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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 21905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21905 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA nel procedimento a carico di: LL IS, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullare l'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni della difesa di SY LL, avv.ssa Tulliola ALOE', che ha chiesto di confermare l'ordinanza impugnata di non convalida dell'arresto in flagranza. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Parma con ordinanza resa all'esito dell'udienza camerale del 21 febbraio 2025, non convalidava l'arresto di SY LL che era stata arrestata dalla polizia il giorno prima per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., commesso all'interno di un esercizio commerciale. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21905 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 2. Avverso la suddetta decisione, la Procura di Parma ricorre per cassazione eccependo la violazione delle norme processuali, in particolare degli artt. 382 e 283 cod. proc. pen., che disciplinano l'arresto in flagranza. Il ricorrente evidenzia a tal fine che la polizia sarebbe intervenuta presso l'esercizio commerciale, ove si era consumata la rapina contestata, pochi attimi dopo la commissione del reato, con tale rapidità che non era stato neppure necessario procedere all'inseguimento dell'indagata perché essa era ancora presente sul luogo, in prossimità delle casse, ove veniva trattenuta dalla persona offesa, coadiuvata dal personale di vigilanza nei cui confronti la PI inveniva. In altri termini, l'intervento della polizia era avvenuto nella fase finale della consumazione del reato di rapina cd. impropria, in cui alcuni fatti erano stati anche direttamente percepiti dagli agenti intervenuti. Il ricorrente, in via subordinata, rileva che ove non si ritenesse integrata l'ipotesi della flagranza o della cosiddetta quasi flagranza, si sarebbe di fronte all'ipotesi di arresto obbligatorio da parte del privato, ipotesi prevista dall'art. 383 cod. proc. pen., anche se non si era fatto ricorso alla forza fisica per trattenere la persona ritenuta responsabile del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito espresse. 2. In primo luogo, giova ricordare che la Suprema Corte è intervenuta più volte per delineare il perimetro della cosiddetta "quasi flagranza" dell'arresto affermando il principio, che si intende ribadire in questa sede, secondo cui: «In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto per il reato di furto, eseguito in "quasi flagranza" sulla base del comportamento dell'indagato che, alla vista di agenti di polizia municipale, tentava di fuggire liberandosi di confezioni di merce, poi risultata sottratta poco prima da banchi espositivi di esercizi commerciali della zona)» (si veda tra le altre Sez.5, n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210-01; conf. Sez.5, n.3719 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv.278295-01). In altre decisioni, inoltre, la Corte ha precisato che «In tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali 2 determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima"» (così Sez.4, n.38404 del 19/06/2019, Ry.277187-01; conf. Sez.2, n.19948 del 04/04/2017, Rv. 270317-01). Tali orientamenti non sono, peraltro, in contrasto con l'interpretazione data dalle Sezioni unite della Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui: « È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore)», considerato che la decisione del massimo consesso è volta ad escludere la legittimità dell'arresto allorquando le forze dell'ordine hanno proceduto solo sulla base delle indicazioni della persona offesa, senza avere alcuna percezione diretta di elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell'arrestato, nei casi in cui il reato è stato commesso "immediatamente prima" del loro intervento. Nel caso di specie, emerge chiaramente dal verbale di arresto allegato al ricorso * che la pattuglia della polizia era intervenuta pochi minuti dopo che la PI era stata fermata da una persona addetta alla vigilanza appena fuori dal negozio "OVS" con della merce occultata dentro uno zaino. I poliziotti avevano, quindi, assistito personalmente ad una frazione finale della condotta illecita di rapina cd. impropria, in quanto la ricorrente stava ancora inveendo contro la vicedirettrice del punto vendita "OVS" perché era stata trattenuta all'uscita del negozio in attesa dell'arrivo della polizia. L'individuazione diretta dell'autrice del reato ed il contesto di violenza verbale a cui assistevano gli agenti consentivano agli stessi di ritenere altamente probabile che immediatamente prima la IT avesse compiuto l'impossessamento illecito di merce dall'esercizio commerciale, contro la cui vicedirettrice si scagliava con indubbia violenza verbale. Si ritiene che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente rigettato la richiesta di convalida dell'arresto, pur sostenendo che gli agenti erano intervenuti "immediatamente" dopo la rapina, in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 382 cod. proc. pen., ossia dando rilevanza al fatto che la PI non avesse con sé tracce evidenti del reato, ma questo solo perché gli oggetti trafugati erano stati presi dall'addetto alla vigilanza che le aveva fatto svuotare lo zaino dove erano stati da lei occultati. La decisione del G.I.P. di Parma si pone, perciò, in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la nozione di "tracce del reato" non va considerata in senso solo letterale, ma bisogna valutare il contesto dei fatti che le forze di polizia percepiscono a seguito di un loro intervento quasi immediato sul luogo, rappresentandosi esse la situazione di altissima probabilità di commissione del reato da parte di chi sottopongono ad arresto. 3. Per tale ragione l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio in quanto l'arresto di SY LL fu compiuto legittimamente dalla polizia, nell'ambito della cd. quasi flagranza. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullare l'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni della difesa di SY LL, avv.ssa Tulliola ALOE', che ha chiesto di confermare l'ordinanza impugnata di non convalida dell'arresto in flagranza. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Parma con ordinanza resa all'esito dell'udienza camerale del 21 febbraio 2025, non convalidava l'arresto di SY LL che era stata arrestata dalla polizia il giorno prima per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., commesso all'interno di un esercizio commerciale. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21905 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 2. Avverso la suddetta decisione, la Procura di Parma ricorre per cassazione eccependo la violazione delle norme processuali, in particolare degli artt. 382 e 283 cod. proc. pen., che disciplinano l'arresto in flagranza. Il ricorrente evidenzia a tal fine che la polizia sarebbe intervenuta presso l'esercizio commerciale, ove si era consumata la rapina contestata, pochi attimi dopo la commissione del reato, con tale rapidità che non era stato neppure necessario procedere all'inseguimento dell'indagata perché essa era ancora presente sul luogo, in prossimità delle casse, ove veniva trattenuta dalla persona offesa, coadiuvata dal personale di vigilanza nei cui confronti la PI inveniva. In altri termini, l'intervento della polizia era avvenuto nella fase finale della consumazione del reato di rapina cd. impropria, in cui alcuni fatti erano stati anche direttamente percepiti dagli agenti intervenuti. Il ricorrente, in via subordinata, rileva che ove non si ritenesse integrata l'ipotesi della flagranza o della cosiddetta quasi flagranza, si sarebbe di fronte all'ipotesi di arresto obbligatorio da parte del privato, ipotesi prevista dall'art. 383 cod. proc. pen., anche se non si era fatto ricorso alla forza fisica per trattenere la persona ritenuta responsabile del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito espresse. 2. In primo luogo, giova ricordare che la Suprema Corte è intervenuta più volte per delineare il perimetro della cosiddetta "quasi flagranza" dell'arresto affermando il principio, che si intende ribadire in questa sede, secondo cui: «In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto per il reato di furto, eseguito in "quasi flagranza" sulla base del comportamento dell'indagato che, alla vista di agenti di polizia municipale, tentava di fuggire liberandosi di confezioni di merce, poi risultata sottratta poco prima da banchi espositivi di esercizi commerciali della zona)» (si veda tra le altre Sez.5, n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210-01; conf. Sez.5, n.3719 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv.278295-01). In altre decisioni, inoltre, la Corte ha precisato che «In tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali 2 determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima"» (così Sez.4, n.38404 del 19/06/2019, Ry.277187-01; conf. Sez.2, n.19948 del 04/04/2017, Rv. 270317-01). Tali orientamenti non sono, peraltro, in contrasto con l'interpretazione data dalle Sezioni unite della Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui: « È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore)», considerato che la decisione del massimo consesso è volta ad escludere la legittimità dell'arresto allorquando le forze dell'ordine hanno proceduto solo sulla base delle indicazioni della persona offesa, senza avere alcuna percezione diretta di elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell'arrestato, nei casi in cui il reato è stato commesso "immediatamente prima" del loro intervento. Nel caso di specie, emerge chiaramente dal verbale di arresto allegato al ricorso * che la pattuglia della polizia era intervenuta pochi minuti dopo che la PI era stata fermata da una persona addetta alla vigilanza appena fuori dal negozio "OVS" con della merce occultata dentro uno zaino. I poliziotti avevano, quindi, assistito personalmente ad una frazione finale della condotta illecita di rapina cd. impropria, in quanto la ricorrente stava ancora inveendo contro la vicedirettrice del punto vendita "OVS" perché era stata trattenuta all'uscita del negozio in attesa dell'arrivo della polizia. L'individuazione diretta dell'autrice del reato ed il contesto di violenza verbale a cui assistevano gli agenti consentivano agli stessi di ritenere altamente probabile che immediatamente prima la IT avesse compiuto l'impossessamento illecito di merce dall'esercizio commerciale, contro la cui vicedirettrice si scagliava con indubbia violenza verbale. Si ritiene che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente rigettato la richiesta di convalida dell'arresto, pur sostenendo che gli agenti erano intervenuti "immediatamente" dopo la rapina, in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 382 cod. proc. pen., ossia dando rilevanza al fatto che la PI non avesse con sé tracce evidenti del reato, ma questo solo perché gli oggetti trafugati erano stati presi dall'addetto alla vigilanza che le aveva fatto svuotare lo zaino dove erano stati da lei occultati. La decisione del G.I.P. di Parma si pone, perciò, in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la nozione di "tracce del reato" non va considerata in senso solo letterale, ma bisogna valutare il contesto dei fatti che le forze di polizia percepiscono a seguito di un loro intervento quasi immediato sul luogo, rappresentandosi esse la situazione di altissima probabilità di commissione del reato da parte di chi sottopongono ad arresto. 3. Per tale ragione l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio in quanto l'arresto di SY LL fu compiuto legittimamente dalla polizia, nell'ambito della cd. quasi flagranza. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente