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Ordinanza 7 gennaio 2025
Ordinanza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, ordinanza 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
RG. 1332/2020
Il giudice a scioglimento della riserva che precede nella causa promossa da:
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratrice in carica, sig.ra Parte_1 P.IVA_1
con sede in San Giorgio a Liri (FR), Via Ausonia n. 98/A, rappresentata e Parte_2
difesa, giusta mandato ad litem rilasciato su foglio separato e da intendersi apposto in calce al presente atto, dall'Avv. FATINA ERCOLANO (C.F.: e con la stessa elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Cassino alla Via G. Marconi n. 70 - Comunicazioni di Cancelleria effettuabili al seguente numero di fax: 0776.917000 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONTRO
(P.IVA: , con sede in CASSINO (FR) alla Via Aligerno n. Controparte_1 P.IVA_2
83, in persona dell'Amministratore Unico, (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...]
OGGETTO: risoluzione contrattuale, restituzione autovettura e risarcimento danni
Premesso che:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato regolarmente notificato la società ricorrente invocava il
Tribunale affinché: fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti per inadempimento imputabile a parte convenuta e conseguentemente: condannare la medesima parte convenuta, , in persona del l.r. pro tempore, alla restituzione del veicolo Controparte_3
FIAT tg. EP616MG e al risarcimento dei danni, anche per il ritardo, autorizzando Parte_3
la società ricorrente a trattenere le somme già riscosse a titolo risarcitorio. Condannare la società resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio e di quello cautelare. Avevano premesso di aver venduto il veicolo FIAT DOBLO' CARGO tg. EP616MG alla e regolavano il pagamento dell'indicato veicolo in contanti per € 1.000,00, Controparte_3 nonché, a garanzia del residuo pagamento, attraverso l'emissione di n.ri 12 effetti cambiari per un totale complessivo di € 6.000,00 (€ 500,00 cadauno) – Doc.2; Che nn. 8 effetti cambiari, per un totale complessivo di € 4.000,00, tornavano insoluti con spese di protesto e bancarie pari ad € 346,44 -
DOC. 6; Che la società istante, in data 11/09/2019, in forza di nn. 7 effetti cambiari, notificava alla società debitrice atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 4.089,75 rimasto tuttavia privo di effetto – DOC. 7; Che la istante, sulla base di tali fattuali premesse, ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere il sequestro giudiziario del veicolo Controparte_4
tg. EP616MG; Che il provvedimento cautelare richiesto dalla istante veniva concesso dal Giudice assegnatario con decreto inaudita altera parte del 19/11/2019 ed eseguito il successivo 21/11/2019 -
DOC. 8, 9; Che il Giudice del Tribunale di Cassino, in persona del dott. Lorenzo Sandulli, a definizione del giudizio cautelare promosso dalla nei confronti della Parte_4
con ordinanza di accoglimento totale del 2/03/2020, così provvedeva: “1) Controparte_1
Conferma in ogni sua parte il decreto emesso inaudita altera parte in data 19.11.2019; 2) per l'effetto:
a) dispone, fatta salva l'ipotesi che il bene sia stato ceduto o alienato a terzi, il sequestro giudiziario del veicolo Fiat Doblò Cargo tg. EP616MG alienato alla in persona del l.r.p.t., in Controparte_1
qualunque luogo lo stesso sia depositato e custodito;
b) nomina custode del veicolo suindicato
[...]
quale l.r.p.t. della società ricorrente domiciliata per la carica in San Giorgio a Liri Parte_2
(FR) alla Via Ausonia n. 98/A”.
I resistenti non si costituivano.
Istruita la causa solo con la documentazione prodotta dalle parti stante la natura documentale della vicenda la causa è stata rinviata per le conclusioni.
Ciò posto si evidenzia che:
l'azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc. è ammissibile e ciò perché la causa rientra nell'ambito delle previsioni e prescrizioni di cui alla menzionata norma e si fonda sull'autonomo presupposto della sufficienza di una istruttoria sommaria, che garantisce una trattazione della causa ancora più snella e deformalizzata (sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, rimessa alla opportunità del giudice l'assunzione degli atti di istruzione rilevanti, e tutto ciò alla prima udienza) e soprattutto una definizione del giudizio con modalità più elastiche e semplificate (decisione con ordinanza e non con sentenza). Inoltre, le deduzioni svolte da parte istante unitamente al corredo documentale che lo supporta, giustificano la possibilità di una istruzione sommaria. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha provato sia la legittimazione attiva attraverso la documentazione prodotta ovvero il libretto di circolazione del veicolo sia il contratto di vendita ed ha altresì provato l'inadempimento attraverso la produzione dei titoli cambiari protestati. Quanto al merito della pretesa, “in conseguenza della risoluzione, le cose ricevute in esecuzione del contratto, debbono essere restituite” (Ex plurimis, Cass. n. 1803-70; Cass.
n. 551-65; Cass. 5532-77; Cass. n. 1815-76; Cass. n. 3073-80; Cass. n. 4510-85; Cass. n.
5143-87, Cass. 9579-92; 2135-95; 4465-97). La pronuncia di risoluzione produce, infatti, ai sensi dell'art. 1458 Codice Civile, due distinti effetti: quello liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che opera ex nunc, dal momento della sentenza, e quello restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che opera ex tunc e cioè retroagisce al momento in cui è sorta l'obbligazione, così da importare l'eliminazione di tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione totale o parziale del contratto. A siffatto obbligo restitutorio, com'è noto, si aggiunge - per la parte colpevolmente inadempiente - quello del risarcimento del danno per l'illecito contrattuale commesso;
Che è possibile la liquidazione del danno con riferimento ai dati di comune esperienza (ex art. 115 cpc), specie quelli relativi alle riparazioni di veicoli e ai valori di mercato delle auto riportati nelle riveste specializzate, omettendo ogni ausilio tecnico e derogando ai principi dell'onere e della disponibilità della prova” (Cass. civ.
Sez. II, 04-06-2007, n. 13056);
Le domande proposte sono pertanto tutte pienamente accoglibili e pertanto atteso l'inadempimento della che non ha pagato le cambiali sottoscritte a Controparte_1
pagamento della vendita del veicolo ed è pertanto evidente l'inadempimento contrattuale che giustifica la risoluzione del contratto di vendita con evidente restituzione del veicolo.
Appare accoglibile alla luce della declaratoria di inadempimento del contatto anche la domanda di risarcimento del danno quantificato nella somma riscossa come acconto nella su descritta vendita.
Segue alla soccombenza la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Ciò posto si accoglie il ricorso e si dichiara la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti per inadempimento imputabile a parte convenuta e conseguentemente ordina ai resistenti la restituzione del veicolo FIAT DOBLO' Controparte_1
tg. EP616MG Pt_3
Condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in Controparte_1
seguito all'inadempimento che si quantifica nelle somme già riscosse ed autorizza la società ricorrente a trattenere le somme già riscosse a titolo risarcitorio. -Si condanna altresì i resistenti al pagamento delle spese legali sostenute Controparte_1 dalla ricorrente , quantificate in €.100,00 per spese ed €. 2.000,00 per compensi Parte_1 legali oltre magg. al 15 % per spese generali iva e cpa come per legge.
Cassino data del deposito telematico.
Si comunichi
Il G.o.p.
(d.ssa ORSOLA NAPOLANO)
RG. 1332/2020
Il giudice a scioglimento della riserva che precede nella causa promossa da:
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratrice in carica, sig.ra Parte_1 P.IVA_1
con sede in San Giorgio a Liri (FR), Via Ausonia n. 98/A, rappresentata e Parte_2
difesa, giusta mandato ad litem rilasciato su foglio separato e da intendersi apposto in calce al presente atto, dall'Avv. FATINA ERCOLANO (C.F.: e con la stessa elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Cassino alla Via G. Marconi n. 70 - Comunicazioni di Cancelleria effettuabili al seguente numero di fax: 0776.917000 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONTRO
(P.IVA: , con sede in CASSINO (FR) alla Via Aligerno n. Controparte_1 P.IVA_2
83, in persona dell'Amministratore Unico, (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...]
OGGETTO: risoluzione contrattuale, restituzione autovettura e risarcimento danni
Premesso che:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato regolarmente notificato la società ricorrente invocava il
Tribunale affinché: fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti per inadempimento imputabile a parte convenuta e conseguentemente: condannare la medesima parte convenuta, , in persona del l.r. pro tempore, alla restituzione del veicolo Controparte_3
FIAT tg. EP616MG e al risarcimento dei danni, anche per il ritardo, autorizzando Parte_3
la società ricorrente a trattenere le somme già riscosse a titolo risarcitorio. Condannare la società resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio e di quello cautelare. Avevano premesso di aver venduto il veicolo FIAT DOBLO' CARGO tg. EP616MG alla e regolavano il pagamento dell'indicato veicolo in contanti per € 1.000,00, Controparte_3 nonché, a garanzia del residuo pagamento, attraverso l'emissione di n.ri 12 effetti cambiari per un totale complessivo di € 6.000,00 (€ 500,00 cadauno) – Doc.2; Che nn. 8 effetti cambiari, per un totale complessivo di € 4.000,00, tornavano insoluti con spese di protesto e bancarie pari ad € 346,44 -
DOC. 6; Che la società istante, in data 11/09/2019, in forza di nn. 7 effetti cambiari, notificava alla società debitrice atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 4.089,75 rimasto tuttavia privo di effetto – DOC. 7; Che la istante, sulla base di tali fattuali premesse, ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere il sequestro giudiziario del veicolo Controparte_4
tg. EP616MG; Che il provvedimento cautelare richiesto dalla istante veniva concesso dal Giudice assegnatario con decreto inaudita altera parte del 19/11/2019 ed eseguito il successivo 21/11/2019 -
DOC. 8, 9; Che il Giudice del Tribunale di Cassino, in persona del dott. Lorenzo Sandulli, a definizione del giudizio cautelare promosso dalla nei confronti della Parte_4
con ordinanza di accoglimento totale del 2/03/2020, così provvedeva: “1) Controparte_1
Conferma in ogni sua parte il decreto emesso inaudita altera parte in data 19.11.2019; 2) per l'effetto:
a) dispone, fatta salva l'ipotesi che il bene sia stato ceduto o alienato a terzi, il sequestro giudiziario del veicolo Fiat Doblò Cargo tg. EP616MG alienato alla in persona del l.r.p.t., in Controparte_1
qualunque luogo lo stesso sia depositato e custodito;
b) nomina custode del veicolo suindicato
[...]
quale l.r.p.t. della società ricorrente domiciliata per la carica in San Giorgio a Liri Parte_2
(FR) alla Via Ausonia n. 98/A”.
I resistenti non si costituivano.
Istruita la causa solo con la documentazione prodotta dalle parti stante la natura documentale della vicenda la causa è stata rinviata per le conclusioni.
Ciò posto si evidenzia che:
l'azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc. è ammissibile e ciò perché la causa rientra nell'ambito delle previsioni e prescrizioni di cui alla menzionata norma e si fonda sull'autonomo presupposto della sufficienza di una istruttoria sommaria, che garantisce una trattazione della causa ancora più snella e deformalizzata (sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, rimessa alla opportunità del giudice l'assunzione degli atti di istruzione rilevanti, e tutto ciò alla prima udienza) e soprattutto una definizione del giudizio con modalità più elastiche e semplificate (decisione con ordinanza e non con sentenza). Inoltre, le deduzioni svolte da parte istante unitamente al corredo documentale che lo supporta, giustificano la possibilità di una istruzione sommaria. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha provato sia la legittimazione attiva attraverso la documentazione prodotta ovvero il libretto di circolazione del veicolo sia il contratto di vendita ed ha altresì provato l'inadempimento attraverso la produzione dei titoli cambiari protestati. Quanto al merito della pretesa, “in conseguenza della risoluzione, le cose ricevute in esecuzione del contratto, debbono essere restituite” (Ex plurimis, Cass. n. 1803-70; Cass.
n. 551-65; Cass. 5532-77; Cass. n. 1815-76; Cass. n. 3073-80; Cass. n. 4510-85; Cass. n.
5143-87, Cass. 9579-92; 2135-95; 4465-97). La pronuncia di risoluzione produce, infatti, ai sensi dell'art. 1458 Codice Civile, due distinti effetti: quello liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che opera ex nunc, dal momento della sentenza, e quello restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che opera ex tunc e cioè retroagisce al momento in cui è sorta l'obbligazione, così da importare l'eliminazione di tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione totale o parziale del contratto. A siffatto obbligo restitutorio, com'è noto, si aggiunge - per la parte colpevolmente inadempiente - quello del risarcimento del danno per l'illecito contrattuale commesso;
Che è possibile la liquidazione del danno con riferimento ai dati di comune esperienza (ex art. 115 cpc), specie quelli relativi alle riparazioni di veicoli e ai valori di mercato delle auto riportati nelle riveste specializzate, omettendo ogni ausilio tecnico e derogando ai principi dell'onere e della disponibilità della prova” (Cass. civ.
Sez. II, 04-06-2007, n. 13056);
Le domande proposte sono pertanto tutte pienamente accoglibili e pertanto atteso l'inadempimento della che non ha pagato le cambiali sottoscritte a Controparte_1
pagamento della vendita del veicolo ed è pertanto evidente l'inadempimento contrattuale che giustifica la risoluzione del contratto di vendita con evidente restituzione del veicolo.
Appare accoglibile alla luce della declaratoria di inadempimento del contatto anche la domanda di risarcimento del danno quantificato nella somma riscossa come acconto nella su descritta vendita.
Segue alla soccombenza la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Ciò posto si accoglie il ricorso e si dichiara la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti per inadempimento imputabile a parte convenuta e conseguentemente ordina ai resistenti la restituzione del veicolo FIAT DOBLO' Controparte_1
tg. EP616MG Pt_3
Condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in Controparte_1
seguito all'inadempimento che si quantifica nelle somme già riscosse ed autorizza la società ricorrente a trattenere le somme già riscosse a titolo risarcitorio. -Si condanna altresì i resistenti al pagamento delle spese legali sostenute Controparte_1 dalla ricorrente , quantificate in €.100,00 per spese ed €. 2.000,00 per compensi Parte_1 legali oltre magg. al 15 % per spese generali iva e cpa come per legge.
Cassino data del deposito telematico.
Si comunichi
Il G.o.p.
(d.ssa ORSOLA NAPOLANO)