CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 138/2023 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 138/2023 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4494/2022, emessa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 9569/2015
R.G., datata 20/12/2022, pronunziata in data 20/12/2022, avente ad oggetto
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c., e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Urbino e Parte_1 dall'avv. Lucia Sasso, per mandato allegato in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori con studio in
Melfi (PZ) alla via dell'Amistà n. 48;
APPELLANTE
E
, erede di rappresentato e difeso Controparte_1 Persona_1 dall'avv. Grazia Maria Cirillo per mandato allegato all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore in Salerno alla via Arcangelo Rotunno n. 15;
APPELLATO
E
, con sede a AN TO (TV) in via Controparte_2
Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti Controparte_3
e , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Divitiis, per Controparte_4 procura generale alle liti del 18/12/2014 per notaio Persona_2
di Treviso, N. 186905 di Rep., N. 30367 di Racc., domiciliata
[...] presso lo studio del predetto difensore in Salerno alla Piazza Sedile del Campo
n. 10;
APPELLATO / APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 24/10/2024, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 9/2/2023
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4494/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 9569/2015 R.G., datata 20/12/2022, pronunziata in data 20/12/2022, nei confronti di e di Controparte_1 [...]
Con tale atto l'appellante ha formulato, CP_2 Parte_1 in particolare, le seguenti conclusioni: «“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Salerno, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 4494/2022, resa inter partes dal Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Barbara Iorio
– R.G. n. 9569/2015, pubblicata il 20.12.2022, notificata il 03.01.2023 così provvedere: accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e che sono da intendersi, a seguito di riassunzione, da proporsi nei confronti dell'erede costituito sig. e che qui si riportano: “- Accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità per danno ingiusto della sig.ra Persona_1
, come in epigrafe identificata, in quanto proprietaria
[...] dell'appartamento il cui impianto idrico ha causato tutto quanto narrato;
-
Condannare la sig.ra a corrispondere al nostro assistito la Persona_1 somma di € 6.614,14, anticipata dal Sig. per l'eliminazione dei danni Pt_1 derivati dal sinistro più rivalutazione monetaria;
- Condannare la sig.ra
al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, derivanti dalla Persona_1 mancata locazione dell'appartamento, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
-
Condannare la sig.ra alle spese, diritti ed onorari del presente Persona_1 giudizio, oltre accessori come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- Consulenza Tecnica d'Ufficio».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha chiesto, in particolare, quanto segue: «In via preliminare: a. Rigettare l'istanza cautelare di sospensione/revoca della provvisoria esecutività della sentenza appellata, non avendo il gravante
2 dimostrato il ricorrere contestuale dei requisiti del fumus boni juris, quale parvenza del buon diritto e del periculum in mora, in termini di pregiudizio che l'appellante potrebbe patire nelle more del giudizio da una eventuale azione esecutiva di parte appellata. Di contro il sig. privo di Controparte_1 occupazione e orfano di madre, subirebbe grave pregiudizio economico dall'accoglimento dell'infondata domanda di sospensione avanzata da controparte, con conseguente effettivo concretizzarsi a suo danno del periculum in mora; tra l'altro in favore dell'appellato, alla luce della legittima e fondata difesa sin qui apprestata in risposta dell'infondato e defatigatorio atto di gravame, ricorre anche il requisito del fumus boni juris; b. Rigettare
l'appello perché inammissibile per le causali di cui alla premessa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la gravata sentenza n. 449/2022 resa dal Tribunale di Salerno;
Nel merito a. Rigettare in toto l'avverso atto di appello sì come infondato in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum e, per l'effetto, e confermare integralmente la gravata sentenza;
b. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dello spiegato appello, disporre che l'appellato, , sia tenuto indenne ex art. 1917 cc da ogni Controparte_1 onere e spesa dalla compagnia di assicurazione , chiamata i causa CP_2 in primo grado e odierna appellata, e che quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t. venga condannata al risarcimento di qualsiasi pregiudizio, economico e non, dovesse essere riconosciuto in capo all'attore, attesa la polizza stipulata dal;
a) Con vittoria di spese, Controparte_5 onorai rimborso forfettario come per legge, CNA, IVA, da distrarsi in favore del costituito avvocato dichiaratosi antistatario.».
La parte appellata si è costituita in Controparte_2 appello e, nell'atto di costituzione, ha chiesto, in particolare, quanto segue: «C
O N C L U D E perchè la corte d'Appello adita Voglia: a) Rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto sia in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 4494/2022 emessa dal Tribunale di Salerno, con vittoria di spese;
b) Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, accogliere l'appello incidentale condizionato e per l'effetto accogliere la spiegata eccezione preliminare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta in relazione alla chiamata in causa di c) sempre Controparte_2 in via preliminare e sempre nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la mancanza di qualsivoglia garanzia in relazione ai danni lamentati da parte attrice in considerazione del fatto che gli stessi hanno avuto origine dalla rottura di una tubazione posta all'interno della proprietà della convenuta signora d) ancora in via preliminare, ma Persona_1 gradata, dichiarare la prescrizione e la conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1913,
1915 e 2952 c.c.. In ogni caso con vittoria di spese.».
La Corte di Appello, con provvedimento depositato in data
20/6/2023, ha rigettato la richiesta di sospensione formulata e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 24/10/2024, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non emergono elementi per dichiarare la inammissibilità dell'appello. Atteso, fra l'altro, che l'appellante ha esposto in maniera sufficientemente completa i motivi posti a base Pt_1 dell'impugnazione e le conclusioni che ha inteso formulare;
le parti hanno avuto ampia possibilità di esporre le rispettive ragioni e di contraddire rispetto alle ragioni addotte da parte avversa;
non risultano, in definitiva, neppure allegati elementi da cui possa desumersi che alcuna delle parti non abbia potuto esercitare in maniera compiuta il suo diritto di difesa. Va, poi, evidenziato che l'atto di appello consente di comprendere le ragioni addotte da parte appellante a sostegno dell'atto di impugnazione. Pt_1
Nel primo grado di giudizio è stata emessa la sentenza attualmente impugnata con la quale il primo giudice ha, in particolare, così statuito: «… 1.- rigetta la domanda;
2.- condanna la parte soccombente attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato che liquida in euro 4.835,00 pro quota oltre iva CPA e rimborso spese generali come per legge. 3.- compensa le spese di lite tra il convenuto e il chiamato in causa.
Con l'atto di citazione in primo grado l'attore ha dedotto, in Pt_1 particolare, quanto segue: egli è proprietario di un appartamento sito in Salerno al Corso G. Garibaldi 195, Condominio ”, condominio Controparte_5 assicurato con contratto Assitalia STABILE mod. 1722 ed. 06/2010 polizza n.
075 00542233; questo immobile, a seguito di una fuoriuscita di acqua dal soprastante appartamento della Sig.ra ha subito un Parte_2 grave danno ai soffitti di più stanze, risultando, pertanto, inagibile per diversi mesi;
la da subito allertata, provvedeva a una prima riparazione Persona_1 dei tubi dell'appartamento di sua proprietà e, nel contempo, su istanza anche dell'Amministratore del , veniva attivata richiesta Controparte_5 all'Assitalia per il risarcimento dei danni. L'attore ha, quindi, chiesto, Pt_1 in primo grado, quanto segue: «Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra … per danno ingiusto»; «Condannare la sig.ra Persona_1
a corrispondere al nostro assistito la somma di € 6.614,14, Persona_1 anticipata dal Sig. per l'eliminazione dei danni derivati dal sinistro più Pt_1 rivalutazione»; «Condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i Persona_1 danni, subiti e subendi, derivanti dalla mancata locazione dell'appartamento, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria o a quella quantificata dal
Giudice secondo giustizia»; «Condannare la sig.ra alle spese, Persona_1 diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge».
In primo grado non risulta espletata significativa attività di carattere istruttorio diversa dalla mera produzione documentale.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il tribunale ha statuito quanto più sopra specificato,
4 rigettando, in particolare, le domande proposte dall'attore, ora appellante,
Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la sentenza impugnata presenta evidenti contraddittorietà, sia nella parte ricostruttiva degli eventi che nella loro valutazione;
sussiste insufficienza, carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art 2043 c.c.; il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie;
il Giudice di prime cure, optando per una ricostruzione dei fatti ex art. 2043 c.c., a fronte di una invocata (da parte attrice) responsabilità ex art. 2051 c.c., reputa frettolosamente di non ritenere provato che la causa dei danni sia da ricondursi alla rottura delle tubazioni dell'appartamento di proprietà della sig.ra nella perizia di parte depositata da parte attrice vi è la Denuncia Persona_1 di sinistro fatta proprio dalla defunta sig.ra e che Persona_1
l'Amministratore di condominio provvede ad inoltrare sia al sig. che Pt_1 alla Compagnia Assicuratrice;
in detta Denuncia è proprio la sig.ra a sostenere, fra l'altro, che «Dal vano bagno del proprio Persona_1 appartamento a causa di qualche rottura inerente la conduttura di scarico, si sono verificate delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento sottostante di proprietà del sig. sito nello stesso stabile al piano sottostante»; Parte_1 nella stessa denuncia la afferma di avere «provveduto anche ad Persona_1 effettuare le necessarie riparazioni onde evitare maggiori danni e ad eseguire le necessarie riparazioni nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali»; la circostanza che i danni lamentati dal sig. fossero stati causati proprio Pt_1 dalla rottura delle tubature dell'appartamento di proprietà della sig.ra
è stata confermata dalla chiamata Compagnia Assicuratrice, la Persona_1 quale, non contestando quanto sostenuto da parte attrice, rilevava la mancanza di garanzia assicurativa in relazione ai fatti descritti da parte attrice in atto di citazione;
pur avendo parte attrice fornito sufficienti elementi a sostegno di quanto sostenuto, oltretutto confermati dalle allegazioni del terzo chiamato, risulta evidente che il Giudice di prime cure non ha suo preso in considerazione, né menzionato, né conseguentemente argomentato, su quanto prodotto sia dall'appellante, sia dalla Compagnia Assicuratrice;
il quadro probatorio dimostra come la causa dei danni subiti dal Sig. sia Pt_1 ascrivibile, ex art. 2051c.c., alla defunta sig.ra nella denuncia di Persona_1 sinistro (pag. 6 della perizia di parte attrice) che la sig.ra redige, Persona_1 sottoscrive e invia all'Amministratore di condominio, la stessa Persona_1 riconosce le proprie responsabilità; tale denuncia riveste i caratteri della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., la quale, pur nel caso sia lasciata al libero apprezzamento del Giudice, poiché rivolta a un terzo, non resta circoscritta al ruolo di mero indizio, ma può divenire anche in questo caso una prova piena;
anche da un punto di vista fattuale ben strana risulta l'esclusione che pare operare il Giudice di prime cure del nesso causale fra i danni da
5 infiltrazione di acqua subiti da un appartamento posto al piano inferiore e il danno alle tubature - esplicitamente dichiarato dall'allora proprietaria dello stesso - dell'appartamento posto al piano superiore;
errata è anche la decisione di motivare la sentenza appellata riconducendo la richiesta attorea nell'alveo dell'art. 2043 c.c., a fronte di una specifica richiesta risarcitoria operata ai sensi dell'art. 2051 c.c.; è indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - compete, al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali;
nel caso in questione le allegazioni fattuali riconducono tutte a un caso di danno cagionato da cosa in custodia;
nelle ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, la cui responsabilità ha natura oggettiva, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; se, invece, si inquadra il danno nel ben più ampio campo dell'art 2043 c.c., entrano in gioco colpa o negligenza del soggetto che ha causato il danno ingiusto;
la parte attrice ha sempre inquadrato la pretesa azionata quale danno derivante da cose in custodia;
in merito alla parte della sentenza relativa alla “sproporzione” dei danni patiti da parte attrice, «tralasciando la parte relativa alla prova della mancata locazione che non si intende impugnare», anche su questo punto il
Giudice di prime cure ricostruisce il fatto senza addurre motivazioni;
in merito alle disposizioni circa la soccombenza, «si porta all'attenzione di questa Corte quanto indefinite siano le statuizioni del pagamento delle spese di lite “pro quota” stabilite dal Giudice di primo grado»; se il primo giudice avesse fin da subito estromesso l'Assicurazione, chiamata dalla difesa della Persona_1 parte attrice non avrebbe subito una condanna nei confronti di una parte «che
è entrata nel processo non chiamata dall'attore e che, in quel processo, non avrebbe dovuto starci»; parte convenuta avrebbe dovuto chiamare in manleva l'assicurato, cioè il Condominio, non la «che, nei Parte_3 confronti dei singoli condomini, non è legata da alcuna polizza, per quanto qui
è di causa»; «Se … il Giudice di prime cure avesse messo attenzione e motivato in merito alle allegazioni documentali di parte attrice oggi il sig. non Pt_1 avrebbe subito la condanna alle spese anche nei confronti della Compagnia
Assicuratrice, inopinatamente chiamata in giudizio da parte convenuta»; «Vi è inoltre da sottolineare come anche il quantum della condanna sia assolutamente impreciso. Al punto 2 del
PQM
della sentenza impugnata si legge infatti che vi è la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato “che liquida in euro 4.835,00 pro quota”, il che lascia del tutto indeterminata l'entità effettiva della condanna. “Pro quota”, inteso come parte di una somma globale, va inteso quale frazionamento della somma stabilita in sentenza (4.835,00 euro) o va considerata quella somma
6 come “quota” dovuta a ciascuna di esse? E, nel primo caso, la quota dev'essere uguale per entrambe (4.835,00 euro diviso due)?»; «Si ha l'impressione che anche riguardo a tale aspetto della decisione il Giudice abbia agito superficialmente, non considerando che la condanna “pro quota” assume senso in caso di una pluralità di debitori (condannati al pagamento “pro quota” del dovuto) e non, come nel caso di specie, quando le spese sono poste a carico di un unico soggetto verso più creditori»; «il Giudice al quale ci si rivolge per un risarcimento ha il dovere di emettere una Sentenza che “risponda” alle domande proposte nell'atto di citazione. Ebbene nell'atto di citazione del sig.
…, la difesa del sig. ha sempre inteso che le cause e le origini Pt_1 Pt_1 delle infiltrazioni “sono da ritenersi probabilmente dall'inidonea tenuta dell'impianto idrico e di scarico dei servizi dell'appartamento della sig.ra
”, e quindi sempre e solamente una responsabilità ex art. 2051 cc Persona_1
– cose in custodia -»; il primo giudice «ha pronunciato qualificando la domanda proposta (ex art. 2051 cc) con una diversa (ex art. 2043 cc) che si fonda su una diversa causa petendi e un diverso petitum»; «Il Giudice di primo grado, così facendo, e tralasciando del tutto di verificare il quadro probatorio riversato in atti ha, di fatto, omesso la pronuncia su quanto parte attrice richiedeva»; si chiede, quindi, che la Corte di Appello operi una
«riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa così come azionata dall'odierno appellante nel proprio atto di citazione, accogliendone le conclusioni»; «Anche nel denegato caso di non accoglimento della riqualificazione» si ritiene «che comunque i fatti siano provati, essendoci in atti documentazione comprovante la rottura dell'impianto idrico dell'appartamento di proprietà della sig.ra (perizia di parte, lettera Persona_1 della sig.ra denominata Denuncia di Sinistro e perizie e Persona_1 allegazioni della Compagnia) e che pertanto il danno risulti comunque provato e vada quindi risarcito così come richiesto, poiché altrettanto provato è il nesso eziologico tra fatto e danno»; «In merito alla “sproporzione” delle spese sostenute si precisa che esse derivano dalla Fattura versata in atti da parte attrice i cui importi sono stati ricavati dal Computo metrico secondo il» prezzario «per la Regione Campania Edizione 2011»; la fattura in atti è la prova delle spese sostenute dall'attore per la riparazione dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento soprastante;
le spese sostenute dall'attore sono del tutto congrue con quelle preventivate dalla relazione tecnica versata in atti e che non risulta contestata da nessuna delle controparti;
la parte convenuta, come pure la Società assicuratrice, non sono andate al di là di approssimative e contraddittorie quantificazioni del danno, tutte precedenti all'instaurazione del giudizio;
in merito alla statuizione sulle spese relative alla soccombenza, nel caso di mancato o parziale accoglimento delle richieste di parte appellante, si chiede che queste spese siano riconsiderate anche in relazione alla posizione della Società Assicuratrice non chiamata in causa da parte attrice;
non può esserci soccombenza nei confronti della Società
Assicuratrice; si chiede alla Corte di Appello di voler rideterminare le cifre di
7 una eventuale soccombenza che, così come stabilite dal primo Giudice, risultano imprecise.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata, quanto alle statuizioni sul merito della controversia, salvo quanto più oltre si specificherà in ordine alle spese di giudizio.
Dalle deduzioni di fatto della parte attrice, ora appellante emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.. Alla luce di quanto dedotto da parte appellante va osservato che la disciplina da applicare al caso in esame Pt_1
è senz'altro, in prima battuta, quella di cui all'art. 2051 c.c., avendo, in generale, il proprietario la custodia dell'immobile a lui appartenente ed essendo egli tenuto alla corretta manutenzione dell'immobile stesso [cfr., in argomento, fra le altre, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6222 del 23/3/2005]. L'appellante, infatti, lamenta di avere subito danni da infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante appartenente a parte appellata (quale CP erede della originaria convenuta . E', quindi, senz'altro Persona_1 configurabile una ipotetica responsabilità del proprietario dell'appartamento soprastante per le lamentate infiltrazioni, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Il danneggiato, peraltro, ha l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza del nesso di causalità fra il danno e la cosa in custodia [cfr., in argomento, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009, la quale ha affermato, nella analoga materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manutenzione delle strade, in maniera condivisibile, che la
P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, mentre la vittima non deve provare quest'ultima (l'insidia), così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa]. L'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità grava, quindi, sul danneggiato anche nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c..
Tale onere, comunque, grava sul danneggiato anche nel caso in cui, per ipotesi, si dovesse ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.. [cfr., in argomento, Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014].
Ciò premesso, nel caso in esame il giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte dalla parte attrice (ora appellante) sulla base, in Pt_1 particolare, della seguente motivazione: «… L'attore si è limitato semplicemente a collegare l'evento dannoso alla circostanza senza tuttavia ricondurre, eziologicamente e giuridicamente, tale evento al soggetto o ai soggetti che si affermano essere autore dell'illecito. L'attore non ha provato il nesso di causalità tra evento e danno né la riconducibilità del danno ai convenuti. … Nel caso che occupa non vi è prova precisa e concordante che l'infiltrazione, causativa dei danni lamentati dall'attore, siano da ricondurre
8 alle condutture di proprietà privata della convenuta. – Invero, la parte attrice non ha provato che il danno sia effettivamente da imputarsi alla sig.ra
-». Persona_1
La motivazione esposta dal primo giudice, più sopra riportata, risulta senz'altro condivisibile.
Quanto alla denuncia di sinistro fatta da Persona_1 all'Amministratore del Condominio di Corso Garibaldi, n. 195, Salerno, va osservato che a tale denuncia non può attribuirsi carattere confessorio. La cassazione ha affermato che la confessione stragiudiziale fatta a un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio [cfr. Cass. civ., sez. L -, ordinanza n. 11898 del 18/6/2020].
La cassazione ha anche precisato che, perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione [cfr.
Cass. civ., sez. L, sentenza n. 16127 del 15/11/2002].
Nel caso in esame non sussistono elementi per ritenere che la abbia reso una confessione di fatti a lei sfavorevoli e favorevoli Persona_1 alla parte attrice ora appellante in relazione alla vicenda dedotta in Pt_1 giudizio, con la denuncia di sinistro diretta all'Amministratore del . CP_5
In tale denuncia la si è limitata ad affermare che dal suo Persona_1 appartamento “a causa di qualche rottura inerente alla conduttura di scarico” si sono verificate “delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento” sito nello stesso stabile al piano sottostante. La ha anche precisato di avere Persona_1 provveduto ad effettuare interventi per evitare maggiori danni nel “pieno rispetto delle condizioni contrattuali”. Da questa denuncia emerge che la lungi dall'affermare che la responsabilità delle infiltrazioni sia Persona_1 ascrivibile a beni a lei appartenenti, ha soltanto dichiarato che si erano verificate infiltrazioni di acqua dal suo appartamento (sovrastante) all'appartamento sottostante “a causa di qualche rottura inerente alla conduttura di scarico” e ha dichiarato di avere effettuato riparazioni per evitare maggiori danni.
Occorre ricordare che la cassazione ha precisato che, in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1117, terzo comma, c.c., la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun piano dell'edificio, con la conseguenza che la parte della colonna di scarico che,
9 all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale [cfr. Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 778 del 19/1/2012].
Nel caso in esame la non ha dichiarato che le Persona_1 infiltrazioni provenivano da parti di sua proprietà e in sua custodia, ma ha semplicemente affermato che si erano verificate infiltrazioni dal piano sovrastante al paino sottostante, e che tali infiltrazioni si erano verificate “a causa di qualche rottura inerente alla conduttura di scarico”. La Persona_1 quindi, non ha in alcun modo affermato che la rottura riguardasse una parte della conduttura di scarico di sua proprietà e nella sua custodia, ben potendo trattarsi di rottura riguardante un tratto della tubazione di scarico di proprietà comune e in custodia del . Difetta, quindi, l'elemento oggettivo CP_5 della confessione, consistente nella ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, e da cui derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione
[cfr. la già citata Cass. civ., sez. L, sentenza n. 16127 del 15/11/2002].
Passando, poi, ad esaminare i profili probatori, va evidenziato che, come più sopra già osservato, sia nell'ipotesi in cui si applichi la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia nell'ipotesi in cui si applichi la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., l'onere della prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso grava sul danneggiato.
Il giudice di primo grado ha affermato che l'attore, ora appellante, non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale. Questa Pt_1 affermazione è corretta e va condivisa. Nel primo grado di giudizio non è stata espletata alcuna significativa attività di carattere istruttorio, essendo soltanto risultata acquisita la documentazione prodotta dalle parti.
Va, a questo punto, osservato che la parte attrice, ora appellante, ha prodotto una relazione tecnica di parte. Pt_1
La cassazione ha affermato, in maniera senz'altro condivisibile, che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5687 del
18/4/2001].
Nel caso in esame la relazione tecnica di parte prodotta dalla parte attrice, ora appellante, non fornisce utili elementi per la decisione. In Pt_1 tale relazione si legge, in particolare, che, riguardo al paragrafo concernente la descrizione sommaria dei fenomeni infiltrativi, le informazioni riportate dal tecnico “sono state fornite dal sig. ”. Si tratta, quindi, Parte_4 di informazioni fornite dalla parte interessata. Per il resto il tecnico di parte
10 (ing. ) ha visitato l'appartamento dell'attore, ora appellante, e, Persona_3 quanto alle cause ed origini delle infiltrazioni di acqua, ha affermato quanto segue: «In base ai sopralluoghi condotti, l'infiltrazione d'acqua è da ritenersi probabilmente causata dal sovrastante appartamento della sig.ra
. In particolare l'infiltrazione è causata dall'inidonea tenuta Persona_1 dell'impianto idrico e di scarico dei servizi esistenti a servizio dell'appartamento della , impianto vetusto che ha raggiunto Persona_1 il termine della sua vita utile».
Il tecnico di parte, quindi, formula il suo parere in termini di mera probabilità e non risulta che abbia eseguito specifici accertamenti tecnici diretti a individuare esattamente la causa delle infiltrazioni, anche con riguardo alla necessità di stabilire se tali infiltrazioni provenissero da beni in custodia della parte convenuta, ora appellata, o da beni in custodia del . Da quanto CP_5 appena esposto emerge che risulta evidente che l'elaborato tecnico prodotto da parte attrice, ora appellante, non contiene utili elementi per ricostruire in maniera idonea il processo fattuale che ha cagionato le infiltrazioni di acqua.
Anche la succinta relazione / scheda tecnica prodotta dalla compagnia assicurativa chiamata in causa non offre utili elementi sul punto. In essa si legge, fra l'altro, quanto segue: «A causa della rottura accidentale di una tubazione idrica di scarico a servizio dell'immobile posto al 3° piano, scala
B, int. 38, di proprietà della signora si verificavano Persona_1 infiltrazioni di acqua che, penetrando attraverso il solaio, provocavano danni alle tinteggiature del vano letto dell'immobile sottostante, posto al 2° piano, scala B, int. 35, di proprietà del sig. ». Da questa Controparte_6 relazione / scheda tecnica non emerge in alcun modo che il tecnico abbia
( abbia effettuato specifici accertamenti tecnici diretti Parte_5
a individuare esattamente la causa delle infiltrazioni, anche con riguardo alla necessità di stabilire se tali infiltrazioni provenissero da beni in custodia della parte convenuta, ora appellata, o da beni in custodia del . Nella CP_5 predetta relazione / scheda, peraltro, si parla di rottura di tubazione a servizio dell'immobile della senza specificare se si tratti di tratto di Persona_1 tubazione di proprietà e in custodia della oppure di tratto di Persona_1 tubazione di proprietà e in custodia del . Non risulta, d'altra parte, CP_5 che il tecnico abbia eseguito specifici accertamenti sul punto. Ne consegue che neppure dall'elaborato tecnico prodotto dalla parte chiamata in causa, ora appellata, emergono utili elementi per ricostruire in maniera idonea il processo fattuale che ha cagionato le infiltrazioni di acqua.
Da tutto quanto sinora esposto si evince che gli elementi presenti agli atti non consentono di affermare la sussistenza del nesso causale fra i beni di proprietà e in custodia della parte convenuta, ora appellata, e il danno lamentato dalla parte attrice, ora appellante. Quest'ultima parte, pertanto, non ha ottemperato all'onere probatorio su di lei gravante.
Pur ritenendo applicabile in prima battuta la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. (e, in via residuale, la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.), pertanto, la
11 decisione del giudice di primo grado risulta corretta e va confermata.
Va precisato che non risulta attualmente espletabile una utile consulenza tecnica di ufficio diretta a ricostruire in maniera idonea il processo fattuale che ha cagionato le infiltrazioni di acqua. Dalle deduzioni della parte attrice, ora appellante, si desume che questa parte chiede il rimborso di “spese sostenute dall'attore per la riparazione dei danni causati dalle infiltrazioni” (cfr. atto di appello). L'attore, ora appellante, ha, pertanto, modificato lo stato dei luoghi. La stessa originaria convenuta poi, aveva affermato, nella Persona_1 denuncia di sinistro, di avere eseguito lavori per evitare il prodursi di ulteriori danni, e non risultano elementi idonei in contrario;
anche questo ha modificato lo stato dei luoghi. E' evidente, in definitiva, che lo stato originario dei luoghi
è stato modificato e che, pertanto, non risulta attualmente espletabile alcuna utile consulenza tecnica di ufficio per accertare i fati di causa. Ogni istanza sul punto formulata va, quindi, disattesa.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata. Le Pt_1 relative deduzioni dell'appellante vanno, quindi, senz'altro disattese. La sentenza impugnata risulta, in definitiva, corretta, con le precisazioni e integrazioni più sopra formulate.
L'appello proposto dall'appellante va, pertanto, rigettato e la Pt_1 sentenza impugnata va confermata, salvo quanto più oltre precisato in ordine posizione della terza chiamata in causa in primo grado (ora appellata), in particolare al fine della determinazione delle disposizioni in tema di spese di giudizio.
In ordine alla posizione della chiamata in causa, ora appellata
[...]
, va osservato quanto segue, anche ai fini della pronunzia Controparte_2 delle statuizioni concernenti le spese di giudizio.
L'appello principale merita accoglimento, unitamente all'appello incidentale condizionato proposto dalla terza chiamata in causa, nella parte in cui queste due impugnazioni contestano la legittimazione passiva della chiamata rispetto all'azione di garanzia proposta Controparte_2 dalla parte convenuta in primo grado, ora appellata CP
Va, peraltro, precisato che dal complesso delle deduzioni esposte in primo grado e in secondo grado dalla parte convenuta / Persona_1 [...]
ora appellata, si evince che questa parte, nell'operare la chiamata in CP causa, ha, in sostanza, inteso porre a base della chiamata un suo presunto diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del . Questo CP_5 comporta che, in realtà, si verte in tema di titolarità del rapporto (dedotta dal convenuto / appellato) e non di vera e propria legittimazione ad agire e a contraddire, alla luce della prospettazione del convenuto / appellato [cfr., in argomento, Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 7776 del 27/3/2017, la quale ha affermato che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva
12 titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, con la conseguenza che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo]. Le questioni sollevate, sul punto, con l'appello principale con l'appello incidentale condizionato attengono, quindi, alla titolarità del rapporto di garanzia e vanno, pertanto, decise nel merito.
La cassazione ha affermato che, nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell'amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini [cfr.
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4245 del 20/2/2009]. Nel caso qui esaminato, peraltro, dal complesso delle clausole contrattuali non emergono elementi per affermare che le parti del contratto di assicurazione abbiano in qualche modo voluto prevedere una espressa possibilità del singolo condomino di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa per far valere i diritti nascenti dal contratto di assicurazione.
Nel caso in esame, quindi, la parte convenuta / appellata Persona_1
/ ha erroneamente chiamato in causa l'assicurazione del CP condominio, atteso che il rapporto contrattuale di assicurazione intercorre fra il stesso e l'assicuratore, mentre non sussiste alcun rapporto CP_5 contrattuale fra l'assicuratore e il singolo condomino.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata nel senso che vanno rigettate tutte le domande proposte dal convenuto chiamante nei confronti del chiamato in causa, in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento (nel senso più sopra specificato) dell'appello incidentale condizionato proposto dalla Controparte_2
L'appello principale, peraltro, contiene specifiche deduzioni sul punto e con tale appello è stata espressamente dedotta la non sussistenza di soccombenza dell'attore /appellante nei confronti del chiamato / appellato Pt_1 [...]
, Controparte_2
Ai fini della disciplina delle spese in relazione alla posizione della chiamata in causa, d'altra parte, non rileva la fondatezza oppure no della domanda proposta dalla parte convenuta nei confronti del chiamato, bensì la natura temeraria oppure no della chiamata in causa [cfr., in argomento, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6514 del 2/4/2004]. Nel caso in esame la chiamata in causa del terzo va ritenuta temeraria e palesemente arbitraria, non sussistendo alcun potere del convenuto chiamante di attivare la polizza assicurativa stipulata dal condominio (non rilevando, sul punto la individuazione della tipologia di sinistri coperta e la natura dei beni da cui scaturisca l'eventuale sinistro). Ne consegue che le spese di giudizio in favore della parte chiamata
13 in causa vanno poste a carico della parte convenuta chiamante, ora appellata, e non della parte attrice, ora appellante, che non ha dato causa alla chiamata, stante la temerarietà di tale chiamata, sia per il primo grado, sia per il secondo grado.
Risulta opportuno, in particolare precisare che, per la chiamata in causa, la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria [cfr., in argomento,
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6514 del 2/4/2004, già citata. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5027 del 26/2/2008, nonché Cass. civ., sez. III, sentenza n. 7674 del 21/3/2008, e Cass. civ., sez. II, sentenza n. 23552 del 10/11/2011].
Da quanto esposto deriva la seguente disciplina delle spese. Occorre, innanzi tutto, precisare che la domanda proposta dall'attore in primo grado è di valore indeterminabile (avendo l'attore chiesto anche il risarcimento, in misura non specificata, di ulteriori danni, oltre, il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni, con domanda ribadita nelle conclusioni dell'atto di appello e nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/10/2024); occorre, peraltro, avere riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, non risultando la controversia di speciale complessità, nell'ambito di una valutazione globale delle circostanze del caso in esame.
Quanto al primo grado, il rigetto della domanda comporta, in ragione della soccombenza, la condanna della parte attrice al pagamento delle spese nei confronti della parte convenuta, come correttamente statuito dal primo giudice. Tali spese, tuttavia, vanno nuovamente liquidate, atteso che la liquidazione operata dal primo giudice in maniera unitaria in favore del convenuto e del chiamato in causa non risulta più giustificata. Le spese del primo grado in favore del convenuto, a carico dell'attore, vanno, pertanto, liquidate nel nuovo importo specificato in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
Le spese del primo grado in favore della parte chiamata in causa vanno, invece, poste a carico della parte convenuta, attesa la soccombenza della parte convenuta e, comunque, la temerarietà della chiamata operata. Il primo giudice, peraltro, ha comunque disposto in ordine alle spese fra convenuto e chiamato in causa, in pratica duplicando la statuizione relativa alla posizione del chiamato in causa;
tale giudice ha disposto la compensazione delle spese;
questa compensazione, però, non è in alcun modo motivata e, in sede di complessiva riliquidazione delle spese di giudizio, per tali spese va disposta la condanna del convenuto al pagamento in favore del chiamato in causa;
le spese del primo grado in favore del chiamato in causa, a carico del convenuto, vanno, quindi, liquidate nell'importo specificato in dispositivo,
14 tenuto conto delle attività difensive espletate.
In ordine alle spese del secondo grado di giudizio, poi, va disposto quanto segue.
Nei rapporti fra l'appellante e l'appellato le spese Pt_1 CP del secondo grado vanno poste a carico della parte appellante, già parte attrice,
in favore della parte appellata in ragione della Pt_1 CP soccombenza. Queste spese vanno liquidate nell'importo specificato in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
In relazione alla posizione dell'appellata Controparte_2
, poi, le spese del secondo grado in favore di questa appellata vanno
[...] poste a carico della parte appellata (già parte chiamante in causa), CP in ragione della temerarietà della chiamata in causa. Anche queste spese vanno liquidate nell'importo specificato in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, poi, va evidenziato che non sussistono i presupposti perché alcuna parte sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di
, nei confronti di erede di Parte_1 Controparte_1
nonché nei confronti dell'appellata Persona_1 [...]
, con sede a AN TO (TV) in via Marocchesa n. Controparte_2
14, in persona dei legali rappresentanti e Controparte_3 CP_4
, nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti,
[...] essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 4494/2022, emessa dal
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 9569/2015 R.G., datata 20/12/2022, pronunziata in data
20/12/2022, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento, nel senso di cui in motivazione, dell'appello incidentale condizionato, nonché in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta, ora appellata, CP
, erede di nei confronti della parte
[...] Persona_1 chiamata in causa, ora appellata e appellante incidentale condizionata,
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
15 2.
3.
4.
5.
6.
7.
rigetta nel resto l'appello principale proposto nell'interesse di
[...]
; Parte_1 conferma nel resto la sentenza impugnata, nel senso di cui in motivazione, salvo quanto qui di seguito disposto in ordine alle spese di giudizio;
in ordine alle spese del primo grado di giudizio, in relazione ai rapporti fra l'attore e il convenuto , Parte_1 Controparte_1 erede di in parziale riforma della sentenza Persona_1 impugnata, condanna l'attore al pagamento delle Parte_1 spese del primo grado di giudizio in favore di , Controparte_1 erede di e liquida tali spese in € 20,00 per Persona_1 esborsi, ed € 3.808,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con distrazione in favore dell'avv. Grazia Maria Cirillo;
in ordine alle spese del primo grado di giudizio, in relazione ai rapporti fra il convenuto , erede di Controparte_1 Persona_1
e la chiamata in causa , con sede a Controparte_2
AN TO (TV) in via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti e , in parziale Controparte_3 Controparte_4 riforma della sentenza impugnata, condanna il convenuto CP
, erede di al pagamento delle spese del
[...] Persona_1 primo grado di giudizio in favore della chiamata in causa
[...]
, con sede a AN TO (TV) in via Controparte_2
Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 3.808,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile; in ordine alle spese del secondo grado di giudizio, in relazione ai rapporti fra l'appellante e l'appellato Parte_1 CP
, erede di condanna l'appellante
[...] Persona_1 [...]
al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio Parte_1 in favore di erede di e Controparte_1 Persona_1 liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 5.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con distrazione in favore dell'avv. Grazia Maria
Cirillo; in ordine alle spese del secondo grado di giudizio, in relazione ai rapporti fra l'appellato erede di Controparte_1 Persona_1
e l'appellata , con sede a
[...] Controparte_2
AN TO (TV) in via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti e , in parziale Controparte_3 Controparte_4
16 riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato CP
, erede di al pagamento delle spese del
[...] Persona_1 secondo grado di giudizio in favore della appellata Controparte_2
, con sede a AN TO (TV) in via Marocchesa n. 14,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, e liquida tali spese in
€ 20,00 per esborsi, ed € 5.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile.
Salerno, 5/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
17