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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 15/01/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11441/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500022586 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, , rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugna l'avviso di intimazione n. 2025/00022586 del 26/02/2025 emesso dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'IMU annualità di imposta 2018 notificato in data 18 marzo 2025.
Il ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa in quanto l'imposta a titolo di IMU per l'anno 2018 è stata pagata dagli eredi del sig. Nominativo_1 ( deceduto in data 1.12.2017 e dichiarazione di successione in data 15.6.2018)
Si costituisce il comune di Pozzuoli depositando controdeduzioni e resistendo al ricorso evidenziando di aver notificato il prodromico avviso di accertamento n. 2710 del 06.06.2023 relativo all'IMU 2018 avvenuta in data 17.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante l'espletamento di tutte le formalità di legge non impugnato ed è pertanto divenuto definitivo comportando la cristallizzazione della relativa pretesa tributaria.
Aggiunge che la ricorrente in data 26.06.2024 aveva avanzato una prima istanza di annullamento dell'avviso di accertamento n.2710 rappresentando che l'acconto dell'IMU 2018 era stato versato con modelli di pagamento F24 intestati al dante causa Nominativo_1 a cui aveva fatto seguito il rigetto comunale della richiesta di spostamento del credito (dal defunto padre in suo favore) in quanto già spirato il termine di cui all'art. 1, comma 164,della L. 296/2006.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 16/5/2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 16.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 2025/00022586 del 26/02/2025 emesso dal comune di Pozzuoli a cui è sotteso l'avviso di accertamento 2710 relativo a imposta IMU anno 2018 per la somma complessiva di euro 251,94 sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria avendo già provveduto al pagamento con modelli intestati al dante causa Nominativo_1, ed in particolare evidenziando che l'importo accertato era stato calcolato dal Comune di Pozzuoli relativamente all'immobile sito in Pozzuoli alla Indirizzo_1, che nelle more gli eredi avevano provveduto a pagare l'imposta come segue:
in data 18.6.2018 delega F24 a nome di Nominativo_1 per complessivi € 338,00
in data 18.6.2018 delega F24 a nome di Nominativo_2 per complessivi € 338,00
in data 18.6.2018 delega F24 a nome di Nominativo_3 per complessivi € 156,00 in data 17.12.2018 delega F24 a nome di Nominativo_3 per complessivi € 156,00
in data 17.12.2018 delega F24 a nome di Nominativo_4 per complessivi € 150,00
in data 17.12.2018 delega F24 a nome di Ricorrente_1 per complessivi € 150,00
Il Comune di Pozzuoli costituendosi ha dimostrato la regolare notificazione al contribuente dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione opposta con conseguente definitività dello stesso in quanto non impugnato autonomamente, né più impugnabile con l'intimazione.
Ed invero ha prodotto il prodromico avviso di accertamento n. 2710 del 06.06.2023 con relata di notifica avvenuta in data17.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante l'espletamento di tutte le formalità di legge nel quale si rileva l'avvenuto versamento da parte della contribuente di euro 150,00 in data
17.12.2018 e il dovuto di ulteriori 150,00 euro
Essendo l'avviso divenuto definitivo è possibile legittimamente dedurre soltanto vizi propri dell'intimazione impugnata (circostanza non verificatasi) e non anche profili di merito di infondatezza della pretesa impositiva divenuta ormai intangibile.
Ed invero la ricorrente in data 26.06.2024 risulta aver avanzato una prima istanza di annullamento dell'avviso di accertamento n.2710 rigettata dal comune resistente con nota di riscontro prot. 097257 del
07.10.2024 con successiva istanza del 19.03.2025, parte ricorrente reiterava la richiesta di annullamento, ugualmente respinta dall'Ente con nota di riscontro n. 0042147 del 11.04.2025
Orbene, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l' avviso di accertamento.
L'intimazione di pagamento, emessa a seguito dell' avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione (nel termine di 60 gg ex art. 21 D.lgs. 546/1992), non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n.
546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. n. 11610/2017, Cass.
Ordinanza n. 10702/2020).
Ancora la Corte di Cassazione con ordinanza n. 883/2022 ribadisce che il ricorso avverso la cartella esattoriale o l'ingiunzione, emessi successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19 D. Lgs. 546/1992, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri. Infatti, la Cassazione ribadisce: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07).
L'intimazione , quando fa seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione”
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11441/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500022586 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, , rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugna l'avviso di intimazione n. 2025/00022586 del 26/02/2025 emesso dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'IMU annualità di imposta 2018 notificato in data 18 marzo 2025.
Il ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa in quanto l'imposta a titolo di IMU per l'anno 2018 è stata pagata dagli eredi del sig. Nominativo_1 ( deceduto in data 1.12.2017 e dichiarazione di successione in data 15.6.2018)
Si costituisce il comune di Pozzuoli depositando controdeduzioni e resistendo al ricorso evidenziando di aver notificato il prodromico avviso di accertamento n. 2710 del 06.06.2023 relativo all'IMU 2018 avvenuta in data 17.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante l'espletamento di tutte le formalità di legge non impugnato ed è pertanto divenuto definitivo comportando la cristallizzazione della relativa pretesa tributaria.
Aggiunge che la ricorrente in data 26.06.2024 aveva avanzato una prima istanza di annullamento dell'avviso di accertamento n.2710 rappresentando che l'acconto dell'IMU 2018 era stato versato con modelli di pagamento F24 intestati al dante causa Nominativo_1 a cui aveva fatto seguito il rigetto comunale della richiesta di spostamento del credito (dal defunto padre in suo favore) in quanto già spirato il termine di cui all'art. 1, comma 164,della L. 296/2006.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 16/5/2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 16.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 2025/00022586 del 26/02/2025 emesso dal comune di Pozzuoli a cui è sotteso l'avviso di accertamento 2710 relativo a imposta IMU anno 2018 per la somma complessiva di euro 251,94 sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria avendo già provveduto al pagamento con modelli intestati al dante causa Nominativo_1, ed in particolare evidenziando che l'importo accertato era stato calcolato dal Comune di Pozzuoli relativamente all'immobile sito in Pozzuoli alla Indirizzo_1, che nelle more gli eredi avevano provveduto a pagare l'imposta come segue:
in data 18.6.2018 delega F24 a nome di Nominativo_1 per complessivi € 338,00
in data 18.6.2018 delega F24 a nome di Nominativo_2 per complessivi € 338,00
in data 18.6.2018 delega F24 a nome di Nominativo_3 per complessivi € 156,00 in data 17.12.2018 delega F24 a nome di Nominativo_3 per complessivi € 156,00
in data 17.12.2018 delega F24 a nome di Nominativo_4 per complessivi € 150,00
in data 17.12.2018 delega F24 a nome di Ricorrente_1 per complessivi € 150,00
Il Comune di Pozzuoli costituendosi ha dimostrato la regolare notificazione al contribuente dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione opposta con conseguente definitività dello stesso in quanto non impugnato autonomamente, né più impugnabile con l'intimazione.
Ed invero ha prodotto il prodromico avviso di accertamento n. 2710 del 06.06.2023 con relata di notifica avvenuta in data17.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante l'espletamento di tutte le formalità di legge nel quale si rileva l'avvenuto versamento da parte della contribuente di euro 150,00 in data
17.12.2018 e il dovuto di ulteriori 150,00 euro
Essendo l'avviso divenuto definitivo è possibile legittimamente dedurre soltanto vizi propri dell'intimazione impugnata (circostanza non verificatasi) e non anche profili di merito di infondatezza della pretesa impositiva divenuta ormai intangibile.
Ed invero la ricorrente in data 26.06.2024 risulta aver avanzato una prima istanza di annullamento dell'avviso di accertamento n.2710 rigettata dal comune resistente con nota di riscontro prot. 097257 del
07.10.2024 con successiva istanza del 19.03.2025, parte ricorrente reiterava la richiesta di annullamento, ugualmente respinta dall'Ente con nota di riscontro n. 0042147 del 11.04.2025
Orbene, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l' avviso di accertamento.
L'intimazione di pagamento, emessa a seguito dell' avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione (nel termine di 60 gg ex art. 21 D.lgs. 546/1992), non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n.
546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. n. 11610/2017, Cass.
Ordinanza n. 10702/2020).
Ancora la Corte di Cassazione con ordinanza n. 883/2022 ribadisce che il ricorso avverso la cartella esattoriale o l'ingiunzione, emessi successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19 D. Lgs. 546/1992, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri. Infatti, la Cassazione ribadisce: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07).
L'intimazione , quando fa seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione”
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.