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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Cursano e Parte_1
Davide De Giuseppe, ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 21.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, erede di
, a sua volta erede di DA AR, ha chiesto al giudice del lavoro Persona_1 adito di dichiarare non dovute le somme di euro 1.104,71 e di euro 1.021,50, domandate in ripetizione dall' con note del 4.3.2022 assertivamente corrisposte in maniera CP_1 indebita sulla pensione cat. SO della predetta DA (in quanto “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”), rispettivamente, per il periodo 1.1.2012-30.11.2013 e per il periodo 1.1.2014-30.11.2025; eccependo, a tale riguardo, l'irripetibilità dell'indebito e la carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall'istituto previdenziale. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, sono da disattendere le censure di parte ricorrente che involgono il difetto di motivazione delle note di indebito richiamate in permessa, giacché esse contengono una specifica indicazione delle ragioni sottese alla pretesa restitutoria e risultano efficacemente integrate dalle ulteriori precisazioni fornite dall' nell'ambito CP_1 del presente giudizio, dalle quali è, in particolare, trasparso che: “… Si tratta di un indebito per motivi reddituali su prestazione di carattere previdenziale che, alla luce del disposto dell'art. 13, L. 412/91, è pienamente ripetibile qualora l'Istituto intraprenda l'azione di recupero entro l'anno successivo rispetto al momento in cui ha avuto piena e certa conoscenza dei redditi del pensionato. Nei confronti della sig.ra DA furono adottati due provvedimenti di indebito, aventi data 26 ottobre 2013 e 30 ottobre 2015. Il primo ha comportato un ricalcolo della prestazione a partire dal 1° gennaio 2011 sulla base della comunicazione dei redditi (si intende, per il 2012) per revoca della maggiorazione sociale con emersione di un indebito per € 1.104,71 per il periodo 2012-2013. Il secondo ha comportato un ricalcolo della prestazione sempre per revoca della maggiorazione sociale
1 con emersione di un indebito per € 1.021,50 per il periodo da gennaio 2014 a novembre 2015”. Venendo in rilievo una richiesta di restituzione di somme corrisposte in maniera assertivamente indebita su una prestazione pensionistica, norma di riferimento è l'art. 13, L. n. 412/91, alla cui stregua: Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918, “… la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale - come verificatosi, per quanto anzidetto, nel caso in esame - venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera CP_1 della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale, stabilito, appunto, dall'art. 13, comma 2”. Con riferimento a tale ultima disposizione, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - id. est.: iniziare il procedimento amministrativo di
2 recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918). Avendo l' per quanto suesposto, avuto la conoscibilità dei dati reddituali in CP_1 questione quantomeno dal 26 ottobre 2013 e dal 30 ottobre 2015 (avendo pacificamente provveduto, in tali date, alla ricostituzione del trattamento pensionistico di cui si discute, in relazione ai periodi 1.1.2012-30.11.2013 e 1.1.2014-30.11.2015), nell'arco di tali anni il medesimo istituto previdenziale avrebbe dovuto, quindi, procedere alla relativa verifica, per dare corso, entro l'anno civile successivo, a pena di decadenza, all'attività di recupero. A fronte di ciò, non avendo il medesimo istituto previdenziale documentato che detta attività di recupero abbia avuto inizio prima del marzo 2022 (epoca cui risale la notifica delle note di indebito del 4.3.2022 citate in premessa), laddove nessuna dimostrazione è stata fornita in ordine al fatto che le precitate comunicazioni di riliquidazione del 26.10.2013 e del 30.10.2015 fossero state ritualmente portate a conoscenza della ricorrente (o del suo dante causa) in date anteriori, il regime decadenziale che viene in rilievo non può, dunque, che precludere il recupero dei pagamenti indebiti oggetto della presente vicenda giudiziale. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 21.9.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla ricorrente la somme di euro 1.104,71 e di euro 1.021,50, chieste in ripetizione dall' CP_1 con note del 4.3.2022 per le ragioni di cui in motivazione;
condanna l' alla CP_1 restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente a tale titolo già trattenute con la maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.100,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 7 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Cursano e Parte_1
Davide De Giuseppe, ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 21.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, erede di
, a sua volta erede di DA AR, ha chiesto al giudice del lavoro Persona_1 adito di dichiarare non dovute le somme di euro 1.104,71 e di euro 1.021,50, domandate in ripetizione dall' con note del 4.3.2022 assertivamente corrisposte in maniera CP_1 indebita sulla pensione cat. SO della predetta DA (in quanto “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”), rispettivamente, per il periodo 1.1.2012-30.11.2013 e per il periodo 1.1.2014-30.11.2025; eccependo, a tale riguardo, l'irripetibilità dell'indebito e la carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall'istituto previdenziale. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, sono da disattendere le censure di parte ricorrente che involgono il difetto di motivazione delle note di indebito richiamate in permessa, giacché esse contengono una specifica indicazione delle ragioni sottese alla pretesa restitutoria e risultano efficacemente integrate dalle ulteriori precisazioni fornite dall' nell'ambito CP_1 del presente giudizio, dalle quali è, in particolare, trasparso che: “… Si tratta di un indebito per motivi reddituali su prestazione di carattere previdenziale che, alla luce del disposto dell'art. 13, L. 412/91, è pienamente ripetibile qualora l'Istituto intraprenda l'azione di recupero entro l'anno successivo rispetto al momento in cui ha avuto piena e certa conoscenza dei redditi del pensionato. Nei confronti della sig.ra DA furono adottati due provvedimenti di indebito, aventi data 26 ottobre 2013 e 30 ottobre 2015. Il primo ha comportato un ricalcolo della prestazione a partire dal 1° gennaio 2011 sulla base della comunicazione dei redditi (si intende, per il 2012) per revoca della maggiorazione sociale con emersione di un indebito per € 1.104,71 per il periodo 2012-2013. Il secondo ha comportato un ricalcolo della prestazione sempre per revoca della maggiorazione sociale
1 con emersione di un indebito per € 1.021,50 per il periodo da gennaio 2014 a novembre 2015”. Venendo in rilievo una richiesta di restituzione di somme corrisposte in maniera assertivamente indebita su una prestazione pensionistica, norma di riferimento è l'art. 13, L. n. 412/91, alla cui stregua: Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918, “… la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale - come verificatosi, per quanto anzidetto, nel caso in esame - venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera CP_1 della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale, stabilito, appunto, dall'art. 13, comma 2”. Con riferimento a tale ultima disposizione, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - id. est.: iniziare il procedimento amministrativo di
2 recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918). Avendo l' per quanto suesposto, avuto la conoscibilità dei dati reddituali in CP_1 questione quantomeno dal 26 ottobre 2013 e dal 30 ottobre 2015 (avendo pacificamente provveduto, in tali date, alla ricostituzione del trattamento pensionistico di cui si discute, in relazione ai periodi 1.1.2012-30.11.2013 e 1.1.2014-30.11.2015), nell'arco di tali anni il medesimo istituto previdenziale avrebbe dovuto, quindi, procedere alla relativa verifica, per dare corso, entro l'anno civile successivo, a pena di decadenza, all'attività di recupero. A fronte di ciò, non avendo il medesimo istituto previdenziale documentato che detta attività di recupero abbia avuto inizio prima del marzo 2022 (epoca cui risale la notifica delle note di indebito del 4.3.2022 citate in premessa), laddove nessuna dimostrazione è stata fornita in ordine al fatto che le precitate comunicazioni di riliquidazione del 26.10.2013 e del 30.10.2015 fossero state ritualmente portate a conoscenza della ricorrente (o del suo dante causa) in date anteriori, il regime decadenziale che viene in rilievo non può, dunque, che precludere il recupero dei pagamenti indebiti oggetto della presente vicenda giudiziale. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 21.9.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla ricorrente la somme di euro 1.104,71 e di euro 1.021,50, chieste in ripetizione dall' CP_1 con note del 4.3.2022 per le ragioni di cui in motivazione;
condanna l' alla CP_1 restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente a tale titolo già trattenute con la maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.100,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 7 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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