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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 13.11.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Laura
Milazzo in sostituzione dell'avv. Avella per parte attrice e l'avv.
RI SA NO in sostituzione dell'avv. Nicchi per la società convenuta. I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi alle rispettive note autorizzate già prodotte.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14888/2021 R.G. vertente tra
( avv. Roberto Avella ) Parte_1
Attore
e :
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
( avv. Gaetano Nicchi )
Convenuto
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da con atto di citazione notificato in data 2.11.21 nei confronti della Parte_1
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, così provvede:
- condanna la nella qualità spiegata, al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 19.889,11, oltre interessi e rivalutazione da Parte_1
calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna la società convenuta, nella qualità spiegata, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ) che liquida in complessivi € 5.077,00, quantificati come in parte motiva, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di CTU liquidate come da decreti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto premettere che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio è avvenuto, secondo quanto prospettato da , in data 1.03.17 e, dunque, nel vigore del Codice delle Parte_1
Assicurazioni ( C.d.A., D.Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data.
Ciò premesso, alla luce della documentazione prodotta in atti ( v. racc.te a.r. inviate alla società
convenuta e alla AP ), deve darsi atto della proponibilità della domanda con la quale l‟attore ha invocato nei confronti della nella qualità di impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, una condanna al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in conseguenza dell‟incidente stradale avvenuto in questa via Fondo Gargano, nella data suindicata e ascrivibile, secondo la sua prospettazione, alla responsabilità del conducente di un‟autovettura i cui dati identificativi sono rimasti ignoti.
Ora, è bene evidenziare – sullo sfondo della disposizione dettata dall‟art. 19, comma primo, lett.
a), della legge n. 990/1969 ( ora trasfusa nell‟art 283, lett. a), del Codice delle assicurazioni private ) – che l‟affermazione della sussistenza del diritto azionato in questo giudizio ( nei confronti
2 della „nella qualità di impresa designata‟ ) presupporrebbe Controparte_2
accertati: a) l‟avvenuta verificazione di un incidente di cui fu vittima nella specie;
b) il Parte_1
fatto che tale incidente fu provocato dalla condotta illecita del conducente di un altro veicolo;
c) il fatto che siffatto veicolo, dopo l‟incidente, si rese non identificabile.
Dette circostanze sono state oggetto delle dichiarazioni del teste ( che ha Testimone_1
riferito di avere assistito al sinistro ), alla luce delle quali deve ritenersi acclarata la prospettazione attorea, ossia l‟urto avvenuto in data 1.03.17 tra il motociclo Honda tg. BC40595 condotto da e di sua proprietà e un‟autovettura che, provenendo da questo corso dei Mille, Parte_1
effettuava una manovra di svolta per immettersi nella via Fondo Gargano, invadendo la corsia di marcia, destinata alla circolazione in senso inverso, di pertinenza del mezzo a due ruote, il cui conducente, che procedeva a velocità moderata, a seguito dell‟urto rovinava a terra unitamente al motociclo, mentre l‟autovettura si dava alla fuga, senza consentirne idonea identificazione.
Ciò posto, deve ritenersi la superiore ricostruzione del sinistro sufficientemente dettagliata e tale, dunque, da offrire la prova del fatto che un veicolo, in effetti, urtò il mezzo condotto da e immediatamente dopo si dileguò senza consentirne l‟identificazione. Non possono, Parte_1
d‟altro canto, assumere rilievo le perplessità manifestate dalla compagnia convenuta con riguardo al contenuto della registrazione della chiamata alla centrale operativa del 118 ( vedi file audio prodotto in atti ) e al fatto che da esso si evincerebbe il verificarsi del sinistro in forma autonoma da parte del motociclo coinvolto: difatti, deve ritenersi che il superiore contenuto confermi la presenza e la collisione tra il motociclo attoreo e altro mezzo ( nel corso della suddetta chiamata ai secondi 0.28 –
0.31 il chiamante espressamente riferisce: “il motore ha sbattuto contro una macchina” ed inoltre su domanda dell‟operatore “macchina-moto l'incidente stradale?” il chiamante al secondo 0.43 ha così risposto “sì” ).
Ora, tenuto conto della ricostruzione sopra acclarata, non v‟è chi non veda come la produzione del sinistro de quo vada ascritta in via esclusiva alla condotta imprudente ed inosservante delle norme specifiche sulla circolazione stradale ( art. 154 C.d.S. ) del conducente dell‟autovettura, dal momento che questi, in ragione di una manovra di svolta, si immetteva nel flusso veicolare della via
Fondo Gargano invadendo la corsia di marcia, destinata alla circolazione in senso inverso, di pertinenza del motociclo attoreo e intercettando la sua direttrice di marcia andava così ad interferire con la sagoma di detto mezzo. D‟altro canto, avendo il teste escusso confermato che Parte_1
procedeva nell‟imminenza dell‟urto a velocità moderata, può escludersi ogni rilievo eziologico nella
3 causazione del sinistro della condotta di costui e quindi ogni residuale operatività della presunzione dettata dal secondo comma dell‟art. 2054 c.c..
Infine, le dichiarazioni del teste ( che ha così riferito: “dovendo prestare Testimone_1
soccorso a mio fratello, non sono stato in grado di identificare l'autovettura. Ricordo soltanto che era di colore chiaro. Ricordo, altresì, che a seguito dell'urto l'autovettura faceva retromarcia e si dava alla fuga” ) dimostrano che il conducente dell‟autovettura realizzò un comportamento atto a renderne impossibile l‟identificazione, atteso il suo subitaneo allontanamento dai luoghi del sinistro, di guisa che rimane confermata la sussistenza della legittimazione passiva della società convenuta, nella sua qualità di „impresa designata‟.
Pertanto, verificatisi nel caso di specie i sopra menzionati presupposti ai fini dell‟accertamento del diritto azionato dall‟attore nei confronti della „nella qualità di Controparte_1
impresa designata‟, quest‟ultima va condannata a risarcire i danni sofferti da in Parte_1
conseguenza del sinistro.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 9% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U. con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto,
in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura scomposta trimalleolare del collo piede destro” ) e ritenuti dal C.T.U. compatibili con la dinamica prospettata.
L‟esperto ha, altresì, accertato la sussistenza in capo alla persona dell‟odierno attore di una inabilità temporanea totale di giorni 15 e di una inabilità temporanea al 75% di giorni 20, al 50% di giorni 20 e al 25% di giorni 30.
Sotto il profilo del danno biologico, da intendersi, alla luce dell‟orientamento manifestato dalle
Sezioni Unite del Supremo Collegio, quale unico aspetto del danno non patrimoniale richiesto,
ricomprendente anche gli aspetti cd. esistenziali o, meglio, dinamico – relazionali caratterizzanti gli effetti dei postumi, si utilizzano, trattandosi nella specie di cd. lesioni micropermanenti, i correnti parametri legislativi di stima ( tabelle risarcitorie per il danno biologico da lieve entità, da ultimo aggiornate con il D.M. 18.07.2025, di cui alla legge n. 57/2001 – oggi art. 139 codice delle assicurazioni, D. Lgs. n. 209/2005 ) sulla base del valore – punto adeguato all‟età del soggetto e al
4 livello dell‟invalidità; e inoltre computando l‟inabilità temporanea totale di giorni 20 e parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni 30 al 25%, come accertato dal C.T.U..
E così in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati ( 9% ), dell‟età della parte lesa all‟epoca del sinistro ( 66 anni ), può essere liquidata equitativamente all‟odierno attore la somma complessiva, espressa in moneta attuale, di € 17.027,06, comprensiva della maggiorazione dipendente dall‟inabilità temporanea ( liquidando la somma di € 56,18 giornaliere per ITT e ITP per un totale di € in valuta attuale ) per il periodo riconosciuto dal consulente ( ITT gg. 15 e ITP gg. 20
al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 30 al 25% ).
A parte attrice compete, inoltre, il risarcimento dell‟ulteriore aspetto del danno non patrimoniale, afferente le conseguenze di natura morale ( quindi, come ulteriore aspetto delle conseguenze derivate dalle lesioni ); e ciò in considerazione dell‟entità delle lesioni, dal punto di vista dell‟incidenza sul complessivo assetto psico-fisico del soggetto, che può fare presuntivamente desumere la sussistenza di una particolare sofferenza emotiva quale voce di danno ulteriore rispetto a quella connessa alla lesione del bene salute e alle sue implicazioni dinamico – relazionali.
Ora, la liquidazione di tale voce, in accordo alle argomentazioni di Cassazione SS.UU. Civili 24
giugno - 11 novembre 2008 n° 26973, segue:
- alla precisazione che tale voce di danno non patrimoniale risulta priva di autonoma rilevanza classificatoria ed è adoperata al solo fine di rendere palesi i diversi profili presi in considerazione nella liquidazione e così di evitare duplicazione di poste risarcitorie;
- alla precisazione che la liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell‟arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole intuire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d‟animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del danno biologico, esprimendosi in una frazione di esso.
Consegue a quanto premesso che, tenuto conto dell‟entità delle lesioni nella specie subite da
, si liquida tale voce in € 2.554,05, pari al 15% del danno biologico. Parte_1
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 308,00, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione
( v. produzione attorea in copia ).
Il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 19.889,11 ( oltre rivalutazione limitatamente ad € 308,00 ).
5 Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Spetta, pertanto, a il complessivo importo di € 19.889,11, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al cui pagamento va condannata nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro
tempore; sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, la società convenuta deve rifondere a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano nell‟intero in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 13.11.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
6
Milazzo in sostituzione dell'avv. Avella per parte attrice e l'avv.
RI SA NO in sostituzione dell'avv. Nicchi per la società convenuta. I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi alle rispettive note autorizzate già prodotte.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14888/2021 R.G. vertente tra
( avv. Roberto Avella ) Parte_1
Attore
e :
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
( avv. Gaetano Nicchi )
Convenuto
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da con atto di citazione notificato in data 2.11.21 nei confronti della Parte_1
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, così provvede:
- condanna la nella qualità spiegata, al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 19.889,11, oltre interessi e rivalutazione da Parte_1
calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna la società convenuta, nella qualità spiegata, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ) che liquida in complessivi € 5.077,00, quantificati come in parte motiva, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di CTU liquidate come da decreti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto premettere che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio è avvenuto, secondo quanto prospettato da , in data 1.03.17 e, dunque, nel vigore del Codice delle Parte_1
Assicurazioni ( C.d.A., D.Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data.
Ciò premesso, alla luce della documentazione prodotta in atti ( v. racc.te a.r. inviate alla società
convenuta e alla AP ), deve darsi atto della proponibilità della domanda con la quale l‟attore ha invocato nei confronti della nella qualità di impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, una condanna al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in conseguenza dell‟incidente stradale avvenuto in questa via Fondo Gargano, nella data suindicata e ascrivibile, secondo la sua prospettazione, alla responsabilità del conducente di un‟autovettura i cui dati identificativi sono rimasti ignoti.
Ora, è bene evidenziare – sullo sfondo della disposizione dettata dall‟art. 19, comma primo, lett.
a), della legge n. 990/1969 ( ora trasfusa nell‟art 283, lett. a), del Codice delle assicurazioni private ) – che l‟affermazione della sussistenza del diritto azionato in questo giudizio ( nei confronti
2 della „nella qualità di impresa designata‟ ) presupporrebbe Controparte_2
accertati: a) l‟avvenuta verificazione di un incidente di cui fu vittima nella specie;
b) il Parte_1
fatto che tale incidente fu provocato dalla condotta illecita del conducente di un altro veicolo;
c) il fatto che siffatto veicolo, dopo l‟incidente, si rese non identificabile.
Dette circostanze sono state oggetto delle dichiarazioni del teste ( che ha Testimone_1
riferito di avere assistito al sinistro ), alla luce delle quali deve ritenersi acclarata la prospettazione attorea, ossia l‟urto avvenuto in data 1.03.17 tra il motociclo Honda tg. BC40595 condotto da e di sua proprietà e un‟autovettura che, provenendo da questo corso dei Mille, Parte_1
effettuava una manovra di svolta per immettersi nella via Fondo Gargano, invadendo la corsia di marcia, destinata alla circolazione in senso inverso, di pertinenza del mezzo a due ruote, il cui conducente, che procedeva a velocità moderata, a seguito dell‟urto rovinava a terra unitamente al motociclo, mentre l‟autovettura si dava alla fuga, senza consentirne idonea identificazione.
Ciò posto, deve ritenersi la superiore ricostruzione del sinistro sufficientemente dettagliata e tale, dunque, da offrire la prova del fatto che un veicolo, in effetti, urtò il mezzo condotto da e immediatamente dopo si dileguò senza consentirne l‟identificazione. Non possono, Parte_1
d‟altro canto, assumere rilievo le perplessità manifestate dalla compagnia convenuta con riguardo al contenuto della registrazione della chiamata alla centrale operativa del 118 ( vedi file audio prodotto in atti ) e al fatto che da esso si evincerebbe il verificarsi del sinistro in forma autonoma da parte del motociclo coinvolto: difatti, deve ritenersi che il superiore contenuto confermi la presenza e la collisione tra il motociclo attoreo e altro mezzo ( nel corso della suddetta chiamata ai secondi 0.28 –
0.31 il chiamante espressamente riferisce: “il motore ha sbattuto contro una macchina” ed inoltre su domanda dell‟operatore “macchina-moto l'incidente stradale?” il chiamante al secondo 0.43 ha così risposto “sì” ).
Ora, tenuto conto della ricostruzione sopra acclarata, non v‟è chi non veda come la produzione del sinistro de quo vada ascritta in via esclusiva alla condotta imprudente ed inosservante delle norme specifiche sulla circolazione stradale ( art. 154 C.d.S. ) del conducente dell‟autovettura, dal momento che questi, in ragione di una manovra di svolta, si immetteva nel flusso veicolare della via
Fondo Gargano invadendo la corsia di marcia, destinata alla circolazione in senso inverso, di pertinenza del motociclo attoreo e intercettando la sua direttrice di marcia andava così ad interferire con la sagoma di detto mezzo. D‟altro canto, avendo il teste escusso confermato che Parte_1
procedeva nell‟imminenza dell‟urto a velocità moderata, può escludersi ogni rilievo eziologico nella
3 causazione del sinistro della condotta di costui e quindi ogni residuale operatività della presunzione dettata dal secondo comma dell‟art. 2054 c.c..
Infine, le dichiarazioni del teste ( che ha così riferito: “dovendo prestare Testimone_1
soccorso a mio fratello, non sono stato in grado di identificare l'autovettura. Ricordo soltanto che era di colore chiaro. Ricordo, altresì, che a seguito dell'urto l'autovettura faceva retromarcia e si dava alla fuga” ) dimostrano che il conducente dell‟autovettura realizzò un comportamento atto a renderne impossibile l‟identificazione, atteso il suo subitaneo allontanamento dai luoghi del sinistro, di guisa che rimane confermata la sussistenza della legittimazione passiva della società convenuta, nella sua qualità di „impresa designata‟.
Pertanto, verificatisi nel caso di specie i sopra menzionati presupposti ai fini dell‟accertamento del diritto azionato dall‟attore nei confronti della „nella qualità di Controparte_1
impresa designata‟, quest‟ultima va condannata a risarcire i danni sofferti da in Parte_1
conseguenza del sinistro.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 9% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U. con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto,
in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura scomposta trimalleolare del collo piede destro” ) e ritenuti dal C.T.U. compatibili con la dinamica prospettata.
L‟esperto ha, altresì, accertato la sussistenza in capo alla persona dell‟odierno attore di una inabilità temporanea totale di giorni 15 e di una inabilità temporanea al 75% di giorni 20, al 50% di giorni 20 e al 25% di giorni 30.
Sotto il profilo del danno biologico, da intendersi, alla luce dell‟orientamento manifestato dalle
Sezioni Unite del Supremo Collegio, quale unico aspetto del danno non patrimoniale richiesto,
ricomprendente anche gli aspetti cd. esistenziali o, meglio, dinamico – relazionali caratterizzanti gli effetti dei postumi, si utilizzano, trattandosi nella specie di cd. lesioni micropermanenti, i correnti parametri legislativi di stima ( tabelle risarcitorie per il danno biologico da lieve entità, da ultimo aggiornate con il D.M. 18.07.2025, di cui alla legge n. 57/2001 – oggi art. 139 codice delle assicurazioni, D. Lgs. n. 209/2005 ) sulla base del valore – punto adeguato all‟età del soggetto e al
4 livello dell‟invalidità; e inoltre computando l‟inabilità temporanea totale di giorni 20 e parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni 30 al 25%, come accertato dal C.T.U..
E così in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati ( 9% ), dell‟età della parte lesa all‟epoca del sinistro ( 66 anni ), può essere liquidata equitativamente all‟odierno attore la somma complessiva, espressa in moneta attuale, di € 17.027,06, comprensiva della maggiorazione dipendente dall‟inabilità temporanea ( liquidando la somma di € 56,18 giornaliere per ITT e ITP per un totale di € in valuta attuale ) per il periodo riconosciuto dal consulente ( ITT gg. 15 e ITP gg. 20
al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 30 al 25% ).
A parte attrice compete, inoltre, il risarcimento dell‟ulteriore aspetto del danno non patrimoniale, afferente le conseguenze di natura morale ( quindi, come ulteriore aspetto delle conseguenze derivate dalle lesioni ); e ciò in considerazione dell‟entità delle lesioni, dal punto di vista dell‟incidenza sul complessivo assetto psico-fisico del soggetto, che può fare presuntivamente desumere la sussistenza di una particolare sofferenza emotiva quale voce di danno ulteriore rispetto a quella connessa alla lesione del bene salute e alle sue implicazioni dinamico – relazionali.
Ora, la liquidazione di tale voce, in accordo alle argomentazioni di Cassazione SS.UU. Civili 24
giugno - 11 novembre 2008 n° 26973, segue:
- alla precisazione che tale voce di danno non patrimoniale risulta priva di autonoma rilevanza classificatoria ed è adoperata al solo fine di rendere palesi i diversi profili presi in considerazione nella liquidazione e così di evitare duplicazione di poste risarcitorie;
- alla precisazione che la liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell‟arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole intuire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d‟animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del danno biologico, esprimendosi in una frazione di esso.
Consegue a quanto premesso che, tenuto conto dell‟entità delle lesioni nella specie subite da
, si liquida tale voce in € 2.554,05, pari al 15% del danno biologico. Parte_1
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 308,00, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione
( v. produzione attorea in copia ).
Il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 19.889,11 ( oltre rivalutazione limitatamente ad € 308,00 ).
5 Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Spetta, pertanto, a il complessivo importo di € 19.889,11, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al cui pagamento va condannata nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro
tempore; sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, la società convenuta deve rifondere a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano nell‟intero in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 13.11.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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