CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2054/2025 c.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
NN RA Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 2054/2025 c.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.08.1985, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Bricchetti del Foro di Varese, presso il cui studio, sito in Varese
(VA), Via V. Dandolo n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
LL De Peri del foro di Varese e EN IM del Foro di Brindisi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. De Peri in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11,
APPELLATA
1 nonché
e con il Curatore speciale Avv. Omar CP_2 CP_3
Salmoiraghi
LITISCONSORTI NECESSARI nonché
, in qualità di Ente affidatario dei minori Controparte_4
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 400/2025 emessa dal Tribunale di Varese in data 10 aprile – 26 maggio 2025, notificata alla parte via pec il 25 giugno 2025, nel procedimento di divorzio n. 2979/2023 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Pt_1
In via provvisoria ed urgente a mente del combinato disposto degli articoli 473 bis n. 34 e 473 bis n. 15 e n. 22 c.p.c. pronunciarsi per l'affidamento secondo la modalità ritenuta più opportuna disponendo il collocamento dei minori in VE
LL presso l'abitazione del padre che si farà carico di ogni loro necessità, così come illustrato in narrativa.
Nel merito
In totale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi d'appello svolti
Per quanto attiene all'affidamento dei minori e : CP_2 CP_3 in via principale: anche alla luce del comportamento della sig.ra rappresentato in particolare nell'istanza per CP_1 ammonimento ex art. 473 bis n. 39 c.p.c. del 4 settembre 2024, si reitera la richiesta di affidamento esclusivo dei minori al padre.
In subordine: si chiede venga disposto l'affidamento condiviso dei minori, respingendo ogni diversa istanza.
Quanto al collocamento dei minori.
In via principale: disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre in VE LL nell'abitazione di quest'ultimo poiché ciò è rispondente al loro interesse, così come è emerso chiaramente dall'ascolto della minore CP_2
In subordine: disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre in VE LL revocando, ove necessario,
l'autorizzazione al loro trasferimento in AG presso la casa dei nonni materni. Al fine di agevolare il rientro e la permanenza in quel di VE della Sig.ra il ricorrente si dice disponibile a corrispondere un contributo al pagamento CP_1 del canone di locazione in ragione di euro 200,00 mensili.
2 Respingere ogni diversa richiesta di collocamento dei minori – a maggior ragione se presso l'abitazione del ramo famigliare della sig.ra – al di fuori della Provincia di Varese. CP_1
Quanto alla frequentazione dei minori con i genitori.
In via principale: previo accoglimento della domanda di collocamento presso l'abitazione del padre in VE LL disporre la frequentazione dei minori con la madre secondo il seguente calendario: collocamento paritetico a settimane alterne, ovvero alternando di settimana in settima ora dal lunedì al giovedi' ora da venerdì alla domenica. Festività religiose e civili secondo l'alternanza. Vacanze estive per giorni 15 consecutivi con ciascun genitore, secondo calendario da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno, in difetto i primi quindici giorni di agosto con il padre negli anni dispari ed i secondi in quelli pari, viceversa con la madre.
In subordine: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento presso la madre in quel di VE si chiede l'applicazione del medesimo calendario di cui sopra.
In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Varese dovesse confermare l'autorizzazione al trasferimento presso la casa dei nonni materni dei minori e in Puglia, al fine di realizzare minimamente il CP_3 CP_2 diritto alla bigenitorialità degli stessi, si propone – anche alla luce dell'impraticabilità (non solo economica) di quanto disposto in sede provvisoria - il seguente calendario: un fine settimana al mese dal giovedì pomeriggio al termine della scuola e sino alla domenica sera, eventualmente sfruttando, in base al calendario, i cosiddetti “ponti”.
Compensare la minor frequentazione ordinaria con una maggiore permanenza durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, ovvero con l'assegnazione in via esclusiva al padre dei cosiddetti “ponti” da collegarsi anche alla frequentazione ordinaria.
Vacanze natalizie: dal giorno 27 dicembre di ogni anno e sino al giorno 6 gennaio i minori lo trascorreranno con il padre, la
Vigilia e Natale e Santo Stefano con la madre. Periodo pasquale interamente con il padre. Vacanze estive: 2 mesi consecutivi con il padre, un mese con la madre. Analogo calendario da applicarsi alla sig.ra qualora venga disposto il collocamento CP_1 dei minori in VE LL e quest'ultima decida di rimanere a casa dei propri genitori in AG.
Fermo restando la conferma del principio dell'alternanza nell'accompagnamento dei minori e nel pagamento dei relativi oneri da parte dei genitori. Alternanza che è da intendersi su base mensile, stabilendo sin d'ora quali mesi sono di spettanza della madre e quali mesi sono di spettanza del padre, ed autorizzando al prelievo in AG dei bambini anche famigliari di fiducia del signor (come ad esempio l'attuale compagna), nel caso in cui egli sia impedito per motivi di lavoro. Ed Pt_1 autorizzando sin d'ora il signor ad utilizzare il servizio di hostess per l'accompagnamento dei minori qualora egli, Pt_1 sempre per motivi di lavoro, non posso personalmente recarsi a prendere/riportare i bambini.
Disponendo in ogni caso l'adozione di un calendario che consenta la programmazione – e l'acquisto dei biglietti per i mezzi di trasporto – delle permanenze presso il padre o la madre.
Per quanto attiene il mantenimento dei minori e CP_3 CP_2
3 In via principale: in caso di accoglimento della domanda di collocamento presso il padre quest'ultimo si farà carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario dei figli dispensando la sig.ra da qualsivoglia contributo CP_1 economico alle loro esigenze e ciò anche al fine di favorirne il rientro in quel di VE.
In via subordinata: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre in VE
LL, fermo restando il versamento della somma di euro 200,00 a titolo di contributo alla locazione, il sig. si dice Pt_1 disposto a corrispondere, a titolo di mantenimento indiretto, la somma di euro 150,00 mensile per ogni figlio, oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese.
In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Varese dovesse autorizzare il trasferimento dei minori a casa dei nonni materni in via definitiva, tenuto conto degli oneri di viaggio e del tempo di permanenza dei minori presso il padre, considerato che la sig.ra di fatto è rientrata nella propria famiglia d'origine ed CP_1 allo stato non sostiene alcun onere per l'abitazione, si chiede di ridurre ad euro 150,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre al concorso in ragione del 50% per le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese. Si chiede inoltre che, durante il periodo estivo di permanenza consecutiva dei minori presso il padre, l'assegno di mantenimento venga considerato non dovuto.
Somme rivalutabili come per legge.
In accoglimento delle domande di cui all'istanza del 4 settembre 2024
Ammonire ai sensi dell'art. 473 bis n. 30 c.p.c. la Sig.ra per i comportamenti indicati nel ricorso del 4 CP_1 settembre 2024
Disporre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una sanzione pecuniaria di euro 100,00 ogni qual la sig.ra violi la CP_1 riservatezza delle chiamate e video chiamate con i figli ovvero impedisca a di utilizzare il telefono cellulare che le è CP_2 stato regalato dal padre;
condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura che sarà ritenuta adeguata e CP_1 giusta accertare e dichiarare che la sig.ra nel termine perentorio di cui all'art. 337 coma 2 c.c. non ha comunicato al signor CP_1
il trasferimento di residenza e conseguentemente, valutare la predetta condotta inadempiente ai fini del richiesto Pt_1 ammonimento, e condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa secondo il parametro della temerarietà della lite.
Disporre affinchè la signora presti tutti i necessari consensi al rilascio dei documenti di identità dei minori validi per CP_1
l'espatrio e li consegni al padre ogni qualvolta questi ultimi siano con lui nei periodi di pertinenza a lui spettanti.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nel corso del giudizio e qui da considerarsi integralmente trascritti e riproposti
4 Si chiede nuovamente l'espletamento di una Consulenza tecnica d'ufficio omessa dal Tribunale di Varese.
In ogni caso: con vittoria di spese di compensi di tutti i gradi di giudizio.
Per parte appellata CP_1
- quanto all'istanza ex art 473 bis 15 c.p.c.: in via principale: dichiararne l'infondatezza/inammissibilità in assenza dei presupposti previsti per l'accoglimento e conseguentemente rigettarla.
In via subordinata:
Ove mai fosse ritenuta meritevole di accoglimento e, conseguentemente, fosse disposto il ritrasferimento dei minori con la madre in VE LL (Va):
- assegnare la casa già coniugale sita in VE LL, Via Damiano Chiesa civ.12, alla madre che la abiterà con i figli, posto che chiede di essere identificata come genitore collocataria prevalente.
- Disporre l'affido esclusivo alla madre dei minori e rideterminare tempi e modi di frequentazione del padre con i figli con previsione di intrattenimento presso il suo domicilio per il pernottamento esclusivamente a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e un pomeriggio settimanale, il mercoledì, dalle ore 16,30 alle ore 20, con prelievo e riaccompagnamento al domicilio materno a cura del padre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, con ciascun genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali alternate tra i genitori e vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore
- Confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizi Territorialmente competenti, posta la conflittualità rilevata tra i genitori.
- Determinare a carico del padre in € 800,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento per i figli rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondere in favore della madre, oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese, ed oltre ad assegno unico/assegni familiari da corrispondersi per intero in favore della madre.
In via ulteriormente subordinata
- disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente degli stessi presso la casa gia coniugale in VE LL,
Via Damiano Chiesa 12 o, nel caso di avvenuta alienazione della stessa da parte del sig. , presso la madre in un Pt_1 immobile da individuarsi in locazione, con previsione di un contributo per il canone di locazione a carico del padre da corrispondere in favore della madre, nella misura di € 400,00 mensili.
Quanto al merito, previa fissazione dell'udienza per la trattazione e assegnazione dei termini per la costituzione ai sensi dell'art 473 bis 32 c.p.c.: respingere integralmente il reclamo proposto e confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Varese n. 400/2025 di data 26.05.2025.
5 In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze.
Per il Curatore speciale Avv. Omar Salmoiraghi
IN VIA PROVVISORIA E URGENTE
Respingere le richieste formulate da parte della difesa del padre dei minori perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
conseguentemente, disporre e confermare il collocamento dei minori con la madre, con la quale hanno convissuto – senza soluzione di continuità – dalla nascita ad oggi. Dagli atti di causa (Accordo di negoziazione assistita, Relazioni dei Servizi sociali, colloquio del Curatore con la minore, Ascolto della minore innanzi il Giudice Relatore, Relazione dell'ausiliaria psicologa Dott.ssa Brusa, ma anche per stessa ammissione del padre), emerge una circostanza univoca e mai contraddetta: i minori convivono e stanno bene con la madre e la madre stessa è sempre risultata idonea e adeguata.
Disporre e confermare, altresì, la residenza dei minori con la madre in AG (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, residenza che, sempre secondo le concordanti relazioni dei Servizi Sociali di AG, si è dimostrata – nei fatti – ambiente tutelante dei diritti della madre e dei bambini e allo stesso tempo, sempre secondo le concordanti relazioni dei Servizi Sociali di
AG e di VE LL e per ammissione del padre (cfr. Doc. 4), non pregiudicante del diritto alla bigenitorialità dei minori e del padre.
Spese come di Giustizia.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) Confermare integralmente il provvedimento appellato e respingere ogni domanda formulata da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto;
AFFIDAMENTO
2) disporre l'affido ex art. 333 c.c. dei figli minori , nata a [...] il [...] e CP_2 CP_3
, nato a [...] il [...], all'Ente territoriale, da individuarsi nel Comune di AG (BR) (luogo di
[...] residenza dei minori), con limitazione della responsabilità genitoriale sui minori quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi;
disporre che le predette decisioni siano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, tenuto conto dell'interesse, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori;
con ogni consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 5 bis l.
184/1983; 2.1) in via subordinata disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
COLLOCAMENTO
6 3) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, signora , stabilendo la residenza degli stessi a CP_1
AG (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1 secondo le modalità e le tempistiche reputate opportune dal Tribunale;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla signora a titolo di contribuzione al Parte_1 CP_1 mantenimento, della somma di € 800,00 mensili per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese;
5) sottoporre la famiglia sotto il controllo e tutela da parte dei Servizi sociali competenti.
COLLOCAMENTO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse non disporre il collocamento della madre con i minori in
Puglia, si chiede il collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in VE LL via D. Chiesa, 12. In tal caso, disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla Parte_1 signora a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 500,00 mensili per figlio, rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Varese.
- Spese come di Giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio per quanto esposto nel presente atto e perché, come motivato nell'appellata sentenza il quadro è già ampiamente “completo e univoco della situazione familiare e dell'attuale condizione dei minori” e un ulteriore, inutile, coinvolgimento dei minori stessi, come tutti gli operatori del settore hanno scritto più volte a chiare lettere, andrebbe solo ed esclusivamente a nocumento dei minori stessi che, come ben evidenziato da tutti gli operatori del settore, a AG con la madre stanno bene e che il rapporto padre-minori prosegue senza particolari criticità o lesioni al diritto alla bigenitorialità.
Si rileva, inoltre, che il problema non sono i minori ed il loro rapporto con i genitori e nemmeno è in discussione la capacità genitoriale di madre e padre;
il problema è la esacerbata conflittualità fra i genitori nella gestione del conflitto che nessuna
CTU potrebbe risolvere;
piuttosto quello che serve è individuare, da parte dei Servizi Sociali, un piano di gestione educativo dei genitori.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Vicende processuali
1. Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pt_1 CP_1
AG (BR) in data 13.8.2011. Dall'unione sono nati i figli , nata a CP_2
Bologna il 21.10.2013, e (affetto da un significativo ritardo dello CP_3
7 sviluppo), nato a [...] il [...], che, nell'attualità, sono collocati con la madre in
Puglia.
2. I coniugi si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 20.03.2023, alle seguenti condizioni: l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre “in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine”; le modalità di frequentazione con il padre a
VE LL per due giorni alla settimana e a fine settimana alternati, con previsione di un pernotto al mese presso l'abitazione paterna e regolamentazione dei tempi trascorsi dai figli con entrambi i genitori nei periodi festivi;
l'assegnazione della casa familiare al padre, proprietario esclusivo, con impegno della signora di CP_1
reperire entro il mese di aprile 2023 un appartamento in locazione e impegno del sig.
di concorrere al pagamento del canone di locazione, versando la somma di euro Pt_1
250,00 mensili, fino al trasferimento della signora in Puglia e comunque non oltre CP_1
il 31 agosto 2024; l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), somma da aumentare ad euro 800,00 complessivi in caso di estinzione del mutuo della casa familiare;
- concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie per i figli minori con assunzione integrale dei costi relativi alla scuola di , alla mensa, CP_3
doposcuola e baby-sitter da parte della signora successivamente al trasferimento in CP_1
Puglia; l'impegno dei genitori di non fare frequentare ai figli per un anno ad eventuali rispettivi nuovi partner e di non condurli all'estero fino al compimento del 14° anno di età.
3. Con ricorso depositato il 10.12.2023, ha chiesto la pronuncia di divorzio Parte_1
e, a modifica degli accordi di separazione, previa nomina di un curatore speciale per i minori, ha domandato: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
il collocamento dei minori presso il padre;
la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario assicurando la presenza dei minori durante il periodo estivo e durante le
8 pause scolastiche;
il mantenimento diretto dei figli con percepimento degli assegni familiari e suddivisione delle spese straordinarie al 50%. In via istruttoria, ha chiesto l'audizione della minore e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. CP_2
4. Con decreto del 15.01.2024, in accoglimento dell'autonoma domanda cautelare svolta dal ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c., il Tribunale ha disposto, in via cautelare e provvisoria, il divieto alla madre di trasferirsi in Puglia a AG (BS) unitamente ai figli minori nel corso dell'anno scolastico, sino all'adozione dei provvedimenti provvisori circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, e ha contestualmente disposto la nomina del curatore speciale per i minori.
5. Costituitasi in giudizio in data 23.02.2024, ha chiesto: l'affido esclusivo dei CP_1
figli in favore della madre;
l'autorizzazione al trasferimento in Puglia dei minori a far data dalla seconda metà del mese di giugno 2024 con residenza degli stessi a AG
(BR) presso l'abitazione dei nonni materni;
la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto proposto nelle conclusioni (“il sig. potrà: - vedere e Parte_1
tenere con sé i figli in VE LL per tre giorni consecutivi ogni mese, pernottamento incluso … potrà sentire i figli telefonicamente tutti i giorni in orario pomeridiano;
- potrà tenere con sé i figli per 30 giorni consecutivi nel periodo estivo); la corresponsione da parte del padre a titolo di contribuzione al mantenimento della somma di € 300,00 per figlio oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha domandato l'affido condiviso con collocamento preferenziale presso la madre in Puglia, e lasciando invariato l'assegno di mantenimento;
ovvero, in estremo subordine, in caso di mancata autorizzazione al trasferimento in Puglia, l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in VE Mobello alla via D. Chiesa civ.12, rinviando per la regolamentazione dei rapporti padre-figli a quanto già statuito in sede di accordo di separazione. Infine, in ipotesi di permanenza della madre e dei figli a
VE LL, la resistente ha chiesto di porre a carico dell' l'obbligo di Pt_1
corresponsione alla a titolo di contribuzione al mantenimento, la somma mensile CP_1
9 di € 400,00 per ciascun figlio, oltre assegni familiari, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie (comprese quelle della babysitter).
6. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 04.04.2024, il Giudice delegato ha:
- disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
- autorizzato il trasferimento dei minori in Puglia a far data dalla fine della scuola
(giugno 2024), presso l'abitazione dei nonni materni;
- regolamentato il diritto di visita paterno (“- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di VE LL, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima…”);
- disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di AG (BS), in collaborazione con i
Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di VE LL;
- confermato le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale in relazione al mantenimento dei figli minori;
- respinto l'istanza di CTU psicodiagnostica articolata dalla parte ricorrente nonché le istanze di prova orale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolate dalla parte resistente;
- demandato i Servizi sociali incaricati di trasmettere relazione di aggiornamento.
7. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c. e ha Parte_1
altresì proposto istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti ex art. 473bis.23 c.p.c., chiedendo la revoca del provvedimento autorizzativo al trasferimento in Puglia sino all'espletamento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e di disporre il collocamento dei figli minori presso il padre.
8. La Corte d'Appello di Milano, con provvedimento emesso il 04.06.2024, ha così provveduto: “…ferma la possibilità per la reclamata di condurre con sé i figli minori per le vacanze
10 estive in AG, sospende l'efficacia del provvedimento di autorizzazione al definitivo trasferimento colà della residenza dei due figli minori fino all'espletamento completo degli incombenti indicati in motivazione, ed in particolare, l'ascolto, da parte del giudicante, della figlia minore e CP_2
l'acquisizione delle necessarie informazioni da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente, previa eventuale anticipazione del termine per la consegna delle relazioni richieste. Invita altresì il giudicante a valutare l'opportunità di espletare CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, al fine di valutare ogni possibile profilo di pregiudizio in relazione alla decisione di trasferimento in Puglia della residenza dei due figli minori della coppia (…)”.
9. In data 10.7.2024 si è svolta l'audizione della minore con l'assistenza CP_2
dell'ausiliario psicologo dott.ssa Marzia Brusa.
10. Il Giudice, con ordinanza emessa in data 26.7.2024, a definizione del procedimento ex art. 473bis.23 c.p.c., ha confermato l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale presso la madre;
l'autorizzazione al trasferimento dei minori in Puglia, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno.
11. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo ai sensi dell'art. Parte_1
473bis.24, comma 2, c.p.c. avanti alla Corte di Appello di Milano la quale, con ordinanza del 23.8.2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo e confermato il provvedimento reclamato. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso Parte_1
per Cassazione (R.G. 22616/24).
12. In data 04.09.2025 ha presentato istanza di ammonimento ex art. Parte_1
473bis.39 c.p.c. riportando una serie di episodi riguardanti comportamenti tenuti dalla sig.ra che, in tesi, sarebbero lesivi del diritto alla bigenitorialità. CP_1
13. In data 10.04.2025 il Tribunale di Varese ha emesso la sentenza odiernamente impugnata con la quale ha pronunciato il divorzio e ha così statuito: “…3. Dispone
l'affidamento dei figli minori (21.10.2013) e (23.5.2018) all'Ente CP_2 CP_3
territoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., identificato nel Comune di AG (BS), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative
11 alla salute, alla educazione e alla istruzione dei figli minori, nonché con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi sociali;
…4. Indica in diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza la durata del prescritto affidamento all'Ente ex art. 333 c.c.; 5. Dispone che l'Ente affidatario mantenga i minori collocati presso la madre con residenza presso l'abitazione della stessa a AG (Brindisi); 6.
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi, da aumentarsi a quattro nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, con pernottamento presso l'abitazione paterna di VE LL, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese ovvero sfruttando, in base al calendario, le eventuali ulteriori festività del mese (c.d.
“ponti” e le conseguenti sospensioni scolastiche), salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno
30 giorni prima o salvo diversa indicazione dell'Ente affidatario;
- per almeno 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- in occasione delle ulteriori festività “c.d. ponti” che potranno eventualmente essere accorpati al fine settimana di spettanza paterna del relativo mese;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale, e per il successivo periodo di sospensione scolastica (dunque ad anni alterni dal 24.12 al 6.1 e l'anno successivo dal
26.12. al 6.1); - Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli minori con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo o diversa indicazione dell'Ente affidatario, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 7. Salvo diverso accordo assunto dalle parti o diversa indicazione dell'Ente affidatario, i genitori si alterneranno di mese in mese nell'accompagnamento dei minori a
VE LL, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
nel caso in cui i genitori siano entrambi impossibilitati all'accompagnamento dei figli minori nelle date previste, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, provvederà ad individuare altra data idonea o, in subordine, ad individuare altro soggetto idoneo tra i familiari della madre e del padre eventualmente disponibili ad accompagnare i minori, fermo restando il riparto dei costi tra i genitori. In via di estremo subordine, in difetto di ulteriori soluzioni concretamente praticabili e nel caso di dissenso dei genitori, deve essere dato incarico all'Ente affidatario di valutare, di volta in volta, la possibilità di ricorrere al servizio c.d. di per i minori, Pt_2
previa verifica della fattibilità e rispondenza all'interesse dei minori, in particolar modo di in CP_3
12 considerazione della età e delle condizioni soggettive. 8. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di AG
- BS), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di VE
LL, con incarico di: - curare l'osservanza della regolamentazione stabilita e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i minori e delle videochiamate;
con incarico di predisporre con cadenza semestrale, sentiti i genitori nelle forme ritenute opportune, separatamente o congiuntamente, il calendario delle frequentazioni paterne con i figli minori secondo quanto sopra previsto, agevolando la tempestiva soluzione delle questioni organizzative che eventualmente si pongano in relazione al semestre successivo ovvero nella gestione delle videochiamate;
con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori;
- monitorare la frequenza scolastica dei minori, nonché l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di - curare la prosecuzione degli interventi di CP_3
supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a
e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per per il tempo ritenuto necessario;
- CP_3 CP_2
promuovere, anche eventualmente in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori, nonché definire un calendario di incontri regolari tra i genitori, accompagnati dagli operatori di riferimento, funzionali a promuovere una condivisione reciproca della situazione dei bambini, garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e sostenere le parti nella definizione delle problematiche organizzative;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente alla
a.g. competente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi;
9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il Parte_1
versamento dell'importo complessivo di euro 600,00 mensili, pari ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese. Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno
13 unico universale saranno percepiti integralmente dalla madre;
10. Respinge l'istanza ex art. 473 bis .
39 articolata da;
11. ND alla refusione in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
di ½ delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese
[...] generali, oltre a IVA e Cpa come per legge;
12. Compensa il restante ½ delle spese di lite;
13.
ND e , in solido e ripartiti nei rapporti interni tra le parti nella Parte_1 CP_1
misura di ¾ a carico del ricorrente e del restante ¼ a carico della resistente, a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale dei minori avv. Omar Salmoiraghi, che si liquidano in complessivi euro
7.600,00, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
14. Pone definitivamente a carico del ricorrente il compenso dell'ausiliario psicologo in relazione all'assistenza nell'audizione della minore già liquidato con separato decreto”. CP_2
14. L'iter motivazionale della pronuncia impugnata può essere così sintetizzato.
- In primo luogo, il Giudice ha ritenuto la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base del compendio probatorio acquisito agli atti, ritenuto completo e coerente. In particolare, ha osservato che i Servizi sociali di VE LL e di
AG, con le numerose relazioni pervenute, hanno ben illustrato la situazione personale dei minori, il loro rapporto con ciascun genitore, le dinamiche relazionali tra le parti e le condizioni socio-abitative e scolastiche nel nuovo contesto di vita, evidenziando la persistente conflittualità genitoriale, nonché il buon inserimento dei minori nel nuovo contesto abitativo, sociale e scolastico.
- Quanto al regime di affidamento, il Tribunale ha rilevato che, benché entrambi i genitori presentino buone capacità educative e relazionali, la relazione tra loro è caratterizzata da una conflittualità persistente e da una scarsa capacità di cooperazione;
da ciò consegue l'inidoneità dell'affidamento condiviso, rendendo necessario l'affidamento dei minori all'Ente territoriale (Comune di AG) ex art. 333 c.c., con limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori sulle decisioni relative a salute, istruzione ed educazione, per la durata di 18 mesi, avuto riguardo
14 alle risorse personali di entrambi e a fronte dell'avvio e dell'adesione ad un percorso, individuale e congiunto, di supporto alla genitorialità.
- Il trasferimento della madre con i figli a AG è stato confermato in quanto già previsto negli accordi di separazione consensuale e ritenuto conforme all'interesse dei minori. Le relazioni dei Servizi Sociali hanno evidenziato che i minori si sono ben inseriti nel nuovo contesto abitativo, scolastico e familiare, beneficiando del supporto dei nonni materni e di una rete familiare stabile. ha mostrato un buon CP_2
adattamento scolastico e sociale, mentre ha potuto proseguire i percorsi CP_3
terapeutici necessari. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il nuovo ambiente favorisce la crescita e il benessere dei minori.
- Il Collegio ha provveduto come da dispositivo in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno tenendo conto della distanza e delle incombenze lavorative del padre, nonché della necessità di assicurare la regolare frequenza scolastica dei minori, avuto altresì riguardo alla necessità di un intervento facilitatore e di coordinamento da parte dell'Ente affidatario e dei Servizi sociali.
- Quanto al mantenimento dei figli, il Giudice, nel quantificare il contributo dovuto dal padre nell'importo complessivo di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha analizzato la situazione economico-reddituale delle parti e ha considerato la disparità reddituale tra le parti, l'assenza di oneri abitativi per la madre, nonché i costi per i trasferimenti, gravanti su entrambi i genitori.
- Il Tribunale ha respinto l'istanza ex art. 473bis.39 c.p.c. avanzata da Parte_1
ritenendo che i fatti dedotti dal ricorrente non fossero idonei a giustificare l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della madre. In particolare, ha escluso che il comportamento della resistente potesse integrare gli estremi per un ammonimento o per l'adozione di misure coercitive, rilevando che il trasferimento della residenza in Puglia non era stato occultato, ma anzi costituiva il fulcro del giudizio e dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento.
15 - Infine, il Collegio ha disposto sulle spese di lite valorizzando la prevalente soccombenza del ricorrente anche in relazione alla domanda afferente il trasferimento di madre e figli a AG in Puglia.
15. Avverso la sopracitata sentenza, in data 10.07.2025, ha proposto Parte_1
impugnazione, con contestuale istanza di assunzione di provvedimenti ex art. 473bis.15
e 22 c.p.c., che ha affidato ai seguenti motivi così rispettivamente rubricati:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., motivazione per relationem, nullità della sentenza.
L'appellante contesta che il Tribunale di Varese, nel motivare la decisione relativa al trasferimento dei minori in Puglia, abbia “integralmente richiamato” la motivazione contenuta nel decreto della Corte d'Appello di Milano del 23 agosto 2024, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal sig. . Secondo l'appellante, tale Pt_1
provvedimento, essendo stato emesso in rito e non nel merito, non può costituire una valida fonte di motivazione, poiché la Corte, dichiarando l'inammissibilità, si sarebbe spogliata della potestas iudicandi, rendendo ogni successiva considerazione priva di effetti giuridici. Inoltre, l'appellante evidenzia che il Tribunale non ha svolto alcuna autonoma valutazione critica del contenuto del provvedimento richiamato, limitandosi a recepirne passivamente le conclusioni. Tale mancanza di elaborazione autonoma e critica, in tesi difensiva, viola il principio di autosufficienza della motivazione e impedisce un effettivo controllo sulla compatibilità logico-giuridica della decisione, rendendo la motivazione solo apparente. Infine, sottolinea che il Tribunale ha erroneamente affermato che il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe “confermato” l'ordinanza del 26 luglio
2024, quando in realtà la Corte si era limitata a dichiarare inammissibile il reclamo, senza entrare nel merito. Anche questo passaggio è ritenuto sintomatico di un vizio logico e giuridico nella motivazione, che si traduce in una violazione dell'art. 132 c.p.c. e, conseguentemente, nella nullità del capo 3 della sentenza impugnata.
16 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 472 bis n. 27 c.p.c. in relazione all'art.
132 c.p.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. ed all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Con il secondo motivo l'appellante si duole di una grave carenza istruttoria da parte del
Tribunale di Varese. In particolare, contesta che il Tribunale abbia ritenuto la causa sufficientemente istruita sulla base delle relazioni dei servizi sociali di VE LL
e di AG, senza tuttavia aver specificato l'attività da svolgere e i termini per il deposito degli atti, in violazione del comma 1 dell'art. 473bis.27 c.p.c. Tali omissioni, secondo il difensore, hanno compromesso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità delle relazioni acquisite. Inoltre,
l'appellante ha osservato che le relazioni non rispettano i requisiti del comma 2 dello stesso articolo, risultando prive di dati oggettivi e di riferimenti a metodologie scientificamente riconosciute, e dunque inidonee a fondare una decisione giudiziale in materia di affidamento. Per la difesa di parte appellante un ulteriore profilo di censura riguarda l'omesso espletamento della CTU, richiesta da entrambe le parti e suggerita dalla Corte d'Appello di Milano, il cui mancato accoglimento è stato giustificato dal
Tribunale con l'esigenza di non ritardare il trasferimento dei minori in Puglia, motivazione ritenuta dall'appellante illogica e contraria all'interesse superiore dei minori.
Infine, l'appellante contesta l'equiparazione operata dal Tribunale tra la CTU e le relazioni dei servizi sociali o dell'ausiliario nominato per l'audizione della minore, sottolineando che quest'ultimo non ha prestato giuramento e non ha svolto alcuna attività valutativa o interpretativa, come invece richiesto per una CTU. Inoltre, lamenta che i legali non hanno avuto accesso all'audizione della minore né hanno potuto formulare domande, con ulteriore lesione del diritto di difesa.
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. travisamento delle prove, nonché dell'art. 333 c.c.
L'appellante censura un travisamento delle prove da parte del Tribunale di Varese in relazione alla decisione di affidare i minori all'Ente comunale di AG per un periodo
17 di diciotto mesi. In particolare, contesta che il Tribunale, pur riconoscendo la capacità genitoriale di entrambi i genitori, abbia disposto l'affidamento all'Ente senza individuare un pregiudizio concreto che giustifichi tale misura, in violazione del principio sancito dalla giurisprudenza, secondo cui la responsabilità genitoriale può essere limitata solo previa individuazione dell'origine della conflittualità e di un pregiudizio specifico per i minori. Evidenzia, inoltre, che le relazioni dei servizi sociali, poste a fondamento della decisione, non hanno coinvolto direttamente i minori, limitandosi a osservazioni sui genitori. Infine, sottolinea che il Tribunale ha ignorato elementi probatori rilevanti, tra cui le dichiarazioni della minore che ha manifestato disagio per il trasferimento CP_2
in Puglia e il desiderio di mantenere un rapporto stabile con il padre.
4) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. dell'art. 8 Cedu, e comunque del principio alla bigenitorialietà ex art. 155 c.c. nonché dell'art.
2730 c.c., carenza ed illogicità di motivazione.
- Sulla violazione al diritto alla bigenitorialità in punto frequentazione del genitore non collocatario.
L'appellante contesta che il Tribunale abbia confermato la decisione provvisoria di autorizzare il trasferimento della madre con i figli a AG, senza svolgere alcuna autonoma valutazione critica, limitandosi a richiamare il proprio precedente provvedimento del 26 luglio 2024 e il decreto della Corte d'Appello del 23 agosto 2024, che si era limitato a dichiarare inammissibile il reclamo, senza entrare nel merito. Per la difesa la motivazione del Tribunale si risolve in una narrazione di elementi fattuali, privi di un reale vaglio critico e giuridico, e non tiene conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il collocamento deve garantire al minore la possibilità di vivere momenti di vita quotidiana con entrambi i genitori, e non solo occasioni di visita o svago. L'appellante evidenzia che l'ospitalità presso i nonni materni
è limitata a un solo anno, come dichiarato dalla stessa resistente, e che la madre non ha prodotto alcuna documentazione attestante un'occupazione stabile o un effettivo
18 congedo parentale. Inoltre, il Tribunale ha ignorato la volontà espressa dalla minore che ha manifestato in più occasioni la propria contrarietà al trasferimento, e ha CP_2
omesso di considerare le condizioni di salute del minore (affetto da ritardo CP_3
globale dello sviluppo, doc. 3 fascicolo primo grado), per il quale era stato consigliato il mantenimento dell'ambiente scolastico e familiare di riferimento. Secondo la tesi difensiva, la decisione impugnata si pone quindi in contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto alla bigenitorialità è un diritto fondamentale del minore, che deve essere garantito anche attraverso una concreta possibilità di frequentazione e relazione con entrambi i genitori.
L'appellante lamenta inoltre l'inadeguatezza delle modalità di frequentazione tra i minori e il padre non collocatario. In particolare, contesta che il Tribunale di Varese, pur prendendo atto della distanza geografica tra le residenze dei genitori, non abbia adottato alcuna misura idonea a garantire un'effettiva attuazione del diritto alla bigenitorialità. La previsione di un fine settimana al mese, trenta giorni estivi, una settimana natalizia e qualche giorno pasquale, per un totale stimato di circa 75 giornate annue, è ritenuta del tutto insufficiente rispetto al parametro ordinario di 146 giornate annue che caratterizza una frequentazione equilibrata. Ulteriormente evidenzia che le videochiamate, indicate come strumento di mantenimento del rapporto, non possono costituire un'alternativa valida alla presenza fisica, soprattutto in considerazione del fatto che la madre impedisce alla figlia di avere un proprio telefono e controlla le conversazioni, mentre CP_2
, a causa della sua disabilità, non riesce a mantenere l'attenzione durante le CP_3
chiamate. Si sottolinea, altresì, che la previsione di una “prelazione” del padre sui cosiddetti “ponti” è vaga e difficilmente attuabile, e che l'intero impianto motivazionale del Tribunale si limita a riproporre le argomentazioni già espresse nei provvedimenti temporanei, senza alcuna valutazione critica o approfondita. L'appellante propone, in via subordinata, che, qualora dovesse essere confermata la permanenza dei minori in Puglia, venga almeno disposta una permanenza estiva di due mesi consecutivi presso il padre, al
19 fine di riequilibrare il tempo di frequentazione e garantire un minimo di continuità relazionale.
5) Il mantenimento.
L'appellante si duole che il Tribunale di Varese abbia disposto l'attribuzione integrale degli assegni familiari svizzeri alla madre, sul presupposto che essa sia il genitore collocatario, senza considerare che l'affidamento è stato disposto in favore dell'Ente e ritiene, pertanto, che la ripartizione degli assegni avrebbe dovuto avvenire in misura paritaria tra i genitori. Inoltre, evidenzia che la sig.ra non ha prodotto alcuna CP_1
documentazione attestante la propria situazione reddituale e lavorativa per l'anno 2024, né ha dimostrato di essere effettivamente in congedo parentale. L'appellante sottolinea, altresì, che egli sostiene spese mensili fisse per un importo pari a 2.493,37 euro, a fronte di un reddito netto mensile di circa 4.500 CHF, e che incontra difficoltà nel far fronte agli impegni finanziari assunti. In tale contesto, la previsione di un contributo economico unilaterale a suo carico, senza alcuna partecipazione della madre, si traduce in una violazione del principio di proporzionalità. In via subordinata, l'appellante propone che, qualora venga confermato il collocamento presso la madre in Puglia, gli assegni familiari svizzeri, pari ad euro 500 mensili per figlio, vengano destinati alla copertura delle spese di viaggio per garantire la frequentazione dei minori con il padre, mediante l'acquisto dei biglietti aerei da Brindisi a Malpensa.
6) Sul capo relativo all'ammonimento della Sig.r . CP_1
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto dell'istanza di ammonimento nei confronti della sig.ra evidenziando che il Tribunale si è CP_1
giustificato con un generico riferimento al contesto di tensione tra le parti, senza valutare la reale incidenza delle condotte contestate. In particolare, la difesa lamenta che il
Tribunale ha sottovalutato la gravità delle condotte della resistente, nonostante la documentazione prodotta dimostri che la stessa ha trasferito la residenza dei figli in
Puglia senza darne comunicazione formale al padre entro il termine previsto dall'art. 20 337, comma 2, c.c., violando un preciso obbligo giuridico. Per il difensore il Tribunale avrebbe confuso il trasferimento materiale con il cambio di residenza anagrafica, che richiede una comunicazione formale e tempestiva. L'appellante afferma di aver documentato che la sig.ra aveva dichiarato il falso per richiedere nuovi documenti CP_1
di identità per i minori con l'intento di escludere il padre dall'esercizio dei suoi diritti genitoriali, condotta che il Tribunale ha ritenuto irrilevante, trascurando la portata della falsità ideologica. Evidenzia, infine, che la resistente ha trasmesso moduli già compilati al padre, escludendolo da ogni decisione, e ha presentato una denuncia infondata per un presunto rischio di fuga in Marocco, con l'unico scopo di ostacolare il rapporto padre- figli.
7) sulle spese, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
L'appellante contesta la liquidazione del compenso dell'ausiliario psicologico incaricato dell'audizione della minore che è stato posto integralmente a carico del CP_2
ricorrente, nonostante l'attività sia stata disposta solo a seguito dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello. Sostiene, pertanto, che l'attività istruttoria sia stata resa possibile esclusivamente per effetto dell'iniziativa dell'appellante, che è risultato vittorioso in sede di reclamo. Inoltre, l'appellante contesta la ripartizione delle spese relative alla figura del curatore speciale dei minori, che è stata posta per tre quarti a suo carico nonostante il ricorrente sia risultato vittorioso nel procedimento cautelare e nel primo reclamo, a cui ha fatto seguito l'audizione della minore rispetto alla quale il curatore si era opposto. Inoltre, evidenzia che la pretesa economica avanzata dalla sig.ra
è stata rigettata ed accolta la determinazione proposta dal sig. . CP_1 Pt_1
8) Sulla richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'appellante ha rappresentato una situazione di pregiudizio grave e irreparabile per i minori a seguito del trasferimento in Puglia disposto dal Tribunale di Varese. In particolare, espone che la minore ha manifestato in più occasioni, anche in sede CP_2
di audizione, una ferma opposizione al trasferimento, esprimendo disagio e sofferenza,
21 al punto da dichiarare che avrebbe preferito fuggire o compiere gesti autolesivi pur di non allontanarsi dal padre. Tali dichiarazioni troverebbero riscontro in un quadro clinico che evidenzia un disturbo alimentare insorto successivamente al trasferimento.
Anche per quanto riguarda il minore , affetto da disabilità certificata, l'appellante CP_3
segnala un peggioramento delle condizioni cognitive e relazionali, documentato da una relazione medica (doc. 3) che evidenzia un aumento dei tempi di risposta e una carenza di stimoli nell'ambiente materno. Alla luce di tali elementi, l'appellante chiede che la
Corte d'Appello, in via provvisoria e urgente, disponga il rientro dei minori presso l'abitazione paterna in VE LL, in attesa dell'espletamento della necessaria attività istruttoria, e in particolare della CTU sul nucleo familiare.
16. Con provvedimento depositato in data 24.07.2025 il Presidente di sezione ha rimesso l'esame dell'istanza ex artt. 473bis.15 e 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 04.09.2025, assegnando termini al ricorrente per la notifica entro il 31.07.2025, e alla resistente per la costituzione almeno 30 giorni prima della data di udienza fissata.
17. In data 25.07.2025 la difesa di parte appellante ha depositato la sentenza della Corte di
Cassazione, emessa il 27.05.2025, nel giudizio R.G. 22616/24, con la quale la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenze di interesse, “essendo stato il provvedimento interinale in questa sede impugnato sostituito dalla statuizione definitiva”. Dalla lettura della sentenza si evince che la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla valutazione della fondatezza del ricorso ai fini delle statuizioni sulle spese del giudizio, ritenendo che sia il reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello, sia il ricorso per Cassazione erano ammissibili. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere inammissibile il reclamo, poiché il provvedimento impugnato introduceva una modifica sostanziale della situazione familiare, incidendo in modo significativo sul diritto alla bigenitorialità e sulla relazione tra il padre e i figli. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che l'art. 473bis.24 c.p.c. consente il reclamo avverso provvedimenti temporanei e urgenti che comportino
22 modifiche incisive dell'affidamento o del collocamento dei minori, anche se adottati in corso di causa, in quanto tali provvedimenti possono incidere in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, compromettendo la possibilità di recuperare la quotidianità perduta. La Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza (Cass. n.
1486/2024), secondo cui il reclamo è ammissibile quando il provvedimento incide in modo peggiorativo sulla relazione tra genitore e figli, trasformandola in senso restrittivo e limitativo. La Cassazione ha, inoltre sottolineato che il reclamo era stato proposto proprio per contestare la compressione del rapporto genitoriale e che il ricorrente aveva sin dall'origine chiesto il collocamento dei minori presso di sé, lamentando l'omessa considerazione dello stato di salute del figlio minore e della volontà contraria CP_3
della figlia dotata di discernimento. Pertanto, ha ritenuto che la Corte d'Appello CP_2
avrebbe dovuto esaminare nel merito il reclamo, anziché dichiararlo inammissibile. In conclusione, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando fondata la censura relativa all'erronea declaratoria di inammissibilità del reclamo, e ha disposto la condanna dei controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, applicando il principio della soccombenza virtuale.
18. Con istanza depositata il 29.07.2025 la difesa della sig.ra ha chiesto di rivedere i Pt_3
termini processuali per il deposito delle proprie difese lamentando che il termine concesso per la costituzione in giudizio, pari a 33 giorni dalla notifica del provvedimento presidenziale del 24 luglio 2025, sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 473bis.31
c.p.c., che impone un termine non inferiore a 90 giorni tra la notifica e la data dell'udienza, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Tale termine, secondo l'istante, è particolarmente inadeguato in considerazione della complessità e della corposità dell'atto di appello, che contiene anche un'istanza ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., avente contenuto sostanzialmente coincidente con il merito della controversia, atteso che la resistente e i figli risiedono in Puglia da un anno e lì conducono la loro vita quotidiana, compresa la frequenza scolastica.
23 19. Con provvedimento del 29.07.2025 il Presidente della sezione feriale ha confermato l'udienza del 04.09.2025 per l'esame della sola domanda relativa all'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., riservandosi al termine della suddetta udienza l'individuazione di una data per la trattazione del merito e concessione di eventuale termine per la costituzione ai sensi dell'art. 473bis.32 c.p.c.
20. In data 21.08.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di
AG dalla quale si evince che i minori sono ben integrati nel nuovo contesto di vita e appaiono adeguatamente supportati dalla rete familiare materna, che rappresenta un valido rapporto affettivo e supportivo per gli stessi.
21. Con atto di costituzione depositato in data 02.09.2025, ha resistito al CP_1
gravame e ha dedotto:
I. Sull'istanza ex art 473 bis n. 15 c.p.c. in sede di giudizio di appello
Secondo l'appellata, l'istanza sarebbe strumentale in quanto volta ad anticipare surrettiziamente decisioni di merito senza le necessarie garanzie processuali e priva dei presupposti normativi previsti dalla riforma Cartabia, non sussistendo sopravvenienze urgenti, gravi e irreparabili tali da giustificare l'adozione di provvedimenti indifferibili, che impongano la modificazione del collocamento dei minori, i quali si trovano in Puglia da più di un anno. Sostiene l'appellata che la richiesta di revoca del trasferimento non è supportata da alcun elemento istruttorio idoneo a dimostrare un pregiudizio concreto, mentre al contrario emergono dati oggettivi che attestano il benessere dei minori nel nuovo contesto. La relazione del Servizio Sociale di AG del 12 agosto 2025, invero, conferma l'integrazione scolastica, relazionale e terapeutica dei figli, evidenziando un ambiente familiare equilibrato e privo di criticità. Inoltre, la madre ha reperito un'abitazione idonea e dispone di un contratto di lavoro pubblico che le garantisce stabilità economica e possibilità di congedo parentale. La difesa ha, inoltre, evidenziato come l'eventuale trasferimento dei minori presso il padre comporterebbe un grave nocumento, interrompendo il percorso educativo e terapeutico avviato, in assenza di un
24 progetto genitoriale concreto da parte del ricorrente, il quale risulta assente dalla quotidianità dei figli e privo di una rete familiare di supporto. Inoltre, il padre ha manifestato un atteggiamento ostativo e rivendicativo, opponendosi a iniziative terapeutiche e educative, e non ha fornito alcuna garanzia abitativa, avendo posto in vendita la casa familiare. In conclusione, la difesa ha qualificato l'istanza ex art. 473 bis n.
15 c.p.c. come elusiva delle garanzie del giusto processo e priva di fondamento, e ne ha chiesto il rigetto.
II. Sul primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art 132 c.p.c. motivazione per relazione, nullità della sentenza
La difesa di contesta l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 132 CP_1
c.p.c., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Varese sia pienamente motivata e conforme ai requisiti di legge. In particolare, ha rilevato che il Tribunale ha richiamato, in modo non meramente formale ma sostanziale, la propria precedente ordinanza del 4 aprile 2024, ampiamente motivata e argomentata, con la quale era già stato autorizzato il trasferimento della madre con i figli in Puglia. La difesa sottolinea che tale richiamo non costituisce una motivazione per relationem in senso tecnico, bensì un riferimento a un provvedimento istruttorio interno al medesimo giudizio, che ha costituito parte integrante del percorso decisionale. Inoltre, l'appellata contesta l'interpretazione dell'appellante secondo cui la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 23 agosto
2024, avrebbe emesso una pronuncia meramente processuale. Al contrario, la Corte ha espressamente affermato che il provvedimento impugnato era “motivato con particolare scrupolo e adesione alle risultanze istruttorie”, confermandone così la validità anche nel merito. Pertanto, la doglianza dell'appellante, in tesi difensiva, risulta strumentale e infondata, non essendo ravvisabile alcuna nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.
25 III. Sul secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art 472 n.
27 c.p.c. in relazione all'art 132 c.p.c. nonchè dell'art. 115 c.p.c. e dell'art 111 Cost e art 6 Cedu
La difesa sostiene che le doglianze dell'appellante siano infondate avendo il Tribunale correttamente ritenuto superflua la nomina di una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti erano già ampie, dettagliate e sufficientemente istruttorie, tali da delineare un quadro completo e univoco della situazione familiare e delle condizioni dei minori. Inoltre, la decisione del Tribunale di non disporre una CTU è stata motivata anche in considerazione dell'interesse dei minori a una definizione tempestiva della loro prospettiva abitativa, evitando ulteriori ritardi che avrebbero potuto generare disorientamento e instabilità. La difesa respinge anche la doglianza relativa alla mancata concessione di termini per il deposito di memorie, sottolineando che si tratta di una mera facoltà e che le parti hanno avuto ampio spazio per esporre le proprie osservazioni nei successivi scritti difensivi.
IV. Sul terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli art. 115, 116
c.p.c. travisamento delle prove, nonché dell'art 333 c.c.
Parte appellata rileva che la sentenza del Tribunale di Varese è immune da censure sotto tali profili. In particolare, evidenzia come il Tribunale abbia correttamente valutato le prove acquisite nel corso del giudizio, senza alcun travisamento, e abbia fondato la propria decisione su un quadro istruttorio completo e coerente. La difesa ha rimarcato che, inizialmente, la madre era affidataria esclusiva dei minori in virtù di un accordo condiviso tra i genitori, formalizzato mediante negoziazione assistita. Successivamente, a fronte dell'evolversi del conflitto genitoriale e delle condotte ostative del padre rispetto a decisioni rilevanti per i figli, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre l'affidamento all'Ente territoriale, in via temporanea, al fine di garantire una gestione imparziale e orientata all'interesse dei minori. Afferma, quindi, il difensore che la decisione del
Tribunale è stata adottata dopo un'attenta valutazione delle dinamiche relazionali tra i
26 genitori, evidenziando come il conflitto avesse raggiunto un livello tale da impedire un agire genitoriale coordinato. Tale valutazione è stata supportata anche dalle relazioni dei
Servizi Sociali, che hanno confermato la necessità di un intervento istituzionale per tutelare i minori. In merito al collocamento, la difesa evidenzia l'incoerenza delle doglianze del padre, il quale aveva inizialmente acconsentito al trasferimento dei figli presso l'abitazione dei nonni materni, salvo poi contestare tale soluzione una volta che essa è stata attuata. Il Tribunale ha ritenuto tale collocazione adeguata, come confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali, e ha motivato la propria decisione in modo puntuale e conforme ai principi di diritto e al superiore interesse dei minori.
V. Sul quarto motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art 337 ter
c.c. dell'art. 8 Cedu e comunque del principio della bigenitorialità ex art 155 c.c. nonché dell'art. 2730 c.c., carenza ed illogicità della motivazione e Sulla violazione al diritto alla bigenitorialità in punto frequentazioni del genitore non collocatario
La difesa ha evidenziato che il principio della bigenitorialità no n implica una paritetica ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, ma una partecipazione effettiva e responsabile di entrambi i genitori al progetto educativo e di crescita dei figli. In tal senso, il Tribunale ha correttamente individuato un assetto che garantisce ai minori stabilità, continuità e protezione, in conformità con l'art. 337-ter c.c.
e con la giurisprudenza di legittimità, che consente al Giudice di merito di discostarsi dalla frequentazione paritetica qualora ciò sia funzionale al benessere dei minori. In merito alle frequentazioni del genitore non collocatario, la difesa respinge le doglianze dell'appellante, evidenziando che il Tribunale ha regolamentato in modo ampio e articolato il diritto di visita paterno, garantendo al padre la possibilità di esercitare pienamente la propria responsabilità genitoriale durante i periodi di permanenza dei figli con lui, nonché di partecipare alle decisioni rilevanti. La presunta carenza o illogicità della motivazione è, in tesi difensiva, insussistente, essendo la decisione fondata su un'analisi
27 approfondita delle condizioni familiari e sull'interesse superiore dei minori. Quanto alla posizione di la difesa sottolinea come la minore sia stata pesantemente coinvolta CP_2
nel conflitto genitoriale, in particolare dal padre, e come tale coinvolgimento abbia generato in lei un conflitto di lealtà, compromettendo la genuinità delle sue manifestazioni di volontà. Per quanto riguarda OP, la difesa ha documentato come il minore, affetto da ritardo globale dello sviluppo, abbia trovato nel contesto materno pugliese un ambiente stabile, terapeutico e favorevole al suo sviluppo. Il padre, al contrario, ha ostacolato l'avvio delle terapie necessarie, rifiutandosi di firmare i moduli per principio, e non ha mai mostrato un coinvolgimento attivo nella gestione delle esigenze sanitarie ed educative del figlio.
VI. Sul V motivo di appello: il mantenimento
La resistente contesta quanto ex adverso affermato evidenziando di aver documentato la propria condizione reddituale, risultando titolare di un contratto di lavoro come collaboratrice scolastica inserita nella graduatoria ATA, con prospettiva di stabilizzazione nel ruolo. Il suo reddito è significativamente inferiore rispetto a quello del padre, che percepisce circa 5.000 euro mensili, mentre il reddito della madre si attesta su una media di 1.000/1.300 euro. Tale disparità giustifica l'attribuzione in via esclusiva alla madre degli assegni familiari svizzeri e dell'assegno unico, nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. inoltre, per la difesa, sarebbero irrilevanti gli impegni di spesa asseriti dal ricorrente per € 2.463,37, non essendo stati documentati.
VII. Sul XI motivo di appello: sul capo relativo all'ammonimento della signora
CP_1
L'appellata ha rilevato che le doglianze sollevate dal padre risultano infondate poiché il
Tribunale ha valutato le condotte contestate dal padre – tra cui l'emissione di documenti di identità non validi per l'espatrio e il trasferimento della residenza dei minori – ritenendole non idonee a integrare una violazione tale da giustificare un ammonimento, posto che tali questioni esulano dalla cognizione del giudice della famiglia e rientrano
28 nella competenza del giudice tutelare, soprattutto in relazione al consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che le parti, in sede di accordi separativi, avevano convenuto di non portare i figli all'estero fino al compimento del quattordicesimo anno di età, rendendo quindi irrilevante la questione sollevata dal padre. Quanto alla mancata comunicazione formale del trasferimento della residenza, la difesa ha evidenziato come tale adempimento fosse una conseguenza necessaria e automatica dell'autorizzazione al trasferimento disposta dal Tribunale, al fine di consentire ai minori l'accesso ai servizi territoriali (scuola, sanità, assistenza).
VIII. Sul settimo motivo di appello: sulle spese di lite, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Infine, la difesa sostiene che il Tribunale ha correttamente motivato la propria decisione di porre a carico del padre la refusione della metà delle spese processuali, sul rilievo che la maggior parte delle domande proposte dal ricorrente non sono state accolte, sia nel giudizio principale sia nei sub-procedimenti da lui instaurati. Inoltre, la difesa ha evidenziato che controparte non è risultato, come invece sostiene, vittorioso in occasione del primo reclamo svolte avanti la Corte d'Appello di Milano concluso con ordinanza di data 4.06.2024, che in realtà non ha in alcun modo riformato il provvedimento impugnato ma ne ha esclusivamente sospeso l'efficacia.
22. Con atto di costituzione depositato in data 02.09.2025 il curatore speciale dei minori,
Avv. Omar Salmoiraghi, si è opposto all'accoglimento delle domande formulate dall'appellante.
23. All'udienza del 14 ottobre 2025, viste le note di trattazione scritta ex art.127ter c.p.c.
(depositate in data 7.09.2025 quanto al Curatore speciale dei minori che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione, depositate in data
8.09.2025 per la difesa di parte appellata che ha insistito per il rigetto dell'appello e CP_1
dell'istanza ex art.473 bis. n.15 c.p.c., depositate in data 8.09.2025 per a difesa di parte che ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei precedenti scritti Pt_1
29 difensivi, ivi compresa l'istanza finalizzata ad ottenere provvedimenti temporanei ed urgenti che dispongano il rientro immediato dei minori in VE ed invocando le determinazioni dell'ordinanza della Corte d'Appello del 4 giugno 2024 e della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 luglio 2025, in merito alla tutela del diritto alla bigenitorialità e all'importanza di un approfondimento istruttorio, anche mediante CTU) ed acquisito il parere del P.G. in data 13 ottobre 2025 (che ha chiesto il rigetto), la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
La sentenza impugnata va integralmente confermata per le ragioni di seguito espresse.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'appellante, ritenendo la Corte che il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande avanzate dalle parti.
In particolare, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, l'ordinanza della Corte
d'Appello del 4 giugno 2024 e la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 luglio
2025, non impongono l'approfondimento istruttorio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica sul nucleo familiare. La Suprema Corte, in specie, si limita ad evidenziare che il reclamo era ammissibile (diversamente da come valutato dalla Corte di
Appello) anche alla stregua della doglianza afferente il mancato espletamento di CTU (cfr. pag. 15, sentenza Cass. ud. 17 maggio 2025). Osserva, inoltre, la Corte che non emergono elementi per non ritenere che entrambi genitori non abbiano buone capacità educative e relazionali, così come rassicuranti sono le risultanze dell'osservazione dei Servizi Sociali, da
30 ultimo con la relazione 21 agosto 2025 (V. infra): di talché, la CTU invocata appare superflua ed avrebbe mero carattere esplorativo.
Ancora preliminarmente, l'istanza cautelare resta assorbita dalla trattazione nel merito della controversia.
Nel merito
Sulla domanda di ammonimento
La domanda è infondata.
Osserva la Corte che, con riguardo alla mancata comunicazione formale del trasferimento della residenza in Puglia da parte della ciò trova origine nell'autorizzazione al CP_1
trasferimento disposta dal Tribunale, al fine di consentire ai minori l'accesso ai servizi territoriali (scuola, sanità, assistenza). Ed invero, il Giudice, con ordinanza emessa in data
26.7.2024, a definizione del procedimento ex art. 473bis.23 c.p.c., ha confermato l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale presso la madre ed ha espressamente autorizzato il trasferimento dei minori in Puglia. Non vi è stata alcuna manovra strumentale della madre, la quale ha semplicemente dato attuazione al provvedimento del 26.7.2024 con cui il Tribunale ha stabilito il cambio di residenza.
Pertanto, la doglianza è priva di pregio.
Sull'affidamento e sul collocamento dei minori
Occorre tenere presente che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che può prodursi una lesione a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, quando le statuizioni sull'affidamento, ma anche le modalità di visita e di frequentazione del figlio minore, risultino a tal punto limitative, ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella
31 vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, tenuti a cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 332 del 05/01/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza, n. 32013 del 17/11/2023;
Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019). In effetti, la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso (v. in motivazione Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente — salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione — non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti)
32 poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa (v. in motivazione Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024).
Orbene, nella fattispecie, ritiene la Corte che l'attuale modulazione che prevede l'affido di e all'Ente e la collocazione presso la madre a AG (Bridisi) come CP_2 CP_3
disposto dal Tribunale sia maggiormente rispondente all'interesse di essi e : CP_2 CP_3
ciò sia per mantenere stabilità nelle loro abitudini di vita come risulta dalla più aggiornata relazione dei Servizi sociali di seguito richiamata (che attesta che i programmi di supporto e sostegno fin qui svolti si stanno rivelando efficaci); sia a fronte della persistente conflittualità genitoriale.
Più in dettaglio, in data 21.08.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale di AG dalla quale si evince che i minori sono ben integrati nel nuovo contesto di vita e appaiono adeguatamente supportati dalla rete familiare materna, che rappresenta un valido rapporto affettivo e supportivo per gli stessi. In particolare, si rileva che:
- i minori vivono con la madre, presso l'abitazione dei nonni materni, CP_1
con previsione di trasferimento in un nuovo appartamento locato dalla madre per fine settembre. La madre è impiegata come collaboratrice scolastica con contratto a termine, in attesa di possibile stabilizzazione, e usufruisce del congedo straordinario ex L. 104/92 per assistere i figli.
- ha concluso con successo il primo anno della scuola secondaria di primo CP_2
grado, mostrando buone competenze scolastiche e relazionali. Dal mese di febbraio
2025 è seguita da un servizio di supporto psicologico che ha evidenziato una significativa vulnerabilità emotiva, riconducibile alla prolungata conflittualità tra i genitori. La minore ha manifestato difficoltà nella gestione delle relazioni familiari, con episodi di stress, insicurezza e tensioni legate alla percezione di dover compiacere entrambi i genitori. Nonostante ciò, sono stati rilevati progressi nella gestione emotiva e relazionale, con miglioramenti nel rapporto con la madre e una
33 crescente capacità di esprimere le proprie emozioni. La scelta dell'attività sportiva
(boxe) per il periodo estivo ha rappresentato un momento critico, vissuto come potenziale fonte di conflitto familiare, ma ha anche evidenziato il desiderio della minore di affermare la propria identità.
- , riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, ha frequentato CP_3
la terza classe presso la scuola dell'infanzia, usufruendo dell'insegnante di sostegno, del servizio di integrazione scolastica e del servizio mensa. ha raggiunto in CP_3
modo graduale maggiore consapevolezza di sé e degli altri, delle sue emozioni e dei suoi bisogni;
la relazione con i pari è migliorata;
il lavoro in piccolo gruppo ha favorito sia la concentrazione, l'attenzione ma anche la socializzazione;
non mette in atto in modo così frequente comportamenti oppositivi e non si oppone alla possibilità di superare il momento critico attraverso il dialogo con l'adulto; la sua capacità ad affrontare i compiti è migliorata.
L'Ente affidatario ha, tuttavia, segnalato la difficoltà nel definire una calendarizzazione condivisa delle trasferte (il riparto dei costi tra i genitori è già normato in prime cure), per motivi riguardanti principalmente l'organizzazione pratica degli spostamenti e i costi economici associati, difficoltà che appare riconducibile all'elevata persistente conflittualità della coppia genitoriale, condizione che appare ormai cristallizzata. Invero, il rapporto tra i genitori risulta segnato da una reciproca diffidenza, che compromette la fiducia e la collaborazione necessaria per una gestione condivisa e serena. A parere degli operatori, tale conflittualità ha ripercussioni negative sul benessere emotivo dei minori, che risultano
“triangolati” e coinvolti in dinamiche non adeguate alla loro età, col rischio di sviluppare insicurezza, ansia e senso di colpa. Inoltre, il percorso di supporto risulta ulteriormente difficile a causa della sfiducia manifestata dalla figura paterna nei confronti del Servizio
Sociale.
Pertanto, la Corte conferma l'affido all'Ente dei minori come articolato in prime cure in esito alla persistente conflittualità fra i genitori: come acutamente osservato dal curatore
34 speciale dei minori, fonte di sofferenza per i minori è la gestione del conflitto fra i genitori incapaci di coordinarsi per l'esercizio del diritto di visita. Per tale ragione, appare auspicabile che aderiscano ad un percorso di mediazione familiare.
Quanto al collocamento presso la madre dei minori, la Corte osserva che non vi è ragione per distanziarsi da quanto disposto in prime cure tenuto conto, in primo luogo, che i minori hanno sempre vissuto con la madre e che essa che si è occupata in modo esclusivo e CP_1
continuativo delle loro esigenze, anche in presenza di fragilità psicologiche e psichiatriche, in particolare per . CP_3
In secondo luogo, considerato che le relazioni dei Servizi Sociali di AG e di VE
LL confermano l'idoneità del contesto familiare materno, l'integrazione scolastica e sociale dei minori, la garanzia di contatti regolari con il padre che, giova ricordarlo, nell'accordo di negoziazione da esso sottoscritto in data 20.03.2023 aveva aderito alla condizione della collocazione dei figli minori alla madre “in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine”.
In terzo luogo, sarebbe comunque inopportuno e comprometterebbe la stabilità raggiunta
(così da non corrisponderebbe all'interesse dei minori) un cambio di collocamento dei medesimi: tanto più se si considera che il collocamento presso il padre nella casa coniugale sarebbe con la nuova compagna di questi, pur se i due minori ivi hanno sempre vissuto con la madre. e verrebbero, poi, sradicati dal loro attuale contesto ove risultano CP_2 CP_3
ben inseriti e sono adeguatamente seguiti dalla madre, risultata sempre idonea e adeguata.
In definitiva, il trasferimento in Puglia dei minori si è dimostrato soluzione maggiormente tutelante per i minori stessi e, allo stesso tempo, non pregiudica -a giudizio della Corte- il diritto alla bigenitorialità dei minori e del padre. I Servizi si attiveranno ulteriormente per proporre un percorso di mediazione familiare onde risolvere/attenuare la persistente conflittualità fra i genitori già sopra menzionata.
Sul contributo al mantenimento dei figli
35 A tale riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839
v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024,
n.23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle
“attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai 12 anni e, con l'aumento dell'età CP_2
anagrafica, ne aumentano le necessità.
36 In secondo luogo, occorre valutare comparativamente le risorse economiche1 a disposizione delle parti. In proposito, si rileva che risulta pienamente giustificata la quantificazione del contributo in euro 300,00 mensili per ciascun figlio così come motivatamente effettuata dal
Tribunale, il quale ha fondato la propria valutazione sulla comparazione reddituale e 1 Situazione economica parte Pt_1
Lavora in Svizzera. Questi i redditi risultanti dalla documentazione prodotta. anno di riferimento reddito netto CHF netto mensile
2019 58938 4911,50
2020 62653 5221,08
2021 62321 5193,42
2022 63155 5262,92
2024 57301,85 4775,15 Sostiene le seguenti spese:
• rata del mutuo relativo all'immobile di sua proprietà a VE LL di euro 1.012,00 mensili,
• finanziamento “Findomestic” del giugno 2022 per l'acquisto dell'autovettura di euro 558 mensili per 72 mesi,
• finanziamento “Agos” contratto in data 1.12.2021 di euro 254,37 mensili per 48 rate,
• ulteriore prestito presso una banca svizzera, con rata di 669,00 Chf mensili in scadenza a dicembre 2028.
Situazione economica parte CP_1 Questi i redditi dichiarati in ba documentazione prodotta.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
PF 2023 (redditi
€ 10.397,00 € 720,00 € 128,00 € 0,00 € 9.549,00 € 795,75 2022)
730 2022- redditi 2021 € 10.521,00 963,00 € 129,00 € € 0,00 € 9.429,00 € 785,75
Attualmente risulta assunta come collaboratrice scolastica con contratto a tempo determinato sino al 31.08.2026, con sede del lavoro a Gemonio (VA) (doc. 22), ma ha prodotto un contratto di locazione, con rata mensile di euro 430,00 per un immobile sito a AG, sottoscritto il 27.08.2025 (doc. 20). Tale circostanza è stata rilevata dall'appellante.
37 patrimoniale tra le parti, che ha restituito un quadro di rilevante divario reddituale e patrimoniale dell' rispetto alla In tal senso, il contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1
della prole assume una finalità di garantire che i minori possano godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio presso ciascuno dei genitori.
Quanto al riparto dei costi tra i genitori per le trasferte è già normato in prime cure secondo i medesimi criteri e viene confermato dalla Corte.
Spese ausiliario
L'appellante ha contestato la liquidazione del compenso dell'ausiliario psicologico incaricato dell'audizione della minore per essere stato posto integralmente a carico del CP_2
ricorrente.
Reputa la Corte corretta la statuizione resa in prime alla luce dell'esito complessivo della lite e della relativa richiesta istruttoria promanante dal solo (cfr. ricorso dep. 10.12.2023, Pt_1
pag. 10).
Conclusioni
L'appello non può essere accolto e la sentenza di primo grado viene integralmente confermata.
Spese del grado di appello
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore indeterminato della controversia, all'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria non svolta in appello.
Quanto ai compensi del curatore speciale (non risulta che sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), parimenti liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri medi di
38 cui al D.M. 55/2014 in relazione al valore indeterminato della controversia ed alle posizioni sovrapponibili dei due minori, in applicazione del principio di causalità della lite, ritiene il
Collegio che i relativi compensi debbano essere posti a carico dell'appellante soccombente.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis DPR numero 11/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del grado, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre CP_1
generali (15%) ed accessori di legge;
III. condanna a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale Parte_1
dei minori avv. Omar Salmoiraghi, che si liquidano in complessivi euro 4.862,00, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
IV. dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 14 ottobre 2025
Il Presidente est.
NN RA
39
40
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
NN RA Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 2054/2025 c.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.08.1985, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Bricchetti del Foro di Varese, presso il cui studio, sito in Varese
(VA), Via V. Dandolo n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
LL De Peri del foro di Varese e EN IM del Foro di Brindisi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. De Peri in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11,
APPELLATA
1 nonché
e con il Curatore speciale Avv. Omar CP_2 CP_3
Salmoiraghi
LITISCONSORTI NECESSARI nonché
, in qualità di Ente affidatario dei minori Controparte_4
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 400/2025 emessa dal Tribunale di Varese in data 10 aprile – 26 maggio 2025, notificata alla parte via pec il 25 giugno 2025, nel procedimento di divorzio n. 2979/2023 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Pt_1
In via provvisoria ed urgente a mente del combinato disposto degli articoli 473 bis n. 34 e 473 bis n. 15 e n. 22 c.p.c. pronunciarsi per l'affidamento secondo la modalità ritenuta più opportuna disponendo il collocamento dei minori in VE
LL presso l'abitazione del padre che si farà carico di ogni loro necessità, così come illustrato in narrativa.
Nel merito
In totale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi d'appello svolti
Per quanto attiene all'affidamento dei minori e : CP_2 CP_3 in via principale: anche alla luce del comportamento della sig.ra rappresentato in particolare nell'istanza per CP_1 ammonimento ex art. 473 bis n. 39 c.p.c. del 4 settembre 2024, si reitera la richiesta di affidamento esclusivo dei minori al padre.
In subordine: si chiede venga disposto l'affidamento condiviso dei minori, respingendo ogni diversa istanza.
Quanto al collocamento dei minori.
In via principale: disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre in VE LL nell'abitazione di quest'ultimo poiché ciò è rispondente al loro interesse, così come è emerso chiaramente dall'ascolto della minore CP_2
In subordine: disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre in VE LL revocando, ove necessario,
l'autorizzazione al loro trasferimento in AG presso la casa dei nonni materni. Al fine di agevolare il rientro e la permanenza in quel di VE della Sig.ra il ricorrente si dice disponibile a corrispondere un contributo al pagamento CP_1 del canone di locazione in ragione di euro 200,00 mensili.
2 Respingere ogni diversa richiesta di collocamento dei minori – a maggior ragione se presso l'abitazione del ramo famigliare della sig.ra – al di fuori della Provincia di Varese. CP_1
Quanto alla frequentazione dei minori con i genitori.
In via principale: previo accoglimento della domanda di collocamento presso l'abitazione del padre in VE LL disporre la frequentazione dei minori con la madre secondo il seguente calendario: collocamento paritetico a settimane alterne, ovvero alternando di settimana in settima ora dal lunedì al giovedi' ora da venerdì alla domenica. Festività religiose e civili secondo l'alternanza. Vacanze estive per giorni 15 consecutivi con ciascun genitore, secondo calendario da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno, in difetto i primi quindici giorni di agosto con il padre negli anni dispari ed i secondi in quelli pari, viceversa con la madre.
In subordine: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento presso la madre in quel di VE si chiede l'applicazione del medesimo calendario di cui sopra.
In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Varese dovesse confermare l'autorizzazione al trasferimento presso la casa dei nonni materni dei minori e in Puglia, al fine di realizzare minimamente il CP_3 CP_2 diritto alla bigenitorialità degli stessi, si propone – anche alla luce dell'impraticabilità (non solo economica) di quanto disposto in sede provvisoria - il seguente calendario: un fine settimana al mese dal giovedì pomeriggio al termine della scuola e sino alla domenica sera, eventualmente sfruttando, in base al calendario, i cosiddetti “ponti”.
Compensare la minor frequentazione ordinaria con una maggiore permanenza durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, ovvero con l'assegnazione in via esclusiva al padre dei cosiddetti “ponti” da collegarsi anche alla frequentazione ordinaria.
Vacanze natalizie: dal giorno 27 dicembre di ogni anno e sino al giorno 6 gennaio i minori lo trascorreranno con il padre, la
Vigilia e Natale e Santo Stefano con la madre. Periodo pasquale interamente con il padre. Vacanze estive: 2 mesi consecutivi con il padre, un mese con la madre. Analogo calendario da applicarsi alla sig.ra qualora venga disposto il collocamento CP_1 dei minori in VE LL e quest'ultima decida di rimanere a casa dei propri genitori in AG.
Fermo restando la conferma del principio dell'alternanza nell'accompagnamento dei minori e nel pagamento dei relativi oneri da parte dei genitori. Alternanza che è da intendersi su base mensile, stabilendo sin d'ora quali mesi sono di spettanza della madre e quali mesi sono di spettanza del padre, ed autorizzando al prelievo in AG dei bambini anche famigliari di fiducia del signor (come ad esempio l'attuale compagna), nel caso in cui egli sia impedito per motivi di lavoro. Ed Pt_1 autorizzando sin d'ora il signor ad utilizzare il servizio di hostess per l'accompagnamento dei minori qualora egli, Pt_1 sempre per motivi di lavoro, non posso personalmente recarsi a prendere/riportare i bambini.
Disponendo in ogni caso l'adozione di un calendario che consenta la programmazione – e l'acquisto dei biglietti per i mezzi di trasporto – delle permanenze presso il padre o la madre.
Per quanto attiene il mantenimento dei minori e CP_3 CP_2
3 In via principale: in caso di accoglimento della domanda di collocamento presso il padre quest'ultimo si farà carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario dei figli dispensando la sig.ra da qualsivoglia contributo CP_1 economico alle loro esigenze e ciò anche al fine di favorirne il rientro in quel di VE.
In via subordinata: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre in VE
LL, fermo restando il versamento della somma di euro 200,00 a titolo di contributo alla locazione, il sig. si dice Pt_1 disposto a corrispondere, a titolo di mantenimento indiretto, la somma di euro 150,00 mensile per ogni figlio, oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese.
In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Varese dovesse autorizzare il trasferimento dei minori a casa dei nonni materni in via definitiva, tenuto conto degli oneri di viaggio e del tempo di permanenza dei minori presso il padre, considerato che la sig.ra di fatto è rientrata nella propria famiglia d'origine ed CP_1 allo stato non sostiene alcun onere per l'abitazione, si chiede di ridurre ad euro 150,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre al concorso in ragione del 50% per le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese. Si chiede inoltre che, durante il periodo estivo di permanenza consecutiva dei minori presso il padre, l'assegno di mantenimento venga considerato non dovuto.
Somme rivalutabili come per legge.
In accoglimento delle domande di cui all'istanza del 4 settembre 2024
Ammonire ai sensi dell'art. 473 bis n. 30 c.p.c. la Sig.ra per i comportamenti indicati nel ricorso del 4 CP_1 settembre 2024
Disporre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una sanzione pecuniaria di euro 100,00 ogni qual la sig.ra violi la CP_1 riservatezza delle chiamate e video chiamate con i figli ovvero impedisca a di utilizzare il telefono cellulare che le è CP_2 stato regalato dal padre;
condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura che sarà ritenuta adeguata e CP_1 giusta accertare e dichiarare che la sig.ra nel termine perentorio di cui all'art. 337 coma 2 c.c. non ha comunicato al signor CP_1
il trasferimento di residenza e conseguentemente, valutare la predetta condotta inadempiente ai fini del richiesto Pt_1 ammonimento, e condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa secondo il parametro della temerarietà della lite.
Disporre affinchè la signora presti tutti i necessari consensi al rilascio dei documenti di identità dei minori validi per CP_1
l'espatrio e li consegni al padre ogni qualvolta questi ultimi siano con lui nei periodi di pertinenza a lui spettanti.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nel corso del giudizio e qui da considerarsi integralmente trascritti e riproposti
4 Si chiede nuovamente l'espletamento di una Consulenza tecnica d'ufficio omessa dal Tribunale di Varese.
In ogni caso: con vittoria di spese di compensi di tutti i gradi di giudizio.
Per parte appellata CP_1
- quanto all'istanza ex art 473 bis 15 c.p.c.: in via principale: dichiararne l'infondatezza/inammissibilità in assenza dei presupposti previsti per l'accoglimento e conseguentemente rigettarla.
In via subordinata:
Ove mai fosse ritenuta meritevole di accoglimento e, conseguentemente, fosse disposto il ritrasferimento dei minori con la madre in VE LL (Va):
- assegnare la casa già coniugale sita in VE LL, Via Damiano Chiesa civ.12, alla madre che la abiterà con i figli, posto che chiede di essere identificata come genitore collocataria prevalente.
- Disporre l'affido esclusivo alla madre dei minori e rideterminare tempi e modi di frequentazione del padre con i figli con previsione di intrattenimento presso il suo domicilio per il pernottamento esclusivamente a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e un pomeriggio settimanale, il mercoledì, dalle ore 16,30 alle ore 20, con prelievo e riaccompagnamento al domicilio materno a cura del padre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, con ciascun genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali alternate tra i genitori e vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore
- Confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizi Territorialmente competenti, posta la conflittualità rilevata tra i genitori.
- Determinare a carico del padre in € 800,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento per i figli rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondere in favore della madre, oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese, ed oltre ad assegno unico/assegni familiari da corrispondersi per intero in favore della madre.
In via ulteriormente subordinata
- disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente degli stessi presso la casa gia coniugale in VE LL,
Via Damiano Chiesa 12 o, nel caso di avvenuta alienazione della stessa da parte del sig. , presso la madre in un Pt_1 immobile da individuarsi in locazione, con previsione di un contributo per il canone di locazione a carico del padre da corrispondere in favore della madre, nella misura di € 400,00 mensili.
Quanto al merito, previa fissazione dell'udienza per la trattazione e assegnazione dei termini per la costituzione ai sensi dell'art 473 bis 32 c.p.c.: respingere integralmente il reclamo proposto e confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Varese n. 400/2025 di data 26.05.2025.
5 In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze.
Per il Curatore speciale Avv. Omar Salmoiraghi
IN VIA PROVVISORIA E URGENTE
Respingere le richieste formulate da parte della difesa del padre dei minori perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
conseguentemente, disporre e confermare il collocamento dei minori con la madre, con la quale hanno convissuto – senza soluzione di continuità – dalla nascita ad oggi. Dagli atti di causa (Accordo di negoziazione assistita, Relazioni dei Servizi sociali, colloquio del Curatore con la minore, Ascolto della minore innanzi il Giudice Relatore, Relazione dell'ausiliaria psicologa Dott.ssa Brusa, ma anche per stessa ammissione del padre), emerge una circostanza univoca e mai contraddetta: i minori convivono e stanno bene con la madre e la madre stessa è sempre risultata idonea e adeguata.
Disporre e confermare, altresì, la residenza dei minori con la madre in AG (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, residenza che, sempre secondo le concordanti relazioni dei Servizi Sociali di AG, si è dimostrata – nei fatti – ambiente tutelante dei diritti della madre e dei bambini e allo stesso tempo, sempre secondo le concordanti relazioni dei Servizi Sociali di
AG e di VE LL e per ammissione del padre (cfr. Doc. 4), non pregiudicante del diritto alla bigenitorialità dei minori e del padre.
Spese come di Giustizia.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) Confermare integralmente il provvedimento appellato e respingere ogni domanda formulata da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto;
AFFIDAMENTO
2) disporre l'affido ex art. 333 c.c. dei figli minori , nata a [...] il [...] e CP_2 CP_3
, nato a [...] il [...], all'Ente territoriale, da individuarsi nel Comune di AG (BR) (luogo di
[...] residenza dei minori), con limitazione della responsabilità genitoriale sui minori quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi;
disporre che le predette decisioni siano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, tenuto conto dell'interesse, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori;
con ogni consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 5 bis l.
184/1983; 2.1) in via subordinata disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
COLLOCAMENTO
6 3) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, signora , stabilendo la residenza degli stessi a CP_1
AG (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1 secondo le modalità e le tempistiche reputate opportune dal Tribunale;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla signora a titolo di contribuzione al Parte_1 CP_1 mantenimento, della somma di € 800,00 mensili per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese;
5) sottoporre la famiglia sotto il controllo e tutela da parte dei Servizi sociali competenti.
COLLOCAMENTO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse non disporre il collocamento della madre con i minori in
Puglia, si chiede il collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in VE LL via D. Chiesa, 12. In tal caso, disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla Parte_1 signora a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 500,00 mensili per figlio, rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Varese.
- Spese come di Giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio per quanto esposto nel presente atto e perché, come motivato nell'appellata sentenza il quadro è già ampiamente “completo e univoco della situazione familiare e dell'attuale condizione dei minori” e un ulteriore, inutile, coinvolgimento dei minori stessi, come tutti gli operatori del settore hanno scritto più volte a chiare lettere, andrebbe solo ed esclusivamente a nocumento dei minori stessi che, come ben evidenziato da tutti gli operatori del settore, a AG con la madre stanno bene e che il rapporto padre-minori prosegue senza particolari criticità o lesioni al diritto alla bigenitorialità.
Si rileva, inoltre, che il problema non sono i minori ed il loro rapporto con i genitori e nemmeno è in discussione la capacità genitoriale di madre e padre;
il problema è la esacerbata conflittualità fra i genitori nella gestione del conflitto che nessuna
CTU potrebbe risolvere;
piuttosto quello che serve è individuare, da parte dei Servizi Sociali, un piano di gestione educativo dei genitori.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Vicende processuali
1. Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pt_1 CP_1
AG (BR) in data 13.8.2011. Dall'unione sono nati i figli , nata a CP_2
Bologna il 21.10.2013, e (affetto da un significativo ritardo dello CP_3
7 sviluppo), nato a [...] il [...], che, nell'attualità, sono collocati con la madre in
Puglia.
2. I coniugi si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 20.03.2023, alle seguenti condizioni: l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre “in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine”; le modalità di frequentazione con il padre a
VE LL per due giorni alla settimana e a fine settimana alternati, con previsione di un pernotto al mese presso l'abitazione paterna e regolamentazione dei tempi trascorsi dai figli con entrambi i genitori nei periodi festivi;
l'assegnazione della casa familiare al padre, proprietario esclusivo, con impegno della signora di CP_1
reperire entro il mese di aprile 2023 un appartamento in locazione e impegno del sig.
di concorrere al pagamento del canone di locazione, versando la somma di euro Pt_1
250,00 mensili, fino al trasferimento della signora in Puglia e comunque non oltre CP_1
il 31 agosto 2024; l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), somma da aumentare ad euro 800,00 complessivi in caso di estinzione del mutuo della casa familiare;
- concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie per i figli minori con assunzione integrale dei costi relativi alla scuola di , alla mensa, CP_3
doposcuola e baby-sitter da parte della signora successivamente al trasferimento in CP_1
Puglia; l'impegno dei genitori di non fare frequentare ai figli per un anno ad eventuali rispettivi nuovi partner e di non condurli all'estero fino al compimento del 14° anno di età.
3. Con ricorso depositato il 10.12.2023, ha chiesto la pronuncia di divorzio Parte_1
e, a modifica degli accordi di separazione, previa nomina di un curatore speciale per i minori, ha domandato: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
il collocamento dei minori presso il padre;
la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario assicurando la presenza dei minori durante il periodo estivo e durante le
8 pause scolastiche;
il mantenimento diretto dei figli con percepimento degli assegni familiari e suddivisione delle spese straordinarie al 50%. In via istruttoria, ha chiesto l'audizione della minore e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. CP_2
4. Con decreto del 15.01.2024, in accoglimento dell'autonoma domanda cautelare svolta dal ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c., il Tribunale ha disposto, in via cautelare e provvisoria, il divieto alla madre di trasferirsi in Puglia a AG (BS) unitamente ai figli minori nel corso dell'anno scolastico, sino all'adozione dei provvedimenti provvisori circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, e ha contestualmente disposto la nomina del curatore speciale per i minori.
5. Costituitasi in giudizio in data 23.02.2024, ha chiesto: l'affido esclusivo dei CP_1
figli in favore della madre;
l'autorizzazione al trasferimento in Puglia dei minori a far data dalla seconda metà del mese di giugno 2024 con residenza degli stessi a AG
(BR) presso l'abitazione dei nonni materni;
la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto proposto nelle conclusioni (“il sig. potrà: - vedere e Parte_1
tenere con sé i figli in VE LL per tre giorni consecutivi ogni mese, pernottamento incluso … potrà sentire i figli telefonicamente tutti i giorni in orario pomeridiano;
- potrà tenere con sé i figli per 30 giorni consecutivi nel periodo estivo); la corresponsione da parte del padre a titolo di contribuzione al mantenimento della somma di € 300,00 per figlio oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha domandato l'affido condiviso con collocamento preferenziale presso la madre in Puglia, e lasciando invariato l'assegno di mantenimento;
ovvero, in estremo subordine, in caso di mancata autorizzazione al trasferimento in Puglia, l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in VE Mobello alla via D. Chiesa civ.12, rinviando per la regolamentazione dei rapporti padre-figli a quanto già statuito in sede di accordo di separazione. Infine, in ipotesi di permanenza della madre e dei figli a
VE LL, la resistente ha chiesto di porre a carico dell' l'obbligo di Pt_1
corresponsione alla a titolo di contribuzione al mantenimento, la somma mensile CP_1
9 di € 400,00 per ciascun figlio, oltre assegni familiari, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie (comprese quelle della babysitter).
6. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 04.04.2024, il Giudice delegato ha:
- disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
- autorizzato il trasferimento dei minori in Puglia a far data dalla fine della scuola
(giugno 2024), presso l'abitazione dei nonni materni;
- regolamentato il diritto di visita paterno (“- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di VE LL, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima…”);
- disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di AG (BS), in collaborazione con i
Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di VE LL;
- confermato le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale in relazione al mantenimento dei figli minori;
- respinto l'istanza di CTU psicodiagnostica articolata dalla parte ricorrente nonché le istanze di prova orale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolate dalla parte resistente;
- demandato i Servizi sociali incaricati di trasmettere relazione di aggiornamento.
7. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c. e ha Parte_1
altresì proposto istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti ex art. 473bis.23 c.p.c., chiedendo la revoca del provvedimento autorizzativo al trasferimento in Puglia sino all'espletamento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e di disporre il collocamento dei figli minori presso il padre.
8. La Corte d'Appello di Milano, con provvedimento emesso il 04.06.2024, ha così provveduto: “…ferma la possibilità per la reclamata di condurre con sé i figli minori per le vacanze
10 estive in AG, sospende l'efficacia del provvedimento di autorizzazione al definitivo trasferimento colà della residenza dei due figli minori fino all'espletamento completo degli incombenti indicati in motivazione, ed in particolare, l'ascolto, da parte del giudicante, della figlia minore e CP_2
l'acquisizione delle necessarie informazioni da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente, previa eventuale anticipazione del termine per la consegna delle relazioni richieste. Invita altresì il giudicante a valutare l'opportunità di espletare CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, al fine di valutare ogni possibile profilo di pregiudizio in relazione alla decisione di trasferimento in Puglia della residenza dei due figli minori della coppia (…)”.
9. In data 10.7.2024 si è svolta l'audizione della minore con l'assistenza CP_2
dell'ausiliario psicologo dott.ssa Marzia Brusa.
10. Il Giudice, con ordinanza emessa in data 26.7.2024, a definizione del procedimento ex art. 473bis.23 c.p.c., ha confermato l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale presso la madre;
l'autorizzazione al trasferimento dei minori in Puglia, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno.
11. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo ai sensi dell'art. Parte_1
473bis.24, comma 2, c.p.c. avanti alla Corte di Appello di Milano la quale, con ordinanza del 23.8.2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo e confermato il provvedimento reclamato. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso Parte_1
per Cassazione (R.G. 22616/24).
12. In data 04.09.2025 ha presentato istanza di ammonimento ex art. Parte_1
473bis.39 c.p.c. riportando una serie di episodi riguardanti comportamenti tenuti dalla sig.ra che, in tesi, sarebbero lesivi del diritto alla bigenitorialità. CP_1
13. In data 10.04.2025 il Tribunale di Varese ha emesso la sentenza odiernamente impugnata con la quale ha pronunciato il divorzio e ha così statuito: “…3. Dispone
l'affidamento dei figli minori (21.10.2013) e (23.5.2018) all'Ente CP_2 CP_3
territoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., identificato nel Comune di AG (BS), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative
11 alla salute, alla educazione e alla istruzione dei figli minori, nonché con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi sociali;
…4. Indica in diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza la durata del prescritto affidamento all'Ente ex art. 333 c.c.; 5. Dispone che l'Ente affidatario mantenga i minori collocati presso la madre con residenza presso l'abitazione della stessa a AG (Brindisi); 6.
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi, da aumentarsi a quattro nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, con pernottamento presso l'abitazione paterna di VE LL, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese ovvero sfruttando, in base al calendario, le eventuali ulteriori festività del mese (c.d.
“ponti” e le conseguenti sospensioni scolastiche), salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno
30 giorni prima o salvo diversa indicazione dell'Ente affidatario;
- per almeno 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- in occasione delle ulteriori festività “c.d. ponti” che potranno eventualmente essere accorpati al fine settimana di spettanza paterna del relativo mese;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale, e per il successivo periodo di sospensione scolastica (dunque ad anni alterni dal 24.12 al 6.1 e l'anno successivo dal
26.12. al 6.1); - Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli minori con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo o diversa indicazione dell'Ente affidatario, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 7. Salvo diverso accordo assunto dalle parti o diversa indicazione dell'Ente affidatario, i genitori si alterneranno di mese in mese nell'accompagnamento dei minori a
VE LL, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
nel caso in cui i genitori siano entrambi impossibilitati all'accompagnamento dei figli minori nelle date previste, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, provvederà ad individuare altra data idonea o, in subordine, ad individuare altro soggetto idoneo tra i familiari della madre e del padre eventualmente disponibili ad accompagnare i minori, fermo restando il riparto dei costi tra i genitori. In via di estremo subordine, in difetto di ulteriori soluzioni concretamente praticabili e nel caso di dissenso dei genitori, deve essere dato incarico all'Ente affidatario di valutare, di volta in volta, la possibilità di ricorrere al servizio c.d. di per i minori, Pt_2
previa verifica della fattibilità e rispondenza all'interesse dei minori, in particolar modo di in CP_3
12 considerazione della età e delle condizioni soggettive. 8. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di AG
- BS), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di VE
LL, con incarico di: - curare l'osservanza della regolamentazione stabilita e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i minori e delle videochiamate;
con incarico di predisporre con cadenza semestrale, sentiti i genitori nelle forme ritenute opportune, separatamente o congiuntamente, il calendario delle frequentazioni paterne con i figli minori secondo quanto sopra previsto, agevolando la tempestiva soluzione delle questioni organizzative che eventualmente si pongano in relazione al semestre successivo ovvero nella gestione delle videochiamate;
con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori;
- monitorare la frequenza scolastica dei minori, nonché l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di - curare la prosecuzione degli interventi di CP_3
supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a
e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per per il tempo ritenuto necessario;
- CP_3 CP_2
promuovere, anche eventualmente in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori, nonché definire un calendario di incontri regolari tra i genitori, accompagnati dagli operatori di riferimento, funzionali a promuovere una condivisione reciproca della situazione dei bambini, garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e sostenere le parti nella definizione delle problematiche organizzative;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente alla
a.g. competente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi;
9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il Parte_1
versamento dell'importo complessivo di euro 600,00 mensili, pari ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese. Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno
13 unico universale saranno percepiti integralmente dalla madre;
10. Respinge l'istanza ex art. 473 bis .
39 articolata da;
11. ND alla refusione in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
di ½ delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese
[...] generali, oltre a IVA e Cpa come per legge;
12. Compensa il restante ½ delle spese di lite;
13.
ND e , in solido e ripartiti nei rapporti interni tra le parti nella Parte_1 CP_1
misura di ¾ a carico del ricorrente e del restante ¼ a carico della resistente, a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale dei minori avv. Omar Salmoiraghi, che si liquidano in complessivi euro
7.600,00, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
14. Pone definitivamente a carico del ricorrente il compenso dell'ausiliario psicologo in relazione all'assistenza nell'audizione della minore già liquidato con separato decreto”. CP_2
14. L'iter motivazionale della pronuncia impugnata può essere così sintetizzato.
- In primo luogo, il Giudice ha ritenuto la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base del compendio probatorio acquisito agli atti, ritenuto completo e coerente. In particolare, ha osservato che i Servizi sociali di VE LL e di
AG, con le numerose relazioni pervenute, hanno ben illustrato la situazione personale dei minori, il loro rapporto con ciascun genitore, le dinamiche relazionali tra le parti e le condizioni socio-abitative e scolastiche nel nuovo contesto di vita, evidenziando la persistente conflittualità genitoriale, nonché il buon inserimento dei minori nel nuovo contesto abitativo, sociale e scolastico.
- Quanto al regime di affidamento, il Tribunale ha rilevato che, benché entrambi i genitori presentino buone capacità educative e relazionali, la relazione tra loro è caratterizzata da una conflittualità persistente e da una scarsa capacità di cooperazione;
da ciò consegue l'inidoneità dell'affidamento condiviso, rendendo necessario l'affidamento dei minori all'Ente territoriale (Comune di AG) ex art. 333 c.c., con limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori sulle decisioni relative a salute, istruzione ed educazione, per la durata di 18 mesi, avuto riguardo
14 alle risorse personali di entrambi e a fronte dell'avvio e dell'adesione ad un percorso, individuale e congiunto, di supporto alla genitorialità.
- Il trasferimento della madre con i figli a AG è stato confermato in quanto già previsto negli accordi di separazione consensuale e ritenuto conforme all'interesse dei minori. Le relazioni dei Servizi Sociali hanno evidenziato che i minori si sono ben inseriti nel nuovo contesto abitativo, scolastico e familiare, beneficiando del supporto dei nonni materni e di una rete familiare stabile. ha mostrato un buon CP_2
adattamento scolastico e sociale, mentre ha potuto proseguire i percorsi CP_3
terapeutici necessari. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il nuovo ambiente favorisce la crescita e il benessere dei minori.
- Il Collegio ha provveduto come da dispositivo in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno tenendo conto della distanza e delle incombenze lavorative del padre, nonché della necessità di assicurare la regolare frequenza scolastica dei minori, avuto altresì riguardo alla necessità di un intervento facilitatore e di coordinamento da parte dell'Ente affidatario e dei Servizi sociali.
- Quanto al mantenimento dei figli, il Giudice, nel quantificare il contributo dovuto dal padre nell'importo complessivo di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha analizzato la situazione economico-reddituale delle parti e ha considerato la disparità reddituale tra le parti, l'assenza di oneri abitativi per la madre, nonché i costi per i trasferimenti, gravanti su entrambi i genitori.
- Il Tribunale ha respinto l'istanza ex art. 473bis.39 c.p.c. avanzata da Parte_1
ritenendo che i fatti dedotti dal ricorrente non fossero idonei a giustificare l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della madre. In particolare, ha escluso che il comportamento della resistente potesse integrare gli estremi per un ammonimento o per l'adozione di misure coercitive, rilevando che il trasferimento della residenza in Puglia non era stato occultato, ma anzi costituiva il fulcro del giudizio e dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento.
15 - Infine, il Collegio ha disposto sulle spese di lite valorizzando la prevalente soccombenza del ricorrente anche in relazione alla domanda afferente il trasferimento di madre e figli a AG in Puglia.
15. Avverso la sopracitata sentenza, in data 10.07.2025, ha proposto Parte_1
impugnazione, con contestuale istanza di assunzione di provvedimenti ex art. 473bis.15
e 22 c.p.c., che ha affidato ai seguenti motivi così rispettivamente rubricati:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., motivazione per relationem, nullità della sentenza.
L'appellante contesta che il Tribunale di Varese, nel motivare la decisione relativa al trasferimento dei minori in Puglia, abbia “integralmente richiamato” la motivazione contenuta nel decreto della Corte d'Appello di Milano del 23 agosto 2024, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal sig. . Secondo l'appellante, tale Pt_1
provvedimento, essendo stato emesso in rito e non nel merito, non può costituire una valida fonte di motivazione, poiché la Corte, dichiarando l'inammissibilità, si sarebbe spogliata della potestas iudicandi, rendendo ogni successiva considerazione priva di effetti giuridici. Inoltre, l'appellante evidenzia che il Tribunale non ha svolto alcuna autonoma valutazione critica del contenuto del provvedimento richiamato, limitandosi a recepirne passivamente le conclusioni. Tale mancanza di elaborazione autonoma e critica, in tesi difensiva, viola il principio di autosufficienza della motivazione e impedisce un effettivo controllo sulla compatibilità logico-giuridica della decisione, rendendo la motivazione solo apparente. Infine, sottolinea che il Tribunale ha erroneamente affermato che il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe “confermato” l'ordinanza del 26 luglio
2024, quando in realtà la Corte si era limitata a dichiarare inammissibile il reclamo, senza entrare nel merito. Anche questo passaggio è ritenuto sintomatico di un vizio logico e giuridico nella motivazione, che si traduce in una violazione dell'art. 132 c.p.c. e, conseguentemente, nella nullità del capo 3 della sentenza impugnata.
16 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 472 bis n. 27 c.p.c. in relazione all'art.
132 c.p.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. ed all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Con il secondo motivo l'appellante si duole di una grave carenza istruttoria da parte del
Tribunale di Varese. In particolare, contesta che il Tribunale abbia ritenuto la causa sufficientemente istruita sulla base delle relazioni dei servizi sociali di VE LL
e di AG, senza tuttavia aver specificato l'attività da svolgere e i termini per il deposito degli atti, in violazione del comma 1 dell'art. 473bis.27 c.p.c. Tali omissioni, secondo il difensore, hanno compromesso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità delle relazioni acquisite. Inoltre,
l'appellante ha osservato che le relazioni non rispettano i requisiti del comma 2 dello stesso articolo, risultando prive di dati oggettivi e di riferimenti a metodologie scientificamente riconosciute, e dunque inidonee a fondare una decisione giudiziale in materia di affidamento. Per la difesa di parte appellante un ulteriore profilo di censura riguarda l'omesso espletamento della CTU, richiesta da entrambe le parti e suggerita dalla Corte d'Appello di Milano, il cui mancato accoglimento è stato giustificato dal
Tribunale con l'esigenza di non ritardare il trasferimento dei minori in Puglia, motivazione ritenuta dall'appellante illogica e contraria all'interesse superiore dei minori.
Infine, l'appellante contesta l'equiparazione operata dal Tribunale tra la CTU e le relazioni dei servizi sociali o dell'ausiliario nominato per l'audizione della minore, sottolineando che quest'ultimo non ha prestato giuramento e non ha svolto alcuna attività valutativa o interpretativa, come invece richiesto per una CTU. Inoltre, lamenta che i legali non hanno avuto accesso all'audizione della minore né hanno potuto formulare domande, con ulteriore lesione del diritto di difesa.
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. travisamento delle prove, nonché dell'art. 333 c.c.
L'appellante censura un travisamento delle prove da parte del Tribunale di Varese in relazione alla decisione di affidare i minori all'Ente comunale di AG per un periodo
17 di diciotto mesi. In particolare, contesta che il Tribunale, pur riconoscendo la capacità genitoriale di entrambi i genitori, abbia disposto l'affidamento all'Ente senza individuare un pregiudizio concreto che giustifichi tale misura, in violazione del principio sancito dalla giurisprudenza, secondo cui la responsabilità genitoriale può essere limitata solo previa individuazione dell'origine della conflittualità e di un pregiudizio specifico per i minori. Evidenzia, inoltre, che le relazioni dei servizi sociali, poste a fondamento della decisione, non hanno coinvolto direttamente i minori, limitandosi a osservazioni sui genitori. Infine, sottolinea che il Tribunale ha ignorato elementi probatori rilevanti, tra cui le dichiarazioni della minore che ha manifestato disagio per il trasferimento CP_2
in Puglia e il desiderio di mantenere un rapporto stabile con il padre.
4) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. dell'art. 8 Cedu, e comunque del principio alla bigenitorialietà ex art. 155 c.c. nonché dell'art.
2730 c.c., carenza ed illogicità di motivazione.
- Sulla violazione al diritto alla bigenitorialità in punto frequentazione del genitore non collocatario.
L'appellante contesta che il Tribunale abbia confermato la decisione provvisoria di autorizzare il trasferimento della madre con i figli a AG, senza svolgere alcuna autonoma valutazione critica, limitandosi a richiamare il proprio precedente provvedimento del 26 luglio 2024 e il decreto della Corte d'Appello del 23 agosto 2024, che si era limitato a dichiarare inammissibile il reclamo, senza entrare nel merito. Per la difesa la motivazione del Tribunale si risolve in una narrazione di elementi fattuali, privi di un reale vaglio critico e giuridico, e non tiene conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il collocamento deve garantire al minore la possibilità di vivere momenti di vita quotidiana con entrambi i genitori, e non solo occasioni di visita o svago. L'appellante evidenzia che l'ospitalità presso i nonni materni
è limitata a un solo anno, come dichiarato dalla stessa resistente, e che la madre non ha prodotto alcuna documentazione attestante un'occupazione stabile o un effettivo
18 congedo parentale. Inoltre, il Tribunale ha ignorato la volontà espressa dalla minore che ha manifestato in più occasioni la propria contrarietà al trasferimento, e ha CP_2
omesso di considerare le condizioni di salute del minore (affetto da ritardo CP_3
globale dello sviluppo, doc. 3 fascicolo primo grado), per il quale era stato consigliato il mantenimento dell'ambiente scolastico e familiare di riferimento. Secondo la tesi difensiva, la decisione impugnata si pone quindi in contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto alla bigenitorialità è un diritto fondamentale del minore, che deve essere garantito anche attraverso una concreta possibilità di frequentazione e relazione con entrambi i genitori.
