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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 41103 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 rio avv. SEPE GIAN VITTO PARTE ATTRICE
contro
:
(c ) Controparte_1 P.IVA_1
IANI
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice (che, assente all'udienza di p.c., neppure depositò la prima memoria) si intendono confermate le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“a) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della vettura Toyota Rav 4 tg. BD 479 CS nella causazione del sinistro per cui è causa e, per lo effetto condannare la
[...]
[sic], a risarcire la sig.ra la somma residua che sarà meglio CP_3 Parte_1 quantificata in corso di causa, a seguito di TU medico-legale, per le lesioni personali riportate dalla stessa istante nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo. b) condannare la convenuta società al pagamento delle spese ...”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“In via preliminare a) Accertare … la nullità per indeterminatezza del quantum richiesto, dell'atto di citazione e per aver richiesto, l'attrice, la condanna di soggetto diverso e non facente parte del giudizio. Nel merito b) Accertare e dichiarare che la Controparte_1
, in esito alle risultanze di cui al giudizio ATP recante n. 303/2017 nel quale è stato determinato che la ricorrente, in esito alle lesioni subite nel sinistro stradale per cui è causa,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 1 ebbe a riportare una IP pari all'8% con una ITP di gg 25 al 75%, una ITP di gg 35 al 50% ed una ITP al 25% di gg 35 sostenendo spese mediche per € 5.311,26 e spese per consulenze per
€ 1862,01, in data 23.06.2021 ebbe ad integrare la precedente offerta reale di € 11.000,00 con l'ulteriore somma di € 11.891,00 e, per l'effetto dichiarare la somma complessiva di € 22.891,00 versata all'attrice integralmente satisfattiva di ogni avversa pretesa e, per l'effetto, rigettare la domanda con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del presente giudizio”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 17.10.2022, l'attrice esponeva unicamente quanto di seguito si trascrive:
<<
1- In data Il giorno 9 ottobre 2013, verso le ore 21.40 circa, la sig.r alla guida Parte_1 della vettura Opel Corsa tg. DN 312 WR, di proprietà della sig.ra ercorreva Parte_2
l'Autostrada A24 in direzione di L'aquila-Teramo, 2- Nelle circostanze di tempo e di luogo, 132+200, nel territorio del Comune di Isola di Gran Sasso d'Italia (TE), la sig.ra alla guida della vettura Opel Corsa tg. Parte_1
DN 312 W ta dalla vettura Toyota Rav 4 tg. BD 479 CS, di proprietà e condotta dalla sig.ra Controparte_2
3- In conseguenza di tanto, la sig.ra subiva lesioni di cui al Verbale di P.S. Parte_1 dell'Ospedale di Teramo che si allega.
4- Il sinistro di cui sopra, rubricato dalla con n. 1/743/14/00029 del Controparte_1
09.10.2013, è stato oggetto di un procedimento di ATP dinanzi al Tribunale di Teramo n. 303/2017, a seguito del quale è stata dal precedente patrocinatore, poi ri feritogli, accettata una somma a titolo di acconto da parte della compagnia . Controparte_1
l descritto sinistro, la vettura Opel Corsa tg. DN 312 WR era assicurata con la
[...]
3529324) e la vettura Toyota Rav 4 tg. BD 479 CS era assicurata con la P_
. Controparte_1 suesposto venivano rese edotte a mezzo pec, la e la OP [...]
, le quali non dava alcun riscontro >> Controparte_1
L'attric ludeva chiedendo: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della vettura Toyota Rav 4 lla causazione del sinistro
, per lo effetto condannare la [sic], a risarcire la sig.ra RT [...]
, la somma residua che sarà ta in corso di causa, a se Pt_1 dico-legale, per le lesioni personali riportate dalla stessa istante nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo. b) condannare la convenuta società al pagamento delle spese ...”
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 4.3.2023 osservando che: CP_1
• l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza del quantum richiesto, giacché l'attrice non aveva “specificato, nella narrativa dell'atto di citazione né la somma già percepita,
[né le] risultanze dell'ATP e soprattutto quanto a suo dire dovrebbe ancora percepire ed in base a quale elemento”, tanto più che nelle conclusioni l'attrice, pur avendo citato in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 2 giudizio la soc. , aveva invece chiesto la condanna della CP_1 [...]
“che risulta essere la compagnia di assicurazioni che garantiva la RCA del CP_3 veicolo condotto dalla medesima [attrice]”;
• la confermava di non aver mai sollevato eccezioni sulle modalità Controparte_1 di accadimento dell'evento, ma contestava ogni maggior pretesa dell'attrice;
• l'attrice infatti aveva instaurato presso il tribunale di Teramo un procedimento per ATP (RG 303/2017), cui aveva partecipato anche la soc. , conclusosi colla relazione CP_1 medico legale a firma della TU dottoressa la quale aveva accertato a Persona_1 carico dell'odierna attrice postumi permanenti nella misura dell'8%;
• in conseguenza di tale relazione peritale, la soc. aveva integrato l'importo di CP_1
EUR 11.000 (già precedentemente versato all'attrice) pagando alla l'ulteriore Pt_1 somma di 11.891,00, sicché -per le lesioni subite- l'attrice aveva incassato la complessiva cifra di € 22.891,00, da ritenere “congrua e satisfattiva di ogni avversa rivendicazione”;
• l'attrice del resto non aveva neppure specificato “le voci che ritiene di dover ancora percepire” né aveva precisato “per quali causali diverse da quelle ben circostanziate dal TU nel giudizio ATP”, posto che la TU “nelle sue determinazioni, ha anche considerato i precedenti di cui risultava essere affetta l'attrice per come risulta dal casellario giudiziale dell'epoca”. La convenuta quindi concludeva chiedendo: “In via preliminare a) Accertare e CP_5 dichiarare, per quanto in premessa, la nullità per indeterminatezza del quantum richiesto, dell'atto di citazione e per aver richiesto, l'attrice, la condanna di soggetto diverso e non facente parte del giudizio. Nel merito b) Accertare e dichiarare che la , in esito Controparte_1 alle risultanze di cui al giudizio ATP recante n. 303/2017 nel quale è stato determinato che la ricorrente, in esito alle lesioni subite nel sinistro stradale per cui è causa, ebbe a riportare una IP pari all'8% con una ITP di gg 25 al 75%, una ITP di gg 35 al 50% ed una ITP al 25% di gg 35 sostenendo spese mediche per € 5.311,26 e spese per consulenze per € 1862,01, in data 2306.2021 ebbe ad integrare la precedente offerta reale di € 11.000,00 con l'ulteriore somma di € 11891,00 e, per l'effetto dichiarare la somma complessiva di € 22.891,00 versata all'attrice integralmente satisfattiva di ogni avversa pretesa e, per l'effetto, rigettare la domanda con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, l'attrice chiedeva di essere autorizzata a rinnovare la notifica alla convenuta , ma la citazione veniva comunque dichiarata CP_2 nulla ex a. 164 cpc per mancanza dell'avvertimento previsto dall'a. 163 n° 7 cpc, sicché ne veniva ordinata la rinnovazione. All'udienza 7.11.2023 veniva ordinata la regolarizzazione del fascicolo dell'attrice, posto che la scansione della citazione rinnovata era sostanzialmente illeggibile. Con ordinanza 15.2.2024 venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. L'attrice non depositava la prima memoria, ma solo la seconda, nella quale si limitava a chiedere “Nomina di TU medico per la valutazione delle lesioni accorse all'attrice avendo cura di specificare e quantificare i postumi”. All'udienza 23.9.2024 veniva dichiarata la contumacia della convenuta e Controparte_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 3 veniva richiesta al tribunale di TERAMO, ex a. 213 cpc, copia della relazione di TU depositata nel procedimento RG 303/2017. Con ordinanza 14.1.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria, con rinvio per discussione orale ex a. 281 sexies cpc. All'udienza del 27/3/2025 ritualmente avvisato con PEC consegnata il 27.2.2025 a ) le parti presenti rassegnavano Email_1 le conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc. Il giudice pertanto pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dovendosi ricordare in proposito i principi costantemente espressi dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015), qui interamente condivisi, secondo cui la nullità ex a. 164/4 cpc dell'atto di citazione (per omissione o assoluta incertezza del petitum) va valutata tenendo conto del contenuto complessivo della citazione nonché dei documenti prodotti, ma soprattutto della finalità di tale requisito, che consiste nel permettere alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese. Nel caso qui esaminato, per contro, è evidente che l'effettiva laconicità dell'atto di citazione non ha impedito alla convenuta di esplicare adeguate difese, sicché non è dato ravvisare la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della domanda, né in relazione all'errore materiale contenuto nelle conclusioni e facilmente riconoscibile, laddove l'attrice da un lato cita in giudizio la soc. ma, dall'altro lato, nelle conclusioni chiede la condanna della soc. . CP_1 CP_3
Passando quindi al merito, occorre accertare in primo luogo la responsabilità del sinistro avvenuto il 9.10.2013. La mancanza di contestazione da parte dell'unica costituita non è evidentemente decisiva, giacché l'a. 115/1 cpc non consente di ritenere che le allegazioni della parte attrice possano valutarsi come non contestate dalla convenuta contumace. Ai sensi dell'a. 2697/1 cc, dunque, spettava all'attrice l'onere di provare l'allegata esclusiva responsabilità dell'altra conducente nella causazione del sinistro. Tale prova non può dirsi però raggiunta: in mancanza di richieste di prove orali ci si deve infatti basare unicamente sulle prove documentali offerte dall'attrice (peraltro, neppure complete, come si vedrà), prove che non sono sufficienti per dimostrare che l'attrice abbia fatto tutto il Pt_1 possibile per evitare lo scontro fra i due veicoli. In altri termini, non è stata raggiunta la prova liberatoria che sull'attrice incombeva di modo che si deve necessariamente applicare la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc. Segnatamente, si deve rilevare che tra i documenti prodotti (oltretutto, confusamente e disordinatamente) dall'attrice a corredo dell'atto di citazione, cioè tra i documenti dei quali la stessa attrice omette non soltanto di fare specifica menzione nell'atto di citazione ma neppure offre il prescritto indice, di rilevante ai fini della decisione pare essere unicamente il file denominato
“ , composto di cinque facciate la prima delle quali contiene Email_2
l'intestazione e le successive contengono le dichiarazioni rese agli agenti:
• da (che dichiarò d'aver perso il controllo della sua Parte_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 4 autovettura mentre viaggiava sulla A124 diretto dall'Aquila a Teramo, sicché CP_6 era rimasto fermo sulla corsia di sorpasso “nel senso contrario alla circolazione”);
• dall'odierna attrice la quale dichiarò d'essersi fermata dopo aver visto la vettura Pt_1 ferma nella corsia di sorpasso, e d'essere stata poi tamponata mentre ripartiva).
Quanto alle produzioni, del resto, mette conto ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, l'assolvimento dell'onere della prova presuppone che sia stato anzitutto assolto l'onere di allegazione dei fatti e delle ragioni della domanda, in applicazione del principio dispositivo (tradizionalmente considerato uno dei più basilari principi del processo civile e tuttora pienamente valido nel processo civile ordinario), in forza del quale il giudice può e deve fondare la sua decisione soltanto sui fatti che siano stati dapprima tempestivamente allegati dalle parti e successivamente anche provati. In mancanza di adeguata narrativa da parte dell'attore, per contro, resta escluso che spetti al giudice l'onere di selezionare i fatti costitutivi della pretesa azionata e tanto meno l'onere di ricercare tali fatti in una narrativa generica e apodittica, e tanto meno consultando e selezionando le produzioni offerte senza adeguata illustrazione della loro rilevanza. Con riferimento specifico alle produzioni, infatti, già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, stabilì che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n. 10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione (non avendo il giudice alcun onere di esplorare produzioni indistinte), anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva (così anche Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4822 del 30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014).
Come si è già visto, da ciò discende necessariamente l'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, sicché all'attrice a tutto concedere, spetterebbe solo Pt_1 la metà del danno cagionatole dal sinistro.
Non resta dunque altro se non valutare l'entità del danno non patrimoniale riportato dalla el sinistro in questione. Pt_1
In mancanza di allegazioni idonee a giustificare la rinnovazione, a distanza di anni, della consulenza preventiva svolta a TERAMO, sulla quale l'attrice non solleva del resto nessuna contestazione, neppure generica, questo tribunale non può che condividere le conclusioni della relazione peritale datata 5.9.2017, depositata dalla TU dottoressa nel procedimento Per_1
RG 303/2017 del tribunale di TERAMO, qui trasmessa da quel tribunale il 26.9.2024.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 5 Non è inutile ricordare che l'acquisizione diretta del documento si è resa necessaria poiché la copia prodotta dall'attrice si componeva di sole diciassette pagine, mentre quella prodotta dalla convenuta di venticinque, come è risultata poi essere la relazione originale. Tale relazione risulta esente da vizi logici e perviene con coerenza a conclusioni che, appunto, devono essere poste a fondare questa decisione, non essendo stato del resto prospettato nessun motivo per discostarsene. La TU dottoressa ha così quantificato il danno alla salute che alla (la Per_1 Pt_1 quale fra l'altro dichiarò alla TU d'essere stata vittima di altri sinistri stradali nel 2009 e nel 2010) fu causato dal sinistro del 9 ottobre 2013:
➢ inabilità temporanea al 75% per giorni Parte_4
➢ inabilità temporanea al 50% per giorni Parte_5
➢ inabilità temporanea al 25% per giorni Parte_5
➢ postumi permanenti OTTO PER CENTO, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica (agente di commercio)
➢ spese mediche necessarie e congrue: EUR 5.311,26, senza necessità di spese future.
Secondo i principi generali ricavabili dal costante orientamento del giudice di legittimità (desumibili in particolare Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015) il danno non patrimoniale per lesione della salute costituisce una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico- legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico derivato dal sinistro è quello che risulta dalla TU espletata a Teramo. Considerata l'entità dei postumi permanenti, ove fosse applicabile il decreto ministeriale del 16
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 6 luglio 2024 (anziché il DM vigente al tempo del pagamento da parte dell'assicuratore e che prevedeva importi inferiori rispetto a quelli di seguito indicati) il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva anni al tempo del sinistro) dovrebbe essere liquidato (al Parte_6 massimo) nel modo seguente:
• EUR 13.368,30 per postumi permanenti del 8 %
• EUR 1.036 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 25 giorni;
• EUR 967 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 35 giorni;
• EUR 483 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 35 giorni;
• EUR 5.311,26 per le spese ritenute congrue e documentate, per un totale dunque di EUR 21.165,30.
Null'altro sarebbe comunque dovuto per altri eventuali e ipotetici profili di danno non patrimoniale e tanto meno per personalizzazione in aumento, poiché al riguardo manca qualsivoglia domanda, anche solo generica o anche soltanto implicita. Si deve d'altra parte ricordare che (come hanno sottolineato fra le altre Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018) la misura standard del risarcimento è prevista dalla legge nel solo caso delle micropermanenti o comunque dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle” per lesioni più gravi, e può essere incrementata dal giudice soltanto quando si riscontrino conseguenze anomale o del tutto peculiari, e sempre che esse siano state tempestivamente allegate e dimostrate dalla parte danneggiata, mentre nella specie nulla è stato allegato né provato sul punto. Per quanto riguarda poi l'eventuale danno morale (ontologicamente diverso dal danno biologico) va ricordato che secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) occorre sempre rispettare il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'insorgere di una sofferenza soggettiva, sempre che la liquidazione di tale componente sia giustificata dal previo corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova, senza riconoscere ulteriori importi che costituirebbero una inammissibile duplicazione risarcitoria. In altre parole (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023) l'accertamento del danno biologico non giustifica per sé l'automatico riconoscimento del danno morale, trattandosi di voci di pregiudizio distinte, per ciascuna delle quali il danneggiato ha l'onere di raggiungere rigorosa prova.
Per giunta, se è vero che sul piano presuntivo la lesione dell'integrità psico-fisica può comunque valere per dimostrare la coesistenza del danno morale secondo un ragionamento inferenziale, nondimeno l'efficacia di tale inferenza è tanto più circoscritta quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, giacché nel danno biologico di lieve entità si devono ritenere normalmente assorbite anche tutte le conseguenze psicologiche, comprese quelle qualificabili come danno morale.
In conclusione, anche nell'ipotesi in cui l'attrice, che ne era onerata, avesse raggiunto la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo assicurato dalla convenuta soc.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 7 , si dovrebbe nondimeno constatare che essa incassò un risarcimento maggiore di CP_1 quello spettantele per tale evenienza, dal che discende la totale infondatezza della domanda qui formulata, domanda che è a fortiori infondata, poiché (dovendosi invece applicare la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc) l'attrice aveva al più diritto a essere risarcita per la metà dell'importo sopra calcolato.
In concreto, infatti, l'attrice non ha minimamente negato (e anzi ha ammesso sin dalla citazione) d'aver incassato, già prima di questo procedimento, un primo acconto di EUR 11.000 e (dopo la TU sopra menzionata) l'ulteriore importo di EUR 11.891, per complessivi EUR 22.891,00, cifra appunto superiore persino al calcolo (per eccesso) sopra riportato.
La domanda dev'essere quindi definitivamente respinta.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi dello scaglione corrispondente alla dichiarazione di valore in calce alla citazione, tenendo conto della semplicità delle questioni e della natura e importanza delle questioni trattate.
La totale soccombenza dell'attrice, che neppure ha fornito allegazioni rispetto alla sua pretesa ulteriore, formulata a distanza di anni dal pagamento di somma pressoché doppia di quella risultata a lei dovuta, impone inoltre l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc. L'attrice va perciò condannata a pagare alla soc. convenuta anche l'ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari alla cifra liquidata a titolo di compensi professionali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge le domande dell'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della convenuta soc.
[...]
, liquidate in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA;
(3) letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre pagare alla Parte_1 convenuta soc. 'ulteriore somma di EUR Controparte_1
2.600,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Così deciso il giorno 31 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 8
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 41103 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 rio avv. SEPE GIAN VITTO PARTE ATTRICE
contro
:
(c ) Controparte_1 P.IVA_1
IANI
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice (che, assente all'udienza di p.c., neppure depositò la prima memoria) si intendono confermate le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“a) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della vettura Toyota Rav 4 tg. BD 479 CS nella causazione del sinistro per cui è causa e, per lo effetto condannare la
[...]
[sic], a risarcire la sig.ra la somma residua che sarà meglio CP_3 Parte_1 quantificata in corso di causa, a seguito di TU medico-legale, per le lesioni personali riportate dalla stessa istante nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo. b) condannare la convenuta società al pagamento delle spese ...”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“In via preliminare a) Accertare … la nullità per indeterminatezza del quantum richiesto, dell'atto di citazione e per aver richiesto, l'attrice, la condanna di soggetto diverso e non facente parte del giudizio. Nel merito b) Accertare e dichiarare che la Controparte_1
, in esito alle risultanze di cui al giudizio ATP recante n. 303/2017 nel quale è stato determinato che la ricorrente, in esito alle lesioni subite nel sinistro stradale per cui è causa,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 1 ebbe a riportare una IP pari all'8% con una ITP di gg 25 al 75%, una ITP di gg 35 al 50% ed una ITP al 25% di gg 35 sostenendo spese mediche per € 5.311,26 e spese per consulenze per
€ 1862,01, in data 23.06.2021 ebbe ad integrare la precedente offerta reale di € 11.000,00 con l'ulteriore somma di € 11.891,00 e, per l'effetto dichiarare la somma complessiva di € 22.891,00 versata all'attrice integralmente satisfattiva di ogni avversa pretesa e, per l'effetto, rigettare la domanda con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del presente giudizio”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 17.10.2022, l'attrice esponeva unicamente quanto di seguito si trascrive:
<<
1- In data Il giorno 9 ottobre 2013, verso le ore 21.40 circa, la sig.r alla guida Parte_1 della vettura Opel Corsa tg. DN 312 WR, di proprietà della sig.ra ercorreva Parte_2
l'Autostrada A24 in direzione di L'aquila-Teramo, 2- Nelle circostanze di tempo e di luogo, 132+200, nel territorio del Comune di Isola di Gran Sasso d'Italia (TE), la sig.ra alla guida della vettura Opel Corsa tg. Parte_1
DN 312 W ta dalla vettura Toyota Rav 4 tg. BD 479 CS, di proprietà e condotta dalla sig.ra Controparte_2
3- In conseguenza di tanto, la sig.ra subiva lesioni di cui al Verbale di P.S. Parte_1 dell'Ospedale di Teramo che si allega.
4- Il sinistro di cui sopra, rubricato dalla con n. 1/743/14/00029 del Controparte_1
09.10.2013, è stato oggetto di un procedimento di ATP dinanzi al Tribunale di Teramo n. 303/2017, a seguito del quale è stata dal precedente patrocinatore, poi ri feritogli, accettata una somma a titolo di acconto da parte della compagnia . Controparte_1
l descritto sinistro, la vettura Opel Corsa tg. DN 312 WR era assicurata con la
[...]
3529324) e la vettura Toyota Rav 4 tg. BD 479 CS era assicurata con la P_
. Controparte_1 suesposto venivano rese edotte a mezzo pec, la e la OP [...]
, le quali non dava alcun riscontro >> Controparte_1
L'attric ludeva chiedendo: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della vettura Toyota Rav 4 lla causazione del sinistro
, per lo effetto condannare la [sic], a risarcire la sig.ra RT [...]
, la somma residua che sarà ta in corso di causa, a se Pt_1 dico-legale, per le lesioni personali riportate dalla stessa istante nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo. b) condannare la convenuta società al pagamento delle spese ...”
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 4.3.2023 osservando che: CP_1
• l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza del quantum richiesto, giacché l'attrice non aveva “specificato, nella narrativa dell'atto di citazione né la somma già percepita,
[né le] risultanze dell'ATP e soprattutto quanto a suo dire dovrebbe ancora percepire ed in base a quale elemento”, tanto più che nelle conclusioni l'attrice, pur avendo citato in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 2 giudizio la soc. , aveva invece chiesto la condanna della CP_1 [...]
“che risulta essere la compagnia di assicurazioni che garantiva la RCA del CP_3 veicolo condotto dalla medesima [attrice]”;
• la confermava di non aver mai sollevato eccezioni sulle modalità Controparte_1 di accadimento dell'evento, ma contestava ogni maggior pretesa dell'attrice;
• l'attrice infatti aveva instaurato presso il tribunale di Teramo un procedimento per ATP (RG 303/2017), cui aveva partecipato anche la soc. , conclusosi colla relazione CP_1 medico legale a firma della TU dottoressa la quale aveva accertato a Persona_1 carico dell'odierna attrice postumi permanenti nella misura dell'8%;
• in conseguenza di tale relazione peritale, la soc. aveva integrato l'importo di CP_1
EUR 11.000 (già precedentemente versato all'attrice) pagando alla l'ulteriore Pt_1 somma di 11.891,00, sicché -per le lesioni subite- l'attrice aveva incassato la complessiva cifra di € 22.891,00, da ritenere “congrua e satisfattiva di ogni avversa rivendicazione”;
• l'attrice del resto non aveva neppure specificato “le voci che ritiene di dover ancora percepire” né aveva precisato “per quali causali diverse da quelle ben circostanziate dal TU nel giudizio ATP”, posto che la TU “nelle sue determinazioni, ha anche considerato i precedenti di cui risultava essere affetta l'attrice per come risulta dal casellario giudiziale dell'epoca”. La convenuta quindi concludeva chiedendo: “In via preliminare a) Accertare e CP_5 dichiarare, per quanto in premessa, la nullità per indeterminatezza del quantum richiesto, dell'atto di citazione e per aver richiesto, l'attrice, la condanna di soggetto diverso e non facente parte del giudizio. Nel merito b) Accertare e dichiarare che la , in esito Controparte_1 alle risultanze di cui al giudizio ATP recante n. 303/2017 nel quale è stato determinato che la ricorrente, in esito alle lesioni subite nel sinistro stradale per cui è causa, ebbe a riportare una IP pari all'8% con una ITP di gg 25 al 75%, una ITP di gg 35 al 50% ed una ITP al 25% di gg 35 sostenendo spese mediche per € 5.311,26 e spese per consulenze per € 1862,01, in data 2306.2021 ebbe ad integrare la precedente offerta reale di € 11.000,00 con l'ulteriore somma di € 11891,00 e, per l'effetto dichiarare la somma complessiva di € 22.891,00 versata all'attrice integralmente satisfattiva di ogni avversa pretesa e, per l'effetto, rigettare la domanda con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, l'attrice chiedeva di essere autorizzata a rinnovare la notifica alla convenuta , ma la citazione veniva comunque dichiarata CP_2 nulla ex a. 164 cpc per mancanza dell'avvertimento previsto dall'a. 163 n° 7 cpc, sicché ne veniva ordinata la rinnovazione. All'udienza 7.11.2023 veniva ordinata la regolarizzazione del fascicolo dell'attrice, posto che la scansione della citazione rinnovata era sostanzialmente illeggibile. Con ordinanza 15.2.2024 venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. L'attrice non depositava la prima memoria, ma solo la seconda, nella quale si limitava a chiedere “Nomina di TU medico per la valutazione delle lesioni accorse all'attrice avendo cura di specificare e quantificare i postumi”. All'udienza 23.9.2024 veniva dichiarata la contumacia della convenuta e Controparte_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 3 veniva richiesta al tribunale di TERAMO, ex a. 213 cpc, copia della relazione di TU depositata nel procedimento RG 303/2017. Con ordinanza 14.1.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria, con rinvio per discussione orale ex a. 281 sexies cpc. All'udienza del 27/3/2025 ritualmente avvisato con PEC consegnata il 27.2.2025 a ) le parti presenti rassegnavano Email_1 le conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc. Il giudice pertanto pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dovendosi ricordare in proposito i principi costantemente espressi dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015), qui interamente condivisi, secondo cui la nullità ex a. 164/4 cpc dell'atto di citazione (per omissione o assoluta incertezza del petitum) va valutata tenendo conto del contenuto complessivo della citazione nonché dei documenti prodotti, ma soprattutto della finalità di tale requisito, che consiste nel permettere alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese. Nel caso qui esaminato, per contro, è evidente che l'effettiva laconicità dell'atto di citazione non ha impedito alla convenuta di esplicare adeguate difese, sicché non è dato ravvisare la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della domanda, né in relazione all'errore materiale contenuto nelle conclusioni e facilmente riconoscibile, laddove l'attrice da un lato cita in giudizio la soc. ma, dall'altro lato, nelle conclusioni chiede la condanna della soc. . CP_1 CP_3
Passando quindi al merito, occorre accertare in primo luogo la responsabilità del sinistro avvenuto il 9.10.2013. La mancanza di contestazione da parte dell'unica costituita non è evidentemente decisiva, giacché l'a. 115/1 cpc non consente di ritenere che le allegazioni della parte attrice possano valutarsi come non contestate dalla convenuta contumace. Ai sensi dell'a. 2697/1 cc, dunque, spettava all'attrice l'onere di provare l'allegata esclusiva responsabilità dell'altra conducente nella causazione del sinistro. Tale prova non può dirsi però raggiunta: in mancanza di richieste di prove orali ci si deve infatti basare unicamente sulle prove documentali offerte dall'attrice (peraltro, neppure complete, come si vedrà), prove che non sono sufficienti per dimostrare che l'attrice abbia fatto tutto il Pt_1 possibile per evitare lo scontro fra i due veicoli. In altri termini, non è stata raggiunta la prova liberatoria che sull'attrice incombeva di modo che si deve necessariamente applicare la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc. Segnatamente, si deve rilevare che tra i documenti prodotti (oltretutto, confusamente e disordinatamente) dall'attrice a corredo dell'atto di citazione, cioè tra i documenti dei quali la stessa attrice omette non soltanto di fare specifica menzione nell'atto di citazione ma neppure offre il prescritto indice, di rilevante ai fini della decisione pare essere unicamente il file denominato
“ , composto di cinque facciate la prima delle quali contiene Email_2
l'intestazione e le successive contengono le dichiarazioni rese agli agenti:
• da (che dichiarò d'aver perso il controllo della sua Parte_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 4 autovettura mentre viaggiava sulla A124 diretto dall'Aquila a Teramo, sicché CP_6 era rimasto fermo sulla corsia di sorpasso “nel senso contrario alla circolazione”);
• dall'odierna attrice la quale dichiarò d'essersi fermata dopo aver visto la vettura Pt_1 ferma nella corsia di sorpasso, e d'essere stata poi tamponata mentre ripartiva).
Quanto alle produzioni, del resto, mette conto ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, l'assolvimento dell'onere della prova presuppone che sia stato anzitutto assolto l'onere di allegazione dei fatti e delle ragioni della domanda, in applicazione del principio dispositivo (tradizionalmente considerato uno dei più basilari principi del processo civile e tuttora pienamente valido nel processo civile ordinario), in forza del quale il giudice può e deve fondare la sua decisione soltanto sui fatti che siano stati dapprima tempestivamente allegati dalle parti e successivamente anche provati. In mancanza di adeguata narrativa da parte dell'attore, per contro, resta escluso che spetti al giudice l'onere di selezionare i fatti costitutivi della pretesa azionata e tanto meno l'onere di ricercare tali fatti in una narrativa generica e apodittica, e tanto meno consultando e selezionando le produzioni offerte senza adeguata illustrazione della loro rilevanza. Con riferimento specifico alle produzioni, infatti, già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, stabilì che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n. 10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione (non avendo il giudice alcun onere di esplorare produzioni indistinte), anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva (così anche Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4822 del 30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014).
Come si è già visto, da ciò discende necessariamente l'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, sicché all'attrice a tutto concedere, spetterebbe solo Pt_1 la metà del danno cagionatole dal sinistro.
Non resta dunque altro se non valutare l'entità del danno non patrimoniale riportato dalla el sinistro in questione. Pt_1
In mancanza di allegazioni idonee a giustificare la rinnovazione, a distanza di anni, della consulenza preventiva svolta a TERAMO, sulla quale l'attrice non solleva del resto nessuna contestazione, neppure generica, questo tribunale non può che condividere le conclusioni della relazione peritale datata 5.9.2017, depositata dalla TU dottoressa nel procedimento Per_1
RG 303/2017 del tribunale di TERAMO, qui trasmessa da quel tribunale il 26.9.2024.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 5 Non è inutile ricordare che l'acquisizione diretta del documento si è resa necessaria poiché la copia prodotta dall'attrice si componeva di sole diciassette pagine, mentre quella prodotta dalla convenuta di venticinque, come è risultata poi essere la relazione originale. Tale relazione risulta esente da vizi logici e perviene con coerenza a conclusioni che, appunto, devono essere poste a fondare questa decisione, non essendo stato del resto prospettato nessun motivo per discostarsene. La TU dottoressa ha così quantificato il danno alla salute che alla (la Per_1 Pt_1 quale fra l'altro dichiarò alla TU d'essere stata vittima di altri sinistri stradali nel 2009 e nel 2010) fu causato dal sinistro del 9 ottobre 2013:
➢ inabilità temporanea al 75% per giorni Parte_4
➢ inabilità temporanea al 50% per giorni Parte_5
➢ inabilità temporanea al 25% per giorni Parte_5
➢ postumi permanenti OTTO PER CENTO, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica (agente di commercio)
➢ spese mediche necessarie e congrue: EUR 5.311,26, senza necessità di spese future.
Secondo i principi generali ricavabili dal costante orientamento del giudice di legittimità (desumibili in particolare Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015) il danno non patrimoniale per lesione della salute costituisce una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico- legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico derivato dal sinistro è quello che risulta dalla TU espletata a Teramo. Considerata l'entità dei postumi permanenti, ove fosse applicabile il decreto ministeriale del 16
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 6 luglio 2024 (anziché il DM vigente al tempo del pagamento da parte dell'assicuratore e che prevedeva importi inferiori rispetto a quelli di seguito indicati) il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva anni al tempo del sinistro) dovrebbe essere liquidato (al Parte_6 massimo) nel modo seguente:
• EUR 13.368,30 per postumi permanenti del 8 %
• EUR 1.036 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 25 giorni;
• EUR 967 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 35 giorni;
• EUR 483 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 35 giorni;
• EUR 5.311,26 per le spese ritenute congrue e documentate, per un totale dunque di EUR 21.165,30.
Null'altro sarebbe comunque dovuto per altri eventuali e ipotetici profili di danno non patrimoniale e tanto meno per personalizzazione in aumento, poiché al riguardo manca qualsivoglia domanda, anche solo generica o anche soltanto implicita. Si deve d'altra parte ricordare che (come hanno sottolineato fra le altre Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018) la misura standard del risarcimento è prevista dalla legge nel solo caso delle micropermanenti o comunque dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle” per lesioni più gravi, e può essere incrementata dal giudice soltanto quando si riscontrino conseguenze anomale o del tutto peculiari, e sempre che esse siano state tempestivamente allegate e dimostrate dalla parte danneggiata, mentre nella specie nulla è stato allegato né provato sul punto. Per quanto riguarda poi l'eventuale danno morale (ontologicamente diverso dal danno biologico) va ricordato che secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) occorre sempre rispettare il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'insorgere di una sofferenza soggettiva, sempre che la liquidazione di tale componente sia giustificata dal previo corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova, senza riconoscere ulteriori importi che costituirebbero una inammissibile duplicazione risarcitoria. In altre parole (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023) l'accertamento del danno biologico non giustifica per sé l'automatico riconoscimento del danno morale, trattandosi di voci di pregiudizio distinte, per ciascuna delle quali il danneggiato ha l'onere di raggiungere rigorosa prova.
Per giunta, se è vero che sul piano presuntivo la lesione dell'integrità psico-fisica può comunque valere per dimostrare la coesistenza del danno morale secondo un ragionamento inferenziale, nondimeno l'efficacia di tale inferenza è tanto più circoscritta quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, giacché nel danno biologico di lieve entità si devono ritenere normalmente assorbite anche tutte le conseguenze psicologiche, comprese quelle qualificabili come danno morale.
In conclusione, anche nell'ipotesi in cui l'attrice, che ne era onerata, avesse raggiunto la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo assicurato dalla convenuta soc.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 7 , si dovrebbe nondimeno constatare che essa incassò un risarcimento maggiore di CP_1 quello spettantele per tale evenienza, dal che discende la totale infondatezza della domanda qui formulata, domanda che è a fortiori infondata, poiché (dovendosi invece applicare la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc) l'attrice aveva al più diritto a essere risarcita per la metà dell'importo sopra calcolato.
In concreto, infatti, l'attrice non ha minimamente negato (e anzi ha ammesso sin dalla citazione) d'aver incassato, già prima di questo procedimento, un primo acconto di EUR 11.000 e (dopo la TU sopra menzionata) l'ulteriore importo di EUR 11.891, per complessivi EUR 22.891,00, cifra appunto superiore persino al calcolo (per eccesso) sopra riportato.
La domanda dev'essere quindi definitivamente respinta.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi dello scaglione corrispondente alla dichiarazione di valore in calce alla citazione, tenendo conto della semplicità delle questioni e della natura e importanza delle questioni trattate.
La totale soccombenza dell'attrice, che neppure ha fornito allegazioni rispetto alla sua pretesa ulteriore, formulata a distanza di anni dal pagamento di somma pressoché doppia di quella risultata a lei dovuta, impone inoltre l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc. L'attrice va perciò condannata a pagare alla soc. convenuta anche l'ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari alla cifra liquidata a titolo di compensi professionali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge le domande dell'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della convenuta soc.
[...]
, liquidate in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA;
(3) letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre pagare alla Parte_1 convenuta soc. 'ulteriore somma di EUR Controparte_1
2.600,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Così deciso il giorno 31 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41103 / 2022 - pag. 8