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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19904/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott. Alessandro Donato Pesce Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale ex art. 281 decies - c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] il [...], CUI Parte_1
05CZ6OD, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Vicini del foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Fra Giovanni Pantaleo n.3 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresent so ex lege dal Controparte_3 in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente
-
Oggetto: Ricorso ex art. 281- decies c.p.c. avverso provvedimento del Questore della provincia di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente.
IN FATTO In data 7/11/2022 il ricorrente presentava al Questore della Provincia di Milano istanza volta ad ottenere il rinnovo di un permesso di soggiorno motivi di studio. Con avviso di avvio del procedimento amministrativo, notificato il 14/12/2022, la Pubblica amministrazione invitava il ricorrente a integrare l'istanza con documentazione aggiornata quali: l'iscrizione al nuovo anno accademico, gli esami sostenuti, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
1 In data 27/10/2023 il difensore inviava alla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione memorie a supporto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del signor , sottolineando la sussistenza, in capo allo stesso, Parte_1 dei presupposti per i l suo permesso di soggiorno per motivi di studio e richiamando l'obbligo della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.lgs. 286/1998, di valutare, in caso di rifiuto del permesso per studio, il rilascio di un altro titolo di soggiorno, ovvero quello per protezione speciale o per attesa occupazione, considerata la sussistenza dei relativi requisiti. In data 13/5/2024, la medesima difesa inoltrava una seconda memoria alla di Milano, ribadendo le argomentazioni a sostegno del diritto del signor CP_3
di ottenere il rinnovo del suo permesso per motivi di studio o in Parte_1
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con provvedimento del 28/3/2024, notificato in data 14/5/2024, il Questore della Provincia di Milano decretava il rigetto dell'istanza. Il ricorrente impugnava tempestivamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Milano – il provvedimento di diniego adottato dalla Questura di Milano, evidenziando la particolare condizione personale e le motivazioni che lo avevano costretto a sospendere gli studi: nel corso dell'anno 2022 il ricorrente è stato impossibilitato a sostenere l'esame di Anatomia/Fisiologia - esame di sbarramento per l'anno successivo- a causa di una difficile situazione familiare, in particolare, verso la fine del 2021 la madre del ricorrente si è gravemente ammalata, tant'è che lo stesso è stato costretto tornare più volte nel Paese di origine, fino al decesso della donna avvenuto nel 2022, causandogli un grave turbamento psico-fisico. Con ordinanza del 24 giugno 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglieva la domanda cautelare, e per l'effetto sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinandone il riesame da parte della Questura di Milano. Con ricorso cautelare depositato il 13/6/2024, il ricorrente chiedeva la sospensione del provvedimento emesso dalla Questura di Milano evidenziando la sussistenza di fumus boni iuris e di periculum in mora quali elementi costitutivi per l'accoglimento dell'istanza cautelare: quanto al primo richiamava, di fatto, le deduzioni del ricorso introduttivo. Quanto al periculum in mora, eccepiva che il provvedimento impugnato rischia di compromettere il percorso di integrazione intrapreso, esponendolo al rischio di essere espulso in mancanza di un titolo di soggiorno. Con provvedimento del 1/10/2024 il Questore della Provincia di Milano, all'esito dell'ordinanza emessa dal Tar Lombardia il 28/6/2024 con la quale il giudice amministrativo aveva imposto il riesame dell'istanza del ricorrente richiamando l'art. 24 comma 5 D.L. 75/2023, ha motivato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione speciale (confermando il rigetto, tout court, delle richieste dell'odierno ricorrente come da provvedimento del 29/3/2024) in ragione dell'asserita carenza dei presupposti per il rinnovo del suo permesso per motivi di studio, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per la conversione del suo titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato. Con decreto del 10/10/2024 è stata fissata udienza per il procedimento cautelare a trattazione scritta per il giorno 29/10/2024 ai sensi dell'art.127 c.p.c.
2 Con decreto del 7 marzo 2025 il giudice istruttore (per quanto di competenza) ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 29/3/2024 e notificato il 14/5/2024 (nonché del provvedimento del 1.10.2024 di conferma del citato rigetto) e ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo e provvisorio ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 142/2015. Con ricorso tempestivamente depositato il 29 maggio 2024, la difesa del ricorrente chiedeva, stante la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/1998, di dichiarare, in favore del signor il diritto al Parte_1 riconoscimento della protezione speciale ed al co lascio di un permesso di soggiorno. In particolare, la difesa ha evidenziato che:
➢ il ricorrente è giunto in Italia in giovanissima età in possesso di un visto per motivi di studio, tramite il quale ha conseguito il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio;
➢ fin dal suo arrivo in Italia, il signor ha intrapreso un proficuo Parte_1 percorso di integrazione, apprendendo la lingua italiana e alternando gli studi universitari alla facoltà di infermieristica dell'Università degli Studi di Milano all'attività lavorativa part-time, provvedendo autonomamente al proprio sostentamento. In particolare, il ricorrente è stato assunto dalla società “VIVAEVENTES S.r.l.” dal 15.02.2020 al 31.05.2020 per la mansione di “portierato” e, successivamente, dalle società di somministrazione
“ManPower S.r.l.” e “C2C S.r.l.” presso cui tutt'ora lavora con la qualifica di steward e addetto al controllo e all'accoglienza;
➢ il ricorrente è stato in grado di intessere una fitta rete di rapporti sociali e affettivi, in particolare con i compagni di corso e i colleghi di lavoro in Italia, dove ha costruito tutta la sua vita;
egli è motivato a proseguire nel suo percorso di studi e a svolgere contemporaneamente attività lavorativa, per ottenere un titolo accademico e ampliare le proprie prospettive occupazionali e al tempo stesso mantenere la sua condizione di autonomia economica, finanziaria e abitativa in Italia e non gravare in alcun modo sugli enti pubblici. Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: Nel merito: considerata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 19 comma 1.1. d. lgs. 286/1998, accertare e dichiarare, in favore del Signor , il Parte_1 diritto al riconoscimento della protezione speciale ed al conseguent un permesso di soggiorno”. Con decreto del 7 marzo 2025 il giudice fissava innanzi a sé udienza di comparizione delle parti per il giorno 13 maggio 2025. All'udienza del 13/05/2025 sono comparsi la difesa ed il ricorrente personalmente, il quale ha dimostrato nell'interlocuzione con il giudice, che ne ha dato atto, di parlare e comprendere fluentemente la lingua italiana. Al termine dell'udienza, la difesa si è riportata agli atti e ha chiesto termine per produrre l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del Tar;
la proroga del contratto di lavoro;
le buste paga da ottobre 2024 a marzo 2025. Ha insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in atti, evidenziando che il ricorrente, anche nella
3 memoria integrativa del precedente difensore, aveva già formulato anche istanza di protezione speciale, chiedendo termine per depositare la PEC di invio alla Questura di tale memoria integrativa e note. Il giudice, concesso termine di giorni sessanta, si è riservato all'esito di riferire al Collegio. In data 14 marzo 2025 si costituiva il convenuto nel fascicolo principale CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Con delibera del 6/6/2024 (N. 2024/3741), il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In data 8 luglio 2025, la difesa ha depositato memoria con allegata documentazione aggiornata e ha chiesto la liquidazione dei compensi esclusivamente per la fase di studio della causa e per la fase introduttiva del giudizio, avendo il ricorrente superato i limiti di reddito per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno 2024. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
§ Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha formulato istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI in data in data 7/11/2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020)1 . 1 Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
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Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§. La (nuova) disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Anche alla luce della novella legislativa, la Cassazione ha chiarito il significato da attribuire al diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, e ha determinato il contenuto dell'indagine comparativa che, in tema di protezione umanitaria (i.e. la protezione esistente fino alla novella legislativa, i cui principi interpretativi possono e devono trovare applicazione anche nel nuovo contesto normativo), il giudice di merito deve svolgere nell'ipotesi in cui il cittadino straniero
Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
5 abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. In particolare, con l'ordinanza n. 28316 dell'11 dicembre 2020, la Sesta Sezione della Cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello
“sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili. Come rilevato dall'ordinanza, il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, pur non prevedendolo espressamente, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.». Alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale relativa all'interpretazione del concetto di “vita privata e familiare”, ai sensi dell'8 CEDU (sopra richiamata), il Collegio della Suprema Corte ha, quindi, valutato la possibilità di ritenere sussistente un vulnus di questo diritto «direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza. Infatti, a fronte di una situazione di “stabile insediamento”, per usare la stessa espressione della Corte EDU, da accertarsi secondo precisi parametri connessi alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine.». Secondo questa prospettiva, la vulnerabilità integrante la protezione complementare potrebbe derivare «dallo “sradicamento” del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8.». In particolare, con l'ordinanza n. 7861 del 10.03.2022, la Sesta Sezione della Cassazione ha ritenuto, in applicazione della sentenza Sezioni Unite n. 24413 del 09.09.2021, che a tali fini occorra tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La norma non richiama espressamente l'art.8 CEDU, ma l'evocazione di questa norma è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., sia dall'impiego
6 della stessa formulazione testuale. Il diritto di cui all'art. 8 CEDU “alla vita privata e familiare» non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui. I parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di «radicamento» sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma. Nella sentenza n. 24413 del 2021 (§ 41), sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Al riguardo le Sezioni Unite rimarcano che l'art. 8 CEDU considera - e dunque tutela - separatamente la vita privata e la vita familiare, e ricordano che la Corte EDU nella sentenza 14.2.2019 c. Italia ha Pt_2 affermato che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali t immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8. indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». La protezione offerta dall'art. 8 CEDU è stata quindi letta dalle Sezioni Unite con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel § 47 le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Occorre perciò valutare se, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI (oggetto di recente modifica legislativa), possa ritenersi integrata una “vita privata” durante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dovendosi includere nel
7 concetto di “vita privata” anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione2. Tanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi dare piena rilevanza, in particolar modo, al lungo periodo di permanenza fuori dal Paese d'origine e di correlata presenza in Italia, durante la quale il ricorrente ha sviluppato una vita privata meritevole di tutela.
§ Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, emerge (e risultava già dagli elementi prodotti e allegati dal ricorrente in sede amministrativa) che il richiedente si sia fortemente radicato in Italia e abbia raggiunto un ottimo livello di integrazione sotto tutti i profili: formativo e linguistico, sociale, lavorativo, abitativo. Risulta documentalmente che il ricorrente sia inserito in un contesto culturale (per gli studi intrapresi) e lavorativo da diverso tempo;
né può trascurarsi il profilo di vulnerabilità costituito dallo sradicamento dal Paese di origine, da cui egli è assente da lunghissimi anni, essendo giunto in Italia nell'anno 2016 (quindi quasi dieci anni fa), in possesso di un visto per motivi di studio. Durante la sua permanenza in Italia, il ricorrente ha instaurato forti legami lavorativi e sociali sul territorio nazionale, dal quale si è allontanato esclusivamente per partecipare al funerale della madre, optando per il reingresso al fine di non interrompere i legami nel tempo instaurati in Italia. Venendo agli indici di profonda integrazione sul territorio nazionale, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la difesa con nota di deposito documentale del 29 ottobre 2024 e 8 luglio 2025 ha prodotto:
- estratto conto previdenziale aggiornato al 25/5/2024 da cui si evince che CP_4 il percorso lavorativo del rente è iniziato nel dicembre 2017 ed è proseguito negli anni, con continuità (doc. 15);
- buste paga da maggio a settembre 2024 per l'attività svolta presso la società Experis S.r.l con sede in via Rossini n. 6/8, Milano e, nell'ultimo mese, tramite la “Etjca S.p.a. società interinale, come operaio nel settore protezione e investigazioni, con sede in Corso Sempione n. 4, Milano;
- proroga del contratto di lavoro del 3.9.2024 al 31 dicembre 2025 presso la Winch S.r.l. tramite la Etica spa con le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2025 (doc.20,21). Con riferimento al profilo formativo, la difesa con ricorso introduttivo ha prodotto:
- l'immatricolazione del 26/6/2020 al Corso di laurea per abilitazione alla professione sanitaria di infermiere e il certificato degli esami sostenuti per l'anno accademico 2020/2021 (doc. 4);
- il rinnovo dell'iscrizione al Corso di laurea per l'anno accademico 2023/2024(doc.9). Infine, per quanto attiene alla situazione abitativa del ricorrente, la difesa nel ricorso introduttivo ha prodotto:
- la dichiarazione di ospitalità, rilasciata dal sig. , in via Testimone_1
Tagliamento n. 24, NO (MI) da cui si evinc te è ospite presso tale abitazione dal 21/9/2023(doc. 10). Dalla documentazione indicata emerge che il ricorrente, fin dal suo arrivo in Italia, ha continuativamente proceduto ad integrarsi sul territorio nazionale a livello lavorativo, formativo e socio-abitativo. Considerando, dunque, complessivamente le allegazioni e produzioni documentali finalizzate a comprovare l'esistenza di una vita privata del ricorrente in Italia, emerge con chiarezza che lo stesso ha svolto diverse attività lavorative e attualmente sta ricoprendo un ruolo di steward e addetto al controllo e all'accoglienza alle dipendenze della Winch S.r.l., con la quale, come si è già indicato, ha stipulato un contratto a tempo determinato, dimostrando così il proprio impegno concreto e continuativo nella ricerca di un'occupazione stabile;
inoltre ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione al Corso di laurea per l'anno accademico 2023/2024, dimostrando in tal modo, nonostante le esperienze emotivamente molto difficili vissute, la motivazione ed una lodevole determinazione nel portare a termine il proprio percorso universitario ed a rendersi indipendente anche dal circuito dell'accoglienza. Il provvedimento amministrativo impugnato, pertanto, si pone in contrasto con i criteri interpretativi della citata normativa delineati dalla costante giurisprudenza (di merito e di legittimità). Per tutti i motivi sopra esposti, l'allontanamento della ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, per le sole prime due fasi (studio, introduttiva) avendo egli superato i limiti di ammissibilità nell'anno 2024 come emerge dalla documentazione lavorativa (buste paga) e come dichiarato dalla difesa nella memoria depositata il giorno 8.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
-accoglie il ricorso e riconosce a nato a [...] Parte_1
(Camerun) il 6/10/1992, CUI 05CZ6OD, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, co., 1.2 d.lgs. n. 286/1998 ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025. Il giudice estensore Dott.ssa Elena Masetti Zannini Il presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer
9 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si veda, con riguardo al concetto di vita privata, la seguente pronuncia: Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61, Corte EDU 2002 III.
8
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott. Alessandro Donato Pesce Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale ex art. 281 decies - c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] il [...], CUI Parte_1
05CZ6OD, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Vicini del foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Fra Giovanni Pantaleo n.3 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresent so ex lege dal Controparte_3 in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente
-
Oggetto: Ricorso ex art. 281- decies c.p.c. avverso provvedimento del Questore della provincia di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente.
IN FATTO In data 7/11/2022 il ricorrente presentava al Questore della Provincia di Milano istanza volta ad ottenere il rinnovo di un permesso di soggiorno motivi di studio. Con avviso di avvio del procedimento amministrativo, notificato il 14/12/2022, la Pubblica amministrazione invitava il ricorrente a integrare l'istanza con documentazione aggiornata quali: l'iscrizione al nuovo anno accademico, gli esami sostenuti, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
1 In data 27/10/2023 il difensore inviava alla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione memorie a supporto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del signor , sottolineando la sussistenza, in capo allo stesso, Parte_1 dei presupposti per i l suo permesso di soggiorno per motivi di studio e richiamando l'obbligo della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.lgs. 286/1998, di valutare, in caso di rifiuto del permesso per studio, il rilascio di un altro titolo di soggiorno, ovvero quello per protezione speciale o per attesa occupazione, considerata la sussistenza dei relativi requisiti. In data 13/5/2024, la medesima difesa inoltrava una seconda memoria alla di Milano, ribadendo le argomentazioni a sostegno del diritto del signor CP_3
di ottenere il rinnovo del suo permesso per motivi di studio o in Parte_1
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con provvedimento del 28/3/2024, notificato in data 14/5/2024, il Questore della Provincia di Milano decretava il rigetto dell'istanza. Il ricorrente impugnava tempestivamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Milano – il provvedimento di diniego adottato dalla Questura di Milano, evidenziando la particolare condizione personale e le motivazioni che lo avevano costretto a sospendere gli studi: nel corso dell'anno 2022 il ricorrente è stato impossibilitato a sostenere l'esame di Anatomia/Fisiologia - esame di sbarramento per l'anno successivo- a causa di una difficile situazione familiare, in particolare, verso la fine del 2021 la madre del ricorrente si è gravemente ammalata, tant'è che lo stesso è stato costretto tornare più volte nel Paese di origine, fino al decesso della donna avvenuto nel 2022, causandogli un grave turbamento psico-fisico. Con ordinanza del 24 giugno 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglieva la domanda cautelare, e per l'effetto sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinandone il riesame da parte della Questura di Milano. Con ricorso cautelare depositato il 13/6/2024, il ricorrente chiedeva la sospensione del provvedimento emesso dalla Questura di Milano evidenziando la sussistenza di fumus boni iuris e di periculum in mora quali elementi costitutivi per l'accoglimento dell'istanza cautelare: quanto al primo richiamava, di fatto, le deduzioni del ricorso introduttivo. Quanto al periculum in mora, eccepiva che il provvedimento impugnato rischia di compromettere il percorso di integrazione intrapreso, esponendolo al rischio di essere espulso in mancanza di un titolo di soggiorno. Con provvedimento del 1/10/2024 il Questore della Provincia di Milano, all'esito dell'ordinanza emessa dal Tar Lombardia il 28/6/2024 con la quale il giudice amministrativo aveva imposto il riesame dell'istanza del ricorrente richiamando l'art. 24 comma 5 D.L. 75/2023, ha motivato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione speciale (confermando il rigetto, tout court, delle richieste dell'odierno ricorrente come da provvedimento del 29/3/2024) in ragione dell'asserita carenza dei presupposti per il rinnovo del suo permesso per motivi di studio, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per la conversione del suo titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato. Con decreto del 10/10/2024 è stata fissata udienza per il procedimento cautelare a trattazione scritta per il giorno 29/10/2024 ai sensi dell'art.127 c.p.c.
2 Con decreto del 7 marzo 2025 il giudice istruttore (per quanto di competenza) ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 29/3/2024 e notificato il 14/5/2024 (nonché del provvedimento del 1.10.2024 di conferma del citato rigetto) e ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo e provvisorio ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 142/2015. Con ricorso tempestivamente depositato il 29 maggio 2024, la difesa del ricorrente chiedeva, stante la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/1998, di dichiarare, in favore del signor il diritto al Parte_1 riconoscimento della protezione speciale ed al co lascio di un permesso di soggiorno. In particolare, la difesa ha evidenziato che:
➢ il ricorrente è giunto in Italia in giovanissima età in possesso di un visto per motivi di studio, tramite il quale ha conseguito il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio;
➢ fin dal suo arrivo in Italia, il signor ha intrapreso un proficuo Parte_1 percorso di integrazione, apprendendo la lingua italiana e alternando gli studi universitari alla facoltà di infermieristica dell'Università degli Studi di Milano all'attività lavorativa part-time, provvedendo autonomamente al proprio sostentamento. In particolare, il ricorrente è stato assunto dalla società “VIVAEVENTES S.r.l.” dal 15.02.2020 al 31.05.2020 per la mansione di “portierato” e, successivamente, dalle società di somministrazione
“ManPower S.r.l.” e “C2C S.r.l.” presso cui tutt'ora lavora con la qualifica di steward e addetto al controllo e all'accoglienza;
➢ il ricorrente è stato in grado di intessere una fitta rete di rapporti sociali e affettivi, in particolare con i compagni di corso e i colleghi di lavoro in Italia, dove ha costruito tutta la sua vita;
egli è motivato a proseguire nel suo percorso di studi e a svolgere contemporaneamente attività lavorativa, per ottenere un titolo accademico e ampliare le proprie prospettive occupazionali e al tempo stesso mantenere la sua condizione di autonomia economica, finanziaria e abitativa in Italia e non gravare in alcun modo sugli enti pubblici. Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: Nel merito: considerata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 19 comma 1.1. d. lgs. 286/1998, accertare e dichiarare, in favore del Signor , il Parte_1 diritto al riconoscimento della protezione speciale ed al conseguent un permesso di soggiorno”. Con decreto del 7 marzo 2025 il giudice fissava innanzi a sé udienza di comparizione delle parti per il giorno 13 maggio 2025. All'udienza del 13/05/2025 sono comparsi la difesa ed il ricorrente personalmente, il quale ha dimostrato nell'interlocuzione con il giudice, che ne ha dato atto, di parlare e comprendere fluentemente la lingua italiana. Al termine dell'udienza, la difesa si è riportata agli atti e ha chiesto termine per produrre l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del Tar;
la proroga del contratto di lavoro;
le buste paga da ottobre 2024 a marzo 2025. Ha insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in atti, evidenziando che il ricorrente, anche nella
3 memoria integrativa del precedente difensore, aveva già formulato anche istanza di protezione speciale, chiedendo termine per depositare la PEC di invio alla Questura di tale memoria integrativa e note. Il giudice, concesso termine di giorni sessanta, si è riservato all'esito di riferire al Collegio. In data 14 marzo 2025 si costituiva il convenuto nel fascicolo principale CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Con delibera del 6/6/2024 (N. 2024/3741), il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In data 8 luglio 2025, la difesa ha depositato memoria con allegata documentazione aggiornata e ha chiesto la liquidazione dei compensi esclusivamente per la fase di studio della causa e per la fase introduttiva del giudizio, avendo il ricorrente superato i limiti di reddito per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno 2024. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
§ Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha formulato istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI in data in data 7/11/2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020)1 . 1 Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
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Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§. La (nuova) disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Anche alla luce della novella legislativa, la Cassazione ha chiarito il significato da attribuire al diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, e ha determinato il contenuto dell'indagine comparativa che, in tema di protezione umanitaria (i.e. la protezione esistente fino alla novella legislativa, i cui principi interpretativi possono e devono trovare applicazione anche nel nuovo contesto normativo), il giudice di merito deve svolgere nell'ipotesi in cui il cittadino straniero
Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
5 abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. In particolare, con l'ordinanza n. 28316 dell'11 dicembre 2020, la Sesta Sezione della Cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello
“sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili. Come rilevato dall'ordinanza, il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, pur non prevedendolo espressamente, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.». Alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale relativa all'interpretazione del concetto di “vita privata e familiare”, ai sensi dell'8 CEDU (sopra richiamata), il Collegio della Suprema Corte ha, quindi, valutato la possibilità di ritenere sussistente un vulnus di questo diritto «direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza. Infatti, a fronte di una situazione di “stabile insediamento”, per usare la stessa espressione della Corte EDU, da accertarsi secondo precisi parametri connessi alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine.». Secondo questa prospettiva, la vulnerabilità integrante la protezione complementare potrebbe derivare «dallo “sradicamento” del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8.». In particolare, con l'ordinanza n. 7861 del 10.03.2022, la Sesta Sezione della Cassazione ha ritenuto, in applicazione della sentenza Sezioni Unite n. 24413 del 09.09.2021, che a tali fini occorra tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La norma non richiama espressamente l'art.8 CEDU, ma l'evocazione di questa norma è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., sia dall'impiego
6 della stessa formulazione testuale. Il diritto di cui all'art. 8 CEDU “alla vita privata e familiare» non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui. I parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di «radicamento» sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma. Nella sentenza n. 24413 del 2021 (§ 41), sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Al riguardo le Sezioni Unite rimarcano che l'art. 8 CEDU considera - e dunque tutela - separatamente la vita privata e la vita familiare, e ricordano che la Corte EDU nella sentenza 14.2.2019 c. Italia ha Pt_2 affermato che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali t immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8. indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». La protezione offerta dall'art. 8 CEDU è stata quindi letta dalle Sezioni Unite con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel § 47 le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Occorre perciò valutare se, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI (oggetto di recente modifica legislativa), possa ritenersi integrata una “vita privata” durante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dovendosi includere nel
7 concetto di “vita privata” anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione2. Tanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi dare piena rilevanza, in particolar modo, al lungo periodo di permanenza fuori dal Paese d'origine e di correlata presenza in Italia, durante la quale il ricorrente ha sviluppato una vita privata meritevole di tutela.
§ Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, emerge (e risultava già dagli elementi prodotti e allegati dal ricorrente in sede amministrativa) che il richiedente si sia fortemente radicato in Italia e abbia raggiunto un ottimo livello di integrazione sotto tutti i profili: formativo e linguistico, sociale, lavorativo, abitativo. Risulta documentalmente che il ricorrente sia inserito in un contesto culturale (per gli studi intrapresi) e lavorativo da diverso tempo;
né può trascurarsi il profilo di vulnerabilità costituito dallo sradicamento dal Paese di origine, da cui egli è assente da lunghissimi anni, essendo giunto in Italia nell'anno 2016 (quindi quasi dieci anni fa), in possesso di un visto per motivi di studio. Durante la sua permanenza in Italia, il ricorrente ha instaurato forti legami lavorativi e sociali sul territorio nazionale, dal quale si è allontanato esclusivamente per partecipare al funerale della madre, optando per il reingresso al fine di non interrompere i legami nel tempo instaurati in Italia. Venendo agli indici di profonda integrazione sul territorio nazionale, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la difesa con nota di deposito documentale del 29 ottobre 2024 e 8 luglio 2025 ha prodotto:
- estratto conto previdenziale aggiornato al 25/5/2024 da cui si evince che CP_4 il percorso lavorativo del rente è iniziato nel dicembre 2017 ed è proseguito negli anni, con continuità (doc. 15);
- buste paga da maggio a settembre 2024 per l'attività svolta presso la società Experis S.r.l con sede in via Rossini n. 6/8, Milano e, nell'ultimo mese, tramite la “Etjca S.p.a. società interinale, come operaio nel settore protezione e investigazioni, con sede in Corso Sempione n. 4, Milano;
- proroga del contratto di lavoro del 3.9.2024 al 31 dicembre 2025 presso la Winch S.r.l. tramite la Etica spa con le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2025 (doc.20,21). Con riferimento al profilo formativo, la difesa con ricorso introduttivo ha prodotto:
- l'immatricolazione del 26/6/2020 al Corso di laurea per abilitazione alla professione sanitaria di infermiere e il certificato degli esami sostenuti per l'anno accademico 2020/2021 (doc. 4);
- il rinnovo dell'iscrizione al Corso di laurea per l'anno accademico 2023/2024(doc.9). Infine, per quanto attiene alla situazione abitativa del ricorrente, la difesa nel ricorso introduttivo ha prodotto:
- la dichiarazione di ospitalità, rilasciata dal sig. , in via Testimone_1
Tagliamento n. 24, NO (MI) da cui si evinc te è ospite presso tale abitazione dal 21/9/2023(doc. 10). Dalla documentazione indicata emerge che il ricorrente, fin dal suo arrivo in Italia, ha continuativamente proceduto ad integrarsi sul territorio nazionale a livello lavorativo, formativo e socio-abitativo. Considerando, dunque, complessivamente le allegazioni e produzioni documentali finalizzate a comprovare l'esistenza di una vita privata del ricorrente in Italia, emerge con chiarezza che lo stesso ha svolto diverse attività lavorative e attualmente sta ricoprendo un ruolo di steward e addetto al controllo e all'accoglienza alle dipendenze della Winch S.r.l., con la quale, come si è già indicato, ha stipulato un contratto a tempo determinato, dimostrando così il proprio impegno concreto e continuativo nella ricerca di un'occupazione stabile;
inoltre ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione al Corso di laurea per l'anno accademico 2023/2024, dimostrando in tal modo, nonostante le esperienze emotivamente molto difficili vissute, la motivazione ed una lodevole determinazione nel portare a termine il proprio percorso universitario ed a rendersi indipendente anche dal circuito dell'accoglienza. Il provvedimento amministrativo impugnato, pertanto, si pone in contrasto con i criteri interpretativi della citata normativa delineati dalla costante giurisprudenza (di merito e di legittimità). Per tutti i motivi sopra esposti, l'allontanamento della ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, per le sole prime due fasi (studio, introduttiva) avendo egli superato i limiti di ammissibilità nell'anno 2024 come emerge dalla documentazione lavorativa (buste paga) e come dichiarato dalla difesa nella memoria depositata il giorno 8.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
-accoglie il ricorso e riconosce a nato a [...] Parte_1
(Camerun) il 6/10/1992, CUI 05CZ6OD, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, co., 1.2 d.lgs. n. 286/1998 ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025. Il giudice estensore Dott.ssa Elena Masetti Zannini Il presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer
9 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si veda, con riguardo al concetto di vita privata, la seguente pronuncia: Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61, Corte EDU 2002 III.
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