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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3081/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GAETANO MANCUSI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente chiede “Dichiarare il diritto di alla pensione indiretta (di reversibilità) come Parte_1
CP_ da domanda presentata il 11.10.2018. Con condanna dell' alla corresponsione della stessa dalla data della domanda, interessi e rivalutazione. con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato in data 11.10.2018 la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità del genitore, , deceduto in data 21.4.2018 (certificato di morte), rigettata dall'ente non Persona_1 avendo riconosciuto la ricorrente come inabile al momento della morte del familiare, ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità del padre sostenendo la sussistenza dei requisiti sanitario e socioeconomico per l'accesso al beneficio richiesto.
2. L'ente resistente non si è costituito, nonostante la regolarità e ritualità della notifica.
3. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per l'assorbente ragione relativa al difetto di allegazione di uno dei requisiti di legge in capo alla ricorrente.
5. L'art. 22 Legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
6. Al fine della sussistenza del diritto, è quindi necessario verificare in capo alla parte istante la sussistenza di due requisiti, uno sanitario e l'altro socioeconomico.
7. Nel caso di specie, la ricorrente nulla deduce in merito alla sussistenza del requisito socioeconomico, limitandosi ad allegare e documentare la coabitazione della ricorrente col genitore al momento del decesso di questi, circostanza che, di per sé, non vale a fornire la prova di un mantenimento continuativo e prevalente. Il requisito della “vivenza a carico”, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiede invece la dimostrazione che il genitore ha provveduto, fino al decesso, in via continuativa ed in misura totale o quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile, con analisi che deve essere di particolare rigore (Cass. Civ., Sez. L, Ordinanza n. 9237 del
13/4/2018), da svolgersi – previa idonea allegazione – sulla base di documentazione reddituale del genitore stesso nonché, se del caso, dell'istante nonché, onde stabilire una prevalenza.
8. E' appena il caso di notare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale
(comunque nel caso di specie insufficiente, come già rilevato), posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3,
Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati (cfr. Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
9. Il richiamato difetto di allegazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa rende superfluo l'esame della sussistenza del requisito sanitario.
10. A fronte della contumacia di controparte, non vi è luogo per una statuizione sulle spese di lite (rispetto alle quali la parte ricorrente è comunque esente a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3081/2022 r.g.: - Rigetta il ricorso
- Nulla sulle spese
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3081/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GAETANO MANCUSI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente chiede “Dichiarare il diritto di alla pensione indiretta (di reversibilità) come Parte_1
CP_ da domanda presentata il 11.10.2018. Con condanna dell' alla corresponsione della stessa dalla data della domanda, interessi e rivalutazione. con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato in data 11.10.2018 la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità del genitore, , deceduto in data 21.4.2018 (certificato di morte), rigettata dall'ente non Persona_1 avendo riconosciuto la ricorrente come inabile al momento della morte del familiare, ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità del padre sostenendo la sussistenza dei requisiti sanitario e socioeconomico per l'accesso al beneficio richiesto.
2. L'ente resistente non si è costituito, nonostante la regolarità e ritualità della notifica.
3. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per l'assorbente ragione relativa al difetto di allegazione di uno dei requisiti di legge in capo alla ricorrente.
5. L'art. 22 Legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
6. Al fine della sussistenza del diritto, è quindi necessario verificare in capo alla parte istante la sussistenza di due requisiti, uno sanitario e l'altro socioeconomico.
7. Nel caso di specie, la ricorrente nulla deduce in merito alla sussistenza del requisito socioeconomico, limitandosi ad allegare e documentare la coabitazione della ricorrente col genitore al momento del decesso di questi, circostanza che, di per sé, non vale a fornire la prova di un mantenimento continuativo e prevalente. Il requisito della “vivenza a carico”, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiede invece la dimostrazione che il genitore ha provveduto, fino al decesso, in via continuativa ed in misura totale o quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile, con analisi che deve essere di particolare rigore (Cass. Civ., Sez. L, Ordinanza n. 9237 del
13/4/2018), da svolgersi – previa idonea allegazione – sulla base di documentazione reddituale del genitore stesso nonché, se del caso, dell'istante nonché, onde stabilire una prevalenza.
8. E' appena il caso di notare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale
(comunque nel caso di specie insufficiente, come già rilevato), posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3,
Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati (cfr. Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
9. Il richiamato difetto di allegazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa rende superfluo l'esame della sussistenza del requisito sanitario.
10. A fronte della contumacia di controparte, non vi è luogo per una statuizione sulle spese di lite (rispetto alle quali la parte ricorrente è comunque esente a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3081/2022 r.g.: - Rigetta il ricorso
- Nulla sulle spese
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni