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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bossi procedendo in trattazione scritta
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 5295/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso per il presente procedimento dall'Avv. Veronica Pepoli del Foro di Rimini con
Studio Legale in Rimini alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del difensore come da procura alle liti ex art. 83 C.P.C. depositata nel fascicolo telematico
-ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio e da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 6/12/2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio il , oggi (di seguito, per brevità, Controparte_1 Controparte_1 Cont Cont anche solo “ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2020/2021: dal 20.10.2020 al 20.11.2020; dal 21.11.2020 al 22.02.2021; dal 23.2.2021 al 9.6.2021; dal 10.6.2021 al 22.6.2021; dal 23.6.2021 al 28.6.2021 supplenze a tempo determinato:
- a.s. 2021/2022: dal 14.9.2021 al 31.8.2022 supplenza annuale
- a.s. 2022/2023: dal 29.9.2022 al 10.6.2023; dal 11.6.2023 al 23.6.2023 supplenza a tempo determinato;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024 supplenza annuale. - a.s. 2024/2025: dal 6.9.2024 al 31.8.2025 supplenza annuale
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del Cont tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. Cont Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il difensore ha dato prova il ricorrente è oggi tuttora inserito nell'organizzazione scolastica, in quanto destinatario di nuovo incarico a tempo determinato, fino al 31.8.2025.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito Cont la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico”.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n.
901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.10.2024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
1. Con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: -la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
-“… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”; -“in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
-“semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
-potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se “… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
2. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s.
2023/2024):
-anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la
“copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal
“termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere
“recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella
“annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
-a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti “precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei “supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla
Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Dunque, per ciascuno degli aa.ss. caratterizzati da periodi di servizio di durata complessivamente inferiore a quella sopra indicata (gg. 150 circa), il docente ha diritto - quantificata in
302 giorni la durata delle supplenze “annuali” (sull'organico di fatto) di minor durata, dunque da utilizzarsi quale parametro di riferimento per il calcolo pro rata temporis - a tanti trecentoduesimi della somma complessiva (euro 500,00) spettante per a.s., quanti sono i giorni di durata delle supplenze svolte nello stesso a.s.
Applicando tale parametro di riferimento deve ritenersi che la posizione del ricorrente vada così riassunta;
- per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 il ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale della carta del docente.
Cont 3. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, parte ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico.
4. Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta, in relazione ai seguenti aa.ss.:
-2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un totale di 5 aa.ss. Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione al ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo. Cont 5. Anche per quanto riguarda l'a.s. 2023/2024, il va condannato a corrispondere la Carta docente.
Rispetto a tale a.s. il ricorrente è stato destinatario di incarico per l'attività di supplenza fino al
31.08.2024 o (supplenza annuale) ed il diritto alla Carta è già riconosciuto ex lege dall'art. 15 d.l.
69/2023 (conv. in l. 103/2023) per i docenti assunti a termine destinatari di incarichi di supplenze annuali nell'a.s. in questione. Cont Pertanto, il va condannato alla corresponsione della Carta anche per tale a.s., solo ove non già corrisposta in forza della menzionata previsione legislativa.
6. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della Cont serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 5 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro tempore, ad assegnare al ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna altresì il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 1314,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario, oltre rimborso C.U.
Genova, 8/4/2025
IL GIUDICE
Margherita Bossi