TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5279/2021, avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
(P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
EP DO, preso il cui studio, sito in Milano al corso Magenta n.
84, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura procura generale alle liti per Notar Rep. n. 26327, Persona_1
Racc. n. 3427 del 02/2/2018, dall'Avv. Claudia Vuolo, presso il cui indirizzo
PEC elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate perl'udienza del 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto in Pt_1
giudizio l' , deducendo: che con il Controparte_1
presente giudizio essa intende ottenere il pagamento dei seguenti crediti, di cui è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione “pro soluto”, stipulati mediante scrittura privata autentica da Notaio e notificati a parte convenuta:
i: 1.486.703,16 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2, emesse dalle società indicate nel medesimo elenco;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- si precisa che alla data del 18/6/2021 gli interessi moratori ammontano ad € 35.562,09;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 843,38 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i.
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora sono già stati fatturati da mediante la “Nota Debito Interessi” che si produce sub doc. 3 e che è riepilogata nel documento che si produce sub doc. 4;
v. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
vi. € 32.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, portati dalle fatture che si producono sub docc. 5A e 5B e che sono riepilogate negli elenchi che si producono sub docc. 6A e 6B; che i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a oggetto del presente giudizio ammontano ad € 1.486.703,16 e sono portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2, emesse nei confronti dell'Ente dalle società fornitrici;
che queste fatture sono state emesse dalle società indicate nel suddetto elenco a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente, e sono state cedute dalle predette società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti, aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddette “cessioni LIR”) – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente – che si producono sub doc. 7, nonché mediante i contratti di cessione dei crediti che verranno prodotti in corso di causa;
che precisa sin d'ora che i suddetti contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi;
che in qualità di cessionaria – e, dunque, titolare – dei predetti crediti, essa è pertanto legittimata a chiedere – e con la presente domanda
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza chiede – la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 1.486.703,16; che per mero scrupolo difensivo, in via subordinata essa avanza sin d'ora domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di €
1.486.703,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in quanto l'Ente ha pacificamente usufruito dei servizi e delle forniture erogati dalle società fornitrici, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto importo di € 1.486.703,16; che essa ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 1.486.703,16, interessi anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione sopra richiamati;
che per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali;
che per quanto, invece, concerne la decorrenza, gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
che in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., essa ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi;
che per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.; che quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza citazione;
che essa è, altresì, creditrice nei confronti dell'Ente dell'importo di
€ 843,38 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 1.486.703,16 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale;
che tali interessi di mora sono già stati fatturati da mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4; che in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., essa ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto della Nota Debito che alla data di notifica del presente atto sono scaduti da oltre sei mesi;
che per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.; che quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
che in forza di quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. n.
231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, l'esponente ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 32.280,00, portato dalle fatture prodotte sub docc. 5A e 5B e riepilogate sub docc. 6A e 6B; che con riferimento alle fatture prodotte sub doc. 5A e riepilogate sub doc. 6A, si precisa inoltre che: - le società indicate nei dettagli allegati alle fatture avevano emesso nei confronti dell'Ente una serie di fatture per sorte capitale, analiticamente indicate nei medesimi dettagli, e le avevano cedute a mediante contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente,
- l'Ente non ha rispettato termine di pagamento di tali fatture,
- tale omesso rispetto del termine di pagamento e, dunque, il ritardo nel pagamento, ha determinato il diritto in capo a al pagamento
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza dell'importo di € 40,00 per ciascuna delle predette fatture ai sensi dell'art. 6
D. Lgs. n. 231/2002,
- ha, dunque, emesso nei confronti dell'Ente le fatture prodotte sub doc. 5A per i predetti importi di € 40,00 per ciascuna fattura tardivamente pagata.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 1.486.703,16 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
– scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
- si precisa che alla data del 18 giugno 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 35.562,09;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza IV. € 843,38 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VI. € 32.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub docc. 5A e
5B e riepilogate sub docc. 6A e 6B.
- IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di
[...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per:
[...]
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_1
l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di Parte_1
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1
deducendo: che la parte attrice è priva della legittimazione ad agire, non avendo essa dato prova, in relazione alle fatture indicate in citazione: a) dell'esistenza di validi ed efficaci atti di cessione di crediti;
b) della notifica di dette cessioni all' ; che l'importo richiesto non è dovuto Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza giacchè rinveniente da rapporti affetti da insanabile nullità; che l'attività negoziale delle PP.AA. e degli enti pubblici è assoggettata all'osservanza delle norme di evidenza e non può implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo per converso manifestarsi nelle forme prescritte dalla legge, tra cui l'atto iscritto “ad substantiam”; che nel caso di specie, i documenti prodotti dalla società istante, non forniscono la prova della conclusione di validi contratti tra i fornitori e l' relativi agli Parte_2
anni delle forniture, che possano supportare le richieste oggetto delle fatture azionate;
che la volontà della P.A. di obbligarsi non può desumersi per
“facta concludentia”, ma deve essere espressa nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della stessa P.A., ossia con l'osservanza della forma scritta “ad substantiam”; che nel caso in esame manca la stipula di un valido contratto
(o di validi contratti) sottoscritto dal legale rapp.te dell e le Parte_2
società danti causa della cessionaria in ordine alle forniture idoneo a regolamentare l'attività da svolgere, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;
che mancando tali documenti, ai fini di una valida conclusione del contratto, è da considerarsi irrilevante l'esistenza di eventuali ordini di acquisto, delle eventuali determine dirigenziali e comunque di accettazione delle prestazioni;
che laddove parte attrice eventualmente dia prova certa dell'esistenza di cessioni valide, efficaci ed opponibili all' , Parte_2
andrebbe in ogni caso considerato che la notifica della cessione di credito al debitore ceduto rappresenta esclusivamente una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, che non ha in sé valore di ricognizione tacita del debito, sicchè rimane onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito;
che dalla istruttoria svolta dal Servizio Economico
Finanziario dell è emerso un quadro economico differente Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza da quello palesato dall'attore; che emerge chiaramente che l'elenco fatture esibito da controparte su cui fonda la domanda creditoria è abnorme, in quanto l'attore erroneamente determina la sorta capitale inserendo fatture che: - non risultano acquisite alla contabilità aziendale;
- non risultano pervenute all' ; - risultano rifiutate dai singoli Parte_2
distretti/presidi ospedalieri destinatari delle forniture;
che ai sensi dell'art.11 comma1 del D.Lgs. n. 231/2002 il contratto deve essere concluso in una data non anteriore all'8/8/2002 affinché siano dovuti gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002; che non essendo stato prodotto alcun contratto stipulato tra la società dante causa della cessionaria e l' , Parte_2
non spettano alla società istante gli interessi moratori come richiesti nel
Decreto Ingiuntivo;
che gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 – poi- sono stati richiesti e riconosciuti dalle scadenze delle singole fatture;
che l'invio delle fatture non è atto equipollente alla formale costituzione in mora;
che difettano i requisiti per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
In virtù di quanto innanzi esposto l' Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dichiarare l tenuta al pagamento della sola Parte_2
somma accertata come dovuta, con gli interessi a decorrere dalla domanda;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
All'udienza del 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione del predetto decreto.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA DI CONDANNA DELLA
AL PAGAMENTO DEI Controparte_1
CREDITI ACQUISTATI IN FORZA DELLE CESSIONI DEL CREDITO
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza 1 – La ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere Parte_1
la condanna dell al pagamento Controparte_1
degli importi per le causali di seguito meglio indicate: corrispettivo delle fatture per la sorte capitale emesse dalle società indicate di cui si sarebbe resa cessionaria, oltre gli interessi di mora ai sensi degli articoli 2 e 5 D.Lgs.
n. 231/2002, interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati sulla sorte capitale ai sensi degli articoli 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 (in forza del richiamo a tali norme contenute nell'articolo 1284, comma 4, c.c.), nonché dell'importo di € 32.280,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
1.1. - Invero, occorre premettere che, contrariamente a quanto eccepito dall'Ente dall convenuta in ordine all'asserita carenza di Parte_2
legittimazione attiva della a causa dell'assenza di contratti di cessione dei crediti validi ed efficaci e delle notifiche di tali cessioni all
[...]
, deve rilevarsi che la parte attrice ha Controparte_1
prodotto i contratti di cessione dei crediti e le relative notificazioni all' (cfr. all.ti 7 e 8 dell'atto di Controparte_1
citazione e 16 e 17 della seconda memoria istruttoria di parte attrice).
1.2. - L convenuta ha poi eccepito la nullità dei contratti da Parte_2
cui sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione, non essendo essi stati redatti con la forma scritta “ad substantiam”.
L'eccezione è fondata e va accolta.
La giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., Sez. III, n.
20015/2025) è costante nel ritenere che l rientra nella Controparte_1
nozione di “Pubblica Amministrazione” in senso lato, considerato che la giurisprudenza amministrativa qualifica l quale Controparte_1
“organismo di diritto pubblico” (Cons. Stato 09/05/2001, n. 2609; Cons.
Stato 14/12/2004, n. 5924; Cass., SS.UU., 30/01/2008, n. 2031), ai sensi
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza dell'articolo 2, lett. b) del D.Lgs. n. 157/1995 (poi trasfuso nell'art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici e oggi nell'art. 3, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016).
Tanto comporta che i contratti cc.dd. “passivi”, che comportano, cioè,
l'esborso di denaro da parte dell , quale “Pubblica Controparte_1
Amministrazione” tenuta al rispetto dell'evidenza pubblica, sono assoggettati alla disciplina dei contratti pubblici, per cui devono essere stipulati ai sensi dell'art. 11, comma 3 (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. con modifiche nella L. 17/12/2012, n. 221), ossia mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante;
forme che non ammettono equipollenti.
I contratti della P.A. e degli Enti pubblici istituzionali non possono essere stipulati per “facta concludentia” , ai sensi dell'art. 1327 c.c., essendo la forma scritta necessaria per garantire il principio fondamentale di trasparenza dell'attività amministrativa, espressione del principio di buon andamento della P.A., e la tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Inoltre l' rientra nella nozione di “Pubblica Controparte_1
Amministrazione” in senso lato e non se ne esclude la natura di ente pubblico economico, per cui, atteso che ai contratti stipulati dagli Enti pubblici economici non si applica la rigida disciplina di cui al R.D. n.
2440/1923, artt. 16 e 17 (Cass. Civ., n. 2511/1975), ma ciò non implica affatto che i contratti dell' siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza (cfr. Cons. Stato, 12/4/2005, n. 1638), l' è comunque Controparte_1
“organismo di diritto pubblico” ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995, n. 157, art. 2, lett. b), poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26, – c.d.
“Codice dei contratti pubblici”, applicabile alla controversia in esame
“ratione temporis”, e oggi nel D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, art. 3, lett. d). Tale quell'organismo è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, che è dotato di personalità giuridica;
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (Cass. Civ.,
n. 24640/2016).
Orbene, i contratti dell' , Amministrazione aggiudicatrice Controparte_1
per l'acquisizione di prodotti farmaceutici e per le altre forniture (art. 3, co.
25, D.Lgs. n. 163/2006) sono assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, per cui essi avrebbero dovuto essere stipulati per iscritto,
a nulla rilevando che l' non abbia sollevato contestazioni Parte_2
circa le fatture relative a prestazioni che sarebbero dovute in forza di contratti da essa stipulati, e che negli ordinativi prodotti dalla parte attrice siano indicati i CIG e che si faccia riferimento ai contratti sottostanti, essendo, in presenza di specifica contestazione sul punto, indefettibile la prova dell'esistenza di validi contratti redatti per iscritto a pena di nullità da parte dell' . Controparte_1
Da tanto consegue che non sussistendo la prova della valida conclusione dei contratti da cui sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione in favore dell'odierna attrice la domanda attorea di condanna al pagamento dell'
[...]
per il pagamento dei suddetti crediti per le causali ivi indicate è Pt_2
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza infondata e va rigettata.
2. – Il rigetto della domanda proposta in via principale impone di scrutinare la domanda proposta dalla in via sussidiaria, di condanna Parte_1
dell al pagamento di un indennizzo per ingiustificato Parte_2
arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La domanda di condanna dell convenuta al pagamento di un Parte_2
indennizzo da ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.c.
Invero, questo Giudice non ignora che la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità del contratto della P.A. per mancanza della forma scritta “ad substantiam” sia stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (ord. n. 1284/2025; ord. n. 12740/2025). Infatti, la
“quaestio iuris” della qualificazione della nullità derivante dall'inosservanza della forma (pre)scritta a pena di nullità nel caso dei contratti conclusi dalla
Pubblica Amministrazione, alla stregua di nullità “strutturale” (art. 1418, co. 2, c.c.) oppure “virtuale” per contrarietà alle norme imperative (art. 1418, co. 1, c.c.) oppure all'ordine pubblico, può comportare la sussistenza oppure no del requisito dell'”actio de in rem verso” della sussidiarietà della stessa, secondo il concetto di sussidiarietà “temperata” delineato dalle
Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 33954 del 2023, che ha sancito che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è inammissibile in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Ritiene tuttavia questo Giudice che tale nullità debba considerarsi come rietrante tra quelle dovute alla violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico, atteso che si tratta di norme, quelle che impongono la forma scritta “ad validitatem actus” dei contratti conclusi dalla P.A., in particolar
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza modo quelli cc.dd. “passivi”, cioè che comportano un esborso di denaro pubblico, quali quelli che avrebbe stipulato l' , che sono Parte_2
volte a presidiare interessi generali, pubblicistici e certamente inderogabili per volontà delle parti, quali quelli costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., essendo poste a tutela sia dell'Ente, il quale deve essere in condizione di conoscere la portata ed il contenuto degli impegni che si assume (cfr. Cass. Civ., n. 20690/2016), sia della collettività, coinvolgendo l'utilizzo di risorse pubbliche, appartenenti appunto a tutti, oltre a dover consentire i controlli sull'uso di tali risorse.
Da tanto consegue che nella fattispecie in esame difetta il requisito della sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.c. dell'azione proposta e, pertanto, che la domanda di condanna per ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, considerato che la domanda attorea principale è stata rigettata e quella subordinata dichiarata inammissibile, andrebbero poste a carico della
tuttavia, stante la natura particolarmente controversa Parte_1
delle questioni trattate (validità oppure no dei contratti conclusi dalle senza forma scritta, natura della nullità dei Controparte_2
contratti della P.A. privi della forma “ad substantiam”), sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea di condanna dell Controparte_1
al pagamento delle somme;
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza 2) Dichiara inammissibile la domanda attorea di condanna dell
[...]
per ingiustificato arricchimento;
Controparte_1
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 03/11/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5279/2021 - Sentenza