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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6749/23 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
49, difeso e rappresentato dall'Avv. Enrico Sinigaglia del Foro di Padova, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
, in persona del ex lege patrocinato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso la cui sede è ex lege domiciliato.
CONVENUTO
altresì,
contro
:
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., difeso e rappresentato dall'Avv. Angelo Pariani Foro di Milano,
[...] domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gherardo Bianchini in Venezia.
TERZO GARANTE - CHIAMATO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate da entrambe le parti in data 31.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi complessivamente acquisiti al compendio probatorio consentono di affermare la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per le lesioni auto-procuratesi dall'odierno attore in occasione di attività didattica svolta durante l'ora di educazione fisica.
*PREMESSA*
Preliminarmente, occorre evidenziare che pacifica giurisprudenza di legittimità (1) qualifica la responsabilità dell'istituto scolastico in caso di autolesioni dell'alunno come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con tutto quanto ne consegue in punto di riparto dell'onere della prova (2).
***
Nel caso di specie, l'attore allegava lo specifico inadempimento contrattuale dell'amministrazione scolastica consistito nell'omessa vigilanza e controllo -ad opera del docente in servizio- delle attività didattiche in corso di esecuzione -gioco della “palla base” (variante semplificata del gioco del baseball)-. In particolare, parte attrice lamentava la mancata predisposizione di tutte le cautele del caso volte a scongiurare ovvero calmierare i rischi lesivi degli alunni in esecuzione dell'attività di gioco/didattiche. A tale onere di puntuale e specifica allegazione si giustappone la prova del nesso causale tra l'evento lesivo -infortunio scolastico verificatosi a causa dell'allegato inadempimento contrattuale- e le conseguenze dannose -lesione dentaria- patite dall'alunno.
Di contro, parte convenuta e l'istituto assicurativo citato in qualità di garante eccepivano la non imputabilità all'amministrazione scolastica dell'allegato inadempimento contrattuale stante, sotto il profilo oggettivo, la verificazione di un evento fortuito non prevedibile ed evitabile -infortunio dell'alunno verificatosi nonostante il rispetto delle regole del gioco predisposte ed oggetto di costante controllo da parte del docente presente- e, sotto il profilo soggettivo, l'avvenuta predisposizione di tutti gli strumenti e le cautele imposte dall'ordinaria diligenza. Concludono, pertanto, per il rigetto della domanda attorea per ricorrenza di elementi idonei a recidere l'imputabilità del lamentato inadempimento contrattuale.
*IN FATTO*
Tanto premesso, si evidenzia che il fatto storico per cui oggi è processo risulta delineato nei suoi connotati essenziali nell'atto di citazione in atti;
descrizione attorea avvalorata dalle risultanze testimoniali.
Infatti, i testi escussi e compagni di classe dell'attore, ed , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 docente in servizio presso l'istituto scolastico all'epoca dei fatti (tutti presenti al momento degli eventi lesivi)- riferivano che:
- le attività didattiche nell'ora di educazione fisica consistevano nello svolgimento di una partita di “palla base”, gioco sportivo sovente praticato nell'istituto, nella specie, caratterizzato dall'uso di una palla e dalla predisposizione di “basi” rappresentate da n. 3 “cerchi in legno” dal profilo piatto che venivano appoggiati sul pavimento a ridosso della parete perimetrale della palestra e nella parte finale del campo di pallavolo;
- nel corso delle attività didattiche l'odierno attore rispettava le regole del gioco al pari degli altri compagni di classe comunque vigilati dal docente in servizio che arbitrava la partita, tuttavia, subiva un infortunio di gioco consistito nel perdere l'equilibrio a causa di una pallonata ricevuta alle gambe;
- a causa di detto infortunio in azione di gioco l'alunno, nel tentativo di riprendere l'equilibrio, poggiava il piede a terra calpestando il profilo in legno della c.d. base che, pertanto, slittava sul pavimento causando la definitiva caduta del giocatore ed il conseguente impatto con il prospiciente muro perimetrale della palestra;
- l'impatto tra la cavità orale dell'attore con il muro provocava frattura dentaria;
parte dei denti recuperati e consegnati ai genitori dell'alunno prontamente allertati e accorsi presso l'istituto scolastico, ulteriore parte rimasta nel muro -composto da rivestimento in gomma dura- per diversi giorni (circostanza, quest'ultima, più volte evidenziata da entrambi i compagni di classe escussi).
*CAUSALITÀ MATERIALE*
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie concorrano una pluralità di fattori causali in successione nella verificazione dell'evento lesivo oggetto della domanda:
- la prima causa è indubbiamente rappresentata dall'infortunio di gioco occorso all'alunno nello svolgimento delle attività didattiche;
tale componente causale rientra nella normale alea di gioco -non imputabile all'istituto scolastico- perché verificatasi nel corso della partita svolta nel rispetto delle regole puntualmente impartite e fatte rispettare dal docente presente;
- la seconda -sopravvenuta ed assorbente- è, invece, rappresentata dalla predisposizione sul capo di gioco da parte dell'amministrazione scolastica -per il tramite del docente in servizio- di componenti inidonei allo scopo;
i cerchi in legno poggiati sul pavimento delimitanti le c.d. “basi” risultano essere oggettivamente privi di quelle caratteristiche minime di sicurezza che ragionevolmente ci si attende per l'organizzazione di attività sportiva didattica.
In altri termini, le c.d. basi in legno non ancorate al suolo sono snodo principale della specifica attività di gioco/didattiche svolta perché ubicate nella porzione di campo oggetto di maggiore competizione sportiva
(significativa per l'assegnazione dei punteggi della partita) e, pertanto, ripetutamente fruita e praticata dagli alunni nel corso della partita. Ebbene, dette caratteristiche del campo così come organizzato -uso di cerchi in legno non ancorati al suolo e prossimi alla parete perimetrale della palestra- e le specificità del gioco -le c.d. basi sono area del campo maggiormente fruita dai partecipanti perché snodo essenziale per l'assegnazione dei punti- consentono, da un lato di ragionevolmente escludere l'eccezionalità e la valenza fortuita del verificato scivolamento dell'alunno, dall'altro di inferire la consapevolezza da parte dell'amministrazione scolastica e, pertanto, del docente in servizio, dei maggiori rischi di infortuni degli alunni verificabili in detta area - potenziale calpestio del bordo in legno del cerchio con conseguente rischi lesivi da scivolamento o da impatto con il vicino muro perimetrale-.
Conclusivamente, la consapevolezza ex ante dei maggiori rischi di infortuni in detta area del campo imponeva a parte convenuta un maggior sforzo di diligenza, nel caso di specie non assolto, stante la mancata predisposizione di strumenti delimitativi del campo -le c.d. basi- diversi dalla mera posa sul pavimento di cerchi in legno evidentemente inidonei ad evitare lo scivolamento degli alunni, finanche in occasione di normali e prevedibili azioni sportive rispettose delle regole del gioco.
Sforzo esecutivo concretamente esigibile da parte convenuta -effettiva consapevolezza ex ante dei maggiori rischi infortuni in quella zona di campo particolarmente significativa per le dinamiche di gioco- ed effettivamente praticabile stante la possibilità di circoscrivere le c.d. basi utilizzando strumenti solidali al suolo ovvero alternativi e fungibili, oltre che di facile reperimento -disegno in gesso delimitativo delle basi, illuminazioni proiettante sagoma delle basi-.
Potenzialmente inefficace, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, l'eventuale utilizzo di nastro adesivo stante l'opposto rischio di inciampo in luogo dello scivolamento verificatosi.
Dette condotte colpose concretizzano gli allegati inadempimenti contrattuali perché espressive del mancato assolvimento da parte del docente in servizio presso l'istituto scolastico dell'obbligo di vigilanza e di controllo sulle attività didattiche compiute. Il docente, sebbene avesse dettato agli alunni le regole del gioco per poi vigilare sul puntuale rispetto nel corso della partita arbitrata, tuttavia predisponeva il campo di gioco utilizzando strumentazione -si ribadisce, cerchi in legno poggiati sul pavimento- inidonei a calmierare i prevedibili e ragionevoli rischi infortuni da scivolamento nel corso delle azioni di gioco.
Quanto all'efficienza causale assorbente di detto inadempimento contrattuale rispetto all'evento lesivo in citazione, suddette risultanze probatorie consentono di ragionevolmente affermare che l'eventuale predisposizione di strumenti delimitativi del campo solidali al suolo ovvero di diversa tipologia non costituente ostacolo all'uso lineare della pavimentazione avrebbe, certamente o con elevata probabilità, scongiurato la caduta per scivolamento dell'alunno e, conseguentemente, impedito l'impatto dell'alunno con il muro perimetrale della palestra.
In punto di c.d. giudizio controfattuale, se fossero stati utilizzati strumenti alterativi idonei allo scopo si sarebbero potuti verificare scenari differenti e gli eventi lesivi certamente non sarebbero stati imputabili all'amministrazione scolastica. In caso di correttezza esecutiva del contratto, l'alunno a seguito della pallonata ricevuta nel corso della descritta azione di gioco poteva, alternativamente:
- o recuperare l'equilibrio evitando la caduta -mancato scivolamento per assenza del cerchio in legno perché sostituito da ininfluenti rilievi grafici sul pavimento-;
- oppure non recuperare l'equilibrio ed andare ad impattare contro il muro, questa volta, in continuità causale con l'infortunio di gioco -pallonata destabilizzate- chiaramente rientrante nell'area del rischio consentito delimitato dalle regole di competizione impartite ed effettivamente rispettate dall'alunno nel corso della partita.
Difetta, pertanto, la prova ad opera di parte convenuta:
- tanto della sussistenza di fattori eccezionali ed imprevedibili a sé non imputabili;
non può considerarsi in tal senso l'addotto infortunio di gioco occorso all'alunno che praticava la disciplina nel rispetto delle regole e, ciononostante, scivolava sulle componenti di campo predisposte, evidentemente, inidonee ed intrinsecamente pericolose per caratteristiche ontologiche e modalità d'uso -cerchio in legno non ancorato al pavimento, pertanto, suscettibile di movimento se calpestato-; in altri termini, lo scivolamento su detta componente inidonea è dinamica non annoverabile nel fortuito, bensì tra gli eventi che ragionevolmente potevano verificarsi secondo l'id quod plerumque accidit;
- quanto dell'avere profuso in modo fattivo e concreto il massimo sforzo di diligenza richiesto dalle specificità del caso concreto -mancata predisposizione di strumenti idonei a calmierare i rischi lesivi per gli alunni partecipanti all'attività didattica (l'area delle c.d. basi nel capo di gioco era delimitata da strumenti non ancorati al suolo e, pertanto, suscettibili di calpestio con conseguenti rischi di scivolamento e di impatto con il muro perimetrale della palestra).
Sostanzialmente, non risulta fortuito lo scivolamento sul cerchio in legno perché erroneamente utilizzato per delimitare il campo stante la ragionevole e prevedibile inidoneità a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti alle attività didattiche.
***
Difetta, altresì, un concorso colposo del danneggiato essendo chiaramente emerso nel corso dell'istruttoria - risultanze testimoniali in atti- che l'evento lesivo si verificava in occasione di ordinarie azioni di gioco praticate dall'alunno nel pieno rispetto delle regole impartite e, in senso assorbente, a causa della predisposizione di strumenti -cerchi in legno- idonei allo scopo per le evidenziate caratteristiche ontologiche e per le modalità di uso improprio.
*CAUSALITÀ GIURIDICA*
Tanto accertato in punto di verificazione dell'evento lesivo e di sua imputabilità alle condotte colpose dell'amministrazione scolastica che non adempieva alle obbligazioni contrattuali di vigilanza e controllo cui si era vincolata, occorre analizzare le conseguenze dannose effettivamente patite dall'odierno attore in conseguenza dell'impatto avvenuto con il muro perimetrale della palestra.
Emblematiche, sul punto, le produzioni documentali, su tutte, la certificazione ospedaliera del 7.5.2018 -data dell'evento- attestante i danni subiti dell'attore (“trauma dentale con frattura complicata dei denti 12, 11 e
21….il paziente si presenta col frammento del dente 11 perfettamente coincidente” ).
La tipologia e l'entità delle lesioni accertate al pronto soccorso e le parti anatomiche compromesse consentono un giudizio di compatibilità con l'evento lesivo descritto, peraltro avvalorato dal dichiarato dei testimoni escussi. Ne discende, pertanto, un giudizio di ragionevole derivazione causale delle compromissioni fisiche accertate e lamentate in citazione (causalità giuridica – conseguenze dannose) dall'evento lesivo imputabile all'amministrazione scolastica (causalità materiale – condotta di inadempimento contrattuale).
*LIQUIDAZIONE DEL DANNO*
Ai fini della quantificazione delle conseguenze dannose -patrimoniali e non patrimoniali- patite da parte attrice si farà riferimento alla documentazione complessivamente acquisita agli atti.
Si ribadisce la superfluità della richiesta CTU stante la completezza della copiosa produzione documentale, come tale, idonea a porre le basi per un giudizio equitativo di liquidazione dei danni.
In atti figurano:
- fattura per intervento odontoiatrico e per l'applicazione di protesi risultate necessarie a ripristinare -nei limiti del possibile- la funzionalità e l'estetica dell'arcata dentaria (fattura n. 20181465 del 10.12.2018, studio odontoiatrico dott. “riabilitazione protesica e ciclo di cure odontoiatriche” per Persona_1 complessivi € 4.100 – allegato all'atto di citazione);
- relazione INAIL del 3.10.2018 a firma del dott. afferenti ai limiti di rimborso spese Parte_2 odontoiatriche erogabile nel caso di specie pari ad € 1.710 rimborsabili (allegato all'atto di citazione);
- relazione tecnica di parte del 8.5.2018 a firma del dott. -odontologo forense- in cui Persona_2 si da atto -con allegati fotografici del paziente e degli esami strumentali effettuati- della “presenza di fratture complicate dei denti 12, 11 e 21…con distacco del moncone coronale dei denti 12 e 11 e dello spigolo mesiale del dente 21…evidente esposizione della polpa dentaria dei tre denti coinvolti dal trauma”; relazione tecnica in cui quantifica “il danno emergente per spese di natura odontoiatrica, per le cure canalari e le ricostruizioni in resina composita dei tre denti coinvolti” in € 1.550; cui si aggiungono spese per le operazioni di “ricopertura completa con tre corone…precedute da un provvisorio in resina” pari ad € 2.550; infine, riconoscimento di “indennizzo per la ripetizione nel tempo delle ricoperture coronali complete che, data la giovane età del paziente, si quantificano in almeno 4 volte” per complessivi
€ 10.200 (allegato all'atto di citazione);
- proposta di indennizzo assicurativo e relativa offerta formale (allegato assegno bancario) proposto all'attore dal terzo chiamato in causa pari ad € 2.390 per spese odontoiatriche ed € 1.150 per danni non patrimoniali, per complessivi € 3.540.
***
Ai fini risarcitori del danno patrimoniale si può certamente tener conto dei costi affrontati da parte attrice per le cure mediche-specialistiche oggetto di fatturazione. Interventi odontoiatrici volti alla cura ed al successivo recupero funzionale ed estetico -mediante impianto di protesi- della dentatura (€ 4.100).
Quanto all'indennizzo dei danni non patrimoniali potrà applicarsi il citato criterio equitativo muovendosi nel perimetro delle allegazioni documentali e peritali di parte.
Il danno è da individuarsi nella necessità per l'attore di procedere alla sostituzione periodica delle protesi per preservare nel tempo -soggetto di giovane età- la funzionalità e l'estetica dentaria compromesse. Ebbene, detti interventi sostitutivi sono concretamente possibili in ragione delle conoscenze tecniche e dell'esistenza di materiali e strumenti tecnologici più moderni, pertanto, tali da consentire il recupero delle ordinarie attività di vita. Voce risarcitoria omnicomprensiva di tutti i danni non patrimoniali patiti, allo stato, provati limitatamente alla voce descrittiva del danno biologico. Difettano, invece, elementi di prova utili a dimostrare la sussistenza profili risarcitori rientranti nella voce descrittiva del danno esistenziale ovvero di relazione che l'attore avrebbe potuto patire in conseguenza del trauma e delle compromissioni dentarie subite (peraltro oggetto di immediate cure e di semi-contestuali interventi mediante installazioni di protesi -anche temporanee nelle more dell'installazione di quelle definitive- come emerge dalla documentazione sanitaria in atti).
Questo giudice, applicati i criteri di cui all'art. 1226 c.c., ritiene equo determinare il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore -parametrato alla ragionevole necessità di sottoporsi a periodiche sostituzioni delle protesi impiantate per garantire nel tempo la funzionalità e l'estetica dentaria irrimediabilmente compromessa, interventi quantificabili in n. 4 nel percorso di vita del paziente- in complessivi € 10.200-; valore parametrato al costo fatturato delle protesi dentarie impiantate.
Somme dalle quali vanno decurtate -compensatio lucri cum damno- gli importi massimi rimborsabili dall'INAIL -relazione documentale in atti- per il riconosciuto infortunio scolastico.
Conclusivamente, i danni subiti dall'attore possono essere determinati in complessivi € 12.590.
Importo così determinato: - per i danni patrimoniali, i costi e le spese mediche affrontate (€ 4.100);
- per i danni non patrimoniali, l'indennizzo è parametrato al costo delle protesi che periodicamente andranno sostituite durante il percorso di vita del paziente (€ 10.200);
- ridotto degli importi rimborsabili dall'INAIL per il riconosciuto infortunio scolastico (€ 1.710).
***
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano -al pari di quello derivante da inadempimento contrattuale (3)- deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione
(Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento dell'incidente. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
*CONCLUSIONI*
Per le ragioni sopra esposte, accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale dell'amministrazione scolastica, condanna in solido parte convenuta ed il terzo garante -istituto Controparte_1 assicurativo polizza n. Controparte_4
NW00067/2017/(S)00067- al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza patiti da parte attrice danni che si liquidano in complessivi € 12.590, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo. Su tale somma la rivalutazione nei termini indicati in parte dispositiva.
***
In applicazione del criterio della soccombenza, segue la condanna in solido di parte convenuta e della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (da € 5.201 ad € 26.000) ed iai valori medi per assenza di complessità con riferimento alle attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale, condanna in solido il e Controparte_1 la al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
, a titolo di risarcimento danni, della somma risultante dalla devalutazione di € 12.590 al momento
[...] dell'evento lesivo (7.5.2018). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Condanna in solido parte convenuta e la compagnia assicuratrice alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 1.701 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del
15% se dovute.
Venezia, il 08/11/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 8849/2021, Rv. 660991 – 01: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento”. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato. 2 Cfr. Cass., n. 5118/2023, Rv. 667226 – 01: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica. 3 Cfr. Cass., Ord. n. 37798/2022 – Rv. 666565 – 01: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” - Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
49, difeso e rappresentato dall'Avv. Enrico Sinigaglia del Foro di Padova, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
, in persona del ex lege patrocinato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso la cui sede è ex lege domiciliato.
CONVENUTO
altresì,
contro
:
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., difeso e rappresentato dall'Avv. Angelo Pariani Foro di Milano,
[...] domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gherardo Bianchini in Venezia.
TERZO GARANTE - CHIAMATO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate da entrambe le parti in data 31.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi complessivamente acquisiti al compendio probatorio consentono di affermare la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per le lesioni auto-procuratesi dall'odierno attore in occasione di attività didattica svolta durante l'ora di educazione fisica.
*PREMESSA*
Preliminarmente, occorre evidenziare che pacifica giurisprudenza di legittimità (1) qualifica la responsabilità dell'istituto scolastico in caso di autolesioni dell'alunno come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con tutto quanto ne consegue in punto di riparto dell'onere della prova (2).
***
Nel caso di specie, l'attore allegava lo specifico inadempimento contrattuale dell'amministrazione scolastica consistito nell'omessa vigilanza e controllo -ad opera del docente in servizio- delle attività didattiche in corso di esecuzione -gioco della “palla base” (variante semplificata del gioco del baseball)-. In particolare, parte attrice lamentava la mancata predisposizione di tutte le cautele del caso volte a scongiurare ovvero calmierare i rischi lesivi degli alunni in esecuzione dell'attività di gioco/didattiche. A tale onere di puntuale e specifica allegazione si giustappone la prova del nesso causale tra l'evento lesivo -infortunio scolastico verificatosi a causa dell'allegato inadempimento contrattuale- e le conseguenze dannose -lesione dentaria- patite dall'alunno.
Di contro, parte convenuta e l'istituto assicurativo citato in qualità di garante eccepivano la non imputabilità all'amministrazione scolastica dell'allegato inadempimento contrattuale stante, sotto il profilo oggettivo, la verificazione di un evento fortuito non prevedibile ed evitabile -infortunio dell'alunno verificatosi nonostante il rispetto delle regole del gioco predisposte ed oggetto di costante controllo da parte del docente presente- e, sotto il profilo soggettivo, l'avvenuta predisposizione di tutti gli strumenti e le cautele imposte dall'ordinaria diligenza. Concludono, pertanto, per il rigetto della domanda attorea per ricorrenza di elementi idonei a recidere l'imputabilità del lamentato inadempimento contrattuale.
*IN FATTO*
Tanto premesso, si evidenzia che il fatto storico per cui oggi è processo risulta delineato nei suoi connotati essenziali nell'atto di citazione in atti;
descrizione attorea avvalorata dalle risultanze testimoniali.
Infatti, i testi escussi e compagni di classe dell'attore, ed , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 docente in servizio presso l'istituto scolastico all'epoca dei fatti (tutti presenti al momento degli eventi lesivi)- riferivano che:
- le attività didattiche nell'ora di educazione fisica consistevano nello svolgimento di una partita di “palla base”, gioco sportivo sovente praticato nell'istituto, nella specie, caratterizzato dall'uso di una palla e dalla predisposizione di “basi” rappresentate da n. 3 “cerchi in legno” dal profilo piatto che venivano appoggiati sul pavimento a ridosso della parete perimetrale della palestra e nella parte finale del campo di pallavolo;
- nel corso delle attività didattiche l'odierno attore rispettava le regole del gioco al pari degli altri compagni di classe comunque vigilati dal docente in servizio che arbitrava la partita, tuttavia, subiva un infortunio di gioco consistito nel perdere l'equilibrio a causa di una pallonata ricevuta alle gambe;
- a causa di detto infortunio in azione di gioco l'alunno, nel tentativo di riprendere l'equilibrio, poggiava il piede a terra calpestando il profilo in legno della c.d. base che, pertanto, slittava sul pavimento causando la definitiva caduta del giocatore ed il conseguente impatto con il prospiciente muro perimetrale della palestra;
- l'impatto tra la cavità orale dell'attore con il muro provocava frattura dentaria;
parte dei denti recuperati e consegnati ai genitori dell'alunno prontamente allertati e accorsi presso l'istituto scolastico, ulteriore parte rimasta nel muro -composto da rivestimento in gomma dura- per diversi giorni (circostanza, quest'ultima, più volte evidenziata da entrambi i compagni di classe escussi).
*CAUSALITÀ MATERIALE*
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie concorrano una pluralità di fattori causali in successione nella verificazione dell'evento lesivo oggetto della domanda:
- la prima causa è indubbiamente rappresentata dall'infortunio di gioco occorso all'alunno nello svolgimento delle attività didattiche;
tale componente causale rientra nella normale alea di gioco -non imputabile all'istituto scolastico- perché verificatasi nel corso della partita svolta nel rispetto delle regole puntualmente impartite e fatte rispettare dal docente presente;
- la seconda -sopravvenuta ed assorbente- è, invece, rappresentata dalla predisposizione sul capo di gioco da parte dell'amministrazione scolastica -per il tramite del docente in servizio- di componenti inidonei allo scopo;
i cerchi in legno poggiati sul pavimento delimitanti le c.d. “basi” risultano essere oggettivamente privi di quelle caratteristiche minime di sicurezza che ragionevolmente ci si attende per l'organizzazione di attività sportiva didattica.
In altri termini, le c.d. basi in legno non ancorate al suolo sono snodo principale della specifica attività di gioco/didattiche svolta perché ubicate nella porzione di campo oggetto di maggiore competizione sportiva
(significativa per l'assegnazione dei punteggi della partita) e, pertanto, ripetutamente fruita e praticata dagli alunni nel corso della partita. Ebbene, dette caratteristiche del campo così come organizzato -uso di cerchi in legno non ancorati al suolo e prossimi alla parete perimetrale della palestra- e le specificità del gioco -le c.d. basi sono area del campo maggiormente fruita dai partecipanti perché snodo essenziale per l'assegnazione dei punti- consentono, da un lato di ragionevolmente escludere l'eccezionalità e la valenza fortuita del verificato scivolamento dell'alunno, dall'altro di inferire la consapevolezza da parte dell'amministrazione scolastica e, pertanto, del docente in servizio, dei maggiori rischi di infortuni degli alunni verificabili in detta area - potenziale calpestio del bordo in legno del cerchio con conseguente rischi lesivi da scivolamento o da impatto con il vicino muro perimetrale-.
Conclusivamente, la consapevolezza ex ante dei maggiori rischi di infortuni in detta area del campo imponeva a parte convenuta un maggior sforzo di diligenza, nel caso di specie non assolto, stante la mancata predisposizione di strumenti delimitativi del campo -le c.d. basi- diversi dalla mera posa sul pavimento di cerchi in legno evidentemente inidonei ad evitare lo scivolamento degli alunni, finanche in occasione di normali e prevedibili azioni sportive rispettose delle regole del gioco.
Sforzo esecutivo concretamente esigibile da parte convenuta -effettiva consapevolezza ex ante dei maggiori rischi infortuni in quella zona di campo particolarmente significativa per le dinamiche di gioco- ed effettivamente praticabile stante la possibilità di circoscrivere le c.d. basi utilizzando strumenti solidali al suolo ovvero alternativi e fungibili, oltre che di facile reperimento -disegno in gesso delimitativo delle basi, illuminazioni proiettante sagoma delle basi-.
Potenzialmente inefficace, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, l'eventuale utilizzo di nastro adesivo stante l'opposto rischio di inciampo in luogo dello scivolamento verificatosi.
Dette condotte colpose concretizzano gli allegati inadempimenti contrattuali perché espressive del mancato assolvimento da parte del docente in servizio presso l'istituto scolastico dell'obbligo di vigilanza e di controllo sulle attività didattiche compiute. Il docente, sebbene avesse dettato agli alunni le regole del gioco per poi vigilare sul puntuale rispetto nel corso della partita arbitrata, tuttavia predisponeva il campo di gioco utilizzando strumentazione -si ribadisce, cerchi in legno poggiati sul pavimento- inidonei a calmierare i prevedibili e ragionevoli rischi infortuni da scivolamento nel corso delle azioni di gioco.
Quanto all'efficienza causale assorbente di detto inadempimento contrattuale rispetto all'evento lesivo in citazione, suddette risultanze probatorie consentono di ragionevolmente affermare che l'eventuale predisposizione di strumenti delimitativi del campo solidali al suolo ovvero di diversa tipologia non costituente ostacolo all'uso lineare della pavimentazione avrebbe, certamente o con elevata probabilità, scongiurato la caduta per scivolamento dell'alunno e, conseguentemente, impedito l'impatto dell'alunno con il muro perimetrale della palestra.
In punto di c.d. giudizio controfattuale, se fossero stati utilizzati strumenti alterativi idonei allo scopo si sarebbero potuti verificare scenari differenti e gli eventi lesivi certamente non sarebbero stati imputabili all'amministrazione scolastica. In caso di correttezza esecutiva del contratto, l'alunno a seguito della pallonata ricevuta nel corso della descritta azione di gioco poteva, alternativamente:
- o recuperare l'equilibrio evitando la caduta -mancato scivolamento per assenza del cerchio in legno perché sostituito da ininfluenti rilievi grafici sul pavimento-;
- oppure non recuperare l'equilibrio ed andare ad impattare contro il muro, questa volta, in continuità causale con l'infortunio di gioco -pallonata destabilizzate- chiaramente rientrante nell'area del rischio consentito delimitato dalle regole di competizione impartite ed effettivamente rispettate dall'alunno nel corso della partita.
Difetta, pertanto, la prova ad opera di parte convenuta:
- tanto della sussistenza di fattori eccezionali ed imprevedibili a sé non imputabili;
non può considerarsi in tal senso l'addotto infortunio di gioco occorso all'alunno che praticava la disciplina nel rispetto delle regole e, ciononostante, scivolava sulle componenti di campo predisposte, evidentemente, inidonee ed intrinsecamente pericolose per caratteristiche ontologiche e modalità d'uso -cerchio in legno non ancorato al pavimento, pertanto, suscettibile di movimento se calpestato-; in altri termini, lo scivolamento su detta componente inidonea è dinamica non annoverabile nel fortuito, bensì tra gli eventi che ragionevolmente potevano verificarsi secondo l'id quod plerumque accidit;
- quanto dell'avere profuso in modo fattivo e concreto il massimo sforzo di diligenza richiesto dalle specificità del caso concreto -mancata predisposizione di strumenti idonei a calmierare i rischi lesivi per gli alunni partecipanti all'attività didattica (l'area delle c.d. basi nel capo di gioco era delimitata da strumenti non ancorati al suolo e, pertanto, suscettibili di calpestio con conseguenti rischi di scivolamento e di impatto con il muro perimetrale della palestra).
Sostanzialmente, non risulta fortuito lo scivolamento sul cerchio in legno perché erroneamente utilizzato per delimitare il campo stante la ragionevole e prevedibile inidoneità a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti alle attività didattiche.
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Difetta, altresì, un concorso colposo del danneggiato essendo chiaramente emerso nel corso dell'istruttoria - risultanze testimoniali in atti- che l'evento lesivo si verificava in occasione di ordinarie azioni di gioco praticate dall'alunno nel pieno rispetto delle regole impartite e, in senso assorbente, a causa della predisposizione di strumenti -cerchi in legno- idonei allo scopo per le evidenziate caratteristiche ontologiche e per le modalità di uso improprio.
*CAUSALITÀ GIURIDICA*
Tanto accertato in punto di verificazione dell'evento lesivo e di sua imputabilità alle condotte colpose dell'amministrazione scolastica che non adempieva alle obbligazioni contrattuali di vigilanza e controllo cui si era vincolata, occorre analizzare le conseguenze dannose effettivamente patite dall'odierno attore in conseguenza dell'impatto avvenuto con il muro perimetrale della palestra.
Emblematiche, sul punto, le produzioni documentali, su tutte, la certificazione ospedaliera del 7.5.2018 -data dell'evento- attestante i danni subiti dell'attore (“trauma dentale con frattura complicata dei denti 12, 11 e
21….il paziente si presenta col frammento del dente 11 perfettamente coincidente” ).
La tipologia e l'entità delle lesioni accertate al pronto soccorso e le parti anatomiche compromesse consentono un giudizio di compatibilità con l'evento lesivo descritto, peraltro avvalorato dal dichiarato dei testimoni escussi. Ne discende, pertanto, un giudizio di ragionevole derivazione causale delle compromissioni fisiche accertate e lamentate in citazione (causalità giuridica – conseguenze dannose) dall'evento lesivo imputabile all'amministrazione scolastica (causalità materiale – condotta di inadempimento contrattuale).
*LIQUIDAZIONE DEL DANNO*
Ai fini della quantificazione delle conseguenze dannose -patrimoniali e non patrimoniali- patite da parte attrice si farà riferimento alla documentazione complessivamente acquisita agli atti.
Si ribadisce la superfluità della richiesta CTU stante la completezza della copiosa produzione documentale, come tale, idonea a porre le basi per un giudizio equitativo di liquidazione dei danni.
In atti figurano:
- fattura per intervento odontoiatrico e per l'applicazione di protesi risultate necessarie a ripristinare -nei limiti del possibile- la funzionalità e l'estetica dell'arcata dentaria (fattura n. 20181465 del 10.12.2018, studio odontoiatrico dott. “riabilitazione protesica e ciclo di cure odontoiatriche” per Persona_1 complessivi € 4.100 – allegato all'atto di citazione);
- relazione INAIL del 3.10.2018 a firma del dott. afferenti ai limiti di rimborso spese Parte_2 odontoiatriche erogabile nel caso di specie pari ad € 1.710 rimborsabili (allegato all'atto di citazione);
- relazione tecnica di parte del 8.5.2018 a firma del dott. -odontologo forense- in cui Persona_2 si da atto -con allegati fotografici del paziente e degli esami strumentali effettuati- della “presenza di fratture complicate dei denti 12, 11 e 21…con distacco del moncone coronale dei denti 12 e 11 e dello spigolo mesiale del dente 21…evidente esposizione della polpa dentaria dei tre denti coinvolti dal trauma”; relazione tecnica in cui quantifica “il danno emergente per spese di natura odontoiatrica, per le cure canalari e le ricostruizioni in resina composita dei tre denti coinvolti” in € 1.550; cui si aggiungono spese per le operazioni di “ricopertura completa con tre corone…precedute da un provvisorio in resina” pari ad € 2.550; infine, riconoscimento di “indennizzo per la ripetizione nel tempo delle ricoperture coronali complete che, data la giovane età del paziente, si quantificano in almeno 4 volte” per complessivi
€ 10.200 (allegato all'atto di citazione);
- proposta di indennizzo assicurativo e relativa offerta formale (allegato assegno bancario) proposto all'attore dal terzo chiamato in causa pari ad € 2.390 per spese odontoiatriche ed € 1.150 per danni non patrimoniali, per complessivi € 3.540.
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Ai fini risarcitori del danno patrimoniale si può certamente tener conto dei costi affrontati da parte attrice per le cure mediche-specialistiche oggetto di fatturazione. Interventi odontoiatrici volti alla cura ed al successivo recupero funzionale ed estetico -mediante impianto di protesi- della dentatura (€ 4.100).
Quanto all'indennizzo dei danni non patrimoniali potrà applicarsi il citato criterio equitativo muovendosi nel perimetro delle allegazioni documentali e peritali di parte.
Il danno è da individuarsi nella necessità per l'attore di procedere alla sostituzione periodica delle protesi per preservare nel tempo -soggetto di giovane età- la funzionalità e l'estetica dentaria compromesse. Ebbene, detti interventi sostitutivi sono concretamente possibili in ragione delle conoscenze tecniche e dell'esistenza di materiali e strumenti tecnologici più moderni, pertanto, tali da consentire il recupero delle ordinarie attività di vita. Voce risarcitoria omnicomprensiva di tutti i danni non patrimoniali patiti, allo stato, provati limitatamente alla voce descrittiva del danno biologico. Difettano, invece, elementi di prova utili a dimostrare la sussistenza profili risarcitori rientranti nella voce descrittiva del danno esistenziale ovvero di relazione che l'attore avrebbe potuto patire in conseguenza del trauma e delle compromissioni dentarie subite (peraltro oggetto di immediate cure e di semi-contestuali interventi mediante installazioni di protesi -anche temporanee nelle more dell'installazione di quelle definitive- come emerge dalla documentazione sanitaria in atti).
Questo giudice, applicati i criteri di cui all'art. 1226 c.c., ritiene equo determinare il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore -parametrato alla ragionevole necessità di sottoporsi a periodiche sostituzioni delle protesi impiantate per garantire nel tempo la funzionalità e l'estetica dentaria irrimediabilmente compromessa, interventi quantificabili in n. 4 nel percorso di vita del paziente- in complessivi € 10.200-; valore parametrato al costo fatturato delle protesi dentarie impiantate.
Somme dalle quali vanno decurtate -compensatio lucri cum damno- gli importi massimi rimborsabili dall'INAIL -relazione documentale in atti- per il riconosciuto infortunio scolastico.
Conclusivamente, i danni subiti dall'attore possono essere determinati in complessivi € 12.590.
Importo così determinato: - per i danni patrimoniali, i costi e le spese mediche affrontate (€ 4.100);
- per i danni non patrimoniali, l'indennizzo è parametrato al costo delle protesi che periodicamente andranno sostituite durante il percorso di vita del paziente (€ 10.200);
- ridotto degli importi rimborsabili dall'INAIL per il riconosciuto infortunio scolastico (€ 1.710).
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Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano -al pari di quello derivante da inadempimento contrattuale (3)- deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione
(Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento dell'incidente. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
*CONCLUSIONI*
Per le ragioni sopra esposte, accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale dell'amministrazione scolastica, condanna in solido parte convenuta ed il terzo garante -istituto Controparte_1 assicurativo polizza n. Controparte_4
NW00067/2017/(S)00067- al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza patiti da parte attrice danni che si liquidano in complessivi € 12.590, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo. Su tale somma la rivalutazione nei termini indicati in parte dispositiva.
***
In applicazione del criterio della soccombenza, segue la condanna in solido di parte convenuta e della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (da € 5.201 ad € 26.000) ed iai valori medi per assenza di complessità con riferimento alle attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale, condanna in solido il e Controparte_1 la al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
, a titolo di risarcimento danni, della somma risultante dalla devalutazione di € 12.590 al momento
[...] dell'evento lesivo (7.5.2018). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Condanna in solido parte convenuta e la compagnia assicuratrice alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 1.701 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del
15% se dovute.
Venezia, il 08/11/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 8849/2021, Rv. 660991 – 01: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento”. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato. 2 Cfr. Cass., n. 5118/2023, Rv. 667226 – 01: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica. 3 Cfr. Cass., Ord. n. 37798/2022 – Rv. 666565 – 01: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” - Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti.