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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di modifica delle condizioni di divorzio, iscritta al RG. n.
5320/2025, promossa congiuntamente da
(c.f. ), nato/a a SAN DONÀ DI PIAVE Parte_1 C.F._1 (VE), il 24/06/1973
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO il Parte_2 C.F._2 13/11/1972
entrambi con l'avv. ADOLFO VALENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/09/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) n. 494/2022 del Tribunale di Treviso (pub. 25.03.2022) – con riguardo alla revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), frattanto divenuto Per_1 economicamente autosufficiente.
Allegano e documentano le parti che il figlio “ha deciso di iniziare a lavorare ed è stato assunto, con contratto dapprima a tempo determinato a partire dal 01.11.2024, presso la ditta Peruch S.r.l. di Oderzo. Il contratto è stato in seguito rinnovato sino al 31.01.2025 e quindi nuovamente sino al 31.07.2025 (doc. 03). Dal 31.07.2024 il contratto di lavoro è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, come da comunicazione in pari data della ditta, che parimenti si produce (doc. 04)”.
A fronte di questo – visto inoltre l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda – ritiene il Collegio potersi disporre in conformità alla richiesta delle parti, come in dispositivo.
La natura del procedimento consente infine l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 494/2022 del Tribunale di Treviso (pub. 25.03.2022), così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“Dato atto che il figlio , nato ad [...] [...] (C.F.: Controparte_1
) e residente in [...] – a partire C.F._3 dal 01.11.2024 ha reperito un'attività lavorativa stabile e percepisce uno stipendio mensile che lo rende economicamente del tutto indipendente, revocarsi l'assegno di mantenimento dovuto dal padre nei confronti dello stesso, Parte_1 all'epoca del divorzio stabilito in € 250,00 mensili oltre alla rivalutazione Istat di legge.
Ferme, per il resto, tutte le altre statuizioni accolte nella sentenza sopra indicata”.
SPESE di lite compensate. Treviso, 6 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di modifica delle condizioni di divorzio, iscritta al RG. n.
5320/2025, promossa congiuntamente da
(c.f. ), nato/a a SAN DONÀ DI PIAVE Parte_1 C.F._1 (VE), il 24/06/1973
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO il Parte_2 C.F._2 13/11/1972
entrambi con l'avv. ADOLFO VALENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/09/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) n. 494/2022 del Tribunale di Treviso (pub. 25.03.2022) – con riguardo alla revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), frattanto divenuto Per_1 economicamente autosufficiente.
Allegano e documentano le parti che il figlio “ha deciso di iniziare a lavorare ed è stato assunto, con contratto dapprima a tempo determinato a partire dal 01.11.2024, presso la ditta Peruch S.r.l. di Oderzo. Il contratto è stato in seguito rinnovato sino al 31.01.2025 e quindi nuovamente sino al 31.07.2025 (doc. 03). Dal 31.07.2024 il contratto di lavoro è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, come da comunicazione in pari data della ditta, che parimenti si produce (doc. 04)”.
A fronte di questo – visto inoltre l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda – ritiene il Collegio potersi disporre in conformità alla richiesta delle parti, come in dispositivo.
La natura del procedimento consente infine l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 494/2022 del Tribunale di Treviso (pub. 25.03.2022), così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“Dato atto che il figlio , nato ad [...] [...] (C.F.: Controparte_1
) e residente in [...] – a partire C.F._3 dal 01.11.2024 ha reperito un'attività lavorativa stabile e percepisce uno stipendio mensile che lo rende economicamente del tutto indipendente, revocarsi l'assegno di mantenimento dovuto dal padre nei confronti dello stesso, Parte_1 all'epoca del divorzio stabilito in € 250,00 mensili oltre alla rivalutazione Istat di legge.
Ferme, per il resto, tutte le altre statuizioni accolte nella sentenza sopra indicata”.
SPESE di lite compensate. Treviso, 6 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi