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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.02.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 647/2018 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cairoli n. 35, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Flaccavento C.F._1
e Maira Crocco, del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.03.2018 - agente di polizia municipale alle Parte_1 dipendenze del - ha chiesto volersi accertare il proprio diritto Controparte_1 all'applicazione del regime della tassazione separata sugli emolumenti maturati, nella misura di € 3.943,71, per prestazioni a vario titolo svolte nell'anno 2014 (indennità di reperibilità e di turnazione;
lavoro straordinario;
lavoro in giornate festive infrasettimanali;
compensi per attività di progetto;
etc.), corrispostigli nell'anno d'imposta 2015 e illegittimamente sottoposti a tassazione ordinaria anziché al doveroso e più favorevole regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma primo lett. b), d.P.R. n. 917/1986 - con conseguente perdita del diritto alla corresponsione del bonus fiscale di cui al D.L. n. 66/2014, nella misura di € 960,00, in dipendenza del maggior imponibile IRPEF maturato nell'a.i. 2015 - e condannare il al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 1.299,14, oltre accessori, a titolo di differenze retributive conseguentemente dovutegli al netto della riliquidata imposta.
Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, atteso il corretto assoggettamento degli emolumenti per cui è causa a tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986, in ragione del fisiologico ritardo nell'erogazione dei medesimi nelle more delle ordinarie procedure di liquidazione.
Acquisita l'integrazione documentale disposta con ordinanza del 22.12.2023, avente ad oggetto le dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente per gli aa.ii. 2013, 2014 e 2015, e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.02.2024.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Premessa l'omessa contestazione, da parte del , dell'accredito al Controparte_1 ricorrente - nelle buste paga di giugno-ottobre 2015 e previo assoggettamento degli importi a tassazione ordinaria ex art. 51 T.U.I.R. - di spettanze retributive per complessivi € 3.943,71, dal predetto maturate per prestazioni di lavoro svolte nel precedente anno d'imposta, va infatti rilevato che a mente degli artt. 17, comma primo lett. b), e 21, comma primo I° cpv., T.U.I.R. “l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46” e “per gli altri redditi tassati separatamente (…) l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti”, e che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “non sono qualificabili come "arretrati" - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione”, secondo il prudente apprezzamento del Giudice (cfr. CASS. n. 3581/2020 in materia di compensi variabili dei giudici tributari, nella quale più in particolare si afferma che “i compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - non sono qualificabili come "arretrati" e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti
a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attività svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano”, pari al termine dilatorio previsto in favore delle PP.AA. dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996). Ciò detto, il non ha né provato, né allegato le circostanze atte a Controparte_1 giustificare l'accredito degli emolumenti per cui è causa (i quali, per la natura delle remunerate prestazioni, non richiedevano il verosimile svolgimento di riscontri valutativi o di complessi adempimenti contabili tali da imporne la ritardata liquidazione) ben oltre il decorso del richiamato termine di n. 120 giorni, dovendosi perciò ritenere l'errato assoggettamento dei corrispondenti imponibili al regime di tassazione ordinaria (aliquote del 23% fino ad € 15.000,00 e del 27% fino a
€ 28.000,00). Il ricorrente ha perciò diritto all'accredito di importo corrispondente alla maggiore IRPEF trattenuta dal in busta paga, quale sostituto d'imposta, ovvero alla Controparte_1 differenza tra l'imposta applicata e trattenuta per l'anno 2015 sull'imponibile di € 3.943,71, in applicazione delle aliquote ordinarie e l'IRPEF effettivamente dovuta in applicazione dell'aliquota media del 24,59% (calcolata ex art. 21 T.U.I.R. sulla semisomma dei redditi complessivi dichiarati per il biennio d'imposta 2013 e 2014, ovvero su € 24.966,50), con conseguente condanna dell'ente al pagamento del risultante importo differenziale, oltre rivalutazione e interessi legali dal giugno
2015 al saldo.
Quanto infine al preteso c.d. bonus Renzi, introdotto nel corpo dell'art. 13 T.U.I.R. dall'art. 1, comma 12mo e ss., L. n. 190/2014 - a mente del quale “qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma
1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro” (€ 960,00 in ragione annua) -, la domanda è infondata, la disposizione richiedendo il possesso di un “reddito complessivo” (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 del TUIR) non superiore ad € 26.000,00, importo che il ricorrente ha superato, avendo dichiarato per l'a.i. 2015 un reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale, di € 27.585,00. L'argomento per il quale il dichiarato reddito andrebbe ridimensionato previa sottrazione del reddito corrispondente alle spettanze retributive maturate nel corso del precedente anno d'imposta non appare invero condivisibile, la disposizione tributaria facendo inequivoco riferimento al
“reddito complessivo”, vale a dire alla sommatoria di tutti i redditi posseduti, ovvero percepiti, nel corso dell'anno d'imposta, al netto del solo reddito relativo all'abitazione principale, a nulla rilevando il diverso regime fiscale al quale una parte di essi risulti sottoposta.
