La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra)) . ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 , ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.