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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NA BR, nella causa iscritta al n.11359/2023 R.G.L. promossa
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv.ti AM AN, CI IU)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione Cont A seguito dell'udienza del 28/10/2025, per la quale si dà atto che i ricorrenti ed hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in relazione alla richiesta di rideterminazione del trattamento previdenziale, sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti;
- rigetta per il resto il ricorso;
Cont
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di in complessivi
€ 3.688,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e in favore di in complessivi € CP_2
2.224,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 21.9.2023 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti in CP_1 quiescenza già alla data di deposito del ricorso, deducevano di aver diritto, in forza della deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 400/2012, alla parificazione con l'omologo personale dell'amministrazione regionale e chiedevano di “accertare e dichiarare che i ricorrenti sopra indicati hanno diritto ad ottenere un risarcimento del danno derivante dalla mancata applicazione della predetta deliberazione n. 400/2012, con tutte le differenze economiche e retributive maturate sino ad ora, nel rispetto di quanto indicato all'art. 9 comma 3 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente che è parte integrante della deliberazione n° 400/2012 avanti citata. - condannare l' a risarcire i ricorrenti, tenendo conto delle differenze retributive Controparte_1 scaturenti dal riconoscimento di quanto viene richiesto nel presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare l' e l' (ex a rideterminare la posizione previdenziale dei Controparte_1 CP_2 CP_3 ricorrenti tenendo conto delle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento di quanto viene richiesto nel presente ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore degli Avvocati Angelo
Mangiameli, Giuseppe Miccichè. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui non venissero riconosciuti i diritti sopra spettanti si chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di: Accertare che i ricorrenti hanno visto applicato sino alla data del pensionamento il CCNL 2006/2009 e pertanto condannare l' all'applicazione degli aggiornamenti contrattuali CP_1 del CCNL 2016/2018, inquadrando i ricorrenti nelle posizioni di spettanza, con il riconoscimento di eventuali differenze retributive maturate a far data dall'anno 2016 e sino alla data del pensionamento;
Condannare l
[...]
e l' x a rideterminare la posizione previdenziale dei ricorrenti tenendo conto Controparte_1 CP_2 CP_3 delle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento di quanto viene richiesto nel presente ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
Accertare e dichiarare che i ricorrenti sopra indicati hanno diritto ad ottenere un risarcimento del danno derivante dalla mancata applicazione degli aggiornamenti contrattuali del CCNL a loro spettanti, a far data dall'anno 2016.”, col favore delle spese di lite;
Cont premesso che , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
invece eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore CP_2 della Corte dei Conti e, nel merito, l'infondatezza del ricorso;
premesso infine che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti ed ESA hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
ritenuto che
, in relazione alla rideterminazione del trattamento previdenziale, debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo a riguardo la giurisdizione della Corte di Conti quale giudice unico delle pensioni. Ed infatti il discrimine tra la giurisdizione del lavoro e quella pensionistica è segnata dall'avere riguardo, la prima, al rapporto di lavoro, mentre la seconda esclusivamente alla pretesa attinente al diritto e/o alla misura della pensione, deducendo, in giudizio, un rapporto meramente pensionistico, del tutto avulso dal rapporto di lavoro. L'art. 13 cit., stabilisce che
“la Corte dei Conti in conformità alle leggi e ai regolamenti (…) giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge”.
In riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, pertanto, a differenza di quello alle dipendenze di datore privato, occorrerà considerare la doppia giurisdizione ordinaria e speciale secondo che venga dedotto in giudizio, rispettivamente, un rapporto di lavoro o un rapporto pensionistico. In tema di pensioni, la giurisdizione della Corte dei Conti ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale
(Cass. civ., sez. un., 18/03/1999, n. 152).
Questo stesso Tribunale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella esclusiva della
Corte dei Conti stabilendo che “Risulta in particolare consolidato in giurisprudenza il principio in virtù del quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e
62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass. Sez. U. 16/1/2003, n. 573; 27/2/2013, n. 4853; 9/6/2016, n. 11849). Poiché la
Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016, cit.).”; ritenuto che le ulteriori domande non possano trovare accoglimento, dovendosi richiamare le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello nella sentenza 488/2023: «La posizione espressa dall' nel giudizio di primo grado, cui il G.L. ha di fatto prestato adesione, è che gli atti richiamati CP_1 dalle appellanti non erano idonei “a costituire fonte di un obbligo”, stante la loro “natura non definitiva e concludente, ma organizzativa e programmatica”.
Aveva dedotto l'Ente che l'adeguamento della disciplina giuridica ed economica dei dipendenti Cont
a quella prevista per gli statali, non poteva operare attraverso l'automatica riproduzione della normativa preesistente (tabelle di equiparazione), ma necessitava di un iter procedurale allo stato non
“compiutamente definito, cosicché mancava il titolo costitutivo delle pretese anelate dai ricorrenti”.
In particolare al “Regolamento di Organizzazione”, oggetto di parere favorevole della Giunta giusta deliberazione n.400/2012, non aveva fatto seguito, “a causa dei lunghi tempi burocratici occorrenti”, per “la mancanza di stanziamenti di bilancio” e per i “numerosi rilievi di carattere sostanziale e materiale da parte delle sigle sindacali”, l'approvazione “di un ulteriore regolamento dell' funzionale al transito del personale di ruolo dai CCN di lavoro dei dipendenti del Ministero CP_1
a quella dei CCR di lavoro” .
Tale opinione ha già ricevuto sostanziale avallo nella statuizione di questa Corte di Appello
(proc. n. 128/2020) dalla quale non vi è ragione di discostarsi.
In quella sede il collegio aveva osservato quanto segue. CP_ L'art.28 della l.r. n.21/1965 (“Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in di sviluppo agricolo”), nel prevedere che “il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato Cont e salariato dell , da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere informato, fatta eccezione per il direttore generale, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli”, non “dice chiaramente che i provvedimenti legislativi da prendere in esame nel caso in oggetto sono soltanto quelli statali” , introducendo, piuttosto, un mera disposizione programmatica, condivisibile nei principi ispiratori, ma destinata a confrontarsi con il vincolante dettato dell'art.14 (lettere p e q) dello Statuto approvato con R.D.Lgs. n.455/1946, per il quale rientrano nella competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana “l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, e lo “stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione”.
Potestà legislativa manifestatasi nella fattispecie a seguito dell'approvazione della L.R. 10/2000
(“Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza”), il cui art.1, comma 3, così dispone “Gli enti di cui al comma 1 [enti pubblici non economici] si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'art.20 della legge regionale 14 settembre 1979, n.212, all'art.4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n.2”.
Art.20 (“Controlli”) della L.r. 212/1979 per il quale:
- “Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC, della CRIAS e dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione, nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale”;
- “Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 10 aprile 1978, n.2, le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed i relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, che decidono, previa acquisizione del parere dell'Assessore regionale per il bilancio e lefinanze, entro quaranta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate”;
- “ … Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e a finanziamenti diretti, sono trasmessi in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, oltre che agli Assessorati regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela anche alla Presidenza della Regione”; - “Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di controlli sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ESA”.
Infine ai sensi dell'art.4, comma 4, l.r. 28/1962: “La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessorati relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale”.
Ragionare diversamente, riconoscendo la diretta applicabilità della normativa statale e attribuendo alle stessa una sorta di sopravvivenza o prevalenza rispetto alla disciplina regionale di settore, determinerebbe un evidente travisamento della portata lessicale dell'art.28 cit. e un'ingiustificata alterazione delle regole statutarie di riparto della competenza legislativa in materia.
A sostegno della prospettazione degli odierni appellati non può essere invocato neppure l'art.9 del Regolamento di
Organizzazione dell'E.S.A. (approvato con deliberazione n.170 del 19.06.2021 del Commissario ad Acta), trattandosi di una disposizione meramente programmatica, priva di ogni vincolatività precettiva, come agevolmente desumibile da una sua mera lettura: “L'Ente di sviluppo dispone al 01.01.2012 di n° 375 unità di personale a tempo indeterminato …
Con separato atto regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, saranno dettate le disposizioni relative all'ordinamento giuridico ed economico del personale già a tempo indeterminato e determinato”.
Egualmente non possono configurare titoli costituivi delle pretese qualificatorie e retributive dei lavoratori, né la
Delibera di Giunta Regionale n.400 del 12.10.2012 - perché caratterizzata da un'impronta prettamente sollecitatoria
(peraltro senza l'indicazione di rigidi limiti temporali), limitandosi l'organo collegiale a manifestare la volontà di “avviare l'iter per il riconoscimento dei diritti dei n.375 lavoratori a tempo indeterminato dal punto di vista tecnico e giuridico” - né la Delibera del Commissario Straordinario n.5 dell'11.02.2014, con la quale il redigente si limitava ad approvare un
“atto di indirizzo” dai contorni evidentemente pianificatori e preparatori al successivo agere amministrativo (“Demandare al Direttore Generale ogni atto rientrante nelle sue competenze, affinché … investa l' per addivenire alla CP_4 parificazione dei dipendenti a tempo determinato dell' con l'omologo personale Controparte_1 dell' trasmettendo alla suddetta agenzia una relazione esaustiva che specifiche la situazione Parte_3 giuridica, economica e funzionale dei dipendenti medesimi, nonché ogni altra informazione necessaria atta a garantire il giusto inquadramento del personale interessato, nel rispetto delle giuste aspettative dei lavoratori e delle loro storie professionali”).
Espressioni lessicali connotate da una valenza sostanzialmente propositiva riscontrabile altresì nella missiva del Cont 24.3.2014 (Prot. 502) a firma del Direttore Generale dell' , inviata all' e per conoscenza all'Assessorato CP_4
, nella quale testualmente si legge: “Con deliberazione n.05 dell'11/02/2014, approvata Parte_4 dall'Organo Tutorio con nota prot. n.22590 del 13/03/2014, il Commissario Straordinario dell Controparte_1
ha dato mandato allo scrivente … di investire codesta Agenzia per effettuare la parificazione del trattamento
[...] giuridico ed economico del personale di ruolo dell' con l'omologo personale dell'Amministrazione Controparte_1 regionale, ai sensi della L.R. n.10/2000”. Carattere meramente consultivo deve essere attribuito alla nota Pg/2014/800 del 17.10.2014, a CP_4 mezzo della quale l' in risposta alla missiva del 24.3.2014, indicava all'ESA i criteri di massima per Pt_5
l'inquadramento del personale proveniente dai livelli VII, VIII e IX poi C1, C2, C3 del Contratto comparto Ministeri all'interno delle Aree-Categorie del CCNL per i dipendenti regionali.
Infine il passaggio verbale (“l'unica coerenza riguarda il personale dell'Area C del ccnl che correttamente viene inquadrato nell'Area D del ccrl”) (…) quale presupposto giustificativo della fondatezza delle ragioni dei lavoratori, trascritto nella nota ARAN n.261 del 13.04.2017, è privo di immediata valenza precettiva e configura mero indice di un'astratta e propedeutica condivisione - in assenza del necessari atti di definitiva approvazione delle tabelle di equiparazione da parte degli organi regionali statutariamente e normativamente a ciò preordinati - dei criteri di inquadramento elaborati per il personale ESA già di
Area C.
Egualmente inconferente è il richiamo all'art.31 l.r. n.46/1997 (“Il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione regionale … non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvati dai Presidenti della Regione, su deliberazione della Giunta”), introducendo con tale previsione il legislatore un limite massimo ai compensi dei dipendenti degli enti (fra i quali l'ESA) sottoposti al controllo regionale e non certo prevedendo l'immediata e automatica estensione in favore di questi ultimi dell'integrale trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti regionali.
Inoltre non vi è agli atti traccia dei necessari atti amministrativi: visto dell'organo di revisione, deliberazione della
Giunta, pedissequo decreto di approvazione del Presidente della Regione.
In estrema sintesi nessuna disposizione normativa o provvedimento amministrativo concludente riconosce attualmente il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella posizione giuridica ed economica D5 di cui al CCRL.
Né valenza alcuna a dimostrazione dell'invocato diritto può ascriversi oggi alle determinazioni assunte nelle more del giudizio dal Commissario Straordinario dell'ESA il quale, con deliberazione n. 48 del 22/12/2023 ha finalmente provveduto ad approvare le tabelle di equiparazione del personale ESA alle corrispondenti categorie del personale regionale (disponendo l' inquadramento delle odierne appellanti nella categoria D3) non essendo in nessun modo evincibile dalla natura tipicamente discrezionale propria dell'atto una volontà diretta a dare ritardato adempimento ad un obbligo giuridicamente vincolante.».
Il ricorso non può quindi trovare accoglimento, difettando anche i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28/10/2025 La Giudice del Lavoro
NA BR