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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2024
N. R.G. 885/2023
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario
all'udienza del 23 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1340/2023 del Tribunale di
Milano, pubblicata il 20.06.2023, promossa da:
con l'avv. FILIPPO CAPURRO, L'avv. ANGELO BERETTA e Parte_1
l'avv. FRANCESCA VALSECCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
MILANO, via Podgora 1 contro con l'avv. RANIERI ROMANI e l'avv. GABRIELE CALABRO' Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio LCA in MILANO VIA DELLA MOSCOVA, 18
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, letto e ritenuto l'esposto, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare in toto la Sentenza n. 1340/2023 resa inter
Pagina 1 partes dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del lavoro, dott.ssa Julie Martini nel procedimento RG 3362/2022 e per l'effetto II. In via principale rigettare le domande tutte proposte da nei confronti dell'Ing. Controparte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e pertanto condannare in personal del legale rappresentante pro tempore alla restituzione all'Ing. Controparte_1 degli importi riconosciuti dall'odierna appellante alla Società in esecuzione Parte_1 della Sentenza n. 1340/2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
III. In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale fosse dichiarata la responsabilità dell'Ing.
accertare e dichiarare per i fatti esposti in narrativa il concorso di colpa di Parte_1 ex art. 1227 e, per l'effetto accertare che l'Ing. è tenuta a Controparte_1 Parte_1 riconoscere a l'importo di € 47.788,35 (per i contributi lato dirigente relativi Controparte_1 agli anni 2015 e 2016) o la somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione all'Ing.
[...] Pt_1 della differenza rispetto a quanto riconosciuto dall'odierna appellante alla Società in
[...] esecuzione della Sentenza n. 1340/2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Nel merito: in via principale: confermare integralmente la sentenza n. 1340/2023 pubblicata il 20 giugno
2023 nel giudizio RG n. 3362/2022 (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro) sub doc. A avv. e, quindi, rigettare integralmente il ricorso avversario e assolvere la Società convenuta da qualsivoglia pretesa;
in ogni caso, con il favore di diritti, onorari e spese del procedimento.
In via istruttoria…omissis…
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1340/23 pubblicata il 20/06/23 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione
Lavoro, nella causa RG 3362/2022, promossa da contro , ha Controparte_1 Parte_1 così deciso: “ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
122.955,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA”.
Pagina 2 Con ricorso depositato in data 15/04/22 aveva convenuto in giudizio la sig.ra Controparte_1
dipendente con qualifica di dirigente, chiedendone la condanna al pagamento di Euro Pt_1
174.817,99 a titolo di risarcimento del danno, da cui dedurre l'importo di Euro 51.862,94 (già trattenuto alla dipendente con cedolino di aprile 2021), per avere la stessa erroneamente
Org_ compilato il modulo relativo al massimale , oltre a quello relativo alla scelta della destinazione del TFR, inducendo in tal modo in errore la società, che in buona fede aveva applicato il massimale contributivo.
Questi i fatti dedotti dalla società: la SI.ra alla data della sua assunzione Pt_1
(03.06.2013) aveva compilato e sottoscritto lo specifico modulo avente ad oggetto
“massimale ex art.2 legge n.335/1995”, dichiarando sotto la propria responsabilità che
“anteriormente al 1° gennaio 1996 non era titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di assicurazione obbligatoria”. Conseguentemente, quindi, la società aveva provveduto per tutta la durata del rapporto di lavoro a versare i
Org_ contributi solo entro i limiti del massimale determinato annualmente dall'ente previdenziale. Nel febbraio 2021 aveva però ricevuto un avviso bonario da parte dell'Ente con il quale le veniva contestato di aver erroneamente applicato il massimale contributivo alla retribuzione della SI.ra relativamente agli anni 2015 e 2016, dal momento Parte_1
che, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato, era in possesso di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996. Org_
aveva quindi chiesto il pagamento delle differenze contributive e delle sanzioni e precisamente: € 101.157,14 a titolo di contributi eccedenti il massimale non pagati relativamente al 2015 più € 33.381,86 a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L.
388/2000; € 58.293,68 a titolo di contributi eccedenti il massimale non pagati relativamente al
2016 oltre ad € 16.030,76 a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000.
La società lamentava pertanto di avere dovuto corrispondere tali importi all'ente, e quantificava gli ulteriori importi dovuti (relativamente ai successivi anni 2017, 2018 e 2019) in totali euro € 77.617,02 oltre importi dovuti a titolo di sanzioni, somme per le quali l'attrice si era riservata di agire con separato giudizio in caso di mancato rimborso spontaneo da parte della convenuta.
Si costituiva ritualmente la SI.ra contestando in fatto e diritto gli assunti avversari e Pt_1
proponendo domanda riconvenzionale con la quale, previo accertamento della esclusiva responsabilità della società chiedeva la condanna della società al pagamento a suo CP_1 favore della somma di € 96.863,95 illegittimamente trattenuta, in parziale compensazione sul
Pagina 3 cedolino paga del mese di aprile 2021 e relativa agli anni 2015 e 2016, oltre rivalutazione ed interessi.
In via preliminare contestava che la società attrice avesse versato i contributi relativi Pt_1
agli anni 2017, 2018 e 2019 rilevando che tale affermazione sarebbe stata smentita dall'estratto previdenziale della stessa aggiornato al 22/07/2022 depositato in giudizio, contestava altresì, l'importo trattenuto da sul proprio cedolino paga che Controparte_1 ammontava non a € 51.862,94 come sostenuto dall'attrice ma alla maggiore somma di €
96.863,95, ritenendo, in ogni caso illegittima la suddetta trattenuta.
Nel merito, la resistente rilevava che fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro aveva fornito a Microsoft dei documenti contabili e, in specie, il CUD 2014 rilasciato dal precedente datore di lavoro dal quale emergeva che nessun massimale avrebbe dovuto essere Org_2
applicato e che, dunque, a suo dire, la responsabilità per l'erronea applicazione contributiva era da iscriversi esclusivamente al datore di lavoro che aveva gestito male le informazioni fornite al riguardo dalla stessa.
Alla domanda riconvenzionale della SI.ra rispondeva dando prova di Pt_1 Controparte_1
aver versato i contributi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, seppure in data successiva
Org_ al deposito del ricorso, avendo dovuto attendere i conteggi dell' pervenuti solo in data 8 aprile 2022.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dichiarava fondato il ricorso ritenendo pacifica la circostanza che la SI.ra avesse prestato Pt_1 attività lavorativa antecedentemente al 1° gennaio 1996, risultando evidente quindi che: “la posizione assicurativa della convenuta è da inquadrare nella disciplina del sistema misto con la conseguente non applicabilità del massimale contributivo”, risultando inoltre dimostrato Org_ che la società datrice di lavoro aveva assolto all'onere previsto dalla circolare n.177/1996 avendo richiesto alla lavoratrice all'atto della propria assunzione di compilare e sottoscrivere il modulo avente ad oggetto “massimale ex art. 2, legge n. 335/1995” e che la stessa aveva errato nella compilazione di tale dichiarazione.
Pertanto il Tribunale, disattendendo ogni eccezione formulata dalla convenuta, concludeva statuendo che: “tenuto conto che la società ex datrice di lavoro ha dimostrato di aver pagato, Org_ a fronte dell'avviso di addebito dell' gli importi dovuti a titolo di omessa contribuzione relativamente al periodo 2015/2019 per la posizione della e comprensivi della quota Pt_1
contributi a carico della convenuta nonché le sanzioni relativamente agli anni 2015 e 2016 e che tali importi non sono stati contestati, l'Ing. è tenuta a corrispondere alla Parte_1
Pagina 4 società a titolo di risarcimento danni la somma di € 122.955,05, pari alla Controparte_1
Org_ somma pagata dalla società alla per la quota contributi a suo carico e per le sanzioni
2015 e 2016, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo”.
La SI.ra con atto depositato in data 31/08/23 ha proposto appello, insistendo per la Pt_1
riforma della sentenza di primo grado per plurimi motivi.
Con il primo motivo di appello rubricato - errata interpretazione della circolare interpretativa
Org_
177/1996 e conseguente errata valutazione del materiale probatorio - la SI.ra Pt_1
Org_ chiede la riforma della sentenza nel punto in cui non aveva ritenuto che la circolare n.
177/1996 imponeva al datore di lavoro di applicare il massimale al verificarsi di due condizioni fra loro in rapporto di concorrenza e conseguenza l'una all'altra e non alternative ossia: della dichiarazione negativa del dipendente (condizione che nel caso di specie si era verificata); e dell'assenza di diverse risultanze. Condizione quest'ultima che non si era verificata.
infatti pur avendo a disposizione il CUD e avendo elaborato lo stesso CP_1 Org_2
per conguagliare i contributi previdenziali del 2013, aveva unilateralmente deciso di non considerare tale documento.
Nella tesi del gravame il giudice non avrebbe quindi dovuto fondare il proprio convincimento dando rilevanza alla sola dichiarazione errata, ma avrebbe dovuto considerare le risultanze di senso opposto in possesso del datore di lavoro, vale a dire al CUD 2014 il Org_2 [...]
2014 ed i cedolini 2013, dai quali si poteva evincere che i contributi dell'Ing. Org_3
dovevano essere versati su tutto il reddito percepito. Pt_1
A supporto della tesi riporta giurisprudenza di merito ( Corte di Appello di Milano, sez. Lav.
1006/2022 – conforme Sentenza 69/2023 CDA Milano- Tribunale di Milano sentenza
106/2022 e 1723/2014). Secondo tale orientamento “E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso in cui abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni e ulteriori controlli – di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo
(…)”;”è senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale, anziché sull'intero imponibile retributivo,
Pagina 5 trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è il soggetto che tale eccezione intende invocare a dare prova della sussistenza dei presupposti e
a darne la dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro – che intende giovarsi di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo – a dovere dimostrare la fondatezza della propria tesi….”; “(…) Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazioni del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro
l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo sulla base contributiva e pensionabile dei propri dipendenti”.
Con il secondo motivo, rubricato - l'esclusione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e il risarcimento danno pari alle sanzioni per tardivo versamento dei contributi - la SI.ra Pt_1 contesta l'esclusione dal concorso di colpa ex art. 1227 cc dal momento che la stessa aveva fornito alla Società il CUD Vodafone 2014 dal quale si poteva evincere, facendo uso della dovuta diligenza, il corretto regime contributivo da applicare alla dipendente.
Parimenti, trattandosi di errore imputabile alla Società quindi la SI.ra ritiene che il Pt_1 pagamento delle sanzioni civili, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, debba essere posto a carico della Società (così CDA Milano, sez. Lav. Sentenza
1006/2022).
Con il terzo motivo di gravame intestato - la trattenuta operata da sul cedolino del CP_1 mese di aprile 2021 (doc. 9 All. B) e l'errato conteggio degli importi oggetti di risarcimento- la SI.ra contesta la condanna della stessa al pagamento di totali euro € 122.995,05. Pt_1
Sul punto rileva l'errore commesso dal primo giudice, il quale, pur osservando che i profili di illegittimità riguardavano esclusivamente la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da non aveva considerato che l'importo di € 174.817,99 non possedesse il requisito CP_1 della certezza, esigibilità e liquidità essendo lo stesso contestato nell'an e nel quantum e non avendo provveduto a pagarne, al momento del deposito del ricorso la cospicua CP_1 parte di € 77.617,02 e pertanto non avendo, a detta data subito danno alcuno, dal momento che dichiarava di avere pagato- ovvero subito il danno- successivamente al deposito CP_1 del ricorso;
con la conseguenza che alla data del 14/04/2022 nessun danno dell'importo €
77.617,02 poteva essere lamentato da Risultando pertanto errati sia l'accertamento CP_1 che la conseguente condanna a titolo risarcitorio di € 77.617,02, oltre rivalutazione ed interessi, risultano pertanto errate nei presupposti.
Pagina 6 Con memoria depositata in data 20/11/23 si è costituita tardivamente (la prima udienza era fissata al 29/11/23) insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma della CP_1
sentenza di prime cure.
Eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello, e il passaggio in giudicato della parte della sentenza che ha disposto la condanna di a farsi carico, rimborsandola a Pt_1
della quota di contributi a suo carico (€ 51862,94) e difendendo per il resto la CP_1
sentenza impugnata.
Esperito il tentativo di conciliazione e concesso alle parti un rinvio per valutare la proposta transattiva formulata dalla Corte, all'udienza del 23 gennaio 2024, preso atto dell'esto negativo delle trattative, la causa è stata discussa dai difensori e decisa come da dispositivo trascritto in epigrafe alla presente sentenza.
L'appello è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo sulla base delle osservazioni che seguono.
con riferimento alla posizione della dirigente - assunta da CP_1 Parte_1
con decorrenza dal 1 luglio 2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1
indeterminato- ha applicato il limite del massimale contributivo previsto dalla L 335/1995 relativamente agli anni 2015-2020.
Org_ Con avvisi bonari emessi tra il dicembre 2020 e febbraio 2021 ha contestato alla società appellata di aver applicato erroneamente tale massimale alle retribuzioni corrisposte all'ing. sostenendo che la predetta lavoratrice fosse in possesso di anzianità contributiva per Pt_1
il periodo antecedente il 1° gennaio 1996. Emerge infatti dall'estratto contributivo l'iscrizione della odierna appellante a forme di previdenza obbligatoria ante 96 (dal 1.11.91 al 24.12.1991
e dal 24.12.1991 al 1.6.1993).
La società, sostenendo di essere stata tratta in errore dalle dichiarazioni infedeli rese dalla
Org_ lavoratrice, e di aver dovuto versare a i contributi nella misura eccedente il massimale e le relative sanzioni, ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Pt_1
risarcimento del danno nella misura indicata nelle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso, rileva il collegio che le circostanze di fatto sono documentali e non contestate.
In particolare, dalla documentazione di causa emergono i seguenti inadempimenti di Pt_1
Pagina 7 - ha compilato e trasmesso alla società il modulo in data 26.7.2013 ( Doc 5 fasc. I grado dichiarando che “anteriormente al 1° gennaio 1996 non era titolare di rapporto di CP_1 lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di iscrizione obbligatoria” ;
- con mail del 13 maggio 2013 ha dichiarato “ho iniziato a versare i contributi dalla prima assunzione nel 1997, nel 96 ero ancora consulente” (DOC 38 memoria)
-ha trasmesso il 20.12.2013 a il modulo per la destinazione del TFR (doc 11 fasci. CP_1
I grado compilando la sezione 1 relativa a “lavoratori iscritti alla previdenza CP_1
obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993;
- non ha mai contestato i CU e i cedolini mensili emessi da dai quali emergeva che CP_1
le venivano trattenuti i contributi solo fino al raggiungimento del massimale contributivo di €
102.543,00 e non oltre.
Org_ Secondo la tesi di essendosi la società attenuta alle circolari che Controparte_1
imponevano al datore di lavoro di recepire la dichiarazione del dipendente ai fini di verificarne l'anzianità contributiva e avendo ricevuto le suindicate dichiarazioni infedeli dalla lavoratrice, quest'ultima è tenuta al risarcimento del danno corrispondente alle somme versate
Org_
a titoli di contributi e sanzioni.
La tesi non può essere accolta de plano, sussistendo a parere del collegio un concorrente comportamento colposo, per negligenza, da parte della società.
Deve infatti darsi atto che costituisce circostanza pacifica tra le parti che la dirigente ha consegnato alla società il CUD 2014, rilasciato dal precedente datore di lavoro Org_4
da cui emerge il reddito imponibile ai fini previdenziali e i contributi versati
[...]
Org_ all' sull'intero reddito percepito, anche oltre il Massimale (doc 4 all. B fasc. I grado
. Se da un lato è vero che il CUD 2014 è stato consegnato a a fine Pt_1 CP_1
2013(vedi pag. 25 della memoria di costituzione in appello, che riporta la circostanza trascritta nella sentenza e non contestata), quindi circa 6 mesi dopo l'assunzione, è altresì provato che ha tenuto conto di tale documento nel redigere il CUD rilasciato a CP_1
nel 2014 (doc 5 all. B fasc. I grado , in cui è indicato il reddito complessivo Pt_1 Pt_1
(€ 295.466,88) e quello di altro datore di lavoro (€ 155.398,92) (vedi annotazioni cod. AI).
Sulla base di tale documento Microsoft è quindi venuta a conoscenza della circostanza che il precedente datore di lavoro di aveva versato contributi in misura eccedente il Pt_1
Massimale e, senza nulla chiedere a tale riguardo alla dipendente, sul presupposto che avesse sbagliato a non applicare il Massimale contributivo a ha deciso Org_2 Pt_1
invece di applicarlo.
Pagina 8 Deve ricordarsi, come questa Corte ha affermato in plurime decisioni, che “ In tema di pagamento dei contributi, il datore di lavoro – in quanto unico responsabile del corretto adempimento – può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile.
Sulla base di tali principi, il Collegio non può che concordare con quanto affermato dal
Tribunale secondo cui è “senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro - che intende giovarsi di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo - a dover dimostrare la fondatezza della propria tesi”.
Ne consegue, allora, che il datore di lavoro che ritenga di avvalersi del massimale
Org_ contributivo sia responsabile di tale scelta nei confronti dell' e, in caso di contestazione, debba fornire idonea prova dei fatti costitutivi di tale parziale esonero.
Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti.
E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per
l'applicazione del massimale contributivo.
In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente – come detto – se il mancato
Pagina 9 tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.” (CDA Milano sent. n. 1006/2022, Pres. , Per_1
Est. ) Per_2
In applicazione di tale orientamento, che il collegio condivide, nella fattispecie CP_1
non può dirsi completamente esente da responsabilità avendo ritenuto di attenersi esclusivamente alla dichiarazione della dipendente, pur essendo in possesso di documentazione che espressamente la contraddiceva, anziché effettuare ulteriori accertamenti e verifiche chiedendo chiarimenti alla stessa e pretendendo che la stessa supportasse Pt_1
la propria dichiarazione con ulteriore documentazione, anche con un semplice estratto conto.
Org_ Richiesta che, invece, la società ha inoltrato tardivamente solo dopo aver ricevuto da l'avviso bonario.
Alla luce delle riportate risultanze deve riconoscersi nella fattispecie il concorso di colpa e valutati quindi gli inadempimenti di entrambe le parti ritiene la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art 1227 cc di ridurre la misura del risarcimento alla metà, in tal misura valutata la responsabilità di ciascuna parte. si è resa responsabile per aver inviato plurime comunicazioni non veritiere in merito Pt_1
alla propria situazione contributiva ante 1996, dichiarazioni alle quali la società ben poteva attribuire rilevanza stante il grado di istruzione e la posizione apicale della dirigente, era tuttavia tenuta a verificarne la correttezza, tantopiù ciò era richiesto, in presenza CP_1
della comunicazione di dati tra loro discordanti (CUD 2014 e dichiarazioni di Org_2
Pt_1
Il complessivo ammontare del danno accertato dal primo giudice ammonta alla somma di €
122.955,05 oltre all'importo trattenuto dalla busta paga di pari a 51.862,94 e quindi Pt_1 complessivamente ad € 174.817,99 . Ritenuta la concorrente responsabilità nella misura del
50% ciascuna parte deve essere ritenuta responsabile per la quota di € 87.408,99.
Diversamente da quanto eccepito dalla società appellata, nel ricorso in appello non ha Pt_1
prestato acquiescenza con riferimento all'importo trattenuto in busta paga, ma ha chiesto la condanna di alla restituzione degli importi riconosciuti in esecuzione della sentenza CP_1
impugnata, che pacificamente comprende sia la somma trattenuta sia quella oggetto della condanna. Ritiene pertanto il Collegio che non si sia formato giudicato limitatamente alla somma trattenuta, come sostenuto da ma che oggetto dell'appello sia l'intera CP_1
Org_ somma che ha dovuto versare ad , come da tabella inserita nel ricorso ex art CP_1
414 cpc .
Pagina 10 In parziale riforma della sentenza impugnata, limitato il danno a cui ha diritto ad € CP_1
87408,99, la società appellata va pertanto condannata a restituire a la somma ricevuta Pt_1
o trattenuta in eccedenza rispetto a tale importo.
Le spese di lite del doppio grado devono essere compensate integralmente tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1340/2023 del Tribunale di Milano -sezione lavoro- così decide:
condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
87.408,99 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna alla restituzione all'appellante di quanto percepito in eccedenza CP_1
rispetto a tale somma in forza del pagamento effettuato da a seguito della sentenza Pt_1
impugnata e delle trattenute operate in busta paga a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Milano, 23/01/2024
Presidente est..
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 11
N. R.G. 885/2023
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario
all'udienza del 23 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1340/2023 del Tribunale di
Milano, pubblicata il 20.06.2023, promossa da:
con l'avv. FILIPPO CAPURRO, L'avv. ANGELO BERETTA e Parte_1
l'avv. FRANCESCA VALSECCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
MILANO, via Podgora 1 contro con l'avv. RANIERI ROMANI e l'avv. GABRIELE CALABRO' Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio LCA in MILANO VIA DELLA MOSCOVA, 18
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, letto e ritenuto l'esposto, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare in toto la Sentenza n. 1340/2023 resa inter
Pagina 1 partes dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del lavoro, dott.ssa Julie Martini nel procedimento RG 3362/2022 e per l'effetto II. In via principale rigettare le domande tutte proposte da nei confronti dell'Ing. Controparte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e pertanto condannare in personal del legale rappresentante pro tempore alla restituzione all'Ing. Controparte_1 degli importi riconosciuti dall'odierna appellante alla Società in esecuzione Parte_1 della Sentenza n. 1340/2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
III. In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale fosse dichiarata la responsabilità dell'Ing.
accertare e dichiarare per i fatti esposti in narrativa il concorso di colpa di Parte_1 ex art. 1227 e, per l'effetto accertare che l'Ing. è tenuta a Controparte_1 Parte_1 riconoscere a l'importo di € 47.788,35 (per i contributi lato dirigente relativi Controparte_1 agli anni 2015 e 2016) o la somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione all'Ing.
[...] Pt_1 della differenza rispetto a quanto riconosciuto dall'odierna appellante alla Società in
[...] esecuzione della Sentenza n. 1340/2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Nel merito: in via principale: confermare integralmente la sentenza n. 1340/2023 pubblicata il 20 giugno
2023 nel giudizio RG n. 3362/2022 (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro) sub doc. A avv. e, quindi, rigettare integralmente il ricorso avversario e assolvere la Società convenuta da qualsivoglia pretesa;
in ogni caso, con il favore di diritti, onorari e spese del procedimento.
In via istruttoria…omissis…
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1340/23 pubblicata il 20/06/23 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione
Lavoro, nella causa RG 3362/2022, promossa da contro , ha Controparte_1 Parte_1 così deciso: “ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
122.955,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA”.
Pagina 2 Con ricorso depositato in data 15/04/22 aveva convenuto in giudizio la sig.ra Controparte_1
dipendente con qualifica di dirigente, chiedendone la condanna al pagamento di Euro Pt_1
174.817,99 a titolo di risarcimento del danno, da cui dedurre l'importo di Euro 51.862,94 (già trattenuto alla dipendente con cedolino di aprile 2021), per avere la stessa erroneamente
Org_ compilato il modulo relativo al massimale , oltre a quello relativo alla scelta della destinazione del TFR, inducendo in tal modo in errore la società, che in buona fede aveva applicato il massimale contributivo.
Questi i fatti dedotti dalla società: la SI.ra alla data della sua assunzione Pt_1
(03.06.2013) aveva compilato e sottoscritto lo specifico modulo avente ad oggetto
“massimale ex art.2 legge n.335/1995”, dichiarando sotto la propria responsabilità che
“anteriormente al 1° gennaio 1996 non era titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di assicurazione obbligatoria”. Conseguentemente, quindi, la società aveva provveduto per tutta la durata del rapporto di lavoro a versare i
Org_ contributi solo entro i limiti del massimale determinato annualmente dall'ente previdenziale. Nel febbraio 2021 aveva però ricevuto un avviso bonario da parte dell'Ente con il quale le veniva contestato di aver erroneamente applicato il massimale contributivo alla retribuzione della SI.ra relativamente agli anni 2015 e 2016, dal momento Parte_1
che, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato, era in possesso di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996. Org_
aveva quindi chiesto il pagamento delle differenze contributive e delle sanzioni e precisamente: € 101.157,14 a titolo di contributi eccedenti il massimale non pagati relativamente al 2015 più € 33.381,86 a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L.
388/2000; € 58.293,68 a titolo di contributi eccedenti il massimale non pagati relativamente al
2016 oltre ad € 16.030,76 a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000.
La società lamentava pertanto di avere dovuto corrispondere tali importi all'ente, e quantificava gli ulteriori importi dovuti (relativamente ai successivi anni 2017, 2018 e 2019) in totali euro € 77.617,02 oltre importi dovuti a titolo di sanzioni, somme per le quali l'attrice si era riservata di agire con separato giudizio in caso di mancato rimborso spontaneo da parte della convenuta.
Si costituiva ritualmente la SI.ra contestando in fatto e diritto gli assunti avversari e Pt_1
proponendo domanda riconvenzionale con la quale, previo accertamento della esclusiva responsabilità della società chiedeva la condanna della società al pagamento a suo CP_1 favore della somma di € 96.863,95 illegittimamente trattenuta, in parziale compensazione sul
Pagina 3 cedolino paga del mese di aprile 2021 e relativa agli anni 2015 e 2016, oltre rivalutazione ed interessi.
In via preliminare contestava che la società attrice avesse versato i contributi relativi Pt_1
agli anni 2017, 2018 e 2019 rilevando che tale affermazione sarebbe stata smentita dall'estratto previdenziale della stessa aggiornato al 22/07/2022 depositato in giudizio, contestava altresì, l'importo trattenuto da sul proprio cedolino paga che Controparte_1 ammontava non a € 51.862,94 come sostenuto dall'attrice ma alla maggiore somma di €
96.863,95, ritenendo, in ogni caso illegittima la suddetta trattenuta.
Nel merito, la resistente rilevava che fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro aveva fornito a Microsoft dei documenti contabili e, in specie, il CUD 2014 rilasciato dal precedente datore di lavoro dal quale emergeva che nessun massimale avrebbe dovuto essere Org_2
applicato e che, dunque, a suo dire, la responsabilità per l'erronea applicazione contributiva era da iscriversi esclusivamente al datore di lavoro che aveva gestito male le informazioni fornite al riguardo dalla stessa.
Alla domanda riconvenzionale della SI.ra rispondeva dando prova di Pt_1 Controparte_1
aver versato i contributi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, seppure in data successiva
Org_ al deposito del ricorso, avendo dovuto attendere i conteggi dell' pervenuti solo in data 8 aprile 2022.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dichiarava fondato il ricorso ritenendo pacifica la circostanza che la SI.ra avesse prestato Pt_1 attività lavorativa antecedentemente al 1° gennaio 1996, risultando evidente quindi che: “la posizione assicurativa della convenuta è da inquadrare nella disciplina del sistema misto con la conseguente non applicabilità del massimale contributivo”, risultando inoltre dimostrato Org_ che la società datrice di lavoro aveva assolto all'onere previsto dalla circolare n.177/1996 avendo richiesto alla lavoratrice all'atto della propria assunzione di compilare e sottoscrivere il modulo avente ad oggetto “massimale ex art. 2, legge n. 335/1995” e che la stessa aveva errato nella compilazione di tale dichiarazione.
Pertanto il Tribunale, disattendendo ogni eccezione formulata dalla convenuta, concludeva statuendo che: “tenuto conto che la società ex datrice di lavoro ha dimostrato di aver pagato, Org_ a fronte dell'avviso di addebito dell' gli importi dovuti a titolo di omessa contribuzione relativamente al periodo 2015/2019 per la posizione della e comprensivi della quota Pt_1
contributi a carico della convenuta nonché le sanzioni relativamente agli anni 2015 e 2016 e che tali importi non sono stati contestati, l'Ing. è tenuta a corrispondere alla Parte_1
Pagina 4 società a titolo di risarcimento danni la somma di € 122.955,05, pari alla Controparte_1
Org_ somma pagata dalla società alla per la quota contributi a suo carico e per le sanzioni
2015 e 2016, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo”.
La SI.ra con atto depositato in data 31/08/23 ha proposto appello, insistendo per la Pt_1
riforma della sentenza di primo grado per plurimi motivi.
Con il primo motivo di appello rubricato - errata interpretazione della circolare interpretativa
Org_
177/1996 e conseguente errata valutazione del materiale probatorio - la SI.ra Pt_1
Org_ chiede la riforma della sentenza nel punto in cui non aveva ritenuto che la circolare n.
177/1996 imponeva al datore di lavoro di applicare il massimale al verificarsi di due condizioni fra loro in rapporto di concorrenza e conseguenza l'una all'altra e non alternative ossia: della dichiarazione negativa del dipendente (condizione che nel caso di specie si era verificata); e dell'assenza di diverse risultanze. Condizione quest'ultima che non si era verificata.
infatti pur avendo a disposizione il CUD e avendo elaborato lo stesso CP_1 Org_2
per conguagliare i contributi previdenziali del 2013, aveva unilateralmente deciso di non considerare tale documento.
Nella tesi del gravame il giudice non avrebbe quindi dovuto fondare il proprio convincimento dando rilevanza alla sola dichiarazione errata, ma avrebbe dovuto considerare le risultanze di senso opposto in possesso del datore di lavoro, vale a dire al CUD 2014 il Org_2 [...]
2014 ed i cedolini 2013, dai quali si poteva evincere che i contributi dell'Ing. Org_3
dovevano essere versati su tutto il reddito percepito. Pt_1
A supporto della tesi riporta giurisprudenza di merito ( Corte di Appello di Milano, sez. Lav.
1006/2022 – conforme Sentenza 69/2023 CDA Milano- Tribunale di Milano sentenza
106/2022 e 1723/2014). Secondo tale orientamento “E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso in cui abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni e ulteriori controlli – di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo
(…)”;”è senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale, anziché sull'intero imponibile retributivo,
Pagina 5 trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è il soggetto che tale eccezione intende invocare a dare prova della sussistenza dei presupposti e
a darne la dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro – che intende giovarsi di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo – a dovere dimostrare la fondatezza della propria tesi….”; “(…) Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazioni del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro
l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo sulla base contributiva e pensionabile dei propri dipendenti”.
Con il secondo motivo, rubricato - l'esclusione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e il risarcimento danno pari alle sanzioni per tardivo versamento dei contributi - la SI.ra Pt_1 contesta l'esclusione dal concorso di colpa ex art. 1227 cc dal momento che la stessa aveva fornito alla Società il CUD Vodafone 2014 dal quale si poteva evincere, facendo uso della dovuta diligenza, il corretto regime contributivo da applicare alla dipendente.
Parimenti, trattandosi di errore imputabile alla Società quindi la SI.ra ritiene che il Pt_1 pagamento delle sanzioni civili, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, debba essere posto a carico della Società (così CDA Milano, sez. Lav. Sentenza
1006/2022).
Con il terzo motivo di gravame intestato - la trattenuta operata da sul cedolino del CP_1 mese di aprile 2021 (doc. 9 All. B) e l'errato conteggio degli importi oggetti di risarcimento- la SI.ra contesta la condanna della stessa al pagamento di totali euro € 122.995,05. Pt_1
Sul punto rileva l'errore commesso dal primo giudice, il quale, pur osservando che i profili di illegittimità riguardavano esclusivamente la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da non aveva considerato che l'importo di € 174.817,99 non possedesse il requisito CP_1 della certezza, esigibilità e liquidità essendo lo stesso contestato nell'an e nel quantum e non avendo provveduto a pagarne, al momento del deposito del ricorso la cospicua CP_1 parte di € 77.617,02 e pertanto non avendo, a detta data subito danno alcuno, dal momento che dichiarava di avere pagato- ovvero subito il danno- successivamente al deposito CP_1 del ricorso;
con la conseguenza che alla data del 14/04/2022 nessun danno dell'importo €
77.617,02 poteva essere lamentato da Risultando pertanto errati sia l'accertamento CP_1 che la conseguente condanna a titolo risarcitorio di € 77.617,02, oltre rivalutazione ed interessi, risultano pertanto errate nei presupposti.
Pagina 6 Con memoria depositata in data 20/11/23 si è costituita tardivamente (la prima udienza era fissata al 29/11/23) insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma della CP_1
sentenza di prime cure.
Eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello, e il passaggio in giudicato della parte della sentenza che ha disposto la condanna di a farsi carico, rimborsandola a Pt_1
della quota di contributi a suo carico (€ 51862,94) e difendendo per il resto la CP_1
sentenza impugnata.
Esperito il tentativo di conciliazione e concesso alle parti un rinvio per valutare la proposta transattiva formulata dalla Corte, all'udienza del 23 gennaio 2024, preso atto dell'esto negativo delle trattative, la causa è stata discussa dai difensori e decisa come da dispositivo trascritto in epigrafe alla presente sentenza.
L'appello è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo sulla base delle osservazioni che seguono.
con riferimento alla posizione della dirigente - assunta da CP_1 Parte_1
con decorrenza dal 1 luglio 2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1
indeterminato- ha applicato il limite del massimale contributivo previsto dalla L 335/1995 relativamente agli anni 2015-2020.
Org_ Con avvisi bonari emessi tra il dicembre 2020 e febbraio 2021 ha contestato alla società appellata di aver applicato erroneamente tale massimale alle retribuzioni corrisposte all'ing. sostenendo che la predetta lavoratrice fosse in possesso di anzianità contributiva per Pt_1
il periodo antecedente il 1° gennaio 1996. Emerge infatti dall'estratto contributivo l'iscrizione della odierna appellante a forme di previdenza obbligatoria ante 96 (dal 1.11.91 al 24.12.1991
e dal 24.12.1991 al 1.6.1993).
La società, sostenendo di essere stata tratta in errore dalle dichiarazioni infedeli rese dalla
Org_ lavoratrice, e di aver dovuto versare a i contributi nella misura eccedente il massimale e le relative sanzioni, ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Pt_1
risarcimento del danno nella misura indicata nelle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso, rileva il collegio che le circostanze di fatto sono documentali e non contestate.
In particolare, dalla documentazione di causa emergono i seguenti inadempimenti di Pt_1
Pagina 7 - ha compilato e trasmesso alla società il modulo in data 26.7.2013 ( Doc 5 fasc. I grado dichiarando che “anteriormente al 1° gennaio 1996 non era titolare di rapporto di CP_1 lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di iscrizione obbligatoria” ;
- con mail del 13 maggio 2013 ha dichiarato “ho iniziato a versare i contributi dalla prima assunzione nel 1997, nel 96 ero ancora consulente” (DOC 38 memoria)
-ha trasmesso il 20.12.2013 a il modulo per la destinazione del TFR (doc 11 fasci. CP_1
I grado compilando la sezione 1 relativa a “lavoratori iscritti alla previdenza CP_1
obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993;
- non ha mai contestato i CU e i cedolini mensili emessi da dai quali emergeva che CP_1
le venivano trattenuti i contributi solo fino al raggiungimento del massimale contributivo di €
102.543,00 e non oltre.
Org_ Secondo la tesi di essendosi la società attenuta alle circolari che Controparte_1
imponevano al datore di lavoro di recepire la dichiarazione del dipendente ai fini di verificarne l'anzianità contributiva e avendo ricevuto le suindicate dichiarazioni infedeli dalla lavoratrice, quest'ultima è tenuta al risarcimento del danno corrispondente alle somme versate
Org_
a titoli di contributi e sanzioni.
La tesi non può essere accolta de plano, sussistendo a parere del collegio un concorrente comportamento colposo, per negligenza, da parte della società.
Deve infatti darsi atto che costituisce circostanza pacifica tra le parti che la dirigente ha consegnato alla società il CUD 2014, rilasciato dal precedente datore di lavoro Org_4
da cui emerge il reddito imponibile ai fini previdenziali e i contributi versati
[...]
Org_ all' sull'intero reddito percepito, anche oltre il Massimale (doc 4 all. B fasc. I grado
. Se da un lato è vero che il CUD 2014 è stato consegnato a a fine Pt_1 CP_1
2013(vedi pag. 25 della memoria di costituzione in appello, che riporta la circostanza trascritta nella sentenza e non contestata), quindi circa 6 mesi dopo l'assunzione, è altresì provato che ha tenuto conto di tale documento nel redigere il CUD rilasciato a CP_1
nel 2014 (doc 5 all. B fasc. I grado , in cui è indicato il reddito complessivo Pt_1 Pt_1
(€ 295.466,88) e quello di altro datore di lavoro (€ 155.398,92) (vedi annotazioni cod. AI).
Sulla base di tale documento Microsoft è quindi venuta a conoscenza della circostanza che il precedente datore di lavoro di aveva versato contributi in misura eccedente il Pt_1
Massimale e, senza nulla chiedere a tale riguardo alla dipendente, sul presupposto che avesse sbagliato a non applicare il Massimale contributivo a ha deciso Org_2 Pt_1
invece di applicarlo.
Pagina 8 Deve ricordarsi, come questa Corte ha affermato in plurime decisioni, che “ In tema di pagamento dei contributi, il datore di lavoro – in quanto unico responsabile del corretto adempimento – può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile.
Sulla base di tali principi, il Collegio non può che concordare con quanto affermato dal
Tribunale secondo cui è “senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro - che intende giovarsi di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo - a dover dimostrare la fondatezza della propria tesi”.
Ne consegue, allora, che il datore di lavoro che ritenga di avvalersi del massimale
Org_ contributivo sia responsabile di tale scelta nei confronti dell' e, in caso di contestazione, debba fornire idonea prova dei fatti costitutivi di tale parziale esonero.
Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti.
E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per
l'applicazione del massimale contributivo.
In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente – come detto – se il mancato
Pagina 9 tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.” (CDA Milano sent. n. 1006/2022, Pres. , Per_1
Est. ) Per_2
In applicazione di tale orientamento, che il collegio condivide, nella fattispecie CP_1
non può dirsi completamente esente da responsabilità avendo ritenuto di attenersi esclusivamente alla dichiarazione della dipendente, pur essendo in possesso di documentazione che espressamente la contraddiceva, anziché effettuare ulteriori accertamenti e verifiche chiedendo chiarimenti alla stessa e pretendendo che la stessa supportasse Pt_1
la propria dichiarazione con ulteriore documentazione, anche con un semplice estratto conto.
Org_ Richiesta che, invece, la società ha inoltrato tardivamente solo dopo aver ricevuto da l'avviso bonario.
Alla luce delle riportate risultanze deve riconoscersi nella fattispecie il concorso di colpa e valutati quindi gli inadempimenti di entrambe le parti ritiene la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art 1227 cc di ridurre la misura del risarcimento alla metà, in tal misura valutata la responsabilità di ciascuna parte. si è resa responsabile per aver inviato plurime comunicazioni non veritiere in merito Pt_1
alla propria situazione contributiva ante 1996, dichiarazioni alle quali la società ben poteva attribuire rilevanza stante il grado di istruzione e la posizione apicale della dirigente, era tuttavia tenuta a verificarne la correttezza, tantopiù ciò era richiesto, in presenza CP_1
della comunicazione di dati tra loro discordanti (CUD 2014 e dichiarazioni di Org_2
Pt_1
Il complessivo ammontare del danno accertato dal primo giudice ammonta alla somma di €
122.955,05 oltre all'importo trattenuto dalla busta paga di pari a 51.862,94 e quindi Pt_1 complessivamente ad € 174.817,99 . Ritenuta la concorrente responsabilità nella misura del
50% ciascuna parte deve essere ritenuta responsabile per la quota di € 87.408,99.
Diversamente da quanto eccepito dalla società appellata, nel ricorso in appello non ha Pt_1
prestato acquiescenza con riferimento all'importo trattenuto in busta paga, ma ha chiesto la condanna di alla restituzione degli importi riconosciuti in esecuzione della sentenza CP_1
impugnata, che pacificamente comprende sia la somma trattenuta sia quella oggetto della condanna. Ritiene pertanto il Collegio che non si sia formato giudicato limitatamente alla somma trattenuta, come sostenuto da ma che oggetto dell'appello sia l'intera CP_1
Org_ somma che ha dovuto versare ad , come da tabella inserita nel ricorso ex art CP_1
414 cpc .
Pagina 10 In parziale riforma della sentenza impugnata, limitato il danno a cui ha diritto ad € CP_1
87408,99, la società appellata va pertanto condannata a restituire a la somma ricevuta Pt_1
o trattenuta in eccedenza rispetto a tale importo.
Le spese di lite del doppio grado devono essere compensate integralmente tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1340/2023 del Tribunale di Milano -sezione lavoro- così decide:
condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
87.408,99 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna alla restituzione all'appellante di quanto percepito in eccedenza CP_1
rispetto a tale somma in forza del pagamento effettuato da a seguito della sentenza Pt_1
impugnata e delle trattenute operate in busta paga a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Milano, 23/01/2024
Presidente est..
Silvia Marina Ravazzoni
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