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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. LI RT,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
- sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza 18 dicembre
2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 2 marzo 2017 al numero 1923 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità professionale
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, dagli Parte_1
avv. ti Enrico De Crescenzo e Alfonso Tagliamonte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Eboli (Salerno) alla via
Madonna del Soccorso n. 12;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_1
Malinconico, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio del quale, sito in Salerno al Corso G. Garibaldi n.194,
è elettivamente domiciliato;
1 CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 17 dicembre 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02 marzo 2017 Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il notaio
[...]
per ottenerne la condanna al risarcimento del danno Controparte_1
asseritamente patito in conseguenza della mancata rappresentazione, al momento della stesura della relazione notarile del 20 marzo 2007 - preliminare alla concessione del mutuo ipotecario da parte dell'allora , a CP_2
-, della pregressa iscrizione di un'ipoteca sull'immobile Parte_2
a garanza del credito vantato da altro Istituto, scilicet il Monte Paschi di Siena,
ipoteca derivante, a sua volta, pur sempre, da un atto rogato dal convenuto in data 13 gennaio 2003, contrassegnato da numero di repertorio 53184 e da numero di raccolta 19464, registrato a Salerno il 22 gennaio 2003, di cui aveva assunto contezza al momento dell'intervento del Monte dei Paschi di Siena
nella procedura espropriativa immobiliare in data 29 marzo 2016.
Sulla scorta di siffatte premesse, la parte attorea si è doluta del mancato riconoscimento, in suo favore, dell'importo di euro 56.785,11, assegnata in sede di distribuzione a Monte dei Paschi di Siena, quale creditrice ipotecaria di primo grado, somma che avrebbe potuto incassare “ove il notaio convenuto
avesse diligentemente atteso alla propria prestazione professionale, e che
invece non ha incassato per fatto e colpa di esso Notaio”.
Pertanto, ha preteso la condanna di Parte_1 Controparte_1
al risarcimento del danno, determinando l'importo liquidabile proprio nella
2 somma innanzi indicata, chiedendo altresì il pagamento degli interessi legali dalla data del 29 settembre 2016 – data del progetto di distribuzione in sede esecutiva – al saldo, “ovvero nella diversa misura di Giustizia per come
accertata in corso di causa” e ribadendo siffatte conclusioni nel prosieguo del giudizio.
In data 20 giugno 2017 ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
pretendendo il rigetto della pretesa di risarcimento del danno, costruendo un impianto difensivo imperniato, in buona sostanza, sulla rilevanza causale del contegno della parte attorea, che aveva assunto – viene prospettato nell'atto difensivo - un atteggiamento incauto nell'ambito del processo esecutivo, in considerazione della rilevata presenza dell'ipoteca di primo grado in favore della omettendo anche di dimostrare di avere Controparte_3
esperito diverse azioni giudiziarie a tutela del proprio credito.
Autorizzata l'acquisizione della copia della relazione notarile depositata ai sensi dell'art. 567 c.p.c. e ritenuta la causa, sin da subito, matura per la decisione, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice onorario, in data 12
luglio 2023 il processo è stata assegnato alla cognizione dello scrivente, il quale lo ha, poi, differito – in ragione della necessità di definire cause di più
risalente iscrizione - per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
al giorno 18 dicembre 2025.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, questo Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno possa essere accolta.
3 Ebbene, risulta pacifico tra le parti che: a) il bene per l'acquisto del quale
, oggi ha concesso un mutuo ipotecario a CP_2 Parte_1
era già gravato da un'ipoteca iscritta a garanzia del Parte_2
credito del Monte dei Paschi di Siena, poi intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare;
b) il contratto di mutuo ipotecario perfezionato dalla summenzionata Banca è stato steso dall'odierno convenuto in data 13 gennaio
2003; c) ha perfezionato un contratto d'opera Controparte_4
professionale col notaio;
d) nel corpo della relazione Controparte_1
notarile ipo-catastale prodromica al perfezionamento del contratto di mutuo tra e – realizzata in esecuzione del Controparte_4 Parte_2
riferito contratto d'opera professionale – il notaio, odierno convenuto, ha dato atto della libertà dell'immobile “da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni
pregiudizievoli, privilegi di qualsiasi natura, nonché da privilegi fiscali e da
ogni e qualsiasi altro onere reale o perso, da censi, canoni, livelli, servitù
passive, vincoli di indivisibilità, diritti di uso civico”; e) la banca Controparte_4
in data 29 marzo 2007 ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario con
; f) pure nella relazione definitiva stesa il 27 aprile 2007, Parte_2
successivamente al perfezionamento del mutuo bancario - richiamata, a sua volta, dalla clausola di cui all'art. 1 del riferito contratto -, il professionista ha rappresentato la libertà dell'immobile “dato a cautela del mutuo concesso” “da
spese, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi”.
Ora, in linea generale e in punto di diritto, giova rammentare che,
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio,
il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della
4 compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare forma di responsabilità (Tribunale Milano sez. I, n. 6133 del 2019; Tribunale
Napoli sez. VIII, n. 5185 del 2019; Tribunale Catania sez. V, n. 1648 del 2020).
Il notaio è tenuto ad espletare il proprio incarico con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, in linea con il disposto di cui al comma secondo dell'art. 1176 c.c. Il parametro della diligenza qualificata comporta la necessaria considerazione, da parte del professionista,
non solo dello scopo tipico dell'atto da compiere ma anche di quello pratico perseguito dalle parti, implicando anche obblighi di verifica, informazione e dissuasione, oltre che di consiglio e di consulenza tecnica.
In tale ottica, il professionista in discorso nel sistema della circolazione dei beni non rappresenta un mero documentatore della volontà traslativa espressa dalle parti, ma costituisce un soggetto professionalmente deputato a gestire il procedimento, composto di fasi sia preparatorie che successive rispetto a tale manifestazione di volontà, e più o meno complesso a seconda dei casi, ma in ogni caso imprescindibile perché essa si traduca in un effettivo trasferimento in proprietà.
L'orientamento si è consolidato, a ben vedere, proprio con riferimento all'ampia casistica inerente alle responsabilità notarili per carenze riscontrate
5 nell'effettuazione di visure ed indagini precedenti la stipula dell'atto o in quella degli adempimenti pubblicitari che ad essa dovrebbero seguire (quanto alle responsabilità da omessa o inesatta effettuazione delle visure ipocatastali, ed anche in assenza di un incarico ad hoc, si possono vedere ex multis Cass. n.
15305 del 2013; Cass. n. 3657 del 2013; Cass. n. 2219 del 2013; Cass. n. 24733
del 2007; Cass. n. 264 del 2006; Cass. n. 5158 del 2001; Cass. 10 ottobre 1992,
n. 11094 del 1992; quanto alle responsabilità connesse invece agli adempimenti pubblicitari successivi si vedano fra le altre Cass. n. 904 del
2013; Trib. Milano 28 febbraio 2007; Cass. n. 566 del 2000; Trib. Catania 31
ottobre 1990; Cass. n. 5756 del 1988; Cass. n. 3433 del 1983).
Se così è, la prospettiva in cui collocarsi non è quella che muove dalla norma statuale che vieta di ricevere atti proibiti, un tempo centrale nel sistema delle responsabilità notarili (il riferimento è naturalmente all'art. 28 della legge notarile, il cui ambito applicativo è stato fortemente ridimensionato dalla giurisprudenza successiva al revirement di Cass. n. 11128 del 1997, che lo ha ristretto alle sole nullità assolute ed inequivoche), ma quella della norma deontologica, elaborata, dunque, nel seno dell'ordinamento professionale ma non per questo meno giuridica, che pone in capo al notaio un dovere di informare, consigliare e proporre soluzioni anche autonome rispetto all'iniziale volontà e intenzione dei clienti. La giurisprudenza ha, infatti, interpretato la portata di tale dovere come riferibile a tutto l'ambito delle conseguenze giuridiche dell'atto, gestibili dal notaio in quanto tecnico del diritto particolarmente qualificato, con la sola, forse ovvia, esclusione dei profili di mero fatto, come quelli attinenti alla convenienza economica dello scambio o alla solvibilità della controparte o alla consistenza materiale dell'oggetto [Cass.
n. 12482 del 2017; Cass. n. 11665 del 2015; Cass. n. 7707 del 2007 (“Poiché
6 il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti,
contenuto essenziale della sua prestazione professionale è il c.d. dovere di
consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche,
che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di
percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare
possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell'immobile
trasferito; tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di
circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come
la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del
prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa (...)”].
Detto altrimenti, il compito del notaio è anche quello di affinare la volontà dei paciscenti allo scopo di indirizzarli alla realizzazione del concreto assetto voluto. In tale ottica, è stato osservato che il notaio si identifica nel soggetto misuratore della sostenibilità giuridica dell'operazione svolta sotto il suo ministero, in quanto assume su di sé l'onere della valutazione di fattori che i contraenti non sarebbero in grado di compiutamente apprezzare e maneggiare,
senza dimenticare che il corretto esercizio della funzione non comporta un potere di integrazione del contratto ma solo di mero consiglio alle parti e la prospettazione delle potenziali conseguenze giuridiche che si profilano.
Tanto chiarito, il notaio, il quale sia destinatario della richiesta di preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, è chiamato alla preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura e ciò costituisce,
salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, l'oggetto di un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente, parte integrante della prestazione d'opera professionale.
7 Le conclusioni rassegnate valgono viepiù nella presente fattispecie, in cui l'incarico di redigere la relazione finalizzata all'erogazione del mutuo era stato direttamente conferito dalla banca poi mutuante e, rispetto a detto incarico, il professionista ha assunto, evidentemente, un obbligo di completezza ed esaustività delle informazioni da somministrare al proprio cliente (si confronti
Cass. n. 20794 del 2023).
Rispetto alla responsabilità da inadempimento ascrivibile al professionista in discorso, va esclusa, poi, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. (si confrontino Cass. n. 10474 del 2022, Cass. n.
11296 del 2020 - che evidenzia l'ontologica configurabilità del concorso colposo del danneggiato - e già Cass. n. 24733 del 2007).
Fermo quanto innanzi espresso, deve soggiungersi come, in linea generale, la
Corte di cassazione ha condivisibilmente escluso che l'inerzia nell'esperimento di un'azione giudiziaria possa configurare una violazione del dovere di correttezza rilevante ai sensi della già menzionata disposizione di cui all'art. 1227 c.c. (si confrontino Cass. n. 470 del 2014 e Cass. n. 9868 del
2008).
In tale ottica, allora, nessuna rilevanza concorsuale può essere ascritta alla determinazione, assunta dalla parte attorea, di non agire per il risarcimento del danno nei confronti del mutuatario ovvero di non attivare diverse e ulteriori azioni giudiziarie, anche di natura esecutiva.
Ancora, non appare neppure rilevante sul piano (con)causale la conoscenza –
dedotta dalla parte convenuta – circa l'iscrizione ipotecaria in favore del Monte
dei Paschi di Siena all'esito dello svolgimento degli incombenti di cui agli artt. di avere esercitato il proprio diritto all'esecuzione forzata a fronte dell'inadempimento della parte mutuataria. A ben vedere, poi, la scelta di non procedere all'esecuzione immobiliare, una volta acquisita la conoscenza dell'iscrizione ipotecaria di primo grado a tutela del credito di altro soggetto,
avrebbe certamente esposto il professionista al rischio di una responsabilità
risarcitoria di più significativo peso economico.
Ciò posto, va osservato che il convenuto non ha né contestato il proprio inadempimento professionale, scilicet l'imperita indagine compiuta al precipuo fine di stendere la relazione oggetto dell'incarico professionale conferitogli dall'istituto di credito intenzionato a concedere il mutuo – il cui disvalore risulta aggravato, invero, dalle (identiche) conclusioni rassegnate nella relazione definitiva del 27 aprile 2007 - né dimostrata l'evenienza per la quale detto contegno professionale sia stato determinato dall'impossibilità non imputabile della prestazione al cospetto di una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua della diligenza qualificata professionale,
estrinsecantesi, cioè, nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie,
dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata – finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e a evitare possibili eventi dannosi [si rammenti che costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione, come nel caso di specie –
salvo che si tratti di obbligazioni negative -, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi, poi, ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente alla propria obbligazione
9 oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Cass. n. 2221 del 1984; Cass. n. 8336 del 1990; Cass. sez. un. n. 13533
del 2001; Cass. n. 3373 del 2010)].
Ora, sul piano della non imputabilità dell'(incontestato) inadempimento, deve rilevarsi che l'impegno assunto dal venditore nei confronti della parte mutuataria al momento della stipulazione dell'atto pubblico di compravendita
“a radiare dal cespite in oggetto l'ipoteca che pro quota vi grava” (art. 4
dell'atto pubblico di compravendita contrassegnato da numero di repertorio
61692 e da numero di raccolta 24435) non pare potere assurgere a fattore estraneo alla sfera giuridica del professionista, imprevedibile e inevitabile, tale da rendere impossibile lo svolgimento della prestazione dovuta, in quanto l'affidamento riposto dal notaio (le deduzioni argomentative del convenuto paiono orientare verso la valorizzazione di siffatto tema) circa l'adempimento del summenzionato impegno – rilevante (solo) nell'ambito del rapporto contrattuale tra venditore e acquirente – appare incompatibile con lo specifico statuto professionale del professionista in parola, chiamato a rappresentare lo stato dell'immobile al momento del conferimento dell'incarico professionale.
In altri termini, non può ragionevolmente ritenersi che l'impegno assunto dal venditore nei confronti dell'acquirente, efficace – si ripete - solo nelle sfere giuridiche di tali soggetti, abbia reso impossibile, secondo la linea interpretativa innanzi delineata, la corretta realizzazione delle visure richieste dalla banca prima del perfezionamento del contratto di mutuo.
Neppure appaiono riscontrabili i presupposti per l'applicazione della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. – rilevabile ex officio
(Cass. n. 13874 del 2020) -, in quanto il caso concreto non ha di certo richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, con
10 conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media (ex plurimis, proprio con riferimento alla responsabilità
professionale del notaio, Cass. n. 16990 del 2015).
Del tutto ininfluente è, poi, la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla normale esclusione, in capo al notaio incaricato della redazione di una relazione prodromica ad un mutuo, dell'obbligo di somministrazione di elementi sulla convenienza economica dell'operazione [Cass. n. 25865 del
2020 (“In materia di responsabilità professionale, il notaio rogante un
contratto di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita
immobiliare è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali allo scopo di
individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, ma non anche a
rendere informazioni in merito alla convenienza economica dell'operazione
negoziale e, quindi, ad accertare la ragionevole possibilità per l'istituto di
credito di soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene ipotecato, a fronte
dell'inadempimento del mutuatario”)], poiché la libertà del bene da iscrizioni pregiudizievoli è un elemento informativo utile non già alla valutazione della convenienza economica dell'operazione contrattuale bancaria, ma alla maturazione di una cosciente volontà negoziale di mutuo ipotecario.
Orbene, proprio l'assunzione di un inconsapevole scelta negoziale costituisce l'evento lesivo che la parte attorea ha rappresentato quale effetto determinato,
sul piano causale, dalla colpevole omissione informativa del notaio incaricato di redigere la relazione preliminare alla stipulazione del contratto di mutuo (“È
addirittura ovvio rilevare che il grado primario dell'ipoteca rappresentava
condizione per la concessione del mutuo da parte della e CP_2
comunque la premessa per stabilire la reale valenza della garanzia
ipotecaria”), evento cui – secondo la prospettazione attorea – è correlato, in
11 termini di conseguenza patrimoniale, il mancato conseguimento di tutto il ricavato della gestione e della vendita del compendio immobiliare, acquisito,
nella parte più significativa, dalla creditrice munita di ipoteca di primo grado
(dal testo dell'ordinanza del 26 settembre 2016 risulta soddisfatto il credito –
vantato dall'odierna parte attorea – in relazione alle spese di giustizia sostenute ai sensi dell'art. 2770 c.c.)
Ciò posto, una volta accantonato il profilo della prova del contratto d'opera professionale, la cui stipulazione – si ripete – costituisce il polo argomentativo degli impianti difensivi di entrambe le parti e fermo il negligente e imperito contegno professionale assunto dal notaio convenuto – che integra, per quanto innanzi osservato, una chiara ipotesi d'inadempimento, neppure specificamente contestata –, il Tribunale ritiene che gli esiti del dibattito processuale consentano di presumere un nesso eziologico tra l'inadempimento professionale censurato e l'evento dannoso lamentato, rappresentato – si ripete
- dalla determinazione negoziale assunta dalla mutuataria (si confronti la nona pagina del libello introduttivo del giudizio che, anche per i caratteri grafici utilizzati, contiene il centro nevralgico delle deduzioni attoree).
Ed infatti, pare chiaro a questo giudice che abbia evocato Parte_1
un preciso nesso di causalità tra l'omissione informativa circa la reale valenza della garanzia ipotecaria da assumere unitamente al credito e la decisione di
“concedere il mutuo”, il che suggerisce che la situazione economicamente più
vantaggiosa (si confronti Cass. n. 3657 del 2013), che, con ragionevole certezza, la parte avrebbe acquisito, al cospetto della (diligente e perita)
rappresentazione dell'esistenza di un'ipoteca a tutela di un credito facente capo a un diverso istituto bancario, è rappresentata dalla conservazione delle risorse economiche correlate all'operazione bancaria.
12 L'onere della prova del nesso eziologico innanzi indicato è stato assolto dalla parte attorea attraverso la cd. prova presuntiva.
In tema, giova rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova, è certamente possibile fare ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., giacché anche dette presunzioni sono “prova”, senza che, salvo la cd. “prova legale”, possa istituirsi una gerarchia tra le diverse e relative fonti (si veda Cass. n. 18259 del
2017).
Con riferimento alle presunzioni semplici, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, ai fini del ricorso ad esse, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché
dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632 del 2014) o su congetture (Cass. n.
20342 del 2020). Quanto al requisito della gravità, si ritiene che esso implichi la necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice.
La precisione evoca, invece, la non equivocità della prova presuntiva, a cui,
quindi, non può ricorrersi a fini decisori qualora dal ragionamento presuntivo derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da
13 provare. Il requisito della precisione, inoltre, impone che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati (Cass. n. 3646 del 2004). Quanto al requisito della concordanza, infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso costituisce un elemento non essenziale ma solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, destinato a trovare applicazione solo in presenza di una pluralità di fatti noti utilizzati dal giudice per risalire al fatto ignorato (Cass. n. 18347 del 2024). La presunzione, invece,
in sé può anche fondarsi su di un solo indizio, purché avente caratteristiche di gravità e precisione (Cass. n. 1377 del 1993). Una volta, infatti, dedotta la presunzione, essa costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 10847 del 2007).
Sul piano procedimentale, il giudice di merito è chiamato a svolgere due valutazioni: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 9676 del 2020).
Ora, nel caso di specie, il dibattito processuale ha lasciato emergere la prova diretta di quelle circostanze dalle quali inferire il fatto ignoto della maturazione, in capo all'istituto di credito, di un processo volitivo diretto a sottrarsi alle trattative precontrattuali a fronte di un adeguato flusso informativo circa le pregresse iscrizioni pregiudizievoli.
14 In tale prospettiva, vengono in rilievo i documenti contrattuali prodotti dall'attrice, i quali evidenziano nitidamente che la parte mutuante si sia determinata a concedere il prestito bancario sul presupposto della priorità
dell'ipoteca inscrivibile a tutela del credito. Ed invero, dalla lettura della proposta elaborata dall'istituto di credito in data 26 marzo 2007 (allegato “A”),
nella specifica parte del testo inerente al profilo tematico “Garanzia” –
diventata, poi, parte integrante del contratto di mutuo bancario, rectius “atto di
accettazione di proposta contrattuale di mutuo e costituzione di ipoteca” -
emerge che elemento essenziale dell'assetto d'interessi auspicato dall'istituto di credito è senz'altro la priorità dell'ipoteca.
Dunque, l'ipoteca di primo grado – proposta al mutuatario e dallo stesso successivamente accettata– rappresenta un elemento essenziale dell'intesa negoziale ed è espressamente indicata dalla mutuante quale “termine”,
“modalità” e “condizione” dell'accoglimento della richiesta di mutuo ipotecario (si confronti la parte iniziale del testo della proposta del 26 marzo
2007).
Del resto, quanto precede è pure inferibile dalla lettura dell'art. 1 del contratto.
La clausola in parola, infatti, evidenzia, da un lato, l'impegno del mutuatario a ottenere l'attestazione notarile del grado primario dell'ipoteca entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto e, dall'altro lato, la volontà dei pascicenti di condizionare la sopravvivenza del rapporto (viene evocata la risoluzione di diritto) alla consegna di siffatta attestazione (poi effettivamente elaborata il 27
aprile 2007).
Gli elementi innanzi valorizzati costituiscono, senz'altro, indizi, gravi e precisi, dotati d'indubbia valenza persuasiva del fatto (ignoto) che la banca si sarebbe determinata, con ragionevole probabilità, a non assumere il vincolo
15 negoziale, ritirandosi dalle trattative precontrattuali, a fronte dell'acquisizione del dato informativo afferente all'impossibilità di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca di primo grado.
Ora, giungendo al tema della determinazione del danno risarcibile, certamente quest'ultimo può essere identificato nell'importo ottenuto dal Monte dei Paschi
di Siena, creditrice presidiata da ipoteca di primo grado – intervenuta nella procedura esecutiva già avviata dall'attrice - all'esito della distribuzione del ricavato della vendita.
Sul punto, gli assunti attorei appaiono conferenti, in quanto, effettivamente, il mancato soddisfacimento sull'intero importo monetario ottenuto all'esito dell'azione esecutiva immobiliare ha rappresentato una conseguenza diretta e immediata (art. 1223 c.c.) dell'(inconsapevole) determinazione negoziale assunta, causalmente correlata all'illecito del professionista.
In altri termini, l'assunzione di una posizione di credito presidiata da un'ipoteca di secondo grado ha costituito, senz'altro, un antecedente causale del danno patrimoniale di cui è stato invocato il risarcimento (Cass. n. 15274
del 2006; Cass. n. 16163 del 2001), che, senza di esso, non si sarebbe verificato
(Cass. n. 3609 del 1984).
Pertanto, il danno patrimoniale patito da ben può essere Pt_1 Parte_1
liquidato in euro 56.785,11, corrispondente proprio alla somma, determinata al netto dell'importo utile alla rifusione delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.,
assegnata al Monte dei Paschi di Siena, somma l'attrice avrebbe certamente incamerato se il proprio credito - pari a euro 142.734,80 e, dunque, di gran lunga superiore alle somme ricavate dalla gestione e dalle vendita dell'immobile - fosse stato presidiato da un'iscrizione ipotecaria di primo grado.
16 Giova rammentare, poi – tenuto conto della specifica (e unica) domanda della parte attorea -, che, nella liquidazione del danno, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può
essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi,
piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex
multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
È appena il caso di osservare, poi, che, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, come nell'ipotesi che ci impegna, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (si veda condivisibilmente, da ultimo, Cass. n. 37798 del 2022).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data
17 dell'evento dannoso (29 settembre 2016) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 29
settembre 2016, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza di nei confronti di Controparte_1
e sono liquidate in ragione del decisum, delle questioni Parte_1
oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta (caratterizzata da un minimo rilievo istruttorio), elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è
consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva
18 all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
LI RT, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- accoglie la domanda di risarcimento del danno esperita nell'interesse di e, per l'effetto, condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore della parte attorea, della somma di euro 56.785,11 in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 29 settembre 2016 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
19 - condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
sostenute da che si liquidano in euro 790,88 per esborsi Parte_1
ed euro 7.500,00, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno in data 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. LI RT
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
468 e 567 c.p.c., in quanto, di certo, non potrebbe imputarsi all'odierna attrice
8
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. LI RT,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
- sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza 18 dicembre
2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 2 marzo 2017 al numero 1923 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità professionale
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, dagli Parte_1
avv. ti Enrico De Crescenzo e Alfonso Tagliamonte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Eboli (Salerno) alla via
Madonna del Soccorso n. 12;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_1
Malinconico, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio del quale, sito in Salerno al Corso G. Garibaldi n.194,
è elettivamente domiciliato;
1 CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 17 dicembre 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02 marzo 2017 Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il notaio
[...]
per ottenerne la condanna al risarcimento del danno Controparte_1
asseritamente patito in conseguenza della mancata rappresentazione, al momento della stesura della relazione notarile del 20 marzo 2007 - preliminare alla concessione del mutuo ipotecario da parte dell'allora , a CP_2
-, della pregressa iscrizione di un'ipoteca sull'immobile Parte_2
a garanza del credito vantato da altro Istituto, scilicet il Monte Paschi di Siena,
ipoteca derivante, a sua volta, pur sempre, da un atto rogato dal convenuto in data 13 gennaio 2003, contrassegnato da numero di repertorio 53184 e da numero di raccolta 19464, registrato a Salerno il 22 gennaio 2003, di cui aveva assunto contezza al momento dell'intervento del Monte dei Paschi di Siena
nella procedura espropriativa immobiliare in data 29 marzo 2016.
Sulla scorta di siffatte premesse, la parte attorea si è doluta del mancato riconoscimento, in suo favore, dell'importo di euro 56.785,11, assegnata in sede di distribuzione a Monte dei Paschi di Siena, quale creditrice ipotecaria di primo grado, somma che avrebbe potuto incassare “ove il notaio convenuto
avesse diligentemente atteso alla propria prestazione professionale, e che
invece non ha incassato per fatto e colpa di esso Notaio”.
Pertanto, ha preteso la condanna di Parte_1 Controparte_1
al risarcimento del danno, determinando l'importo liquidabile proprio nella
2 somma innanzi indicata, chiedendo altresì il pagamento degli interessi legali dalla data del 29 settembre 2016 – data del progetto di distribuzione in sede esecutiva – al saldo, “ovvero nella diversa misura di Giustizia per come
accertata in corso di causa” e ribadendo siffatte conclusioni nel prosieguo del giudizio.
In data 20 giugno 2017 ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
pretendendo il rigetto della pretesa di risarcimento del danno, costruendo un impianto difensivo imperniato, in buona sostanza, sulla rilevanza causale del contegno della parte attorea, che aveva assunto – viene prospettato nell'atto difensivo - un atteggiamento incauto nell'ambito del processo esecutivo, in considerazione della rilevata presenza dell'ipoteca di primo grado in favore della omettendo anche di dimostrare di avere Controparte_3
esperito diverse azioni giudiziarie a tutela del proprio credito.
Autorizzata l'acquisizione della copia della relazione notarile depositata ai sensi dell'art. 567 c.p.c. e ritenuta la causa, sin da subito, matura per la decisione, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice onorario, in data 12
luglio 2023 il processo è stata assegnato alla cognizione dello scrivente, il quale lo ha, poi, differito – in ragione della necessità di definire cause di più
risalente iscrizione - per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
al giorno 18 dicembre 2025.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, questo Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno possa essere accolta.
3 Ebbene, risulta pacifico tra le parti che: a) il bene per l'acquisto del quale
, oggi ha concesso un mutuo ipotecario a CP_2 Parte_1
era già gravato da un'ipoteca iscritta a garanzia del Parte_2
credito del Monte dei Paschi di Siena, poi intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare;
b) il contratto di mutuo ipotecario perfezionato dalla summenzionata Banca è stato steso dall'odierno convenuto in data 13 gennaio
2003; c) ha perfezionato un contratto d'opera Controparte_4
professionale col notaio;
d) nel corpo della relazione Controparte_1
notarile ipo-catastale prodromica al perfezionamento del contratto di mutuo tra e – realizzata in esecuzione del Controparte_4 Parte_2
riferito contratto d'opera professionale – il notaio, odierno convenuto, ha dato atto della libertà dell'immobile “da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni
pregiudizievoli, privilegi di qualsiasi natura, nonché da privilegi fiscali e da
ogni e qualsiasi altro onere reale o perso, da censi, canoni, livelli, servitù
passive, vincoli di indivisibilità, diritti di uso civico”; e) la banca Controparte_4
in data 29 marzo 2007 ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario con
; f) pure nella relazione definitiva stesa il 27 aprile 2007, Parte_2
successivamente al perfezionamento del mutuo bancario - richiamata, a sua volta, dalla clausola di cui all'art. 1 del riferito contratto -, il professionista ha rappresentato la libertà dell'immobile “dato a cautela del mutuo concesso” “da
spese, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi”.
Ora, in linea generale e in punto di diritto, giova rammentare che,
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio,
il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della
4 compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare forma di responsabilità (Tribunale Milano sez. I, n. 6133 del 2019; Tribunale
Napoli sez. VIII, n. 5185 del 2019; Tribunale Catania sez. V, n. 1648 del 2020).
Il notaio è tenuto ad espletare il proprio incarico con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, in linea con il disposto di cui al comma secondo dell'art. 1176 c.c. Il parametro della diligenza qualificata comporta la necessaria considerazione, da parte del professionista,
non solo dello scopo tipico dell'atto da compiere ma anche di quello pratico perseguito dalle parti, implicando anche obblighi di verifica, informazione e dissuasione, oltre che di consiglio e di consulenza tecnica.
In tale ottica, il professionista in discorso nel sistema della circolazione dei beni non rappresenta un mero documentatore della volontà traslativa espressa dalle parti, ma costituisce un soggetto professionalmente deputato a gestire il procedimento, composto di fasi sia preparatorie che successive rispetto a tale manifestazione di volontà, e più o meno complesso a seconda dei casi, ma in ogni caso imprescindibile perché essa si traduca in un effettivo trasferimento in proprietà.
L'orientamento si è consolidato, a ben vedere, proprio con riferimento all'ampia casistica inerente alle responsabilità notarili per carenze riscontrate
5 nell'effettuazione di visure ed indagini precedenti la stipula dell'atto o in quella degli adempimenti pubblicitari che ad essa dovrebbero seguire (quanto alle responsabilità da omessa o inesatta effettuazione delle visure ipocatastali, ed anche in assenza di un incarico ad hoc, si possono vedere ex multis Cass. n.
15305 del 2013; Cass. n. 3657 del 2013; Cass. n. 2219 del 2013; Cass. n. 24733
del 2007; Cass. n. 264 del 2006; Cass. n. 5158 del 2001; Cass. 10 ottobre 1992,
n. 11094 del 1992; quanto alle responsabilità connesse invece agli adempimenti pubblicitari successivi si vedano fra le altre Cass. n. 904 del
2013; Trib. Milano 28 febbraio 2007; Cass. n. 566 del 2000; Trib. Catania 31
ottobre 1990; Cass. n. 5756 del 1988; Cass. n. 3433 del 1983).
Se così è, la prospettiva in cui collocarsi non è quella che muove dalla norma statuale che vieta di ricevere atti proibiti, un tempo centrale nel sistema delle responsabilità notarili (il riferimento è naturalmente all'art. 28 della legge notarile, il cui ambito applicativo è stato fortemente ridimensionato dalla giurisprudenza successiva al revirement di Cass. n. 11128 del 1997, che lo ha ristretto alle sole nullità assolute ed inequivoche), ma quella della norma deontologica, elaborata, dunque, nel seno dell'ordinamento professionale ma non per questo meno giuridica, che pone in capo al notaio un dovere di informare, consigliare e proporre soluzioni anche autonome rispetto all'iniziale volontà e intenzione dei clienti. La giurisprudenza ha, infatti, interpretato la portata di tale dovere come riferibile a tutto l'ambito delle conseguenze giuridiche dell'atto, gestibili dal notaio in quanto tecnico del diritto particolarmente qualificato, con la sola, forse ovvia, esclusione dei profili di mero fatto, come quelli attinenti alla convenienza economica dello scambio o alla solvibilità della controparte o alla consistenza materiale dell'oggetto [Cass.
n. 12482 del 2017; Cass. n. 11665 del 2015; Cass. n. 7707 del 2007 (“Poiché
6 il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti,
contenuto essenziale della sua prestazione professionale è il c.d. dovere di
consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche,
che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di
percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare
possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell'immobile
trasferito; tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di
circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come
la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del
prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa (...)”].
Detto altrimenti, il compito del notaio è anche quello di affinare la volontà dei paciscenti allo scopo di indirizzarli alla realizzazione del concreto assetto voluto. In tale ottica, è stato osservato che il notaio si identifica nel soggetto misuratore della sostenibilità giuridica dell'operazione svolta sotto il suo ministero, in quanto assume su di sé l'onere della valutazione di fattori che i contraenti non sarebbero in grado di compiutamente apprezzare e maneggiare,
senza dimenticare che il corretto esercizio della funzione non comporta un potere di integrazione del contratto ma solo di mero consiglio alle parti e la prospettazione delle potenziali conseguenze giuridiche che si profilano.
Tanto chiarito, il notaio, il quale sia destinatario della richiesta di preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, è chiamato alla preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura e ciò costituisce,
salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, l'oggetto di un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente, parte integrante della prestazione d'opera professionale.
7 Le conclusioni rassegnate valgono viepiù nella presente fattispecie, in cui l'incarico di redigere la relazione finalizzata all'erogazione del mutuo era stato direttamente conferito dalla banca poi mutuante e, rispetto a detto incarico, il professionista ha assunto, evidentemente, un obbligo di completezza ed esaustività delle informazioni da somministrare al proprio cliente (si confronti
Cass. n. 20794 del 2023).
Rispetto alla responsabilità da inadempimento ascrivibile al professionista in discorso, va esclusa, poi, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. (si confrontino Cass. n. 10474 del 2022, Cass. n.
11296 del 2020 - che evidenzia l'ontologica configurabilità del concorso colposo del danneggiato - e già Cass. n. 24733 del 2007).
Fermo quanto innanzi espresso, deve soggiungersi come, in linea generale, la
Corte di cassazione ha condivisibilmente escluso che l'inerzia nell'esperimento di un'azione giudiziaria possa configurare una violazione del dovere di correttezza rilevante ai sensi della già menzionata disposizione di cui all'art. 1227 c.c. (si confrontino Cass. n. 470 del 2014 e Cass. n. 9868 del
2008).
In tale ottica, allora, nessuna rilevanza concorsuale può essere ascritta alla determinazione, assunta dalla parte attorea, di non agire per il risarcimento del danno nei confronti del mutuatario ovvero di non attivare diverse e ulteriori azioni giudiziarie, anche di natura esecutiva.
Ancora, non appare neppure rilevante sul piano (con)causale la conoscenza –
dedotta dalla parte convenuta – circa l'iscrizione ipotecaria in favore del Monte
dei Paschi di Siena all'esito dello svolgimento degli incombenti di cui agli artt. di avere esercitato il proprio diritto all'esecuzione forzata a fronte dell'inadempimento della parte mutuataria. A ben vedere, poi, la scelta di non procedere all'esecuzione immobiliare, una volta acquisita la conoscenza dell'iscrizione ipotecaria di primo grado a tutela del credito di altro soggetto,
avrebbe certamente esposto il professionista al rischio di una responsabilità
risarcitoria di più significativo peso economico.
Ciò posto, va osservato che il convenuto non ha né contestato il proprio inadempimento professionale, scilicet l'imperita indagine compiuta al precipuo fine di stendere la relazione oggetto dell'incarico professionale conferitogli dall'istituto di credito intenzionato a concedere il mutuo – il cui disvalore risulta aggravato, invero, dalle (identiche) conclusioni rassegnate nella relazione definitiva del 27 aprile 2007 - né dimostrata l'evenienza per la quale detto contegno professionale sia stato determinato dall'impossibilità non imputabile della prestazione al cospetto di una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua della diligenza qualificata professionale,
estrinsecantesi, cioè, nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie,
dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata – finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e a evitare possibili eventi dannosi [si rammenti che costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione, come nel caso di specie –
salvo che si tratti di obbligazioni negative -, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi, poi, ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente alla propria obbligazione
9 oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Cass. n. 2221 del 1984; Cass. n. 8336 del 1990; Cass. sez. un. n. 13533
del 2001; Cass. n. 3373 del 2010)].
Ora, sul piano della non imputabilità dell'(incontestato) inadempimento, deve rilevarsi che l'impegno assunto dal venditore nei confronti della parte mutuataria al momento della stipulazione dell'atto pubblico di compravendita
“a radiare dal cespite in oggetto l'ipoteca che pro quota vi grava” (art. 4
dell'atto pubblico di compravendita contrassegnato da numero di repertorio
61692 e da numero di raccolta 24435) non pare potere assurgere a fattore estraneo alla sfera giuridica del professionista, imprevedibile e inevitabile, tale da rendere impossibile lo svolgimento della prestazione dovuta, in quanto l'affidamento riposto dal notaio (le deduzioni argomentative del convenuto paiono orientare verso la valorizzazione di siffatto tema) circa l'adempimento del summenzionato impegno – rilevante (solo) nell'ambito del rapporto contrattuale tra venditore e acquirente – appare incompatibile con lo specifico statuto professionale del professionista in parola, chiamato a rappresentare lo stato dell'immobile al momento del conferimento dell'incarico professionale.
In altri termini, non può ragionevolmente ritenersi che l'impegno assunto dal venditore nei confronti dell'acquirente, efficace – si ripete - solo nelle sfere giuridiche di tali soggetti, abbia reso impossibile, secondo la linea interpretativa innanzi delineata, la corretta realizzazione delle visure richieste dalla banca prima del perfezionamento del contratto di mutuo.
Neppure appaiono riscontrabili i presupposti per l'applicazione della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. – rilevabile ex officio
(Cass. n. 13874 del 2020) -, in quanto il caso concreto non ha di certo richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, con
10 conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media (ex plurimis, proprio con riferimento alla responsabilità
professionale del notaio, Cass. n. 16990 del 2015).
Del tutto ininfluente è, poi, la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla normale esclusione, in capo al notaio incaricato della redazione di una relazione prodromica ad un mutuo, dell'obbligo di somministrazione di elementi sulla convenienza economica dell'operazione [Cass. n. 25865 del
2020 (“In materia di responsabilità professionale, il notaio rogante un
contratto di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita
immobiliare è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali allo scopo di
individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, ma non anche a
rendere informazioni in merito alla convenienza economica dell'operazione
negoziale e, quindi, ad accertare la ragionevole possibilità per l'istituto di
credito di soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene ipotecato, a fronte
dell'inadempimento del mutuatario”)], poiché la libertà del bene da iscrizioni pregiudizievoli è un elemento informativo utile non già alla valutazione della convenienza economica dell'operazione contrattuale bancaria, ma alla maturazione di una cosciente volontà negoziale di mutuo ipotecario.
Orbene, proprio l'assunzione di un inconsapevole scelta negoziale costituisce l'evento lesivo che la parte attorea ha rappresentato quale effetto determinato,
sul piano causale, dalla colpevole omissione informativa del notaio incaricato di redigere la relazione preliminare alla stipulazione del contratto di mutuo (“È
addirittura ovvio rilevare che il grado primario dell'ipoteca rappresentava
condizione per la concessione del mutuo da parte della e CP_2
comunque la premessa per stabilire la reale valenza della garanzia
ipotecaria”), evento cui – secondo la prospettazione attorea – è correlato, in
11 termini di conseguenza patrimoniale, il mancato conseguimento di tutto il ricavato della gestione e della vendita del compendio immobiliare, acquisito,
nella parte più significativa, dalla creditrice munita di ipoteca di primo grado
(dal testo dell'ordinanza del 26 settembre 2016 risulta soddisfatto il credito –
vantato dall'odierna parte attorea – in relazione alle spese di giustizia sostenute ai sensi dell'art. 2770 c.c.)
Ciò posto, una volta accantonato il profilo della prova del contratto d'opera professionale, la cui stipulazione – si ripete – costituisce il polo argomentativo degli impianti difensivi di entrambe le parti e fermo il negligente e imperito contegno professionale assunto dal notaio convenuto – che integra, per quanto innanzi osservato, una chiara ipotesi d'inadempimento, neppure specificamente contestata –, il Tribunale ritiene che gli esiti del dibattito processuale consentano di presumere un nesso eziologico tra l'inadempimento professionale censurato e l'evento dannoso lamentato, rappresentato – si ripete
- dalla determinazione negoziale assunta dalla mutuataria (si confronti la nona pagina del libello introduttivo del giudizio che, anche per i caratteri grafici utilizzati, contiene il centro nevralgico delle deduzioni attoree).
Ed infatti, pare chiaro a questo giudice che abbia evocato Parte_1
un preciso nesso di causalità tra l'omissione informativa circa la reale valenza della garanzia ipotecaria da assumere unitamente al credito e la decisione di
“concedere il mutuo”, il che suggerisce che la situazione economicamente più
vantaggiosa (si confronti Cass. n. 3657 del 2013), che, con ragionevole certezza, la parte avrebbe acquisito, al cospetto della (diligente e perita)
rappresentazione dell'esistenza di un'ipoteca a tutela di un credito facente capo a un diverso istituto bancario, è rappresentata dalla conservazione delle risorse economiche correlate all'operazione bancaria.
12 L'onere della prova del nesso eziologico innanzi indicato è stato assolto dalla parte attorea attraverso la cd. prova presuntiva.
In tema, giova rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova, è certamente possibile fare ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., giacché anche dette presunzioni sono “prova”, senza che, salvo la cd. “prova legale”, possa istituirsi una gerarchia tra le diverse e relative fonti (si veda Cass. n. 18259 del
2017).
Con riferimento alle presunzioni semplici, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, ai fini del ricorso ad esse, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché
dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632 del 2014) o su congetture (Cass. n.
20342 del 2020). Quanto al requisito della gravità, si ritiene che esso implichi la necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice.
La precisione evoca, invece, la non equivocità della prova presuntiva, a cui,
quindi, non può ricorrersi a fini decisori qualora dal ragionamento presuntivo derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da
13 provare. Il requisito della precisione, inoltre, impone che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati (Cass. n. 3646 del 2004). Quanto al requisito della concordanza, infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso costituisce un elemento non essenziale ma solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, destinato a trovare applicazione solo in presenza di una pluralità di fatti noti utilizzati dal giudice per risalire al fatto ignorato (Cass. n. 18347 del 2024). La presunzione, invece,
in sé può anche fondarsi su di un solo indizio, purché avente caratteristiche di gravità e precisione (Cass. n. 1377 del 1993). Una volta, infatti, dedotta la presunzione, essa costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 10847 del 2007).
Sul piano procedimentale, il giudice di merito è chiamato a svolgere due valutazioni: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 9676 del 2020).
Ora, nel caso di specie, il dibattito processuale ha lasciato emergere la prova diretta di quelle circostanze dalle quali inferire il fatto ignoto della maturazione, in capo all'istituto di credito, di un processo volitivo diretto a sottrarsi alle trattative precontrattuali a fronte di un adeguato flusso informativo circa le pregresse iscrizioni pregiudizievoli.
14 In tale prospettiva, vengono in rilievo i documenti contrattuali prodotti dall'attrice, i quali evidenziano nitidamente che la parte mutuante si sia determinata a concedere il prestito bancario sul presupposto della priorità
dell'ipoteca inscrivibile a tutela del credito. Ed invero, dalla lettura della proposta elaborata dall'istituto di credito in data 26 marzo 2007 (allegato “A”),
nella specifica parte del testo inerente al profilo tematico “Garanzia” –
diventata, poi, parte integrante del contratto di mutuo bancario, rectius “atto di
accettazione di proposta contrattuale di mutuo e costituzione di ipoteca” -
emerge che elemento essenziale dell'assetto d'interessi auspicato dall'istituto di credito è senz'altro la priorità dell'ipoteca.
Dunque, l'ipoteca di primo grado – proposta al mutuatario e dallo stesso successivamente accettata– rappresenta un elemento essenziale dell'intesa negoziale ed è espressamente indicata dalla mutuante quale “termine”,
“modalità” e “condizione” dell'accoglimento della richiesta di mutuo ipotecario (si confronti la parte iniziale del testo della proposta del 26 marzo
2007).
Del resto, quanto precede è pure inferibile dalla lettura dell'art. 1 del contratto.
La clausola in parola, infatti, evidenzia, da un lato, l'impegno del mutuatario a ottenere l'attestazione notarile del grado primario dell'ipoteca entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto e, dall'altro lato, la volontà dei pascicenti di condizionare la sopravvivenza del rapporto (viene evocata la risoluzione di diritto) alla consegna di siffatta attestazione (poi effettivamente elaborata il 27
aprile 2007).
Gli elementi innanzi valorizzati costituiscono, senz'altro, indizi, gravi e precisi, dotati d'indubbia valenza persuasiva del fatto (ignoto) che la banca si sarebbe determinata, con ragionevole probabilità, a non assumere il vincolo
15 negoziale, ritirandosi dalle trattative precontrattuali, a fronte dell'acquisizione del dato informativo afferente all'impossibilità di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca di primo grado.
Ora, giungendo al tema della determinazione del danno risarcibile, certamente quest'ultimo può essere identificato nell'importo ottenuto dal Monte dei Paschi
di Siena, creditrice presidiata da ipoteca di primo grado – intervenuta nella procedura esecutiva già avviata dall'attrice - all'esito della distribuzione del ricavato della vendita.
Sul punto, gli assunti attorei appaiono conferenti, in quanto, effettivamente, il mancato soddisfacimento sull'intero importo monetario ottenuto all'esito dell'azione esecutiva immobiliare ha rappresentato una conseguenza diretta e immediata (art. 1223 c.c.) dell'(inconsapevole) determinazione negoziale assunta, causalmente correlata all'illecito del professionista.
In altri termini, l'assunzione di una posizione di credito presidiata da un'ipoteca di secondo grado ha costituito, senz'altro, un antecedente causale del danno patrimoniale di cui è stato invocato il risarcimento (Cass. n. 15274
del 2006; Cass. n. 16163 del 2001), che, senza di esso, non si sarebbe verificato
(Cass. n. 3609 del 1984).
Pertanto, il danno patrimoniale patito da ben può essere Pt_1 Parte_1
liquidato in euro 56.785,11, corrispondente proprio alla somma, determinata al netto dell'importo utile alla rifusione delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.,
assegnata al Monte dei Paschi di Siena, somma l'attrice avrebbe certamente incamerato se il proprio credito - pari a euro 142.734,80 e, dunque, di gran lunga superiore alle somme ricavate dalla gestione e dalle vendita dell'immobile - fosse stato presidiato da un'iscrizione ipotecaria di primo grado.
16 Giova rammentare, poi – tenuto conto della specifica (e unica) domanda della parte attorea -, che, nella liquidazione del danno, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può
essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi,
piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex
multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
È appena il caso di osservare, poi, che, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, come nell'ipotesi che ci impegna, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (si veda condivisibilmente, da ultimo, Cass. n. 37798 del 2022).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data
17 dell'evento dannoso (29 settembre 2016) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 29
settembre 2016, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza di nei confronti di Controparte_1
e sono liquidate in ragione del decisum, delle questioni Parte_1
oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta (caratterizzata da un minimo rilievo istruttorio), elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è
consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva
18 all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
LI RT, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- accoglie la domanda di risarcimento del danno esperita nell'interesse di e, per l'effetto, condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore della parte attorea, della somma di euro 56.785,11 in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 29 settembre 2016 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
19 - condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
sostenute da che si liquidano in euro 790,88 per esborsi Parte_1
ed euro 7.500,00, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno in data 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. LI RT
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
468 e 567 c.p.c., in quanto, di certo, non potrebbe imputarsi all'odierna attrice
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