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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14900 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 C.P.C. CP_1
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 55370/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], (C.F. ), rappresentato e Pt_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Ascari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Modena, via
A. Begarelli n. 13;
Ricorrente contro
[...]
, in Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_3
Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22/12/2024, il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la propria coniuge e i loro due figli in ed ha chiesto ordinarsi all'Ambasciata CP_2 territorialmente competente di rilasciare il visto di ingresso in loro favore, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 20/6/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 17/6/2025, rappresentando di aver provveduto a comunicare a parte ricorrente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda per il giorno 14/5/2025, pertanto chiedendo disporsi il differimento dell'udienza in attesa dell'esito del procedimento amministrativo. Con le note scritte depositate in data 15/6/2025, parte ricorrente ha rappresentato la condizione di pendenza del procedimento amministrativo, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza cartolare del 26/9/2025.
Con le note scritte depositate in data 24/9/2025, parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti di ingresso in favore dei familiari ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data
14/6/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena i nulla osta al ricongiungimento Per_ familiare in favore della coniuge nata in [...] [...], e dei figli CP_4 CP_2
, nata in [...] [...], e nato in [...] [...]; che,
[...] CP_2 Persona_2 CP_2 non avendo ottenuto alcun riscontro dall'Ambasciata di nonostante il decorrere di un CP_2 notevole lasso temporale, il ricorrente ha quindi deciso di adire la via giudiziaria;
che con PEC del 16 aprile 2025 l' ad ha provveduto a comunicare l'avvenuta Controparte_2 CP_2 fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in favore dei familiari del ricorrente per il giorno 14 maggio 2025; che in data 30 giugno 2025 l' CP_2
ad ha provveduto a rilasciare il visto di ingresso ai familiari del ricorrente.
[...] CP_2
Il procedimento deve di conseguenza essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente rappresentato di aver nelle more conseguito il diritto che egli intendeva far valere nel presente giudizio.
Possono essere compensate le spese di causa, alla luce di quanto richiesto da parte ricorrente e tenuto conto che notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_2 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 26/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio