Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO letto il ricorso presentato nell'interesse di nato in [...] l'[...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Corso, nel procedimento n. 504/2025 R.G., avente ad oggetto: “ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008”; rilevato che con il ricorso è stata avanzata istanza di declaratoria di sospensione del provvedimento impugnato;
rilevato che la non si è costituita in giudizio, né depositato note difensive;
Controparte_1 ritenuto che ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni;
visto il provvedimento della che ha rigettato per manifesta infondatezza la Controparte_1
domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente, per la provenienza da paese di origine sicura e non avendo il ricorrente superato la presunzione di sicurezza del paese d'origine come indicato dall'art. 2 bis, comma 5, D. Lgs 25/2008;
ritenuto che
il Bangladesh, da ultimo, a seguito del D.L. 23.10.2024, n. 158, rientra nel novero dei paesi d'origine sicuri e, conseguentemente, è onere della parte dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il suo Paese in relazione alla sua situazione particolare;
ritenuto, nel merito, che il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese per problemi politici correlati alla sua appartenenza alla Chattra League e che il Presidente era andato così come i suoi sostenitori, tra cui l'odierno ricorrente, avendo la Commissione valutato come non credibili le sue dichiarazioni tenuto conto della loro vaghezza ed incoerenza;
ritenuto, per quel che rileva nel presente procedimento, che il ricorrente, arrivato in Italia nel novembre del 2024, ha formalizzato la sua richiesta di protezione internazionale il 4/3/2025 e alla sua
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che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
[...]
all'audizione e decide entro i successivi due giorni”; considerato che la Suprema Corte di Cassazione a S.U., a tal riguardo, ha affermato il principio secondo cui: “In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la CP_1
abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di
[...]
manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ” (cfr. Cass. Civ. n. 11399/2024); Controparte_1
ritenuto che il ricorrente, come sopra detto, ha formalizzato la sua domanda di protezione internazionale il 4/3/2025 mentre è stato ascoltato dalla il 18/3/2025 la Controparte_1
quale ha poi adottato la decisione impugnata il 20/3/2025;
ritenuto che
, stante il tenore del citato art. 28 bis, comma 2 del D. Lgs. 25/2008, deve ritenersi che l'obbligo di trasmissione senza ritardo della domanda può considerarsi osservato laddove la trasmissione avvenga entro il giorno successivo alla sua formalizzazione;
ritenuto che
il ricorrente è stato ascoltato dalla oltre il termine previsto, come emerge CP_1
dallo stesso provvedimento della CP_1
ritenuto, pertanto, che il mancato rispetto delle scansioni temporali della procedura accelerata comporta il ripristino della procedura ordinaria con conseguente applicabilità del principio generale della sospensione del provvedimento della per effetto della sua Controparte_1
impugnazione in sede giudiziale, non avendo la detta Commissione individuato una ragione di manifesta infondatezza diversa da quella legata alla provenienza del ricorrente da un paese di origine sicura;
ritenuto che
può essere fissata l'udienza per la comparizione delle parti e che la stessa può essere sostituita con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
2 Dichiara la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento reso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania, notificato nei confronti di nato in [...] l'[...]. Parte_1
Fissa l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.9.2025, sostituisce l'udienza con la modalità di trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino alle ore 9.00 del 10.9.2025 per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Dispone che la Cancelleria provveda alla comunicazione del ricorso e del presente provvedimento al pubblico ministero.
Invita la che ha adottato il provvedimento a rendere disponibile la Controparte_1
documentazione e gli atti di cui all'art. 35 bis, comma 8, del D. Lgs. 25/2008.
Caltanissetta, 11 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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