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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in
12/03/2025, assunto in decisione in data 14/10/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. TREZZI MEA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. VERGANI MARIACRISTINA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre, sita in Bernareggio, via Galileo Galilei n.12, di proprietà di entrambi i coniugi, ove la figlia minore manterrà la residenza anagrafica;
Per_1 CP_1 continuerà a pagare il 50% del mutuo;
le parti concordano che sino a che il padre sarà gravato del mutuo al 50%, non convivrà stabilmente con un eventuale compagno;
Parte_1
3. Disporsi l'affido in via condivisa a entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento paritetico presso ciascun genitore nelle seguenti modalità:
• Weekend alternati presso ciascun genitore dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana che inizia con l'accompagnamento a scuola da parte del padre, starà con la madre dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con Per_1 riaccompagnamento a scuola, quindi dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina starà Per_1 presso il padre, quindi vi sarà il weekend di competenza materno e, nella settimana successiva, i genitori si invertiranno i giorni di competenza.
Dalla fine della scuola e sino al 31 luglio, invece, il collocamento paritetico verrà garantito a settimane alternate;
• Durante il mese di agosto, trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche non Per_1 consecutive. Nel caso in cui ciascun genitore potesse avere una settimana aggiuntiva di ferie durante il periodo estivo, i genitori concorderanno tali settimane entro il 30 aprile di ogni anno.
• Il periodo natalizio sarà suddiviso a metà tra i genitori con suddivisione dalla fine della scuola sino al 31 dicembre ore 13:00 e dal 31 dicembre ore 13:00 sino alla ripresa della scuola. I genitori si alterneranno anno per anno i periodi. Sino alla quinta elementare compresa di i genitori concordano che la Per_1 minore potrà trascorrere col genitore non collocatario o la cena di Natale o il pranzo di Natale. Per Natale
2025 i genitori concordano che il primo periodo sarà di competenza paterno e la madre potrà stare con la cena del 25 dicembre. Per_1
• Ciascun genitore potrà trascorrere con il proprio compleanno e la festività giorno della Per_1 mamma/papà;
• Le festività pasquali seguiranno la calendarizzazione ordinaria salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
• I c.d. ponti seguiranno l'alternanza tra i genitori
4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di assegno per il contributo al mantenimento ordinario di l'assegno mensile di euro 220,00 mensili, per 12 mensilità all'anno e da corrispondersi entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
5. si impegna a trasferirsi nell'appartamento di sua proprietà entro un anno dalla data odierna;
CP_1
6. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da;
CP_2 Parte_1
7. Rinuncia a tutte le altre istanze;
8. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 26.01.2023.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della figlia minore (n. il 5 marzo 2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 12/03/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Bernareggio (MB) in data 28.05.2015 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Bernareggio (MB) atto n. 5, parte II, serie A, anno 2015), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in
12/03/2025, assunto in decisione in data 14/10/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. TREZZI MEA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. VERGANI MARIACRISTINA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre, sita in Bernareggio, via Galileo Galilei n.12, di proprietà di entrambi i coniugi, ove la figlia minore manterrà la residenza anagrafica;
Per_1 CP_1 continuerà a pagare il 50% del mutuo;
le parti concordano che sino a che il padre sarà gravato del mutuo al 50%, non convivrà stabilmente con un eventuale compagno;
Parte_1
3. Disporsi l'affido in via condivisa a entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento paritetico presso ciascun genitore nelle seguenti modalità:
• Weekend alternati presso ciascun genitore dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana che inizia con l'accompagnamento a scuola da parte del padre, starà con la madre dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con Per_1 riaccompagnamento a scuola, quindi dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina starà Per_1 presso il padre, quindi vi sarà il weekend di competenza materno e, nella settimana successiva, i genitori si invertiranno i giorni di competenza.
Dalla fine della scuola e sino al 31 luglio, invece, il collocamento paritetico verrà garantito a settimane alternate;
• Durante il mese di agosto, trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche non Per_1 consecutive. Nel caso in cui ciascun genitore potesse avere una settimana aggiuntiva di ferie durante il periodo estivo, i genitori concorderanno tali settimane entro il 30 aprile di ogni anno.
• Il periodo natalizio sarà suddiviso a metà tra i genitori con suddivisione dalla fine della scuola sino al 31 dicembre ore 13:00 e dal 31 dicembre ore 13:00 sino alla ripresa della scuola. I genitori si alterneranno anno per anno i periodi. Sino alla quinta elementare compresa di i genitori concordano che la Per_1 minore potrà trascorrere col genitore non collocatario o la cena di Natale o il pranzo di Natale. Per Natale
2025 i genitori concordano che il primo periodo sarà di competenza paterno e la madre potrà stare con la cena del 25 dicembre. Per_1
• Ciascun genitore potrà trascorrere con il proprio compleanno e la festività giorno della Per_1 mamma/papà;
• Le festività pasquali seguiranno la calendarizzazione ordinaria salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
• I c.d. ponti seguiranno l'alternanza tra i genitori
4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di assegno per il contributo al mantenimento ordinario di l'assegno mensile di euro 220,00 mensili, per 12 mensilità all'anno e da corrispondersi entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
5. si impegna a trasferirsi nell'appartamento di sua proprietà entro un anno dalla data odierna;
CP_1
6. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da;
CP_2 Parte_1
7. Rinuncia a tutte le altre istanze;
8. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 26.01.2023.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della figlia minore (n. il 5 marzo 2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 12/03/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Bernareggio (MB) in data 28.05.2015 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Bernareggio (MB) atto n. 5, parte II, serie A, anno 2015), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona