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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/09/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1239/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. A. Piloni
e
AN SS (deceduto in corso di causa)
e (eredi) Parte_2 Controparte_1
rappresentati dall'avv. C. SS
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, la domanda è sufficientemente chiara e completa dei suoi elementi, consistendo evidentemente nella richiesta delle differenze retributive, maturate a fronte di un rapporto di lavoro domestico formalizzato (e retribuito) con inquadramento al livello BS del prodotto contratto collettivo (doc.8 allegato al ricorso) ed orario di 25 ore settimanali, e invece asseritamente caratterizzato dalla cura di persone «non … autosufficienti» (e quindi con mansioni riconducibili alla qualifica CS) e da un orario di 10 ore per 6 giorni alla pagina 1 di 5 settimana (« dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00»); oltre al pagamento di 13a e TFR.
2. La produzione di un (originario) conteggio redatto con riferimento ad un orario inferiore (10 ore per 5 giorni settimana) non parte potersi considerare ostativa all'accoglimento della domanda come sopra definita, laddove la sede propria della esposizione dei fatti costitutivi deve collocarsi nel ricorso, mentre il “conteggio” ha tipicamente funzione di mero calcolo (potendo solo in via eventuale assumere un ruolo meramente sussidiario e\o specificativo dei fatti costituivi) ed in tale veste può sempre essere rettificato, senza che tale rettifica (prontamente effettuata dalla ricorrente con le note del 31/1/24) possa essere considerata una (inammissibile) deduzione di nuovo “fatto” (causa petendi), o produzione di nuovo “documento”, o effettiva modifica del petitum (quantomeno laddove, come nella fattispecie, esso sia specificato indicando nelle conclusioni, oltre ad una somma determinata, anche
«quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa»: cfr Cass.
20707/18).
3. Il fatto che almeno una dei due assistiti non fosse autosufficiente non è contestato dalla difesa convenuta, la quale anzi espressamente ammette che uno dei compiti principali della lavoratrice era «accudi[re] la sig.ra moglie del Persona_1
resistente», mentre solo quest'ultimo «era invece completamente autosufficiente»
(ma, anch'egli, solo fino «a novembre 2022»).
4. L'orario di lavoro indicato in ricorso è stato pienamente confermato dal teste locatore dell'abitazione della ricorrente la quale gli è stata Testimone_1
«presentata proprio» da figlio del resistente con cui egli deve Parte_2
presumersi pertanto essere in buoni rapporti di conoscenza;
il teste, che deve quindi ritenersi pienamente attendibile, ha confermato di avere accompagnato la ricorrente al e dal lavoro, per tutta la durata del rapporto, «soprattutto quando pioveva» e quindi senza regolarità ma comunque «circa un paio di volte alla settimana, anche più volte nella stessa giornata», e dunque sia alla mattina che al pomeriggio, sempre negli pagina 2 di 5 orari indicati in ricorso.
5. Le deposizioni delle ulteriori tre testi di parte ricorrente (da presumersi, anch'esse, totalmente indifferenti) forniscono riscontro (più o meno completo, ma sostanzialmente univoco) a tale orario, e comunque confermano senz'altro che la ricorrente lavorava anche nel pomeriggio, mentre l'orario contrattuale prevedeva un impegno solo al mattino (fino alle 14 il lunedì, fino alle 13 gli altri giorni) .
6. Per contro, la difesa resistente ha indicato come testi solo i due figli (di cui uno convivente) dell'anziano convenuto, che in quanto tali si trovavano in oggettiva posizione di debole attendibilità già alla data della deposizione;
per poi assumere la veste i di parti in causa a seguito del decesso del genitore.
7. La deposizione del teste risulta inoltre generica e contraddittoria;
Controparte_1
egli prima conferma il rispetto dell'orario contrattuale «so che lavorava il lunedì dalle
9.00 alle 14.00, e dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13» sostenendo tuttavia di non aver incontrato la ricorrente quando alle 13.30 si recava quotidianamente a pranzo nella casa dei genitori (per andarsene «verso le 16.30 o 17.00»); poi, a fronte della evidente contraddizione, si corregge affermando di averla incontrata il lunedì, aggiungendo peraltro di non escludere che la lavoratrice «si aggiustasse lo ore nel senso che magari a volte ne faceva di meno la mattina e recuperasse con qualche ora nel pomeriggio».
8. Anche il teste convivente con il padre convenuto, cade in Parte_2
contraddizioni, con riferimento alle cinque giornate del dicembre 2022 in cui - come confermato anche dalla teste – quest'ultima ha affiancato nel lavoro Testimone_2
la ricorrente la quale era «bloccata con la schiena»: affermando in prima battuta che
« ha lavorato sotto le indicazioni della ricorrente… solo al mattino» anche se Tes_2
«qualche volta sarà venuta anche lei al pomeriggio facendo un'ora in meno alla mattina», per poi ammettere che, poichè la ricorrente « aveva dato l'indirizzo di mio padre per la reperibilità all'INPS», (che «era dalle 10 alle 12 e al dalle 17 alle 19.00»)
«proprio per essere presente visto che era stata trovata da lei all'improvviso e Tes_2
pagina 3 di 5 non sapeva cosa doveva fare», in tutti quei «5 giorni» « la ricorrente tornava dalle
17 alle 19.00, e veniva anche ». Tes_2
9. Si osserva per concludere che:
9.1. proprio tale vicenda, - in occasione della quale, per come riferita dal medesimo teste, la ricorrente pur formalmente «in malattia» si recava al lavoro al fine di dirigere la propria sostituta, per la cui «retribuzione si sono messe d'accordo tra loro», e alla quale il teste ricorda di aver fatto solo «un regalo, saranno stati circa
200 Euro», - tratteggia una gestione del rapporto di lavoro in cui si evidenzia da un lato un'incuranza degli aspetti formali e dei diritti della dipendente (e della stessa sostituta: la cui retribuzione non doveva certo essere lasciata a carico della ricorrente), e dall'altro una intromissione personale del teste nella gestione del rapporto di lavoro con ulteriore detrimento della sua attendibilità;
9.2. si riscontra una generale contraddizione logica nella difesa di parte convenuta, la quale da un lato sostiene che i due figli, con presenza alternata (consentita dai loro orari di lavoro), si preoccupavano di non lasciare due anziani soli in casa al di fuori dell'orario di lavoro della ricorrente («il figlio , nell'anno 2017 è Pt_2
sempre stato in casa in quanto non lavorava, da febbraio 2018 a gennaio 2019 ha avuto tre pomeriggi a settimana liberi, e dal 2019 è sempre rientrato a casa dai genitori alle ore 17» mentre «l'altro figlio , si è sempre recato tutti i CP_1
pomeriggi dopo il lavoro che termina alle 14,00, tranne due pomeriggi a settimana in cui ha rientro fino alle 18»), e dall'altro afferma «la sig.ra era libera di suddividere le ore di lavoro, consistenti in quattro o Parte_1
cinque ore, durante l'intera giornata»;
9.3. dalla deposizione di si desume che il fratello non fosse in grado Controparte_1
da solo di «mettere a letto» la madre alla sera, ciò confutando la versione di quest'ultimo secondo cui tale compito era svolto dalla ricorrente solo in caso di sua eccezionale assenza.
10. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 4 di 5 dispositivo ovvero con attribuzione delle somme indicate nel secondo conteggio attoreo (60.619,61 + 9.860,13 + 9.494,94 = 79.974,68), in tutta apparenza corretto e non specificamente contestato.
11. Le spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
ND e quali eredi di AN SS, in Parte_2 Controparte_1
favore della ricorrente, al pagamento della somma di € 79.974,68, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 07/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1239/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. A. Piloni
e
AN SS (deceduto in corso di causa)
e (eredi) Parte_2 Controparte_1
rappresentati dall'avv. C. SS
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, la domanda è sufficientemente chiara e completa dei suoi elementi, consistendo evidentemente nella richiesta delle differenze retributive, maturate a fronte di un rapporto di lavoro domestico formalizzato (e retribuito) con inquadramento al livello BS del prodotto contratto collettivo (doc.8 allegato al ricorso) ed orario di 25 ore settimanali, e invece asseritamente caratterizzato dalla cura di persone «non … autosufficienti» (e quindi con mansioni riconducibili alla qualifica CS) e da un orario di 10 ore per 6 giorni alla pagina 1 di 5 settimana (« dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00»); oltre al pagamento di 13a e TFR.
2. La produzione di un (originario) conteggio redatto con riferimento ad un orario inferiore (10 ore per 5 giorni settimana) non parte potersi considerare ostativa all'accoglimento della domanda come sopra definita, laddove la sede propria della esposizione dei fatti costitutivi deve collocarsi nel ricorso, mentre il “conteggio” ha tipicamente funzione di mero calcolo (potendo solo in via eventuale assumere un ruolo meramente sussidiario e\o specificativo dei fatti costituivi) ed in tale veste può sempre essere rettificato, senza che tale rettifica (prontamente effettuata dalla ricorrente con le note del 31/1/24) possa essere considerata una (inammissibile) deduzione di nuovo “fatto” (causa petendi), o produzione di nuovo “documento”, o effettiva modifica del petitum (quantomeno laddove, come nella fattispecie, esso sia specificato indicando nelle conclusioni, oltre ad una somma determinata, anche
«quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa»: cfr Cass.
20707/18).
3. Il fatto che almeno una dei due assistiti non fosse autosufficiente non è contestato dalla difesa convenuta, la quale anzi espressamente ammette che uno dei compiti principali della lavoratrice era «accudi[re] la sig.ra moglie del Persona_1
resistente», mentre solo quest'ultimo «era invece completamente autosufficiente»
(ma, anch'egli, solo fino «a novembre 2022»).
4. L'orario di lavoro indicato in ricorso è stato pienamente confermato dal teste locatore dell'abitazione della ricorrente la quale gli è stata Testimone_1
«presentata proprio» da figlio del resistente con cui egli deve Parte_2
presumersi pertanto essere in buoni rapporti di conoscenza;
il teste, che deve quindi ritenersi pienamente attendibile, ha confermato di avere accompagnato la ricorrente al e dal lavoro, per tutta la durata del rapporto, «soprattutto quando pioveva» e quindi senza regolarità ma comunque «circa un paio di volte alla settimana, anche più volte nella stessa giornata», e dunque sia alla mattina che al pomeriggio, sempre negli pagina 2 di 5 orari indicati in ricorso.
5. Le deposizioni delle ulteriori tre testi di parte ricorrente (da presumersi, anch'esse, totalmente indifferenti) forniscono riscontro (più o meno completo, ma sostanzialmente univoco) a tale orario, e comunque confermano senz'altro che la ricorrente lavorava anche nel pomeriggio, mentre l'orario contrattuale prevedeva un impegno solo al mattino (fino alle 14 il lunedì, fino alle 13 gli altri giorni) .
6. Per contro, la difesa resistente ha indicato come testi solo i due figli (di cui uno convivente) dell'anziano convenuto, che in quanto tali si trovavano in oggettiva posizione di debole attendibilità già alla data della deposizione;
per poi assumere la veste i di parti in causa a seguito del decesso del genitore.
7. La deposizione del teste risulta inoltre generica e contraddittoria;
Controparte_1
egli prima conferma il rispetto dell'orario contrattuale «so che lavorava il lunedì dalle
9.00 alle 14.00, e dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13» sostenendo tuttavia di non aver incontrato la ricorrente quando alle 13.30 si recava quotidianamente a pranzo nella casa dei genitori (per andarsene «verso le 16.30 o 17.00»); poi, a fronte della evidente contraddizione, si corregge affermando di averla incontrata il lunedì, aggiungendo peraltro di non escludere che la lavoratrice «si aggiustasse lo ore nel senso che magari a volte ne faceva di meno la mattina e recuperasse con qualche ora nel pomeriggio».
8. Anche il teste convivente con il padre convenuto, cade in Parte_2
contraddizioni, con riferimento alle cinque giornate del dicembre 2022 in cui - come confermato anche dalla teste – quest'ultima ha affiancato nel lavoro Testimone_2
la ricorrente la quale era «bloccata con la schiena»: affermando in prima battuta che
« ha lavorato sotto le indicazioni della ricorrente… solo al mattino» anche se Tes_2
«qualche volta sarà venuta anche lei al pomeriggio facendo un'ora in meno alla mattina», per poi ammettere che, poichè la ricorrente « aveva dato l'indirizzo di mio padre per la reperibilità all'INPS», (che «era dalle 10 alle 12 e al dalle 17 alle 19.00»)
«proprio per essere presente visto che era stata trovata da lei all'improvviso e Tes_2
pagina 3 di 5 non sapeva cosa doveva fare», in tutti quei «5 giorni» « la ricorrente tornava dalle
17 alle 19.00, e veniva anche ». Tes_2
9. Si osserva per concludere che:
9.1. proprio tale vicenda, - in occasione della quale, per come riferita dal medesimo teste, la ricorrente pur formalmente «in malattia» si recava al lavoro al fine di dirigere la propria sostituta, per la cui «retribuzione si sono messe d'accordo tra loro», e alla quale il teste ricorda di aver fatto solo «un regalo, saranno stati circa
200 Euro», - tratteggia una gestione del rapporto di lavoro in cui si evidenzia da un lato un'incuranza degli aspetti formali e dei diritti della dipendente (e della stessa sostituta: la cui retribuzione non doveva certo essere lasciata a carico della ricorrente), e dall'altro una intromissione personale del teste nella gestione del rapporto di lavoro con ulteriore detrimento della sua attendibilità;
9.2. si riscontra una generale contraddizione logica nella difesa di parte convenuta, la quale da un lato sostiene che i due figli, con presenza alternata (consentita dai loro orari di lavoro), si preoccupavano di non lasciare due anziani soli in casa al di fuori dell'orario di lavoro della ricorrente («il figlio , nell'anno 2017 è Pt_2
sempre stato in casa in quanto non lavorava, da febbraio 2018 a gennaio 2019 ha avuto tre pomeriggi a settimana liberi, e dal 2019 è sempre rientrato a casa dai genitori alle ore 17» mentre «l'altro figlio , si è sempre recato tutti i CP_1
pomeriggi dopo il lavoro che termina alle 14,00, tranne due pomeriggi a settimana in cui ha rientro fino alle 18»), e dall'altro afferma «la sig.ra era libera di suddividere le ore di lavoro, consistenti in quattro o Parte_1
cinque ore, durante l'intera giornata»;
9.3. dalla deposizione di si desume che il fratello non fosse in grado Controparte_1
da solo di «mettere a letto» la madre alla sera, ciò confutando la versione di quest'ultimo secondo cui tale compito era svolto dalla ricorrente solo in caso di sua eccezionale assenza.
10. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 4 di 5 dispositivo ovvero con attribuzione delle somme indicate nel secondo conteggio attoreo (60.619,61 + 9.860,13 + 9.494,94 = 79.974,68), in tutta apparenza corretto e non specificamente contestato.
11. Le spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
ND e quali eredi di AN SS, in Parte_2 Controparte_1
favore della ricorrente, al pagamento della somma di € 79.974,68, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 07/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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