
[...] Parte_8
giudizio) stavano transitando sulla ex SS 10, ora SP 10, strada ad ampio scorrimento che collega MA a Cremona. Intenzionati ad attraversare l'ampia strada avente una larghezza di 8,20 metri per raggiungere la via
Francesca conducente alla frazione Le Grazie di ON (posta sul lato opposto della statale) attraversavano la strada a passo spedito allorquando sopraggiungeva la Renault Scenic tg. DA 879MY condotta da;
a Testimone_1
questo punto percepita la presenza della coppia degli anziani che Tes_1
stavano attraversando la strada, in assenza di strisce pedonali e con nebbia fitta,
sterzava a sinistra per evitare l'investimento; si avvedeva che Testimone_1
dietro di lui vi era un'altra autovettura che andava all'incirca alla sua stessa velocità che frenava sterzando a destra, sì da investire che di Persona_2
fatto aveva quasi terminato l'attraversamento, come si può desumere dalla presenza di macchie ematiche proprio in corrispondenza del segnale di STOP di cui è gravata la via Francesca. L'autovettura che seguiva era quella del Tes_1
pagina 14 di 19 convenuto il quale sentito nell'immediatezza riferiva che CP_4
l'autovettura che lo precedeva, ossia la Renault, all'improvviso aveva frenato bruscamente spostandosi sulla sinistra e quindi aveva sterzato a destra vedendo nel contempo la coppia di anziani che stava attraversando, ma non potendo evitare l'impatto con uno dei pedoni con la parte frontale destra della sua autovettura. Precisava che la velocità di marcia era bassa e che la coppia non portava alcun giubbino catarifrangente.
I carabinieri di ON giunti sul posto poco dopo non elevavano alcuna contravvenzione e era trasportato in prognosi riservata all'Ospedale di Per_2
Verona salvo poi rientrare a MA ove decedeva in data 17.10.2007. Non è
contestato, ma neppure affermato e documentato, che la morte di Per_2
sia stata la conseguenza del sinistro di causa.
[...]
I militari evidenziavano l'esistenza di una fitta nebbia con visibilità scarsa e visuale pessima.
Il P.M. nell'aprile 2008 chiedeva l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti di non ravvisando alcun profilo di colpa a carico CP_4
dell'indagato e il GIP emetteva decreto di archiviazione.
I prossimi congiunti non si opponevano e solo in data 26.09.2017 (ossia a distanza di quasi dieci anni dal fatto) il legale degli attori scriveva solo a CP_1
chiedendo il risarcimento del danno, mentre in data 1.04.2019 le tre figlie
CP_ instavano per il risarcimento anche nei confronti del conducente e della società proprietaria del veicolo.
pagina 15 di 19 Così riassunti i termini di causa, ritiene il collegio che non possa essere ravvisato alcun profilo di responsabilità a carico di . CP_4
Come scritto dal primo giudice, in caso di investimento del pedone, opera la presunzione relativa di colpa del conducente di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
che, proprio perché relativa, può essere vinta dall'automobilista investitore fornendo al prova liberatoria, ossia dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
in altri termini, il conducente deve allegare e provare che non vi era alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre quando il pedone ha tenuto una condotta del tutto anomala e imprevedibile e quindi l'automobilista si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso concreto, la condotta del pedone è stata talmente anomala e imprevedibile ed irragionevole che non è possibile ascrivere a un CP_4
qualsivoglia profilo di responsabilità.
L'evento, come detto, è avvenuto su una strada ad elevatissimo scorrimento, una ex statale di notevole larghezza e per la quale non è data alcuna possibilità di attraversamento in quel punto. Nonostante la scarsa visibilità, la coppia di anziani (si noti che aveva all'epoca 99 anni ed entrambi erano affetti da Per_2
sordità) ha deciso di attraversare una strada così larga, senza essere nella condizione di poter avvistare con la dovuta tempestività i veicoli sopraggiungenti, senza indossare nessun accessorio che consentisse alle autovettura di avvistarli e in un punto in cui l'attraversamento era vietato in pagina 16 di 19 presenza di una linea di mezzeria continua.
La velocità consentita in quel tratto di strada è quello ordinario di 90 Km orari,
come da attestazione rilasciata dalla Polizia Locale, e mentre Testimone_1
avvistandoli all'ultimo momento effettuava una manovra di svolta a sinistra finendo nell'altra semicarreggiata, correttamente sterzava a destra CP_4
per evitare l'impatto con l'autovettura che lo stava precedendo finendo così per investire che aveva quasi terminato l'attraversamento della ex Persona_2
SS 10.
Né si può affermare che i due automobilisti avessero la possibilità di avvistare i due pedoni che provenivano dalla loro sinistra (e dunque già avevano percorso un tratto di strada) proprio in ragione della fitta nebbia e del fatto che i due pedoni non indossassero alcun giubbino catarifrangente;
gli stessi carabinieri danno conto di una pessima visuale e di una scarsa visibilità e, per giunta, la visuale di era resa ancor più problematica in relazione alla presenza CP_4
della Renault davanti a sé.
La velocità di è stata determinata per il solo fatto che CP_4 Testimone_1
che lo precedeva ha dichiarato di procedere all'incirca a quella velocità, ma una rilevazione precisa non esiste e comunque si tratta di una velocità congrua in un tratto di strada extraurbana ove vige il limite dei 90 km orari, anche in presenza di nebbia;
quanto al rilievo secondo cui l'investitore non ha tenuto una adeguata distanza di sicurezza l'assunto non è dimostrato in quanto il convenuto, pur a fronte di una brusca manovra di sterzata a sinistra, è riuscito a sua volta ad pagina 17 di 19 arrestare la marcia senza impattare contro la Renault sterzando a destra. Non
consta che le due macchine si siano in qualche modo affiancate, non è neppure dato sapere se i due pedoni stavano attraversando la strada in modo perpendicolare o in diagonale per raggiungere la via Francesca non essendo noto il punto di partenza dell'attraversamento. In definitiva, non vi è prova che vi sia stata violazione dell'art. 149 C.d.S.
Resta il dato che la condotta dei due pedoni è stata talmente anomala e imprevedibile, per i motivi sopra esposti, che nessun profilo di colpa può essere ascritto a con la conseguente impossibilità di ravvisare l'esistenza CP_4
dell'omicidio colposo ai fini dell'applicazione della prescrizione decennale operante ratione temporis.
Esclusa l'operatività della prescrizione decennale, è pacificamente maturata quella biennale, con conseguente assorbimento di ogni altro rilievo.
Il secondo motivo è infondato.
La prova per interpello è valutativa e non verte su un fatto storico suscettibile di confessione, mentre la prova per testi è tesa a dare la prova del rapporto affettivo e dunque irrilevanti in difetto di prova in punto an debeatur.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Parte appellante va condannata a rifondere le spese del grado, liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità. A ciascuna parte costituita gli appellanti in solido dovranno versare la somma di € 6.946,
oltre accessori di legge.
pagina 18 di 19 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 594/2023 emessa dal Tribunale di MA in data 4.09.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a ciascuna delle parti costituite appellate le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 6.946
per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19