L'appellante lamenta inoltre l'inadeguatezza delle modalità di frequentazione tra i minori e il padre non collocatario. In particolare, contesta che il Tribunale di Varese, pur prendendo atto della distanza geografica tra le residenze dei genitori, non abbia adottato alcuna misura idonea a garantire un'effettiva attuazione del diritto alla bigenitorialità. La previsione di un fine settimana al mese, trenta giorni estivi, una settimana natalizia e qualche giorno pasquale, per un totale stimato di circa 75 giornate annue, è ritenuta del tutto insufficiente rispetto al parametro ordinario di 146 giornate annue che caratterizza una frequentazione equilibrata. Ulteriormente evidenzia che le videochiamate, indicate come strumento di mantenimento del rapporto, non possono costituire un'alternativa valida alla presenza fisica, soprattutto in considerazione del fatto che la madre impedisce alla figlia di avere un proprio telefono e controlla le conversazioni, mentre CP_2
, a causa della sua disabilità, non riesce a mantenere l'attenzione durante le CP_3
chiamate. Si sottolinea, altresì, che la previsione di una “prelazione” del padre sui cosiddetti “ponti” è vaga e difficilmente attuabile, e che l'intero impianto motivazionale del Tribunale si limita a riproporre le argomentazioni già espresse nei provvedimenti temporanei, senza alcuna valutazione critica o approfondita. L'appellante propone, in via subordinata, che, qualora dovesse essere confermata la permanenza dei minori in Puglia, venga almeno disposta una permanenza estiva di due mesi consecutivi presso il padre, al
19 fine di riequilibrare il tempo di frequentazione e garantire un minimo di continuità relazionale.
5) Il mantenimento.
L'appellante si duole che il Tribunale di Varese abbia disposto l'attribuzione integrale degli assegni familiari svizzeri alla madre, sul presupposto che essa sia il genitore collocatario, senza considerare che l'affidamento è stato disposto in favore dell'Ente e ritiene, pertanto, che la ripartizione degli assegni avrebbe dovuto avvenire in misura paritaria tra i genitori. Inoltre, evidenzia che la sig.ra non ha prodotto alcuna CP_1
documentazione attestante la propria situazione reddituale e lavorativa per l'anno 2024, né ha dimostrato di essere effettivamente in congedo parentale. L'appellante sottolinea, altresì, che egli sostiene spese mensili fisse per un importo pari a 2.493,37 euro, a fronte di un reddito netto mensile di circa 4.500 CHF, e che incontra difficoltà nel far fronte agli impegni finanziari assunti. In tale contesto, la previsione di un contributo economico unilaterale a suo carico, senza alcuna partecipazione della madre, si traduce in una violazione del principio di proporzionalità. In via subordinata, l'appellante propone che, qualora venga confermato il collocamento presso la madre in Puglia, gli assegni familiari svizzeri, pari ad euro 500 mensili per figlio, vengano destinati alla copertura delle spese di viaggio per garantire la frequentazione dei minori con il padre, mediante l'acquisto dei biglietti aerei da Brindisi a Malpensa.
6) Sul capo relativo all'ammonimento della Sig.r . CP_1
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto dell'istanza di ammonimento nei confronti della sig.ra evidenziando che il Tribunale si è CP_1
giustificato con un generico riferimento al contesto di tensione tra le parti, senza valutare la reale incidenza delle condotte contestate. In particolare, la difesa lamenta che il
Tribunale ha sottovalutato la gravità delle condotte della resistente, nonostante la documentazione prodotta dimostri che la stessa ha trasferito la residenza dei figli in
Puglia senza darne comunicazione formale al padre entro il termine previsto dall'art. 20 337, comma 2, c.c., violando un preciso obbligo giuridico. Per il difensore il Tribunale avrebbe confuso il trasferimento materiale con il cambio di residenza anagrafica, che richiede una comunicazione formale e tempestiva. L'appellante afferma di aver documentato che la sig.ra aveva dichiarato il falso per richiedere nuovi documenti CP_1
di identità per i minori con l'intento di escludere il padre dall'esercizio dei suoi diritti genitoriali, condotta che il Tribunale ha ritenuto irrilevante, trascurando la portata della falsità ideologica. Evidenzia, infine, che la resistente ha trasmesso moduli già compilati al padre, escludendolo da ogni decisione, e ha presentato una denuncia infondata per un presunto rischio di fuga in Marocco, con l'unico scopo di ostacolare il rapporto padre- figli.
7) sulle spese, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
L'appellante contesta la liquidazione del compenso dell'ausiliario psicologico incaricato dell'audizione della minore che è stato posto integralmente a carico del CP_2
ricorrente, nonostante l'attività sia stata disposta solo a seguito dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello. Sostiene, pertanto, che l'attività istruttoria sia stata resa possibile esclusivamente per effetto dell'iniziativa dell'appellante, che è risultato vittorioso in sede di reclamo. Inoltre, l'appellante contesta la ripartizione delle spese relative alla figura del curatore speciale dei minori, che è stata posta per tre quarti a suo carico nonostante il ricorrente sia risultato vittorioso nel procedimento cautelare e nel primo reclamo, a cui ha fatto seguito l'audizione della minore rispetto alla quale il curatore si era opposto. Inoltre, evidenzia che la pretesa economica avanzata dalla sig.ra
è stata rigettata ed accolta la determinazione proposta dal sig. . CP_1 Pt_1
8) Sulla richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'appellante ha rappresentato una situazione di pregiudizio grave e irreparabile per i minori a seguito del trasferimento in Puglia disposto dal Tribunale di Varese. In particolare, espone che la minore ha manifestato in più occasioni, anche in sede CP_2
di audizione, una ferma opposizione al trasferimento, esprimendo disagio e sofferenza,
21 al punto da dichiarare che avrebbe preferito fuggire o compiere gesti autolesivi pur di non allontanarsi dal padre. Tali dichiarazioni troverebbero riscontro in un quadro clinico che evidenzia un disturbo alimentare insorto successivamente al trasferimento.
Anche per quanto riguarda il minore , affetto da disabilità certificata, l'appellante CP_3
segnala un peggioramento delle condizioni cognitive e relazionali, documentato da una relazione medica (doc. 3) che evidenzia un aumento dei tempi di risposta e una carenza di stimoli nell'ambiente materno. Alla luce di tali elementi, l'appellante chiede che la
Corte d'Appello, in via provvisoria e urgente, disponga il rientro dei minori presso l'abitazione paterna in VE LL, in attesa dell'espletamento della necessaria attività istruttoria, e in particolare della CTU sul nucleo familiare.
16. Con provvedimento depositato in data 24.07.2025 il Presidente di sezione ha rimesso l'esame dell'istanza ex artt. 473bis.15 e 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 04.09.2025, assegnando termini al ricorrente per la notifica entro il 31.07.2025, e alla resistente per la costituzione almeno 30 giorni prima della data di udienza fissata.
17. In data 25.07.2025 la difesa di parte appellante ha depositato la sentenza della Corte di
Cassazione, emessa il 27.05.2025, nel giudizio R.G. 22616/24, con la quale la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenze di interesse, “essendo stato il provvedimento interinale in questa sede impugnato sostituito dalla statuizione definitiva”. Dalla lettura della sentenza si evince che la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla valutazione della fondatezza del ricorso ai fini delle statuizioni sulle spese del giudizio, ritenendo che sia il reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello, sia il ricorso per Cassazione erano ammissibili. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere inammissibile il reclamo, poiché il provvedimento impugnato introduceva una modifica sostanziale della situazione familiare, incidendo in modo significativo sul diritto alla bigenitorialità e sulla relazione tra il padre e i figli. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che l'art. 473bis.24 c.p.c. consente il reclamo avverso provvedimenti temporanei e urgenti che comportino
22 modifiche incisive dell'affidamento o del collocamento dei minori, anche se adottati in corso di causa, in quanto tali provvedimenti possono incidere in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, compromettendo la possibilità di recuperare la quotidianità perduta. La Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza (Cass. n.
1486/2024), secondo cui il reclamo è ammissibile quando il provvedimento incide in modo peggiorativo sulla relazione tra genitore e figli, trasformandola in senso restrittivo e limitativo. La Cassazione ha, inoltre sottolineato che il reclamo era stato proposto proprio per contestare la compressione del rapporto genitoriale e che il ricorrente aveva sin dall'origine chiesto il collocamento dei minori presso di sé, lamentando l'omessa considerazione dello stato di salute del figlio minore e della volontà contraria CP_3
della figlia dotata di discernimento. Pertanto, ha ritenuto che la Corte d'Appello CP_2
avrebbe dovuto esaminare nel merito il reclamo, anziché dichiararlo inammissibile. In conclusione, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando fondata la censura relativa all'erronea declaratoria di inammissibilità del reclamo, e ha disposto la condanna dei controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, applicando il principio della soccombenza virtuale.
18. Con istanza depositata il 29.07.2025 la difesa della sig.ra ha chiesto di rivedere i Pt_3
termini processuali per il deposito delle proprie difese lamentando che il termine concesso per la costituzione in giudizio, pari a 33 giorni dalla notifica del provvedimento presidenziale del 24 luglio 2025, sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 473bis.31
c.p.c., che impone un termine non inferiore a 90 giorni tra la notifica e la data dell'udienza, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Tale termine, secondo l'istante, è particolarmente inadeguato in considerazione della complessità e della corposità dell'atto di appello, che contiene anche un'istanza ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., avente contenuto sostanzialmente coincidente con il merito della controversia, atteso che la resistente e i figli risiedono in Puglia da un anno e lì conducono la loro vita quotidiana, compresa la frequenza scolastica.
23 19. Con provvedimento del 29.07.2025 il Presidente della sezione feriale ha confermato l'udienza del 04.09.2025 per l'esame della sola domanda relativa all'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., riservandosi al termine della suddetta udienza l'individuazione di una data per la trattazione del merito e concessione di eventuale termine per la costituzione ai sensi dell'art. 473bis.32 c.p.c.
20. In data 21.08.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di
AG dalla quale si evince che i minori sono ben integrati nel nuovo contesto di vita e appaiono adeguatamente supportati dalla rete familiare materna, che rappresenta un valido rapporto affettivo e supportivo per gli stessi.
21. Con atto di costituzione depositato in data 02.09.2025, ha resistito al CP_1
gravame e ha dedotto:
I. Sull'istanza ex art 473 bis n. 15 c.p.c. in sede di giudizio di appello
Secondo l'appellata, l'istanza sarebbe strumentale in quanto volta ad anticipare surrettiziamente decisioni di merito senza le necessarie garanzie processuali e priva dei presupposti normativi previsti dalla riforma Cartabia, non sussistendo sopravvenienze urgenti, gravi e irreparabili tali da giustificare l'adozione di provvedimenti indifferibili, che impongano la modificazione del collocamento dei minori, i quali si trovano in Puglia da più di un anno. Sostiene l'appellata che la richiesta di revoca del trasferimento non è supportata da alcun elemento istruttorio idoneo a dimostrare un pregiudizio concreto, mentre al contrario emergono dati oggettivi che attestano il benessere dei minori nel nuovo contesto. La relazione del Servizio Sociale di AG del 12 agosto 2025, invero, conferma l'integrazione scolastica, relazionale e terapeutica dei figli, evidenziando un ambiente familiare equilibrato e privo di criticità. Inoltre, la madre ha reperito un'abitazione idonea e dispone di un contratto di lavoro pubblico che le garantisce stabilità economica e possibilità di congedo parentale. La difesa ha, inoltre, evidenziato come l'eventuale trasferimento dei minori presso il padre comporterebbe un grave nocumento, interrompendo il percorso educativo e terapeutico avviato, in assenza di un
24 progetto genitoriale concreto da parte del ricorrente, il quale risulta assente dalla quotidianità dei figli e privo di una rete familiare di supporto. Inoltre, il padre ha manifestato un atteggiamento ostativo e rivendicativo, opponendosi a iniziative terapeutiche e educative, e non ha fornito alcuna garanzia abitativa, avendo posto in vendita la casa familiare. In conclusione, la difesa ha qualificato l'istanza ex art. 473 bis n.
15 c.p.c. come elusiva delle garanzie del giusto processo e priva di fondamento, e ne ha chiesto il rigetto.
II. Sul primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art 132 c.p.c. motivazione per relazione, nullità della sentenza
La difesa di contesta l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 132 CP_1
c.p.c., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Varese sia pienamente motivata e conforme ai requisiti di legge. In particolare, ha rilevato che il Tribunale ha richiamato, in modo non meramente formale ma sostanziale, la propria precedente ordinanza del 4 aprile 2024, ampiamente motivata e argomentata, con la quale era già stato autorizzato il trasferimento della madre con i figli in Puglia. La difesa sottolinea che tale richiamo non costituisce una motivazione per relationem in senso tecnico, bensì un riferimento a un provvedimento istruttorio interno al medesimo giudizio, che ha costituito parte integrante del percorso decisionale. Inoltre, l'appellata contesta l'interpretazione dell'appellante secondo cui la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 23 agosto
2024, avrebbe emesso una pronuncia meramente processuale. Al contrario, la Corte ha espressamente affermato che il provvedimento impugnato era “motivato con particolare scrupolo e adesione alle risultanze istruttorie”, confermandone così la validità anche nel merito. Pertanto, la doglianza dell'appellante, in tesi difensiva, risulta strumentale e infondata, non essendo ravvisabile alcuna nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.
25 III. Sul secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art 472 n.
27 c.p.c. in relazione all'art 132 c.p.c. nonchè dell'art. 115 c.p.c. e dell'art 111 Cost e art 6 Cedu
La difesa sostiene che le doglianze dell'appellante siano infondate avendo il Tribunale correttamente ritenuto superflua la nomina di una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti erano già ampie, dettagliate e sufficientemente istruttorie, tali da delineare un quadro completo e univoco della situazione familiare e delle condizioni dei minori. Inoltre, la decisione del Tribunale di non disporre una CTU è stata motivata anche in considerazione dell'interesse dei minori a una definizione tempestiva della loro prospettiva abitativa, evitando ulteriori ritardi che avrebbero potuto generare disorientamento e instabilità. La difesa respinge anche la doglianza relativa alla mancata concessione di termini per il deposito di memorie, sottolineando che si tratta di una mera facoltà e che le parti hanno avuto ampio spazio per esporre le proprie osservazioni nei successivi scritti difensivi.
IV. Sul terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli art. 115, 116
c.p.c. travisamento delle prove, nonché dell'art 333 c.c.
Parte appellata rileva che la sentenza del Tribunale di Varese è immune da censure sotto tali profili. In particolare, evidenzia come il Tribunale abbia correttamente valutato le prove acquisite nel corso del giudizio, senza alcun travisamento, e abbia fondato la propria decisione su un quadro istruttorio completo e coerente. La difesa ha rimarcato che, inizialmente, la madre era affidataria esclusiva dei minori in virtù di un accordo condiviso tra i genitori, formalizzato mediante negoziazione assistita. Successivamente, a fronte dell'evolversi del conflitto genitoriale e delle condotte ostative del padre rispetto a decisioni rilevanti per i figli, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre l'affidamento all'Ente territoriale, in via temporanea, al fine di garantire una gestione imparziale e orientata all'interesse dei minori. Afferma, quindi, il difensore che la decisione del
Tribunale è stata adottata dopo un'attenta valutazione delle dinamiche relazionali tra i
26 genitori, evidenziando come il conflitto avesse raggiunto un livello tale da impedire un agire genitoriale coordinato. Tale valutazione è stata supportata anche dalle relazioni dei
Servizi Sociali, che hanno confermato la necessità di un intervento istituzionale per tutelare i minori. In merito al collocamento, la difesa evidenzia l'incoerenza delle doglianze del padre, il quale aveva inizialmente acconsentito al trasferimento dei figli presso l'abitazione dei nonni materni, salvo poi contestare tale soluzione una volta che essa è stata attuata. Il Tribunale ha ritenuto tale collocazione adeguata, come confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali, e ha motivato la propria decisione in modo puntuale e conforme ai principi di diritto e al superiore interesse dei minori.
V. Sul quarto motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art 337 ter
c.c. dell'art. 8 Cedu e comunque del principio della bigenitorialità ex art 155 c.c. nonché dell'art. 2730 c.c., carenza ed illogicità della motivazione e Sulla violazione al diritto alla bigenitorialità in punto frequentazioni del genitore non collocatario
La difesa ha evidenziato che il principio della bigenitorialità no n implica una paritetica ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, ma una partecipazione effettiva e responsabile di entrambi i genitori al progetto educativo e di crescita dei figli. In tal senso, il Tribunale ha correttamente individuato un assetto che garantisce ai minori stabilità, continuità e protezione, in conformità con l'art. 337-ter c.c.
e con la giurisprudenza di legittimità, che consente al Giudice di merito di discostarsi dalla frequentazione paritetica qualora ciò sia funzionale al benessere dei minori. In merito alle frequentazioni del genitore non collocatario, la difesa respinge le doglianze dell'appellante, evidenziando che il Tribunale ha regolamentato in modo ampio e articolato il diritto di visita paterno, garantendo al padre la possibilità di esercitare pienamente la propria responsabilità genitoriale durante i periodi di permanenza dei figli con lui, nonché di partecipare alle decisioni rilevanti. La presunta carenza o illogicità della motivazione è, in tesi difensiva, insussistente, essendo la decisione fondata su un'analisi
27 approfondita delle condizioni familiari e sull'interesse superiore dei minori. Quanto alla posizione di la difesa sottolinea come la minore sia stata pesantemente coinvolta CP_2
nel conflitto genitoriale, in particolare dal padre, e come tale coinvolgimento abbia generato in lei un conflitto di lealtà, compromettendo la genuinità delle sue manifestazioni di volontà. Per quanto riguarda OP, la difesa ha documentato come il minore, affetto da ritardo globale dello sviluppo, abbia trovato nel contesto materno pugliese un ambiente stabile, terapeutico e favorevole al suo sviluppo. Il padre, al contrario, ha ostacolato l'avvio delle terapie necessarie, rifiutandosi di firmare i moduli per principio, e non ha mai mostrato un coinvolgimento attivo nella gestione delle esigenze sanitarie ed educative del figlio.
VI. Sul V motivo di appello: il mantenimento
La resistente contesta quanto ex adverso affermato evidenziando di aver documentato la propria condizione reddituale, risultando titolare di un contratto di lavoro come collaboratrice scolastica inserita nella graduatoria ATA, con prospettiva di stabilizzazione nel ruolo. Il suo reddito è significativamente inferiore rispetto a quello del padre, che percepisce circa 5.000 euro mensili, mentre il reddito della madre si attesta su una media di 1.000/1.300 euro. Tale disparità giustifica l'attribuzione in via esclusiva alla madre degli assegni familiari svizzeri e dell'assegno unico, nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. inoltre, per la difesa, sarebbero irrilevanti gli impegni di spesa asseriti dal ricorrente per € 2.463,37, non essendo stati documentati.
VII. Sul XI motivo di appello: sul capo relativo all'ammonimento della signora
CP_1
L'appellata ha rilevato che le doglianze sollevate dal padre risultano infondate poiché il
Tribunale ha valutato le condotte contestate dal padre – tra cui l'emissione di documenti di identità non validi per l'espatrio e il trasferimento della residenza dei minori – ritenendole non idonee a integrare una violazione tale da giustificare un ammonimento, posto che tali questioni esulano dalla cognizione del giudice della famiglia e rientrano
28 nella competenza del giudice tutelare, soprattutto in relazione al consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che le parti, in sede di accordi separativi, avevano convenuto di non portare i figli all'estero fino al compimento del quattordicesimo anno di età, rendendo quindi irrilevante la questione sollevata dal padre. Quanto alla mancata comunicazione formale del trasferimento della residenza, la difesa ha evidenziato come tale adempimento fosse una conseguenza necessaria e automatica dell'autorizzazione al trasferimento disposta dal Tribunale, al fine di consentire ai minori l'accesso ai servizi territoriali (scuola, sanità, assistenza).
VIII. Sul settimo motivo di appello: sulle spese di lite, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Infine, la difesa sostiene che il Tribunale ha correttamente motivato la propria decisione di porre a carico del padre la refusione della metà delle spese processuali, sul rilievo che la maggior parte delle domande proposte dal ricorrente non sono state accolte, sia nel giudizio principale sia nei sub-procedimenti da lui instaurati. Inoltre, la difesa ha evidenziato che controparte non è risultato, come invece sostiene, vittorioso in occasione del primo reclamo svolte avanti la Corte d'Appello di Milano concluso con ordinanza di data 4.06.2024, che in realtà non ha in alcun modo riformato il provvedimento impugnato ma ne ha esclusivamente sospeso l'efficacia.
22. Con atto di costituzione depositato in data 02.09.2025 il curatore speciale dei minori,
Avv. Omar Salmoiraghi, si è opposto all'accoglimento delle domande formulate dall'appellante.
23. All'udienza del 14 ottobre 2025, viste le note di trattazione scritta ex art.127ter c.p.c.
(depositate in data 7.09.2025 quanto al Curatore speciale dei minori che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione, depositate in data
8.09.2025 per la difesa di parte appellata che ha insistito per il rigetto dell'appello e CP_1
dell'istanza ex art.473 bis. n.15 c.p.c., depositate in data 8.09.2025 per a difesa di parte che ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei precedenti scritti Pt_1
29 difensivi, ivi compresa l'istanza finalizzata ad ottenere provvedimenti temporanei ed urgenti che dispongano il rientro immediato dei minori in VE ed invocando le determinazioni dell'ordinanza della Corte d'Appello del 4 giugno 2024 e della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 luglio 2025, in merito alla tutela del diritto alla bigenitorialità e all'importanza di un approfondimento istruttorio, anche mediante CTU) ed acquisito il parere del P.G. in data 13 ottobre 2025 (che ha chiesto il rigetto), la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
La sentenza impugnata va integralmente confermata per le ragioni di seguito espresse.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'appellante, ritenendo la Corte che il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande avanzate dalle parti.
In particolare, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, l'ordinanza della Corte
d'Appello del 4 giugno 2024 e la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 luglio
2025, non impongono l'approfondimento istruttorio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica sul nucleo familiare. La Suprema Corte, in specie, si limita ad evidenziare che il reclamo era ammissibile (diversamente da come valutato dalla Corte di
Appello) anche alla stregua della doglianza afferente il mancato espletamento di CTU (cfr. pag. 15, sentenza Cass. ud. 17 maggio 2025). Osserva, inoltre, la Corte che non emergono elementi per non ritenere che entrambi genitori non abbiano buone capacità educative e relazionali, così come rassicuranti sono le risultanze dell'osservazione dei Servizi Sociali, da
30 ultimo con la relazione 21 agosto 2025 (V. infra): di talché, la CTU invocata appare superflua ed avrebbe mero carattere esplorativo.
Ancora preliminarmente, l'istanza cautelare resta assorbita dalla trattazione nel merito della controversia.
Nel merito
Sulla domanda di ammonimento
La domanda è infondata.
Osserva la Corte che, con riguardo alla mancata comunicazione formale del trasferimento della residenza in Puglia da parte della ciò trova origine nell'autorizzazione al CP_1
trasferimento disposta dal Tribunale, al fine di consentire ai minori l'accesso ai servizi territoriali (scuola, sanità, assistenza). Ed invero, il Giudice, con ordinanza emessa in data
26.7.2024, a definizione del procedimento ex art. 473bis.23 c.p.c., ha confermato l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale presso la madre ed ha espressamente autorizzato il trasferimento dei minori in Puglia. Non vi è stata alcuna manovra strumentale della madre, la quale ha semplicemente dato attuazione al provvedimento del 26.7.2024 con cui il Tribunale ha stabilito il cambio di residenza.
Pertanto, la doglianza è priva di pregio.
Sull'affidamento e sul collocamento dei minori
Occorre tenere presente che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che può prodursi una lesione a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, quando le statuizioni sull'affidamento, ma anche le modalità di visita e di frequentazione del figlio minore, risultino a tal punto limitative, ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella
31 vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, tenuti a cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 332 del 05/01/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza, n. 32013 del 17/11/2023;
Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019). In effetti, la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso (v. in motivazione Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente — salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione — non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti)
32 poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa (v. in motivazione Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024).
Orbene, nella fattispecie, ritiene la Corte che l'attuale modulazione che prevede l'affido di e all'Ente e la collocazione presso la madre a AG (Bridisi) come CP_2 CP_3
disposto dal Tribunale sia maggiormente rispondente all'interesse di essi e : CP_2 CP_3
ciò sia per mantenere stabilità nelle loro abitudini di vita come risulta dalla più aggiornata relazione dei Servizi sociali di seguito richiamata (che attesta che i programmi di supporto e sostegno fin qui svolti si stanno rivelando efficaci); sia a fronte della persistente conflittualità genitoriale.
Più in dettaglio, in data 21.08.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale di AG dalla quale si evince che i minori sono ben integrati nel nuovo contesto di vita e appaiono adeguatamente supportati dalla rete familiare materna, che rappresenta un valido rapporto affettivo e supportivo per gli stessi. In particolare, si rileva che:
- i minori vivono con la madre, presso l'abitazione dei nonni materni, CP_1
con previsione di trasferimento in un nuovo appartamento locato dalla madre per fine settembre. La madre è impiegata come collaboratrice scolastica con contratto a termine, in attesa di possibile stabilizzazione, e usufruisce del congedo straordinario ex L. 104/92 per assistere i figli.
- ha concluso con successo il primo anno della scuola secondaria di primo CP_2
grado, mostrando buone competenze scolastiche e relazionali. Dal mese di febbraio
2025 è seguita da un servizio di supporto psicologico che ha evidenziato una significativa vulnerabilità emotiva, riconducibile alla prolungata conflittualità tra i genitori. La minore ha manifestato difficoltà nella gestione delle relazioni familiari, con episodi di stress, insicurezza e tensioni legate alla percezione di dover compiacere entrambi i genitori. Nonostante ciò, sono stati rilevati progressi nella gestione emotiva e relazionale, con miglioramenti nel rapporto con la madre e una
33 crescente capacità di esprimere le proprie emozioni. La scelta dell'attività sportiva
(boxe) per il periodo estivo ha rappresentato un momento critico, vissuto come potenziale fonte di conflitto familiare, ma ha anche evidenziato il desiderio della minore di affermare la propria identità.
- , riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, ha frequentato CP_3
la terza classe presso la scuola dell'infanzia, usufruendo dell'insegnante di sostegno, del servizio di integrazione scolastica e del servizio mensa. ha raggiunto in CP_3
modo graduale maggiore consapevolezza di sé e degli altri, delle sue emozioni e dei suoi bisogni;
la relazione con i pari è migliorata;
il lavoro in piccolo gruppo ha favorito sia la concentrazione, l'attenzione ma anche la socializzazione;
non mette in atto in modo così frequente comportamenti oppositivi e non si oppone alla possibilità di superare il momento critico attraverso il dialogo con l'adulto; la sua capacità ad affrontare i compiti è migliorata.
L'Ente affidatario ha, tuttavia, segnalato la difficoltà nel definire una calendarizzazione condivisa delle trasferte (il riparto dei costi tra i genitori è già normato in prime cure), per motivi riguardanti principalmente l'organizzazione pratica degli spostamenti e i costi economici associati, difficoltà che appare riconducibile all'elevata persistente conflittualità della coppia genitoriale, condizione che appare ormai cristallizzata. Invero, il rapporto tra i genitori risulta segnato da una reciproca diffidenza, che compromette la fiducia e la collaborazione necessaria per una gestione condivisa e serena. A parere degli operatori, tale conflittualità ha ripercussioni negative sul benessere emotivo dei minori, che risultano
“triangolati” e coinvolti in dinamiche non adeguate alla loro età, col rischio di sviluppare insicurezza, ansia e senso di colpa. Inoltre, il percorso di supporto risulta ulteriormente difficile a causa della sfiducia manifestata dalla figura paterna nei confronti del Servizio
Sociale.
Pertanto, la Corte conferma l'affido all'Ente dei minori come articolato in prime cure in esito alla persistente conflittualità fra i genitori: come acutamente osservato dal curatore
34 speciale dei minori, fonte di sofferenza per i minori è la gestione del conflitto fra i genitori incapaci di coordinarsi per l'esercizio del diritto di visita. Per tale ragione, appare auspicabile che aderiscano ad un percorso di mediazione familiare.
Quanto al collocamento presso la madre dei minori, la Corte osserva che non vi è ragione per distanziarsi da quanto disposto in prime cure tenuto conto, in primo luogo, che i minori hanno sempre vissuto con la madre e che essa che si è occupata in modo esclusivo e CP_1
continuativo delle loro esigenze, anche in presenza di fragilità psicologiche e psichiatriche, in particolare per . CP_3
In secondo luogo, considerato che le relazioni dei Servizi Sociali di AG e di VE
LL confermano l'idoneità del contesto familiare materno, l'integrazione scolastica e sociale dei minori, la garanzia di contatti regolari con il padre che, giova ricordarlo, nell'accordo di negoziazione da esso sottoscritto in data 20.03.2023 aveva aderito alla condizione della collocazione dei figli minori alla madre “in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine”.
In terzo luogo, sarebbe comunque inopportuno e comprometterebbe la stabilità raggiunta
(così da non corrisponderebbe all'interesse dei minori) un cambio di collocamento dei medesimi: tanto più se si considera che il collocamento presso il padre nella casa coniugale sarebbe con la nuova compagna di questi, pur se i due minori ivi hanno sempre vissuto con la madre. e verrebbero, poi, sradicati dal loro attuale contesto ove risultano CP_2 CP_3
ben inseriti e sono adeguatamente seguiti dalla madre, risultata sempre idonea e adeguata.
In definitiva, il trasferimento in Puglia dei minori si è dimostrato soluzione maggiormente tutelante per i minori stessi e, allo stesso tempo, non pregiudica -a giudizio della Corte- il diritto alla bigenitorialità dei minori e del padre. I Servizi si attiveranno ulteriormente per proporre un percorso di mediazione familiare onde risolvere/attenuare la persistente conflittualità fra i genitori già sopra menzionata.
Sul contributo al mantenimento dei figli
35 A tale riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839
v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024,
n.23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle
“attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai 12 anni e, con l'aumento dell'età CP_2
anagrafica, ne aumentano le necessità.
36 In secondo luogo, occorre valutare comparativamente le risorse economiche1 a disposizione delle parti. In proposito, si rileva che risulta pienamente giustificata la quantificazione del contributo in euro 300,00 mensili per ciascun figlio così come motivatamente effettuata dal
Tribunale, il quale ha fondato la propria valutazione sulla comparazione reddituale e 1 Situazione economica parte Pt_1
Lavora in Svizzera. Questi i redditi risultanti dalla documentazione prodotta. anno di riferimento reddito netto CHF netto mensile
2019 58938 4911,50
2020 62653 5221,08
2021 62321 5193,42
2022 63155 5262,92
2024 57301,85 4775,15 Sostiene le seguenti spese:
• rata del mutuo relativo all'immobile di sua proprietà a VE LL di euro 1.012,00 mensili,
• finanziamento “Findomestic” del giugno 2022 per l'acquisto dell'autovettura di euro 558 mensili per 72 mesi,
• finanziamento “Agos” contratto in data 1.12.2021 di euro 254,37 mensili per 48 rate,
• ulteriore prestito presso una banca svizzera, con rata di 669,00 Chf mensili in scadenza a dicembre 2028.
Situazione economica parte CP_1 Questi i redditi dichiarati in ba documentazione prodotta.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
PF 2023 (redditi
€ 10.397,00 € 720,00 € 128,00 € 0,00 € 9.549,00 € 795,75 2022)
730 2022- redditi 2021 € 10.521,00 963,00 € 129,00 € € 0,00 € 9.429,00 € 785,75
Attualmente risulta assunta come collaboratrice scolastica con contratto a tempo determinato sino al 31.08.2026, con sede del lavoro a Gemonio (VA) (doc. 22), ma ha prodotto un contratto di locazione, con rata mensile di euro 430,00 per un immobile sito a AG, sottoscritto il 27.08.2025 (doc. 20). Tale circostanza è stata rilevata dall'appellante.
37 patrimoniale tra le parti, che ha restituito un quadro di rilevante divario reddituale e patrimoniale dell' rispetto alla In tal senso, il contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1
della prole assume una finalità di garantire che i minori possano godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio presso ciascuno dei genitori.
Quanto al riparto dei costi tra i genitori per le trasferte è già normato in prime cure secondo i medesimi criteri e viene confermato dalla Corte.
Spese ausiliario
L'appellante ha contestato la liquidazione del compenso dell'ausiliario psicologico incaricato dell'audizione della minore per essere stato posto integralmente a carico del CP_2
ricorrente.
Reputa la Corte corretta la statuizione resa in prime alla luce dell'esito complessivo della lite e della relativa richiesta istruttoria promanante dal solo (cfr. ricorso dep. 10.12.2023, Pt_1
pag. 10).
Conclusioni
L'appello non può essere accolto e la sentenza di primo grado viene integralmente confermata.
Spese del grado di appello
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore indeterminato della controversia, all'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria non svolta in appello.
Quanto ai compensi del curatore speciale (non risulta che sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), parimenti liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri medi di
38 cui al D.M. 55/2014 in relazione al valore indeterminato della controversia ed alle posizioni sovrapponibili dei due minori, in applicazione del principio di causalità della lite, ritiene il
Collegio che i relativi compensi debbano essere posti a carico dell'appellante soccombente.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis DPR numero 11/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del grado, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre CP_1
generali (15%) ed accessori di legge;
III. condanna a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale Parte_1
dei minori avv. Omar Salmoiraghi, che si liquidano in complessivi euro 4.862,00, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
IV. dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 14 ottobre 2025
Il Presidente est.
NN RA
39
40