Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 9986/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MATRULLO LUIGI, con elezione di domicilio in CORSO
SECONDIGLIANO 94 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25-4-2024, l'istante in epigrafe, titolare di assegno sociale, esponeva che dall'1-1-2023 l' aveva CP_2 sospeso l'erogazione della prestazione senza nulla comunicare;
che in data 13-9-2023, aveva, comunque, presentato domanda di ricostituzione della prestazione che era rimasta senza esito;
che, nel mese di settembre 2023, il figlio, , aveva ricevuto Persona_1 comunicazione di indebito, avverso il quale era pendente altro giudizio, relativamente a ratei di prestazione riscossi dal 2012 al 2020, dopo il decesso del titolare;
che aveva ricevuto alcuna Persona_2 comunicazione per tale indebito e, in ogni caso, aveva rinunciato all'eredità; che l'assegno sociale non era mai stato revocato e sussistevano i requisiti reddituali per il riconoscimento della prestazione.
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per omessa comunicazione dei redditi;
assumeva che l'istante, pur beneficiando del beneficio in misura ridotta, per la presumibile esistenza di altri redditi del nucleo familiare, nello specifico, del marito, deceduto nel 2012, non aveva mai richiesto il ricalcolo della prestazione;
sosteneva che il figlio avesse riscosso i Persona_1 ratei post mortem della prestazione di cui era titolare il marito fino ad
Agosto 2023 .
******
Va, in via preliminare disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa dell' CP_2
In caso di impugnazione del provvedimento di sospensione della erogazione della prestazione, in quanto tale atto non costituisce un provvedimento emesso all'esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, ma un provvedimento di natura cautelare dell'ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso, non trovano applicazione le norme che concernono la procedibilità e proponibilità della domanda (v., per principio analogo, espresso in tema di decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del
2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, Cass. n. 2119 del
29/01/2018; Cass. n. 28818 del 16/12/2020).
Va, poi, sgombrato il campo di indagine dalle questioni che esulano dal presente giudizio. Oggetto del giudizio è, invero, unicamente l'accertamento del diritto dell'istante al ripristino del beneficio dell'assegno sociale che l' CP_2 senza alcuna comunicazione, ha sospeso da gennaio 2023.
E', invece, estranea la questione che attiene alla rideterminazione della misura del trattamento, rispetto alla quale nel ricorso non vi è alcuna allegazione, se non la mera deduzione di aver presentato domanda amministrativa in tale senso;
né, in ogni caso, risulta alcuna domanda in tal senso formulata nelle conclusioni del ricorso.
Parimenti esula dal presente giudizio la richiesta di restituzione di
2 indebito nei confronti del figlio, , il quale avrebbe Persona_1 riscosso i ratei della prestazione di cui era titolare il padre, marito della ricorrente, per il periodo successivo al suo decesso.
Le circostanze riferite sul punto, sebbene inducano suggestive allusioni ad ipotesi di rilievo penale che, cioè, anche la ricorrente possa avere beneficiato del maggior reddito derivante dall'asserito comportamento illecito del figlio (motivo per il quale non avrebbe mai chiesto la rideterminazione della misura del beneficio), in mancanza di una richiesta di indebito analoga a quella fatta valere nei confronti del figlio (relativamente al quale pende altro giudizio), non autorizza ad estendere alla parte istante le imputazioni ascritte al di lei figlio. Venendo, quindi, all'esame della domanda, l' in ogni caso, ha CP_2 contestato che l'istante, nonostante sollecitata, non abbia comunicato i redditi richiesti ai fini della prova del requisito richiesto.
Gli è, tuttavia, che dalla documentazione in atti (v. attestato Agenzia delle Entrate per gli anni dal 2020 al 2022), la ricorrente era titolare di un reddito entro i limiti di legge per potere beneficiare del trattamento poi sospeso da gennaio 2023. Peraltro, l'eventuale omessa comunicazione all' dei redditi CP_2 ovvero delle sue variazioni, non incide sulla maturazione del diritto, in presenza dei presupposti di legge, che, nella specie, come si è detto, risultano documentati. L va, pertanto, condannato al pagamento dei ratei della CP_2 prestazione dell'assegno sociale, nella misura di legge, a decorrere da gennaio 2023, data di sospensione dell'erogazione, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno sociale a decorrere da gennaio 2023 oltre accessori di legge;
2) condanna l' alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in
€ 1120,00, comprensive di spese forfettarie, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 04/06/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
3