Articolo 93 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 78 quaterArticolo 94
Versione
14 marzo 1948
Art. 93.
Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte dei Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.
La prima elezione avra' luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948