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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3034/2023 promossa da:
(C.F. , nato a Verghereto (FC) in [...] Parte_1 C.F._1
08.08.1964, con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in
VIA GARIBALDI, 52 SAN PIERO IN BAGNO 47021 BAGNO DI ROMAGNA presso il difensore avv. BIGONI ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
25.09.1963, con il patrocinio dell'avv. SOTTILE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SOTTILE MAURIZIO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte contenute nell'accordo transattivo e delle condizioni di divorzio sottoscritto in data 04.06.2024 e depositato telematicamente in data
16.9.2024:
“1) le premesse fanno parte del presente accordo transattivo;
2) i coniugi al fine di regolamentare definitivamente le proprie rispettive ragioni economiche e di favorire e promuovere nel più breve tempo una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni sugli stessi gravanti concordano quanto segue: il sig. dichiara di Parte_1
trasferire a che accetta senza alcun corrispettivo, a semplice richiesta della Controparte_1
stessa, la sua quota di proprietà del 50% dell'appartamento coniugale con ogni pertinenza e/o accessorio, diritto e servitù, nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del trasferimento, sito in GN di AG (FC), Via Cavour, 5, piano 2 -censito NCEU del Comune di GN di AG (FC), foglio 119, particella 179, sub. 32 e sub. 40 -;
3) Al fine di dare formale esecuzione al trasferimento immobiliare suddetto, Controparte_1
si impegna ad individuare, un notaio di sua fiducia che formalizzi l'atto di trasferimento con spese notarili, di tassazione e quant'altro inerenti e conseguenti a detta compravendita, totale carico della stessa;
4) la sig.ra si impegna, sin d'ora contestualmente e contemporaneamente al Controparte_1
trasferimento alla stessa della quota del 50% della casa familiare intestata a di Parte_1
cui al punto 2) 3) a prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale da lei iscritta sui beni intestati o cointestati ad , le spese relative a tale incombente Parte_1
reteranno per intero a carico di quest'ultimo;
5) le operazioni di cui ai punti 2) 3) 4) dovranno avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2024.
6) La si accollerà il pagamento del residuo mutuo ancora ad oggi esistente su detto CP_1
immobile, rinunciando in tal senso ad ogni pretesa nei confronti di . Parte_1
7) Le parti danno espressamente atto che l'accordo patrimoniale suddetto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
8) All'esito di detto accordo le parti convengono per trasformare il titolo del divorzio da giudiziale in congiunto che gli stessi formalizzeranno all'udienza fissata avanti al Tribunale di Forlì per il giorno 06.06.2024;
pagina 2 di 5 9) le parti si impegnano, altresì, a rinunciare a qualsivoglia azione sino ad oggi intrapresa, nonché ad omettere di coltivare qualsiasi iniziativa penale e/o civile, giudiziale e/o stragiudiziale con riferimento a tutti i provvedimenti emanati e/o emanandi nell'ambito dei procedimenti giudiziari conclusi o in corso.
10) le spese dei rispettivi legali saranno integralmente compensate tra le parti.”
Con note scritte in sostituzione di udienza del 22.10.2024 il ricorrente “insiste nella Parte_1 richiesta di divorzio alle condizioni di cui all'accordo transattivo in atti, auspicando che gli adempimenti ivi indicati vengano eseguiti nel minor tempo possibile”; con note scritte in sostituzione di udienza la resistente ha concluso: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta emettere sentenza di divorzio tra i coniugi alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato all'udienza 06.06.2024
e telematicamente in data 16.09.2024. Con compensazione integrale di spese, competenze professionali e accessori di legge del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023 ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in BAGNO DI ROMAGNA in data 20/05/1989, trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1989, parte II, n. 10, serie A , riferendo di essere legalmente separati in forza della sentenza n. 661/2015 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 09.05.2015 e passata in giudicato in data 11.04.2017.
Per_ Esponeva che in costanza di matrimonio erano nati i figli: in data 03.01.1989, in data CP_2
Per_ 18.06.1990 e in data 12.06.1992, tutti divenuti autosufficienti.
Chiedeva quindi che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e di essere reimmesso nel possesso pro-quota della casa coniugale.
Si costituiva la resistente non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, concordando sulla autosufficienza dei figli maggiorenni,
pagina 3 di 5 rilevando il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, si rimetteva a giustizia in merito alla revoca dell'assegnazione della casa.
All'udienza di comparizione delle parti veniva espletato inutilmente il tentativo di conciliazione;
le parti dichiaravano entrambe di insistere nella domanda di divorzio alle condizioni nel frattempo concordate e i difensori chiedevano un rinvio della causa al fine di verificare l'esatta esecuzione degli accordi contenuti nella scrittura sottoscritta in data 4.6.2024 che veniva poi depositata telematicamente ed è riportata in epigrafe.
All'udienza del 23.10.2024, che veniva sostituita con trattazione scritta, le parti precisavano con note le conclusioni riportandosi all'accordo e chiarendo di non aver proceduto al trasferimento immobiliare, ma di intendere procedere prima con la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio concordatario in BAGNO DI ROMAGNA in data
[...]
20/05/1989, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1989, parte
II, n. 10, serie A.
Dagli atti risulta inoltre dall'udienza di comparizione dei coniugi, nel corso del procedimento di separazione giudiziale, sono decorsi più di dodici mesi, posto che la relativa sentenza è stata decisa in data 22.4.2015 e che coniugi, come dichiarato in atti, non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Giudice, nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che riguardano principalmente l'impegno ad un trasferimento immobiliare e alla cancellazione di una ipoteca, va detto che tali condizioni, come concordate dalle parti, non presentano profili di pagina 4 di 5 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, pertanto meritano di essere recepite.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso
contratto da con in BAGNO DI Parte_1 Controparte_1
ROMAGNA in data 20/05/1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1989, parte II, n. 10, serie A alle condizioni concordate;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
dott. Massimo di Patria
Il Giudice rel. e est.
Dott.ssa Serena Chimichi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3034/2023 promossa da:
(C.F. , nato a Verghereto (FC) in [...] Parte_1 C.F._1
08.08.1964, con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in
VIA GARIBALDI, 52 SAN PIERO IN BAGNO 47021 BAGNO DI ROMAGNA presso il difensore avv. BIGONI ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
25.09.1963, con il patrocinio dell'avv. SOTTILE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SOTTILE MAURIZIO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte contenute nell'accordo transattivo e delle condizioni di divorzio sottoscritto in data 04.06.2024 e depositato telematicamente in data
16.9.2024:
“1) le premesse fanno parte del presente accordo transattivo;
2) i coniugi al fine di regolamentare definitivamente le proprie rispettive ragioni economiche e di favorire e promuovere nel più breve tempo una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni sugli stessi gravanti concordano quanto segue: il sig. dichiara di Parte_1
trasferire a che accetta senza alcun corrispettivo, a semplice richiesta della Controparte_1
stessa, la sua quota di proprietà del 50% dell'appartamento coniugale con ogni pertinenza e/o accessorio, diritto e servitù, nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del trasferimento, sito in GN di AG (FC), Via Cavour, 5, piano 2 -censito NCEU del Comune di GN di AG (FC), foglio 119, particella 179, sub. 32 e sub. 40 -;
3) Al fine di dare formale esecuzione al trasferimento immobiliare suddetto, Controparte_1
si impegna ad individuare, un notaio di sua fiducia che formalizzi l'atto di trasferimento con spese notarili, di tassazione e quant'altro inerenti e conseguenti a detta compravendita, totale carico della stessa;
4) la sig.ra si impegna, sin d'ora contestualmente e contemporaneamente al Controparte_1
trasferimento alla stessa della quota del 50% della casa familiare intestata a di Parte_1
cui al punto 2) 3) a prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale da lei iscritta sui beni intestati o cointestati ad , le spese relative a tale incombente Parte_1
reteranno per intero a carico di quest'ultimo;
5) le operazioni di cui ai punti 2) 3) 4) dovranno avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2024.
6) La si accollerà il pagamento del residuo mutuo ancora ad oggi esistente su detto CP_1
immobile, rinunciando in tal senso ad ogni pretesa nei confronti di . Parte_1
7) Le parti danno espressamente atto che l'accordo patrimoniale suddetto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
8) All'esito di detto accordo le parti convengono per trasformare il titolo del divorzio da giudiziale in congiunto che gli stessi formalizzeranno all'udienza fissata avanti al Tribunale di Forlì per il giorno 06.06.2024;
pagina 2 di 5 9) le parti si impegnano, altresì, a rinunciare a qualsivoglia azione sino ad oggi intrapresa, nonché ad omettere di coltivare qualsiasi iniziativa penale e/o civile, giudiziale e/o stragiudiziale con riferimento a tutti i provvedimenti emanati e/o emanandi nell'ambito dei procedimenti giudiziari conclusi o in corso.
10) le spese dei rispettivi legali saranno integralmente compensate tra le parti.”
Con note scritte in sostituzione di udienza del 22.10.2024 il ricorrente “insiste nella Parte_1 richiesta di divorzio alle condizioni di cui all'accordo transattivo in atti, auspicando che gli adempimenti ivi indicati vengano eseguiti nel minor tempo possibile”; con note scritte in sostituzione di udienza la resistente ha concluso: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta emettere sentenza di divorzio tra i coniugi alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato all'udienza 06.06.2024
e telematicamente in data 16.09.2024. Con compensazione integrale di spese, competenze professionali e accessori di legge del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023 ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in BAGNO DI ROMAGNA in data 20/05/1989, trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1989, parte II, n. 10, serie A , riferendo di essere legalmente separati in forza della sentenza n. 661/2015 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 09.05.2015 e passata in giudicato in data 11.04.2017.
Per_ Esponeva che in costanza di matrimonio erano nati i figli: in data 03.01.1989, in data CP_2
Per_ 18.06.1990 e in data 12.06.1992, tutti divenuti autosufficienti.
Chiedeva quindi che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e di essere reimmesso nel possesso pro-quota della casa coniugale.
Si costituiva la resistente non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, concordando sulla autosufficienza dei figli maggiorenni,
pagina 3 di 5 rilevando il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, si rimetteva a giustizia in merito alla revoca dell'assegnazione della casa.
All'udienza di comparizione delle parti veniva espletato inutilmente il tentativo di conciliazione;
le parti dichiaravano entrambe di insistere nella domanda di divorzio alle condizioni nel frattempo concordate e i difensori chiedevano un rinvio della causa al fine di verificare l'esatta esecuzione degli accordi contenuti nella scrittura sottoscritta in data 4.6.2024 che veniva poi depositata telematicamente ed è riportata in epigrafe.
All'udienza del 23.10.2024, che veniva sostituita con trattazione scritta, le parti precisavano con note le conclusioni riportandosi all'accordo e chiarendo di non aver proceduto al trasferimento immobiliare, ma di intendere procedere prima con la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio concordatario in BAGNO DI ROMAGNA in data
[...]
20/05/1989, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1989, parte
II, n. 10, serie A.
Dagli atti risulta inoltre dall'udienza di comparizione dei coniugi, nel corso del procedimento di separazione giudiziale, sono decorsi più di dodici mesi, posto che la relativa sentenza è stata decisa in data 22.4.2015 e che coniugi, come dichiarato in atti, non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Giudice, nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che riguardano principalmente l'impegno ad un trasferimento immobiliare e alla cancellazione di una ipoteca, va detto che tali condizioni, come concordate dalle parti, non presentano profili di pagina 4 di 5 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, pertanto meritano di essere recepite.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso
contratto da con in BAGNO DI Parte_1 Controparte_1
ROMAGNA in data 20/05/1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1989, parte II, n. 10, serie A alle condizioni concordate;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
dott. Massimo di Patria
Il Giudice rel. e est.
Dott.ssa Serena Chimichi
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