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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/11/2024, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 792/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2024, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Piazza Maria Anania Ostetrica n. 22 – C.F._1
88900 Crotone - presso lo studio dell'avv. PIGNOLO DANIELE (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via Pizzicagnoli 23 - 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv.
BIANCHI ANGELA (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_2
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 26.7.2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Crotone l'8.06.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 68 – parte II – Serie A – anno 2002); di aver avuto due figli, , nato a [...] il Per_1
18/11/2003 e nato a [...] il [...] (quest'ultimo oggi minorenne); Per_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso e da piano genitoriale, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati, liberi di risiedere ove meglio riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori ma vivrà Per_2
prevalentemente con la madre presso la casa coniugale, che verrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi;
3. le parti, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore e si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del ragazzo;
4. il sig. continuerà a corrisponderà alla moglie entro la prima decade Parte_1
di ogni mese, l'assegno di € 200,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie di natura sportiva nonché quelle eventuali di natura medica e scolastica;
5. il SI. attualmente dimorante presso il bungalow sito all'interno del lido S. Pt_1
Leonardo di Crotone, continuerà a viverci e ad ospitare i figli nel periodo in cui saranno con il padre;
6. le utenze per la fornitura di luce, gas e spazzatura che servono la casa coniugale saranno volturate, a nome dell'assegnataria, la quale provvederà ai relativi pagamenti, compresi quelli relativi agli oneri condominiali, mentre il SI.
[...]
continuerà a sopportare le spese per le utenze nonché quelle condominiali Parte_1
relative al suddetto bungalow. La signora in attesa che si provveda allo Pt_2
sdoppiamento dell'utenza attualmente collegata a quella che serve l'appartamento ricevuto in eredità dal sig. sosterrà le spese del solo consumo dell'acqua riferito Pt_1
all'abitazione coniugale;
7. l'autovettura familiare tipo Dacia resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva del sig. il quale ne sopporterà i relativi costi (bollo, assicurazione, Parte_1
etc.) mentre l'autovettura Fiat 500 x tg GF910WW acquistata, recentemente, dalla signora resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva della stessa la quale Pt_2
provvederà a pagare i relativi costi (bollo, assicurazione, etc.);
8. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1
maggiorenne , entro la prima decade di ogni mese, l'importo mensile di € Per_1
200,00 oltre il 50% delle spese relative al canone di locazione dell'abitazione universitaria, spese condominiali, utenze, tasse universitarie, testi universitari nonché quelle ulteriori straordinarie di natura medica e sportiva previamente concordate;
anche l'assegno unico, finché verrà corrisposto dall'INPS verrà versato direttamente al figlio;
9. le spese per il bollo, la revisione, l'assicurazione relative alla autovettura Suzuki
che resterà in uso esclusivo de figlio , verranno sopportate in parti uguali Per_1 da entrambi i genitori;
10. il pagamento delle cartelle esattoriali relative al mancato pagamento di tributi relativi alla casa coniugale e di altra natura, riguardanti il periodo precedente la separazione, verranno sopportate interamente dal sig. così come gli Parte_1
oneri condominiali non pagati relativi al bungalow;
11. entrambi i coniugi rinunciano all'assegno reciproco di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
12. le parti, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali convengono di addivenire alla divisione dei beni immobili di proprietà comune nel seguente modo:
a) il SI. si obbliga, a cedere/ trasferire a titolo gratuito alla moglie Parte_1
con separato atto notarile da stipularsi all'esito della emissione della Parte_2
sentenza di separazione da parte del Tribunale di Crotone, il 50% di sua proprietà del compendio immobiliare sito alla Via Bernardino Telesio n.41 piano terra identificato al catasto al foglio 44 part.1128 sub 40 categoria C/3 classe 5, consistenza mq 49, superficie catastale mq 71 mq, composto da 1,5 vani, destinato ad attività artigianale;
b) la signora a sua volta si obbliga a cedere/ traferire a titolo gratuito Parte_2
al sig. con atto notarile da stipularsi contestualmente a quello di cui Parte_1
sopra, il 50 % di sua proprietà dell'immobile identificato al catasto al foglio 52 part.259 sub categ. A/3 classe 1 costituito da un bungalow sito alla via per
Capocolonna nel comune di Crotone di circa mq 32 composto da1,5 vani;
13. i coniugi dichiarano che i predetti trasferimenti sono elemento funzionale ed indispensabile all'accordo stesso e quindi alla risoluzione della crisi coniugale;
PIANO GENITORIALE 1) il minore affidato ad entrambi i genitori, vivrà prevalentemente Persona_3
nella casa coniugale sita in Crotone, via Messico 6, assegnata alla madre presso la quale verrà collocato;
2) le decisioni di maggiore interesse del minore, relative all' istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni del figlio;
3) potrà vedere e sentire il padre quando vorrà e, compatibilmente con i suoi Per_2
impegni ed esigenze, potrà trascorrere con il genitore, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
4) durante l'anno scolastico, la mamma accompagnerà il figlio a scuola e andrà a riprenderlo all'uscita, mentre il padre durante il fine settimana che trascorrerà con il minore, si occuperà di andare ad accompagnarlo a scuola e a riprenderlo all'uscita;
5) la madre e il padre si alterneranno nell'accompagnare e riprendere dagli Per_2
allenamenti sportivi concordando i turni nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative;
6) nei casi in cui la signora fosse impossibilità ad accompagnare e/o Pt_2
riprendere il figlio da scuola o ad accompagnarlo e/o a riprendere da impegni ludico sportivi per assenza/ impedimento, potrà sempre fare affidamento sull'aiuto del coniuge ed in mancanza delegherà, di volta in volta, il proprio padre SI.
[...]
o la mamma SI.ra ; Pt_3 Parte_4
7) durante le trasferte di calcio fuori regione, la mamma accompagnerà il figlio la mattina presso la stazione di partenza dell'autobus a ed il padre lo riprenderà al rientro occupandosi di riaccompagnarlo a casa;
durante il fine settimana che Per_2
trascorrerà con il padre sarà quest'ultimo ad accompagnarlo e a riprenderlo;
8) il padre, nel caso in cui fosse impossibilitato ad accompagnare e/ o riprendere il figlio da scuola, attività sportive, e altro potrà fare affidamento, previo congruo preavviso sull'aiuto del coniuge;
9) il minore potrà trascorrere le vacanze natalizie dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio con l'altro, ad anni alterni;
anche le vacanze
Pasquali e i ponti infra-annuali verranno trascorse dal minore con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza;
10) terminato l'anno scolastico, si trasferirà al mare presso il bungalow di Per_2
famiglia sito in Crotone Lido S. Leonardo, dove, se vorrà, trascorrerà l'intero periodo estivo;
11) come già specificato nella premessa del ricorso il sig. , verserà alla Parte_1
moglie, entro la prima decade di ogni mese la somma di € 200,00 - da rivalutare annualmente in base agli indici Istat - quale contributo per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie di natura scolastica, ludica, ricreative e medica previamente concordate. Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico Pt_1
corrisposto dall'INPS in favore della signora Pt_2
12) tutte le spese per i festeggiamenti del figlio in occasione di compleanni, Per_2
cresima, diploma e altro verranno sopportati in parti uguali da entrambi i genitori.
Con decreto del 19.8.2024, il Presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza come già fissata, con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 16/10/2024 le parti depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso e nel piano genitoriale che è parte integrante del medesimo ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 3.09.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 22.10.2024 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il [...] a Parte_1
NE (KR), cod. fisc. e , nata il [...] C.F._1 Parte_2
a NE (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone il l'8.06.2002 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 68 – parte II – Serie A – anno 2002 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 7 novembre 2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 792/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2024, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Piazza Maria Anania Ostetrica n. 22 – C.F._1
88900 Crotone - presso lo studio dell'avv. PIGNOLO DANIELE (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via Pizzicagnoli 23 - 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv.
