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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
PU n. 137-1/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Roma, VIA LATINA 15, Codice fiscale/P.IVA : P.IVA_1
Premesso che
-) a chiesto la dichiarazione di apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da fornitura di materiale edile per complessivi euro 30.260,75 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 930/2024 del 19.01.2024 dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 19.04.2024
• il successivo rilascio in proprio favore di titoli cambiari per complessivi euro
25.180,00, a parziale copertura del debito ingiunto, risultati poi insoluti e di cui n. 3 protestati;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il domicilio digitale;
***
-) sono pervenute dall' e da le informazioni CP_2 Controparte_3 richieste ex art. 42 del CCII le quali documentano l'esistenza per la società in epigrafe di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 9.484,15.
***
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. 137-1/2025
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) alla stregua dell'art 2 comma 1 lett. d) CCII è “ «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila…”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) la ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiaria di titolo giudiziario con autorità di giudicato che ha ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria, sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – costruzione, ricostruzione e CP_1
ristrutturazione di edifici residenziali e non - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità e etereogeneità dei debiti ingiustificatamente inadempiuti;
• il rilascio di titolo cambiari rimasti insoluti e protestati;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. 137-1/2025
• l'omesso deposito delle dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno 2023 emerso dalla consultazione officiosa delle banche dati;
• l'omesso deposito del bilancio di esercizio a partire da quello relativo all'anno
2023;
-)ferma la contumacia della società debitrice e dunque la mancanza di qualsiasi eccezione in ordine alla natura minore dell'impresa da essa esercitata, e rilevato altresì che dalla visura camerale aggiornata quest'ultima risulta attiva, di guisa che alcun elemento indiziario in ordine alle sue dimensioni è desumibile da un suo eventuale stato di liquidazione, parimenti alcun elemento si trae sul punto dall'istruttoria officiosa svolta, anche tenuto conto del già precisato omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2023;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Roma, VIA LATINA 15, Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Marzia Calzetta
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 19.11.2025 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
GN
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. 137-1/2025
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 04 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Roma, VIA LATINA 15, Codice fiscale/P.IVA : P.IVA_1
Premesso che
-) a chiesto la dichiarazione di apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da fornitura di materiale edile per complessivi euro 30.260,75 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 930/2024 del 19.01.2024 dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 19.04.2024
• il successivo rilascio in proprio favore di titoli cambiari per complessivi euro
25.180,00, a parziale copertura del debito ingiunto, risultati poi insoluti e di cui n. 3 protestati;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il domicilio digitale;
***
-) sono pervenute dall' e da le informazioni CP_2 Controparte_3 richieste ex art. 42 del CCII le quali documentano l'esistenza per la società in epigrafe di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 9.484,15.
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Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. 137-1/2025
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) alla stregua dell'art 2 comma 1 lett. d) CCII è “ «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila…”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
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Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) la ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiaria di titolo giudiziario con autorità di giudicato che ha ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria, sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – costruzione, ricostruzione e CP_1
ristrutturazione di edifici residenziali e non - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità e etereogeneità dei debiti ingiustificatamente inadempiuti;
• il rilascio di titolo cambiari rimasti insoluti e protestati;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. 137-1/2025
• l'omesso deposito delle dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno 2023 emerso dalla consultazione officiosa delle banche dati;
• l'omesso deposito del bilancio di esercizio a partire da quello relativo all'anno
2023;
-)ferma la contumacia della società debitrice e dunque la mancanza di qualsiasi eccezione in ordine alla natura minore dell'impresa da essa esercitata, e rilevato altresì che dalla visura camerale aggiornata quest'ultima risulta attiva, di guisa che alcun elemento indiziario in ordine alle sue dimensioni è desumibile da un suo eventuale stato di liquidazione, parimenti alcun elemento si trae sul punto dall'istruttoria officiosa svolta, anche tenuto conto del già precisato omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2023;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Roma, VIA LATINA 15, Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Marzia Calzetta
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 19.11.2025 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
GN
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. 137-1/2025
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 04 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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