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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 706/2023
Tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Spina ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Caporali n.39, come da delega in calce all'atto di appello Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Filippucci ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10/16, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1665/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respingere
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto confermare Controparte_1 integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'appellato opponente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per GU GI EA:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
1) Confermare la sentenza di primo grado per le ragioni in narrativa esposte e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di regresso ai sensi dell'art. 1299 Parte_1
c.c.; 2) con vittoria di spese, funzioni e onorari del presente grado di giudizio”
Con ordinanza del 20/3/24 veniva dapprima fissata, per la precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini per conclusionali e repliche, l'udienza del 15/1/25, poi rinviata per carico del ruolo al 4/6/25 quando gli atti venivano rimessi al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.1665/23 con cui il Tribunale di Spoleto aveva accolto l'opposizione proposta dall'ex coniuge
[...]
avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore Controparte_1
di essa appellante, della somma di euro 10.191,00; spiegava la stessa che in costanza di matrimonio lei ed il avevano contratto un mutuo fondiario per l'acquisto della casa familiare e che, dopo CP_1 la separazione, quest'ultimo aveva smesso, per il periodo compreso tra il marzo 2013 e l'agosto 2014, di versare mensilmente la sua quota pari al 50% delle rate del mutuo, quota di cui lei si era dovuta far carico e per la cui restituzione aveva agito in sede monitoria. Aggiungeva quindi la che il Pt_1
aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo negando anzitutto che lei avesse versato in CP_1
quel periodo anche la sua quota delle rate in questione ed eccependo poi la compensazione tra l'eventuale credito che fosse stato riconosciuto in suo favore ed altri, propri, crediti asseritamente da lui vantati nei suoi confronti.
Dava quindi atto che il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta, sul presupposto dell'inefficacia probatoria degli estratti conto dalla stessa depositati attestanti i versamenti, per il titolo per cui è causa, fuoriusciti dal suo conto corrente, si era così pronunciato: “ACCOGLIE in parte l'opposizione di
e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2237/15 emesso dal Controparte_1 Tribunale di Perugia, CONDANNA l'opposta al pagamento in favore Parte_1 dell'opponente dei compensi di difesa del presente giudizio per € 2.540,00 oltre 15% TF iva e cpa.”.
Orbene con l'unico motivo di appello la deduceva l'erroneità di tale sentenza poiché le Pt_1
argomentazioni spese dal Tribunale in ordine alla ritenuta inefficacia probatoria degli estratti conto sarebbero risultate conferenti ove si fosse trattato di una causa fra la cliente e la sua banca ma non nella specie ove quest'ultima è soggetto terzo rispetto alle parti in causa, senza considerare che il direttore della filiale aveva anche confermato tutte le risultanze degli estratti in atti.
Si costituiva anche in questa sede il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 sia ai sensi dell'art.348 bis cpc sia ai sensi dell'art.342 cpc ed osservando, nel merito, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto gli estratti conto depositati non probanti in relazione alle tesi della ed aggiungendo che la stessa comunque non aveva dimostrato di aver pagato Pt_1
per intero le rate del mutuo nel periodo indicato avendo semmai pagato sempre solo la propria quota.
Le parti concludevano quindi come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc proposta dal è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti CP_1
del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire il riconoscimento dell'efficacia probante, fra le parti in causa, degli estratti conto depositati e l'affermazione dell'obbligo del di restituirle gli importi versati alla banca per suo conto – sia delle circostanze CP_1
che hanno comportato a suo dire le violazioni della legge commesse dal Tribunale, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Né l'appello risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art.348 bis cpc giacché lo stesso, lungi dal non avere alcuna plausibile possibilità di accoglimento risulta invece fondato.
Va anzitutto accolto il primo motivo di appello posto che i principi espressi dal Tribunale in punto di efficacia probatoria degli estratti conto depositati dalla sono applicabili laddove insorgano Pt_1
contestazioni circa le relativa appostazioni fra il titolare del conto e la banca mentre sono inconferenti nella specie, ove l'appellante aveva depositato tali estratti nell'ambito del presente giudizio in cui la controparte non è la banca autrice delle indicazioni che figurano sugli estratti bensì un soggetto terzo, rispetto al quale le relative risultanze sono pienamente utilizzabili. Venendo poi al merito della pretesa deve rilevarsi che il in I grado non aveva specificamente contestato di non aver versato, per il CP_1
periodo indicato, la sua quota delle rate del mutuo in questione, avendo solo (al di là del fatto di aver opposto alcuni suoi pretesi crediti in compensazione, domanda rigettata dal Tribunale e sul cui rigetto si è formato il giudicato interno) nel suo atto di opposizione genericamente affermato che “Per diversi mesi il continuava a versare l'importo dovuto, dopo di che era costretto ad interrompere il CP_1
versamento del relativo importo in ragione della necessità di versare il mantenimento al figlio.”: tale contestazione è però del tutto generica non indicando di quali mesi si trattasse, se quelli per cui la
, allegando di aver dovuto pagare lei l'intera rata, aveva agito in sede monitoria – da marzo Pt_1
2013 ad agosto 2014 - o altri mesi, senza considerare che il mantenimento del figlio doveva essere stato quantificato in sede di separazione già tenendo conto di tutte le altre spese a carico dei due coniugi. Né il ha dimostrato con assegni, bonifici od altro di aver corrisposto la sua quota delle CP_1
rate di mutuo nel periodo in questione. A fronte di ciò si rileva che le rate del mutuo risultano essere state regolarmente versate, come confermato in udienza dal direttore della filiale della banca, che aveva esaminato la documentazione in atti ed affermato che le rate risultavano in regola, per essere state saldate sia con bonifici sia, a volte, in contanti.
Se così è, e non essendovi alcuna prova che il che non ha – si ripete – nemmeno contestato CP_1
specificamente le deduzioni della , abbia versato la sua parte per i mesi in contestazione, è Pt_1 evidente che tale sua quota doveva essere stata versata, come dalla stessa addotto, dall'appellante, con conseguente obbligo del di restituirle il corrispondente importo di euro 10.191,00. CP_1
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, della sua modesta complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di euro 10.191,00 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla sia in I grado CP_1 Pt_1
– che si liquidano in euro 3.400,00 per compenso professionale – sia in II grado, che si liquidano in euro 382,50 per spese ed euro 4.100,00 per compenso professionale;
il tutto oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Resteranno a carico del le già liquidate spese della fase monitoria. CP_1
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/11/25
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 706/2023
Tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Spina ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Caporali n.39, come da delega in calce all'atto di appello Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Filippucci ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10/16, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1665/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respingere
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto confermare Controparte_1 integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'appellato opponente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per GU GI EA:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
1) Confermare la sentenza di primo grado per le ragioni in narrativa esposte e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di regresso ai sensi dell'art. 1299 Parte_1
c.c.; 2) con vittoria di spese, funzioni e onorari del presente grado di giudizio”
Con ordinanza del 20/3/24 veniva dapprima fissata, per la precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini per conclusionali e repliche, l'udienza del 15/1/25, poi rinviata per carico del ruolo al 4/6/25 quando gli atti venivano rimessi al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.1665/23 con cui il Tribunale di Spoleto aveva accolto l'opposizione proposta dall'ex coniuge
[...]
avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore Controparte_1
di essa appellante, della somma di euro 10.191,00; spiegava la stessa che in costanza di matrimonio lei ed il avevano contratto un mutuo fondiario per l'acquisto della casa familiare e che, dopo CP_1 la separazione, quest'ultimo aveva smesso, per il periodo compreso tra il marzo 2013 e l'agosto 2014, di versare mensilmente la sua quota pari al 50% delle rate del mutuo, quota di cui lei si era dovuta far carico e per la cui restituzione aveva agito in sede monitoria. Aggiungeva quindi la che il Pt_1
aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo negando anzitutto che lei avesse versato in CP_1
quel periodo anche la sua quota delle rate in questione ed eccependo poi la compensazione tra l'eventuale credito che fosse stato riconosciuto in suo favore ed altri, propri, crediti asseritamente da lui vantati nei suoi confronti.
Dava quindi atto che il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta, sul presupposto dell'inefficacia probatoria degli estratti conto dalla stessa depositati attestanti i versamenti, per il titolo per cui è causa, fuoriusciti dal suo conto corrente, si era così pronunciato: “ACCOGLIE in parte l'opposizione di
e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2237/15 emesso dal Controparte_1 Tribunale di Perugia, CONDANNA l'opposta al pagamento in favore Parte_1 dell'opponente dei compensi di difesa del presente giudizio per € 2.540,00 oltre 15% TF iva e cpa.”.
Orbene con l'unico motivo di appello la deduceva l'erroneità di tale sentenza poiché le Pt_1
argomentazioni spese dal Tribunale in ordine alla ritenuta inefficacia probatoria degli estratti conto sarebbero risultate conferenti ove si fosse trattato di una causa fra la cliente e la sua banca ma non nella specie ove quest'ultima è soggetto terzo rispetto alle parti in causa, senza considerare che il direttore della filiale aveva anche confermato tutte le risultanze degli estratti in atti.
Si costituiva anche in questa sede il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 sia ai sensi dell'art.348 bis cpc sia ai sensi dell'art.342 cpc ed osservando, nel merito, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto gli estratti conto depositati non probanti in relazione alle tesi della ed aggiungendo che la stessa comunque non aveva dimostrato di aver pagato Pt_1
per intero le rate del mutuo nel periodo indicato avendo semmai pagato sempre solo la propria quota.
Le parti concludevano quindi come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc proposta dal è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti CP_1
del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire il riconoscimento dell'efficacia probante, fra le parti in causa, degli estratti conto depositati e l'affermazione dell'obbligo del di restituirle gli importi versati alla banca per suo conto – sia delle circostanze CP_1
che hanno comportato a suo dire le violazioni della legge commesse dal Tribunale, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Né l'appello risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art.348 bis cpc giacché lo stesso, lungi dal non avere alcuna plausibile possibilità di accoglimento risulta invece fondato.
Va anzitutto accolto il primo motivo di appello posto che i principi espressi dal Tribunale in punto di efficacia probatoria degli estratti conto depositati dalla sono applicabili laddove insorgano Pt_1
contestazioni circa le relativa appostazioni fra il titolare del conto e la banca mentre sono inconferenti nella specie, ove l'appellante aveva depositato tali estratti nell'ambito del presente giudizio in cui la controparte non è la banca autrice delle indicazioni che figurano sugli estratti bensì un soggetto terzo, rispetto al quale le relative risultanze sono pienamente utilizzabili. Venendo poi al merito della pretesa deve rilevarsi che il in I grado non aveva specificamente contestato di non aver versato, per il CP_1
periodo indicato, la sua quota delle rate del mutuo in questione, avendo solo (al di là del fatto di aver opposto alcuni suoi pretesi crediti in compensazione, domanda rigettata dal Tribunale e sul cui rigetto si è formato il giudicato interno) nel suo atto di opposizione genericamente affermato che “Per diversi mesi il continuava a versare l'importo dovuto, dopo di che era costretto ad interrompere il CP_1
versamento del relativo importo in ragione della necessità di versare il mantenimento al figlio.”: tale contestazione è però del tutto generica non indicando di quali mesi si trattasse, se quelli per cui la
, allegando di aver dovuto pagare lei l'intera rata, aveva agito in sede monitoria – da marzo Pt_1
2013 ad agosto 2014 - o altri mesi, senza considerare che il mantenimento del figlio doveva essere stato quantificato in sede di separazione già tenendo conto di tutte le altre spese a carico dei due coniugi. Né il ha dimostrato con assegni, bonifici od altro di aver corrisposto la sua quota delle CP_1
rate di mutuo nel periodo in questione. A fronte di ciò si rileva che le rate del mutuo risultano essere state regolarmente versate, come confermato in udienza dal direttore della filiale della banca, che aveva esaminato la documentazione in atti ed affermato che le rate risultavano in regola, per essere state saldate sia con bonifici sia, a volte, in contanti.
Se così è, e non essendovi alcuna prova che il che non ha – si ripete – nemmeno contestato CP_1
specificamente le deduzioni della , abbia versato la sua parte per i mesi in contestazione, è Pt_1 evidente che tale sua quota doveva essere stata versata, come dalla stessa addotto, dall'appellante, con conseguente obbligo del di restituirle il corrispondente importo di euro 10.191,00. CP_1
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, della sua modesta complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di euro 10.191,00 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla sia in I grado CP_1 Pt_1
– che si liquidano in euro 3.400,00 per compenso professionale – sia in II grado, che si liquidano in euro 382,50 per spese ed euro 4.100,00 per compenso professionale;
il tutto oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Resteranno a carico del le già liquidate spese della fase monitoria. CP_1
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/11/25
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)