Ordinanza cautelare 20 dicembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02169/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01779/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosetta Lauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roggiano Gravina, via F. Balsano 20;
contro
Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Cosenza protocollo n. -OMISSIS- di diniego rinnovo porto di fucile
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Cosenza e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. VA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento, nonché il risarcimento del danno.
La questione, per l’essenza, verte sulla legittimità o meno di un diniego di rinnovo di porto di fucile.
Il primo motivo di doglianza attiene alla denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990.
La seconda censura afferisce invece alla falsa applicazione degli articoli 1, 5, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e dell’art. 9 della legge 18/4/1975 n. 110.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e, con memoria, documenti e relazioni, ha domandato il respingimento del ricorso.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta per carenza del requisito del periculum in mora .
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
I due motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente, vista la loro stretta connessione.
Al riguardo va anzitutto notato che si tratta di un diniego fondato sulla sussistenza di frequentazioni controindicate.
Il primo elemento a supporto del provvedimento impugnato attiene alla emersione di un controllo effettuato nei confronti del ricorrente che, da un lato, è stato trovato in compagnia di un parente controindicato per furto aggravato e, dall’altro lato, si è reso responsabile di una violazione amministrativa relativa alla guida di un veicolo senza revisione.
In ordine a tale accertamento deve rilevarsi sia l’insufficienza, ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati, della mera sussistenza di un rapporto parentale, sia la non pertinenza del reato di cui risulta accusato il menzionato cugino; inoltre, deve altresì rilevarsi la non conferenza della violazione amministrativa accertata rispetto al provvedimento richiesto e negato al ricorrente.
Il secondo elemento a supporto del provvedimento impugnato attiene ad altro controllo operato nei confronti del ricorrente nel cui ambito è stato accertato che lo stesso si trovava in auto con soggetto deferito per insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita.
Anche sotto questo profilo occorre osservare che si tratta di condotte non riferibili direttamente al ricorrente, ma ad altri soggetti, ed inoltre che anche gli elementi ostativi a carico di questi ultimi non si correlano a questioni inerenti all’uso delle armi o a condotte violente.
Ne consegue il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati, che ne giustifica l’annullamento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
La domanda risarcitoria è invece da respingere in quanto generica e priva di supporto probatorio.
In particolare non è stato dimostrato che sussista un illecito da parte dell’Amministrazione, non risultando sufficiente la mera illegittimità dell’atto, e nemmeno che sussista un danno per il ricorrente, tantomeno è stato evidenziato il nesso di causalità tra condotta (ipoteticamente) illecita e danno.
Le spese di lite vanno compensate attesa la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e lo respinge quanto alla domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TI | IV EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.