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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1322/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1322/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' AVV. TOMMASO FUSCO, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 17/10/2025;
FATTO
Con ricorso del 22/04/2024, ha dedotto: di aver contratto matrimonio con Parte_1 il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di San IO La OL (atto n. 9, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno
2003); che veniva scelto il regime della comunione dei beni e che la residenza familiare veniva fissata in San IO La OL (Bn) al Viale Onofrio Fragnito n. 25, in un immobile di
1 proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento;
che dal matrimonio nascevano i figli (24.01.2009) e (06.10.2010); che il resistente Per_1 Per_2
è stato dipendente della Idnamic Italia S.r.l. sino al 2019 e, allo stato, non è dato sapere se abbia un'occupazione, mentre la ricorrente è inoccupata;
che, con decreto n. cronol.
9737/2018 del 12.11.2018, R.g. 3816/2018, depositato in pari data, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 3.09.2018; che “sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, avvenuta in data 07.11.2018, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione, né ricostituzione dell'“affectio maritalis” e di qualsiasi comunione materiale e spirituale”; che il resistente “si rende irreperibile e, da anni, si disinteressa totalmente della crescita dei figli, omettendo altresì di versare il mantenimento di € 400,00 dall'anno 2018”; che il resistente non ha mai esercitato il diritto di visita e di collocazione presso di sé dei minori, non ha alcuna dimora in territorio sannita ove poter ospitare i figli né ha mai mostrato interesse per il loro andamento scolastico;
che le condotte aggressive del resistente hanno minato gravemente l'equilibrio del contesto familiare, nonché il rapporto stesso con i figli.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: “a. accertata la sussistenza del caso previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b. della L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della L.55/15, pronunzi, anche con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 27.09.2003 con secondo il rito concordatario, Controparte_1 trascritto negli atti di matrimonio nel Comune di San IO La OL, anno 2003, numero
9 parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
b. confermare la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, riconosciuta in sede di separazione;
c. modificare le condizioni disciplinate dall'omologa di separazione n. cronol. 9737/2018 del 12.11.2018, disponendo l'affido esclusivo dei figli alla madre;
”.
All'udienza del 24/01/2025, la ricorrente confermava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo, e che “il resistente non provvede e non cura i figli dal 2018”.
Acquisita la relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali territorialmente competenti relativa ai minori ed ascoltati questi ultimi all'udienza del 20/03/2025, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, prevedenti l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso quest'ultima ed obbligo del padre di corrispondere Euro 450,00 per il mantenimento degli stessi (Euro 225,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 17/10/2025 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
2 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1 attesa la sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 07/11/2018) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 9737/2018 del 12/11/2018, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
In particolare, le dichiarazioni ed allegazioni di parte ricorrente, unitamente alla contumacia della resistente (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui ne va dichiarata la cessazione degli effetti civili.
Sull'affidamento e collocazione dei figli minori e sul diritto di visita del genitore non collocatario
Nell'ambito dell'ordinanza con cui venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 01/08/2023, n.23333), e sul presupposto del disinteresse del padre nei confronti dei figli, si riteneva la soluzione dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre quella maggiormente rispondente al migliore interesse di questi ultimi;
conseguentemente, si riteneva la sussistenza dei presupposti per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso e veniva disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la stessa ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Sul punto, si ritiene che vadano confermate le statuizioni assunte nell'ambito della menzionata ordinanza. Invero, il disinteresse del padre nei confronti dei figli minori, come dedotto dalla ricorrente, oltre ad essere stato confermato dai minori in sede di audizione (cfr. verbale di udienza del 20/03/2025, sede in cui ha dichiarato: “non vedo papà da anni, Per_1
3 lui si è sempre disinteressato. Non ricordo neanche quale è stata l'ultima volta che l'ho visto.
Io sto benissimo con mamma. Non voglio incontrare papà” e ha dichiarato: “Non Per_2 vedo papà da moltissimo tempo. L'ultima volta che l'ho visto mi pare era il 2021. Ci è venuto
a salutare a casa. Successivamente per un certo periodo ci ha telefonati. Poi non ha telefonato più. Io non l'ho chiamato. Con mamma sto benissimo”), nonché dalla relazione socio- ambientale dei Servizi Sociali del Comune di San IO La OL depositata in atti (che ha chiarito che “allo stato attuale il padre non ha rapporti con i bambini, non ha provveduto
a versare mantenimento né alimenti, non espleta nessun ruolo educativo. Tale ruolo viene svolto dalla madre e dai genitori materni, che oltre a supportare il nucleo economicamente svolgono ed hanno svolto anche un ruolo paterno e per questo, e hanno un Per_2 Per_1 forte legame con entrambi i nonni. […] Allo scrivente servizio arrivò anche una richiesta di relazione da parte della Procura per i Minori di Napoli per un episodio di maltrattamenti del signor nei confronti della signora , episodio che poi fu archiviato dalla CP_1 Pt_1
Procura Minorile dato che la signora non volle sporgere denuncia. […] Rispetto al Pt_1 padre [i figli] non lo nominano e non lo cercano dato che si è fatto sentire in passato soltanto con qualche telefonata sporadica […] La Signora […] in questi anni ha avuto molte difficoltà nel far partecipare i figli ad eventi o attività nelle quali era prevista autorizzazione di entrambi i genitori”), è ulteriormente comprovata dalla mancata costituzione in giudizio del resistente (nonostante la regolarità della notifica): ed invero, nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione, non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dalla ricorrente e confermata dalle risultanze processuali.
Quanto alla valenza da accordare alle dichiarazioni rese dai figli della coppia all'udienza del 24/01/2025, deve osservarsi, in diritto, che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui “l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” ed ha ulteriormente chiarito che “l'ascolto del minore richiede una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne, imponendosi […] una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto” e che “non può prescindere dall'ascolto del minore, al fine di considerare le sue attuali valutazioni ed aspirazioni,” la verifica della rispondenza al suo interesse della statuizione adottata in ordine alla sua collocazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23804).
4 Sicché, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati nonché in considerazione di quanto osservato circa il completo disinteresse del padre rispetto ai minori ed in assenza di elementi che depongano in senso opposto, le omissioni paterne devono ritenersi sintomatiche dell'inidoneità genitoriale del resistente (cfr. Cassazione civile sez. I,
11/07/2022, n.21823: “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso”).
Conseguentemente, deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la stessa ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare (in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina l'assegnazione della casa coniugale all'“interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16740).
Venendo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non collocatario, deve ribadirsi che, come già osservato anche nell'ambito dell'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti datata 24/03/2025, nessuno dei minori ha espresso l'esigenza di intrattenere rapporti significativi con il padre e, anzi, ha manifestato una Per_1 netta volontà contraria.
Ed invero, , all'udienza del 20.03.2025, ha espresso una posizione chiara ed Per_1 argomentata circa la sua attuale indisponibilità ad incontrare il genitore, per cui nulla va disposto in ordine alla sua frequentazione con il padre (cfr. Cass. n. 20107/2016; Corte EDU,
17 dicembre 2013, Santilli/Italia; Corte EDU, 29 giugno 2004 Volesky/Rep.Ceca, secondo cui ai bambini non può essere imposto un legame con il genitore che non vogliono frequentare). Tale soluzione, oltre ad essere quella preferibile nell'ottica di valorizzare la capacità di autodeterminazione del minore ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età (quasi 17 anni), è anche quella che meno si presta a pregiudicare ulteriormente il recupero della relazione padre-figlio attraverso l'imposizione di incontri obbligati, che potrebbero rivelarsi controproducenti rispetto all'obiettivo -auspicato- di un consolidamento dei rapporti tra il minore e il padre.
Con riguardo al figlio , invece, il quale, pur avendo confermato la perdurante Per_2 assenza del padre, ha dichiarato di non sapere se vuole incontrarlo (cfr. verbale di udienza del
20.03.2025), si ritiene opportuno, anche in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 337 ter
5 c.c. in ordine al diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, disporre gli incontri protetti padre-figlio, onerando i Servizi Sociali territorialmente competenti a disciplinare la sua frequentazione con il resistente, inizialmente attraverso la predisposizione di un calendario di incontri protetti per almeno 1 ora ogni 15 giorni per la durata di tre mesi, e successivamente a predisporre gradualmente un calendario di visite che tenga conto delle esigenze educative del minore e che consenta un recupero progressivo del rapporto padre-figlio.
Sul mantenimento in favore dei figli minori
Premesso che alcun assegno divorzile deve essere riconosciuto ad alcuna delle parti, atteso che la ricorrente -unica parte costituita- non ha avanzato richieste di contributo economico in proprio favore, deve rilevarsi, in diritto e con riferimento agli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori nei confronti dei figli, che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice” e che, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, nemmeno lo stato di disoccupazione esime il genitore dall'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283;
Cassazione penale sez. VI, 23/06/2017, n.39411; Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016,
n.15432; Tribunale Napoli Nord sez. I, 09/06/2023, n.2396; Tribunale Terni, 27/05/2022,
n.448; Tribunale Torino sez. VII, 13/04/2023, n.1600; Tribunale Napoli Nord sez. I,
13/03/2023, n.1017). In altri termini, nemmeno il genitore che dia prova del proprio stato di disoccupazione può sottrarsi al proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, trattandosi di impegno intrinseco alla scelta stessa della genitorialità (in questi termini, cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283).
Ancora in diritto ed in materia di mantenimento della prole, deve ulteriormente osservarsi che la Corte di legittimità ha chiarito, sul punto, che: “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una
6 stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo
337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cassazione civile sez. I,
11/12/2023, n.34382).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, in ordine alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente: 1) ha rappresentato che il resistente è stato dipendente della Idnamic Italia
S.r.l. sino al 2019 e, allo stato, non è dato sapere se abbia un'occupazione, mentre la ricorrente
“è stata dipendente della e della Gruppocor S.r.l. quale “addetto call center Controparte_2 out-bound” sino al 30.09.2021; in seguito ha lavorato con contratti a progetto per la Nextrade
s.r.l. fino al febbraio 2023; attualmente è inoccupata, ha percepito il reddito di cittadinanza sino al dicembre 2023 e dal 26.01.24 percepisce l'Assegno di inclusione;
” e le spese necessarie per la prole, finora, sono state “sostenute interamente dalla , anche Pt_1 mediante l'aiuto dei propri familiari, a fronte del totale disinteresse del er le CP_1 sorti dei figli”(cfr. ricorso introduttivo); 2) ha dichiarato che “Il resistente non ha mai contribuito al mantenimento dei ragazzi. Io attualmente sono disoccupata, percepisco il reddito di cittadinanza e l'assegno unico e poi ci sono i miei genitori che mi aiutano. Prima lavoravo nei call center. Viviamo a San IO La OL in una casa popolare” (cfr. verbale di udienza del 24/01/2025); 3) ha prodotto in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione, dichiarando “di essere titolare della seguente situazione reddituale ed economica: di essere intestataria della carta Postepay n. 5333 1711 5819 9287 […] ove viene accreditato l'assegno unico mensile per i figli e , per un importo complessivo di Euro 399,00. Sulla Per_1 Per_2
Carta dedicata n. 5338 7025 0003 7844, riceve poi mensilmente l'Assegno di inclusione per
Euro 280,00 mensili, a partire dal dicembre 2023. In precedenza ha percepito il Reddito di cittadinanza. A fronte del ricalcolo reddituale effettuato con la nuova attestazione ISEE, dal giorno 27.04.2024, l'importo dell'assegno si prevede aumenterà a circa Euro 600,00.
Relativamente ai beni mobili, dichiara di essere proprietaria della automobile Audi A4, acquistata di seconda mano, targata CP 823 DY, immatricolata nel giugno del 2004, regolarmente assicurata per la Rca con la Dalla famiglia di Controparte_3
7 origine riceve un aiuto economico in modo stabile e continuativo, anche sotto il profilo della contribuzione alle spese, necessario anche a fronte della mancata erogazione dell'assegno di mantenimento per i figli da parte degli stessi, . Nessun bene immobile Controparte_1 intestato. Vive con i due figli in un immobile di proprietà dell'Istituto autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento, sito in San IO la OL (BN) al Viale Onofrio Fragnito
n.25. Nessun mutuo o finanziamento in essere. La giacenza media annua relativa alla carta
Postepay della , ammonta ad Euro 1.394,01”; 4) ha depositato in atti attestazioni ISEE Pt_1 relative agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 (da cui risulta un ISEE, rispettivamente, di Euro
3.788,21, Euro 1.281,07, Euro 1.505,32 ed Euro 2.953,14).
Il ricorrente non ha fornito elementi in ordine alla sua attuale situazione economica, non essendosi costituito in giudizio.
Alla luce degli elementi a disposizione ed in applicazione di quanto sopra osservato in diritto (anche in ordine alla permanenza del dovere di contribuzione del genitore disoccupato al mantenimento dei figli) -e tenuto conto, in particolare, dei tempi di permanenza dei minori presso la madre, della situazione economica della ricorrente disoccupata, come sopra delineata, dell'età dei minori prossimo al compimento di anni 17 e , di anni Per_1 Per_2
15) e del conseguente aumento delle loro esigenze rispetto al tempo della separazione (sul punto, cfr. Cassazione civile sez. I, 29/04/2022, n.13664: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”)-, si ritiene congruo confermare in Euro 450,00 complessivi l'importo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo quanto già previsto nell'ambito dell'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti datata 24/03/2025.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, attesa la sostanziale assenza di attività processuale in relazione a detta fase.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, nata il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
, nato il [...], c.f. (atto Controparte_1 C.F._2
n. 9, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio del comune di San IO La
OL, anno 2003);
II. dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1 con collocazione presso la stessa ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare (sita in San IO La OL (BN), in viale Onofrio Fragnito n.25);
III. onera i servizi sociali territorialmente competenti a disciplinare la frequentazione del minore con il resistente , inizialmente attraverso Per_2 Controparte_1 la predisposizione di un calendario di incontri protetti per almeno 1 ora ogni 15 giorni per la durata di tre mesi, e successivamente predisponendo gradualmente un calendario di visite che tenga conto delle esigenze educative del minore e che consenta un recupero progressivo del rapporto padre-figlio;
IV. dispone che il resistente provveda a versare alla ricorrente Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese e con modalità tracciabili, un contributo Parte_1 mensile per il mantenimento dei minori e pari ad Euro 450,00 Per_1 Per_2 totali (225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT;
V. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IO La OL (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
VI. condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1322/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' AVV. TOMMASO FUSCO, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 17/10/2025;
FATTO
Con ricorso del 22/04/2024, ha dedotto: di aver contratto matrimonio con Parte_1 il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di San IO La OL (atto n. 9, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno
2003); che veniva scelto il regime della comunione dei beni e che la residenza familiare veniva fissata in San IO La OL (Bn) al Viale Onofrio Fragnito n. 25, in un immobile di
1 proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento;
che dal matrimonio nascevano i figli (24.01.2009) e (06.10.2010); che il resistente Per_1 Per_2
è stato dipendente della Idnamic Italia S.r.l. sino al 2019 e, allo stato, non è dato sapere se abbia un'occupazione, mentre la ricorrente è inoccupata;
che, con decreto n. cronol.
9737/2018 del 12.11.2018, R.g. 3816/2018, depositato in pari data, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 3.09.2018; che “sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, avvenuta in data 07.11.2018, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione, né ricostituzione dell'“affectio maritalis” e di qualsiasi comunione materiale e spirituale”; che il resistente “si rende irreperibile e, da anni, si disinteressa totalmente della crescita dei figli, omettendo altresì di versare il mantenimento di € 400,00 dall'anno 2018”; che il resistente non ha mai esercitato il diritto di visita e di collocazione presso di sé dei minori, non ha alcuna dimora in territorio sannita ove poter ospitare i figli né ha mai mostrato interesse per il loro andamento scolastico;
che le condotte aggressive del resistente hanno minato gravemente l'equilibrio del contesto familiare, nonché il rapporto stesso con i figli.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: “a. accertata la sussistenza del caso previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b. della L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della L.55/15, pronunzi, anche con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 27.09.2003 con secondo il rito concordatario, Controparte_1 trascritto negli atti di matrimonio nel Comune di San IO La OL, anno 2003, numero
9 parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
b. confermare la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, riconosciuta in sede di separazione;
c. modificare le condizioni disciplinate dall'omologa di separazione n. cronol. 9737/2018 del 12.11.2018, disponendo l'affido esclusivo dei figli alla madre;
”.
All'udienza del 24/01/2025, la ricorrente confermava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo, e che “il resistente non provvede e non cura i figli dal 2018”.
Acquisita la relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali territorialmente competenti relativa ai minori ed ascoltati questi ultimi all'udienza del 20/03/2025, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, prevedenti l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso quest'ultima ed obbligo del padre di corrispondere Euro 450,00 per il mantenimento degli stessi (Euro 225,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 17/10/2025 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
2 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1 attesa la sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 07/11/2018) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 9737/2018 del 12/11/2018, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
In particolare, le dichiarazioni ed allegazioni di parte ricorrente, unitamente alla contumacia della resistente (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui ne va dichiarata la cessazione degli effetti civili.
Sull'affidamento e collocazione dei figli minori e sul diritto di visita del genitore non collocatario
Nell'ambito dell'ordinanza con cui venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 01/08/2023, n.23333), e sul presupposto del disinteresse del padre nei confronti dei figli, si riteneva la soluzione dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre quella maggiormente rispondente al migliore interesse di questi ultimi;
conseguentemente, si riteneva la sussistenza dei presupposti per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso e veniva disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la stessa ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Sul punto, si ritiene che vadano confermate le statuizioni assunte nell'ambito della menzionata ordinanza. Invero, il disinteresse del padre nei confronti dei figli minori, come dedotto dalla ricorrente, oltre ad essere stato confermato dai minori in sede di audizione (cfr. verbale di udienza del 20/03/2025, sede in cui ha dichiarato: “non vedo papà da anni, Per_1
3 lui si è sempre disinteressato. Non ricordo neanche quale è stata l'ultima volta che l'ho visto.
Io sto benissimo con mamma. Non voglio incontrare papà” e ha dichiarato: “Non Per_2 vedo papà da moltissimo tempo. L'ultima volta che l'ho visto mi pare era il 2021. Ci è venuto
a salutare a casa. Successivamente per un certo periodo ci ha telefonati. Poi non ha telefonato più. Io non l'ho chiamato. Con mamma sto benissimo”), nonché dalla relazione socio- ambientale dei Servizi Sociali del Comune di San IO La OL depositata in atti (che ha chiarito che “allo stato attuale il padre non ha rapporti con i bambini, non ha provveduto
a versare mantenimento né alimenti, non espleta nessun ruolo educativo. Tale ruolo viene svolto dalla madre e dai genitori materni, che oltre a supportare il nucleo economicamente svolgono ed hanno svolto anche un ruolo paterno e per questo, e hanno un Per_2 Per_1 forte legame con entrambi i nonni. […] Allo scrivente servizio arrivò anche una richiesta di relazione da parte della Procura per i Minori di Napoli per un episodio di maltrattamenti del signor nei confronti della signora , episodio che poi fu archiviato dalla CP_1 Pt_1
Procura Minorile dato che la signora non volle sporgere denuncia. […] Rispetto al Pt_1 padre [i figli] non lo nominano e non lo cercano dato che si è fatto sentire in passato soltanto con qualche telefonata sporadica […] La Signora […] in questi anni ha avuto molte difficoltà nel far partecipare i figli ad eventi o attività nelle quali era prevista autorizzazione di entrambi i genitori”), è ulteriormente comprovata dalla mancata costituzione in giudizio del resistente (nonostante la regolarità della notifica): ed invero, nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione, non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dalla ricorrente e confermata dalle risultanze processuali.
Quanto alla valenza da accordare alle dichiarazioni rese dai figli della coppia all'udienza del 24/01/2025, deve osservarsi, in diritto, che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui “l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” ed ha ulteriormente chiarito che “l'ascolto del minore richiede una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne, imponendosi […] una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto” e che “non può prescindere dall'ascolto del minore, al fine di considerare le sue attuali valutazioni ed aspirazioni,” la verifica della rispondenza al suo interesse della statuizione adottata in ordine alla sua collocazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23804).
4 Sicché, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati nonché in considerazione di quanto osservato circa il completo disinteresse del padre rispetto ai minori ed in assenza di elementi che depongano in senso opposto, le omissioni paterne devono ritenersi sintomatiche dell'inidoneità genitoriale del resistente (cfr. Cassazione civile sez. I,
11/07/2022, n.21823: “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso”).
Conseguentemente, deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la stessa ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare (in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina l'assegnazione della casa coniugale all'“interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16740).
Venendo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non collocatario, deve ribadirsi che, come già osservato anche nell'ambito dell'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti datata 24/03/2025, nessuno dei minori ha espresso l'esigenza di intrattenere rapporti significativi con il padre e, anzi, ha manifestato una Per_1 netta volontà contraria.
Ed invero, , all'udienza del 20.03.2025, ha espresso una posizione chiara ed Per_1 argomentata circa la sua attuale indisponibilità ad incontrare il genitore, per cui nulla va disposto in ordine alla sua frequentazione con il padre (cfr. Cass. n. 20107/2016; Corte EDU,
17 dicembre 2013, Santilli/Italia; Corte EDU, 29 giugno 2004 Volesky/Rep.Ceca, secondo cui ai bambini non può essere imposto un legame con il genitore che non vogliono frequentare). Tale soluzione, oltre ad essere quella preferibile nell'ottica di valorizzare la capacità di autodeterminazione del minore ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età (quasi 17 anni), è anche quella che meno si presta a pregiudicare ulteriormente il recupero della relazione padre-figlio attraverso l'imposizione di incontri obbligati, che potrebbero rivelarsi controproducenti rispetto all'obiettivo -auspicato- di un consolidamento dei rapporti tra il minore e il padre.
Con riguardo al figlio , invece, il quale, pur avendo confermato la perdurante Per_2 assenza del padre, ha dichiarato di non sapere se vuole incontrarlo (cfr. verbale di udienza del
20.03.2025), si ritiene opportuno, anche in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 337 ter
5 c.c. in ordine al diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, disporre gli incontri protetti padre-figlio, onerando i Servizi Sociali territorialmente competenti a disciplinare la sua frequentazione con il resistente, inizialmente attraverso la predisposizione di un calendario di incontri protetti per almeno 1 ora ogni 15 giorni per la durata di tre mesi, e successivamente a predisporre gradualmente un calendario di visite che tenga conto delle esigenze educative del minore e che consenta un recupero progressivo del rapporto padre-figlio.
Sul mantenimento in favore dei figli minori
Premesso che alcun assegno divorzile deve essere riconosciuto ad alcuna delle parti, atteso che la ricorrente -unica parte costituita- non ha avanzato richieste di contributo economico in proprio favore, deve rilevarsi, in diritto e con riferimento agli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori nei confronti dei figli, che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice” e che, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, nemmeno lo stato di disoccupazione esime il genitore dall'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283;
Cassazione penale sez. VI, 23/06/2017, n.39411; Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016,
n.15432; Tribunale Napoli Nord sez. I, 09/06/2023, n.2396; Tribunale Terni, 27/05/2022,
n.448; Tribunale Torino sez. VII, 13/04/2023, n.1600; Tribunale Napoli Nord sez. I,
13/03/2023, n.1017). In altri termini, nemmeno il genitore che dia prova del proprio stato di disoccupazione può sottrarsi al proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, trattandosi di impegno intrinseco alla scelta stessa della genitorialità (in questi termini, cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283).
Ancora in diritto ed in materia di mantenimento della prole, deve ulteriormente osservarsi che la Corte di legittimità ha chiarito, sul punto, che: “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una
6 stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo
337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cassazione civile sez. I,
11/12/2023, n.34382).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, in ordine alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente: 1) ha rappresentato che il resistente è stato dipendente della Idnamic Italia
S.r.l. sino al 2019 e, allo stato, non è dato sapere se abbia un'occupazione, mentre la ricorrente
“è stata dipendente della e della Gruppocor S.r.l. quale “addetto call center Controparte_2 out-bound” sino al 30.09.2021; in seguito ha lavorato con contratti a progetto per la Nextrade
s.r.l. fino al febbraio 2023; attualmente è inoccupata, ha percepito il reddito di cittadinanza sino al dicembre 2023 e dal 26.01.24 percepisce l'Assegno di inclusione;
” e le spese necessarie per la prole, finora, sono state “sostenute interamente dalla , anche Pt_1 mediante l'aiuto dei propri familiari, a fronte del totale disinteresse del er le CP_1 sorti dei figli”(cfr. ricorso introduttivo); 2) ha dichiarato che “Il resistente non ha mai contribuito al mantenimento dei ragazzi. Io attualmente sono disoccupata, percepisco il reddito di cittadinanza e l'assegno unico e poi ci sono i miei genitori che mi aiutano. Prima lavoravo nei call center. Viviamo a San IO La OL in una casa popolare” (cfr. verbale di udienza del 24/01/2025); 3) ha prodotto in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione, dichiarando “di essere titolare della seguente situazione reddituale ed economica: di essere intestataria della carta Postepay n. 5333 1711 5819 9287 […] ove viene accreditato l'assegno unico mensile per i figli e , per un importo complessivo di Euro 399,00. Sulla Per_1 Per_2
Carta dedicata n. 5338 7025 0003 7844, riceve poi mensilmente l'Assegno di inclusione per
Euro 280,00 mensili, a partire dal dicembre 2023. In precedenza ha percepito il Reddito di cittadinanza. A fronte del ricalcolo reddituale effettuato con la nuova attestazione ISEE, dal giorno 27.04.2024, l'importo dell'assegno si prevede aumenterà a circa Euro 600,00.
Relativamente ai beni mobili, dichiara di essere proprietaria della automobile Audi A4, acquistata di seconda mano, targata CP 823 DY, immatricolata nel giugno del 2004, regolarmente assicurata per la Rca con la Dalla famiglia di Controparte_3
7 origine riceve un aiuto economico in modo stabile e continuativo, anche sotto il profilo della contribuzione alle spese, necessario anche a fronte della mancata erogazione dell'assegno di mantenimento per i figli da parte degli stessi, . Nessun bene immobile Controparte_1 intestato. Vive con i due figli in un immobile di proprietà dell'Istituto autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento, sito in San IO la OL (BN) al Viale Onofrio Fragnito
n.25. Nessun mutuo o finanziamento in essere. La giacenza media annua relativa alla carta
Postepay della , ammonta ad Euro 1.394,01”; 4) ha depositato in atti attestazioni ISEE Pt_1 relative agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 (da cui risulta un ISEE, rispettivamente, di Euro
3.788,21, Euro 1.281,07, Euro 1.505,32 ed Euro 2.953,14).
Il ricorrente non ha fornito elementi in ordine alla sua attuale situazione economica, non essendosi costituito in giudizio.
Alla luce degli elementi a disposizione ed in applicazione di quanto sopra osservato in diritto (anche in ordine alla permanenza del dovere di contribuzione del genitore disoccupato al mantenimento dei figli) -e tenuto conto, in particolare, dei tempi di permanenza dei minori presso la madre, della situazione economica della ricorrente disoccupata, come sopra delineata, dell'età dei minori prossimo al compimento di anni 17 e , di anni Per_1 Per_2
15) e del conseguente aumento delle loro esigenze rispetto al tempo della separazione (sul punto, cfr. Cassazione civile sez. I, 29/04/2022, n.13664: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”)-, si ritiene congruo confermare in Euro 450,00 complessivi l'importo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo quanto già previsto nell'ambito dell'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti datata 24/03/2025.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, attesa la sostanziale assenza di attività processuale in relazione a detta fase.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, nata il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
, nato il [...], c.f. (atto Controparte_1 C.F._2
n. 9, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio del comune di San IO La
OL, anno 2003);
II. dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1 con collocazione presso la stessa ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare (sita in San IO La OL (BN), in viale Onofrio Fragnito n.25);
III. onera i servizi sociali territorialmente competenti a disciplinare la frequentazione del minore con il resistente , inizialmente attraverso Per_2 Controparte_1 la predisposizione di un calendario di incontri protetti per almeno 1 ora ogni 15 giorni per la durata di tre mesi, e successivamente predisponendo gradualmente un calendario di visite che tenga conto delle esigenze educative del minore e che consenta un recupero progressivo del rapporto padre-figlio;
IV. dispone che il resistente provveda a versare alla ricorrente Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese e con modalità tracciabili, un contributo Parte_1 mensile per il mantenimento dei minori e pari ad Euro 450,00 Per_1 Per_2 totali (225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT;
V. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IO La OL (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
VI. condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
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