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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1745/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300913/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO AN impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T300913/2022, inerente al recupero a tassazione di redditi non dichiarati, quali maggiori compensi, per l'anno 2016, derivanti dall'esercizio di attività medica (in particolare, derivanti da visite mediche propedeutiche al rilascio della patente di guida per autoveicoli).
A sostegno della propria domanda, deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 comma 5 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Sosteneva di avere applicato alle visite mediche effettuate per il rinnovo delle patenti di guida, che si svolgono in giorni concordati, presso le agenzie preposte, la tariffa di € 16,00.
Sosteneva, ancora, di avere, nell'anno 2016, effettuato n.
2.674 prestazioni per il rinnovo delle patenti auto presso varie agenzie e che la fatturazione era stata eseguita nei confronti di tutti i beneficiari finali delle prestazioni;
che l'Ufficio, sulla base della sola e mera applicazione di un tariffario vigente per chi si rivolge alla sanità pubblica, utilizzando una presunzione semplice, aveva qualificato la somma di euro
12.461,00 come ricavo non fatturato relativamente alla somma di € 4,66 ( differenza tra il tariffario -non allegato all'accertamento- e l'importo delle fatture emesse moltiplicato il numero di fatture (n. 2.674).
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
Con propria memoria, si costituiva l'Agenzia delle Entrate e ribadiva la correttezza dell'accertamento induttivo avendo rideterminato il valore della prestazione medica singola effettuata dal contribuente in
€ 16,00 ad Euro 20,66, corrispondente a quello determinato dal servizio sanitario;
Sottolineava che il servizio relativo alla prestazione medica fornito dai privati, che offrivano ai clienti la possibilità di effettuare le visite mediche in maniera più sbrigativa rispetto alle lunghe liste d'attesa dei
CUP ed in orari più confacenti con le loro esigenze lavorative, era certamente più alto del prezzo di 20,66 praticato dalla struttura pubblica.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 6 maggio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi centrale dell'Ufficio, che ha portato all'emissione dell'avviso di accertamento, è la non congruità del compenso di € 16,00, desunta dal confronto con la tariffa applicata dall'Azienda Sanitaria Pubblica
(ASP), pari a € 20,66.
Osserva la Corte che l'avviso di accertamento impugnato è debitamente motivato con riferimento agli specifici elementi presuntivi posti a fondamento del metodo adottato per la ricostruzione del reddito sottratto all'imposizione fiscale e che, in particolare, la motivazione assunta dall'Amministrazione in relazione alla quantificazione del prezzo della singola prestazione può essere ritenuta adeguatamente supportata da elementi logico-giuridici, che questa Corte condivide.
In particolare, deve ritenersi idoneo a sostenere la presunzione applicata, la circostanza che l'Ente impositore ha determinato il corrispettivo unitario previsto per ciascuna visita adottando il parametro di riferimento della tariffa fissata per la particolare tipologia di prestazione medica dall'Unità Sanitaria
Provinciale di Catanzaro, pari ad euro 20,66, notoriamente più esigua rispetto a quella utilizzata dalle strutture private che forniscono servizi analoghi.
La stima prudenziale di euro 20,00 come valore medio per visita risulta, quindi, correttamente applicata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione seconda, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, a favore della parte resistente, che liquida in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente relatore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1745/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300913/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO AN impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T300913/2022, inerente al recupero a tassazione di redditi non dichiarati, quali maggiori compensi, per l'anno 2016, derivanti dall'esercizio di attività medica (in particolare, derivanti da visite mediche propedeutiche al rilascio della patente di guida per autoveicoli).
A sostegno della propria domanda, deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 comma 5 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Sosteneva di avere applicato alle visite mediche effettuate per il rinnovo delle patenti di guida, che si svolgono in giorni concordati, presso le agenzie preposte, la tariffa di € 16,00.
Sosteneva, ancora, di avere, nell'anno 2016, effettuato n.
2.674 prestazioni per il rinnovo delle patenti auto presso varie agenzie e che la fatturazione era stata eseguita nei confronti di tutti i beneficiari finali delle prestazioni;
che l'Ufficio, sulla base della sola e mera applicazione di un tariffario vigente per chi si rivolge alla sanità pubblica, utilizzando una presunzione semplice, aveva qualificato la somma di euro
12.461,00 come ricavo non fatturato relativamente alla somma di € 4,66 ( differenza tra il tariffario -non allegato all'accertamento- e l'importo delle fatture emesse moltiplicato il numero di fatture (n. 2.674).
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
Con propria memoria, si costituiva l'Agenzia delle Entrate e ribadiva la correttezza dell'accertamento induttivo avendo rideterminato il valore della prestazione medica singola effettuata dal contribuente in
€ 16,00 ad Euro 20,66, corrispondente a quello determinato dal servizio sanitario;
Sottolineava che il servizio relativo alla prestazione medica fornito dai privati, che offrivano ai clienti la possibilità di effettuare le visite mediche in maniera più sbrigativa rispetto alle lunghe liste d'attesa dei
CUP ed in orari più confacenti con le loro esigenze lavorative, era certamente più alto del prezzo di 20,66 praticato dalla struttura pubblica.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 6 maggio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi centrale dell'Ufficio, che ha portato all'emissione dell'avviso di accertamento, è la non congruità del compenso di € 16,00, desunta dal confronto con la tariffa applicata dall'Azienda Sanitaria Pubblica
(ASP), pari a € 20,66.
Osserva la Corte che l'avviso di accertamento impugnato è debitamente motivato con riferimento agli specifici elementi presuntivi posti a fondamento del metodo adottato per la ricostruzione del reddito sottratto all'imposizione fiscale e che, in particolare, la motivazione assunta dall'Amministrazione in relazione alla quantificazione del prezzo della singola prestazione può essere ritenuta adeguatamente supportata da elementi logico-giuridici, che questa Corte condivide.
In particolare, deve ritenersi idoneo a sostenere la presunzione applicata, la circostanza che l'Ente impositore ha determinato il corrispettivo unitario previsto per ciascuna visita adottando il parametro di riferimento della tariffa fissata per la particolare tipologia di prestazione medica dall'Unità Sanitaria
Provinciale di Catanzaro, pari ad euro 20,66, notoriamente più esigua rispetto a quella utilizzata dalle strutture private che forniscono servizi analoghi.
La stima prudenziale di euro 20,00 come valore medio per visita risulta, quindi, correttamente applicata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione seconda, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, a favore della parte resistente, che liquida in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente relatore