TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/04/2026, n. 6067
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; nullità della clausola di riserva; violazione surrettizia dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990; violazione del legittimo affidamento e della buona fede

    Il Collegio ritiene che il ricorso principale sia fondato, evidenziando un'istruttoria lacunosa e una motivazione apodittica riguardo ai requisiti amministrativi e finanziari, con lesione del legittimo affidamento della vincitrice di concorso. La clausola di riserva è ritenuta legittima, ma l'esercizio del potere di diniego è stato viziato.

  • Accolto
    Domanda di assunzione

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento del diniego di chiamata e l'obbligo per l'Università di provvedere nuovamente sulla chiamata della ricorrente.

  • Accolto
    Domanda subordinata di rivalutazione

    L'accoglimento della domanda principale rende assorbita la domanda subordinata.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata

    Il Collegio ritiene infondato il primo motivo aggiunto, poiché la delibera 71/2025 non è un atto componente un'unica sequenza procedimentale con il verbale del 28 ottobre 2024 e presenta presupposti differenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, apparenza, insufficienza e apoditticità della motivazione, sviamento; violazione surrettizia dell’art.21-quinquies della l. 241/1990; violazione del legittimo affidamento e della buona fede

    Il Collegio ritiene infondato il secondo motivo aggiunto, affermando che le norme non richiedono un confronto comparativo tra le diverse chiamate e che la lesione subita dalla ricorrente è autonoma e compiuta dal verbale del 28 ottobre 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/04/2026, n. 6067
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6067
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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