BIANCHI ANGELA (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_2
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 26.7.2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Crotone l'8.06.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 68 – parte II – Serie A – anno 2002); di aver avuto due figli, , nato a [...] il Per_1
18/11/2003 e nato a [...] il [...] (quest'ultimo oggi minorenne); Per_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso e da piano genitoriale, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati, liberi di risiedere ove meglio riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori ma vivrà Per_2
prevalentemente con la madre presso la casa coniugale, che verrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi;
3. le parti, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore e si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del ragazzo;
4. il sig. continuerà a corrisponderà alla moglie entro la prima decade Parte_1
di ogni mese, l'assegno di € 200,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie di natura sportiva nonché quelle eventuali di natura medica e scolastica;
5. il SI. attualmente dimorante presso il bungalow sito all'interno del lido S. Pt_1
Leonardo di Crotone, continuerà a viverci e ad ospitare i figli nel periodo in cui saranno con il padre;
6. le utenze per la fornitura di luce, gas e spazzatura che servono la casa coniugale saranno volturate, a nome dell'assegnataria, la quale provvederà ai relativi pagamenti, compresi quelli relativi agli oneri condominiali, mentre il SI.
[...]
continuerà a sopportare le spese per le utenze nonché quelle condominiali Parte_1
relative al suddetto bungalow. La signora in attesa che si provveda allo Pt_2
sdoppiamento dell'utenza attualmente collegata a quella che serve l'appartamento ricevuto in eredità dal sig. sosterrà le spese del solo consumo dell'acqua riferito Pt_1
all'abitazione coniugale;
7. l'autovettura familiare tipo Dacia resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva del sig. il quale ne sopporterà i relativi costi (bollo, assicurazione, Parte_1
etc.) mentre l'autovettura Fiat 500 x tg GF910WW acquistata, recentemente, dalla signora resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva della stessa la quale Pt_2
provvederà a pagare i relativi costi (bollo, assicurazione, etc.);
8. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1
maggiorenne , entro la prima decade di ogni mese, l'importo mensile di € Per_1
200,00 oltre il 50% delle spese relative al canone di locazione dell'abitazione universitaria, spese condominiali, utenze, tasse universitarie, testi universitari nonché quelle ulteriori straordinarie di natura medica e sportiva previamente concordate;
anche l'assegno unico, finché verrà corrisposto dall'INPS verrà versato direttamente al figlio;
9. le spese per il bollo, la revisione, l'assicurazione relative alla autovettura Suzuki
che resterà in uso esclusivo de figlio , verranno sopportate in parti uguali Per_1 da entrambi i genitori;
10. il pagamento delle cartelle esattoriali relative al mancato pagamento di tributi relativi alla casa coniugale e di altra natura, riguardanti il periodo precedente la separazione, verranno sopportate interamente dal sig. così come gli Parte_1
oneri condominiali non pagati relativi al bungalow;
11. entrambi i coniugi rinunciano all'assegno reciproco di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
12. le parti, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali convengono di addivenire alla divisione dei beni immobili di proprietà comune nel seguente modo:
a) il SI. si obbliga, a cedere/ trasferire a titolo gratuito alla moglie Parte_1
con separato atto notarile da stipularsi all'esito della emissione della Parte_2
sentenza di separazione da parte del Tribunale di Crotone, il 50% di sua proprietà del compendio immobiliare sito alla Via Bernardino Telesio n.41 piano terra identificato al catasto al foglio 44 part.1128 sub 40 categoria C/3 classe 5, consistenza mq 49, superficie catastale mq 71 mq, composto da 1,5 vani, destinato ad attività artigianale;
b) la signora a sua volta si obbliga a cedere/ traferire a titolo gratuito Parte_2
al sig. con atto notarile da stipularsi contestualmente a quello di cui Parte_1
sopra, il 50 % di sua proprietà dell'immobile identificato al catasto al foglio 52 part.259 sub categ. A/3 classe 1 costituito da un bungalow sito alla via per
Capocolonna nel comune di Crotone di circa mq 32 composto da1,5 vani;
13. i coniugi dichiarano che i predetti trasferimenti sono elemento funzionale ed indispensabile all'accordo stesso e quindi alla risoluzione della crisi coniugale;
PIANO GENITORIALE 1) il minore affidato ad entrambi i genitori, vivrà prevalentemente Persona_3
nella casa coniugale sita in Crotone, via Messico 6, assegnata alla madre presso la quale verrà collocato;
2) le decisioni di maggiore interesse del minore, relative all' istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni del figlio;
3) potrà vedere e sentire il padre quando vorrà e, compatibilmente con i suoi Per_2
impegni ed esigenze, potrà trascorrere con il genitore, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
4) durante l'anno scolastico, la mamma accompagnerà il figlio a scuola e andrà a riprenderlo all'uscita, mentre il padre durante il fine settimana che trascorrerà con il minore, si occuperà di andare ad accompagnarlo a scuola e a riprenderlo all'uscita;
5) la madre e il padre si alterneranno nell'accompagnare e riprendere dagli Per_2
allenamenti sportivi concordando i turni nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative;
6) nei casi in cui la signora fosse impossibilità ad accompagnare e/o Pt_2
riprendere il figlio da scuola o ad accompagnarlo e/o a riprendere da impegni ludico sportivi per assenza/ impedimento, potrà sempre fare affidamento sull'aiuto del coniuge ed in mancanza delegherà, di volta in volta, il proprio padre SI.
[...]
o la mamma SI.ra ; Pt_3 Parte_4
7) durante le trasferte di calcio fuori regione, la mamma accompagnerà il figlio la mattina presso la stazione di partenza dell'autobus a ed il padre lo riprenderà al rientro occupandosi di riaccompagnarlo a casa;
durante il fine settimana che Per_2
trascorrerà con il padre sarà quest'ultimo ad accompagnarlo e a riprenderlo;
8) il padre, nel caso in cui fosse impossibilitato ad accompagnare e/ o riprendere il figlio da scuola, attività sportive, e altro potrà fare affidamento, previo congruo preavviso sull'aiuto del coniuge;
9) il minore potrà trascorrere le vacanze natalizie dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio con l'altro, ad anni alterni;
anche le vacanze
Pasquali e i ponti infra-annuali verranno trascorse dal minore con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza;
10) terminato l'anno scolastico, si trasferirà al mare presso il bungalow di Per_2
famiglia sito in Crotone Lido S. Leonardo, dove, se vorrà, trascorrerà l'intero periodo estivo;
11) come già specificato nella premessa del ricorso il sig. , verserà alla Parte_1
moglie, entro la prima decade di ogni mese la somma di € 200,00 - da rivalutare annualmente in base agli indici Istat - quale contributo per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie di natura scolastica, ludica, ricreative e medica previamente concordate. Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico Pt_1
corrisposto dall'INPS in favore della signora Pt_2
12) tutte le spese per i festeggiamenti del figlio in occasione di compleanni, Per_2
cresima, diploma e altro verranno sopportati in parti uguali da entrambi i genitori.
Con decreto del 19.8.2024, il Presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza come già fissata, con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 16/10/2024 le parti depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso e nel piano genitoriale che è parte integrante del medesimo ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 3.09.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 22.10.2024 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il [...] a Parte_1
NE (KR), cod. fisc. e , nata il [...] C.F._1 Parte_2
a NE (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone il l'8.06.2002 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 68 – parte II – Serie A – anno 2002 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 7 novembre 2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessandra Angiuli