Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/07/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2025, proposto da
Giacomo Ganeri, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Ganeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n.13553/2024 emesso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli e pubblicato in data 18 settembre 2024 ed immediatamente esecutivo, nel procedimento recante numero di R.G. 31874/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace di napoli con il quale il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore della AL Impianti srl, senza dilazione, della somma di € 3.581,66 oltre interessi ex art.5, comma1 del D.lgs. n.231/2002, dalla scadenza al soddisfo e, per quanto qui rileva, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’odierno ricorrente, avv. Giacomo Ganeri, procuratore della AL Impianti srl, quale distrattario la somma di € 596,00 di cui € 76,00 di spese, oltre maggiorazione, cpa e spese occorrende
Il decreto in parola, notificato nelle forme di legge, non è stato opposto ed è passato in decisione, come da certificazione allegata al ricorso.
All’odierna udienza camerale il ricorrente ha dichiarato che la sua pretesa è stata integralmente soddisfatta ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la liquidazione a suo favore delle spese di giudizio.
Di tanto preso atto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO