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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 6813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6813 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1247/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Laura Cavotti (C.F. , presso il cui C.F._2 studio in Napoli, alla via Scarlatti, n. 60, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CP_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello, dall'avv. Massimiliano Cosomati (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._4 in Napoli, alla via Nuova San Rocco, n. 95, elettivamente domicilia;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.-P.IVA ) CP_2 P.IVA_1
1 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli,
Undicesima Sezione Civile, depositata in data 25.2.2022, comunicata in pari data.
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 9-11.6.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.6.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 7.5.2021, dinanzi al Tribunale di Napoli,
deduceva che: Parte_1
- in data 2.3.2020 aveva sottoscritto una lettera di intenti a stipulare contratto di compravendita dell'intero capitale sociale della e che aveva versato, all'atto CP_2 della sottoscrizione della lettera predetta, a , quale titolare del 50% del capitale CP_1 sociale, la somma di € 10.000,00, a titolo di impegno a stipulare il contratto di acquisto delle quote sociali;
- la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita era stata fissata entro e non oltre il 31.5.2020 ed era, altresì, sospensivamente condizionata al positivo esito, ad insindacabile giudizio del ricorrente, di un'ordinaria due diligence, avente ad oggetto l'accertamento di eventuali criticità ostative al perfezionamento dell'operazione;
- la lettera di intenti prevedeva che l'eventuale esito positivo della due diligence non avrebbe potuto limitare il diritto dell'acquirente di non procedere all'acquisto delle quote della società, con esclusione di ogni responsabilità;
-inoltre, nel caso in cui la due diligence non avesse avuto esito soddisfacente, la lettera d'intenti non avrebbe avuto alcun effetto tra le parti, le stesse non sarebbero state tenute alla Co Con stipula del contratto di compravendita e e la . avrebbero dovuto CP_1 restituirgli la somma di € 10.000,00, corrisposta al momento della sottoscrizione della lettera d'intenti;
-attesa la mancata trasmissione, da parte della di tutta la documentazione richiesta, la CP_2 due diligence non era stata completata e, comunque, egli aveva esercitato la propria volontà, a prescindere dall'esito della due diligence, di non acquistare più le quote della società;
- poiché la lettera di intenti non aveva più effetto tra le parti, egli aveva diritto alla restituzione, da parte di e della della somma di € 10.000,00. CP_1 CP_2
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo:
2 Nel merito:
a) accertare l'illegittima ritenzione della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte Co del Sig. e dalla . GI. in persona dell'amm.re unico p.t., in forza della CP_1 CP_2 lettera di intenti sottoscritta dalle parti in data 02.03.2020; CO b) per l'effetto condannare il sig. e la GI. in proprio ovvero in CP_1 CP_2 solido tra loro, alla restituzione in favore dell'istante della somma di € 10.000,00
(diecimila/00), oltre interessi moratori sino al saldo, ex Decreto Legislativo n. 231/2002, per la causale di cui innanzi;
c) in ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Il tutto con vittoria di spese e competenze della presente procedura con attribuzione al procuratore antistatario”.
Notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a e alla si costituiva in CP_1 CP_2 CP_1 giudizio, con comparsa di risposta depositata il 14.2.2022, contestando la fondatezza delle avverse domande ed, in particolare, la circostanza del mancato invio al ricorrente di tutta la documentazione da lui richiesta, e deduceva che:
- in realtà, il ricorrente, ritenendo la sussistenza di grossi rischi di impresa dovuti alla sopravvenuta epidemia da Covid-19, aveva esercitato il diritto di non procedere all'acquisto delle quote sociali della come gli era consentito dalla lettera di intenti, che, però, CP_2 in tal caso, non prevedeva la restituzione della somma di € 20.00,00, dovendo detta somma essere restituita solo quando la due diligence avesse avuto esito non soddisfacente;
- solo quando il ricorrente aveva chiesto la restituzione delle somme versate, manifestando Co Con l'intenzione di non procedere più all'acquisto delle quote della società . dette quote erano state vendute ad un terzo;
- dalla condotta del ricorrente erano derivati danni ai resistenti, sia per le spese affrontate per fornire la documentazione richiesta dal ricorrente, sia per la perdita di affari migliori e chance, danni che i resistenti si riservavano di chiedere con separato giudizio.
Tanto dedotto, così concludeva: CP_1
“In ogni caso: CO
- accertare e dichiarare che la documentazione è stata regolarmente fornita dalla al CP_5 sig. al fine della due diligence;
Parte_1
3 CO
- Accertare e Dichiarare che il sig. e la hanno rispettato la lettera CP_1 CP_5
d'intenti;
- Accertare e Dichiarare che il sig. si è reso inadempiente nei confronti del sig. Parte_1
CO
e della per non aver rispettato la lettera d'intenti ed è incorso in CP_1 CP_5 responsabilità precontrattuale e/o contrattuale;
- Accertare e dichiarare la legittima detenzione della somma di 10.000,00 da parte del sig. CO
e della CP_1 CP_5
- Accertare e dichiarare (sul punto ci si riserva di procedere in futuro con la richiesta di risarcimento danni) che il sig. ha determinato un danno al sig Parte_1 CP_1
CO ed alla di € 9.200,00 oltre a tutte le spese affrontate per fornire la documentazione CP_5 richiesta e la perdita di fare affari migliori e di chance, con un danno emergente e un lucro cessante.
- Condannare il sig. alla maggior condanna ex art 96 cpc per lite temeraria;
Parte_1
- Condannare il sig. alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La resistente benché regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio, CP_2 rimanendo contumace.
Il Tribunale, con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 24.2.2022, comunicata in pari data, rigettava tutte le domande, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il giudice di primo grado fondava la decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- la clausola condizionale contenuta nella lettera d'intenti, ed invocata dal ricorrente, prevedeva, in sostanza, che il promittente acquirente avrebbe potuto liberarsi a suo piacimento dall'impegno preso;
- si trattava, quindi, di una condizione meramente potestativa nulla, ai sensi dell'art. 1355 c.c.;
- ne conseguiva che era applicabile l'art. 1354, comma 3, c.c., secondo cui “se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo
l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419”; tale ultimo articolo dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”;
- occorreva, quindi, interrogarsi sulla validità del contratto alla luce del disposto di cui all'art. 4 1367 c.c., secondo cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”;
- orbene, il patto in questione era da qualificare come un patto d'opzione, ossia un patto in base al quale una delle parti rimane vincolata ad una propria dichiarazione (che vale come proposta irrevocabile) e l'altra ha la facoltà di accettarla o meno;
- la somma versata, allora, era il prezzo dell'opzione, ovvero dell'impegno unilateralmente assunto dalla controparte per il periodo pattuito;
- pertanto, il promittente alienante non era tenuto a restituirlo, mentre a, sua volta, il promissario acquirente non era tenuto ad alcun indennizzo per le spese o le occasioni commerciali perse da controparte in quanto coperte dal prezzo versato.
B. Giudizio di appello
Avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 24.2.2022 e comunicata in pari data, ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1 pec in data 22.3.2022 a e alla chiedendo, in riforma CP_1 CP_2 dell'ordinanza impugnata, di:
- accertare l'illegittima ritenzione della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte del
Sig. e dalla in persona dell'amm.re unico p.t., in forza della CP_1 CP_2 lettera di intenti sottoscritta dalle parti in data 02.03.2020;
- per l'effetto condannare il Sig. e la in proprio ovvero in solido CP_1 CP_2 tra loro, alla restituzione del pagamento in favore dell'istante della somma di € 10.000,00
(diecimila/00), oltre interessi moratori sino al saldo, ex Decreto Legislativo n. 231/2002, per la causale di cui innanzi;
- condannare, altresì, il Sig. e la in proprio ovvero in solido tra CP_1 CP_2 loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A., sia del procedimento di primo grado sia del presente, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.; ne ha contestato la fondatezza nel merito e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
L'appellata benché regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e, CP_2 pertanto, deve essere dichiarata contumace.
5 Depositate note scritte rispettivamente in data 9.6.2025 e in data 11.6.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 13.6.2025 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
In via preliminare deve essere dichiarata l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., dei documenti che sono stati depositati per la prima volta dall'appellante nel presente giudizio di appello, pur potendo essere depositati nel giudizio di primo grado.
L'appello è affidato a due motivi.
C.1. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva perso di vista la fattispecie fondamentale sulla quale pronunciarsi, ossia la violazione di una condizione contrattualmente prevista, quale la mancata definizione della due diligence per esclusiva responsabilità dell'odierna parte appellata.
Ed invero, la lettera di intenti prevedeva che, qualora l'appellante avesse comunicato che la due diligence avesse avuto esito non soddisfacente, essa non avrebbe avuto alcun effetto tra le parti, che, quindi, non erano tenute alla stipula del contratto di compravendita, con la Co conseguenza che e la . avrebbero dovuto procedere alla CP_1 CP_5 restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 10.000,00 corrisposta in sede di sottoscrizione della lettera d'intenti.
L'appellante ha ancora dedotto che, nel caso di specie, non si era in presenza di una condizione meramente potestativa, con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 1355 c.c., perché la condizione meramente potestativa è da escludere quando l'evento dedotto in condizione non sia rimesso al mero arbitrio della parte, ma dipenda anche da fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato; nel caso di specie, l'evento dedotto in condizione (esito soddisfacente delle due diligence) non era rimesso all'arbitrio dell'appellante, ma alla condotta del promittente alienante, ed entrambe le parti, poi, riconoscevano chiaramente, che in caso di mancata stipula del contratto di vendita, maturava il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte.
C.2. Con il secondo motivo di appello, ha dedotto che il primo giudice non Parte_1 aveva considerato che in data 3.11.2020 , mentre era in trattativa con lui, aveva CP_1 venduto le proprie quote sociali della ad un'altra società, People s.r.l., in assoluta CP_2
6 malafede;
inoltre, a seguito della cessione delle quote sociali, da parte di CP_1
l'unica legittimata a contestare la sua domanda alla restituzione della somma di € 10.000,00 era la società che, poi, avrebbe avuto azione di regresso nei confronti dell'ex socio CP_2
; allo stesso modo, la società era anche l'unica legittimata a chiedere i CP_1 CP_2 danni che erano stati, invece, chiesti dall'ex socio . CP_1
C.3. Il primo motivo di appello è inammissibile, perché non contesta il passaggio motivazionale con cui il primo giudice, valorizzando la circostanza che la clausola condizionale contenuta nella lettera d'intenti dedotta in giudizio prevedeva, in sostanza, che il promissario acquirente, , potesse liberarsi a suo piacimento dall'impegno Parte_1 preso, mentre il promittente alienante rimaneva vincolato all'impegno di vendita preso per il tempo indicato, in attesa della decisione del promissario acquirente, qualificava la clausola predetta come un patto di opzione, ai sensi dell'art. 1331 c.c., ed il versamento della somma di
€ 10.000,00 come prezzo dell'opzione.
Giova rilevare che nella lettera d'intenti sottoscritta in 2.3.2020 da , quale Parte_1 futuro acquirente, da e da entrambi soci della quali futuri CP_1 Per_1 CP_2 alienanti, e dalla le parti prevedevano che la sottoscrizione del contratto definitivo, CP_2 avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale sociale della che sarebbe CP_2 dovuta avvenire entro e non oltre il 31.5.2002, era sospensivamente condizionata, “ad insindacabile giudizio” di , al positivo esito di una ordinaria “due diligence”, Parte_1 che aveva ad oggetto l'accertamento di eventuali criticità ritenute ostative al perfezionamento dell'operazione.
Era, altresì, previsto: “Resta inteso che lo svolgimento e l'eventuale esito positivo della “due diligence” preliminare non potrà limitare il diritto dell'acquirente di non procedere all'acquisto delle quote della società, con esonero di qualsivoglia responsabilità in capo allo scrivente”.
Effettivamente, in tale ultima previsione contenuta nella lettera di intenti può ravvisarsi un patto d'opzione, ai sensi dell'art. 1331 c.c.
D'altra parte, lo stesso appellante, ricorrente in primo grado, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
a fondamento della sua domanda di restituzione della somma di € 10.000,00, aveva cura di evidenziare che “la lettera di intenti, inoltre, prevedeva che lo svolgimento e l'eventuale esito positivo della “due diligence” preliminare non avrebbe potuto limitare il diritto dell'acquirente di non procedere all'acquisto delle quote della società” (la Pt_1
7 sottolineatura è dello stesso ricorrente in primo grado, odierno appellante) e, oltre a dedurre che la “due diligence” non era stata completata a causa della mancata trasmissione da parte CO della società I di tutta la documentazione richiesta, precisava che egli “aveva esercitato la propria volontà, a prescindere dall'esito della due diligence, come previsto nella lettera
d'intenti” (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pag. 2).
Appare evidente che il ricorrente fonda la sua richiesta di restituzione della somma di €
10.000,00 su due presupposti, tra loro alternativi: il mancato completamento della “due diligence”, che assume imputabile alla società per la mancata trasmissione, da parte CP_2 di quest'ultima, di tutta la documentazione richiesta;
il legittimo esercizio della sua facoltà di non addivenire alla stipula del contratto di acquisto delle quote sociali, a prescindere dell'esito della due diligence, come espressamente previsto dalla lettera di intenti, con una previsione che, effettivamente, si presta ad essere qualificata come patto di opzione.
La declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, per non aver contestato l'appellante la qualificazione, da parte del primo giudice, della previsione contenuta nella lettera di intenti come patto di opzione, assorbe ogni ulteriore questione, introdotta dal primo motivo di appello, sul se il mancato completamento della due diligence fosse imputabile alla società appellata, come assume l'appellante, in contrasto, però, con la documentazione in atti, ove si consideri che, per quanto risulta dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado, all'ultima mail in ordine di tempo, in atti, del 2.4.2020, con cui il commercialista della società inviava al commercialista dello la documentazione che aveva reperito, CP_2 Pt_1 precisando che lo aveva dichiarato che avrebbe potuto fare a meno di ulteriori Pt_1 documenti, e manifestando, in ogni caso, la disponibilità a trasmettere ulteriore documentazione, ove richiesta, non faceva seguito alcuna richiesta di ulteriori documenti da parte dello e del suo commercialista. Pt_1
C.4. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta la legittimazione passiva dell'appellato , in relazione alla sua domanda restitutoria, per essere legittimata CP_1 passiva solo la società avendo venduto a terzi le sue quote sociali, è CP_2 CP_1 inammissibile per carenza di interesse, in quanto, oltre al fatto che è lo stesso appellante a proporre la domanda restitutoria della somma di € 10.000,00 nei confronti sia di
[...]
CO
che della I “in proprio o in solido tra loro”, il primo giudice rigettava detta CP_1 domanda non per difetto di legittimazione passiva, o di titolarità passiva, di , CP_1 ma perché l'appellante non era titolare di nessun diritto alla restituzione della somma di €
8 10.000,00, avendo versato detta somma a titolo di prezzo del patto di opzione.
Allo stesso modo, il secondo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui l'appellante contesta la legittimazione attiva dell'appellato a CP_1 chiedere il risarcimento dei danni, per la dirimente ragione che detta domanda - peraltro di natura meramente dichiarativa, perché volta ad accertare solo che lo aveva determinato Pt_1 un danno a quantificato in € 9.200,00, con riserva di chiedere CP_1 successivamente la condanna al risarcimento - è stata rigettata dal primo giudice per insussistenza del diritto al risarcimento dei danni, in ragione dell'esistenza del patto di opzione contenuto nella lettera di intenti.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella CP_1 misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore della causa di appello, determinato dal petitum, pari a € 10.000,00), ed applicando valori tariffari minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, e valori tariffari intermedi tra minimi e medi per tutte le altre fasi, per il numero limitato e non complesso dei motivi di appello e delle questioni ad essi sottese.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuale in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e la società appellata essendo quest'ultima rimasta CP_2 contumace.
In considerazione del rigetto dell'appello, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012,
n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
9 della avverso l'ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. rep. n. 2739/2022, del CP_2
Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, depositata in data 24.2.2022 e comunicata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata CP_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese CP_1 del giudizio secondo grado, che liquida in € 3.897,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Nulla per le spese tra l'appellante e l'appellata contumace CP_2
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 3.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1247/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Laura Cavotti (C.F. , presso il cui C.F._2 studio in Napoli, alla via Scarlatti, n. 60, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CP_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello, dall'avv. Massimiliano Cosomati (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._4 in Napoli, alla via Nuova San Rocco, n. 95, elettivamente domicilia;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.-P.IVA ) CP_2 P.IVA_1
1 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli,
Undicesima Sezione Civile, depositata in data 25.2.2022, comunicata in pari data.
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 9-11.6.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.6.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 7.5.2021, dinanzi al Tribunale di Napoli,
deduceva che: Parte_1
- in data 2.3.2020 aveva sottoscritto una lettera di intenti a stipulare contratto di compravendita dell'intero capitale sociale della e che aveva versato, all'atto CP_2 della sottoscrizione della lettera predetta, a , quale titolare del 50% del capitale CP_1 sociale, la somma di € 10.000,00, a titolo di impegno a stipulare il contratto di acquisto delle quote sociali;
- la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita era stata fissata entro e non oltre il 31.5.2020 ed era, altresì, sospensivamente condizionata al positivo esito, ad insindacabile giudizio del ricorrente, di un'ordinaria due diligence, avente ad oggetto l'accertamento di eventuali criticità ostative al perfezionamento dell'operazione;
- la lettera di intenti prevedeva che l'eventuale esito positivo della due diligence non avrebbe potuto limitare il diritto dell'acquirente di non procedere all'acquisto delle quote della società, con esclusione di ogni responsabilità;
-inoltre, nel caso in cui la due diligence non avesse avuto esito soddisfacente, la lettera d'intenti non avrebbe avuto alcun effetto tra le parti, le stesse non sarebbero state tenute alla Co Con stipula del contratto di compravendita e e la . avrebbero dovuto CP_1 restituirgli la somma di € 10.000,00, corrisposta al momento della sottoscrizione della lettera d'intenti;
-attesa la mancata trasmissione, da parte della di tutta la documentazione richiesta, la CP_2 due diligence non era stata completata e, comunque, egli aveva esercitato la propria volontà, a prescindere dall'esito della due diligence, di non acquistare più le quote della società;
- poiché la lettera di intenti non aveva più effetto tra le parti, egli aveva diritto alla restituzione, da parte di e della della somma di € 10.000,00. CP_1 CP_2
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo:
2 Nel merito:
a) accertare l'illegittima ritenzione della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte Co del Sig. e dalla . GI. in persona dell'amm.re unico p.t., in forza della CP_1 CP_2 lettera di intenti sottoscritta dalle parti in data 02.03.2020; CO b) per l'effetto condannare il sig. e la GI. in proprio ovvero in CP_1 CP_2 solido tra loro, alla restituzione in favore dell'istante della somma di € 10.000,00
(diecimila/00), oltre interessi moratori sino al saldo, ex Decreto Legislativo n. 231/2002, per la causale di cui innanzi;
c) in ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Il tutto con vittoria di spese e competenze della presente procedura con attribuzione al procuratore antistatario”.
Notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a e alla si costituiva in CP_1 CP_2 CP_1 giudizio, con comparsa di risposta depositata il 14.2.2022, contestando la fondatezza delle avverse domande ed, in particolare, la circostanza del mancato invio al ricorrente di tutta la documentazione da lui richiesta, e deduceva che:
- in realtà, il ricorrente, ritenendo la sussistenza di grossi rischi di impresa dovuti alla sopravvenuta epidemia da Covid-19, aveva esercitato il diritto di non procedere all'acquisto delle quote sociali della come gli era consentito dalla lettera di intenti, che, però, CP_2 in tal caso, non prevedeva la restituzione della somma di € 20.00,00, dovendo detta somma essere restituita solo quando la due diligence avesse avuto esito non soddisfacente;
- solo quando il ricorrente aveva chiesto la restituzione delle somme versate, manifestando Co Con l'intenzione di non procedere più all'acquisto delle quote della società . dette quote erano state vendute ad un terzo;
- dalla condotta del ricorrente erano derivati danni ai resistenti, sia per le spese affrontate per fornire la documentazione richiesta dal ricorrente, sia per la perdita di affari migliori e chance, danni che i resistenti si riservavano di chiedere con separato giudizio.
Tanto dedotto, così concludeva: CP_1
“In ogni caso: CO
- accertare e dichiarare che la documentazione è stata regolarmente fornita dalla al CP_5 sig. al fine della due diligence;
Parte_1
3 CO
- Accertare e Dichiarare che il sig. e la hanno rispettato la lettera CP_1 CP_5
d'intenti;
- Accertare e Dichiarare che il sig. si è reso inadempiente nei confronti del sig. Parte_1
CO
e della per non aver rispettato la lettera d'intenti ed è incorso in CP_1 CP_5 responsabilità precontrattuale e/o contrattuale;
- Accertare e dichiarare la legittima detenzione della somma di 10.000,00 da parte del sig. CO
e della CP_1 CP_5
- Accertare e dichiarare (sul punto ci si riserva di procedere in futuro con la richiesta di risarcimento danni) che il sig. ha determinato un danno al sig Parte_1 CP_1
CO ed alla di € 9.200,00 oltre a tutte le spese affrontate per fornire la documentazione CP_5 richiesta e la perdita di fare affari migliori e di chance, con un danno emergente e un lucro cessante.
- Condannare il sig. alla maggior condanna ex art 96 cpc per lite temeraria;
Parte_1
- Condannare il sig. alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La resistente benché regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio, CP_2 rimanendo contumace.
Il Tribunale, con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 24.2.2022, comunicata in pari data, rigettava tutte le domande, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il giudice di primo grado fondava la decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- la clausola condizionale contenuta nella lettera d'intenti, ed invocata dal ricorrente, prevedeva, in sostanza, che il promittente acquirente avrebbe potuto liberarsi a suo piacimento dall'impegno preso;
- si trattava, quindi, di una condizione meramente potestativa nulla, ai sensi dell'art. 1355 c.c.;
- ne conseguiva che era applicabile l'art. 1354, comma 3, c.c., secondo cui “se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo
l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419”; tale ultimo articolo dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”;
- occorreva, quindi, interrogarsi sulla validità del contratto alla luce del disposto di cui all'art. 4 1367 c.c., secondo cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”;
- orbene, il patto in questione era da qualificare come un patto d'opzione, ossia un patto in base al quale una delle parti rimane vincolata ad una propria dichiarazione (che vale come proposta irrevocabile) e l'altra ha la facoltà di accettarla o meno;
- la somma versata, allora, era il prezzo dell'opzione, ovvero dell'impegno unilateralmente assunto dalla controparte per il periodo pattuito;
- pertanto, il promittente alienante non era tenuto a restituirlo, mentre a, sua volta, il promissario acquirente non era tenuto ad alcun indennizzo per le spese o le occasioni commerciali perse da controparte in quanto coperte dal prezzo versato.
B. Giudizio di appello
Avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 24.2.2022 e comunicata in pari data, ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1 pec in data 22.3.2022 a e alla chiedendo, in riforma CP_1 CP_2 dell'ordinanza impugnata, di:
- accertare l'illegittima ritenzione della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte del
Sig. e dalla in persona dell'amm.re unico p.t., in forza della CP_1 CP_2 lettera di intenti sottoscritta dalle parti in data 02.03.2020;
- per l'effetto condannare il Sig. e la in proprio ovvero in solido CP_1 CP_2 tra loro, alla restituzione del pagamento in favore dell'istante della somma di € 10.000,00
(diecimila/00), oltre interessi moratori sino al saldo, ex Decreto Legislativo n. 231/2002, per la causale di cui innanzi;
- condannare, altresì, il Sig. e la in proprio ovvero in solido tra CP_1 CP_2 loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A., sia del procedimento di primo grado sia del presente, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.; ne ha contestato la fondatezza nel merito e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
L'appellata benché regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e, CP_2 pertanto, deve essere dichiarata contumace.
5 Depositate note scritte rispettivamente in data 9.6.2025 e in data 11.6.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 13.6.2025 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
In via preliminare deve essere dichiarata l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., dei documenti che sono stati depositati per la prima volta dall'appellante nel presente giudizio di appello, pur potendo essere depositati nel giudizio di primo grado.
L'appello è affidato a due motivi.
C.1. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva perso di vista la fattispecie fondamentale sulla quale pronunciarsi, ossia la violazione di una condizione contrattualmente prevista, quale la mancata definizione della due diligence per esclusiva responsabilità dell'odierna parte appellata.
Ed invero, la lettera di intenti prevedeva che, qualora l'appellante avesse comunicato che la due diligence avesse avuto esito non soddisfacente, essa non avrebbe avuto alcun effetto tra le parti, che, quindi, non erano tenute alla stipula del contratto di compravendita, con la Co conseguenza che e la . avrebbero dovuto procedere alla CP_1 CP_5 restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 10.000,00 corrisposta in sede di sottoscrizione della lettera d'intenti.
L'appellante ha ancora dedotto che, nel caso di specie, non si era in presenza di una condizione meramente potestativa, con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 1355 c.c., perché la condizione meramente potestativa è da escludere quando l'evento dedotto in condizione non sia rimesso al mero arbitrio della parte, ma dipenda anche da fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato; nel caso di specie, l'evento dedotto in condizione (esito soddisfacente delle due diligence) non era rimesso all'arbitrio dell'appellante, ma alla condotta del promittente alienante, ed entrambe le parti, poi, riconoscevano chiaramente, che in caso di mancata stipula del contratto di vendita, maturava il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte.
C.2. Con il secondo motivo di appello, ha dedotto che il primo giudice non Parte_1 aveva considerato che in data 3.11.2020 , mentre era in trattativa con lui, aveva CP_1 venduto le proprie quote sociali della ad un'altra società, People s.r.l., in assoluta CP_2
6 malafede;
inoltre, a seguito della cessione delle quote sociali, da parte di CP_1
l'unica legittimata a contestare la sua domanda alla restituzione della somma di € 10.000,00 era la società che, poi, avrebbe avuto azione di regresso nei confronti dell'ex socio CP_2
; allo stesso modo, la società era anche l'unica legittimata a chiedere i CP_1 CP_2 danni che erano stati, invece, chiesti dall'ex socio . CP_1
C.3. Il primo motivo di appello è inammissibile, perché non contesta il passaggio motivazionale con cui il primo giudice, valorizzando la circostanza che la clausola condizionale contenuta nella lettera d'intenti dedotta in giudizio prevedeva, in sostanza, che il promissario acquirente, , potesse liberarsi a suo piacimento dall'impegno Parte_1 preso, mentre il promittente alienante rimaneva vincolato all'impegno di vendita preso per il tempo indicato, in attesa della decisione del promissario acquirente, qualificava la clausola predetta come un patto di opzione, ai sensi dell'art. 1331 c.c., ed il versamento della somma di
€ 10.000,00 come prezzo dell'opzione.
Giova rilevare che nella lettera d'intenti sottoscritta in 2.3.2020 da , quale Parte_1 futuro acquirente, da e da entrambi soci della quali futuri CP_1 Per_1 CP_2 alienanti, e dalla le parti prevedevano che la sottoscrizione del contratto definitivo, CP_2 avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale sociale della che sarebbe CP_2 dovuta avvenire entro e non oltre il 31.5.2002, era sospensivamente condizionata, “ad insindacabile giudizio” di , al positivo esito di una ordinaria “due diligence”, Parte_1 che aveva ad oggetto l'accertamento di eventuali criticità ritenute ostative al perfezionamento dell'operazione.
Era, altresì, previsto: “Resta inteso che lo svolgimento e l'eventuale esito positivo della “due diligence” preliminare non potrà limitare il diritto dell'acquirente di non procedere all'acquisto delle quote della società, con esonero di qualsivoglia responsabilità in capo allo scrivente”.
Effettivamente, in tale ultima previsione contenuta nella lettera di intenti può ravvisarsi un patto d'opzione, ai sensi dell'art. 1331 c.c.
D'altra parte, lo stesso appellante, ricorrente in primo grado, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
a fondamento della sua domanda di restituzione della somma di € 10.000,00, aveva cura di evidenziare che “la lettera di intenti, inoltre, prevedeva che lo svolgimento e l'eventuale esito positivo della “due diligence” preliminare non avrebbe potuto limitare il diritto dell'acquirente di non procedere all'acquisto delle quote della società” (la Pt_1
7 sottolineatura è dello stesso ricorrente in primo grado, odierno appellante) e, oltre a dedurre che la “due diligence” non era stata completata a causa della mancata trasmissione da parte CO della società I di tutta la documentazione richiesta, precisava che egli “aveva esercitato la propria volontà, a prescindere dall'esito della due diligence, come previsto nella lettera
d'intenti” (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pag. 2).
Appare evidente che il ricorrente fonda la sua richiesta di restituzione della somma di €
10.000,00 su due presupposti, tra loro alternativi: il mancato completamento della “due diligence”, che assume imputabile alla società per la mancata trasmissione, da parte CP_2 di quest'ultima, di tutta la documentazione richiesta;
il legittimo esercizio della sua facoltà di non addivenire alla stipula del contratto di acquisto delle quote sociali, a prescindere dell'esito della due diligence, come espressamente previsto dalla lettera di intenti, con una previsione che, effettivamente, si presta ad essere qualificata come patto di opzione.
La declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, per non aver contestato l'appellante la qualificazione, da parte del primo giudice, della previsione contenuta nella lettera di intenti come patto di opzione, assorbe ogni ulteriore questione, introdotta dal primo motivo di appello, sul se il mancato completamento della due diligence fosse imputabile alla società appellata, come assume l'appellante, in contrasto, però, con la documentazione in atti, ove si consideri che, per quanto risulta dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado, all'ultima mail in ordine di tempo, in atti, del 2.4.2020, con cui il commercialista della società inviava al commercialista dello la documentazione che aveva reperito, CP_2 Pt_1 precisando che lo aveva dichiarato che avrebbe potuto fare a meno di ulteriori Pt_1 documenti, e manifestando, in ogni caso, la disponibilità a trasmettere ulteriore documentazione, ove richiesta, non faceva seguito alcuna richiesta di ulteriori documenti da parte dello e del suo commercialista. Pt_1
C.4. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta la legittimazione passiva dell'appellato , in relazione alla sua domanda restitutoria, per essere legittimata CP_1 passiva solo la società avendo venduto a terzi le sue quote sociali, è CP_2 CP_1 inammissibile per carenza di interesse, in quanto, oltre al fatto che è lo stesso appellante a proporre la domanda restitutoria della somma di € 10.000,00 nei confronti sia di
[...]
CO
che della I “in proprio o in solido tra loro”, il primo giudice rigettava detta CP_1 domanda non per difetto di legittimazione passiva, o di titolarità passiva, di , CP_1 ma perché l'appellante non era titolare di nessun diritto alla restituzione della somma di €
8 10.000,00, avendo versato detta somma a titolo di prezzo del patto di opzione.
Allo stesso modo, il secondo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui l'appellante contesta la legittimazione attiva dell'appellato a CP_1 chiedere il risarcimento dei danni, per la dirimente ragione che detta domanda - peraltro di natura meramente dichiarativa, perché volta ad accertare solo che lo aveva determinato Pt_1 un danno a quantificato in € 9.200,00, con riserva di chiedere CP_1 successivamente la condanna al risarcimento - è stata rigettata dal primo giudice per insussistenza del diritto al risarcimento dei danni, in ragione dell'esistenza del patto di opzione contenuto nella lettera di intenti.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella CP_1 misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore della causa di appello, determinato dal petitum, pari a € 10.000,00), ed applicando valori tariffari minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, e valori tariffari intermedi tra minimi e medi per tutte le altre fasi, per il numero limitato e non complesso dei motivi di appello e delle questioni ad essi sottese.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuale in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e la società appellata essendo quest'ultima rimasta CP_2 contumace.
In considerazione del rigetto dell'appello, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012,
n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
9 della avverso l'ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. rep. n. 2739/2022, del CP_2
Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, depositata in data 24.2.2022 e comunicata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata CP_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese CP_1 del giudizio secondo grado, che liquida in € 3.897,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Nulla per le spese tra l'appellante e l'appellata contumace CP_2
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 3.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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