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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1931 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAN Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVAN MASSIMO CP_1 C.F._1
e dell'avv. OLIVO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
(C.F. ), ammesso a patrocinio a spese dello Stato, Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante nel procedimento R.G. 1951/2024 riunito
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1666/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
03/10/2024 e notificata in data 14/10/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza deduzione e argomentazione disattesa, in via principale, accertata l'erronea, omessa, carente, apparente e/o illogica motivazione della sentenza appellata per i motivi esposti nel presente atto, riformare la decisione impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge e, per l'effetto respingere tutte le domande proposte dall'arch. CP_1
in quanto inammissibili, improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto;
[...] condannare l'arch. a restituire le eventuali ulteriori somme che dovessero essere CP_1 medio tempore corrisposte, anche a titolo di refusione spese di lite di primo grado;
condannare l'arch. al pagamento delle spese legali di lite per entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, dichiarare compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
In via istruttoria: si ripropongono i mezzi di prova dedotti con II memoria ex art. 183 c.6° c.p.c., non ammessi in primo grado, con riserva di produrre ulteriori documenti che si rendessero necessari a fronte della difesa avversaria.”
Per parte appellata CP_1
“Previa modifica della motivazione, nel senso che si attesti che non Parte_1 versò denaro alcuno ad affinché lo stesso pagasse il debito residuo nei confronti Controparte_2 dell'arch. , ma pagò direttamente la procedura esecutiva mediante due assegni circolari CP_1 ad essa intestati, respingersi gli appelli e confermarsi in ogni sua parte la sentenza gravata.
Vittoria di spese e compenso professionale.”
Per parte appellante nel procedimento R.G. 1951/2024 riunito Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza deduzione e argomentazione
2 disattesa, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale accertata l'erronea, omessa, carente, apparente e/o illogica motivazione della sentenza appellata per i motivi esposti nel presente atto, riformare la decisione impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge e, per l'effetto:
- respingere tutte le domande proposte dall'arch. in quanto inammissibili, CP_1 improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto;
condannare l'arch. a restituire le CP_1 eventuali somme che dovessero essere corrisposte al medesimo in adempimento della sentenza impugnata;
- condannare l'arch. al pagamento delle spese legali di lite per entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, dichiarare compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
In via istruttoria: si ripropongono i mezzi di prova dedotti con II e III memoria ex art. 183 c.6°
c.p.c., non ammessi in primo grado, con riserva di produrre ulteriori documenti che si rendessero necessari a fronte della difesa avversaria.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 [...]
ed chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c. e la conseguente CP_2 Parte_1 declaratoria di inefficacia relativa del contratto definitivo del 21/05/2019, con il quale
[...]
aveva venduto ad il terreno identificato al Foglio 1, CP_2 Parte_1 mappali 446-447, del Catasto Terreni del Comune di Campolongo sul Brenta, ora Valbrenta
(VI), con contestuale attribuzione di un diritto di abitazione vitalizio in favore del venditore su un immobile adiacente. In particolare, l'attore deduceva la sussistenza di tutti i requisiti per l'accoglimento della revocatoria: a) l'esistenza di un credito nei confronti di , Controparte_2 ancorché sub iudice; b) il pregiudizio alle proprie ragioni di credito, insito nell'atto dispositivo avente ad oggetto l'unico cespite immobiliare facente parte del patrimonio di;
c) Controparte_2 la scientia damni del debitore e il consilium fraudis della terza acquirente Controparte_2
3 desumibili dalle modalità di svolgimento dei fatti, sintomatiche Parte_1 dell'esistenza di un comune disegno complessivo.
2. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo l'infondatezza della Controparte_2 domanda attorea per assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della revocatoria. In particolare, deduceva: a) l'inidoneità dei crediti asseritamente vantati dall'attore a fungere da presupposto per un'azione revocatoria;
b) l'insussistenza dell'eventus damni, in considerazione dell'esistenza di altri beni aggredibili da parte dell'asserito creditore;
c) la mancanza del dolo fraudolento in capo alle parti del contratto di compravendita;
d) la non assoggettabilità della compravendita ad azione revocatoria, in quanto atto compiuto in adempimento di debiti scaduti.
3. Con comparsa di risposta si costituiva altresì associandosi Parte_1 alle difese del convenuto e ribadendo, in particolare, l'insussistenza del requisito del CP_2 consilium fraudis e l'irrevocabilità dell'atto di compravendita a norma dell'art. 2901, comma 3,
c.c., in quanto atto compiuto in adempimento di debiti scaduti.
4. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria mediante prove documentali e assunzione di testimonianze.
5. Con la sentenza n. 1666/2024 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attore del contratto definitivo di CP_1 compravendita concluso il 21/05/2019 tra i convenuti e Controparte_2 Parte_1
con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il giudice ricostruiva i fatti di causa esponendo che aveva azionato un credito a titolo CP_1 di mutuo nei confronti di ed ottenuto un decreto ingiuntivo, sulla base del Parte_2 quale aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 343/2014 Tribunale di
Vicenza), in particolare pignorando i terreni di cui al Foglio 1, mappali 446 e 447, del Catasto
Terreni del Comune di Campolongo sul Brenta, ora Valbrenta (VI). Dopo la morte di
[...]
nel 2016, l'azione esecutiva era proseguita nei confronti dei suoi eredi e figli, Parte_2 [...]
ed , i quali all'epoca non avevano ancora trascritto nei registri CP_2 Controparte_3 immobiliari la trasmissione dei diritti ereditari verso il padre e la madre Nel Controparte_4
2017 , affermandosi creditore dei coniugi anche per prestazioni CP_1 Parte_3 professionali, aveva ottenuto un altro decreto ingiuntivo, il n. 3044/2017 del Tribunale di
4 CP_ Vicenza, per la somma di euro 275.490,20 nei confronti dei figli ed eredi ed
[...]
. Il decreto era stato opposto ed era iniziato un giudizio a cognizione piena. Nel CP_3 frattempo, l'esecuzione immobiliare n. 343/2014 era proseguita con i seguenti avvenimenti. Nel gennaio 2018 aveva acquistato all'asta il Lotto n.
2. Al creditore Parte_1 esecutante era stato assegnato, tra gli altri, il Lotto n. 1, ossia quella che fino ad CP_1 allora era stata la casa di abitazione di , il quale, all'epoca assistito dall'avv. Controparte_2
Pizzato, si era trovato costretto dunque a cercare una nuova casa. Il 26/07/2018
[...] aveva acquistato una casa di abitazione, in Campolongo, via Zannini 8. Il Parte_1
14/08/2018 aveva concesso quella stessa casa, in comodato, ad Parte_1 [...]
. In data 21/12/2018 ed CP_2 Parte_1 Controparte_2 [...]
avevano presentato in Comune una domanda di trasformazione della destinazione CP_3
d'uso – in artigianale industriale – dell'area del mappale comprato all'asta dall' (già Parte_1
Lotto 2) e dei mappali ancora indivisi dei TE , n. 446 e 447 (facenti parte del Lotto CP_2
5), nell'ambito di un'operazione imprenditoriale concepita nell'interesse di
[...]
Il 15/02/2019 con un unico atto notarile, stipulato tra Parte_1 Parte_1 ed i TE ed , era stato concluso un contratto preliminare avente i
[...] CP_3 Controparte_2 seguenti termini: a) l'impegno dei due TE a dividere i beni ancora in comunione ereditaria, in modo tale che i mappali 446 e 447 fossero assegnati ad;
b) l'impegno di Controparte_2 [...]
a vendere tali mappali ad per un prezzo complessivo di CP_2 Parte_1 euro 82.000,00, di cui euro 27.000,00 in denaro, euro 17.368,29 mediante pagamento diretto a
(creditore del venditore) con conseguente soddisfacimento delle di lui ragioni di CP_1 credito residue ed estinzione della procedura esecutiva ed il rimanente controvalore mediante pagamento dei tributi e delle sanzioni per la presentazione tardiva delle dichiarazioni di successione dei defunti genitori di e mediante concessione al venditore Controparte_2 [...]
del diritto di abitazione sulla casa di via Zannini 8 (già Lotto 2). In data 28/03/2019 la CP_2 procedura esecutiva era stata estinta. Il 18 e 23 aprile 2019 erano state registrate e trascritte le due denunce di successione dei genitori dei TE , ripristinando così la continuità CP_2 delle trascrizioni. In data 21/05/2019 era stato stipulato il contratto definitivo in linea con gli accordi di cui al preliminare del 15/02/2019 e, dunque, previa divisione della comunione
5 ereditaria, aveva venduto i mappali 446-447 a e Controparte_2 Parte_1 quest'ultima aveva costituito il diritto di abitazione in favore del venditore. Infine, nel 2020
aveva esperito l'azione revocatoria avverso tale contratto definitivo davanti al CP_1
Tribunale di Vicenza.
Ciò premesso in punto di fatto, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea ritenendo integrati tutti i presupposti di operatività dell'azione revocatoria.
In primo luogo, con riguardo all'esistenza del credito cautelato, dava conto che la sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 1108/2022, resa all'esito del giudizio di opposizione, aveva ridimensionato il credito di , disponendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
3044/2017 (recante condanna al pagamento di euro 275.490,00) e la condanna di Controparte_2 ed , ciascuno pro quota hereditatis, al pagamento di euro 58.862,35. In Controparte_3 particolare, era stato ritenuto inutilizzabile il documento di “riconoscimento di debito” posto alla base del decreto ingiuntivo. Successivamente, con sentenza n. 1882/2023 la Corte d'Appello di
Venezia, rigettando i motivi di impugnazione avanzati da e in accoglimento dei CP_1 motivi formulati dai TE , aveva accertato l'insussistenza di alcun credito in capo a CP_2
. In particolare, ad avviso del Collegio, in primo grado il CTU aveva basato le sue CP_1 conclusioni su documenti da lui personalmente acquisiti o comunque su documenti offerti dal tardivamente. Contro tale sentenza pende tuttora il giudizio di cassazione. CP_1
A questo punto, il Tribunale riteneva comunque soddisfatto il requisito dell'esistenza del credito da cautelare, condividendo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui anche un credito eventuale, nella veste di credito litigioso, qual è il credito oggetto di accertamento non ancora passato in giudicato, è idoneo ad abilitare all'azione revocatoria.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure reputava integrato il presupposto dell'eventus damni, in quanto , debitore pro quota hereditatis, con la vendita dell'immobile si era Controparte_2 spogliato dell'ultimo bene sul quale poteva vantare diritti proprietari, indebolendo di fatto la garanzia generica del suo creditore . CP_1
In terzo luogo, il Giudice di primo grado riteneva integrato l'elemento soggettivo. La scientia damni in capo a risultava dalla conoscenza dell'emissione nei suoi confronti di Controparte_2 un decreto ingiuntivo da 275.490,00 euro in favore di nel 2017, contro il quale CP_1
6 all'epoca dell'atto dispositivo pendeva il giudizio di opposizione. Il consilium fraudis di era desumibile da una considerazione unitaria degli avvenimenti, Parte_1 concentratisi in un arco temporale ristretto, tra il 2018 e il 2019. In particolare tali eventi consistevano nell'acquisto di un'abitazione da parte di e nella Parte_1 concessione in comodato ad (costretto a lasciare la propria abitazione in ragione Controparte_2 dell'esecuzione immobiliare in atto), nella presentazione congiunta di un progetto immobiliare avente ad oggetto mappali ancora indivisi tra i TE , con l'accordo preliminare e CP_2 poi definitivo di divisione e assegnazione degli stessi mappali a , il quale, in Controparte_2 seguito, li aveva venduti a a fronte di un corrispettivo composto, tra Parte_1
l'altro, dal pagamento del debito residuo verso e dalla costituzione di un diritto di CP_1 abitazione vitalizio sulla casa adiacente. La circostanza che le parti fossero state assistite dallo stesso legale, avv. Pizzato, deponeva a favore di una condivisione totale delle informazioni tra e incluse quelle relative alle situazioni debitorie di Controparte_2 Parte_1
. CP_2
Infine, il giudice di primo grado escludeva il ricorrere dell'ipotesi di esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 2901 comma 3 c.c. ritenendo che l'adempimento di un contratto preliminare con stipula del definitivo non costituisse l'espressione di un debito scaduto.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello notificato in data 12/11/2024 impugnava Parte_1 la predetta sentenza, dando corso al procedimento rubricato R.G. 1931/2024, sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1. Preliminarmente, ha esposto che all'origine dell'acquisto Parte_1 dell'immobile di cui è causa vi era l'esigenza di fornire uno spazio più ampio per l'attività produttiva alla società conduttrice di un sito industriale adiacente di sua proprietà.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea Parte_1 affermazione dell'esistenza del credito da garantire, nonostante la presenza di una sentenza della
Corte d'Appello di Venezia, la n. 1882/2023, che aveva escluso integralmente la fondatezza della domanda di condanna al pagamento della somma di denaro chiesta da . Ad CP_1 avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere l'azione
7 revocatoria senza valutare nel merito la natura probabile e non pretestuosa del credito cautelato.
Se è vero che un accertamento positivo del credito vincola il Giudice della revocatoria a ritenere esistente una ragione di credito, allora anche un accertamento negativo, come quello svolto nel caso di specie, avrebbe dovuto vincolare il giudice della revocatoria a ritenere insussistente una ragione di credito da poter garantire con il rimedio dell'art. 2901 c.c..
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto integrato l'eventus damni, sebbene Controparte_2 fosse rimasto titolare di altri beni aggredibili dai creditori. In particolare, insieme al fratello
, egli era proprietario di immobili in Valbrenta, di cui ai Lotti n. 3 e n. 8, corrispondenti CP_3 ad aree boschive del valore di 31.794,00 euro. Inoltre, il valore del patrimonio complessivo dei due TE, da considerare eventualmente condebitori solidali verso , era stato CP_1 stimato pari ad euro 173.794,00 e quindi era sufficiente a far fronte al debito.
6.3. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errata Parte_1 valutazione in punto di esistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria, dal momento che l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere il consilium fraudis da parte della terza acquirente sulla base di mere presunzioni. In particolare, il Giudice ha presunto che dalla data della sottoscrizione del contratto di comodato (14/08/2018) e Parte_1 [...]
fossero state assistite dallo stesso legale e, in base a tale assunto, ha concluso, sempre CP_2 in via presuntiva, che l'avvocato avesse informato della pregressa Parte_1 situazione debitoria di . Ad avviso dell'appellante, tale ragionamento, contrario Controparte_2 ai principi in materia di onere della prova, sarebbe comunque smentito dagli elementi di prova emersi in corso di causa: l'interrogatorio formale, la testimonianza del teste e la Tes_1 dichiarazione di astensione del teste avv. Pizzato. In particolare, quest'ultimo aveva dichiarato di doversi astenere dal rendere la deposizione alla luce dell'art. 249 c.p.c., facendo presente: - di aver assistito, a partire dal 28/06/2017, nell'esecuzione immobiliare n. 343/2014 Controparte_2
e nella trattativa per la vendita di un terreno oggetto di detta procedura;
- di aver iniziato ad assistere nel settembre 2019 (quindi successivamente alla Parte_1 compravendita del 21/05/2019) nel procedimento avviato contro per la cancellazione CP_1 di ipoteca giudiziale iscritta sul terreno già acquistato. Secondo l'appellante, il Giudice di primo
8 grado, nonostante il tenore inequivocabile di questa dichiarazione, ha erroneamente ritenuto che l'avv. Pizzato, se avesse deposto, non avrebbe che potuto dichiarare che Parte_1 era a conoscenza del credito vantato da nei confronti di .
[...] CP_1 Controparte_2
6.4. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di Parte_1 primo grado sotto due profili: a) non aver considerato irrevocabile la compravendita in esame ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c., sebbene la stessa fosse stata compiuta per provvedere al pagamento di debiti scaduti;
b) aver omesso di esaminare la deduzione svolta in primo grado, secondo cui il contratto definitivo di compravendita costituiva adempimento di un contratto preliminare trascritto e non fatto oggetto di domanda revocatoria da parte di . Quanto CP_1 alla censura di cui alla lett. a, l'appellante ha ribadito che una parte del prezzo di vendita era stata destinata all'adempimento di debiti scaduti. La somma di euro 17.704,24 era stata versata direttamente alla procedura esecutiva instaurata da e la somma di euro 10.500,00 era CP_1 stata indirizzata al pagamento delle imposte di successione dei genitori, oltre che degli interessi e sanzioni per la ritardata presentazione delle dichiarazioni di successione. Ad avviso dell'appellante, l'impiego anche solo di una parte non minimale del prezzo di una compravendita per il pagamento di debiti scaduti facenti capo al venditore è sufficiente a sottrarre la compravendita stessa dall'azione revocatoria in base all'art. 2901 comma 3 c.c., ponendosi quale unico mezzo rimasto al debitore per adempiere i debiti scaduti (Cass. n. 18487/2023). Quanto alla censura di cui alla lett. b, l'appellante ha dedotto che il contratto preliminare trascritto, in quanto dotato della c.d. efficacia prenotativa degli effetti giuridici del definitivo, è già idoneo astrattamente a pregiudicare le ragioni di credito, sicché nel caso di specie il preliminare avrebbe dovuto essere fatto oggetto dell'azione revocatoria.
6.5. Con il quinto motivo l'appellante ha impugnato il capo di Parte_1 condanna della stessa alle spese di lite di in primo grado, chiedendone la riforma CP_1 integrale. In caso di mancato accoglimento degli altri motivi di appello, ha chiesto la riforma in punto di liquidazione, stante il superamento dei parametri di legge da parte del Tribunale.
7. Con atto di appello notificato in data 11/11/2024 impugnava la medesima Controparte_2 sentenza n. 1666/2024, dando corso al procedimento rubricato R.G. 1951/2024, poi riunito al presente, sulla base dei seguenti motivi di appello.
9 7.1. Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea affermazione Controparte_2 dell'esistenza del credito da garantire, nonostante la presenza di una sentenza della Corte
d'Appello di Venezia, la n. 1882/2023, che aveva escluso integralmente la fondatezza della domanda di condanna al pagamento della somma di denaro chiesta da . Secondo CP_1
l'appellante, il Giudice di primo grado è incorso in errore, non avendo tenuto conto di talune statuizioni che avevano seriamente messo in dubbio l'esistenza di un credito probabile e non pretestuoso da garantire e, in particolare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del 2017 in sede di giudizio di opposizione, il doppio rigetto dell'istanza cautelare di sequestro conservativo formulata da (sia in primo grado sia in sede di reclamo), oltre CP_1 alla già menzionata sentenza di appello contenente un accertamento negativo del credito.
7.2. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza di primo grado per aver Controparte_2 ritenuto la sussistenza dell'eventus damni, nonostante la presenza di altri suoi beni potenzialmente aggredibili da parte dell'asserito creditore. , infatti, avrebbe potuto CP_1 soddisfarsi sugli ulteriori beni immobili, sia quelli oggetto di divisione ereditaria sia quelli rimasti indivisi. Quanto ai primi, il fratello possedeva beni del valore di Controparte_3
142.000,00, quanto ai secondi, vi erano i lotti n. 3 e n. 8 del valore complessivo di euro
31.794,00.
7.3. Con il terzo motivo ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in Controparte_2 cui ha ritenuto integrati la scientia damni del debitore e il consilium fraudis della terza acquirente sulla base di mere presunzioni e senza una corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti in corso di causa. In particolare, l'appellante ha censurato la valutazione fondata sulla prova presuntiva ricavata dalla dichiarazione di astensione del teste avv. Pizzato, ritenendo al contrario di quanto affermato nella decisione, che essa dimostrasse la mancanza di contestualità nell'assistenza legale da lui fornita alle due parti del contratto di compravendita.
7.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'errore del Tribunale, insito nell'aver Controparte_2 escluso che il contratto definitivo di compravendita costituisse adempimento di debito scaduto, con riferimento all'obbligazione assunta con la stipula del contratto preliminare trascritto.
7.5. Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado Controparte_2 per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di irrevocabilità della compravendita, quale atto
10 posto in essere per provvedere al pagamento di debiti scaduti. Ad avviso dell'appellante, la compravendita in esame era l'unico mezzo per far fronte al debito residuo verso - CP_1 oggetto dell'esecuzione immobiliare - e al debito a titolo di imposte di successione, interessi e sanzioni dovuto per la dichiarazione tardiva di successione dei defunti genitori Parte_2
e Controparte_4
7.6. Con il sesto motivo l'appellante ha impugnato il capo di condanna dello Controparte_2 stesso al pagamento delle spese di lite dell'attore in primo grado, chiedendone la CP_1 riforma integrale. In caso di mancato accoglimento degli altri motivi di appello, ha chiesto la riforma in punto di liquidazione per superamento dei parametri di legge da parte del Tribunale.
8. Con provvedimento dell'11/12/2024, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il procedimento rubricato
R.G. 1951/2024 è stato riunito al procedimento rubricato R.G. 1931/2024.
9. Si è costituito nel giudizio R.G. 1931/2024 , che ha chiesto l'integrale rigetto dei CP_1 motivi di impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
9.1. Quanto all'esistenza del credito, ha dedotto che avverso la sentenza n. CP_1
1882/2023 della Corte di Appello di Venezia era stata avanzata istanza di revocazione per travisamento dei dati documentali ed in ogni caso pendeva ancora il grado di giudizio in
Cassazione. Trattandosi di credito sub iudice, esso era idoneo a radicare la possibilità di agire in revocatoria.
9.2. Con riguardo all'eventus damni, l'appellato ha ribadito che il patrimonio residuo del debitore non era capiente e che, peraltro, lo stesso ha omesso di Controparte_2 CP_2 confrontarsi con la condivisibile statuizione del giudice di primo grado, secondo cui egli era debitore pro quota hereditatis e non un condebitore solidale, con conseguente irrilevanza della situazione patrimoniale dell'altro debitore ereditario . Controparte_3
9.3. Quanto all'elemento soggettivo, ha ribadito che lo svolgimento complessivo CP_1 degli eventi era idoneo a fondare in via presuntiva la prova della scientia damni di
[...]
e del consilium fraudis di CP_2 Parte_1
9.4. Con riguardo alle eccezioni di irrevocabilità ex art. 2901 comma 3 c.c., l'appellato ha ammesso la presenza di un errore all'interno della motivazione della sentenza di primo grado. A pag. 7 è correttamente riportato che aveva promesso di vendere i mappali 446 e Controparte_2
11 447 a per un prezzo complessivo di 82.000 euro di cui “(…) euro Parte_1
17.368,29, pagandoli direttamente al terzo arch. (datio in solutum) affinché fosse CP_1 soddisfatto dei suoi crediti residui di cui alla procedura esecutiva, ed in modo da ottenere anche la estinzione della stessa”. Tuttavia, ha evidenziato che a pag. 14 il giudice di prime cure è incorso in errore ove ha affermato che: “la stipula del definitivo (maggio 2019), previa
l'estinzione della procedura esecutiva (marzo 2019), consentita proprio e soltanto dal denaro che aveva versato a al momento del preliminare (…)”. Parte_1 Controparte_2
In realtà, al momento del preliminare aveva versato il denaro Parte_1 funzionale all'estinzione della procedura esecutiva non a , bensì direttamente allo Controparte_2 stesso o, meglio, direttamente alla procedura esecutiva, che poi aveva provveduto a CP_1 liquidare gli importi dovuti a . Infatti, dal contratto definitivo di vendita redatto con CP_1 atto notarile è evincibile che i due assegni circolari datati 25/02/2019 erano stati versati da alla procedura esecutiva n. 343/2014 R.G.E. Tribunale Vicenza. Parte_1
Ciò posto, secondo l'appellato, l'errore non inficiava in alcun modo la decisione impugnata.
Infatti, a tutto concedere, il solo debito scaduto era quello verso la procedura esecutiva, ma non lo era altrettanto il debito per imposte di successione, da considerarsi futuro poiché
[...]
non aveva ancora accettato l'eredità. In ogni caso, l'azione revocatoria non era CP_2 preclusa nel caso di specie, dal momento che la vendita di un bene dietro accollo di un debito del venditore da parte del compratore è un atto non esente dal rimedio in esame. Inoltre, nel caso di specie la revocatoria era proponibile contro il contratto definitivo stipulato in adempimento dell'obbligo di contrarre assunto con il preliminare, giacché il prescritto dolo fraudolento si era formato già al tempo del preliminare e il pregiudizio al creditore si era concretizzato con il definitivo.
9.5. In punto di spese di lite, l'appellato ha contestato la genericità dei motivi di CP_1 appello, chiedendone il rigetto.
10. Con comparsa di risposta si è costituito nel procedimento R.G. n. 1931/2024 l'appellato
[...]
richiamando integralmente il contenuto dell'atto di citazione in appello di cui al CP_2 giudizio R.G. n. 1951/2024, ora riunito, con i motivi di appello ivi formulati (esposti sub 7.).
11. All'esito dell'udienza del 04/03/2025, con ordinanza del 05/03/2025 il Consigliere Istruttore
12 nominato ha rinviato all'udienza del 29/09/2026 per rimessione della causa in decisione al
Collegio. Con provvedimento del 17/09/2025 il Presidente, stante la riassegnazione a nuovo relatore, ha comunicato l'anticipazione all'udienza del 14/10/2025, da tenersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, con termine alle parti fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e le difese conclusive.
Depositate le conclusioni scritte dalle parti, all'esito dell'udienza del 14/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
12. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Preliminarmente, va tenuto conto dell'indirizzo adottato dalla Suprema Corte secondo cui “Il criterio della ragione più liquida origina da una prassi invalsa in giurisprudenza, che lo ha individuato quale strumento in grado di perseguire obiettivi di efficienza decisionale, in armonia con il principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost. Esso, infatti, abilita il giudice ad individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, prescindendo da qualsiasi ordine logico di esame prefissato, così da comportare un risparmio di attività cognitivo-decisorie là dove la definizione di una certa questione consente di pretermettere la valutazione di altre. […] Per minimizzare i rischi connessi all'appesantimento in termini di oneri procedimentali, attività istruttorie e risorse processuali del giudizio
d'impugnazione, il giudice che si avvalga del criterio della ragione più liquida deve, quindi, ponderare funditus la decisione sulla questione di pronta soluzione, non solo nell'attualità del grado in cui si trova ad esercitare la potestas iudicandi, ma altresì in una dimensione prospettica, verificando la tenuta della decisione espressa con riferimento ai potenziali gradi successivi. […] Il secondo onere che il giudice è tenuto ad osservare per effettuare un impiego responsabile del criterio decisorio in esame impone di dare atto, nella motivazione della decisione, dell'applicazione del menzionato criterio decisorio. L'opzione per l'impiego del criterio della ragione più liquida, esercitata in sede decisoria, deve essere esplicitata, rendendo la motivazione trasparente in ordine alla scelta di assorbimento.” (Cass. S.U. n. 24172/2025).
Nel caso di specie, ad una lettura complessiva, tutti i motivi di impugnazione formulati, ad
13 esclusione di quelli avverso il capo di condanna alle spese di lite, sono avvinti da una connessione funzionale in quanto investono i requisiti dell'azione revocatoria (l'esistenza del credito da garantire, il pregiudizio alle ragioni del creditore, la c.d. scientia damni del debitore, il consilium fraudis del terzo acquirente - per gli atti dispositivi a titolo oneroso come quello in esame- e, infine, l'assenza del fatto impeditivo di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c.). Tali presupposti di operatività del mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in esame sono cumulativi, sicché l'insussistenza anche di uno solo dei requisiti è sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda dell'asserito creditore.
A prescindere da ogni ordine logico tra i motivi di appello, quindi, facendo uso del criterio della ragione più liquida, l'esame delle doglianze concernenti da un lato l'eccezione di irrevocabilità ex art. 2901 comma 3 c.c. (quarto motivo di quarto e quinto motivo Parte_1 di ) e dall'altro l'assenza del c.d. eventus damni (secondo motivo di Controparte_2 [...]
e secondo motivo di ), è di per sé idoneo e sufficiente a far Parte_1 Controparte_2 dichiarare l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta da e, di conseguenza, CP_1
l'accoglimento del gravame interposto.
I motivi di impugnazione formulati dalle parti appellanti con riferimento alle medesime questioni saranno trattati congiuntamente. Da ultimo, saranno esaminati i motivi relativi al capo di condanna alle spese di lite del primo grado.
12.1. Il quarto motivo dell'appellante e il quarto e quinto motivo Parte_1 dell'appellante , relativi alla dedotta irrevocabilità dell'atto dispositivo ai sensi Controparte_2 del terzo comma dell'art. 2901 c.c., vanno trattati congiuntamente.
I motivi sono parzialmente fondati.
Preliminarmente, il terzo comma dell'art. 2901 c.c. delinea una causa ostativa all'applicabilità del rimedio revocatorio e dispone che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Si tratta di un'ipotesi che trae giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta verificatisi gli effetti della mora debendi.
12.1.1. La censura di cui alla lett. b) del quarto motivo dell'appellante Parte_1
coincidente con il quarto motivo dell'appellante , non può essere accolta.
[...] Controparte_2
Occorre ribadire che l'azione revocatoria è stata correttamente esperita avverso il contratto
14 definitivo di compravendita, quale atto dispositivo avente effetti traslativi del bene dal patrimonio dell'alienante a quello dell'acquirente. Il preliminare, seppur trascritto nei registri immobiliari, mantiene la natura di contratto ad effetti meramente obbligatori, senza configurare perciò un atto dispositivo patrimoniale assoggettabile a revocatoria (cfr. Cass. n. 15215/2018, n.
17067/2019).
Sebbene la stipula del definitivo costituisca un atto negoziale compiuto in esecuzione dell'obbligo di contrarre assunto con il preliminare, non è possibile invocare il terzo comma dell'art. 2901 c.c. in siffatta ipotesi, altrimenti si darebbe adito ad un'elusione degli scopi sottesi all'azione revocatoria, potendosi astrattamente sottrarre alla declaratoria di relativa inefficacia qualsiasi contratto definitivo solo in quanto attuativo di un contratto preliminare, come tale, irrevocabile.
Anche a voler ritenere il contrario, nel caso di specie l'obbligo di contrarre assunto con il preliminare non aveva comunque natura di debito scaduto. Infatti, il preliminare del 15/02/2019
(doc. 7 1° grado) prevedeva al punto 6.1 l'impegno delle parti “a stipulare l'atto Controparte_2 definitivo di divisione e compravendita e di costituzione del diritto di abitazione a favore del signor entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui verrà Controparte_2 dichiarata l'estinzione del procedimento esecutivo n. 343/14 es. Imm. del Tribunale di Vicenza e saranno state presentate le dichiarazioni di successione dei defunti genitori
[...]
e , ed eseguite le volture catastali”. La procedura CP_4 Parte_2 esecutiva è stata estinta in data 28/03/2019 (doc. 13 1° grado) e le dichiarazioni Controparte_2 di successione sono state presentate il 18/04/2019 e il 23/04/2019 (docc. 32 e 33 Controparte_2
1° grado), mentre il contratto definitivo è stato stipulato il giorno 21/05/2019 (doc. 14
[...]
1° grado), quindi entro il termine di trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti CP_2 previsti. Di conseguenza, alla data della stipula del definitivo, l'obbligo di contrarre sancito dal preliminare non costituiva debito scaduto.
12.1.2. La censura di cui alla lett. a del quarto motivo dell'appellante Parte_1
coincidente con il quinto motivo dell'appellante , è, invece, fondata.
[...] Controparte_2
Deve aderirsi all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi di esonero dalla revocatoria di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. “trova applicazione
15 anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nel riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell'atto di disposizione, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposte della somma residua" (cfr. Cass. n. 14420/2013, n. 7747/2016, n. 9816/2018, n. 8992/2021, n. 10194/2021 e da ultimo, n. 27986/2024). E ancora, “Giova rammentare che l'art. 2901, terzo comma, cod. civ.
è interpretato nel senso che la parte che lo invoca deve dare adeguata prova i) della sussistenza di un "rapporto di strumentalità necessaria" tra l'atto dispositivo e la soddisfazione di quel determinato credito;
ii) della qualità del debito come "scaduto"; iii) che l'atto dispositivo fosse il
"solo mezzo" per pagare il creditore (Cass., sez. 6 -3, 09/11/2021, n. 32835; Cass., sez. 6 -3,
07/09/2020, n. 18597; Cass., sez. 3, 28/02/2019, n. 5806; Cass., sez. 3, 20/04/2018, n. 9816)”
(Cass. n. 17479/2025). Dunque, il debitore è tenuto a provare che la vendita fosse caratterizzata da un nesso di strumentalità necessaria all'adempimento dei debiti scaduti, ponendosi quale unico mezzo rimasto a sua disposizione.
Nel caso di specie, dall'atto pubblico redatto da notaio il 21/05/2019 si evince che il corrispettivo della compravendita dei terreni di cui ai mappali 446-447 ammontava a circa 82.000,00 euro, così suddivisi: 1) 17.368,29 euro e 336,00 euro che aveva versato il Parte_1
25/02/2019 mediante assegni circolari intestati alla procedura esecutiva immobiliare n. 343/2014
R.G.E. Trib. Vicenza, avviata da;
2) 10.500,00 euro versati da CP_1 [...]
in data 18/04/2019, per imposte e spese relative alla presentazione delle Parte_1 dichiarazioni di successione dei defunti e mediante Parte_2 Controparte_4 assegno bancario intestato al notaio rogante;
3) complessivi 27.000,00 euro versati da direttamente a , in data 20/05/2019, mediante due Parte_1 Controparte_2 assegni circolari di cui uno da 23.640,00 euro intestato allo stesso e un altro da Controparte_2
3.360,00 euro intestato all'avv. Angelo Pizzato su richiesta di;
4) diritto di abitazione CP_2
16 vitalizio, del valore attribuito di 26.795,71 euro, costituito a favore di (cfr. Controparte_2 pagine 6, 7 e 8 doc. 14 1° grado). Controparte_2
Anzitutto, ricorre la prima condizione esaminata, ossia la sussistenza di debiti scaduti.
Quanto all'atto sub 2), ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 346/1990 la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dall'apertura della successione. Nel caso di specie e , genitori di , erano deceduti, Controparte_4 Parte_2 Controparte_2 rispettivamente, nel 2010 e nel 2016. Come si evince dall'atto pubblico, il versamento, da parte di dell'assegno bancario a saldo dei debiti di per Parte_1 Controparte_2 imposte di successione, interessi e sanzioni è stato effettuato in data 18/04/2019 e, quindi, a termine ampiamente scaduto. Ne deriva che l'atto in esame si configura come atto di adempimento di obbligazioni ormai scadute verso l'erario.
Quanto all'atto sub 1), incidentalmente va chiarito che la modalità di pagamento concordata tra e , più che una datio in solutum, denota Parte_1 Controparte_2 propriamente un collegamento negoziale tra una compravendita e un accordo di accollo interno, ferma l'estraneità di a tale intesa. ha acquistato da CP_1 Parte_1 [...]
un immobile in cambio di un corrispettivo costituito, in parte, dall'assunzione e CP_2 contestuale esecuzione dell'obbligo di versare una somma di denaro direttamente a favore della procedura esecutiva facente capo a e avente ad oggetto, tra l'altro, il debito scaduto CP_1 di . La prova dell'adempimento di un debito scaduto si desume dalla circostanza, Controparte_2 documentata nell'atto pubblico, che gli assegni circolari versati in data 25/02/2019 fossero intestati alla procedura di esecuzione immobiliare instaurata dallo stesso creditore CP_1 presso il Tribunale di Vicenza. Tale procedura, evidentemente, aveva ad oggetto posizioni debitorie ormai scadute del debitore esecutato . Controparte_2
Con riguardo alla seconda condizione di operatività dell'art. 2901 comma 3 c.c., ossia la necessità strumentale di realizzare l'atto dispositivo nell'ottica di estinguere i debiti scaduti, si osserva quanto segue. Dagli atti di causa, risulta incontestato che gli altri beni rientranti nel patrimonio di fossero già stati ricompresi nella procedura esecutiva. Per il resto, Controparte_2 egli disponeva di quote di beni in comproprietà con il fratello , segnatamente Controparte_3 sui Lotti 3 e 8, corrispondenti ad aree boschive. Tuttavia, a prescindere dal valore stimato di tali
17 beni, l'obiettiva difficoltà di collocarli sul mercato, dovuta sia alla loro peculiare conformazione e destinazione sia al regime di contitolarità giuridica, non consente di escludere ma anzi conferma la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la compravendita del
21/05/2019 e l'adempimento di debiti scaduti gravanti su , tanto più che Controparte_2
era specificamente interessata all'acquisto di un'area precisa e Parte_1 individuata.
In definitiva, alla luce della situazione patrimoniale complessiva di , la vendita Controparte_2 dell'immobile di cui ai mappali n. 446 e 447 costituiva l'unico mezzo concreto a sua disposizione per far fronte all'adempimento di debiti scaduti, tra i quali, in particolare, quello pregresso nei confronti di , oltre a quello delle imposte di successione. CP_1
12.2. Il secondo motivo dell'appellante va esaminato insieme al Parte_1 secondo motivo dell'appellante , in quanto entrambi relativi al requisito del Controparte_2 pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni).
I motivi sono fondati.
Anche alla luce di quanto esposto in precedenza (sub 12.1.2.), deve escludersi che l'atto dispositivo compiuto da abbia arrecato pregiudizio alle ragioni di . Controparte_2 CP_1
Da un lato, una parte significativa del corrispettivo della compravendita, pari ad euro 17.704,29,
è stata destinata al soddisfacimento dello stesso e quindi l'atto dispositivo in parte CP_1 qua non può avergli procurato nocumento.
Per altro verso, lo stesso avrebbe potuto domandare la revocatoria parziale, essendo CP_1 stati venduti due terreni (cfr Cass. Civ. 4863/2021), limitatamente alla parte di atto dispositivo corrispondente al pagamento di euro 27.000,00 direttamente a favore di o sul Controparte_2 diritto di abitazione, dolendosi della maggiore difficoltà ad aggredire il denaro rispetto agli immobili e della quota disposta per un bene utilizzabile solo dal . Tuttavia, una siffatta CP_2 domanda di revocatoria parziale non è stata formulata, nemmeno in via subordinata.
In ogni caso, non risulta neanche allegato o provato che abbia successivamente Controparte_2 disposto della somma di denaro direttamente incassata dalla vendita.
Inoltre, la disponibilità di ulteriori terreni boschivi, in comproprietà con il fratello, costituivano ulteriori beni immobili da aggredire, tanto più che come erede risponde dei Controparte_2
18 debiti pro quota ereditaria. Sicché, a differenza delle obbligazioni solidali, per la metà del debito vantato è tenuto a rispondere il fratello, che dispone di ulteriori beni immobili.
Da ultimo, occorre tener conto delle incertezze emerse in merito all'an e al quantum del credito vantato da a seguito delle recenti pronunce. Dapprima la sentenza n. 1108/2022 del CP_1
Tribunale di Vicenza ha considerevolmente ridimensionato la consistenza del credito rispetto a quella risultante dall'originario decreto ingiuntivo n. 3044/2017 del medesimo Tribunale.
Successivamente, la sentenza n. 1882/2023 della Corte d'Appello di Venezia ne ha del tutto escluso l'esistenza. Per quanto penda ricorso in Cassazione e si tratti di credito litigioso, quindi idoneo comunque a fondare l'azione revocatoria, cionondimeno tale ulteriore fattore costituisce ulteriore elemento idoneo a rafforzare il venir meno del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo compiuto da e stante l'assenza di un Controparte_2 Parte_1 idoneo valore quale termine di confronto su cui impostare la valutazione, in termini quantitativi e qualitativi, dell'incidenza dell'operazione sulla garanzia patrimoniale generica.
Per tutte le ragioni esposte, deve escludersi anche la sussistenza dell'eventus damni.
13. Il quinto motivo dell'appellante e il sesto motivo Parte_1 dell'appellante relativi alle spese di lite sono quindi assorbiti dalla riforma della Controparte_2 sentenza impugnata, che determina una valutazione unitaria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'esito complessivo della lite.
Conclusioni e spese di lite
14. Vanno, quindi, accolti gli appelli proposti e deve, di conseguenza, essere rigettata la domanda di revocatoria formulata dall'attore in primo grado . CP_1
15. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellato soccombente e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod. CP_1 in base al disputatum, di valore indeterminabile, attesi il carattere litigioso del credito e la sua incerta liquidazione, con adozione per il primo grado di giudizio dei valori medi per tutte le fasi, come liquidate dal Tribunale e, per il presente grado, dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, dei valori minimi per la fase decisionale in considerazione della modalità di decisione semplificata ex art. 281 sexies c.p.c., esclusa la fase istruttoria non tenutasi e scaglione indeterminabile complessità bassa per essere le difese ripropositive delle questioni già trattate.
19 16. Ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 il pagamento delle spese processuali da rifondersi all'appellante , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va effettuato con Controparte_2 distrazione a favore dello Stato con liquidazione dell'importo nell'intero, applicandosi la dimidiazione all'istanza di liquidazione del difensore (Cass. Civ. nn. 22017/2018 e 11590/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie gli appelli di e di e, per l'effetto, in Parte_1 Controparte_2 riforma della sentenza impugnata:
A) rigetta la domanda di . CP_1
B) condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
C) condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di , CP_1 Controparte_2 liquidate in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese prenotate a debito, con distrazione a favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
2) Condanna al pagamento in favore dell'appellante CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 804,00 per esborsi.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite di appello di , spese che CP_1 Controparte_2 liquida in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese prenotate a debito, con distrazione a favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1931 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAN Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVAN MASSIMO CP_1 C.F._1
e dell'avv. OLIVO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
(C.F. ), ammesso a patrocinio a spese dello Stato, Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante nel procedimento R.G. 1951/2024 riunito
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1666/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
03/10/2024 e notificata in data 14/10/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza deduzione e argomentazione disattesa, in via principale, accertata l'erronea, omessa, carente, apparente e/o illogica motivazione della sentenza appellata per i motivi esposti nel presente atto, riformare la decisione impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge e, per l'effetto respingere tutte le domande proposte dall'arch. CP_1
in quanto inammissibili, improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto;
[...] condannare l'arch. a restituire le eventuali ulteriori somme che dovessero essere CP_1 medio tempore corrisposte, anche a titolo di refusione spese di lite di primo grado;
condannare l'arch. al pagamento delle spese legali di lite per entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, dichiarare compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
In via istruttoria: si ripropongono i mezzi di prova dedotti con II memoria ex art. 183 c.6° c.p.c., non ammessi in primo grado, con riserva di produrre ulteriori documenti che si rendessero necessari a fronte della difesa avversaria.”
Per parte appellata CP_1
“Previa modifica della motivazione, nel senso che si attesti che non Parte_1 versò denaro alcuno ad affinché lo stesso pagasse il debito residuo nei confronti Controparte_2 dell'arch. , ma pagò direttamente la procedura esecutiva mediante due assegni circolari CP_1 ad essa intestati, respingersi gli appelli e confermarsi in ogni sua parte la sentenza gravata.
Vittoria di spese e compenso professionale.”
Per parte appellante nel procedimento R.G. 1951/2024 riunito Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza deduzione e argomentazione
2 disattesa, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale accertata l'erronea, omessa, carente, apparente e/o illogica motivazione della sentenza appellata per i motivi esposti nel presente atto, riformare la decisione impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge e, per l'effetto:
- respingere tutte le domande proposte dall'arch. in quanto inammissibili, CP_1 improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto;
condannare l'arch. a restituire le CP_1 eventuali somme che dovessero essere corrisposte al medesimo in adempimento della sentenza impugnata;
- condannare l'arch. al pagamento delle spese legali di lite per entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, dichiarare compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
In via istruttoria: si ripropongono i mezzi di prova dedotti con II e III memoria ex art. 183 c.6°
c.p.c., non ammessi in primo grado, con riserva di produrre ulteriori documenti che si rendessero necessari a fronte della difesa avversaria.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 [...]
ed chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c. e la conseguente CP_2 Parte_1 declaratoria di inefficacia relativa del contratto definitivo del 21/05/2019, con il quale
[...]
aveva venduto ad il terreno identificato al Foglio 1, CP_2 Parte_1 mappali 446-447, del Catasto Terreni del Comune di Campolongo sul Brenta, ora Valbrenta
(VI), con contestuale attribuzione di un diritto di abitazione vitalizio in favore del venditore su un immobile adiacente. In particolare, l'attore deduceva la sussistenza di tutti i requisiti per l'accoglimento della revocatoria: a) l'esistenza di un credito nei confronti di , Controparte_2 ancorché sub iudice; b) il pregiudizio alle proprie ragioni di credito, insito nell'atto dispositivo avente ad oggetto l'unico cespite immobiliare facente parte del patrimonio di;
c) Controparte_2 la scientia damni del debitore e il consilium fraudis della terza acquirente Controparte_2
3 desumibili dalle modalità di svolgimento dei fatti, sintomatiche Parte_1 dell'esistenza di un comune disegno complessivo.
2. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo l'infondatezza della Controparte_2 domanda attorea per assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della revocatoria. In particolare, deduceva: a) l'inidoneità dei crediti asseritamente vantati dall'attore a fungere da presupposto per un'azione revocatoria;
b) l'insussistenza dell'eventus damni, in considerazione dell'esistenza di altri beni aggredibili da parte dell'asserito creditore;
c) la mancanza del dolo fraudolento in capo alle parti del contratto di compravendita;
d) la non assoggettabilità della compravendita ad azione revocatoria, in quanto atto compiuto in adempimento di debiti scaduti.
3. Con comparsa di risposta si costituiva altresì associandosi Parte_1 alle difese del convenuto e ribadendo, in particolare, l'insussistenza del requisito del CP_2 consilium fraudis e l'irrevocabilità dell'atto di compravendita a norma dell'art. 2901, comma 3,
c.c., in quanto atto compiuto in adempimento di debiti scaduti.
4. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria mediante prove documentali e assunzione di testimonianze.
5. Con la sentenza n. 1666/2024 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attore del contratto definitivo di CP_1 compravendita concluso il 21/05/2019 tra i convenuti e Controparte_2 Parte_1
con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il giudice ricostruiva i fatti di causa esponendo che aveva azionato un credito a titolo CP_1 di mutuo nei confronti di ed ottenuto un decreto ingiuntivo, sulla base del Parte_2 quale aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 343/2014 Tribunale di
Vicenza), in particolare pignorando i terreni di cui al Foglio 1, mappali 446 e 447, del Catasto
Terreni del Comune di Campolongo sul Brenta, ora Valbrenta (VI). Dopo la morte di
[...]
nel 2016, l'azione esecutiva era proseguita nei confronti dei suoi eredi e figli, Parte_2 [...]
ed , i quali all'epoca non avevano ancora trascritto nei registri CP_2 Controparte_3 immobiliari la trasmissione dei diritti ereditari verso il padre e la madre Nel Controparte_4
2017 , affermandosi creditore dei coniugi anche per prestazioni CP_1 Parte_3 professionali, aveva ottenuto un altro decreto ingiuntivo, il n. 3044/2017 del Tribunale di
4 CP_ Vicenza, per la somma di euro 275.490,20 nei confronti dei figli ed eredi ed
[...]
. Il decreto era stato opposto ed era iniziato un giudizio a cognizione piena. Nel CP_3 frattempo, l'esecuzione immobiliare n. 343/2014 era proseguita con i seguenti avvenimenti. Nel gennaio 2018 aveva acquistato all'asta il Lotto n.
2. Al creditore Parte_1 esecutante era stato assegnato, tra gli altri, il Lotto n. 1, ossia quella che fino ad CP_1 allora era stata la casa di abitazione di , il quale, all'epoca assistito dall'avv. Controparte_2
Pizzato, si era trovato costretto dunque a cercare una nuova casa. Il 26/07/2018
[...] aveva acquistato una casa di abitazione, in Campolongo, via Zannini 8. Il Parte_1
14/08/2018 aveva concesso quella stessa casa, in comodato, ad Parte_1 [...]
. In data 21/12/2018 ed CP_2 Parte_1 Controparte_2 [...]
avevano presentato in Comune una domanda di trasformazione della destinazione CP_3
d'uso – in artigianale industriale – dell'area del mappale comprato all'asta dall' (già Parte_1
Lotto 2) e dei mappali ancora indivisi dei TE , n. 446 e 447 (facenti parte del Lotto CP_2
5), nell'ambito di un'operazione imprenditoriale concepita nell'interesse di
[...]
Il 15/02/2019 con un unico atto notarile, stipulato tra Parte_1 Parte_1 ed i TE ed , era stato concluso un contratto preliminare avente i
[...] CP_3 Controparte_2 seguenti termini: a) l'impegno dei due TE a dividere i beni ancora in comunione ereditaria, in modo tale che i mappali 446 e 447 fossero assegnati ad;
b) l'impegno di Controparte_2 [...]
a vendere tali mappali ad per un prezzo complessivo di CP_2 Parte_1 euro 82.000,00, di cui euro 27.000,00 in denaro, euro 17.368,29 mediante pagamento diretto a
(creditore del venditore) con conseguente soddisfacimento delle di lui ragioni di CP_1 credito residue ed estinzione della procedura esecutiva ed il rimanente controvalore mediante pagamento dei tributi e delle sanzioni per la presentazione tardiva delle dichiarazioni di successione dei defunti genitori di e mediante concessione al venditore Controparte_2 [...]
del diritto di abitazione sulla casa di via Zannini 8 (già Lotto 2). In data 28/03/2019 la CP_2 procedura esecutiva era stata estinta. Il 18 e 23 aprile 2019 erano state registrate e trascritte le due denunce di successione dei genitori dei TE , ripristinando così la continuità CP_2 delle trascrizioni. In data 21/05/2019 era stato stipulato il contratto definitivo in linea con gli accordi di cui al preliminare del 15/02/2019 e, dunque, previa divisione della comunione
5 ereditaria, aveva venduto i mappali 446-447 a e Controparte_2 Parte_1 quest'ultima aveva costituito il diritto di abitazione in favore del venditore. Infine, nel 2020
aveva esperito l'azione revocatoria avverso tale contratto definitivo davanti al CP_1
Tribunale di Vicenza.
Ciò premesso in punto di fatto, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea ritenendo integrati tutti i presupposti di operatività dell'azione revocatoria.
In primo luogo, con riguardo all'esistenza del credito cautelato, dava conto che la sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 1108/2022, resa all'esito del giudizio di opposizione, aveva ridimensionato il credito di , disponendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
3044/2017 (recante condanna al pagamento di euro 275.490,00) e la condanna di Controparte_2 ed , ciascuno pro quota hereditatis, al pagamento di euro 58.862,35. In Controparte_3 particolare, era stato ritenuto inutilizzabile il documento di “riconoscimento di debito” posto alla base del decreto ingiuntivo. Successivamente, con sentenza n. 1882/2023 la Corte d'Appello di
Venezia, rigettando i motivi di impugnazione avanzati da e in accoglimento dei CP_1 motivi formulati dai TE , aveva accertato l'insussistenza di alcun credito in capo a CP_2
. In particolare, ad avviso del Collegio, in primo grado il CTU aveva basato le sue CP_1 conclusioni su documenti da lui personalmente acquisiti o comunque su documenti offerti dal tardivamente. Contro tale sentenza pende tuttora il giudizio di cassazione. CP_1
A questo punto, il Tribunale riteneva comunque soddisfatto il requisito dell'esistenza del credito da cautelare, condividendo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui anche un credito eventuale, nella veste di credito litigioso, qual è il credito oggetto di accertamento non ancora passato in giudicato, è idoneo ad abilitare all'azione revocatoria.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure reputava integrato il presupposto dell'eventus damni, in quanto , debitore pro quota hereditatis, con la vendita dell'immobile si era Controparte_2 spogliato dell'ultimo bene sul quale poteva vantare diritti proprietari, indebolendo di fatto la garanzia generica del suo creditore . CP_1
In terzo luogo, il Giudice di primo grado riteneva integrato l'elemento soggettivo. La scientia damni in capo a risultava dalla conoscenza dell'emissione nei suoi confronti di Controparte_2 un decreto ingiuntivo da 275.490,00 euro in favore di nel 2017, contro il quale CP_1
6 all'epoca dell'atto dispositivo pendeva il giudizio di opposizione. Il consilium fraudis di era desumibile da una considerazione unitaria degli avvenimenti, Parte_1 concentratisi in un arco temporale ristretto, tra il 2018 e il 2019. In particolare tali eventi consistevano nell'acquisto di un'abitazione da parte di e nella Parte_1 concessione in comodato ad (costretto a lasciare la propria abitazione in ragione Controparte_2 dell'esecuzione immobiliare in atto), nella presentazione congiunta di un progetto immobiliare avente ad oggetto mappali ancora indivisi tra i TE , con l'accordo preliminare e CP_2 poi definitivo di divisione e assegnazione degli stessi mappali a , il quale, in Controparte_2 seguito, li aveva venduti a a fronte di un corrispettivo composto, tra Parte_1
l'altro, dal pagamento del debito residuo verso e dalla costituzione di un diritto di CP_1 abitazione vitalizio sulla casa adiacente. La circostanza che le parti fossero state assistite dallo stesso legale, avv. Pizzato, deponeva a favore di una condivisione totale delle informazioni tra e incluse quelle relative alle situazioni debitorie di Controparte_2 Parte_1
. CP_2
Infine, il giudice di primo grado escludeva il ricorrere dell'ipotesi di esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 2901 comma 3 c.c. ritenendo che l'adempimento di un contratto preliminare con stipula del definitivo non costituisse l'espressione di un debito scaduto.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello notificato in data 12/11/2024 impugnava Parte_1 la predetta sentenza, dando corso al procedimento rubricato R.G. 1931/2024, sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1. Preliminarmente, ha esposto che all'origine dell'acquisto Parte_1 dell'immobile di cui è causa vi era l'esigenza di fornire uno spazio più ampio per l'attività produttiva alla società conduttrice di un sito industriale adiacente di sua proprietà.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea Parte_1 affermazione dell'esistenza del credito da garantire, nonostante la presenza di una sentenza della
Corte d'Appello di Venezia, la n. 1882/2023, che aveva escluso integralmente la fondatezza della domanda di condanna al pagamento della somma di denaro chiesta da . Ad CP_1 avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere l'azione
7 revocatoria senza valutare nel merito la natura probabile e non pretestuosa del credito cautelato.
Se è vero che un accertamento positivo del credito vincola il Giudice della revocatoria a ritenere esistente una ragione di credito, allora anche un accertamento negativo, come quello svolto nel caso di specie, avrebbe dovuto vincolare il giudice della revocatoria a ritenere insussistente una ragione di credito da poter garantire con il rimedio dell'art. 2901 c.c..
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto integrato l'eventus damni, sebbene Controparte_2 fosse rimasto titolare di altri beni aggredibili dai creditori. In particolare, insieme al fratello
, egli era proprietario di immobili in Valbrenta, di cui ai Lotti n. 3 e n. 8, corrispondenti CP_3 ad aree boschive del valore di 31.794,00 euro. Inoltre, il valore del patrimonio complessivo dei due TE, da considerare eventualmente condebitori solidali verso , era stato CP_1 stimato pari ad euro 173.794,00 e quindi era sufficiente a far fronte al debito.
6.3. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errata Parte_1 valutazione in punto di esistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria, dal momento che l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere il consilium fraudis da parte della terza acquirente sulla base di mere presunzioni. In particolare, il Giudice ha presunto che dalla data della sottoscrizione del contratto di comodato (14/08/2018) e Parte_1 [...]
fossero state assistite dallo stesso legale e, in base a tale assunto, ha concluso, sempre CP_2 in via presuntiva, che l'avvocato avesse informato della pregressa Parte_1 situazione debitoria di . Ad avviso dell'appellante, tale ragionamento, contrario Controparte_2 ai principi in materia di onere della prova, sarebbe comunque smentito dagli elementi di prova emersi in corso di causa: l'interrogatorio formale, la testimonianza del teste e la Tes_1 dichiarazione di astensione del teste avv. Pizzato. In particolare, quest'ultimo aveva dichiarato di doversi astenere dal rendere la deposizione alla luce dell'art. 249 c.p.c., facendo presente: - di aver assistito, a partire dal 28/06/2017, nell'esecuzione immobiliare n. 343/2014 Controparte_2
e nella trattativa per la vendita di un terreno oggetto di detta procedura;
- di aver iniziato ad assistere nel settembre 2019 (quindi successivamente alla Parte_1 compravendita del 21/05/2019) nel procedimento avviato contro per la cancellazione CP_1 di ipoteca giudiziale iscritta sul terreno già acquistato. Secondo l'appellante, il Giudice di primo
8 grado, nonostante il tenore inequivocabile di questa dichiarazione, ha erroneamente ritenuto che l'avv. Pizzato, se avesse deposto, non avrebbe che potuto dichiarare che Parte_1 era a conoscenza del credito vantato da nei confronti di .
[...] CP_1 Controparte_2
6.4. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di Parte_1 primo grado sotto due profili: a) non aver considerato irrevocabile la compravendita in esame ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c., sebbene la stessa fosse stata compiuta per provvedere al pagamento di debiti scaduti;
b) aver omesso di esaminare la deduzione svolta in primo grado, secondo cui il contratto definitivo di compravendita costituiva adempimento di un contratto preliminare trascritto e non fatto oggetto di domanda revocatoria da parte di . Quanto CP_1 alla censura di cui alla lett. a, l'appellante ha ribadito che una parte del prezzo di vendita era stata destinata all'adempimento di debiti scaduti. La somma di euro 17.704,24 era stata versata direttamente alla procedura esecutiva instaurata da e la somma di euro 10.500,00 era CP_1 stata indirizzata al pagamento delle imposte di successione dei genitori, oltre che degli interessi e sanzioni per la ritardata presentazione delle dichiarazioni di successione. Ad avviso dell'appellante, l'impiego anche solo di una parte non minimale del prezzo di una compravendita per il pagamento di debiti scaduti facenti capo al venditore è sufficiente a sottrarre la compravendita stessa dall'azione revocatoria in base all'art. 2901 comma 3 c.c., ponendosi quale unico mezzo rimasto al debitore per adempiere i debiti scaduti (Cass. n. 18487/2023). Quanto alla censura di cui alla lett. b, l'appellante ha dedotto che il contratto preliminare trascritto, in quanto dotato della c.d. efficacia prenotativa degli effetti giuridici del definitivo, è già idoneo astrattamente a pregiudicare le ragioni di credito, sicché nel caso di specie il preliminare avrebbe dovuto essere fatto oggetto dell'azione revocatoria.
6.5. Con il quinto motivo l'appellante ha impugnato il capo di Parte_1 condanna della stessa alle spese di lite di in primo grado, chiedendone la riforma CP_1 integrale. In caso di mancato accoglimento degli altri motivi di appello, ha chiesto la riforma in punto di liquidazione, stante il superamento dei parametri di legge da parte del Tribunale.
7. Con atto di appello notificato in data 11/11/2024 impugnava la medesima Controparte_2 sentenza n. 1666/2024, dando corso al procedimento rubricato R.G. 1951/2024, poi riunito al presente, sulla base dei seguenti motivi di appello.
9 7.1. Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea affermazione Controparte_2 dell'esistenza del credito da garantire, nonostante la presenza di una sentenza della Corte
d'Appello di Venezia, la n. 1882/2023, che aveva escluso integralmente la fondatezza della domanda di condanna al pagamento della somma di denaro chiesta da . Secondo CP_1
l'appellante, il Giudice di primo grado è incorso in errore, non avendo tenuto conto di talune statuizioni che avevano seriamente messo in dubbio l'esistenza di un credito probabile e non pretestuoso da garantire e, in particolare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del 2017 in sede di giudizio di opposizione, il doppio rigetto dell'istanza cautelare di sequestro conservativo formulata da (sia in primo grado sia in sede di reclamo), oltre CP_1 alla già menzionata sentenza di appello contenente un accertamento negativo del credito.
7.2. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza di primo grado per aver Controparte_2 ritenuto la sussistenza dell'eventus damni, nonostante la presenza di altri suoi beni potenzialmente aggredibili da parte dell'asserito creditore. , infatti, avrebbe potuto CP_1 soddisfarsi sugli ulteriori beni immobili, sia quelli oggetto di divisione ereditaria sia quelli rimasti indivisi. Quanto ai primi, il fratello possedeva beni del valore di Controparte_3
142.000,00, quanto ai secondi, vi erano i lotti n. 3 e n. 8 del valore complessivo di euro
31.794,00.
7.3. Con il terzo motivo ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in Controparte_2 cui ha ritenuto integrati la scientia damni del debitore e il consilium fraudis della terza acquirente sulla base di mere presunzioni e senza una corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti in corso di causa. In particolare, l'appellante ha censurato la valutazione fondata sulla prova presuntiva ricavata dalla dichiarazione di astensione del teste avv. Pizzato, ritenendo al contrario di quanto affermato nella decisione, che essa dimostrasse la mancanza di contestualità nell'assistenza legale da lui fornita alle due parti del contratto di compravendita.
7.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'errore del Tribunale, insito nell'aver Controparte_2 escluso che il contratto definitivo di compravendita costituisse adempimento di debito scaduto, con riferimento all'obbligazione assunta con la stipula del contratto preliminare trascritto.
7.5. Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado Controparte_2 per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di irrevocabilità della compravendita, quale atto
10 posto in essere per provvedere al pagamento di debiti scaduti. Ad avviso dell'appellante, la compravendita in esame era l'unico mezzo per far fronte al debito residuo verso - CP_1 oggetto dell'esecuzione immobiliare - e al debito a titolo di imposte di successione, interessi e sanzioni dovuto per la dichiarazione tardiva di successione dei defunti genitori Parte_2
e Controparte_4
7.6. Con il sesto motivo l'appellante ha impugnato il capo di condanna dello Controparte_2 stesso al pagamento delle spese di lite dell'attore in primo grado, chiedendone la CP_1 riforma integrale. In caso di mancato accoglimento degli altri motivi di appello, ha chiesto la riforma in punto di liquidazione per superamento dei parametri di legge da parte del Tribunale.
8. Con provvedimento dell'11/12/2024, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il procedimento rubricato
R.G. 1951/2024 è stato riunito al procedimento rubricato R.G. 1931/2024.
9. Si è costituito nel giudizio R.G. 1931/2024 , che ha chiesto l'integrale rigetto dei CP_1 motivi di impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
9.1. Quanto all'esistenza del credito, ha dedotto che avverso la sentenza n. CP_1
1882/2023 della Corte di Appello di Venezia era stata avanzata istanza di revocazione per travisamento dei dati documentali ed in ogni caso pendeva ancora il grado di giudizio in
Cassazione. Trattandosi di credito sub iudice, esso era idoneo a radicare la possibilità di agire in revocatoria.
9.2. Con riguardo all'eventus damni, l'appellato ha ribadito che il patrimonio residuo del debitore non era capiente e che, peraltro, lo stesso ha omesso di Controparte_2 CP_2 confrontarsi con la condivisibile statuizione del giudice di primo grado, secondo cui egli era debitore pro quota hereditatis e non un condebitore solidale, con conseguente irrilevanza della situazione patrimoniale dell'altro debitore ereditario . Controparte_3
9.3. Quanto all'elemento soggettivo, ha ribadito che lo svolgimento complessivo CP_1 degli eventi era idoneo a fondare in via presuntiva la prova della scientia damni di
[...]
e del consilium fraudis di CP_2 Parte_1
9.4. Con riguardo alle eccezioni di irrevocabilità ex art. 2901 comma 3 c.c., l'appellato ha ammesso la presenza di un errore all'interno della motivazione della sentenza di primo grado. A pag. 7 è correttamente riportato che aveva promesso di vendere i mappali 446 e Controparte_2
11 447 a per un prezzo complessivo di 82.000 euro di cui “(…) euro Parte_1
17.368,29, pagandoli direttamente al terzo arch. (datio in solutum) affinché fosse CP_1 soddisfatto dei suoi crediti residui di cui alla procedura esecutiva, ed in modo da ottenere anche la estinzione della stessa”. Tuttavia, ha evidenziato che a pag. 14 il giudice di prime cure è incorso in errore ove ha affermato che: “la stipula del definitivo (maggio 2019), previa
l'estinzione della procedura esecutiva (marzo 2019), consentita proprio e soltanto dal denaro che aveva versato a al momento del preliminare (…)”. Parte_1 Controparte_2
In realtà, al momento del preliminare aveva versato il denaro Parte_1 funzionale all'estinzione della procedura esecutiva non a , bensì direttamente allo Controparte_2 stesso o, meglio, direttamente alla procedura esecutiva, che poi aveva provveduto a CP_1 liquidare gli importi dovuti a . Infatti, dal contratto definitivo di vendita redatto con CP_1 atto notarile è evincibile che i due assegni circolari datati 25/02/2019 erano stati versati da alla procedura esecutiva n. 343/2014 R.G.E. Tribunale Vicenza. Parte_1
Ciò posto, secondo l'appellato, l'errore non inficiava in alcun modo la decisione impugnata.
Infatti, a tutto concedere, il solo debito scaduto era quello verso la procedura esecutiva, ma non lo era altrettanto il debito per imposte di successione, da considerarsi futuro poiché
[...]
non aveva ancora accettato l'eredità. In ogni caso, l'azione revocatoria non era CP_2 preclusa nel caso di specie, dal momento che la vendita di un bene dietro accollo di un debito del venditore da parte del compratore è un atto non esente dal rimedio in esame. Inoltre, nel caso di specie la revocatoria era proponibile contro il contratto definitivo stipulato in adempimento dell'obbligo di contrarre assunto con il preliminare, giacché il prescritto dolo fraudolento si era formato già al tempo del preliminare e il pregiudizio al creditore si era concretizzato con il definitivo.
9.5. In punto di spese di lite, l'appellato ha contestato la genericità dei motivi di CP_1 appello, chiedendone il rigetto.
10. Con comparsa di risposta si è costituito nel procedimento R.G. n. 1931/2024 l'appellato
[...]
richiamando integralmente il contenuto dell'atto di citazione in appello di cui al CP_2 giudizio R.G. n. 1951/2024, ora riunito, con i motivi di appello ivi formulati (esposti sub 7.).
11. All'esito dell'udienza del 04/03/2025, con ordinanza del 05/03/2025 il Consigliere Istruttore
12 nominato ha rinviato all'udienza del 29/09/2026 per rimessione della causa in decisione al
Collegio. Con provvedimento del 17/09/2025 il Presidente, stante la riassegnazione a nuovo relatore, ha comunicato l'anticipazione all'udienza del 14/10/2025, da tenersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, con termine alle parti fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e le difese conclusive.
Depositate le conclusioni scritte dalle parti, all'esito dell'udienza del 14/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
12. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Preliminarmente, va tenuto conto dell'indirizzo adottato dalla Suprema Corte secondo cui “Il criterio della ragione più liquida origina da una prassi invalsa in giurisprudenza, che lo ha individuato quale strumento in grado di perseguire obiettivi di efficienza decisionale, in armonia con il principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost. Esso, infatti, abilita il giudice ad individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, prescindendo da qualsiasi ordine logico di esame prefissato, così da comportare un risparmio di attività cognitivo-decisorie là dove la definizione di una certa questione consente di pretermettere la valutazione di altre. […] Per minimizzare i rischi connessi all'appesantimento in termini di oneri procedimentali, attività istruttorie e risorse processuali del giudizio
d'impugnazione, il giudice che si avvalga del criterio della ragione più liquida deve, quindi, ponderare funditus la decisione sulla questione di pronta soluzione, non solo nell'attualità del grado in cui si trova ad esercitare la potestas iudicandi, ma altresì in una dimensione prospettica, verificando la tenuta della decisione espressa con riferimento ai potenziali gradi successivi. […] Il secondo onere che il giudice è tenuto ad osservare per effettuare un impiego responsabile del criterio decisorio in esame impone di dare atto, nella motivazione della decisione, dell'applicazione del menzionato criterio decisorio. L'opzione per l'impiego del criterio della ragione più liquida, esercitata in sede decisoria, deve essere esplicitata, rendendo la motivazione trasparente in ordine alla scelta di assorbimento.” (Cass. S.U. n. 24172/2025).
Nel caso di specie, ad una lettura complessiva, tutti i motivi di impugnazione formulati, ad
13 esclusione di quelli avverso il capo di condanna alle spese di lite, sono avvinti da una connessione funzionale in quanto investono i requisiti dell'azione revocatoria (l'esistenza del credito da garantire, il pregiudizio alle ragioni del creditore, la c.d. scientia damni del debitore, il consilium fraudis del terzo acquirente - per gli atti dispositivi a titolo oneroso come quello in esame- e, infine, l'assenza del fatto impeditivo di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c.). Tali presupposti di operatività del mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in esame sono cumulativi, sicché l'insussistenza anche di uno solo dei requisiti è sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda dell'asserito creditore.
A prescindere da ogni ordine logico tra i motivi di appello, quindi, facendo uso del criterio della ragione più liquida, l'esame delle doglianze concernenti da un lato l'eccezione di irrevocabilità ex art. 2901 comma 3 c.c. (quarto motivo di quarto e quinto motivo Parte_1 di ) e dall'altro l'assenza del c.d. eventus damni (secondo motivo di Controparte_2 [...]
e secondo motivo di ), è di per sé idoneo e sufficiente a far Parte_1 Controparte_2 dichiarare l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta da e, di conseguenza, CP_1
l'accoglimento del gravame interposto.
I motivi di impugnazione formulati dalle parti appellanti con riferimento alle medesime questioni saranno trattati congiuntamente. Da ultimo, saranno esaminati i motivi relativi al capo di condanna alle spese di lite del primo grado.
12.1. Il quarto motivo dell'appellante e il quarto e quinto motivo Parte_1 dell'appellante , relativi alla dedotta irrevocabilità dell'atto dispositivo ai sensi Controparte_2 del terzo comma dell'art. 2901 c.c., vanno trattati congiuntamente.
I motivi sono parzialmente fondati.
Preliminarmente, il terzo comma dell'art. 2901 c.c. delinea una causa ostativa all'applicabilità del rimedio revocatorio e dispone che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Si tratta di un'ipotesi che trae giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta verificatisi gli effetti della mora debendi.
12.1.1. La censura di cui alla lett. b) del quarto motivo dell'appellante Parte_1
coincidente con il quarto motivo dell'appellante , non può essere accolta.
[...] Controparte_2
Occorre ribadire che l'azione revocatoria è stata correttamente esperita avverso il contratto
14 definitivo di compravendita, quale atto dispositivo avente effetti traslativi del bene dal patrimonio dell'alienante a quello dell'acquirente. Il preliminare, seppur trascritto nei registri immobiliari, mantiene la natura di contratto ad effetti meramente obbligatori, senza configurare perciò un atto dispositivo patrimoniale assoggettabile a revocatoria (cfr. Cass. n. 15215/2018, n.
17067/2019).
Sebbene la stipula del definitivo costituisca un atto negoziale compiuto in esecuzione dell'obbligo di contrarre assunto con il preliminare, non è possibile invocare il terzo comma dell'art. 2901 c.c. in siffatta ipotesi, altrimenti si darebbe adito ad un'elusione degli scopi sottesi all'azione revocatoria, potendosi astrattamente sottrarre alla declaratoria di relativa inefficacia qualsiasi contratto definitivo solo in quanto attuativo di un contratto preliminare, come tale, irrevocabile.
Anche a voler ritenere il contrario, nel caso di specie l'obbligo di contrarre assunto con il preliminare non aveva comunque natura di debito scaduto. Infatti, il preliminare del 15/02/2019
(doc. 7 1° grado) prevedeva al punto 6.1 l'impegno delle parti “a stipulare l'atto Controparte_2 definitivo di divisione e compravendita e di costituzione del diritto di abitazione a favore del signor entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui verrà Controparte_2 dichiarata l'estinzione del procedimento esecutivo n. 343/14 es. Imm. del Tribunale di Vicenza e saranno state presentate le dichiarazioni di successione dei defunti genitori
[...]
e , ed eseguite le volture catastali”. La procedura CP_4 Parte_2 esecutiva è stata estinta in data 28/03/2019 (doc. 13 1° grado) e le dichiarazioni Controparte_2 di successione sono state presentate il 18/04/2019 e il 23/04/2019 (docc. 32 e 33 Controparte_2
1° grado), mentre il contratto definitivo è stato stipulato il giorno 21/05/2019 (doc. 14
[...]
1° grado), quindi entro il termine di trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti CP_2 previsti. Di conseguenza, alla data della stipula del definitivo, l'obbligo di contrarre sancito dal preliminare non costituiva debito scaduto.
12.1.2. La censura di cui alla lett. a del quarto motivo dell'appellante Parte_1
coincidente con il quinto motivo dell'appellante , è, invece, fondata.
[...] Controparte_2
Deve aderirsi all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi di esonero dalla revocatoria di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. “trova applicazione
15 anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nel riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell'atto di disposizione, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposte della somma residua" (cfr. Cass. n. 14420/2013, n. 7747/2016, n. 9816/2018, n. 8992/2021, n. 10194/2021 e da ultimo, n. 27986/2024). E ancora, “Giova rammentare che l'art. 2901, terzo comma, cod. civ.
è interpretato nel senso che la parte che lo invoca deve dare adeguata prova i) della sussistenza di un "rapporto di strumentalità necessaria" tra l'atto dispositivo e la soddisfazione di quel determinato credito;
ii) della qualità del debito come "scaduto"; iii) che l'atto dispositivo fosse il
"solo mezzo" per pagare il creditore (Cass., sez. 6 -3, 09/11/2021, n. 32835; Cass., sez. 6 -3,
07/09/2020, n. 18597; Cass., sez. 3, 28/02/2019, n. 5806; Cass., sez. 3, 20/04/2018, n. 9816)”
(Cass. n. 17479/2025). Dunque, il debitore è tenuto a provare che la vendita fosse caratterizzata da un nesso di strumentalità necessaria all'adempimento dei debiti scaduti, ponendosi quale unico mezzo rimasto a sua disposizione.
Nel caso di specie, dall'atto pubblico redatto da notaio il 21/05/2019 si evince che il corrispettivo della compravendita dei terreni di cui ai mappali 446-447 ammontava a circa 82.000,00 euro, così suddivisi: 1) 17.368,29 euro e 336,00 euro che aveva versato il Parte_1
25/02/2019 mediante assegni circolari intestati alla procedura esecutiva immobiliare n. 343/2014
R.G.E. Trib. Vicenza, avviata da;
2) 10.500,00 euro versati da CP_1 [...]
in data 18/04/2019, per imposte e spese relative alla presentazione delle Parte_1 dichiarazioni di successione dei defunti e mediante Parte_2 Controparte_4 assegno bancario intestato al notaio rogante;
3) complessivi 27.000,00 euro versati da direttamente a , in data 20/05/2019, mediante due Parte_1 Controparte_2 assegni circolari di cui uno da 23.640,00 euro intestato allo stesso e un altro da Controparte_2
3.360,00 euro intestato all'avv. Angelo Pizzato su richiesta di;
4) diritto di abitazione CP_2
16 vitalizio, del valore attribuito di 26.795,71 euro, costituito a favore di (cfr. Controparte_2 pagine 6, 7 e 8 doc. 14 1° grado). Controparte_2
Anzitutto, ricorre la prima condizione esaminata, ossia la sussistenza di debiti scaduti.
Quanto all'atto sub 2), ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 346/1990 la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dall'apertura della successione. Nel caso di specie e , genitori di , erano deceduti, Controparte_4 Parte_2 Controparte_2 rispettivamente, nel 2010 e nel 2016. Come si evince dall'atto pubblico, il versamento, da parte di dell'assegno bancario a saldo dei debiti di per Parte_1 Controparte_2 imposte di successione, interessi e sanzioni è stato effettuato in data 18/04/2019 e, quindi, a termine ampiamente scaduto. Ne deriva che l'atto in esame si configura come atto di adempimento di obbligazioni ormai scadute verso l'erario.
Quanto all'atto sub 1), incidentalmente va chiarito che la modalità di pagamento concordata tra e , più che una datio in solutum, denota Parte_1 Controparte_2 propriamente un collegamento negoziale tra una compravendita e un accordo di accollo interno, ferma l'estraneità di a tale intesa. ha acquistato da CP_1 Parte_1 [...]
un immobile in cambio di un corrispettivo costituito, in parte, dall'assunzione e CP_2 contestuale esecuzione dell'obbligo di versare una somma di denaro direttamente a favore della procedura esecutiva facente capo a e avente ad oggetto, tra l'altro, il debito scaduto CP_1 di . La prova dell'adempimento di un debito scaduto si desume dalla circostanza, Controparte_2 documentata nell'atto pubblico, che gli assegni circolari versati in data 25/02/2019 fossero intestati alla procedura di esecuzione immobiliare instaurata dallo stesso creditore CP_1 presso il Tribunale di Vicenza. Tale procedura, evidentemente, aveva ad oggetto posizioni debitorie ormai scadute del debitore esecutato . Controparte_2
Con riguardo alla seconda condizione di operatività dell'art. 2901 comma 3 c.c., ossia la necessità strumentale di realizzare l'atto dispositivo nell'ottica di estinguere i debiti scaduti, si osserva quanto segue. Dagli atti di causa, risulta incontestato che gli altri beni rientranti nel patrimonio di fossero già stati ricompresi nella procedura esecutiva. Per il resto, Controparte_2 egli disponeva di quote di beni in comproprietà con il fratello , segnatamente Controparte_3 sui Lotti 3 e 8, corrispondenti ad aree boschive. Tuttavia, a prescindere dal valore stimato di tali
17 beni, l'obiettiva difficoltà di collocarli sul mercato, dovuta sia alla loro peculiare conformazione e destinazione sia al regime di contitolarità giuridica, non consente di escludere ma anzi conferma la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la compravendita del
21/05/2019 e l'adempimento di debiti scaduti gravanti su , tanto più che Controparte_2
era specificamente interessata all'acquisto di un'area precisa e Parte_1 individuata.
In definitiva, alla luce della situazione patrimoniale complessiva di , la vendita Controparte_2 dell'immobile di cui ai mappali n. 446 e 447 costituiva l'unico mezzo concreto a sua disposizione per far fronte all'adempimento di debiti scaduti, tra i quali, in particolare, quello pregresso nei confronti di , oltre a quello delle imposte di successione. CP_1
12.2. Il secondo motivo dell'appellante va esaminato insieme al Parte_1 secondo motivo dell'appellante , in quanto entrambi relativi al requisito del Controparte_2 pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni).
I motivi sono fondati.
Anche alla luce di quanto esposto in precedenza (sub 12.1.2.), deve escludersi che l'atto dispositivo compiuto da abbia arrecato pregiudizio alle ragioni di . Controparte_2 CP_1
Da un lato, una parte significativa del corrispettivo della compravendita, pari ad euro 17.704,29,
è stata destinata al soddisfacimento dello stesso e quindi l'atto dispositivo in parte CP_1 qua non può avergli procurato nocumento.
Per altro verso, lo stesso avrebbe potuto domandare la revocatoria parziale, essendo CP_1 stati venduti due terreni (cfr Cass. Civ. 4863/2021), limitatamente alla parte di atto dispositivo corrispondente al pagamento di euro 27.000,00 direttamente a favore di o sul Controparte_2 diritto di abitazione, dolendosi della maggiore difficoltà ad aggredire il denaro rispetto agli immobili e della quota disposta per un bene utilizzabile solo dal . Tuttavia, una siffatta CP_2 domanda di revocatoria parziale non è stata formulata, nemmeno in via subordinata.
In ogni caso, non risulta neanche allegato o provato che abbia successivamente Controparte_2 disposto della somma di denaro direttamente incassata dalla vendita.
Inoltre, la disponibilità di ulteriori terreni boschivi, in comproprietà con il fratello, costituivano ulteriori beni immobili da aggredire, tanto più che come erede risponde dei Controparte_2
18 debiti pro quota ereditaria. Sicché, a differenza delle obbligazioni solidali, per la metà del debito vantato è tenuto a rispondere il fratello, che dispone di ulteriori beni immobili.
Da ultimo, occorre tener conto delle incertezze emerse in merito all'an e al quantum del credito vantato da a seguito delle recenti pronunce. Dapprima la sentenza n. 1108/2022 del CP_1
Tribunale di Vicenza ha considerevolmente ridimensionato la consistenza del credito rispetto a quella risultante dall'originario decreto ingiuntivo n. 3044/2017 del medesimo Tribunale.
Successivamente, la sentenza n. 1882/2023 della Corte d'Appello di Venezia ne ha del tutto escluso l'esistenza. Per quanto penda ricorso in Cassazione e si tratti di credito litigioso, quindi idoneo comunque a fondare l'azione revocatoria, cionondimeno tale ulteriore fattore costituisce ulteriore elemento idoneo a rafforzare il venir meno del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo compiuto da e stante l'assenza di un Controparte_2 Parte_1 idoneo valore quale termine di confronto su cui impostare la valutazione, in termini quantitativi e qualitativi, dell'incidenza dell'operazione sulla garanzia patrimoniale generica.
Per tutte le ragioni esposte, deve escludersi anche la sussistenza dell'eventus damni.
13. Il quinto motivo dell'appellante e il sesto motivo Parte_1 dell'appellante relativi alle spese di lite sono quindi assorbiti dalla riforma della Controparte_2 sentenza impugnata, che determina una valutazione unitaria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'esito complessivo della lite.
Conclusioni e spese di lite
14. Vanno, quindi, accolti gli appelli proposti e deve, di conseguenza, essere rigettata la domanda di revocatoria formulata dall'attore in primo grado . CP_1
15. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellato soccombente e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod. CP_1 in base al disputatum, di valore indeterminabile, attesi il carattere litigioso del credito e la sua incerta liquidazione, con adozione per il primo grado di giudizio dei valori medi per tutte le fasi, come liquidate dal Tribunale e, per il presente grado, dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, dei valori minimi per la fase decisionale in considerazione della modalità di decisione semplificata ex art. 281 sexies c.p.c., esclusa la fase istruttoria non tenutasi e scaglione indeterminabile complessità bassa per essere le difese ripropositive delle questioni già trattate.
19 16. Ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 il pagamento delle spese processuali da rifondersi all'appellante , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va effettuato con Controparte_2 distrazione a favore dello Stato con liquidazione dell'importo nell'intero, applicandosi la dimidiazione all'istanza di liquidazione del difensore (Cass. Civ. nn. 22017/2018 e 11590/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie gli appelli di e di e, per l'effetto, in Parte_1 Controparte_2 riforma della sentenza impugnata:
A) rigetta la domanda di . CP_1
B) condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
C) condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di , CP_1 Controparte_2 liquidate in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese prenotate a debito, con distrazione a favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
2) Condanna al pagamento in favore dell'appellante CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 804,00 per esborsi.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite di appello di , spese che CP_1 Controparte_2 liquida in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese prenotate a debito, con distrazione a favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
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