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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2102/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 14 novembre
2023
da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Anna Alibrandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Motta di Livenza via Lucchesi n. 2/a
- attrice opponente -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce Controparte_1 P.IVA_2 al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Mauro Infanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceggia via V. Tonelli n. 51/2
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 800/2023.
Causa iscritta a ruolo il 16 novembre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 26 giugno 2025:
“Nel merito in via principale: dato atto che all'udienza del 07 giugno 2024 l'opponente
[...] ha offerto banco judicis la somma di € 6.000,00 a saldo e stralcio di quanto Parte_1 richiesto dalla convenuta opposta la quale ha accettato detta somma, Controparte_1 revocarsi il decreto ingiuntivo opposto stante il pagamento sopravvenuto;
Nel merito, sempre in via principale: dato atto dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 31.000,00 da parte di a favore di (di cui € Parte_1 Controparte_1
25.000,00 prima del giudizio ed € 6.000,00 all'udienza del 07 giugno 2024) accertarsi e dichiararsi null'altro dovuto a favore dell'appaltatrice in relazione alla qualità e quantità delle opere eseguite, al minor valore delle stesse rispetto al prezzo convenuto in considerazione dei vizi delle stesse e pertanto dichiararsi l'insussistenza di alcuna residua obbligazione in capo alla in virtù del contratto di subappalto intercorso e, per Parte_1
l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza ed esigibilità del complessivo credito ingiunto per le opere contrattuali e di certezza del corrispettivo per le opere extra contratto o comunque di ritenuta sussistenza di un qualsivoglia credito residuo in capo a (detratta la somma di € 31.000,00 da questa Controparte_1 conseguita), accertato e dichiarato il non esatto adempimento della per i Controparte_1 vizi dell'opera eseguita come descritti in comparsa di costituzione (non espressamente contestati dall'opposta) ed il conseguente danno patrimoniale emergente sofferto dalla pari ad € 7.500,00 ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, Parte_1 anche in via equitativa, disporsi la compensazione ex art. 1243 comma 2 c.c., dei crediti reciprocamente vantati dalle parti e, per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi di revoca dell'ordinanza del 25 ottobre 2024 ovvero di ritenuta necessità di svolgimento dell'istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi proposta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 17 maggio 2024 di parte opponente con i testi ivi indicati;
si insiste altresì nell'opposizione alla richiesta di CTU
Pagina 2 di 9 proposta dall'opponente in quanto inammissibile perché esplorativa nonché nell'opposizione alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. perché ultronea afferendo a documentazione riguardante lavori stralciati ex doc. 5 di parte opposta”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 26 giugno 2025:
“Si insiste nelle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc del
16.05.2024 e n. 3 del 28.05.2024 di parte convenuta opposta che di seguito si riportano:
I) disporsi CTU volta a descrivere i lavori extra contratto eseguiti da presso il CP_1 complesso residenziale composto da 8 unità abitative in Caorle, via Lungomare 42, facente parte della struttura turistica “Marina Palace Hotel”, come descritti nell'allegato 4 del fascicolo monitorio, indicando il CTU le ore necessarie per la loro esecuzione e quantificandone il costo sulla base degli accordi contrattuali raggiunti fra le parti;
II) si chiede, ex art. 210 c.p.c., che venga ordinata l'esibizione dei documenti di consegna della società Nosella Dante Spa, fornitrice dei box doccia, presso il cantiere di Caorle, avvenuta in data 12.06.2023;
III) nel caso di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice opponente con la memoria ex art 171 ter. n. 2 si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli con i seguenti testi: e dipendenti . Testimone_1 Testimone_2 CP_1
Ciò precisato si rassegnano le seguenti conclusioni:
voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone:
- ogni avversaria istanza eccezione e deduzione reietta:
- nel merito: accertata l'infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni di fatto e di diritto suesposte, confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n.
800/2023 del 10.10.2023.
Spese di causa rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con l'atto introduttivo della presente lite l'attrice opponente (di Parte_1
Pagina 3 di 9 Parte seguito solo attrice opponente o ) ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta (di seguito solo convenuta opposta o ), Controparte_1 CP_1 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 800/2023 emesso il 9 - 10 ottobre
2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 14.787,85 complessivi (oltre interessi e spese) per i lavori di cui alle fatture n. 31 del 26 giugno 2023 e n. 41 del 25 luglio 2023.
L'attrice opponente, nel premettere da un lato di aver legittimamente sospeso ex art. 1460 c.c. il versamento del saldo prezzo delle opere contrattuali, a fronte del mancato positivo superamento del collaudo e del contestato inadempimento della convenuta opposta, e dall'altro lato che la stessa convenuta opposta, in difformità alle previsioni dell'art. 7 del contratto di subappalto del 17 marzo 2023, aveva emesso la fattura n.
31/2023 inserendovi, senza alcun preventivo accordo, anche opere extracontrattuali, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare: rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà all'opposto decreto ingiuntivo, stante il grave pregiudizio che l'opponente
[...] subirebbe per la salvaguardia delle proprie pretese restitutorie all'esito Pt_1 dell'accoglimento dell'opposizione e, nel merito, stante il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale da parte del legale rappresentante della convenuta opposta, la non esigibilità del credito, la non debenza degli interessi e la mancata prova della liquidità del credito per le opere extra contratto;
Nel merito in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, stante la mancata esigibilità del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 7 secondo capoverso del contratto di subappalto intercorso, non essendo in ogni caso dovuti gli interessi come indicati in decreto ingiuntivo e non essendo certo l'importo delle lavorazioni extra contratto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza ed esigibilità del credito ingiunto per le opere contrattuali e di certezza del corrispettivo per le opere extra contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c. dato atto dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 25.000,00 da parte di a favore di Parte_1 CP_1 dichiararsi null'altro dovuto a favore dell'appaltatrice in relazione alla qualità e
[...] quantità delle opere eseguite, al minor valore delle stesse rispetto al prezzo convenuto in
Pagina 4 di 9 considerazione dei vizi delle stesse;
pertanto, accertarsi l'insussistenza di alcuna obbligazione in capo alla in virtù del contratto di subappalto intercorso e, per Parte_1
l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualsivoglia credito residuo in capo a accertato e dichiarato il non esatto Controparte_1 adempimento della per i vizi dell'opera eseguita come descritti nel Controparte_1 presente atto ed il conseguente danno patrimoniale emergente sofferto dalla Parte_1 pari ad € 7.500,00 ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche in via
[...] equitativa, disporsi la compensazione ex art. 1243 comma 2 c.c., dei crediti reciprocamente vantati dalle parti e, per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali”.
nel costituirsi rilevando l'infondatezza dell'opposizione avversaria, ha Parte_2 formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“- ogni avversaria istanza eccezione e deduzione reietta :
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 800/2023 del 10.10.2023, RG n. 1669/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone, Giudice dott.ssa
LU Dall'Armellina, notificato in data 10.10.2023, non essendo l'opposizione fondata su prova
- nel merito: accertata l'infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni di fatto e di diritto suesposte, confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n.
800/2023 del 10.10.2023.
Spese di causa rifuse.”.
1.3 All'udienza del 7 giugno 2024 il difensore dell'attrice opponente ha offerto banco judicis la somma di € 6.000,00 a saldo e stralcio di quanto richiesto dalla convenuta opposta, mentre il legale di quest'ultima ha trattenuto l'importo a titolo di acconto.
1.4 Differito, su istanza congiunta delle parti, il processo all'udienza del 18 ottobre 2024 nel tentativo di verificare se vi fossero i margini per un accordo definitivo, tentativo poi fallito, con ordinanza riservata del 25 ottobre 2024 il Giudice, rilevato che la prova scritta
Pagina 5 di 9 complessivamente offerta da non era sufficiente, nel presente giudizio a cognizione CP_1 piena, a dimostrare la fondatezza del credito nell'entità monitoriamente azionata, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, non ammettendo i mezzi istruttori articolati in atti.
1.5 Indi, la causa all'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Occorre, anzitutto, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva) “nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato
Pagina 6 di 9 con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
E, soffermandosi sempre sul tema dell'onere della prova, la Suprema Corte va, altresì, da tempo affermando (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 3373 del 12 febbraio 2010) che, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, precisando, tuttavia, che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(vedasi, più di recente, anche la conforme Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n.
3587 dell'11 febbraio 2021).
Calando, allora, tutti i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio a cognizione piena, sebbene sia gravata dell'onere di provare, CP_1
Parte anche per effetto dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata da , la fondatezza del credito che ha azionato monitoriamente nella misura che ne residuerebbe dopo la somma che ha trattenuto in prima udienza, ossia di avere eseguito tutte le prestazioni per cui chiede oggi di essere pagata, deve osservarsi che la stessa , per CP_1 quanto subito si chiarirà, non ha formulato alcun valido mezzo di prova diretto a dimostrare la bontà della propria pretesa.
Va, difatti, escluso che la convenuta opposta abbia documentato che tra le parti era
Pagina 7 di 9 intervenuto un accordo sulla contabilità finale, atteso che dalla lettura integrale della comunicazione del 14 luglio 2023 (suo allegato 4) si apprende che, al contrario, il signor non ha solo quantificato le opere da detrarre perché non eseguite Controparte_2 da , ma si è anche espressamente riservato di controllare la contabilità redatta dalla CP_1 stessa , senza che ne risulti alcun successivo incontro di convergente volontà sul CP_1 punto.
Venendo, invece, ai mezzi istruttori articolati dalla convenuta opposta, deve evidenziarsi che appare inammissibilmente esplorativa la Ctu da essa richiesta, giacché finalizzata a demandare all'esperto di nomina giudiziale l'incarico di descrivere e di quantificare i lavori extra-contratto, che si è limitata ad allegare di aver eseguito, CP_1 senza essersi, tuttavia, curata di fornirne alcuna tangibile dimostrazione (così come era - per quanto ampiamente si è detto - tenuta a fare).
Difatti, la Ctu è notoriamente mezzo di indagine che non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte, che ne è onerata, dal fornire la prova di quanto assume ovvero al fine di supplire alle sue deficienze/mancanze probatorie.
Principio, quello appena richiamato, che può dirsi cristallizzato nella giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 8498 del 31 marzo 2025), dal momento che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
Quanto, invece, all'ordine di esibizione dei documenti di consegna dei box doccia, sollecitato ex art. 210 c.p.c. da , non può, di riflesso, che rilevarsene l'ininfluenza ai CP_1 fini dell'odierno decidere.
Quanto, infine, alla prova per testi, la convenuta opposta ha unicamente chiesto di essere ammessa alla mera prova contraria sui capitoli formulati dall'attrice opponente,
Pagina 8 di 9 omettendo, come già esposto, di dare la prova diretta dei propri assunti.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, dunque, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 147,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 14 novembre
2023
da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Anna Alibrandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Motta di Livenza via Lucchesi n. 2/a
- attrice opponente -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce Controparte_1 P.IVA_2 al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Mauro Infanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceggia via V. Tonelli n. 51/2
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 800/2023.
Causa iscritta a ruolo il 16 novembre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 26 giugno 2025:
“Nel merito in via principale: dato atto che all'udienza del 07 giugno 2024 l'opponente
[...] ha offerto banco judicis la somma di € 6.000,00 a saldo e stralcio di quanto Parte_1 richiesto dalla convenuta opposta la quale ha accettato detta somma, Controparte_1 revocarsi il decreto ingiuntivo opposto stante il pagamento sopravvenuto;
Nel merito, sempre in via principale: dato atto dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 31.000,00 da parte di a favore di (di cui € Parte_1 Controparte_1
25.000,00 prima del giudizio ed € 6.000,00 all'udienza del 07 giugno 2024) accertarsi e dichiararsi null'altro dovuto a favore dell'appaltatrice in relazione alla qualità e quantità delle opere eseguite, al minor valore delle stesse rispetto al prezzo convenuto in considerazione dei vizi delle stesse e pertanto dichiararsi l'insussistenza di alcuna residua obbligazione in capo alla in virtù del contratto di subappalto intercorso e, per Parte_1
l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza ed esigibilità del complessivo credito ingiunto per le opere contrattuali e di certezza del corrispettivo per le opere extra contratto o comunque di ritenuta sussistenza di un qualsivoglia credito residuo in capo a (detratta la somma di € 31.000,00 da questa Controparte_1 conseguita), accertato e dichiarato il non esatto adempimento della per i Controparte_1 vizi dell'opera eseguita come descritti in comparsa di costituzione (non espressamente contestati dall'opposta) ed il conseguente danno patrimoniale emergente sofferto dalla pari ad € 7.500,00 ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, Parte_1 anche in via equitativa, disporsi la compensazione ex art. 1243 comma 2 c.c., dei crediti reciprocamente vantati dalle parti e, per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi di revoca dell'ordinanza del 25 ottobre 2024 ovvero di ritenuta necessità di svolgimento dell'istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi proposta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 17 maggio 2024 di parte opponente con i testi ivi indicati;
si insiste altresì nell'opposizione alla richiesta di CTU
Pagina 2 di 9 proposta dall'opponente in quanto inammissibile perché esplorativa nonché nell'opposizione alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. perché ultronea afferendo a documentazione riguardante lavori stralciati ex doc. 5 di parte opposta”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 26 giugno 2025:
“Si insiste nelle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc del
16.05.2024 e n. 3 del 28.05.2024 di parte convenuta opposta che di seguito si riportano:
I) disporsi CTU volta a descrivere i lavori extra contratto eseguiti da presso il CP_1 complesso residenziale composto da 8 unità abitative in Caorle, via Lungomare 42, facente parte della struttura turistica “Marina Palace Hotel”, come descritti nell'allegato 4 del fascicolo monitorio, indicando il CTU le ore necessarie per la loro esecuzione e quantificandone il costo sulla base degli accordi contrattuali raggiunti fra le parti;
II) si chiede, ex art. 210 c.p.c., che venga ordinata l'esibizione dei documenti di consegna della società Nosella Dante Spa, fornitrice dei box doccia, presso il cantiere di Caorle, avvenuta in data 12.06.2023;
III) nel caso di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice opponente con la memoria ex art 171 ter. n. 2 si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli con i seguenti testi: e dipendenti . Testimone_1 Testimone_2 CP_1
Ciò precisato si rassegnano le seguenti conclusioni:
voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone:
- ogni avversaria istanza eccezione e deduzione reietta:
- nel merito: accertata l'infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni di fatto e di diritto suesposte, confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n.
800/2023 del 10.10.2023.
Spese di causa rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con l'atto introduttivo della presente lite l'attrice opponente (di Parte_1
Pagina 3 di 9 Parte seguito solo attrice opponente o ) ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta (di seguito solo convenuta opposta o ), Controparte_1 CP_1 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 800/2023 emesso il 9 - 10 ottobre
2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 14.787,85 complessivi (oltre interessi e spese) per i lavori di cui alle fatture n. 31 del 26 giugno 2023 e n. 41 del 25 luglio 2023.
L'attrice opponente, nel premettere da un lato di aver legittimamente sospeso ex art. 1460 c.c. il versamento del saldo prezzo delle opere contrattuali, a fronte del mancato positivo superamento del collaudo e del contestato inadempimento della convenuta opposta, e dall'altro lato che la stessa convenuta opposta, in difformità alle previsioni dell'art. 7 del contratto di subappalto del 17 marzo 2023, aveva emesso la fattura n.
31/2023 inserendovi, senza alcun preventivo accordo, anche opere extracontrattuali, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare: rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà all'opposto decreto ingiuntivo, stante il grave pregiudizio che l'opponente
[...] subirebbe per la salvaguardia delle proprie pretese restitutorie all'esito Pt_1 dell'accoglimento dell'opposizione e, nel merito, stante il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale da parte del legale rappresentante della convenuta opposta, la non esigibilità del credito, la non debenza degli interessi e la mancata prova della liquidità del credito per le opere extra contratto;
Nel merito in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, stante la mancata esigibilità del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 7 secondo capoverso del contratto di subappalto intercorso, non essendo in ogni caso dovuti gli interessi come indicati in decreto ingiuntivo e non essendo certo l'importo delle lavorazioni extra contratto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza ed esigibilità del credito ingiunto per le opere contrattuali e di certezza del corrispettivo per le opere extra contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c. dato atto dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 25.000,00 da parte di a favore di Parte_1 CP_1 dichiararsi null'altro dovuto a favore dell'appaltatrice in relazione alla qualità e
[...] quantità delle opere eseguite, al minor valore delle stesse rispetto al prezzo convenuto in
Pagina 4 di 9 considerazione dei vizi delle stesse;
pertanto, accertarsi l'insussistenza di alcuna obbligazione in capo alla in virtù del contratto di subappalto intercorso e, per Parte_1
l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualsivoglia credito residuo in capo a accertato e dichiarato il non esatto Controparte_1 adempimento della per i vizi dell'opera eseguita come descritti nel Controparte_1 presente atto ed il conseguente danno patrimoniale emergente sofferto dalla Parte_1 pari ad € 7.500,00 ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche in via
[...] equitativa, disporsi la compensazione ex art. 1243 comma 2 c.c., dei crediti reciprocamente vantati dalle parti e, per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali”.
nel costituirsi rilevando l'infondatezza dell'opposizione avversaria, ha Parte_2 formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“- ogni avversaria istanza eccezione e deduzione reietta :
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 800/2023 del 10.10.2023, RG n. 1669/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone, Giudice dott.ssa
LU Dall'Armellina, notificato in data 10.10.2023, non essendo l'opposizione fondata su prova
- nel merito: accertata l'infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni di fatto e di diritto suesposte, confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n.
800/2023 del 10.10.2023.
Spese di causa rifuse.”.
1.3 All'udienza del 7 giugno 2024 il difensore dell'attrice opponente ha offerto banco judicis la somma di € 6.000,00 a saldo e stralcio di quanto richiesto dalla convenuta opposta, mentre il legale di quest'ultima ha trattenuto l'importo a titolo di acconto.
1.4 Differito, su istanza congiunta delle parti, il processo all'udienza del 18 ottobre 2024 nel tentativo di verificare se vi fossero i margini per un accordo definitivo, tentativo poi fallito, con ordinanza riservata del 25 ottobre 2024 il Giudice, rilevato che la prova scritta
Pagina 5 di 9 complessivamente offerta da non era sufficiente, nel presente giudizio a cognizione CP_1 piena, a dimostrare la fondatezza del credito nell'entità monitoriamente azionata, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, non ammettendo i mezzi istruttori articolati in atti.
1.5 Indi, la causa all'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Occorre, anzitutto, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva) “nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato
Pagina 6 di 9 con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
E, soffermandosi sempre sul tema dell'onere della prova, la Suprema Corte va, altresì, da tempo affermando (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 3373 del 12 febbraio 2010) che, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, precisando, tuttavia, che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(vedasi, più di recente, anche la conforme Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n.
3587 dell'11 febbraio 2021).
Calando, allora, tutti i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio a cognizione piena, sebbene sia gravata dell'onere di provare, CP_1
Parte anche per effetto dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata da , la fondatezza del credito che ha azionato monitoriamente nella misura che ne residuerebbe dopo la somma che ha trattenuto in prima udienza, ossia di avere eseguito tutte le prestazioni per cui chiede oggi di essere pagata, deve osservarsi che la stessa , per CP_1 quanto subito si chiarirà, non ha formulato alcun valido mezzo di prova diretto a dimostrare la bontà della propria pretesa.
Va, difatti, escluso che la convenuta opposta abbia documentato che tra le parti era
Pagina 7 di 9 intervenuto un accordo sulla contabilità finale, atteso che dalla lettura integrale della comunicazione del 14 luglio 2023 (suo allegato 4) si apprende che, al contrario, il signor non ha solo quantificato le opere da detrarre perché non eseguite Controparte_2 da , ma si è anche espressamente riservato di controllare la contabilità redatta dalla CP_1 stessa , senza che ne risulti alcun successivo incontro di convergente volontà sul CP_1 punto.
Venendo, invece, ai mezzi istruttori articolati dalla convenuta opposta, deve evidenziarsi che appare inammissibilmente esplorativa la Ctu da essa richiesta, giacché finalizzata a demandare all'esperto di nomina giudiziale l'incarico di descrivere e di quantificare i lavori extra-contratto, che si è limitata ad allegare di aver eseguito, CP_1 senza essersi, tuttavia, curata di fornirne alcuna tangibile dimostrazione (così come era - per quanto ampiamente si è detto - tenuta a fare).
Difatti, la Ctu è notoriamente mezzo di indagine che non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte, che ne è onerata, dal fornire la prova di quanto assume ovvero al fine di supplire alle sue deficienze/mancanze probatorie.
Principio, quello appena richiamato, che può dirsi cristallizzato nella giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 8498 del 31 marzo 2025), dal momento che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
Quanto, invece, all'ordine di esibizione dei documenti di consegna dei box doccia, sollecitato ex art. 210 c.p.c. da , non può, di riflesso, che rilevarsene l'ininfluenza ai CP_1 fini dell'odierno decidere.
Quanto, infine, alla prova per testi, la convenuta opposta ha unicamente chiesto di essere ammessa alla mera prova contraria sui capitoli formulati dall'attrice opponente,
Pagina 8 di 9 omettendo, come già esposto, di dare la prova diretta dei propri assunti.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, dunque, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 147,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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