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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 6266 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall' Avv. Di Roma Palma e Parte_3
dall'Avv. Grimaldi Martina, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lanzillotta Controparte_1
Paolo e dall'Avv. Di Marzio Claudio, come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 631/2021 del Tribunale di r.g. n. 1 Velletri, pubblicata il 26.03.2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “ Parte_1 Parte_2
e - premesso di aver ereditato da la Parte_4 Parte_5
titolarità degli immobili censiti al catasto del Comune di al foglio CP_1
21, particella 173 - hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo l'accertamento negativo del diritto di servitù avente ad oggetto il parziale scorrimento della conduttura fognaria comunale sul proprio fondo e, per l'effetto, di ordinare al lo spostamento del tratto di CP_1
fognatura che corre nel terreno di loro proprietà; hanno inoltre domandato il risarcimento dei danni conseguenti alla svalutazione della proprietà, da quantificarsi in via equitativa in Euro 5.000,00, oltre alle spese affrontate per gli accertamenti tecnici, quantificati in Euro 6.000,00.
Hanno dedotto gli attori: che solo nell'anno 2013, in occasione dello svolgimento di importanti lavori di riparazione della strada di Via Antonio
Vivaldi, si sono avveduti che in corrispondenza della linea mediana della strada pubblica, correva una fognatura di antica realizzazione;
che con successiva raccomandata del 6.12.2013, hanno chiesto al di CP_1
accertare che la loro proprietà non fosse gravata da un sotterraneo tracciato della fognatura comunale, con contestuale richiesta, in caso di riscontro positivo, di spostamento del tracciato;
che in data 20.02.2017, gli operai e tecnici dell hanno eseguito una video ispezione Parte_6
del tracciato fognario, il cui esito, pur a fronte di formale richiesta non è stato comunicato agli attori;
che in data 25.10.2017, il ha Pt_1
provveduto privatamente a far eseguire una movimentazione di terra all'interno della proprietà, così riscontrando la presenza di una conduttura fognaria, che anziché continuare lungo il tratto stradale comunale, entra r.g. n. 2 per un tratto di circa 50 metri all'interno della proprietà ove sono Pt_1
stati rinvenuti due tombini sottoterra ad una profondità di un metro sotto il piano di compagna che, poi, sprofonda per ulteriori altri tre metri;
che il tracciato esistente della fogna pubblica non è stato mai visibile né conosciuto, non risultando alcun diritto di servitù dal contratto di acquisto del fondo da parte del dante causa, né dalle concessioni edilizie al medesimo dante cause rilasciate nel tempo.
Costituitosi, il , ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1
eccependo nel merito, l'esistenza di una servitù ad uso pubblico, costituita in virtù di “dicatio ad patriam” e contestando il richiesto risarcimento dei danni, in quanto sfornito di prova;
ha domandato, in via riconvenzionale,
l'accertamento del diritto di servitù di fognatura, mediante passaggio del relativo tubo fognario sul terreno di proprietà dei Sigg.ri con le Pt_1
modalità in cui attualmente è esercitato.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.02.2020.
L'oggetto del giudizio è limitato alla valutazione in ordine all'esistenza del diritto di servitù di fognatura.
La parte convenuta ha eccepito l'esistenza della servitù, costituita in forza di “dicatio ad patriam”.
La dicatio ad patriam è un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico consistente nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima. (Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 12167 del 12/08/2002; Consiglio di Stato 2007/3316).
r.g. n. 3 La dicatio ad patriam presuppone pertanto due elementi: 1) un comportamento volontario, omissivo o commissivo, che consiste nel mettere un bene a disposizione dei membri della collettività - intesi uti cives ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non uti singuli ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si trova gravato - comportamento tenuto dal proprietario gravato del bene con carattere di continuità e non in via precaria o per mera tolleranza indipendentemente dai motivi per cui tale comportamento è tenuto e dalla sua spontaneità (C. 1994/10574); 2) un uso continuativo del bene da parte della collettività (C. 1995/3117).
Risulta circostanza non specificamente contestata e, dunque, idonea ad essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la natura e l'uso pubblico del condotto fognario interessante parzialmente il fondo degli attori, così come la sua antica realizzazione, antecedente agli anni 50.
La risalenza nel tempo dell'impianto, unitamente all'assenza di opposizioni e contestazioni da parte dei danti causa degli attori, conducono a ritenere provata, anche in via presuntiva, la perdurante e concreta messa a disposizione del fondo e, correlativamente, gli elementi costitutivi della dicatio ad patriam.
Non assume, invece, rilievo l'ignoranza del relativo diritto da parte degli attori ovvero l'assenza di menzione nell'originario atto di acquisto, posto che il diritto di proprietà si traferisce cum omni causa.
Le domande dell'attore non possono quindi trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile) del grado di complessità della causa (basso), in ragione dei minimi, considerata l'esigua attività processuale svolta.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui r.g. n. 4 in epigrafe, ha così deciso:
“- Accerta e dichiara l'esistenza della servitù fognaria ad uso pubblico gravante sul fondo degli attori (ubicato in Via Antonio CP_1
Vivaldi s.n.c e censito al Catasto al foglio 21, particella 73), in favore del
Comune di;
CP_1
- Rigetta tutte le domande proposte dalla parte attrice;
- Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.972,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
12,50 % per spese generali.”
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1
e , rassegnando le seguenti Parte_2 Parte_4
conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la proprietà in , Via Antonio CP_1
Vivaldi s.n.c. dei RI e Parte_1 Parte_2
distinta al foglio 21, del catasto del Comune di Parte_4 CP_1
particella 173 non è gravata da alcuna servitù prediale per fognatura comunale;
- ordinare al , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, di provvedere allo spostamento del tratto di fognatura che corre interrata ad oltre un metro di profondità rispetto al piano di calpestio provvedendo, successivamente allo spostamento, al ripristino dello stato dei luoghi nella proprietà Pt_1
- condannare il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, a risarcire i danni conseguenti la svalutazione della proprietà dei
RI , e per avere il Comune Pt_1 Parte_2 Parte_4
mantenuto la servitù stessa dalla fine dell'anno 2013 fino alla data della eliminazione e della sistemazione dello stato dei luoghi, danno da liquidarsi equitativamente in € 5.000,00 all'anno o in quella maggiore e/o minore di giustizia che verrà provata o che verrà ritenuta equa dal r.g. n. 5 Giudice;
- condannare il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno in favore degli appellanti, nella misura equitativa di € 6.000,00 o in quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, per i costi sostenuti dagli appellanti per gli accertamenti tecnici e per i professionisti incaricati della ricerca della condotta fognaria, nella totale inerzia del stesso. CP_1
- condannare il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, alla rifusione in favore degli attori in appello delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
Il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare Controparte_1
l'appello proposto dai Sig.ri e, quindi, confermare la Sentenza n. Pt_1
631 del 2021; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, in via riconvenzionale si chiede di accertare e dichiarare il diritto del a costituire la servitù di fognatura, mediante Controparte_1
passaggio del relativo tubo fognario sul terreno di proprietà dei Sigg.ri con le modalità in cui attualmente è esercitato, stabilendo tale Pt_1
diritto con sentenza.
Con vittoria di spese.”
La causa, all'udienza del 12 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, intitolato “INESISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE PER L'INVOCAZIONE DELL'ISTITUO DELLA “DICATIO AD
PATRIAM” – ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEL CORREDO
PROBATORIO ATTOREO – DIFETTO DI PROVA A CARICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPETAZIONE DELL'ART.
115 C.P.C. “, gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver erroneamente ritenuto esistenti i requisiti dell'istituto della “dicatio ad patriam”, quale modalità di costituzione coattiva della servitù di passaggio della condotta fognaria pubblica nella proprietà nonostante non Pt_1
r.g. n. 6 fosse emersa né la volontarietà del comportamento degli esponenti nel mettere a disposizione il loro terreno al servizio della collettività per il passaggio della condotta fognaria, sol se si consideri che non erano neanche a conoscenza della condotta all'interno della loro proprietà, né tantomeno il prolungato uso da parte della collettività di detto impianto, solo dedotto dal ma non anche provato. Controparte_1
Gli appellanti hanno dedotto che il richiamo da parte del Tribunale della norma di cui all'art. 115 c.p.c., al fine di ritenere provate tali circostanze (volontarietà del comportamento e uso prolungato, in ragione della costruzione dell'impianto fognario in epoca precedente al 1950) dedotte dal sul presupposto della loro mancata contestazione, non CP_1
è stato corretto.
Con particolare riguardo al presupposto dell'uso prolungato dell'impianto da parte della collettività, hanno sostenuto che l'asserita mancata contestazione è sconfessata dagli atti di causa (memorie ex art. 183, c.p.c.). Ed inoltre, era stato provato documentalmente che quantomeno fino al 1973 l'impianto fognario pubblico non era stato realizzato ed esisteva un canalone di scolo delle acque nere.
La censura è fondata.
Osserva la Corte che il si è limitato genericamente Controparte_1
a sostenere che la condotta fognaria risalisse ad epoca precedente agli anni cinquanta.
Tale deduzione non è stata supportata da alcun elemento probatorio.
In sostanza, il non ha dimostrato la protrazione dell'uso CP_1
pubblico da tempo immemorabile, o almeno ultraventennale, costituente un presupposto necessario per l'acquisizione della servitù in forza dell'istituto dicatio ad patriam.
Il Tribunale di Velletri ha ritenuto superabile tale lacuna probatoria attraverso il principio della “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c.
r.g. n. 7 La norma testé citata, al fine di semplificare i giudizi, attraverso l'eliminazione dal thema probandum dei fatti allegati dalle parti non specificatamente contestati, stabilisce: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”.
Affinché un fatto possa ritenersi non contestato è necessario o la esplicita ammissione della sua esistenza o una difesa basata su argomentazioni e/o circostanze incompatibili con il disconoscimento di esso.
Tanto detto, la Corte rileva che, condivisibilmente con quanto sostenuto dagli appellanti, nel caso di specie, non vi erano i presupposti per l'operatività della norma di cui all'art. 115 c.p.c., per l'assorbente rilievo che, al di là dell'espressione utilizzata nell'atto di citazione, in cui si legge
“fognatura di antica realizzazione”, senza tuttavia alcun riferimento alla data di realizzazione dell'impianto fognario, nessuna ammissione relativamente all'uso prolungato da tempo immemorabile o quanto meno da venti anni vi è stata da parte degli odierni appellanti.
Anzi, al contrario, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. si legge: “Si riporta che la servitù è stata realizzata in epoca anteriore agli anni 1950 per servire una serie di lotti adiacenti la Parte_7
in particolare ed, in generale, gli abitanti del paese di , e
[...] CP_1
questa è una affermazione che dovrà essere provata e che potrà essere provata solo con il deposito degli atti relativi alla realizzazione dello stesso impianto fognario pubblico, con un tracciato anche in parte su terreni privati, asserviti ad una gravosa servitù”.
Dal contenuto di tale memoria si evince che gli odierni appellanti,
r.g. n. 8 lungi dal non contestare l'uso fin da epoca precedente al 1950, hanno affermato, dando atto di tale circostanza meramente allegata dal CP_1
della necessità da parte dello stesso di provare il suo assunto.
La fondatezza di tale censura rende superfluo esaminare gli ulteriori motivi di appello, in quanto essa da sola conduce alla riforma della sentenza nei termini richiesti dagli appellanti, mancando la prova di uno dei due presupposti richiesti per l'operatività della servitù invocata dal
[...]
. CP_1
Non c'è comunque spazio per la domanda risarcitoria, in difetto di ogni allegazione e prova del danno subito e tenuto conto che con il ripristino dello status quo ante (rimozione delle tubature che attraversano il fondo degli odierni appellanti) nessun danno legato al minor valore del fondo è prospettabile per il futuro.
A questo punto la Corte esaminerà la domanda riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dal , volta ad “accertare e dichiarare Controparte_1
il diritto del a costituire la servitù di fognatura, Controparte_1
mediante passaggio del relativo tubo fognario sul terreno di proprietà dei
Sigg.ri con le modalità in cui attualmente è esercitato”. Pt_1
La domanda è infondata.
La costituzione di una servitù coattiva di fognatura presuppone che il passaggio richiesto – sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico – sia il più conveniente per il fondo dominante ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizione dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Ebbene il nulla ha provato al riguardo, ma in realtà Controparte_1
neanche dedotto, essendosi limitato a chiedere la costituzione della servitù coattiva, senza neanche fare riferimento ai presupposti necessari per la sua operatività.
r.g. n. 9 Né tantomeno tale lacuna deduttiva e probatoria potrebbe essere colmata attraverso il ricorso a una C.T.U., in quanto essa avrebbe una funzione esplorativa volta a colmare tali lacune, andando così a surrogarsi alla parte e a rimediare al mancato assolvimento dell'onere deduttivo e probatorio gravante su di essa.
Per quanto fin qui detto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, deve essere dichiarato che la proprietà sita in , Via Antonio Vivaldi s.n.c. CP_1
appartenente a e Parte_1 Parte_2 Parte_4
distinta al foglio 21, del catasto del Comune di , particella 173 non è CP_1
gravata da servitù di fognatura in favore del , e, per Controparte_1
l'effetto, il , in persona del Sindaco pro tempore, deve Controparte_1
essere condannato allo spostamento del tratto di fognatura che corre interrato rispetto al piano di calpestio nella proprietà di Parte_1
e distinta al foglio 21, del catasto Parte_2 Parte_4
del Comune di , particella 173, nonché, all'esito dello spostamento, CP_1
a ripristinare lo stato dei luoghi.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano, anche in relazione al giudizio di primo grado, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione: valore indeterminato- complessità bassa;
valori minimi;
ed esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello, perché non espletata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara che la proprietà sita in , Via Antonio Vivaldi s.n.c. CP_1
appartenente a e Parte_1 Parte_2 Parte_4
distinta al foglio 21 del catasto del Comune di ,
[...] CP_1
r.g. n. 10 particella 173 non è gravata da servitù di fognatura in favore del
, e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, allo spostamento del tratto di fognatura che corre interrato rispetto al piano di calpestio nella proprietà di e Parte_1 Parte_2 Parte_4
distinta al foglio 21, del catasto del Comune di ,
[...] CP_1
particella 173, nonché a ripristinare, all'esito dello spostamento, lo stato dei luoghi;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
e delle spese di
[...] Parte_2 Parte_4
lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 3809,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
e delle spese di
[...] Parte_2 Parte_4
lite del presente giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11