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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/12/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 124/2024 promossa da
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati ARATO MARCO, VARNI ELISABETTA, MORELLI CARLO e SACCHI FEDERICO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLANTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avvocato CASA FEDERICO presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliata per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE APPELLANTE – Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione:
a. riformare, in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, la sentenza n. 998/2023 resa in data 27.12.2023 dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Di Lorenzo, a definizione del giudizio sub R.G. n. 3102/2021, pubblicata e notificata in data 28.12.2023; e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado,
b. revocare e dichiarare inefficaci nei confronti della Procedura di amministrazione straordinaria cui è stata sottoposta per le ragioni di cui in atti, ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67, comma 2, l. fall., 49 D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 e 6 D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, nella L. 18.2.2004, n. 39 e successive modificazioni), i pagamenti effettuati da a favore di Parte_1 Controparte_1 in data 19.7.2018 (per USD 57.603,52) e in data 30.8.2018 (per USD 153.680,96) meglio descritti in atti, per un totale di USD 211.284,48 (corrispondenti, secondo i tassi di cambio vigenti alla data dei singoli pagamenti, ad Euro 181.171,10) o per le diverse maggiori o minori somme risultanti in corso di causa;
e, ancora per l'effetto,
c. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare alla Procedura di amministrazione straordinaria di l'importo Parte_1 di Euro 181.171,20 (corrispondente, secondo i tassi di cambio vigenti alla data dei singoli
1 pagamenti, a USD 211.284,48), ovvero la diversa maggiore o minore somma considerata di giustizia, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. In via istruttoria, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate (e non ammesse dal Tribunale di Savona), per la denegata e non creduta ipotesi in cui le stesse dovessero essere riproposte da e, per il caso in cui tali istanze istruttorie venissero Controparte_1 ammesse, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla Procedura di amministrazione straordinaria di a prova contraria sui capitoli n. 139 Parte_1
e 141 di controparte come meglio indicato nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado il 20.6.2022 (v. pp. 17 e 19 di tale memoria) e con i testi ivi menzionati. In ogni caso, con condanna di a rifondere a favore della Procedura di Controparte_1 amministrazione straordinaria di le spese, i diritti e gli onorari Parte_1 relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
PARTE APPELLATA – CP_1
“nel merito per tutte le ragioni meglio esposte negli atti causa, rigettarsi l'appello, con conseguente conferma della sentenza n. 998/2023 del Tribunale di Savona e dunque accertato e dichiarato che i pagamenti di cui chiede la revoca rientrano nell'esenzione dall'azione revocatoria ex art. Pt_1
67, comma 3, lett. a), l.fall. per l'effetto rigettarsi la domanda attorea in quanto inveritiera in fatto e infondata in diritto;
accertato e dichiarato che alla data dei pagamenti non aveva CP_1 conoscenza dello stato di insolvenza di per l'effetto rigettare la domanda attorea poiché Pt_1 carente dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 2, l.fall.; in via istruttoria, nel caso di rimessione della causa in fase istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: [si rinvia ai 142 capitoli di prova elencati alle pagine 1-10 delle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 10/12/2024]. Si indicano quali testi [si rinvia ai testi elencati a pag. 10 delle predette note]. Si chiede che il G.I. Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio del Pt_1 contratto/contratti sottoscritto tra e con riguardo al programma F35, dal Pt_1 CP_2 momento che tale documento non è – e non può essere – nella disponibilità di CP_1
Si chiede che il G.I. Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei Pt_1 mastrini contabili di dall'anno 2010 all'anno 2018 compresi riferiti al fornitore Pt_1 CP_1 con evidenza delle fatture ricevute da e dei pagamenti eseguiti da a favore di CP_1 Pt_1
CP_1 in ogni caso, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva davanti al
[...] Controparte_1
Tribunale di Savona al fine di sentir revocare, ex art. 67 comma 2 l. fall., due pagamenti – eseguiti nell'estate 2018 e complessivamente pari a USD 211.284,48 (corrispondenti a € 181.171,10) – effettuati a favore di nel semestre antecedente all'ammissione di alla CP_1 Pt_1
2 procedura di amministrazione straordinaria, avvenuta il 3/12/2018. Parte attrice, quindi, chiedeva la condanna di parte convenuta alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione dalla domanda al saldo. Si costituiva sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie, previa ammissione della prova per interpello e testi. Il Tribunale di Savona, rigettate le istanze istruttorie e le eccezioni preliminari, così decideva: «1- Dichiara che da parte attrice non è stata fornita idonea prova, ai sensi e per gli effetti di cui al comma II dell'art. 67 l. fall., che alla data dei pagamenti per cui è causa la convenuta Controparte_1 avesse effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
2- Accerta e dichiara
[...] che i pagamenti per cui è causa rientrano nel caso di esclusione della revocabilità di cui al comma III lett. A) dell'art. 67 l. fall.
3- Conseguentemente rigetta le domande di parte attrice.
4- Condanna la soccombente attrice , ut supra, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta Controparte_1 ut supra, che liquida (ex DM 147/2022) in euro 12.500,00 per onorari e competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge». Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando la violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 67, comma 2 e 3, l. fall. nonché l'erroneità delle statuizioni in punto spese.
reiterando le proprie istanze istruttorie, resisteva al gravame del quale chiedeva il CP_1 rigetto, vinte le spese del grado. Con ordinanza del 4/06/2024 il Consigliere Istruttore – dichiarate inammissibili le istanze istruttorie di in quanto relative a circostanze da provarsi documentalmente – assegnava alle parti i CP_1 termini i perentori di cui all'art. 352, comma 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., rinviando all'udienza, dapprima, del 12/02/2025 e, poi, del 5/11/2025 per la rimessione della causa in decisione. All'esito di quest'ultima udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio. 1. Sui motivi di appello
1.1 Primo motivo: erroneità della Sentenza per non aver accertato che all'atto dei CP_1
Pagamenti, era a conoscenza dello stato di insolvenza di . Violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 115 e 116 c.p.c., nonché 2729 c.c. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale di Savona non ha riconosciuto, per insufficienza di prove, la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria. Ad avviso di , la prova della scientia decoctionis in capo a è ricavabile da Pt_1 CP_1 una serie di circostanze gravi, precise e concordanti “sorrette da fatti obiettivi tali da far presumere l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza” (così, pag. 12 dell'atto d'appello). In particolare, lo stato di insolvenza emergerebbe senza ambiguità da: i) gli articoli di stampa;
ii) il cronico ritardo nei pagamenti;
iii) la corrispondenza intercorsa tra le parti;
iv) la decisione di di bloccare le forniture tra la CP_1 metà di ottobre 2017 e l'inizio del mese di marzo 2018; v) i bilanci d'esercizio di;
vi) il Pt_1 fatto che operava nello stesso settore di . CP_1 Pt_1
1.2 Secondo motivo: erroneità della Sentenza per non aver accertato che i Pagamenti non sono avvenuti nei “termini d'uso”. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 3, lett. a), l. fall. e 115 e 116 c.p.c. L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato non revocabili i pagamenti oggetto di causa, in quanto eseguiti nei “termini d'uso” di cui all'art. 67, comma 3, lett.
3 a), l. fall.. A sostegno della propria censura, rappresenta che le modalità e le tempistiche Pt_1 dei pagamenti in questione sono difformi dal solito, attesa la natura sui generis del ritardo registrato nel saldo delle fatture: “tali fatture sono state, infatti, pagate da con un ritardo di Parte_1
“soli” 12/53 giorni (circa) rispetto alla data di naturale scadenza e quindi con un ritardo ben inferiore rispetto al ritardo di mesi registrato nei precedenti esercizi (v. Prod. 29 del fascicolo di primo grado)” (sic, pag. 22 dell'atto d'appello). L'appellante, quindi, deduce che i pagamenti non sono avvenuti né nei termini originariamente pattuiti (cioè a 60 giorni dall'emissione delle fatture), né nei termini concretamente invalsi tra le parti. A quest'ultimo riguardo, precisa che la prassi di posticipare i pagamenti non è Pt_1 inquadrabile nei “termini d'uso” di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), poiché l'estensione temporale dei ritardi non era regolare, bensì variabile e fluttuante. La doglianza, infine, si conclude con la precisazione che, anche a voler considerare il ritardo una prassi consolidatasi tra le parti, la causa esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) non trova applicazione giacché i pagamenti – in ragione della unilaterale e repentina politica di rientro messa in atto da – sono avvenuti con un ritardo sui generis rispetto a quello di solito praticato CP_1 da . Pt_1
1.3 Terzo motivo: erroneità della Sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite. L'appellante, infine, censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di spese, chiedendo: in via principale, la riforma integrale della condanna alle spese di lite, quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi;
in via subordinata, la compensazione delle spese stante le novità giurisprudenziali su molti dei temi oggetto del giudizio. Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato per infondatezza del secondo motivo, il cui esame viene anticipato attesa la natura esimente dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. Al riguardo, occorre premettere:
- che a norma dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., “non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”;
- che “l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. si configura come un'eccezionale deroga alla regola generale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare” (cfr. Cass. Sez. 1, 22/06/2023, n. 17949 e Cass. Sez. 1, 07/12/2020, n. 27939, in motiv.);
- che “l'esenzione in esame (…), in quanto direttamente intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, trova esclusiva applicazione per i pagamenti aventi ad oggetto il prezzo delle “forniture” (che innervano la produzione di beni e servizi), e cioè i contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa: Cass. Sez. 1, 11/05/2023, n. 12837, in motiv.) sono immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa riferibili all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano un nesso diretto” (cfr. Cass. Sez. 1, 04/04/2024, n. 8900 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, 30/03/2025, n. 8384);
- che “il rinvio operato dall'art. 67, comma 3°, lett. a), cit. ai “termini d'uso”, ai fini dell'esenzione dei pagamenti (del prezzo dovuto per l'acquisto di) “beni e servizi” effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. Sez. 1, 18/03/2019, n. 7580; Cass. Sez. 1, 07/12/2016, n. 25162; più di recente, Cass. Sez. 1, 18/12/2023, n. 35272, in motiv.);
4 - che, in particolare, “l'espressione «termini d'uso», utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento” (così, pag. 11 Cass. Sez. 1, 07/07/2021, n. 19373, non mass.). Stante ciò, la Corte osserva:
• che i contratti stipulati con erano immediatamente espressivi dell'attività CP_1 imprenditoriale di , dal momento che avevano ad oggetto la fornitura di componenti Pt_1 essenziali per la produzione di aerei F35 nell'ambito di un progetto militare intergovernativo;
• che il ritardo nei pagamenti ha caratterizzato il rapporto tra e nel suo Pt_1 CP_1 concreto e intero svolgimento, cioè dal 2014 al 2018, incluso il c.d. “periodo sospetto”. Infatti, nonostante il contratto di fornitura prevedesse il pagamento della merce a sessanta giorni dall'emissione delle fatture, era solita saldare in ritardo gli importi dovuti a Pt_1 CP_1 come si ricava senza ambiguità dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti;
• che tollerava tacitamente il cronico ritardo nei pagamenti, atteso che tale ditta non CP_1 aveva mai invocato la risoluzione del rapporto, continuando anzi ad accettare ordini nonostante la morosità di . invero, nel corso del duraturo rapporto con , si era Pt_1 CP_1 Pt_1 limitata a inviare solleciti di pagamento e, quando il debito aumentava, aveva sì interrotto temporaneamente le forniture, ma le aveva riavviate appena i versamenti riprendevano e il debito calava;
• che, pertanto, i pagamenti oggetto di causa ricadono nel campo applicativo dell'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.: infatti, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, “pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore (adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale) volta a derogare a quella clausola e ad introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento in termini diversi e più lunghi” (cfr. pag. 6 Cass. Sez. 1, 07/07/2021, n. 19373). Non coglie dunque nel segno l'obiezione secondo cui i predetti pagamenti erano avvenuti con un ritardo inferiore alla media, poiché quel che unicamente rileva è la stabilità della prassi invalsa, cioè il reiterato, ancorché variabile, ritardo da parte di nel pagamento delle fatture emesse da Pt_1
Al riguardo appare degno di nota il richiamo al principio enunciato da Cass. Sez. 6, CP_1
20/05/2022, n. 16446, secondo cui “ove risulti l'esistenza di una stabile prassi di esecuzione (e accettazione) di pagamenti in un termine variabile (quale che sia) superiore al termine originariamente pattuito (quale che sia), non può affermarsi che la prassi in questione debba di per sé considerarsi inconciliabile con la dedotta esistenza di una nuova pattuizione d'uso” (in motivazione, pag. 4). Sul punto si vedano inoltre le motivazioni rese da Questa Corte con la sentenza del 9/10/2025, n. 583, secondo cui, in una fattispecie speculare a quella odierna, “il minor ritardo nel pagamento non si ritiene costituire elemento da cui desumere l'estraneità dei pagamenti de quibus ai termini d'uso esistenti tra le parti. Tale circostanza, al contrario, offre un elemento di conferma in ordine alla riconducibilità di tali pagamenti nei limiti della prassi da tempo in uso. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la norma di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F. è diretta a favorire la conservazione dell'impresa nella prospettiva di un'uscita dalla crisi in cui la stessa versa. Conseguentemente, la circostanza della ricorrenza di ritardi nei pagamenti, da ritenersi
5 corrispondente ad una prassi costante nel tempo nei rapporti commerciali tra le parti, deve essere valutata positivamente in ordine alla riconducibilità dei pagamenti oggetto di causa ai termini d'uso in essere tra le parti per gli effetti di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F.” (sent. cit. in motivazione,pag. 10). Il secondo motivo va quindi rigettato in quanto i pagamenti oggetto di causa sono riconducibili ai
“termini d'uso” intercorrenti tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. L'infondatezza del secondo motivo determina l'assorbimento del primo, attesa l'irrevocabilità ex lege dei pagamenti in esame. Consegue altresì l'infondatezza del terzo motivo di gravame in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, che restano per intero a carico dell'odierna appellante giacché, a differenza di quanto sostenuto da quest'ultima, la decisione non involge la soluzione di questioni di particolare rilevanza e/o novità. 2. Sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento (nel caso di specie, da € 52.001,00 a € 260.000,00):
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00= Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto. Così deciso in camera di consiglio alli 10/12/2025 Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
6
riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 124/2024 promossa da
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati ARATO MARCO, VARNI ELISABETTA, MORELLI CARLO e SACCHI FEDERICO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLANTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avvocato CASA FEDERICO presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliata per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE APPELLANTE – Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione:
a. riformare, in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, la sentenza n. 998/2023 resa in data 27.12.2023 dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Di Lorenzo, a definizione del giudizio sub R.G. n. 3102/2021, pubblicata e notificata in data 28.12.2023; e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado,
b. revocare e dichiarare inefficaci nei confronti della Procedura di amministrazione straordinaria cui è stata sottoposta per le ragioni di cui in atti, ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67, comma 2, l. fall., 49 D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 e 6 D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, nella L. 18.2.2004, n. 39 e successive modificazioni), i pagamenti effettuati da a favore di Parte_1 Controparte_1 in data 19.7.2018 (per USD 57.603,52) e in data 30.8.2018 (per USD 153.680,96) meglio descritti in atti, per un totale di USD 211.284,48 (corrispondenti, secondo i tassi di cambio vigenti alla data dei singoli pagamenti, ad Euro 181.171,10) o per le diverse maggiori o minori somme risultanti in corso di causa;
e, ancora per l'effetto,
c. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare alla Procedura di amministrazione straordinaria di l'importo Parte_1 di Euro 181.171,20 (corrispondente, secondo i tassi di cambio vigenti alla data dei singoli
1 pagamenti, a USD 211.284,48), ovvero la diversa maggiore o minore somma considerata di giustizia, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. In via istruttoria, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate (e non ammesse dal Tribunale di Savona), per la denegata e non creduta ipotesi in cui le stesse dovessero essere riproposte da e, per il caso in cui tali istanze istruttorie venissero Controparte_1 ammesse, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla Procedura di amministrazione straordinaria di a prova contraria sui capitoli n. 139 Parte_1
e 141 di controparte come meglio indicato nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado il 20.6.2022 (v. pp. 17 e 19 di tale memoria) e con i testi ivi menzionati. In ogni caso, con condanna di a rifondere a favore della Procedura di Controparte_1 amministrazione straordinaria di le spese, i diritti e gli onorari Parte_1 relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
PARTE APPELLATA – CP_1
“nel merito per tutte le ragioni meglio esposte negli atti causa, rigettarsi l'appello, con conseguente conferma della sentenza n. 998/2023 del Tribunale di Savona e dunque accertato e dichiarato che i pagamenti di cui chiede la revoca rientrano nell'esenzione dall'azione revocatoria ex art. Pt_1
67, comma 3, lett. a), l.fall. per l'effetto rigettarsi la domanda attorea in quanto inveritiera in fatto e infondata in diritto;
accertato e dichiarato che alla data dei pagamenti non aveva CP_1 conoscenza dello stato di insolvenza di per l'effetto rigettare la domanda attorea poiché Pt_1 carente dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 2, l.fall.; in via istruttoria, nel caso di rimessione della causa in fase istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: [si rinvia ai 142 capitoli di prova elencati alle pagine 1-10 delle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 10/12/2024]. Si indicano quali testi [si rinvia ai testi elencati a pag. 10 delle predette note]. Si chiede che il G.I. Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio del Pt_1 contratto/contratti sottoscritto tra e con riguardo al programma F35, dal Pt_1 CP_2 momento che tale documento non è – e non può essere – nella disponibilità di CP_1
Si chiede che il G.I. Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei Pt_1 mastrini contabili di dall'anno 2010 all'anno 2018 compresi riferiti al fornitore Pt_1 CP_1 con evidenza delle fatture ricevute da e dei pagamenti eseguiti da a favore di CP_1 Pt_1
CP_1 in ogni caso, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva davanti al
[...] Controparte_1
Tribunale di Savona al fine di sentir revocare, ex art. 67 comma 2 l. fall., due pagamenti – eseguiti nell'estate 2018 e complessivamente pari a USD 211.284,48 (corrispondenti a € 181.171,10) – effettuati a favore di nel semestre antecedente all'ammissione di alla CP_1 Pt_1
2 procedura di amministrazione straordinaria, avvenuta il 3/12/2018. Parte attrice, quindi, chiedeva la condanna di parte convenuta alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione dalla domanda al saldo. Si costituiva sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie, previa ammissione della prova per interpello e testi. Il Tribunale di Savona, rigettate le istanze istruttorie e le eccezioni preliminari, così decideva: «1- Dichiara che da parte attrice non è stata fornita idonea prova, ai sensi e per gli effetti di cui al comma II dell'art. 67 l. fall., che alla data dei pagamenti per cui è causa la convenuta Controparte_1 avesse effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
2- Accerta e dichiara
[...] che i pagamenti per cui è causa rientrano nel caso di esclusione della revocabilità di cui al comma III lett. A) dell'art. 67 l. fall.
3- Conseguentemente rigetta le domande di parte attrice.
4- Condanna la soccombente attrice , ut supra, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta Controparte_1 ut supra, che liquida (ex DM 147/2022) in euro 12.500,00 per onorari e competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge». Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando la violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 67, comma 2 e 3, l. fall. nonché l'erroneità delle statuizioni in punto spese.
reiterando le proprie istanze istruttorie, resisteva al gravame del quale chiedeva il CP_1 rigetto, vinte le spese del grado. Con ordinanza del 4/06/2024 il Consigliere Istruttore – dichiarate inammissibili le istanze istruttorie di in quanto relative a circostanze da provarsi documentalmente – assegnava alle parti i CP_1 termini i perentori di cui all'art. 352, comma 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., rinviando all'udienza, dapprima, del 12/02/2025 e, poi, del 5/11/2025 per la rimessione della causa in decisione. All'esito di quest'ultima udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio. 1. Sui motivi di appello
1.1 Primo motivo: erroneità della Sentenza per non aver accertato che all'atto dei CP_1
Pagamenti, era a conoscenza dello stato di insolvenza di . Violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 115 e 116 c.p.c., nonché 2729 c.c. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale di Savona non ha riconosciuto, per insufficienza di prove, la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria. Ad avviso di , la prova della scientia decoctionis in capo a è ricavabile da Pt_1 CP_1 una serie di circostanze gravi, precise e concordanti “sorrette da fatti obiettivi tali da far presumere l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza” (così, pag. 12 dell'atto d'appello). In particolare, lo stato di insolvenza emergerebbe senza ambiguità da: i) gli articoli di stampa;
ii) il cronico ritardo nei pagamenti;
iii) la corrispondenza intercorsa tra le parti;
iv) la decisione di di bloccare le forniture tra la CP_1 metà di ottobre 2017 e l'inizio del mese di marzo 2018; v) i bilanci d'esercizio di;
vi) il Pt_1 fatto che operava nello stesso settore di . CP_1 Pt_1
1.2 Secondo motivo: erroneità della Sentenza per non aver accertato che i Pagamenti non sono avvenuti nei “termini d'uso”. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 3, lett. a), l. fall. e 115 e 116 c.p.c. L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato non revocabili i pagamenti oggetto di causa, in quanto eseguiti nei “termini d'uso” di cui all'art. 67, comma 3, lett.
3 a), l. fall.. A sostegno della propria censura, rappresenta che le modalità e le tempistiche Pt_1 dei pagamenti in questione sono difformi dal solito, attesa la natura sui generis del ritardo registrato nel saldo delle fatture: “tali fatture sono state, infatti, pagate da con un ritardo di Parte_1
“soli” 12/53 giorni (circa) rispetto alla data di naturale scadenza e quindi con un ritardo ben inferiore rispetto al ritardo di mesi registrato nei precedenti esercizi (v. Prod. 29 del fascicolo di primo grado)” (sic, pag. 22 dell'atto d'appello). L'appellante, quindi, deduce che i pagamenti non sono avvenuti né nei termini originariamente pattuiti (cioè a 60 giorni dall'emissione delle fatture), né nei termini concretamente invalsi tra le parti. A quest'ultimo riguardo, precisa che la prassi di posticipare i pagamenti non è Pt_1 inquadrabile nei “termini d'uso” di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), poiché l'estensione temporale dei ritardi non era regolare, bensì variabile e fluttuante. La doglianza, infine, si conclude con la precisazione che, anche a voler considerare il ritardo una prassi consolidatasi tra le parti, la causa esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) non trova applicazione giacché i pagamenti – in ragione della unilaterale e repentina politica di rientro messa in atto da – sono avvenuti con un ritardo sui generis rispetto a quello di solito praticato CP_1 da . Pt_1
1.3 Terzo motivo: erroneità della Sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite. L'appellante, infine, censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di spese, chiedendo: in via principale, la riforma integrale della condanna alle spese di lite, quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi;
in via subordinata, la compensazione delle spese stante le novità giurisprudenziali su molti dei temi oggetto del giudizio. Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato per infondatezza del secondo motivo, il cui esame viene anticipato attesa la natura esimente dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. Al riguardo, occorre premettere:
- che a norma dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., “non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”;
- che “l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. si configura come un'eccezionale deroga alla regola generale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare” (cfr. Cass. Sez. 1, 22/06/2023, n. 17949 e Cass. Sez. 1, 07/12/2020, n. 27939, in motiv.);
- che “l'esenzione in esame (…), in quanto direttamente intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, trova esclusiva applicazione per i pagamenti aventi ad oggetto il prezzo delle “forniture” (che innervano la produzione di beni e servizi), e cioè i contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa: Cass. Sez. 1, 11/05/2023, n. 12837, in motiv.) sono immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa riferibili all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano un nesso diretto” (cfr. Cass. Sez. 1, 04/04/2024, n. 8900 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, 30/03/2025, n. 8384);
- che “il rinvio operato dall'art. 67, comma 3°, lett. a), cit. ai “termini d'uso”, ai fini dell'esenzione dei pagamenti (del prezzo dovuto per l'acquisto di) “beni e servizi” effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. Sez. 1, 18/03/2019, n. 7580; Cass. Sez. 1, 07/12/2016, n. 25162; più di recente, Cass. Sez. 1, 18/12/2023, n. 35272, in motiv.);
4 - che, in particolare, “l'espressione «termini d'uso», utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento” (così, pag. 11 Cass. Sez. 1, 07/07/2021, n. 19373, non mass.). Stante ciò, la Corte osserva:
• che i contratti stipulati con erano immediatamente espressivi dell'attività CP_1 imprenditoriale di , dal momento che avevano ad oggetto la fornitura di componenti Pt_1 essenziali per la produzione di aerei F35 nell'ambito di un progetto militare intergovernativo;
• che il ritardo nei pagamenti ha caratterizzato il rapporto tra e nel suo Pt_1 CP_1 concreto e intero svolgimento, cioè dal 2014 al 2018, incluso il c.d. “periodo sospetto”. Infatti, nonostante il contratto di fornitura prevedesse il pagamento della merce a sessanta giorni dall'emissione delle fatture, era solita saldare in ritardo gli importi dovuti a Pt_1 CP_1 come si ricava senza ambiguità dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti;
• che tollerava tacitamente il cronico ritardo nei pagamenti, atteso che tale ditta non CP_1 aveva mai invocato la risoluzione del rapporto, continuando anzi ad accettare ordini nonostante la morosità di . invero, nel corso del duraturo rapporto con , si era Pt_1 CP_1 Pt_1 limitata a inviare solleciti di pagamento e, quando il debito aumentava, aveva sì interrotto temporaneamente le forniture, ma le aveva riavviate appena i versamenti riprendevano e il debito calava;
• che, pertanto, i pagamenti oggetto di causa ricadono nel campo applicativo dell'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.: infatti, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, “pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore (adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale) volta a derogare a quella clausola e ad introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento in termini diversi e più lunghi” (cfr. pag. 6 Cass. Sez. 1, 07/07/2021, n. 19373). Non coglie dunque nel segno l'obiezione secondo cui i predetti pagamenti erano avvenuti con un ritardo inferiore alla media, poiché quel che unicamente rileva è la stabilità della prassi invalsa, cioè il reiterato, ancorché variabile, ritardo da parte di nel pagamento delle fatture emesse da Pt_1
Al riguardo appare degno di nota il richiamo al principio enunciato da Cass. Sez. 6, CP_1
20/05/2022, n. 16446, secondo cui “ove risulti l'esistenza di una stabile prassi di esecuzione (e accettazione) di pagamenti in un termine variabile (quale che sia) superiore al termine originariamente pattuito (quale che sia), non può affermarsi che la prassi in questione debba di per sé considerarsi inconciliabile con la dedotta esistenza di una nuova pattuizione d'uso” (in motivazione, pag. 4). Sul punto si vedano inoltre le motivazioni rese da Questa Corte con la sentenza del 9/10/2025, n. 583, secondo cui, in una fattispecie speculare a quella odierna, “il minor ritardo nel pagamento non si ritiene costituire elemento da cui desumere l'estraneità dei pagamenti de quibus ai termini d'uso esistenti tra le parti. Tale circostanza, al contrario, offre un elemento di conferma in ordine alla riconducibilità di tali pagamenti nei limiti della prassi da tempo in uso. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la norma di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F. è diretta a favorire la conservazione dell'impresa nella prospettiva di un'uscita dalla crisi in cui la stessa versa. Conseguentemente, la circostanza della ricorrenza di ritardi nei pagamenti, da ritenersi
5 corrispondente ad una prassi costante nel tempo nei rapporti commerciali tra le parti, deve essere valutata positivamente in ordine alla riconducibilità dei pagamenti oggetto di causa ai termini d'uso in essere tra le parti per gli effetti di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F.” (sent. cit. in motivazione,pag. 10). Il secondo motivo va quindi rigettato in quanto i pagamenti oggetto di causa sono riconducibili ai
“termini d'uso” intercorrenti tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. L'infondatezza del secondo motivo determina l'assorbimento del primo, attesa l'irrevocabilità ex lege dei pagamenti in esame. Consegue altresì l'infondatezza del terzo motivo di gravame in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, che restano per intero a carico dell'odierna appellante giacché, a differenza di quanto sostenuto da quest'ultima, la decisione non involge la soluzione di questioni di particolare rilevanza e/o novità. 2. Sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento (nel caso di specie, da € 52.001,00 a € 260.000,00):
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00= Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto. Così deciso in camera di consiglio alli 10/12/2025 Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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