Decreto cautelare 4 marzo 2021
Ordinanza cautelare 18 marzo 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 10704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10704 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2021, proposto da
Digitapp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Liparota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna n. 69;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vetrya S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giordano Balossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Fabio Leppo in Roma, via Flaminia Vecchia n. 691;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Perego, Gian Michele Roberti, Gilberto Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano 1/A;
Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Kaleyra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Raffaele Fragale, Luca Tomazzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Brunetti in Roma, via XXIV Maggio 43;
per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 10/21/CONS del 14 Gennaio 2021 recante “Disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso” e dei relativi Allegati 1 e 2, pubblicata in data 5 Febbraio 2021, nella parte in cui prevede un blocco all'attivazione dei servizi premium in abbonamento, operato sulle SIM in essere, per tutti i servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS (decade 4), nonché nella parte in cui prevede che il blocco è attivato dopo che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell'SMS di cui al comma 5, l'utente non abbia comunicato all'operatore di accesso una diversa volontà (cfr. art. 1 commi 1, 4, 5 e ss.);
- dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 10/21/CONS denominato “Sintesi delle osservazioni alla consultazione pubblica” nella parte in cui prevede e motiva un blocco di default sulle SIM in essere e cioè una inibizione all'acquisto che può essere rimossa solo da una previa ed espressa manifestazione di volontà dell'utente che intende realmente sottoscrivere tali servizi;
- laddove possa occorrere, della Delibera dell'AGCOM n. 401/20/CONS recante “Avvio della consultazione pubblica recante disposizioni in materia di blocco e abilitazione all'acquisto dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso - 19 agosto 2020” e relativi allegati A (“Modalità di consultazione”) e B (“Bozza di Delibera Barring Finale”);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Roma, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Vetrya S.p.A. e di Wind Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società Digitapp ha chiesto l’annullamento della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni più puntualmente indicata in epigrafe, sulla scorta di articolati motivi di censura.
Nel corso del giudizio si sono costituite le Amministrazioni resistenti, i soggetti controinteressati ed è stato, altresì, esperito intervento ad opponendum ad iniziativa della società Kaleyra.
La domanda cautelare proposta in via incidentale è stata respinta con ordinanza resa in data 18.03.2021, non impugnata in appello.
Con memoria in data 7.03.2025, depositata in data posteriore alla nomina del magistrato relatore, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla delibazione del merito del gravame.
In ragione di quanto precede, si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite il Collegio, avuto riguardo alla natura in rito della presente pronuncia, ritiene opportuno dar corso alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO