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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, in proprio, e quale amministratore e legale Parte_1 rappresentante della “ (avv.ti Romualdo Parte_2
Pecorella e Saverio Marco Macchia) e
(avv. Daniele De Leonardis) CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente opposizione ad ordinanza ingiunzione deve essere accolta in quanto fondata. Deve essere disattesa l'eccezione di parte opponente con riferimento all'omessa notifica da parte dell'istituto dell'atto di accertamento, avendo l' prodotto, in questa sede, la relata di CP_1 notifica della diffida accertativa, notifica avvenuta in data 6.10.2018 (plico non ritirato dal destinatario). L'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad € 10.000,00 annui1. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016.
1 Tanto chiarito, riferendosi gli illeciti omissivi all'anno 2016, dicembre 2015 e mensilità da gennaio a novembre 2016, devono trovare applicazione al caso di specie sia l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 nei termini sanciti dalla disposizione, sia l'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 limitatamente all'illecito commesso a gennaio 2016, tenuto conto dell'entrata in vigore in data 6 febbraio 2016 del d.lgs. n. 8/2016. A ben vedere, infatti, come chiarito anche dall' l'illecito CP_1 omissivo istantaneo contestato si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025. Analizzando in dettaglio le omissioni contestate , infatti, emerge che l'omissione relativa al dicembre 2015 si è consumata il giorno 16 gennaio 2016, quando era ancora vigente la fattispecie delittuosa oggi in parte depenalizzata. Solo per tale omissione, pertanto, devono trovare applicazione le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016. Ebbene, per l'illecito omissivo del gennaio 2016 non vi è prova né che sia stato promosso un procedimento penale a carico dell'opponente né che l'autorità giudiziaria abbia trasmesso all' gli atti del CP_1 procedimento penale relativo al reato trasformato in illecito amministrativo. Pertanto, per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione agli interessati, come il ricorrente, residenti nel territorio della Repubblica, occorre avere riguardo alla data del 6 febbraio 2016 di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 7641/2025 cui dare continuità, che si riporta nella parte d'interesse: “… (omissis)… Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio
2 della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
3 In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' , di talché non appare possibile CP_1 né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all possa ridondare a danno CP_1 dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.- Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica
4 ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al procedimento penale illo tempore CP_1 promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento CP_1 sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica CP_2 dei nostri archivi' […], il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non CP_2 ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti
5 che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". … (omissis)…”. CP_1
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena esposti emerge chiaramente la maturata decadenza dell' CP_1 dall'esercizio della potestà sanzionatoria per l'illecito omissivo consumato nel gennaio 2016. Ed infatti, dalla diffida accertativa, nelle premesse in cui è specificato che la verifica è stata disposta dall' nei propri CP_1 archivi (“da una verifica nei nostri archivi…”) , emerge in modo incontrovertibile che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento della violazione non abbia CP_2 richiesto all' alcuna attività istruttoria. Ne consegue che il CP_1 dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente della violazione commessa nel gennaio 2016 coincide con il 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. Ebbene, vi è prova che l' CP_1 abbia notificato alla parte opponente la diffida accertativa solo in data 28.09.2018, dunque ben oltre il termine di decadenza. Tanto conforta la maturata decadenza a carico dell' CP_1 dall'esercizio della potestà sanzionatoria per l'omissione del gennaio 2016. Analogamente è a dirsi per le altre omissioni relativa all'anno 2016 sino a novembre 2016, per le quali trova diretta applicazione l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, se si considera che l' omissione si è consumata, a partire dal febbraio 2016, il giorno sedici, dunque dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. Ebbene, sempre dal dettaglio della diffida accertativa prodotta dall' emerge chiaramente che le omissioni sono relative al mese CP_1 di gennaio 2016 sino a novembre 2016 e che, di conseguenza, il primo illecito si è consumato il giorno 16 febbraio 2016, mese di scadenza ex art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025. Accertato che le ulteriori violazioni non abbiano richiesto all' alcuna attività CP_1 istruttoria ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente delle violazioni commessa dal 16 febbraio 2016 non può che coincidere con la ricezione da parte dell' delle denunce CP_1 mensili ex art. 44, comma 9 , del d.l. n. 269/2003, Pt_3 convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Ebbene, vi è prova che l' abbia notificato alla parte opponente CP_1 la diffida accertativa solo in data 6.10.2018. Ne consegue la maturata decadenza a carico dell' dall'esercizio della potestà CP_1 sanzionatoria anche per le ulteriori omissioni relative all'anno 2016, risultando ampiamente spirato il termine di novanta giorni
6 posto a pena di decadenza per la notifica delle violazioni ex art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981. Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione. Le spese processuali –liquidate e distratte in misura pari ai medi ridotti del 50%, attesa la non complessità della controversia, come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti portati dall'atto impugnato;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore della parte opponente, che liquida in complessivi Euro 1.863,50, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge- da distrarre. Bari, 17.09.2025 Il G.L.
(dott.ssa Luigia Lambriola)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la disposizione violata: < L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.>>.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, in proprio, e quale amministratore e legale Parte_1 rappresentante della “ (avv.ti Romualdo Parte_2
Pecorella e Saverio Marco Macchia) e
(avv. Daniele De Leonardis) CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente opposizione ad ordinanza ingiunzione deve essere accolta in quanto fondata. Deve essere disattesa l'eccezione di parte opponente con riferimento all'omessa notifica da parte dell'istituto dell'atto di accertamento, avendo l' prodotto, in questa sede, la relata di CP_1 notifica della diffida accertativa, notifica avvenuta in data 6.10.2018 (plico non ritirato dal destinatario). L'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad € 10.000,00 annui1. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016.
1 Tanto chiarito, riferendosi gli illeciti omissivi all'anno 2016, dicembre 2015 e mensilità da gennaio a novembre 2016, devono trovare applicazione al caso di specie sia l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 nei termini sanciti dalla disposizione, sia l'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 limitatamente all'illecito commesso a gennaio 2016, tenuto conto dell'entrata in vigore in data 6 febbraio 2016 del d.lgs. n. 8/2016. A ben vedere, infatti, come chiarito anche dall' l'illecito CP_1 omissivo istantaneo contestato si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025. Analizzando in dettaglio le omissioni contestate , infatti, emerge che l'omissione relativa al dicembre 2015 si è consumata il giorno 16 gennaio 2016, quando era ancora vigente la fattispecie delittuosa oggi in parte depenalizzata. Solo per tale omissione, pertanto, devono trovare applicazione le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016. Ebbene, per l'illecito omissivo del gennaio 2016 non vi è prova né che sia stato promosso un procedimento penale a carico dell'opponente né che l'autorità giudiziaria abbia trasmesso all' gli atti del CP_1 procedimento penale relativo al reato trasformato in illecito amministrativo. Pertanto, per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione agli interessati, come il ricorrente, residenti nel territorio della Repubblica, occorre avere riguardo alla data del 6 febbraio 2016 di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 7641/2025 cui dare continuità, che si riporta nella parte d'interesse: “… (omissis)… Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio
2 della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
3 In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' , di talché non appare possibile CP_1 né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all possa ridondare a danno CP_1 dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.- Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica
4 ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al procedimento penale illo tempore CP_1 promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento CP_1 sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica CP_2 dei nostri archivi' […], il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non CP_2 ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti
5 che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". … (omissis)…”. CP_1
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena esposti emerge chiaramente la maturata decadenza dell' CP_1 dall'esercizio della potestà sanzionatoria per l'illecito omissivo consumato nel gennaio 2016. Ed infatti, dalla diffida accertativa, nelle premesse in cui è specificato che la verifica è stata disposta dall' nei propri CP_1 archivi (“da una verifica nei nostri archivi…”) , emerge in modo incontrovertibile che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento della violazione non abbia CP_2 richiesto all' alcuna attività istruttoria. Ne consegue che il CP_1 dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente della violazione commessa nel gennaio 2016 coincide con il 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. Ebbene, vi è prova che l' CP_1 abbia notificato alla parte opponente la diffida accertativa solo in data 28.09.2018, dunque ben oltre il termine di decadenza. Tanto conforta la maturata decadenza a carico dell' CP_1 dall'esercizio della potestà sanzionatoria per l'omissione del gennaio 2016. Analogamente è a dirsi per le altre omissioni relativa all'anno 2016 sino a novembre 2016, per le quali trova diretta applicazione l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, se si considera che l' omissione si è consumata, a partire dal febbraio 2016, il giorno sedici, dunque dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. Ebbene, sempre dal dettaglio della diffida accertativa prodotta dall' emerge chiaramente che le omissioni sono relative al mese CP_1 di gennaio 2016 sino a novembre 2016 e che, di conseguenza, il primo illecito si è consumato il giorno 16 febbraio 2016, mese di scadenza ex art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025. Accertato che le ulteriori violazioni non abbiano richiesto all' alcuna attività CP_1 istruttoria ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente delle violazioni commessa dal 16 febbraio 2016 non può che coincidere con la ricezione da parte dell' delle denunce CP_1 mensili ex art. 44, comma 9 , del d.l. n. 269/2003, Pt_3 convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Ebbene, vi è prova che l' abbia notificato alla parte opponente CP_1 la diffida accertativa solo in data 6.10.2018. Ne consegue la maturata decadenza a carico dell' dall'esercizio della potestà CP_1 sanzionatoria anche per le ulteriori omissioni relative all'anno 2016, risultando ampiamente spirato il termine di novanta giorni
6 posto a pena di decadenza per la notifica delle violazioni ex art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981. Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione. Le spese processuali –liquidate e distratte in misura pari ai medi ridotti del 50%, attesa la non complessità della controversia, come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti portati dall'atto impugnato;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore della parte opponente, che liquida in complessivi Euro 1.863,50, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge- da distrarre. Bari, 17.09.2025 Il G.L.
(dott.ssa Luigia Lambriola)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la disposizione violata: < L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.>>.