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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI ER Presidente relatrice
SC LD GI
ND ES GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10004/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. SANTORO DAVIDE Parte_1 C.F._1
e
CA ON (C.F. )), con l'Avv. SANTORO DAVIDE C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Che codesto Ill.mo. Tribunale di Brescia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia, alle seguenti condizioni:
1 1. La casa coniugale di Borno (BS), Via Pizzo Camino N. 15, di proprietà esclusiva della sig.ra.
rimarrà assegnata alla stessa con gli arredi ivi presenti al fine di convivervi con Parte_1 la figlia Per_1
Controparte_1
3. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità Persona_2 di cui alla legge 54/2006 sull'affidamento condiviso con collocamento prevalentemente presso la madre nella casa coniugale di Borno (BS), Via Pizzo Camino N. 15;
4. Il padre potrà vedere e sentire la figlia ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici e personali della stessa e della madre, nonché tenerla presso di sé previo accordo con la figlia e la madre. In eguale forma libera e previamente concordata fra le parti verranno gestite le vacanze estive della figlia, fra poco maggiorenne, nonché la frequentazione durante le festività di
Natale e Pasqua;
STATUIZIONI ECONOMICHE
5. Il sig. ON LU verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di aprile 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT mediante versamento a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra.
L'assegno unico rimarrà in capo integralmente alla sig.ra. Parte_1 Parte_1
6. Le spese straordinarie per la figlia minorenne e comunque non economicamente autosufficiente, come da protocollo del Tribunale di Brescia, che entrambi i genitori dichiarano di conoscere, saranno sostenute dalla sig.ra. fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti anche in Parte_1 ragione di specifiche necessità della figlia Per_1
8. I coniugi dichiarano di avere separatamente risolto ogni altra questione economica;
9. I coniugi, pertanto, dichiarano di aver così risolto ogni questione di carattere patrimoniale e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi si concedono sin d'ora assenso per l'espatrio e per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero o di altro documento valido per l'espatrio. Concordano altresì sin d'ora il rilascio di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Borno (BS) in data 2.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BORNO al n. 11, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione è nata la figlia l 23.8.2007. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n. Cron.
4801/2016 (R.G. n. 978/2016) all'esito della camera di consiglio del 17.5.2016.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, nel frattempo divenuta maggiorenne, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI ER Presidente relatrice
SC LD GI
ND ES GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10004/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. SANTORO DAVIDE Parte_1 C.F._1
e
CA ON (C.F. )), con l'Avv. SANTORO DAVIDE C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Che codesto Ill.mo. Tribunale di Brescia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia, alle seguenti condizioni:
1 1. La casa coniugale di Borno (BS), Via Pizzo Camino N. 15, di proprietà esclusiva della sig.ra.
rimarrà assegnata alla stessa con gli arredi ivi presenti al fine di convivervi con Parte_1 la figlia Per_1
Controparte_1
3. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità Persona_2 di cui alla legge 54/2006 sull'affidamento condiviso con collocamento prevalentemente presso la madre nella casa coniugale di Borno (BS), Via Pizzo Camino N. 15;
4. Il padre potrà vedere e sentire la figlia ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici e personali della stessa e della madre, nonché tenerla presso di sé previo accordo con la figlia e la madre. In eguale forma libera e previamente concordata fra le parti verranno gestite le vacanze estive della figlia, fra poco maggiorenne, nonché la frequentazione durante le festività di
Natale e Pasqua;
STATUIZIONI ECONOMICHE
5. Il sig. ON LU verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di aprile 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT mediante versamento a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra.
L'assegno unico rimarrà in capo integralmente alla sig.ra. Parte_1 Parte_1
6. Le spese straordinarie per la figlia minorenne e comunque non economicamente autosufficiente, come da protocollo del Tribunale di Brescia, che entrambi i genitori dichiarano di conoscere, saranno sostenute dalla sig.ra. fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti anche in Parte_1 ragione di specifiche necessità della figlia Per_1
8. I coniugi dichiarano di avere separatamente risolto ogni altra questione economica;
9. I coniugi, pertanto, dichiarano di aver così risolto ogni questione di carattere patrimoniale e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi si concedono sin d'ora assenso per l'espatrio e per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero o di altro documento valido per l'espatrio. Concordano altresì sin d'ora il rilascio di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Borno (BS) in data 2.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BORNO al n. 11, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione è nata la figlia l 23.8.2007. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n. Cron.
4801/2016 (R.G. n. 978/2016) all'esito della camera di consiglio del 17.5.2016.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, nel frattempo divenuta maggiorenne, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI ER
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