Articolo 60 della Costituzione
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
27 febbraio 1963
Art. 60. ((La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra)) . ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 , ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Entrata in vigore il 27 febbraio 1963
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