Ritenuto per quanto sopra il difetto, in capo al ricorrente, del requisito reddituale prescritto dall'invocata norma per il riconoscimento della reclamata detrazione d'imposta, il ricorso va rigettato in parte qua.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 647/2018 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto di all'applicazione della tassazione separata Parte_1 sull'imponibile di cui in ricorso e condanna il al pagamento, in suo favore, Controparte_1 dell'imposta differenziale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giugno 2015 fino al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 27.03.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.02.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 647/2018 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cairoli n. 35, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Flaccavento C.F._1
e Maira Crocco, del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.03.2018 - agente di polizia municipale alle Parte_1 dipendenze del - ha chiesto volersi accertare il proprio diritto Controparte_1 all'applicazione del regime della tassazione separata sugli emolumenti maturati, nella misura di € 3.943,71, per prestazioni a vario titolo svolte nell'anno 2014 (indennità di reperibilità e di turnazione;
lavoro straordinario;
lavoro in giornate festive infrasettimanali;
compensi per attività di progetto;
etc.), corrispostigli nell'anno d'imposta 2015 e illegittimamente sottoposti a tassazione ordinaria anziché al doveroso e più favorevole regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma primo lett. b), d.P.R. n. 917/1986 - con conseguente perdita del diritto alla corresponsione del bonus fiscale di cui al D.L. n. 66/2014, nella misura di € 960,00, in dipendenza del maggior imponibile IRPEF maturato nell'a.i. 2015 - e condannare il al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 1.299,14, oltre accessori, a titolo di differenze retributive conseguentemente dovutegli al netto della riliquidata imposta.
Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, atteso il corretto assoggettamento degli emolumenti per cui è causa a tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986, in ragione del fisiologico ritardo nell'erogazione dei medesimi nelle more delle ordinarie procedure di liquidazione.
Acquisita l'integrazione documentale disposta con ordinanza del 22.12.2023, avente ad oggetto le dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente per gli aa.ii. 2013, 2014 e 2015, e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.02.2024.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Premessa l'omessa contestazione, da parte del , dell'accredito al Controparte_1 ricorrente - nelle buste paga di giugno-ottobre 2015 e previo assoggettamento degli importi a tassazione ordinaria ex art. 51 T.U.I.R. - di spettanze retributive per complessivi € 3.943,71, dal predetto maturate per prestazioni di lavoro svolte nel precedente anno d'imposta, va infatti rilevato che a mente degli artt. 17, comma primo lett. b), e 21, comma primo I° cpv., T.U.I.R. “l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46” e “per gli altri redditi tassati separatamente (…) l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti”, e che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “non sono qualificabili come "arretrati" - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione”, secondo il prudente apprezzamento del Giudice (cfr. CASS. n. 3581/2020 in materia di compensi variabili dei giudici tributari, nella quale più in particolare si afferma che “i compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - non sono qualificabili come "arretrati" e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti
a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attività svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano”, pari al termine dilatorio previsto in favore delle PP.AA. dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996). Ciò detto, il non ha né provato, né allegato le circostanze atte a Controparte_1 giustificare l'accredito degli emolumenti per cui è causa (i quali, per la natura delle remunerate prestazioni, non richiedevano il verosimile svolgimento di riscontri valutativi o di complessi adempimenti contabili tali da imporne la ritardata liquidazione) ben oltre il decorso del richiamato termine di n. 120 giorni, dovendosi perciò ritenere l'errato assoggettamento dei corrispondenti imponibili al regime di tassazione ordinaria (aliquote del 23% fino ad € 15.000,00 e del 27% fino a
€ 28.000,00). Il ricorrente ha perciò diritto all'accredito di importo corrispondente alla maggiore IRPEF trattenuta dal in busta paga, quale sostituto d'imposta, ovvero alla Controparte_1 differenza tra l'imposta applicata e trattenuta per l'anno 2015 sull'imponibile di € 3.943,71, in applicazione delle aliquote ordinarie e l'IRPEF effettivamente dovuta in applicazione dell'aliquota media del 24,59% (calcolata ex art. 21 T.U.I.R. sulla semisomma dei redditi complessivi dichiarati per il biennio d'imposta 2013 e 2014, ovvero su € 24.966,50), con conseguente condanna dell'ente al pagamento del risultante importo differenziale, oltre rivalutazione e interessi legali dal giugno
2015 al saldo.
Quanto infine al preteso c.d. bonus Renzi, introdotto nel corpo dell'art. 13 T.U.I.R. dall'art. 1, comma 12mo e ss., L. n. 190/2014 - a mente del quale “qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma
1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro” (€ 960,00 in ragione annua) -, la domanda è infondata, la disposizione richiedendo il possesso di un “reddito complessivo” (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 del TUIR) non superiore ad € 26.000,00, importo che il ricorrente ha superato, avendo dichiarato per l'a.i. 2015 un reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale, di € 27.585,00. L'argomento per il quale il dichiarato reddito andrebbe ridimensionato previa sottrazione del reddito corrispondente alle spettanze retributive maturate nel corso del precedente anno d'imposta non appare invero condivisibile, la disposizione tributaria facendo inequivoco riferimento al
“reddito complessivo”, vale a dire alla sommatoria di tutti i redditi posseduti, ovvero percepiti, nel corso dell'anno d'imposta, al netto del solo reddito relativo all'abitazione principale, a nulla rilevando il diverso regime fiscale al quale una parte di essi risulti sottoposta.
Ritenuto per quanto sopra il difetto, in capo al ricorrente, del requisito reddituale prescritto dall'invocata norma per il riconoscimento della reclamata detrazione d'imposta, il ricorso va rigettato in parte qua.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 647/2018 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto di all'applicazione della tassazione separata Parte_1 sull'imponibile di cui in ricorso e condanna il al pagamento, in suo favore, Controparte_1 dell'imposta differenziale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giugno 2015 fino al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 27.03.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella